| Gazzetta n. 68 del 21 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| CIRCOLARE 14 febbraio 2019, n. 3 |  
| Chiarimenti  in  materia  di  equilibrio  di  bilancio   degli   enti territoriali a decorrere dall'anno 2019, ai  sensi  dell'articolo  1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n.  145  (legge  di bilancio 2019).  |  
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                                 Alle Regioni e Province autonome                                      di Trento e di Bolzano                                 loro sedi                                 Alle province                                 Alle citta' metropolitane                                 Ai comuni                                 Agli organi di revisione economi-                                      co-finanziaria                                 e, p.c.                                 Alla Corte dei Conti                                      Segretariato generale                                      Sezione delle autonomie                                      Roma                                 Alla Presidenza del Consiglio dei                                      ministri                                      Segretariato generale                                      Dipartimento per gli affari                                      regionali, il turismo e lo                                      sport                                      Dipartimento della Protezio-                                      ne civile                                      Roma                                 Al Ministero della giustizia                                      Dipartimento dell'organizza-                                      zione giudiziaria, del perso-                                      nale e dei servizi                                      Roma                                 Al Ministero dell'interno                                      Dipartimento per gli affari in-                                      terni e territoriali                                      Roma                                 Al Gabinetto del Ministro                                      sede                                 All'Ufficio coordinamento legisla-                                      tivo                                      sede                                 All'Ufficio legislativo-economia                                      sede                                 All'Ufficio legislativo-finanze                                      sede                                 All'ISTAT                                      via Cesare Balbo, n. 16                                      Roma                                 All'A.N.C.I.                                      via dei Prefetti, n. 46                                      Roma                                 All'U.P.I.                                      piazza Cardelli, n. 4                                      Roma                                 Al CINSEDO                                      via Parigi, n. 11                                      Roma                                 Alle Ragionerie territoriali dello                                      Stato                                 loro sedi   Premessa. 
   La  presente  circolare  fornisce  chiarimenti   in   merito   alle innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) in  materia  di  equilibrio  di  bilancio  degli  enti territoriali a decorrere dall'anno 2019.   In particolare, l'art. 1, commi 819, 820 e  824,  della  richiamata legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della  Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101  del  2018,  prevede  che  le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto  ordinario,  a  partire  dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede  di  Conferenza Stato-regioni  il  15  ottobre  2018),  utilizzano  il  risultato  di amministrazione e il fondo pluriennale  vincolato  di  entrata  e  di spesa nel rispetto  delle  sole  disposizioni  previste  dal  decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118  (armonizzazione  dei  sistemi contabili).   Tali enti  territoriali,  ai  fini  della  tutela  economica  della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di  finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di  un  risultato di  competenza  dell'esercizio  non  negativo,  nel  rispetto   delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della  legge di  bilancio  2019,  che  costituiscono  principi   fondamentali   di coordinamento della finanza pubblica ai  sensi  degli  articoli  117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.   Resta fermo che qualora  risultino,  nel  corso  di  ciascun  anno, andamenti di spesa  di  detti  enti  non  coerenti  con  gli  impegni finanziari assunti con l'Unione  europea,  si  applica  il  comma  13 dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede che il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  allorche'  riscontri  che l'attuazione  di  leggi  rechi  pregiudizio  al  conseguimento  degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le  conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione.   