| Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 11 marzo 2019 |  
| Iscrizione di varieta' di specie ortive prive di valore intrinseco  e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al  relativo registro nazionale.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                         dello sviluppo rurale 
   Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere l'identificazione delle varieta' stesse;   Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina  della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione e da orto;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della  legge  25  novembre 1971, n. 1096;   Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 267,  recante «Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune  deroghe  per l'ammissione  di  ecotipi  e   varieta'   orticole   tradizionalmente coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di  tali ecotipi e varieta'»;   Visto il  decreto  ministeriale  del  18  settembre  2012,  recante disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per cio' che concerne le modalita' per l'ammissione al  Registro nazionale delle varieta' di specie ortive da  conservazione  e  delle varieta' di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;   Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della legge 15 marzo 1997, n. 59»;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e l'art. 16, comma 1;   Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di  organizzazione  del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135, cosi' come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio  dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla  Corte  dei  conti  il  3 aprile  2018  al  n.  191,  recante   individuazione   degli   Uffici dirigenziali di livello non generale;   Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha disposto, fra l'altro,  l'assegnazione  al  Ministero  delle   politiche   agricole alimentari e forestali delle competenze in materia  di  turismo,  con conseguente cambio della denominazione in Ministero  delle  politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;   Vista le domande presentate ai  fini  dell'iscrizione  delle  sotto indicate varieta' di specie  ortive  prive  di  valore  intrinseco  e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al  relativo registro nazionale;   Viste le note della Regione Emilia-Romagna, del 22 gennaio 2019,  e della Regione Lombardia, del 30 gennaio 2019, con le quali  e'  stato comunicato parere  favorevole  all'iscrizione  delle  sotto  indicate varieta' di specie ortive, tenuto conto della zona di  origine  delle stesse;   Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1.  Ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente   della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri  delle varieta' dei prodotti sementieri, fino  alla  fine  del  decimo  anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varieta'  di specie  ortive  prive  di  valore  intrinseco  e  sviluppate  per  la coltivazione  in  condizioni  particolari  sotto  riportate,  le  cui sementi possono essere controllate come sementi  standard  e  la  cui descrizione e' depositata presso questo Ministero:   ===================================================================== |          |             |                     | Responsabile della | |  Codice  |             |                     |  conservazione in  | |   SIAN   |   Specie    |    Denominazione    |      purezza       | +==========+=============+=====================+====================+ |          |             |                     |      Istituto      | |          |             |                     |    d'istruzione    | |          |             |                     | Superiore Antonio  | |4087      |   Melone    |Banana Santa Vittoria|      Zanelli       | +----------+-------------+---------------------+--------------------+ |4160      |  Asparago   |  Violetto Arcoiris  |  Arcoiris s.r.l.   | +----------+-------------+---------------------+--------------------+     |  
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   1. La commercializzazione delle varieta' di specie ortive prive  di valore intrinseco e sviluppate  per  la  coltivazione  in  condizioni particolari indicate  all'art.  1  e'  consentita  se  realizzata  in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto massimo indicato nell'allegato II del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267.   Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. 
     Roma, 11 marzo 2019 
                                          Il direttore generale: Gatto     |  
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