Estratto determina AAM/A.I.C. n. 46 del 26 febbraio 2019 
     Procedura europea n.  UK/H/6021/001/E/001,  UK/H/6021/001/II/004, UK/H/6021/001/IB/003.     Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.     E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale: TRANSISOFT, nella  forma  e  confezioni  alle  condizioni  e  con  le specificazioni di seguito indicate.     Titolare A.I.C.:  Laboratoires  Mayoly  Spindler  (codice  S.I.S. 3020).     Confezioni:       «8,5 g polvere per soluzione orale in bustina»  14  bustine  in PAP/LDPE/Al/LDPE - A.I.C. n. 046181018 (in base 10) 1D1BNU  (in  base 32);       «8,5 g polvere per soluzione orale in bustina»  28  bustine  in PAP/LDPE/Al/LDPE - A.I.C. n. 046181020 (in base 10) 1D1BNW  (in  base 32).     Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale in bustina.     Validita' prodotto integro: tre anni.     Soluzione ricostituita: usare immediatamente.     Composizione:       principio attivo: ogni bustina contiene 8,5 g di macrogol 3350;       eccipienti: non presenti.     Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Recipharm Höganäs AB - Sporthallsvägen 6, SE-263 34 Höganäs, Svezia.     Indicazioni  terapeutiche:  «Transisoft»  8,5   g   polvere   per soluzione orale in bustina e' indicato per il trattamento sintomatico della stipsi cronica negli adulti. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':       classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24  dicembre  1993,  n. 537 e  successive  modificazioni,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della fornitura:       classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR  -  medicinale soggetto a prescrizione medica. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui all'art. 107-quater, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |