| Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 8 marzo 2019, n. 20 |  
| Delega al  Governo  per  l'adozione  di  disposizioni  integrative  e correttive dei  decreti  legislativi  adottati  in  attuazione  della delega per la riforma delle  discipline  della  crisi  di  impresa  e dell'insolvenza,  di  cui  alla  legge  19  ottobre  2017,  n.   155.  |  
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   La  Camera dei deputati ed   il   Senato della   Repubblica   hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                               Promulga   la seguente legge:                                Art. 1   Delega per l'adozione di decreti legislativi correttivi in materia di  riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza   1. Il Governo, con la procedura indicata al comma 3 dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, entro due  anni  dalla  data  di entrata in vigore dell'ultimo dei  decreti  legislativi  adottati  in attuazione della delega di cui alla medesima legge n. 155 del 2017  e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa  fissati,  puo' adottare  disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti legislativi medesimi.  
                                     N O T E 
            Avvertenza:                Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli          atti legislativi qui trascritti. 
           Note all'art. 1:               - Il testo dell'art. 1 della legge 19 ottobre 2017,  n.          155 (Delega al Governo  per  la  riforma  delle  discipline          della crisi di impresa e dell'insolvenza), pubblicata nella          Gazzetta Ufficiale del 30  ottobre  2017,  n.  254,  e'  il          seguente:               «Art. 1 (Oggetto della delega al  Governo  e  procedure          per l'esercizio della stessa). - 1. Il Governo e'  delegato          ad adottare, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in          vigore della presente legge, con l'osservanza dei  principi          e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o  piu'          decreti legislativi per la riforma organica delle procedure          concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,          e  della  disciplina  sulla  composizione  delle  crisi  da          sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3,          nonche' per la revisione del sistema dei privilegi e  delle          garanzie.               2. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il          Governo tiene conto della normativa dell'Unione  europea  e          in  particolare  del  regolamento  (UE)  n.  2015/848   del          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  maggio  2015,          relativo    alle    procedure    di    insolvenza,    della          raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo          2014, nonche' dei principi della  model  law  elaborati  in          materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite          per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL);  cura          altresi' il  coordinamento  con  le  disposizioni  vigenti,          anche modificando la formulazione e la  collocazione  delle          norme non direttamente investite  dai  principi  e  criteri          direttivi di delega, in modo da renderle ad essi  conformi,          e adottando le opportune disposizioni transitorie.               3. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono          adottati su  proposta  del  Ministro  della  giustizia,  di          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e          con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.  Essi          sono successivamente trasmessi alla Camera dei  deputati  e          al Senato della Repubblica, entro  il  sessantesimo  giorno          antecedente la scadenza del termine per  l'esercizio  della          delega,  per  l'espressione  dei  pareri  delle  rispettive          commissioni parlamentari competenti per materia e  per  gli          aspetti finanziari, da rendere entro il termine  di  trenta          giorni, decorso inutilmente  il  quale  i  decreti  possono          essere comunque emanati. Il termine per  l'esercizio  della          delega e' prorogato di sessanta giorni  quando  il  termine          per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari          scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine          di cui al comma 1 o successivamente.».   |  
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   1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo  1  della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 8 marzo 2019 
                              MATTARELLA                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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