| Gazzetta n. 68 del 21 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 22 febbraio 2019 |  
| Migliore  individuazione  del  perimetro  afferente  cinque  immobili apportati e/o trasferiti al Fondo immobili pubblici.  |  
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                   IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
   Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il  «decreto  legge  n.  351»), recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di   privatizzazione   e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo  dei fondi comuni di investimento immobiliare;   Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 che, al comma 1,  autorizza il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   a   promuovere   la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento  immobiliare, conferendo o trasferendo beni  immobili  ad  uso  diverso  da  quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei  Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con  uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  e,  al  comma  2,  individua  la disciplina applicabile ai trasferimenti dei beni  immobili  ai  fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1;   Visti i decreti del 23 dicembre 2004 (decreto di apporto, I decreto di  trasferimento  e  II  decreto  di  trasferimento)  del   Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri concertanti, con i quali, in attuazione del precitato art. 4, sono stati  conferiti  e trasferiti al fondo immobiliare denominato «Fondo immobili  pubblici» (di seguito il «Fondo») i beni immobili  indicati  negli  allegati  a tali decreti e i decreti del Ministro dell'economia e  delle  finanze del 9 giugno, del 15 dicembre e del 24 dicembre, dell'anno 2004,  con i quali sono state  emanate  disposizioni  volte  a  regolare  alcuni aspetti  afferenti  la  complessiva  operazione  di  conferimento   e trasferimento al Fondo  e  previsioni  concernenti  il  contratto  di locazione di tali immobili con l'Agenzia del demanio  (di  seguito  i «decreti attuativi art. 4 decreto legge n. 351/2001»);   Visto l'accordo di indennizzo stipulato  il  29  dicembre  2004  ai sensi dei decreti attuativi tra il Ministero  dell'economia  e  delle finanze e,  tra  gli  altri,  il  Fondo  (di  seguito  l'«accordo  di indennizzo»);   Visti  i  decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze emanati, rispettivamente, il 16 settembre 2005, il 28 novembre 2008 e l'11 dicembre 2012, mediante i quali, in virtu' del citato accordo di indennizzo, si e' provveduto  alla  espunzione  e/o  sostituzione  di immobili ovvero di porzioni di immobili gia' trasferiti  dallo  Stato al Fondo (di seguito i «decreti di indennizzo») come descritto  negli allegati ai medesimi decreti;   Visto l'art. 4 del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze del 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2006, n. 28, (di seguito l'«art. 4») che  prevede  che  «A migliore  interpretazione  e  rettifica  dell'allegato  1  del  primo decreto di trasferimento emanato dal Ministero dell'economia e  delle finanze (MEF) in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1  del  secondo decreto di trasferimento emanato dal MEF in data  23  dicembre  2004; dell'allegato 1 del decreto di apporto emanato dal  MEF  in  data  23 dicembre 2004 e dell'allegato 1 del decreto di indennizzo emanato dal MEF  in  data  16  settembre  2005  devono  intendersi  trasferite  e apportate, ai sensi e per gli effetti dei predetti decreti, tutte  le unita' immobiliari,  ad  uso  non  residenziale,  facenti  parte  del fabbricato di cui sono parte le unita' immobiliari gia' indicate  nei predetti  decreti  ancorche'  con  un  solo   numero   civico,   come individuate  nei  decreti  emanati  dall'Agenzia  del   demanio   ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati  in  decreti dirigenziali che potranno essere emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonche'  tutte  le  unita'  immobiliari,  ad  uso  non residenziale, gia' di proprieta' del medesimo ente titolare,  ubicate nel medesimo isolato in cui sono ubicate le unita'  immobiliari  gia' indicate nei predetti decreti, come individuate nei  decreti  emanati dall'Agenzia del demanio ivi richiamati  e  ove  ritenuto  necessario meglio identificati  in  decreti  dirigenziali  che  potranno  essere emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze »;   Atteso che  e'  emersa  la  necessita',  per  taluni  immobili,  di provvedere ad una piu' puntuale identificazione e che per detti  beni l'Agenzia del demanio ha gia' proceduto alla rettifica dei decreti di individuazione a suo tempo emanati o