| Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 11 marzo 2019 |  
| Disciplina del fabbisogno finanziario delle universita'  statali  per il periodo 2019-2025.  |  
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                  IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO              del Ministero dell'economia e delle finanze                            di concerto con   IL CAPO DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA    del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca   Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «Legge  di contabilita' e finanza pubblica»;   Visto in particolare l'art. 1, comma 2 della legge n. 196 del  2009 il quale prevede che, per amministrazioni pubbliche si intendono  gli enti e i soggetti indicati a fini statistici  nell'elenco  pubblicato annualmente  dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla  base delle definizioni  di  cui  agli  specifici  regolamenti  dell'Unione europea,  nonche'  le  autorita'   indipendenti   e,   comunque,   le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;   Visti i commi da 971 a 977 dell'art. 1 della legge del 30  dicembre 2018, n. 145,  che  disciplinano  le  modalita'  del  concorso  delle universita' pubbliche al raggiungimento degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il periodo 2019-2025;   Visto in particolare il comma 971 dell'art. 1 della  legge  del  30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che le universita' pubbliche, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma  2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concorrono  alla  realizzazione degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  per  il  periodo  2019-2025, garantendo che il fabbisogno  finanziario  da  esse  complessivamente generato in ciascun anno, al netto delle riscossioni e dei  pagamenti sostenuti per investimenti e ricerca, non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso  di  crescita del PIL reale stabilito dalla nota di aggiornamento del documento  di economia e finanza, di cui all'art. 10-bis della  legge  31  dicembre 2009, n. 196;   Visti i commi 972 e 973, del richiamato art. 1 della legge  del  30 dicembre 2018,  n.  145,  recanti  disposizioni  transitorie  per  la programmazione del fabbisogno finanziario delle universita' pubbliche degli  anni  2019  e   2020,   con   particolare   riferimento   alla determinazione  del  fabbisogno  programmato  ed  alle  modalita'  di calcolo del fabbisogno realizzato;   Visto il comma 974 dell'art. 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il quale  prevede  che  con  successivo  decreto  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono  definite  le modalita' tecniche di attuazione dei commi da 971 a 973;   Visto l'art. 14, comma 6, della legge n. 196  del  2009,  il  quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente  alla  banca  dati  SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti  tutti  gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi  su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali  che  svolgono  analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento  prive  della codificazione uniforme;   Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  5 settembre  2017  che  ha  adeguato  la  codificazione   SIOPE   delle Universita' al piano dei conti finanziario  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;   Visto l'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232, che ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE  in  SIOPE+,  al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei  debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva,  di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese;   Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2018 e,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  1,  lettera  i), concernente l'estensione di SIOPE+ alle universita', a decorrere  dal 1° gennaio 2019;   Vista la legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  «Norma  in  materia  di organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art.  5, comma 1, lettera b), primo periodo e l'art. 5, comma 4, lettera a);   Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18,  "Introduzione di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle universita', a  norma dell'art. 5, comma 1, lettera b), primo periodo e l'art. 5, comma  4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, 16 gennaio 2014, n. 21, che  disciplina  la  classificazione della spesa delle universita' per missioni e programmi;   Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del richiamato  decreto  n. 21 del 2014, il quale prevede le missioni ed i programmi, completi di codice  COFOG  di  II  livello,  di  competenza   delle   universita' pubbliche;   Ritenuto necessario disciplinare in modo puntuale le  modalita'  di determinazione del fabbisogno programmato e le modalita' di calcolo e di monitoraggio del fabbisogno realizzato; 
                               Decreta: 
                                Art. 1         Determinazione del fabbisogno finanziario programmato 
