| Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA DIFESA |  
| DECRETO 25 febbraio 2019 |  
| Richiami per aggiornamento e addestramento di personale  militare  in congedo per l'anno 2019.  |  
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                       IL MINISTRO DELLA DIFESA 
   Visto  l'art.  986,  commi  1,  lettera  a),  e   2,   del   codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo 2010, n.  66,  e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominato «codice», il quale dispone che il militare  in  congedo  puo'  essere richiamato in servizio d'autorita', con decreto  del  Ministro  della difesa, secondo le norme e nei casi previsti dallo stesso codice;   Visto l'art. 889, comma 1, lettera a), del codice, che  prevede  la possibilita' di richiamare  in  servizio  il  personale  militare  in congedo  illimitato,  per   esigenze   di   carattere   operativo   o addestrativo delle Forze armate, nonche' l'art. 1006,  comma  3,  del citato codice ai sensi del quale i richiami sono disposti d'autorita' dal Ministro della difesa;   Visto l'art. 880, comma 1, del codice che elenca  le  categorie  di personale in congedo e, in  particolare,  le  lettere  b)  e  c)  che individuano rispettivamente il complemento e il congedo illimitato;   Visto l'art. 997, comma 1,  lettera  b),  del  codice  che  prevede l'obbligo di servizio in capo all'ufficiale  e  al  sottufficiale  di complemento di frequentare i corsi di addestramento e di  allenamento prescritti per le singole Forze armate;   Visto l'art. 939, comma 2, del  codice  ai  sensi  del  quale  agli ufficiali  in  ferma  prefissata  si  applicano  le  norme  di  stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento;   Visti gli articoli da 1258 a  1269  del  codice,  che  prevedono  i requisiti speciali per l'avanzamento degli ufficiali  di  complemento delle varie armi  e  specialita'  e  dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica nonche' dell'Arma dei carabinieri;   Considerate le consistenze numeriche  in  termini  di  anni/persona gia' previste nella nota aggiuntiva di bilancio della Difesa 2019;   Ravvisata  la   necessita'   di   provvedere,   per   l'anno   2019 all'aggiornamento  e  all'addestramento  del  personale  militare  in congedo; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Per l'anno 2019 sono autorizzati i seguenti richiami  alle  armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi  militari,  per aggiornamento ed addestramento:     a)  per  l'Esercito  italiano,  8  ufficiali   per   periodi   di novantacinque   giorni   ovvero   16   ufficiali   per   periodi   di quarantacinque giorni  ovvero,  in  funzione  dei  diversi  requisiti essenziali inerenti al grado, ai Corpi o alle Armi  di  appartenenza, tutte le altre combinazioni ritenute opportune, pari complessivamente a 2 ufficiali in ragione d'anno;     b) per la Marina militare, 36 ufficiali  per  periodi  di  trenta giorni, pari a 3 ufficiali in ragione d'anno.     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Con successivi provvedimenti saranno  previsti  per  ogni  arma, corpo,  servizio,  categoria,  specialita'  e  ruolo  il  numero  dei militari da richiamare, nonche' i tempi,  i  modi  e  la  durata  del richiamo.     |  
|   |                                 Art. 3 
   1.  I  militari  da  richiamare  ai  sensi  del  presente   decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.     |  
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   1.  Agli  oneri  derivanti  dai  richiami  di   cui   all'art.   1, complessivamente pari ad  euro  267.350,  si  provvede  mediante  gli stanziamenti di bilancio a legislazione  vigente  di  ciascuna  Forza armata (rispettivamente euro 107.350 per l'Esercito italiano ed  euro 160.000 per la Marina militare). 
     Roma, 25 febbraio 2019 
                                                   Il Ministro: Trenta     |  
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