Estratto determina AAM/A.I.C. n. 45 del 26 febbraio 2019 
     Procedura europea n. DE/H/5525/001/DC.     E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale: LEVETIRACETAM TILLOMED nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.     Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l.     Confezioni:       «100  mg/ml  concentrato  per  soluzione   per   infusione»   1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 046275018 (in base 10) 1D46GB (in base 32);       «100  mg/ml  concentrato  per  soluzione  per   infusione»   10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 046275020 (in base 10) 1D46GD (in base 32).     Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.     Validita' prodotto integro: tre anni.     Composizione:       principio attivo: ogni flaconcino da 5 ml contiene  500  mg  di levetiracetam;       eccipienti:  sodio  cloruro,  sodio  acetato  triidrato,  acido acetico glaciale, acqua per preparazioni iniettabili.     Produttori responsabili del rilascio lotti:       Emcure Pharma UK  Limited  -  Basepoint  Business  Centre,  110 Butterfield, Great Marlings Luton, LU2 8DL, Regno Unito;       Tillomed Pharma GmbH - Manhagener Allee 36, 22926,  Ahrensburg, Germania.     Indicazioni terapeutiche.     «Levetiracetam» e'  indicato  come  monoterapia  nel  trattamento delle  crisi  ad  esordio  parziale  con  o  senza   generalizzazione secondaria in adulti e adolescenti a partire dai sedici anni di  eta' con epilessia di nuova diagnosi.     «Levetiracetam» e' indicato come terapia aggiuntiva:       nel trattamento delle crisi ad esordio  parziale  con  o  senza generalizzazione  secondaria  in  adulti,  adolescenti  e  bambini  a partire dai quattro anni di eta' con epilessia;       nel trattamento delle crisi miocloniche in adulti e adolescenti a partire dai dodici anni di eta' con Epilessia mioclonica giovanile;       nel  trattamento  delle  crisi  tonico-cloniche   generalizzate primarie in adulti e adolescenti a partire dai dodici  anni  di  eta' con Epilessia generalizzata idiopatica.     «Levetiracetam»   concentrato   per   soluzione   per   infusione rappresenta un'alternativa per i pazienti quando la terapia orale non e' temporaneamente possibile. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':       classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24  dicembre  1993,  n. 537 e  successive  modificazioni,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della fornitura:       classificazione ai  fini  della  fornitura:  OSP  -  medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente  ad esso assimilabile. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art. 107-quater, par. 7,  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |