IL COMITATO INTERMINISTERIALE                    PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
   Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato  in attuazione dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 - che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su  proposta  del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e Bolzano (di seguito Conferenza Stato-regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a  favore delle regioni e province autonome;   Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112  -  emanato  in attuazione dell'art. 1, della legge  15  marzo  1997,  n.  59  -  che all'art. 115, comma 1, lettera  a),  dispone  che  il  riparto  delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato-regioni;   Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  testo  unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero, che all'art. 35  assicura  ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in  regola con  le  norme  relative  all'ingresso  e  al  soggiorno,   le   cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o  comunque  essenziali,  nonche' garantisce agli stessi le seguenti prestazioni ponendole a carico del Fondo sanitario nazionale:     a) la tutela della gravidanza e della maternita',  a  parita'  di trattamento con le cittadine italiane;     b) la tutela della salute del minore;     c)  le  vaccinazioni  secondo  la  normativa  e  nell'ambito   di interventi di campagne di prevenzione  collettiva  autorizzati  dalle regioni;     d) gli interventi di profilassi internazionale;     e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie  infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;   Visto il comma 561 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), il quale  dispone,  tra  l'altro,  che  a decorrere  dall'anno   2015,   l'importo   destinato   all'assistenza sanitaria per  gli  stranieri  non  iscritti  al  Servizio  sanitario nazionale, pari a 30,99 milioni di euro, venga ripartito  annualmente all'atto della ripartizione della  quota  indistinta  del  fabbisogno sanitario standard regionale;   Vista la delibera n.  72  di  questo  Comitato,  adottata  in  data odierna, concernente la ripartizione tra le regioni  e  le  provincie autonome delle  disponibilita'  finanziarie  del  Servizio  sanitario nazionale per l'anno 2018, che  accantona  al  punto  1.  lettera  b, numero 5 la somma di euro 30.990.000 per  l'assistenza  sanitaria  ai cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale;   Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota  n. 11161-P del 27 novembre 2018,  concernente  la  ripartizione  tra  le regioni a statuto ordinario e la  Regione  Siciliana  del  richiamato importo di 30.990.000 euro a valere  sulle  disponibilita'  vincolate del Fondo sanitario nazionale 2018;   Vista l'Intesa della Conferenza Stato-regioni, sulla  proposta  del Ministro della salute concernente il riparto  della  quota  vincolata per stranieri non regolari,  relativa  all'anno  2018  sancita  nella seduta del 22 novembre 2018 (Rep. atti n. 211/CSR);   Vista la  normativa  che  stabilisce  che  le  seguenti  regioni  e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio  sanitario nazionale nei propri territori  senza  alcun  apporto  a  carico  del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art.  34,  comma  3,  della legge 23 dicembre 1994, n. 724 relativo alla Regione Valle d'Aosta  e alle Province autonome di Trento e  Bolzano,  l'art.  1,  comma  144, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  relativo   alla   Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27  dicembre 2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna;   Visto altresi' l'art. 1, comma 830, della legge 27  dicembre  2006, n. 296, ai sensi del quale la  Regione  Siciliana  compartecipa  alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;   Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente regolamento di questo Comitato (delibera del 30 aprile 2012,  n.  62, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122/2012);   Vista  la  nota  del  28  novembre  2018,  n.  6013-P,  predisposta congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a base della presente delibera;   Su proposta del Ministro della salute; 
                               Delibera: 
   1. A valere sulle disponibilita' delle quote  vincolate  del  Fondo sanitario nazionale per l'anno 2018,  e'  assegnata  alle  regioni  a statuto ordinario e alla Regione Siciliana la  somma  complessiva  di 30.990.000 euro per l'assistenza sanitaria  a  favore  dei  cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non  in  regola  con  le norme relative all'ingresso e al soggiorno, al fine di garantire cure ambulatoriali  ed  ospedaliere  urgenti  o  comunque  essenziali  per malattia  ed  infortunio  e  programmi  di  medicina   preventiva   a salvaguardia della salute collettiva ed individuale, con  particolare riguardo alla tutela della gravidanza e della maternita', alla tutela della salute del minore, alle vaccinazioni secondo normativa vigente, agli interventi di profilassi  internazionale,  alla  profilassi,  la diagnosi e la cura di  malattie  infettive  ed  alla  bonifica  degli eventuali focolai.   2. La predetta  somma  di  30.990.000  euro  e'  ripartita  tra  le predette regioni come da  allegata  tabella,  che  costituisce  parte integrante della presente delibera. 
     Roma, 28 novembre 2018 
                                              Il vice Presidente: Tria   Il segretario: Giorgetti 
  Registrata alla Corte dei conti il 6 marzo 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle finanze, n. 1-171     |