Gazzetta n. 68 del 21 marzo 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 14 febbraio 2019, n. 3
Chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).


Alle Regioni e Province autonome
di Trento e di Bolzano
loro sedi
Alle province
Alle citta' metropolitane
Ai comuni
Agli organi di revisione economi-
co-finanziaria
e, p.c.
Alla Corte dei Conti
Segretariato generale
Sezione delle autonomie
Roma
Alla Presidenza del Consiglio dei
ministri
Segretariato generale
Dipartimento per gli affari
regionali, il turismo e lo
sport
Dipartimento della Protezio-
ne civile
Roma
Al Ministero della giustizia
Dipartimento dell'organizza-
zione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi
Roma
Al Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari in-
terni e territoriali
Roma
Al Gabinetto del Ministro
sede
All'Ufficio coordinamento legisla-
tivo
sede
All'Ufficio legislativo-economia
sede
All'Ufficio legislativo-finanze
sede
All'ISTAT
via Cesare Balbo, n. 16
Roma
All'A.N.C.I.
via dei Prefetti, n. 46
Roma
All'U.P.I.
piazza Cardelli, n. 4
Roma
Al CINSEDO
via Parigi, n. 11
Roma
Alle Ragionerie territoriali dello
Stato
loro sedi
Premessa.

La presente circolare fornisce chiarimenti in merito alle innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019.
In particolare, l'art. 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).
Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Resta fermo che qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa di detti enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione.
Cio' premesso, nel sottolineare che, ai sensi dell'art. 1, comma 824, della legge n. 145 del 2018, le regioni a statuto ordinario applicheranno le nuove disposizioni (commi da 819 a 823) a decorrere dall'anno 2021 e che, conseguentemente, per gli anni 2019 e 2020, continuano ad applicare la normativa di cui all'art. 1, commi 465 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), appare utile evidenziare le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019):
il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione e' desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);
il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarieta' e dei loro effetti, anche pregressi, nonche' dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilita' speciali (comma 823). A decorrere dall'anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali. Si tratta, in particolare, dei commi da 485 a 493 (assegnazioni di spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali) e dei commi 502 e da 505 a 509 (spazi finanziari assegnati alle province di Trento e Bolzano per effettuare investimenti mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione) dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. E' prevista, altresi', l'abrogazione dell'art. 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, volto ad attribuire spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionale agli enti colpiti dal terremoto del 2016 e del 2017 per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e del debito, a condizione che siano finalizzati ad investimenti per la ricostruzione. Cessano, inoltre, a decorrere dagli anni 2019 e successivi, gli effetti derivanti dal ricorso, negli anni 2018 e precedenti, ai predetti strumenti di flessibilita' del saldo in termini di cessione/acquisizione di spazi finanziari e, conseguentemente, il loro impatto sul nuovo equilibrio di bilancio. Pertanto, gli enti territoriali, ivi incluse le regioni a statuto ordinario, che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e precedenti, nell'ambito delle intese regionali orizzontali e del patto nazionale orizzontale, non sono piu' tenuti alla restituzione negli anni 2019 e 2020. Si segnala, altresi', che vengono meno le disposizioni e gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, volto a dare attuazione all'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevede che le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e all'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. Di conseguenza, con particolare riferimento al ricorso all'indebitamento, si precisa che gli enti territoriali possono effettuare operazioni di indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento, contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento (art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 243 del 2012).
Con riferimento al pareggio di bilancio per l'anno 2018, la richiamata legge n. 145 del 2018, prevede:
la conferma, per i soli enti locali, degli obblighi di monitoraggio e di certificazione del saldo non negativo dell'anno 2018 di cui ai commi da 469 a 474 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
la conferma degli effetti peggiorativi, prodotti dal mancato o parziale utilizzo degli spazi finanziari acquisiti dagli enti nell'anno 2018, sul saldo non negativo riferito al medesimo esercizio (certificazione da trasmettere entro il 31 marzo 2019, prorogato di diritto al 1° aprile 2019);
la non applicazione, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, in caso di mancato rispetto del saldo non negativo per l'anno 2018, delle sanzioni di cui ai commi 475 e seguenti della legge n. 232 del 2016, fatta eccezione per l'ipotesi di ritardato/mancato invio della certificazione (comma 823);
la conferma, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017 accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce ai sensi dei commi 477 e 478 dell'art. 1 della citata legge n. 232 del 2016 (comma 823).
Da ultimo, si chiarisce che le disposizioni normative in materia di spesa di personale che fanno riferimento alle regole del patto di stabilita' interno o al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 o, piu' in generale, degli obiettivi di finanza pubblica, si intendono riferite all'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
A. Enti assoggettati all'equilibrio di bilancio
A.1 Enti locali e autonomie speciali
L'art. 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e tutti i comuni (senza alcuna esclusione) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili) e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.
Per quanto riguarda il Comune di Roma Capitale, giova ricordare che l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 - che ha dato attuazione al nuovo ordinamento di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - prevede che detto ente concordi con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalita' e l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e' determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni del territorio nazionale. Al riguardo, si segnala che, per l'esercizio 2019, l'accordo, perfezionato con nota a firma del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 (prot. 24977), chiarisce che anche Roma Capitale e' tenuta a garantire l'equilibrio cosi' come declinato dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018.
A.2 Regioni a statuto ordinario
Le regioni a statuto ordinario applicheranno le richiamate disposizioni in materia di equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, a decorrere dall'anno 2021, ai sensi del comma 824 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018. Il rinvio al 2021 del pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione e' frutto dell'intesa sancita dalle stesse regioni con lo Stato di cui al punto n. 5) del dispositivo dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018.
Il richiamato comma 824 - che recepisce il punto n. 10 del medesimo accordo - precisa che l'efficacia del comma stesso e' subordinata, comunque, al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 98 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019. Il medesimo comma stabilisce, poi, che decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni divengono comunque efficaci.
Cio' premesso, tenendo conto che le proposte di riparto previste dai decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 98 dell'art. 1 delle legge di bilancio 2019, non sono stati trasmessi alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in tempo utile per sancire l'Intesa prevista entro il 31 gennaio 2019 e che l'ultimo periodo del richiamato comma 824 prevede che le disposizioni divengono comunque efficaci a decorrere dal 15 febbraio 2019, si segnala che, per gli anni 2019 e 2020, le regioni a statuto ordinario restano assoggettate a tutti gli adempimenti di cui ai commi 466 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, ossia, in particolare, al rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, al monitoraggio e alla certificazione nonche' alle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del predetto saldo e di ritardato o mancato invio della certificazione, mentre le nuove regole sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolate, di cui al comma 820 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, e sull'equilibrio di bilancio di cui al comma 821 della medesima legge, decorrono dall'anno 2021.
Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti contenuti nella circolare 20 febbraio 2018, n. 5.
B. Verifica dell'equilibrio di bilancio

Come richiamato in premessa, il comma 821 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, prevede che, a decorrere dal 2019, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione e' desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118). Giova ricordare che il predetto prospetto consente di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e che di esso va utilizzata la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.
Ai sensi del comma 820 del citato art. 1 della legge di bilancio 2019, detti enti utilizzano, a decorrere dall'anno 2019, il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011.
Ai fini della verifica degli equilibri di finanza pubblica, ciascun ente, in sede di rendiconto, deve dimostrare, attraverso il prospetto «Verifica degli equilibri» di cui al citato allegato 10, un risultato di competenza non negativo (Equilibrio finale). Al riguardo, si segnala che nel corso della riunione della Commissione Arconet del 9 gennaio 2019 sono stati presi in esame gli aggiornamenti degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito delle modifiche intervenute al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e alle novita' introdotte dalla legge di bilancio 2019.
In particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di «Verifica degli equilibri», di cui al citato allegato 10, che include gli accertamenti e gli impegni definitivi, imputati all'esercizio di riferimento, gli stanziamenti definitivi riferiti al fondo pluriennale vincolato (entrata e spesa) e l'avanzo o disavanzo d'amministrazione, e' stata sottoposta alla valutazione della richiamata Commissione l'ipotesi di inserire, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilita', nonche' gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale e sugli obblighi che ai sensi dell'art. 187 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, discendono in caso di disavanzo.
Pertanto, si invitano gli enti a monitorare i decreti di aggiornamento degli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011.
B.1 Gli strumenti di verifica dell'equilibrio di bilancio
Preliminarmente, occorre ricordare che, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province ed i comuni, gli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica disposti dal comma 469 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, per la cui trasmissione e' stato finora utilizzato il sistema web appositamente previsto all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
Pertanto, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sara' effettuata attraverso il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verra' operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 13 della legge n. 196 del 2009.
Cio' premesso, si ritiene utile segnalare che il comma 902 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di semplificare alcuni adempimenti contabili in capo ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunita' montane previsti dall'art. 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) stabilisce che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla richiamata BDAP, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno.
Il comma 903, inoltre, modificando il citato art. 161 del TUEL, prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2019, il Ministero dell'interno - nel caso in cui vi sia la necessita' di avere ulteriori dati finanziari, non gia' presenti in BDAP - possa richiedere specifiche certificazioni le cui modalita' concernenti la struttura e la redazione nonche' i termini per la loro trasmissione sono stabiliti, previo parere di ANCI e UPI, con decreto dello stesso Ministero.
I dati delle certificazioni cosi' ottenuti sono resi noti sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento alla BDAP. Il medesimo comma 903 introduce, poi, una sanzione nel caso in cui i comuni, le province e le citta' metropolitane, non trasmettano, decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, i relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato. In tale ipotesi, infatti, e' prevista la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi incluse quelle a valere sul fondo di solidarieta' comunale. In sede di prima applicazione, la sanzione decorre dal 1° novembre 2019 relativamente al bilancio di previsione 2019.
Il comma 904, infine, nel modificare l'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, chiarisce che la sanzione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo prevista a carico degli enti territoriali dal medesimo comma 1-quinquies nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato si applica anche nel caso di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP, compresi i dati del piano dei conti integrati, fino a quando non abbiano adempiuto.
C. Monitoraggio e certificazione 2018

Come anticipato nella premessa, l'art. 1, comma 823, della legge di bilancio 2019, a decorrere dal 2019, prevede la cessazione, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni, degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. Per le regioni a statuto ordinario, invece, la cessazione dei predetti adempimenti decorre dall'anno 2021.
Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018, invece, restano fermi:
per le regioni a statuto ordinario, gli obblighi di cui al D.M. 17 dicembre 2018 in materia di «Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio 2018 per le regioni a statuto ordinario»;
per gli enti locali, ai sensi del comma 823 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione di cui ai commi da 469 a 474 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. Al riguardo, nel confermare quanto gia' rappresentato sull'argomento nella circolare 20 febbraio 2018, n. 5, si richiama l'attenzione degli enti locali, con riferimento agli adempimenti relativi al monitoraggio, sulle modalita' di compilazione del relativo prospetto MONIT/18 contenute nel decreto ministeriale 23 luglio 2018, n. 182944, concernente il «Monitoraggio del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni per l'anno 2018», emanato ai sensi dell'art. 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato a seguito dell'emanazione della Circolare 3 ottobre 2018, n. 25, in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione per investimenti. In proposito, giova ricordare che i dati del monitoraggio, da inserire nel prospetto MONIT/18, gia' disponibile nell'applicazione appositamente prevista per il pareggio di bilancio sul sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it devono essere trasmessi, con riferimento al primo e al secondo semestre 2018, esclusivamente utilizzando la predetta applicazione. Si precisa, poi, che gli obblighi di monitoraggio di cui al richiamato comma 469, per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano), sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province che, a tal fine, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riferite a ciascun ente locale ricadente nel proprio territorio. Le informazioni devono essere trasmesse, con riferimento a ciascun periodo, in formato Excel, avvalendosi di un apposito file previsto per le autonomie speciali e disponibile sul sistema web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Compilato con i dati di ciascun ente locale, al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2018, detto file Excel deve essere quindi caricato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, tramite l'apposita funzione «Acquisizione massiva modello» presente sull'applicativo web.
Per quanto concerne, invece, l'obbligo di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2018, si ritiene utile segnalare che, ai sensi del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno nuovamente scaricare, compilare e caricare il file Excel relativo al monitoraggio del secondo semestre (MONIT/18) al fine di aggiornare, entro il termine del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019), le informazioni del monitoraggio riferite al 31 dicembre 2018 per ciascun ente locale. Resta fermo che per le autonomie speciali la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 degli enti locali ricadenti nel territorio sara' valutata a livello complessivo di comparto.
Quanto, invece, al prospetto e alle modalita' di trasmissione della certificazione dei risultati conseguiti nell'anno 2018 per gli enti locali delle altre regioni, si fa presente che ciascun ente e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019), al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del Servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo un prospetto e con le modalita' definiti con apposito D.M. che verra' emanato ai sensi del comma 470 dell'art. 1, della legge n. 232 del 2016. La mancata trasmissione della certificazione entro il predetto termine perentorio costituisce inadempimento all'obbligo del rispetto del saldo non negativo 2018.
Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data di riferimento e' quella indicata nella ricevuta rilasciata dal sistema web che attesta che la certificazione risulta nello stato di «Inviato e Protocollato». Gli enti tenuti alla trasmissione della certificazione devono controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del saldo al 31 dicembre 2018, inseriti in sede di monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 1° aprile 2019.
Si sottolinea, inoltre, che e' necessaria la corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione; pertanto, nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali (30 giugno 2019, prorogato di diritto al 1° luglio 2019) e il 30 settembre per le regioni a statuto ordinario.
Decorsi i predetti termini, gli Enti sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo nel caso in cui essi rilevino, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo.
Decorsi i termini sopra richiamati, gli enti non possono inviare certificazioni rettificative, in senso migliorativo, di dati trasmessi precedentemente.
Giova ricordare, inoltre, che resta confermato, per l'anno 2018, l'obbligo di cui al comma 470-bis dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, per gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito di dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, di inviare la certificazione di cui al comma 470 dell'art. 1 della citata legge n. 232 del 2016, entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministero dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo. A tal proposito, si ricorda che detti enti sono assoggettati all'obbligo di certificazione anche con riferimento agli anni 2016 e 2017 ai sensi del citato comma 470-bis, ultimo periodo.
Pertanto, i predetti enti in stato di dissesto, ai fini della certificazione del saldo non negativo riferito all'anno 2018, devono comunque assolvere gli obblighi riferiti al monitoraggio, compilando il prospetto MONIT/18 al 30 giugno e al 31 dicembre 2018, nei termini e secondo le modalita' di cui al citato D.M. n. 182944 del 2018 e indicando, in assenza di bilancio di previsione approvato, gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato. In tali casi, si applica l'art. 250 del TUEL che prevede che, alla data di dichiarazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL, l'ente locale non puo' impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate.
Da ultimo, si segnala che il comma 825 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, nel prevedere l'abrogazione dell'art. 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, volto ad attribuire spazi finanziari agli enti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e del debito finalizzati ad investimenti per la ricostruzione, il miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' il recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, chiarisce che, con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per tali enti, gli obblighi di certificazione di cui al richiamato art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016.
D. Sanzioni
D.1 Sanzioni per ritardato/mancato invio certificazione 2018
Nel sottolineare, preliminarmente, che l'art. 1, comma 823, della legge di bilancio 2019, prevede la non applicazione delle sanzioni alle regioni a statuto speciale, alle province autonome e agli enti locali per il mancato rispetto del saldo non negativo dell'anno 2018, giova segnalare che, poiche' restano fermi per gli enti locali, come anzidetto, ai sensi del medesimo comma 823, gli obblighi di monitoraggio e certificazione con riferimento al saldo non negativo 2018, ne deriva che, in caso di ritardato/mancato invio della predetta certificazione 2018 entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019), trovano applicazione le sanzioni previste dal comma 475, lettera c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.
Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio 2019, si applica, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione del divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 475, lettera e), della legge n. 232 del 2016.
Il comma 471 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017, disciplina, invece, l'ipotesi della mancata trasmissione della certificazione decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione (a partire, quindi, dal 31 maggio 2019). In tale caso, infatti, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, ha il compito, in qualita' di commissario ad acta, di curare l'assolvimento dell'adempimento e di trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2019), pena la decadenza dal ruolo di revisore. Se la certificazione e' trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, si applicano le sanzioni del divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennita' degli organi politici di cui al comma 475, lettere e) ed f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.
In caso di mancata trasmissione da parte del commissario ad acta della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento da parte del Ministero dell'interno.
