| Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 2019 |  
| Impiego  dei  medici  delle  Aziende  sanitarie  locali  nei   Centri operativi  comunali  ed  intercomunali,  degli  infermieri  ASL   per l'assistenza alla popolazione e la scheda  SVEI  per  la  valutazione delle esigenze immediate della popolazione assistita.  |  
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               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  recante  «Codice della protezione civile»;   Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2001, recante «Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2001, n. 81;   Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  13 dicembre 2007, recante «Procedure e modulistica del triage  sanitario nelle catastrofi», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17  aprile 2008, n. 91;   Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del  3 dicembre 2008, recante «Indirizzi operativi  per  la  gestione  delle emergenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2009,  n. 36;   Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28 giugno 2011, recante «Indirizzi  operativi  per  l'attivazione  e  la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe», pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2011, n. 250;   Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6 aprile 2013, recante «Disposizioni per la realizzazione di  strutture sanitarie  campali,  denominate  PASS,  posto  di  assistenza   socio sanitaria, preposte all'assistenza sanitaria di base e sociosanitaria alla popolazione colpita da  catastrofe»  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2013, n. 145;   Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14 gennaio 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2014, n. 79;   Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24 giugno 2016 recante «Individuazione della centrale remota  operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonche'  dei  Referenti  sanitari  regionali  in  caso  di  emergenza nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  20  agosto  2016,  n. 194;   Viste le indicazioni operative  del  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile 31  marzo  2015,  recanti  «La  determinazione  dei criteri  generali  per  l'individuazione  dei  Centri  operativi   di coordinamento e delle aree di emergenza»;   Considerato  che  l'attuale  assetto  normativo  in  materia  rende necessaria  l'integrazione  delle  strutture  dei  Servizi   sanitari regionali (SSR) nell'organizzazione della capacita' di risposta  alle emergenze di protezione civile  a  livello  territoriale,  anche  con specifico riferimento agli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  oltre  che  un costante coordinamento operativo tra il Dipartimento della protezione civile e le regioni e le province autonome anche per quanto  concerne la componente sanitaria in occasione di eventi di cui alla lettera c) del citato art. 7, comma 1;   Considerata  l'esigenza  in  caso  di   evento   emergenziale,   di assicurare il massimo coinvolgimento dei Servizi sanitari  regionali, per  consentire  al  Servizio  nazionale  di  protezione  civile   di assistere con la maggiore efficacia possibile la popolazione colpita, assicurando specifica  attenzione  ai  soggetti  che  necessitano  di assistenza sociosanitaria;   Ravvisata  l'esigenza  di  disciplinare   il   coinvolgimento   nel coordinamento  sanitario  in  caso  di  catastrofi,  dei  medici  dei Distretti dell'Azienda sanitaria locale (ASL) nella Funzione sanita', con   particolare   riguardo   ai   Centri   operativi   comunali   e intercomunali;   Ravvisata  l'esigenza  di  disciplinare  il  coinvolgimento   degli infermieri dei Distretti  ASL  addetti  alle  cure  domiciliari,  per favorire la  tempestiva  individuazione  e  assistenza  alle  persone «disabili o con specifiche necessita'», poste in salvo nelle  Aree  e nelle strutture preposte all'accoglienza in caso di evento;   Ravvisata l'esigenza di  impartire  opportuni  indirizzi  volti  ad assicurare  che,  in  modo  omogeneo,  si  proceda   ad   individuare tempestivamente tra i soggetti assistiti dal  sistema  di  protezione civile coloro che necessitano di specifico supporto socio-sanitario e specifica soluzione alloggiativa, nonche' di dotare ogni assistito di una  scheda,  atta  a  documentare  le  necessita'   rilevate   e   i provvedimenti intrapresi;   Dato atto che il recepimento a livello territoriale e  l'attuazione della presente direttiva costituisce attuazione  di  quanto  previsto dalle disposizioni recate dall'art.  18,  comma  1,  lettera  a)  del decreto legislativo n. 1/2018,  che  affida  alla  pianificazione  di protezione civile «la definizione delle  strategie  operative  e  del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle  attivita'  di  protezione civile e della  risposta  operativa  per  la  gestione  degli  eventi calamitosi  previsti  o  in  atto,  garantendo  l'effettivita'  delle funzioni  da  svolgere  con  particolare  riguardo  alle  persone  in condizioni di fragilita' sociale e con disabilita'»;   Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  22 novembre 2018; 
