Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2019 (vai al sommario)
LEGGE 8 marzo 2019, n. 20
Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delega per l'adozione di decreti legislativi correttivi in materia di
riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza
1. Il Governo, con la procedura indicata al comma 3 dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla medesima legge n. 155 del 2017 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 19 ottobre 2017, n.
155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline
della crisi di impresa e dell'insolvenza), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2017, n. 254, e' il
seguente:
«Art. 1 (Oggetto della delega al Governo e procedure
per l'esercizio della stessa). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi
e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o piu'
decreti legislativi per la riforma organica delle procedure
concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e della disciplina sulla composizione delle crisi da
sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3,
nonche' per la revisione del sistema dei privilegi e delle
garanzie.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo tiene conto della normativa dell'Unione europea e
in particolare del regolamento (UE) n. 2015/848 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015,
relativo alle procedure di insolvenza, della
raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo
2014, nonche' dei principi della model law elaborati in
materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite
per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); cura
altresi' il coordinamento con le disposizioni vigenti,
anche modificando la formulazione e la collocazione delle
norme non direttamente investite dai principi e criteri
direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi,
e adottando le opportune disposizioni transitorie.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi
sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno
antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della
delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive
commissioni parlamentari competenti per materia e per gli
aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta
giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono
essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della
delega e' prorogato di sessanta giorni quando il termine
per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari
scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine
di cui al comma 1 o successivamente.».
 
Art. 2
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 marzo 2019

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede