IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE                            E DEI TRASPORTI 
   Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile  2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni,  recante  il  «Codice dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che ha previsto, tra l'altro, che  per  i  lavori  pubblici  affidati  dalle  stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una  percentuale da applicarsi, nel  caso  in  cui  la  differenza  tra  il  tasso  di inflazione reale e  il  tasso  di  inflazione  programmato  nell'anno precedente sia superiore al  2  per  cento,  all'importo  dei  lavori ancora da eseguire per ogni anno intero  previsto  per  l'ultimazione dei lavori stessi. Tale  percentuale  e'  fissata,  con  decreto  del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31  marzo  di  ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento;   Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante  «Codice dei contratti pubblici» in  attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e dei servizi postali, che all'art. 216, comma 27-ter dispone  che  «ai contratti  di  lavori  affidati  prima  dell'entrata  in  vigore  del presente codice e in corso di esecuzione  si  applica  la  disciplina gia' contenuta nell'art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;   Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture  di  Governo» ed, in particolare, l'art. 1,  comma  3,  con  il  quale  sono  state attribuite al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11 febbraio 2014, n. 72, recante il Regolamento  di  organizzazione  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2 del  decreto  legge  6  luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;   Visto la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta, che ha stabilito che il decreto del  Ministro  delle  infrastrutture, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui  al  citato art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente emanato anche  qualora  la  percentuale  di  aumento,  perche'  operi l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata;   Visti i dati forniti, con propria comunicazione in data 11 febbraio 2019, dal Ministero dell'economia e delle finanze, elaborati su  dati ISTAT e sui documenti programmatici, dai quali  risulta  il  seguente scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato:     anno 2018 scostamento in punti percentuali = 0,1; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra  il tasso  d'inflazione  reale  e  il  tasso  di  inflazione  programmato nell'anno 2018.   Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. 
     Roma, 12 marzo 2019 
                                                Il Ministro: Toninelli     |