Cio' premesso, nel sottolineare che, ai sensi  dell'art.  1,  comma 824, della legge n. 145 del 2018,  le  regioni  a  statuto  ordinario applicheranno le nuove disposizioni (commi da 819 a 823) a  decorrere dall'anno 2021 e che, conseguentemente, per gli  anni  2019  e  2020, continuano ad applicare la normativa di cui all'art. 1, commi  465  e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n.  232  (legge  di  bilancio 2017), appare utile evidenziare le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, per le regioni a statuto speciale, le  province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge  di  bilancio 2019):     il  ricorso  all'equilibrio  di  bilancio  di  cui   al   decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato  di  competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione e' desunta, in ciascun anno, dal  prospetto  della  verifica  degli  equilibri  allegato  al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato  decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);     il superamento delle norme sul pareggio di  bilancio  di  cui  ai commi 465 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del  2016  (comma 823);     la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di  certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'art. 1 della  legge  n.  232  del 2016 (comma 823);     la cessazione della disciplina in materia di intese  regionali  e patti di solidarieta' e dei loro effetti,  anche  pregressi,  nonche' dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'art. 1 della  legge  27 dicembre 2017, n. 205, sulla  chiusura  delle  contabilita'  speciali (comma 823). A decorrere dall'anno 2019, infatti,  cessano  di  avere applicazione  una  serie  di  disposizioni  in  materia  di  utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del  debito  attraverso  il  ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali. Si tratta, in particolare, dei commi da 485 a 493 (assegnazioni di spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali) e dei commi  502  e  da  505  a  509 (spazi finanziari assegnati alle province di  Trento  e  Bolzano  per effettuare   investimenti   mediante   l'utilizzo   dell'avanzo    di amministrazione)  dell'art.  1  della  legge  n.  232  del  2016.  E' prevista, altresi', l'abrogazione dell'art. 43-bis del  decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  volto  ad  attribuire  spazi   finanziari nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionale agli enti colpiti dal terremoto del  2016  e  del  2017  per  l'utilizzo  degli  avanzi  di amministrazione e del debito, a condizione che siano  finalizzati  ad investimenti per la  ricostruzione.  Cessano,  inoltre,  a  decorrere dagli anni 2019 e successivi,  gli  effetti  derivanti  dal  ricorso, negli anni 2018 e precedenti, ai predetti strumenti di  flessibilita' del saldo in termini di cessione/acquisizione di spazi finanziari  e, conseguentemente, il loro impatto sul nuovo equilibrio  di  bilancio. Pertanto, gli enti territoriali, ivi incluse  le  regioni  a  statuto ordinario, che hanno acquisito spazi negli anni  2018  e  precedenti, nell'ambito delle intese regionali orizzontali e del patto  nazionale orizzontale, non sono piu' tenuti alla restituzione negli anni 2019 e 2020. Si segnala, altresi', che vengono meno le  disposizioni  e  gli effetti del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21 febbraio 2017, n. 21, volto a dare attuazione all'art. 10 della legge 24  dicembre  2012,  n.  243,   che   prevede   che   le   operazioni d'investimento  realizzate  attraverso  il  ricorso   al   debito   e all'utilizzo   dei   risultati   d'amministrazione   degli   esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano,  per  l'anno  di  riferimento,  il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della  medesima  legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della  regione interessata,  compresa  la  medesima  regione.  Di  conseguenza,  con particolare riferimento al ricorso all'indebitamento, si precisa  che gli enti territoriali possono effettuare operazioni di  indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento,  contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata  non  superiore  alla vita utile dell'investimento (art. 10, commi 1 e 2,  della  legge  n. 243 del 2012).   Con riferimento  al  pareggio  di  bilancio  per  l'anno  2018,  la richiamata legge n. 145 del 2018, prevede:     la  conferma,  per  i  soli  enti  locali,  degli   obblighi   di monitoraggio e di certificazione del  saldo  non  negativo  dell'anno 2018 di cui ai commi da 469 a 474 dell'art. 1 della legge n. 232  del 2016 (comma 823);     la conferma degli effetti peggiorativi, prodotti  dal  mancato  o parziale  utilizzo  degli  spazi  finanziari  acquisiti  dagli   enti nell'anno 2018, sul saldo non negativo riferito al medesimo esercizio (certificazione da trasmettere entro il 31 marzo 2019,  prorogato  di diritto al 1° aprile 2019);     la non applicazione,  per  le  regioni  a  statuto  speciale,  le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali,  in  caso di mancato rispetto del saldo non negativo  per  l'anno  2018,  delle sanzioni di cui ai commi 475 e seguenti della legge n. 232 del  2016, fatta  eccezione  per  l'ipotesi  di  ritardato/mancato  invio  della certificazione (comma 823);     la conferma, per le  regioni  a  statuto  speciale,  le  province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, delle sanzioni  in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo  2017  accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello  cui la violazione si riferisce ai sensi dei commi 477 e 478  dell'art.  1 della citata legge n. 232 del 2016 (comma 823).   