| Gazzetta n. 68 del 21 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 4 marzo 2019 |  
| Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio del medicinale omeopatico «Aquilinum Comp.». (Determina n.  52/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                      dell'ufficio autorizzazione                      all'immissione in commercio 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n.  6,  della  cui  pubblicazione  sul proprio sito  istituzionale  e'  stato  dato  avviso  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  140  del  17 giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche»;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Vista la determinazione n. 1301 del 23 settembre 2016, con  cui  il direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito alla  dott.ssa  Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  dell'Area autorizzazione medicinali;   Vista la determinazione n. 1313 del 23 settembre 2016, con  cui  il direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito alla dott.ssa Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  ad  interim dell'Ufficio autorizzazione all'immissione in commercio;   Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in   particolare   l'art.   20, contenente  disposizioni  particolari  per  i  medicinali  omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995;   Visto l'art. 1, comma 590 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190, recante «Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio  annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'   2015)»,   come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito  dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini  previsti da disposizioni legislative, che posticipa al  31  dicembre  2019  il termine ultimo per rimanere in commercio per i medicinali  omeopatici di cui al citato art. 20 del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n. 219;   Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 20 gennaio 2016, prot. n. 4879 del 20 gennaio 2016, con  la  quale  la  societa' Wala Heilmittel GmbH con sede legale e domicilio fiscale  in  D-73083 Eckwalden, Bad Bool-Germania, ha chiesto  di  essere  autorizzata  al rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  di  cui all'art.  1,  comma  590,  della  legge  n.  190/2014  e   successive modificazioni ed integrazioni, del medicinale  omeopatico  «Aquilinum Comp.» nella forma e confezione: «Granuli rivestiti» 1 contenitore in vetro da 20 g, a cui e' stato attribuito A.I.C. n. 047501010;   Considerato che in data 6 settembre 2016 prot. n. 90396,  e'  stata richiesta  da  parte  di  AIFA  la  presentazione  di  documentazione integrativa relativa al dossier presentato nel formato CTD;     che in data 2 giugno 2017 prot. n. 64465, l'Azienda ha  richiesto la   possibilita'   di   uno   switch   nella   presentazione   della documentazione dal formato CTD alla determina AIFA;     che in data 4 luglio 2018 prot. n. 76307, l'Azienda ha presentato la documentazione secondo determina AIFA nel portale omeopatici;     che in data 23 maggio 2018 prot. n. 58084, e' stata richiesta  da parte di AIFA  la  presentazione  di  documentazione  integrativa  di qualita' e di sicurezza;     che in data 6 luglio 2018 prot. n. 79093, l'Azienda ha depositato la documentazione integrativa richiesta rispondendo  parzialmente  ad alcune richieste formulate;     che in data 13 agosto 2018 prot. n. 93502 e'  stata  inviata  una nota conclusiva comprendente «la richiesta di impegno a Post Approval Committment»  in   cui   si   richiedeva   la   presentazione   della documentazione integrativa richiesta entro 10  giorni,  ed  entro  10 giorni per l'accettazione dei Post Approval Committment;     che in data 27 agosto 2018 prot. n. 95934, l'Azienda ha integrato la documentazione relativa agli aspetti di  qualita'  e  l'impegno  a quanto richiesto dal Post Approval Commitment.   Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 10-bis;   Vista la nota dell'Agenzia italiana del  farmaco  del  20  novembre 2018, prot. n. 127243, con la quale e' stato comunicato alla predetta Societa' il preavviso  di  diniego  del  rinnovo  dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'art. 1, comma 590 della  legge n. 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni del medicinale omeopatico «Aquilinum Comp.»;   Viste le osservazioni all'atto di preavviso di  diniego  succitato, presentate dalla societa' in data 30 novembre 2018, prot. n. 132340;   Visto il  parere  non  favorevole  al  rinnovo  dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui  all'art.  1,  comma  590,  della legge n. 190/2014  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni del medicinale omeopatico «Aquilinum Comp.», espresso  dalla  Commissione consultiva  tecnico-scientifica  nella  seduta  14-16  gennaio  2019, Verbale CTS n. 5 per le seguenti motivazioni:     1) la sicurezza del prodotto oggetto  di  rinnovo  non  e'  stata dimostrata in quanto:       per i ceppi Dryopteris filix-mas e Taraxacum officinale non  si configura    adeguato    l'approccio     LHRD     ai     fini     del trasferimento/supporto  della  sicurezza  per  le  peculiarita'   dei prodotti presi come riferimento (omeopatico vs omeopatico).  Anche  i due fogli illustrativi  inviati  unicamente  in  lingua  tedesca,  si riferiscono  a  prodotti  complessi  aventi  composizione  differente rispetto al prodotto oggetto di  rinnovo,  dei  quali,  a  titolo  di esempio,  uno  di  questi  riguarda  un  prodotto  con  la   seguente composizione: Menthae piperitae folium,  Taraxaci  radix  cum  herba, Curcumae xanthorrhizae  rizoma,  Millefolii  herba,  Foeniculi  amari fructus e Carvi fructus, completamente diversa da quella di Aquilinum comp.       Per  la  valutazione  della  sicurezza   non   viene   indicata l'idoneita' della scelta dei ceppi individuati  come  rappresentativi del prodotto oggetto di valutazione Aquilinum comp.;       per il ceppo Solidago  virgaurea  il  dato  presentato  non  e' rappresentativo per quanto di seguito indicato. Il dato,  estrapolato da un documento riferito all'uso di tale ceppo in  prodotti  per  uso veterinario, non e' accettabile in quanto  non  e'  stata  presentata alcuna informazione  sulla  comparazione  rispetto  al  suo  utilizzo riferito a prodotti per uso umano.   In aggiunta, non e' stata dimostrata la  sovrapponibilita'  tra  la composizione dell'estratto usato come  riferimento,  che  prevede  il riscaldamento, (infuso, solvente d'estrazione:  acqua)  e  l'estratto con il metodo utilizzato per produrre il ceppo del prodotto Aquilinum comp.   A tal proposito l'azienda sostiene la  sovrapponibilita'  del  dato dell'infuso con il prodotto oggetto Aquilinum comp. (globuli velati), ribadendo quanto segue «Solidago  virgaurea  ex  herba  ferm  33c  is manufactured  according  to  method  33c  of   the   current   German Homoeopathic Pharmacopeia (GHP) using honey, lactose monohydrate  and purified  water  as  excipients».  Si  evidenzia  che  il   tipo   di estrazione, che sia  effettuata  con  acqua,  miele  o  etanolo,  non prevede comunque il riscaldamento della miscela, previsto invece  per l'infusione. Il metodo che prevede  il  riscaldamento  della  miscela altera   le   proprieta'   chimiche   dei   composti   estratti.   La sovrapposizione della composizione fitochimica dei due  estratti  non e' dimostrata e pertanto la criticita' resta non risolta;     2) non sono stati inviati i dati di uno studio di stabilita' dopo prima apertura, necessario per le forme farmaceutiche multidose;   Ritenuto altresi', che  la  permanenza  del  medicinale  omeopatico «Aquilinum Comp.» sul mercato costituisce un rischio  per  la  salute pubblica a fronte del quale solo il ritiro dal commercio del predetto medicinale  rappresenta  la  misura   piu'   idonea   ad   assicurare un'efficace tutela della salute pubblica;   Visto il citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  ed  in particolare gli articoli 40 e 142, comma 1; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
   Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,  di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014  e  successive  modificazioni ed integrazioni. 
   Per le motivazioni di cui in premessa, e' respinta la richiesta  di rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  di  cui all'art.  1,  comma  590,  della  legge  n.  190/2014  e   successive modificazioni ed integrazioni, del  medicinale  omeopatico  AQUILINUM COMP. nella forma e confezione:     A.I.C. n. 047501010 - «granuli rivestiti» 1 contenitore in  vetro da 20 g.   Titolare A.I.C.: Wala Heilmittel GmbH (codice SIS: 1216).     |  
|   |                                 Art. 2                           Ritiro dei lotti 
   Dalla data di efficacia della presente determinazione il medicinale omeopatico «Aquilinum Comp.», nella confezione di cui all'art. 1, non puo'  essere  mantenuto  in  commercio   e   quindi   devono   essere immediatamente ritirati tutti i lotti gia' prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non puo' essere commercializzato.     |  
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   Avverso la presente determinazione di  diniego,  la  societa'  Wala Heilmittel  GmbH,  ai  sensi  dell'art.  40,  comma  4  del   decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  puo'  presentare  opposizione all'Agenzia italiana del farmaco,  entro  30  giorni  dalla  data  di efficacia del presente provvedimento; oppure puo' presentare  ricorso giurisdizionale dinanzi al  Tribunale  amministrativo  regionale  del Lazio,  entro  60  giorni  dalla  data  di  efficacia  del   presente provvedimento.     |  
|   |                                 Art. 4                          Disposizioni finali 
   La  presente  determinazione  acquista  efficacia  dalla  data   di notifica alla societa' richiedente il rinnovo  dell'A.I.C.  e  verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  In caso di inerzia della societa' (15 giorni  dalla  data  di  emissione della determinazione) la presente determinazione  acquista  efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 4 marzo 2019 
                                                   Il dirigente: Marta     |  
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