                                Emana: 
   la seguente direttiva inerente il concorso dei medici delle Aziende sanitarie locali nei  Centri  operativi  comunali  ed  intercomunali, l'impiego degli infermieri ASL per l'assistenza alla popolazione e la Scheda  SVEI  per  la  valutazione  delle  esigenze  immediate  della popolazione assistita.  Premessa   Gli effetti di tutte le tipologie di  eventi  emergenziali  di  cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  (di  seguito chiamati  eventi),  possono  determinare  situazioni   per   cui   la popolazione  ha  necessita'  di  un'assistenza  sanitaria  e  sociale specifica su cui si basa l'equilibrio, spesso fragile, della  propria salute.   Si rende pertanto, necessario approntare un sistema organizzato per ripristinare tempestivamente l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria di  base  nel  territorio  colpito  da  eventi  calamitosi,   e   per individuare  e  assistere  tempestivamente  tra  la  popolazione   da accogliere in  strutture  alloggiative  alternative,  i  soggetti  in quanto «disabili o con specifiche necessita'».   Per persone «disabili o con specifiche necessita'» si intendono sia i  soggetti  afflitti  da  patologie  croniche  e   disabilita'   che richiedano, gia' in ordinario, specifica assistenza  socio-sanitaria, sia i soggetti che presentano debolezze fisiche, psichiche e  sociali che, in caso di evento  e  conseguente  sconvolgimento  del  contesto sociale, perdano la capacita', posseduta in condizioni ordinarie,  di provvedere autonomamente alle proprie necessita'.   La presente direttiva e' finalizzata a definire le  linee  generali per il coinvolgimento dei medici delle Aziende sanitarie locali nella Funzione sanita' dei Centri operativi  comunali  e  intercomunali,  e degli infermieri ASL nelle strutture preposte  all'accoglienza  della popolazione, in caso di evento emergenziale.   I  dettagli  di  tali  procedure  saranno  oggetto   di   specifica disciplina, nel quadro delle disposizioni  regionali  in  materia  di organizzazione  delle  attivita'  di  protezione  civile  a   livello territoriale con il coinvolgimento della ASL .   La presente direttiva si integra con la  precedente  direttiva  del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6  aprile  2013,   recante «Disposizioni per la realizzazione di  strutture  sanitarie  campali, denominate  PASS,  Posto  di  Assistenza  Socio  Sanitaria,  preposte all'assistenza sanitaria di base e  sociosanitaria  alla  popolazione colpita da catastrofe».   All'attuazione della presente  direttiva  si  provvede  nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per  la finanza pubblica.   1. Coinvolgimento dei medici dei Distretti sanitari  delle  Aziende sanitarie locali nella Funzione sanita' dei Centri operativi comunali e intercomunali   Allo scopo di organizzare,  nel  piu'  breve  tempo  possibile,  il ripristino della assistenza sanitaria e socio sanitaria  territoriale nelle aree colpite da eventi calamitosi, la Direzione  del  Distretto ASL competente per territorio, individua tra il personale  medico,  i propri rappresentanti per operare  presso  la  Funzione  sanita'  dei Centri operativi comunali e Intercomunali allo scopo di:     a) mettere a disposizione delle attivita' di protezione civile la propria conoscenza del territorio e delle relative risorse  sanitarie (farmacie, strutture socio-sanitarie, ospedali, poliambulatori....);     b) costituire il riferimento del Sindaco per la localizzazione  e il soccorso dei cittadini con disabilita' permanenti o  temporanee  e con specifiche necessita' sociosanitarie;     c) contribuire alla individuazione di ricoveri per gli  assistiti con disabilita' o specifiche necessita';     d) concorrere ai criteri  di  scelta  per  l'idonea  destinazione alloggiativa degli assistiti con disabilita' o specifiche necessita';     e) riorganizzare l'assistenza sanitaria e fornire indicazioni per la riorganizzazione dell'assistenza socio-sanitaria di base.   La direzione del Distretto ASL comunica in ordinario ai Sindaci del Territorio di competenza, i recapiti utili all'attivazione in caso di evento. Le medesime informazioni sono,  altresi',  condivise  tra  le direzioni regionali competenti in materia  di  sanita'  e  protezione civile.   2. Coinvolgimento degli infermieri  dei  Distretti  sanitari  delle Aziende sanitarie locali per l'assistenza alla popolazione   Allo scopo di assicurare la tempestiva individuazione e  assistenza delle  persone  «disabili  o  con  specifiche  necessita'»  nell'area colpita  dall'evento,  il  personale  infermieristico  individuato  e coordinato dalla direzione del Distretto  Sanitario  territorialmente competente:     a) favorisce, nelle strutture preposte  all'accoglienza  (aree  e centri assistenza), la valutazione  socio-sanitaria  per  le  persone assistite attraverso l'utilizzo della scheda per la Valutazione delle esigenze immediate (SVEI), di cui al punto 3;     b) assicura l'interazione con  la  Funzione  sanita'  dei  Centri operativi comunali e intercomunali, contribuendo,  tramite  l'apporto del personale medico operante nella funzione, ad informare il Sindaco sulle necessita' sanitarie e socio sanitarie delle persone assistite;     c) supporta il personale medico della ASL nei criteri  di  scelta per l'idonea destinazione alloggiativa, delle persone  assistite  con disabilita' o con specifiche necessita';     d)  contribuisce  alla  segnalazione   delle   persone   disabili disperse, ai fini delle operazioni di ricerca e salvataggio;     e) supporta il personale medico della ASL nella individuazione di ricoveri per le persone assistite con disabilita'  o  con  specifiche necessita';     f) supporta il personale medico della ASL nella  riorganizzazione dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria di base.   3. Scheda per la valutazione delle esigenze immediate (SVEI)   Allo scopo di  effettuare,  con  metodo  uniforme,  la  valutazione oggettiva  delle  necessita'  socio   sanitarie   della   popolazione assistita in caso di evento,  e'  disposto  l'utilizzo  della  scheda SVEI, di cui all'allegato 1.   La scheda SVEI  costituisce  lo  strumento  atto  a  consentire  la speditiva  suddivisione  dei  soggetti  assistiti  dal   sistema   di protezione civile, in categorie  che,  necessitando  dell'impiego  di differenti   supporti   socio-sanitari,   permettono   di   pervenire all'individuazione dei criteri  di  priorita'  degli  interventi  per l'assistenza, alla valutazione delle specifiche  necessita'  e  delle strutture alloggiative piu' idonee.   L'utilizzo della Scheda SVEI, che e'  coordinato  dagli  infermieri ASL del territorio interessato dall'evento emergenziale,  prevede  la compilazione successiva di due sezioni:     a) la  prima  puo'  essere  utilizzata  da  personale  volontario sanitario opportunamente formato, ed ha lo scopo di censire tutte  le persone   sfollate   nelle   aree   e   nelle   strutture    preposte all'accoglienza (aree e centri assistenza), individuando  tra  questi chi necessita di una specifica assistenza;     b) la seconda, in base alla quale  viene  stabilito  il  tipo  di assistenza da somministrare, le indicazioni da fornire al Sindaco per la scelta di una destinazione alloggiativa piu'  idonea  (albergo,  o struttura socio-sanitaria), oltre che sul mezzo da utilizzare per  il relativo  trasporto,  riguardo   esclusivamente   ai   soggetti   che presentano specifiche esigenze (eta', patologia, disabilita'...).  La compilazione della presente sezione e' affidata agli  infermieri  ASL del territorio interessato.   L'utilizzo  della  scheda  SVEI   e'   sinergico   agli   strumenti informativi attivi nel sistema delle cure primarie del SSR,  compresi quelli dei medici di Medicina generale (MMG)  e  Pediatri  di  libera scelta (PLS), con banche dati che possono  fornire  informazioni  sia sulle condizioni di  specifica  necessita',  che  sulle  terapie  dei cittadini colpiti dall'evento.   4. Pianificazione   Nei   criteri   generali   per   l'individuazione   degli    ambiti organizzativi ottimali ai sensi dell'art. 18,  comma  3  del  decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ciascuna regione verifichera' che i comuni compresi in detti ambiti siano  ricadenti  nel  territorio  di competenza della medesima Azienda sanitaria/Distretto sanitario.   5. Formazione   Ciascuna  regione  individua  le  modalita'  di  svolgimento  della specifica attivita' formativa destinata  al  personale  del  Servizio sanitario regionale interessato alla presente direttiva.   6. Norme di salvaguardia   Per le regioni a statuto speciale restano  ferme  le  competenze  a loro affidate dai relativi  statuti.  Per  le  Province  autonome  di Trento e di Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  In  tale contesto, le regioni  a  statuto  speciale  e  le  province  autonome provvedono alle finalita'  della  presente  direttiva  ai  sensi  dei relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 
     Roma, 7 gennaio 2019 
                             Il Presidente del Consiglio dei ministri:                                               Conte                   
  Registrata alla Corte dei conti il 4 marzo 2019  Ufficio controllo atti P.C.M.  Ministeri  giustizia  e  degli  affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. 527     |  
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               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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