Da ultimo, si chiarisce che le disposizioni normative in materia di spesa di personale che fanno riferimento alle  regole  del  patto  di stabilita' interno o al rispetto  degli  obiettivi  del  pareggio  di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012,  n.  243  o, piu' in generale, degli obiettivi di finanza pubblica,  si  intendono riferite all'equilibrio di bilancio di cui  all'art.  1,  comma  821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.   A. Enti assoggettati all'equilibrio di bilancio   A.1 Enti locali e autonomie speciali   L'art. 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  prevede che, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle  sentenze  della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017  e  n.  101  del  17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province  autonome  di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e  tutti  i comuni  (senza  alcuna  esclusione)  utilizzano   il   risultato   di amministrazione e il fondo pluriennale  vincolato  di  entrata  e  di spesa  nel  rispetto  delle   disposizioni   previste   dal   decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118  (armonizzazione  dei  sistemi contabili) e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.   Per quanto riguarda il Comune di Roma Capitale, giova ricordare che l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.  61  - che ha dato attuazione al nuovo  ordinamento  di  Roma  Capitale,  ai sensi dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009,  n.  42 -  prevede  che detto ente concordi con il Ministero dell'economia e  delle  finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno,  le  modalita'  e  l'entita'  del proprio  concorso  alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo  di  ogni  anno,  il  Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministero dell'economia  e  delle finanze.  In  caso  di  mancato  accordo,  previa  deliberazione  del Consiglio  dei  ministri,  il  concorso   di   Roma   Capitale   alla realizzazione degli obiettivi  di  finanza  pubblica  e'  determinato sulla base delle disposizioni  applicabili  ai  restanti  comuni  del territorio nazionale. Al riguardo, si segnala  che,  per  l'esercizio 2019,  l'accordo,  perfezionato  con  nota  a  firma   del   Ministro dell'economia e delle finanze del 31  dicembre  2018  (prot.  24977), chiarisce che anche Roma Capitale e' tenuta a garantire  l'equilibrio cosi' come declinato dall'art. 1, comma 821, della legge n.  145  del 2018.   A.2 Regioni a statuto ordinario   Le  regioni  a  statuto  ordinario  applicheranno   le   richiamate disposizioni in materia di equilibrio di bilancio di cui  al  decreto legislativo n. 118 del 2011, a decorrere dall'anno 2021, ai sensi del comma 824 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018. Il rinvio al  2021 del  pieno  utilizzo  dell'avanzo  di   amministrazione   e'   frutto dell'intesa sancita dalle stesse regioni con lo Stato di cui al punto n. 5) del dispositivo dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018.   Il richiamato comma 824 - che recepisce il punto n. 10 del medesimo accordo - precisa che l'efficacia del comma  stesso  e'  subordinata, comunque, al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sulle  risorse aggiuntive per il finanziamento  degli  investimenti  e  lo  sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 98 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019. Il medesimo  comma stabilisce, poi, che decorso il predetto termine,  in  assenza  della proposta di riparto delle risorse  entro  il  15  febbraio  2019,  le disposizioni divengono comunque efficaci.   Cio' premesso, tenendo conto che le proposte  di  riparto  previste dai decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di  cui  al comma 98 dell'art. 1 delle legge di bilancio  2019,  non  sono  stati trasmessi alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in tempo  utile per sancire l'Intesa prevista entro il 31 gennaio 2019 e che l'ultimo periodo  del  richiamato  comma  824  prevede  che  le   disposizioni divengono comunque efficaci a decorrere  dal  15  febbraio  2019,  si segnala che, per gli anni 2019 e 2020, le regioni a statuto ordinario restano assoggettate a tutti gli adempimenti di cui ai  commi  466  e seguenti  dell'art.  1  della  legge  n.  232  del  2016,  ossia,  in particolare, al rispetto  del  saldo  non  negativo,  in  termini  di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, al  monitoraggio e alla certificazione nonche'  alle  sanzioni  previste  in  caso  di mancato rispetto del predetto saldo e di ritardato  o  mancato  invio della  certificazione,   mentre   le   nuove   regole   sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolate,  di cui al comma  820  dell'art.  1  della  legge  n.  145  del  2018,  e sull'equilibrio di bilancio di cui al comma 821 della medesima legge, decorrono dall'anno 2021.   Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti contenuti nella circolare  20 febbraio 2018, n. 5.   B. Verifica dell'equilibrio di bilancio 
   Come richiamato in premessa, il comma 821 dell'art. 1  della  legge n. 145 del 2018, prevede che, a decorrere  dal  2019,  le  regioni  a statuto speciale, le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le citta' metropolitane, le province  e  i  comuni,  si  considerano  in equilibrio in presenza di un risultato di  competenza  dell'esercizio non negativo. Tale informazione e'  desunta,  in  ciascun  anno,  dal prospetto della verifica degli equilibri allegato  al  rendiconto  di gestione (allegato 10 del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n. 118).  Giova  ricordare  che  il  predetto  prospetto   consente   di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione  e  che di esso va  utilizzata  la  versione  vigente  per  ciascun  anno  di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.   Ai sensi del comma 820 del citato art. 1 della  legge  di  bilancio 2019, detti enti utilizzano, a decorrere dall'anno 2019, il risultato di amministrazione e il  fondo  pluriennale  vincolato  nel  rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011.   Ai fini della verifica degli equilibri di finanza pubblica, ciascun ente, in sede di rendiconto, deve dimostrare, attraverso il prospetto «Verifica degli equilibri» di cui al citato allegato 10, un risultato di competenza non  negativo  (Equilibrio  finale).  Al  riguardo,  si segnala che nel corso della riunione della Commissione Arconet del  9 gennaio 2019 sono  stati  presi  in  esame  gli  aggiornamenti  degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  a  seguito delle modifiche intervenute al codice dei contratti pubblici  di  cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e alle novita' introdotte dalla legge di bilancio 2019.   In  particolare,  per  quanto  attiene  al  vigente  prospetto   di «Verifica degli equilibri», di cui al citato allegato 10, che include gli accertamenti e gli impegni definitivi, imputati all'esercizio  di riferimento,  gli   stanziamenti   definitivi   riferiti   al   fondo pluriennale vincolato  (entrata  e  spesa)  e  l'avanzo  o  disavanzo d'amministrazione,  e'  stata  sottoposta  alla   valutazione   della richiamata Commissione  l'ipotesi  di  inserire,  tra  le  componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche  lo stanziamento del fondo crediti di dubbia  esigibilita',  nonche'  gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate  e  vincolate  del  risultato  di   amministrazione.   La partecipazione agli equilibri di tali  componenti  contabili  incide, naturalmente, sulla  determinazione  del  risultato  finale  e  sugli obblighi che ai sensi dell'art. 187 comma 1 del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, discendono in caso di disavanzo.   Pertanto,  si  invitano  gli  enti  a  monitorare  i   decreti   di aggiornamento degli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma  11, del decreto legislativo n. 118 del 2011.   B.1 Gli strumenti di verifica dell'equilibrio di bilancio   Preliminarmente, occorre ricordare che, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione, per le regioni a statuto speciale,  le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province ed i comuni, gli adempimenti  relativi  al  monitoraggio  ed alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica disposti  dal comma 469 dell'art. 1 della  legge  n.  232  del  2016,  per  la  cui trasmissione e' stato finora utilizzato il sistema web  appositamente previsto all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it.   Pertanto, la verifica sugli andamenti  della  finanza  pubblica  in corso d'anno sara' effettuata attraverso il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'art. 28  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'art. 14  della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verra' operato attraverso le informazioni trasmesse alla  BDAP  (Banca  dati delle  Amministrazioni  pubbliche),  istituita  presso  il  Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 13 della  legge  n.  196  del 2009.   Cio'  premesso,  si  ritiene  utile  segnalare  che  il  comma  902 dell'art. 1 della legge n. 145 del  2018,  al  fine  di  semplificare alcuni adempimenti contabili in capo ai comuni, alle  province,  alle citta' metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunita'  montane previsti dall'art. 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti  locali)  stabilisce  che,  a  decorrere  dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e  dei rendiconti alla richiamata BDAP, sostituisce  la  trasmissione  delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione  e  del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno.   Il comma 903, inoltre, modificando il citato  art.  161  del  TUEL, prevede  che,  a  decorrere  dal  1°  novembre  2019,  il   Ministero dell'interno - nel  caso  in  cui  vi  sia  la  necessita'  di  avere ulteriori  dati  finanziari,  non  gia'  presenti  in  BDAP  -  possa richiedere specifiche certificazioni le cui modalita' concernenti  la struttura e la redazione nonche' i termini per la  loro  trasmissione sono stabiliti, previo parere di ANCI e UPI, con decreto dello stesso Ministero.   