D.2 Sanzioni conseguenti all'accertamento da parte della Corte dei conti del mancato rispetto del saldo di finanza pubblica 2017 (e anni precedenti) in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce
Il comma 823 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, dispone che resta ferma l'applicazione delle sanzioni agli enti in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017 accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, ai sensi dei commi 477 e 478 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del comma 463 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, restano in vigore, altresi', le sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016 accertato successivamente ai sensi dell'art. 1, comma 724 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilita' 2016) nonche' le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dell'art. 31, comma 28, della legge n. 183 del 2011.
Gli enti che non hanno conseguito il saldo non negativo 2017 restano, pertanto, assoggettati alle sanzioni di cui al comma 475 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 (gli enti locali: alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato, al divieto di impegnare spese correnti oltre la misura indicata alla lettera c) del medesimo comma, al divieto di indebitamento, al divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, al taglio delle indennita' di funzione; le regioni e le province autonome: al versamento, nel triennio successivo, all'entrata del bilancio dello Stato, dell'importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato), nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il successivo comma 478 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017, chiarisce che i richiamati enti sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione da parte della Corte dei conti mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
D.3 Ulteriori disposizioni in materia di sanzioni
I commi da 827 a 830 della legge di bilancio 2019 escludono, in determinate ipotesi, l'applicazione delle sanzioni previste a carico degli enti locali per le violazioni della normativa sul patto di stabilita' interno e sul pareggio di bilancio. In particolare, l'art. 1 prevede:
al comma 827, la non applicazione della sanzione consistente nel divieto di assumere personale a qualsiasi titolo di cui all'art. 1, comma 475, lettera e), della legge n. 232 del 2016, per le amministrazioni comunali che non hanno conseguito il saldo non negativo 2017 e hanno rinnovato i propri organismi nelle elezioni svoltesi nel giugno 2018;
al comma 828, la non applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, e all'art. 1, comma 723, della legge n. 208 del 2015, previste, rispettivamente, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno e del saldo non negativo per l'anno 2016 di cui all'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015 (riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale, limiti agli impegni di spesa corrente, divieto di indebitamento per gli investimenti, divieto di assunzione di personale, riduzione delle indennita' di funzione) per gli enti locali in stato di dissesto o pre-dissesto (piano di riequilibrio pluriennale) al momento in cui la violazione e' stata accertata dalla Corte dei conti. Si segnala che la previsione di non applicazione delle sanzioni di cui al richiamato art. 1, comma 723, della legge n. 208 del 2015, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo per l'anno 2016 da parte di enti in stato di dissesto o pre-dissesto accertato dalla Corte dei conti, trova riscontro, altresi', nelle disposizioni di cui al comma 830 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019;
al comma 829, la non applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016, per gli enti locali in stato di dissesto che hanno adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti (di cui all'art. 258 del TUEL), nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo obiettivo 2017 e' diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di una quota dell'avanzo accantonato.
Da ultimo, giova ribadire che, conformemente alle disposizioni abrogative introdotte dalla legge di bilancio 2019, a decorrere dall'esercizio 2019, cessano di avere applicazione, per le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, le sanzioni conseguenti al mancato rispetto del saldo non negativo dell'anno 2018 e dell'equilibrio di bilancio a decorrere dall'anno 2019.
Restano, invece, ferme le sanzioni correlate al mancato adempimento degli altri obblighi previsti dalla disciplina della materia in argomento espressamente richiamati nella presente circolare.
E. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente circolare

L'applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare potrebbe generare da parte degli enti richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalita' del lavoro di questo Dipartimento e' necessario pervengano:
a) per gli aspetti generali e applicativi del pareggio di bilancio, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pareggio.rgs@mef.gov.it;
b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il sistema web all'indirizzo assistenza.cp@mef.gov.it. Per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8,00-13,00/14,00-18,00;
c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa in materia di pareggio di bilancio e patto di stabilita' interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo: igop.segr.rgs@mef.gov.it;
Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto i quesiti inviati da indirizzi istituzionali di posta elettronica.
Annotazioni finali.

Gli atti amministrativi in materia di pareggio di bilancio degli enti territoriali sono consultabili sul sito Internet di cui all'indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_loc ali/pareggio_bilancio/index.html


Il Ragioniere generale dello Stato: Franco