| Gazzetta n. 68 del 21 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 14 marzo 2019 |  
| Determinazione del costo globale annuo massimo per le  operazioni  di mutuo effettuate dagli enti locali.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  recante  disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli  enti  locali  e  di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile 1989, n. 144;   Visto,  in  particolare,  l'art.  22,   comma   2,   del   predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del tesoro  determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni  massime  o  altre modalita'  applicabili  ai  mutui  da  concedere  agli  enti   locali territoriali, al fine di ottenere uniformita' di trattamento;   Visto il decreto del 28 dicembre 2018,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2019, con cui  sono  state  fissate  le condizioni  massime  applicabili  ai  mutui   suindicati,   stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;   Ritenuta l'opportunita' di  modificare  le  condizioni  di  cui  al predetto decreto ministeriale del 28 dicembre  2018,  fissando  nuovi livelli massimi piu' rappresentativi dei livelli di mercato; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. I mutui contratti, ai sensi dell'art.  22  del  decreto-legge  2 marzo 1989, n. 66  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art.  2,  comma  1, del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo   Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o  a tasso variabile.     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle  operazioni,  di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, e' determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:     a) fino a 10 anni Interest Rate Swap 7Y + 2,15%;     b) fino a 15 anni Interest Rate Swap 10Y + 2,70%;     c) fino a 20 anni Interest Rate Swap 12Y + 2,90%;     d) fino a 25 anni Interest Rate Swap 15Y + 2,85%;     e) oltre 25 anni Interest Rate Swap 20Y + 2,75%.   2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso  verso  EURIBOR  a  6 mesi fissato a Francoforte alle  ore  11  del  giorno  precedente  la stipula del contratto.  I  tassi  Swap  sono  riportati  alla  pagina ICESWAP2 del circuito Reuters.     |  
|   |                                 Art. 3 
   1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle  operazioni,  di cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, e' fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:       a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,15%;       b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,70%;       c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,85%;       d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,85%;       e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,85%.   2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi  e'  rilevato  due  giorni  lavorativi antecedenti la data di decorrenza di  ciascun  periodo  di  interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.     |  
|   |                                 Art. 4 
   1. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  si  applicano  ai contratti di mutuo stipulati  successivamente  alla  data  della  sua entrata in vigore. 
     Roma, 14 marzo 2019 
                                                     Il Ministro: Tria     |  
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