I dati delle certificazioni cosi' ottenuti sono resi noti sul  sito internet del Dipartimento per gli affari interni e  territoriali  del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili  per  l'inserimento alla BDAP. Il medesimo comma 903 introduce,  poi,  una  sanzione  nel caso in cui i comuni, le province  e  le  citta'  metropolitane,  non trasmettano,  decorsi trenta  giorni   dal   termine   previsto   per l'approvazione del bilancio  di  previsione,  del  rendiconto  e  del bilancio consolidato, i relativi dati  alla  BDAP,  compresi  i  dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.  In  tale  ipotesi, infatti, e' prevista  la  sospensione  dei  pagamenti  delle  risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute  dal  Ministero  dell'interno - Dipartimento per gli  affari  interni  e  territoriali,  ivi  incluse quelle a valere sul fondo di solidarieta' comunale. In sede di  prima applicazione, la sanzione decorre dal 1° novembre 2019  relativamente al bilancio di previsione 2019.   Il comma 904, infine, nel modificare l'art. 9,  comma  1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, chiarisce che  la  sanzione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo prevista  a carico degli enti territoriali dal  medesimo  comma  1-quinquies  nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione  dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio  consolidato  si applica anche nel caso di  mancato  invio,  entro trenta  giorni  dal termine previsto per l'approvazione, dei  relativi  dati  alla  BDAP, compresi i dati del piano dei conti  integrati,  fino  a  quando  non abbiano adempiuto.   C. Monitoraggio e certificazione 2018 
   Come anticipato nella premessa, l'art. 1, comma 823, della legge di bilancio 2019, a decorrere dal 2019, prevede la  cessazione,  per  le regioni a statuto speciale, le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, le citta' metropolitane,  le  province  e  i  comuni,  degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai  commi  469  e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. Per  le  regioni  a statuto ordinario, invece, la  cessazione  dei  predetti  adempimenti decorre dall'anno 2021.   Con riferimento al  saldo  non  negativo  dell'anno  2018,  invece, restano fermi:     per le regioni a statuto ordinario, gli obblighi di cui  al  D.M. 17 dicembre 2018 in materia di  «Monitoraggio  e  certificazione  del pareggio di bilancio 2018 per le regioni a statuto ordinario»;     per gli enti locali, ai sensi del comma  823  dell'art.  1  della legge n. 145 del 2018, gli adempimenti  relativi  al  monitoraggio  e alla certificazione di cui ai commi da 469 a 474  dell'art.  1  della legge n. 232 del  2016.  Al  riguardo,  nel  confermare  quanto  gia' rappresentato sull'argomento nella circolare 20 febbraio 2018, n.  5, si richiama l'attenzione degli  enti  locali,  con  riferimento  agli adempimenti relativi al monitoraggio, sulle modalita' di compilazione del relativo prospetto MONIT/18 contenute nel decreto ministeriale 23 luglio 2018, n. 182944, concernente il  «Monitoraggio  del  saldo  di finanza pubblica di cui al comma  466  dell'art.  1  della  legge  11 dicembre 2016, n. 232, delle citta' metropolitane, delle  province  e dei comuni per l'anno 2018», emanato ai sensi dell'art. 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  come  modificato  a  seguito dell'emanazione della Circolare 3 ottobre 2018, n. 25, in materia  di utilizzo  dell'avanzo  di  amministrazione   per   investimenti.   In proposito, giova ricordare che i dati del monitoraggio,  da  inserire nel   prospetto   MONIT/18,   gia'   disponibile    nell'applicazione appositamente  prevista  per  il  pareggio  di  bilancio   sul   sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it  devono  essere   trasmessi,   con riferimento al primo  e  al  secondo  semestre  2018,  esclusivamente utilizzando la  predetta  applicazione.  Si  precisa,  poi,  che  gli obblighi di monitoraggio di cui al richiamato comma 469, per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza  locale  in  via  esclusiva (Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano), sono assolti per il tramite  delle  medesime  regioni  e province che, a tal fine, trasmettono al  Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato, le informazioni riferite a ciascun ente locale ricadente nel  proprio territorio. Le informazioni devono essere trasmesse, con  riferimento a ciascun periodo, in formato Excel, avvalendosi di un apposito  file previsto per le autonomie speciali  e  disponibile  sul  sistema  web all'indirizzo  http://pareggiobilancio.mef.gov.it.  Compilato  con  i dati di ciascun ente locale, al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2018, detto file Excel deve essere quindi  caricato,  entro  trenta  giorni dalla fine del periodo di riferimento,  tramite  l'apposita  funzione «Acquisizione massiva modello» presente sull'applicativo web.   Per  quanto  concerne,  invece,  l'obbligo  di  certificazione  del rispetto del  saldo  di  finanza  pubblica  2018,  si  ritiene  utile segnalare che, ai sensi del comma 470 dell'art. 1 della legge n.  232 del 2016, le regioni Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dovranno   nuovamente scaricare,  compilare  e  caricare  il   file   Excel   relativo   al monitoraggio del secondo semestre (MONIT/18) al fine  di  aggiornare, entro il termine del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019), le informazioni del monitoraggio riferite al 31 dicembre  2018 per ciascun ente locale. Resta fermo che per le autonomie speciali la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica  di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 degli  enti locali ricadenti nel territorio sara' valutata a livello  complessivo di comparto.   Quanto, invece, al prospetto e alle modalita' di trasmissione della certificazione dei risultati conseguiti nell'anno 2018 per  gli  enti locali delle altre regioni, si fa presente che ciascun ente e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo  2019  (prorogato di diritto al 1° aprile 2019), al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del Servizio finanziario  e   dall'Organo   di   revisione   economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1,  del  decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo un prospetto e con le  modalita' definiti con apposito D.M. che verra' emanato ai sensi del comma  470 dell'art. 1, della legge n. 232 del  2016.  La  mancata  trasmissione della certificazione entro il predetto termine perentorio costituisce inadempimento all'obbligo del rispetto del saldo non negativo 2018.   Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio,  la  data di riferimento e'  quella  indicata  nella  ricevuta  rilasciata  dal sistema web che attesta che la certificazione risulta nello stato  di «Inviato e Protocollato». Gli enti  tenuti  alla  trasmissione  della certificazione  devono  controllare,  prima  di  apporre   la   firma digitale, che i dati del saldo al 31 dicembre 2018, inseriti in  sede di monitoraggio, siano corretti; in  caso  contrario,  devono  essere rettificati entro la data del 1° aprile 2019.   Si sottolinea, inoltre, che e' necessaria la corrispondenza  tra  i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento  del  saldo  e  le risultanze del rendiconto di gestione; pertanto, nel caso in  cui  la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di  gestione,  gli  enti   sono   tenuti   ad   inviare   una   nuova certificazione,  a  rettifica  della  precedente,  entro  il  termine perentorio di sessanta giorni  dall'approvazione  del  rendiconto  e, comunque, non oltre il 30 giugno  del  medesimo  anno  per  gli  enti locali (30 giugno 2019, prorogato di diritto al 1° luglio 2019) e  il 30 settembre per le regioni a statuto ordinario.   Decorsi i predetti  termini,  gli  Enti  sono  comunque  tenuti  ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente,  solo nel caso in cui essi rilevino, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento  rispetto  all'obiettivo  di saldo.   Decorsi i termini sopra richiamati, gli enti  non  possono  inviare certificazioni  rettificative,  in  senso   migliorativo,   di   dati trasmessi precedentemente.   Giova ricordare, inoltre, che resta confermato,  per  l'anno  2018, l'obbligo di cui al comma 470-bis dell'art. 1 della legge n. 232  del 2016, per gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248,  comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,   a   seguito   di dichiarazione  di  dissesto,  sono   sospesi   i   termini   per   la deliberazione del bilancio, di inviare la certificazione  di  cui  al comma 470 dell'art. 1 della citata  legge  n.  232  del  2016,  entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto  dal  decreto  del  Ministero  dell'interno  di approvazione dell'ipotesi di bilancio  stabilmente  riequilibrato  di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo. A  tal  proposito, si  ricorda  che  detti  enti  sono   assoggettati   all'obbligo   di certificazione anche con riferimento agli anni 2016 e 2017  ai  sensi del citato comma 470-bis, ultimo periodo.   Pertanto, i predetti enti in  stato  di  dissesto,  ai  fini  della certificazione del saldo non negativo riferito all'anno 2018,  devono comunque assolvere gli obblighi riferiti al monitoraggio,  compilando il prospetto MONIT/18 al 30 giugno e al 31 dicembre 2018, nei termini e secondo le modalita' di cui al citato D.M. n.  182944  del  2018  e indicando, in  assenza  di  bilancio  di  previsione  approvato,  gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo  bilancio  approvato. In tali casi, si applica l'art. 250 del TUEL che  prevede  che,  alla data di dichiarazione del dissesto finanziario e sino  alla  data  di approvazione dell'ipotesi di bilancio  stabilmente  riequilibrato  di cui all'art. 261 del TUEL,  l'ente  locale  non  puo'  impegnare  per ciascun  intervento  somme  complessivamente   superiori   a   quelle definitivamente   previste   nell'ultimo   bilancio   approvato   con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate.   