all'invio delle comunicazioni al Fondo ai sensi dello stesso art. 4;   Visto il parere rilasciato in data 7 gennaio  2016  dall'Avvocatura generale dello  Stato  attraverso  il  proprio  Comitato  consultivo, secondo il quale la certificazione di una migliore identificazione di cui all'art. 4 da parte dell'Agenzia del demanio «dovrebbe  valere  a evidenziare,   in   via   definitiva,   attraverso   una   sorta   di interpretazione  autentica,  anche  nei  confronti  degli   ufficiali roganti chiamati a effettuare le trascrizioni ai  sensi  dell'art  3, comma 19, del decreto-legge  n.  351  del  2001,  che  si  tratta  di particelle  fin  dall'origine  incluse   nei   compendi   immobiliari trasferiti  e,  dunque,  oggetto  di  stima  da  parte   dell'esperto valutatore e rientranti nel prezzo congruito dall'Agenzia.»;   Considerato quanto dichiarato dall'Avvocatura generale dello  Stato nel citato parere, in merito al rapporto intercorrente tra i  decreti di  individuazione  dell'Agenzia  del  demanio   e   i   decreti   di trasferimento del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  o  dei Ministeri concertanti, che va  riproposto  allo  stesso  modo  «nella differente fattispecie dei provvedimenti adottati ai sensi  dell'art. 4 del decreto ministeriale del 29  dicembre  2005,»  nella  quale  «i decreti dirigenziali del Ministero  delle  finanze  presuppongono  un accertamento dell'Agenzia del demanio, tenuta a fornire  la  relativa certificazione, affinche'  il  decreto  di  migliore  identificazione interessi, con certezza, unita' gia' facenti  parte  del  decreto  di individuazione originariamente adottato  ai  sensi  dell'art.  1  del decreto-legge n. 351/2001, e che, solo a causa  di  una  imprecisione dei dati catastali disponibili o di  errori  nella  trascrizione  dei medesimi dati, non erano state indicate in dettaglio. Cio', anche  al fine di evitare che particelle non valutate nella  stima  del  prezzo finiscano, attraverso tale meccanismo, per essere intestate al  Fondo che non ne ha pagato il relativo prezzo»;   Vista la nota dell'Agenzia del demanio del 18 dicembre 2018,  prot. n.  2018/18288/DGP-PA-FI,  con  la  quale  e'  stata   trasmessa   la certificazione  prot.  n.  2018/18246/DGP-PA-FI   (di   seguito   «la certificazione») del direttore dell'Agenzia del demanio, allegata  al presente  decreto,  completa  dell'elenco,  parte  integrante   della medesima, di cinque beni immobili gia' conferiti al Fondo, redatta ai sensi dell'art. 4;   Visto che  con  la  presentazione  della  certificazione  e'  stata accertata  da  parte  dell'Agenzia  del  demanio  la  necessita'   di individuare  in  modo  inequivocabile  gli  immobili  indicati  nella stessa, ricadenti  nella  proprieta'  del  Fondo,  anche  oggetto  di alienazione a terzi acquirenti;   Visto, altresi', il verbale dell'incontro tenutosi il  14  dicembre 2018 tra l'Agenzia del demanio e InvestiRe SGR S.p.a., in qualita' di gestore del Fondo, per definire l'elenco allegato alla certificazione e recepito nella stessa, contenente gli identificativi catastali  che rappresentano  i  corretti  perimetri  degli  immobili  a  suo  tempo trasferiti e/o apportati al Fondo;   Considerato  che  per   le   unita'   immobiliari   di   cui   alla certificazione costituente l'allegato al presente decreto,  si  rende pertanto necessaria  l'emanazione  di  un  decreto  dirigenziale  del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al menzionato art. 4;   Considerato peraltro  che,  nella  sopracitata  certificazione,  la stessa  Agenzia  del  demanio  ha   attestato   «che   l'accertamento all'interno  del  perimetro  delle  suddette  porzioni   erroneamente sfuggite agli originari decreti di  individuazione  dell'Agenzia  del demanio e  meglio  identificate  nell'elenco  allegato  non  comporta modifiche al valore del compendio a suo tempo trasferito»;   Preso atto di tale certificazione, redatta dall'Agenzia del demanio in accordo con il Fondo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 4, tenendo  conto  delle  valutazioni  di  congruita'  degli immobili in sede di apporto o trasferimento; 
                               Decreta: 
   Gli immobili di proprieta' del Fondo immobili pubblici, di cui alla certificazione     dell'Agenzia     del     demanio,     prot.     n. 2018/18246/DGP-PA-FI, trasferiti al medesimo Fondo in forza dell'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 e dei relativi  decreti attuativi, sono meglio identificati e descritti nella  certificazione allegata al presente decreto.   Il presente decreto e' inviato al visto della  Corte  dei  conti  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 22 febbraio 2019 
                              Il direttore generale del Tesoro: Rivera 
  Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle finanze, n. 1-181     |  
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                             IL DIRETTORE  Prot. n. 2018/18246/DGP-PA-FI 
           Certificazione ai sensi dell'art. 4 DM 29/12/2005 
     Si rilascia la presente certificazione ai sensi dell'art.  4  del decreto ministeriale in oggetto per cinque immobili di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante della certificazione, di seguito riportati per pronta visione:       1. VAB011401 - Busto Arsizio via Fratelli d'Italia;       2. ANB020301 - Ancona via Vanvitelli;       3. PSB022301 - Urbino via Bramante;       4. CNB020301 - Cuneo via Gobetti n. 27;       5. CAX0001 - Cagliari via Santa Gilla.     Per detti immobili si e'  proceduto,  come  previsto  dal  citato articolo, alle verifiche in  accordo  con  i  Fondi  cui  sono  stati trasferiti o apportati gli immobili, riportando nell'elenco  allegato il corretto perimetro definitivamente accertato  nonche',  nei  campi note,  gli  estremi  di  precedenti  provvedimenti  o   comunicazioni dell'Agenzia, ovvero eventuali note esplicative ritenute utili.     L'elenco allegato contiene altresi', per  alcuni  degli  immobili sopraccitati, gli identificativi  catastali,  di  seguito  riportati, relativi a porzioni immobiliari sfuggite per  errore  materiale  agli originari decreti emanati dall'Agenzia del demanio e richiamati negli originari decreti interministeriali di  trasferimento  e  apporto  ai Fondi: 
      ANB020301 - Ancona via Vanvitelli (rif. punto 2 in elenco) 
     =============================================================    |    Catasto    |   Foglio    |     Particella      |       |    +===============+=============+=====================+=======+    |Catasto Terreni|7            |1395                 |       |    +---------------+-------------+---------------------+-------+    |Catasto Terreni|7            |15 *                 |       |    +---------------+-------------+---------------------+-------+    |Catasto Terreni|7            |24 *                 |       |    +---------------+-------------+---------------------+-------+    |               |             |1445 * (gia' p.lle   |       |    |Catasto Terreni|7            |29, 30 e 31)         |       |    +---------------+-------------+---------------------+-------+  Nota: trattasi di «ente  urbano»  non  rilevante  quale  integrazione effettiva di perimetro.       PSB022301 - Urbino via Bramante (rif. punto 3 in elenco) 
     =============================================================    |    Catasto    |   Foglio    |     Particella      |       |    +===============+=============+=====================+=======+    |Catasto Terreni|265          |1988                 |       |    +---------------+-------------+---------------------+-------+    |Catasto Terreni|265          |2099                 |       |    +---------------+-------------+---------------------+-------+  Nota:  compresa  la  porzione  di  area  esterna  dell'immobile,   di ridottissima consistenza, insistente su parte della particella 1223.      CAX0001 - Cagliari via Santa Gilla (rif. punto 5 in elenco)   ===================================================================== |      Catasto       |  Foglio  |   Particella    |   Subalterno    | +====================+==========+=================+=================+ |Catasto Fabbricati  |A/18      |8203             |2                | +--------------------+----------+-----------------+-----------------+ |Catasto Fabbricati  |A/18      |8203             |1                | +--------------------+----------+-----------------+-----------------+
     Nota: tali subalterni comprendono  sia  le  porzioni  di  cui  al decreto integrativo di questa Agenzia del 29 gennaio 2009 sia  quelle originariamente individuate con decreto del 14 dicembre 2004.     Avuto  riguardo   alle   valutazioni   degli   immobili   redatte dell'esperto   indipendente,   si   certifica   che    l'accertamento all'interno  del  perimetro  delle  suddette  porzioni   erroneamente sfuggite agli originari decreti di  individuazione  dell'Agenzia  del demanio e  meglio  identificate  nell'elenco  allegato  non  comporta modifiche al valore del compendio a suo tempo trasferito. 
                                                 Il direttore: Carpino      |  
|   |               Ricognizione immobili trasferiti al F.I.P.         Certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4                     del decreto 29 dicembre 2005 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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