Da ultimo, si segnala che il comma 825 dell'art. 1 della  legge  di bilancio 2019,  nel  prevedere  l'abrogazione  dell'art.  43-bis  del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,  volto  ad  attribuire  spazi finanziari agli enti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 per  l'utilizzo  degli  avanzi  di  amministrazione  e   del   debito finalizzati ad investimenti per la  ricostruzione,  il  miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' il recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi  per  la  popolazione,  chiarisce che, con riferimento al saldo non negativo degli anni  2017  e  2018, restano fermi, per tali enti, gli obblighi di certificazione  di  cui al richiamato art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016.   D. Sanzioni   D.1 Sanzioni per ritardato/mancato invio certificazione 2018   Nel sottolineare, preliminarmente, che l'art. 1, comma  823,  della legge di bilancio 2019, prevede la non  applicazione  delle  sanzioni alle regioni a statuto speciale, alle province autonome e  agli  enti locali per il mancato rispetto del saldo non negativo dell'anno 2018, giova segnalare che, poiche' restano fermi per gli enti locali,  come anzidetto,  ai  sensi  del  medesimo  comma  823,  gli  obblighi   di monitoraggio e certificazione con riferimento al saldo  non  negativo 2018, ne  deriva  che,  in  caso  di  ritardato/mancato  invio  della predetta certificazione 2018 entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019),  trovano  applicazione le sanzioni previste dal comma 475, lettera c) e seguenti,  dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.   Nel  caso  in  cui  la  certificazione,  sebbene  in  ritardo,  sia trasmessa entro il successivo 30 maggio 2019, si applica,  nei dodici mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione del  divieto  di assunzione di personale a tempo  indeterminato  di  cui  all'art.  1, comma 475, lettera e), della legge n. 232 del 2016.   Il comma 471 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017,  disciplina, invece, l'ipotesi della  mancata  trasmissione  della  certificazione decorsi trenta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione  del rendiconto di gestione (a partire, quindi, dal 31  maggio  2019).  In tale  caso,  infatti,  il   presidente   dell'organo   di   revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale,  ovvero  l'unico revisore nel caso di organo monocratico, ha il compito,  in  qualita' di commissario ad acta, di curare l'assolvimento  dell'adempimento  e di trasmettere la predetta certificazione entro i  successivi  trenta giorni (entro il 29 giugno 2019), pena  la  decadenza  dal  ruolo  di revisore. Se la certificazione e' trasmessa dal commissario  ad  acta entro sessanta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione  del rendiconto della gestione, si applicano le sanzioni  del  divieto  di assunzione di personale e di riduzione delle indennita' degli  organi politici di cui al comma 475, lettere e) ed f).  Sino  alla  data  di trasmissione da parte del  commissario  ad  acta,  le  erogazioni  di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno  relative all'anno successivo a quello di riferimento sono  sospese  e,  a  tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  provvede  a  trasmettere  apposita comunicazione al predetto Ministero.   In caso di mancata trasmissione da parte del  commissario  ad  acta della certificazione, continuano a trovare applicazione  le  sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, dell'art. 1  della  legge n. 232 del 2016, e la  sospensione  delle  erogazioni  di  risorse  o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento da parte del Ministero dell'interno.   D.2 Sanzioni conseguenti all'accertamento da parte  della  Corte  dei conti del mancato rispetto del saldo di finanza pubblica 2017 (e anni precedenti) in un periodo successivo all'anno seguente a  quello  cui la violazione si riferisce   Il comma 823 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018,  dispone  che resta ferma l'applicazione  delle  sanzioni  agli  enti  in  caso  di mancato conseguimento del saldo non  negativo  2017  accertato  dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente  a  quello  cui  la violazione si riferisce, ai sensi dei commi 477  e  478  dell'art.  1 della legge di bilancio 2017. Al riguardo, si ricorda che,  ai  sensi del comma 463 dell'art. 1 della legge n. 232  del  2016,  restano  in vigore, altresi', le sanzioni in caso di  mancato  conseguimento  del saldo 2016 accertato successivamente ai sensi dell'art. 1, comma  724 della legge n. 208 del 2015 (legge di  stabilita'  2016)  nonche'  le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilita'  interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti  accertato  ai sensi dell'art. 31, comma 28, della legge n. 183 del 2011.   Gli enti che non  hanno  conseguito  il  saldo  non  negativo  2017 restano, pertanto, assoggettati alle sanzioni di  cui  al  comma  475 dell'art. 1 della legge n.  232  del  2016  (gli  enti  locali:  alla riduzione del fondo sperimentale  di  riequilibrio  o  del  fondo  di solidarieta' comunale in misura pari all'importo corrispondente  allo scostamento registrato, al divieto di impegnare spese correnti  oltre la misura indicata alla lettera c) del medesimo comma, al divieto  di indebitamento, al divieto di  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi titolo, al taglio delle indennita'  di  funzione;  le  regioni  e  le province  autonome:   al   versamento,   nel   triennio   successivo, all'entrata del bilancio dello Stato, dell'importo  corrispondente  a un terzo dello scostamento registrato), nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto  saldo  al Ministero  dell'economia  e  delle   finanze -   Dipartimento   della Ragioneria generale dello Stato. Il successivo comma 478 dell'art.  1 della legge di bilancio 2017, chiarisce che i  richiamati  enti  sono tenuti   a   comunicare   l'inadempienza    entro    trenta    giorni dall'accertamento della violazione da parte  della  Corte  dei  conti mediante  l'invio  di   una   nuova   certificazione   al   Ministero dell'economia  e  delle  finanze -  Dipartimento   della   Ragioneria generale dello Stato.   D.3 Ulteriori disposizioni in materia di sanzioni   I commi da 827 a 830 della legge di  bilancio  2019  escludono,  in determinate ipotesi, l'applicazione delle sanzioni previste a  carico degli enti locali per le violazioni  della  normativa  sul  patto  di stabilita' interno e sul pareggio di bilancio. In particolare, l'art. 1 prevede:     al comma 827, la non applicazione della sanzione consistente  nel divieto di assumere personale a qualsiasi titolo di cui  all'art.  1, comma  475,  lettera  e),  della  legge  n.  232  del  2016,  per  le amministrazioni comunali  che  non  hanno  conseguito  il  saldo  non negativo 2017 e hanno rinnovato i  propri  organismi  nelle  elezioni svoltesi nel giugno 2018;     al comma 828, la non applicazione delle sanzioni di cui  all'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, e all'art. 1,  comma  723, della legge n. 208 del 2015, previste, rispettivamente,  in  caso  di mancato rispetto del patto di stabilita'  interno  e  del  saldo  non negativo per l'anno 2016 di cui all'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015 (riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o  del fondo  di  solidarieta'  comunale,  limiti  agli  impegni  di   spesa corrente, divieto di indebitamento per gli investimenti,  divieto  di assunzione di personale, riduzione delle indennita' di funzione)  per gli enti locali  in  stato  di  dissesto  o  pre-dissesto  (piano  di riequilibrio pluriennale) al momento in cui la  violazione  e'  stata accertata dalla Corte dei conti. Si segnala che la previsione di  non applicazione delle sanzioni di cui al richiamato art. 1,  comma  723, della legge n. 208 del 2015, in caso  di  mancato  conseguimento  del saldo non negativo per l'anno 2016 da  parte  di  enti  in  stato  di dissesto o  pre-dissesto  accertato  dalla  Corte  dei  conti,  trova riscontro, altresi', nelle disposizioni di cui al comma 830 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019;     al comma 829, la non applicazione delle sanzioni di cui  all'art. 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016, per  gli  enti  locali  in stato di dissesto che hanno adottato  la  procedura  semplificata  di accertamento e liquidazione dei  debiti  (di  cui  all'art.  258  del TUEL), nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo  obiettivo 2017 e' diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di una quota dell'avanzo accantonato.   Da ultimo, giova  ribadire  che,  conformemente  alle  disposizioni abrogative introdotte dalla  legge  di  bilancio  2019,  a  decorrere dall'esercizio 2019, cessano di avere applicazione, per le regioni  a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, le sanzioni conseguenti al mancato rispetto del saldo non negativo dell'anno 2018 e dell'equilibrio di bilancio a decorrere dall'anno 2019.   Restano, invece, ferme le sanzioni correlate al mancato adempimento degli altri obblighi  previsti  dalla  disciplina  della  materia  in argomento espressamente richiamati nella presente circolare.   E. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente circolare 
   L'applicazione  delle   disposizioni   contenute   nella   presente circolare  potrebbe  generare  da  parte  degli  enti  richieste   di chiarimenti che, per esigenze organizzative  e  di  razionalita'  del lavoro di questo Dipartimento e' necessario pervengano:     a) per  gli  aspetti  generali  e  applicativi  del  pareggio  di bilancio,      esclusivamente      via      e-mail      all'indirizzo pareggio.rgs@mef.gov.it;     b) per i quesiti  di  natura  tecnica  ed  informatica  correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti  attraverso  il sistema web all'indirizzo assistenza.cp@mef.gov.it.  Per  urgenze  e' possibile contattare l'assistenza  tecnica  applicativa  ai  seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8,00-13,00/14,00-18,00;     c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale  correlata alla normativa  in  materia  di  pareggio  di  bilancio  e  patto  di stabilita'  interno,   esclusivamente   via   e-mail   all'indirizzo: igop.segr.rgs@mef.gov.it;   Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto  i  quesiti inviati da indirizzi istituzionali di posta elettronica.   Annotazioni finali. 
   Gli atti amministrativi in materia di pareggio  di  bilancio  degli enti  territoriali  sono  consultabili  sul  sito  Internet  di   cui all'indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_loc ali/pareggio_bilancio/index.html     
                            Il Ragioniere generale dello Stato: Franco     |  
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