   1. Ai sensi dell'art. 1, comma 971, della  legge  del  30  dicembre 2018, n. 145, per il periodo  2019-2025,  il  fabbisogno  programmato delle universita' pubbliche e' calcolato incrementando il  fabbisogno realizzato al  31  dicembre  dell'anno  precedente,  al  netto  delle riscossioni e dei pagamenti sostenuti per investimenti e ricerca, del tasso di crescita del prodotto interno lordo  (PIL)  reale  stabilito dall'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza di cui all'art. 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale di cui al  periodo precedente e' desunto, in ciascun  anno,  dal  quadro  macroeconomico tendenziale.   2. Ai sensi dell'art. 1, comma 972, della  legge  del  30  dicembre 2018, n. 145, per  il  solo  anno  2019,  il  fabbisogno  finanziario programmato delle universita' pubbliche e' determinato dal  Ministero dell'economia  e   delle   finanze,   incrementando   il   fabbisogno programmato per l'anno 2018, al netto della media dei  pagamenti  per investimenti del triennio 2016-2018, del tasso di  crescita  del  PIL reale, cosi' come definito dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma  1. I dati dei pagamenti per investimenti di cui  al  periodo  precedente sono  desunti  dalla  banca  dati  SIOPE,  utilizzando  i   pagamenti cumulati, a tutto il mese di dicembre di ciascun anno, contabilizzati dalle universita' pubbliche nel macro aggregato  «Investimenti  fissi lordi», cosi' come dettagliato dai codici  gestionali  SIOPE  di  cui all'allegato 1.   3. Ai sensi dell'art. 1, comma 973, della  legge  del  30  dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2020, il fabbisogno finanziario  programmato del  sistema  universitario  statale  e'  determinato  dal  Ministero dell'economia e delle finanze, incrementando il fabbisogno realizzato nell'anno  2019,  al  netto  della  differenza  tra  la  media  delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca del triennio  2017-2019,  del tasso di crescita del PIL  reale,  cosi'  come  definito  dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1. I dati sulle riscossioni per ricerca di cui al periodo  precedente  sono  desunti  dalla  banca  dati  SIOPE, utilizzando le riscossioni cumulate, a tutto il mese di  dicembre  di ciascun anno, contabilizzate dalle universita'  pubbliche  nel  macro aggregato «Contributi agli investimenti», cosi' come dettagliato  dai codici gestionali SIOPE di cui all'allegato 2. I dati  sui  pagamenti per ricerca, riferiti al  triennio  2017-2019,  sono  comunicati  dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della Ragioneria generale dello Stato - entro il 31 gennaio 2020.  Al  fine di acquisire  le  informazioni  di  cui  al  periodo  precedente,  il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  richiede alle universita'  pubbliche  apposita  certificazione  dei  pagamenti effettuati   per   spese   direttamente   imputabili    all'attivita' progettuale degli Atenei, cosi' come definita al successivo comma.   4. Per attivita' progettuale degli Atenei si intendono i progetti e le commesse di ricerca svolte dalle universita' pubbliche su incarico o  interesse  di  un  committente.  Tali  attivita'  possono   essere effettuate sulla base di contratti e/o convenzioni aventi natura  sia sinallagmatica, e  quindi  potenzialmente  rientranti  nell'attivita' commerciale, sia senza sinallagma  e  quindi  normalmente  rientranti nell'attivita' istituzionale; sono incluse tra tali  attivita'  anche quelle derivanti dall'utilizzo dei margini  di  progetti  e  commesse purche' destinate ad attivita' di ricerca.  Al  contrario,  le  spese imputate su iniziative progettuali non finanziate da soggetti esterni agli Atenei, ivi  comprese  quelle  finanziate  attraverso  reimpiego degli eventuali utili degli  esercizi  precedenti,  rientrano  tra  i prelevamenti validi ai fini del calcolo del fabbisogno.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2         Determinazione del fabbisogno finanziario realizzato 
   1. Il fabbisogno finanziario realizzato delle universita' pubbliche e'  calcolato  come  differenza  tra  i  trasferimenti  correnti  dei Ministeri ed il saldo tra i «Versamenti  netti»  ed  i  «Prelevamenti netti», cosi' come definiti al successivo comma 2.   2. Ai fini del comma 1 sono considerati:       a) Trasferimenti correnti: versamenti cumulati, a tutto il mese di dicembre di ciascun anno,  erogati  dai  Ministeri,  a  titolo  di trasferimenti correnti, sul conto di tesoreria statale;       b) Versamenti netti: importo  cumulato,  a  tutto  il  mese  di dicembre di ciascun anno,  corrispondente  ai  versamenti  sul  conto corrente di tesoreria statale,  al  netto  delle  informazioni  sulle riscossioni  per  ricerca  ed  investimenti  acquisite   secondo   le modalita' previste dal successivo art. 3, comma 1, lettera a);       c) Prelevamenti netti: importo cumulato, a  tutto  il  mese  di dicembre di ciascun anno, corrispondente ai  prelevamenti  sul  conto corrente di tesoreria statale di cui l'Ateneo e' titolare,  al  netto delle  informazioni  sui   pagamenti   sostenuti   per   ricerca   ed investimenti acquisite secondo le modalita' previste  dal  successivo art. 3, comma 1, lettere b) e c).   3.  Per  il  solo  anno  2019  il  fabbisogno   finanziario   delle universita' pubbliche e' calcolato come differenza tra la  somma  dei trasferimenti complessivi (correnti e investimenti), del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, del Fondo per lo sviluppo e la coesione  e del Fondo di rotazione per l'attuazione delle  politiche  comunitarie (quota nazionale), dalle amministrazioni centrali dello Stato,  e  la differenza algebrica tra i versamenti ed  i  prelevamenti,  al  netto delle sole spese per investimenti, del conto  corrente  di  tesoreria statale.     |  
|   |                                                             Allegato 2 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 3            Fonte dati e adempimenti universita' pubbliche 
   1. Le informazioni relative alle riscossioni ed  ai  pagamenti  che non  concorrono  alla  determinazione  del   fabbisogno   finanziario realizzato sono desunte dai dati trasmessi alla banca dati SIOPE.  In particolare:       a)  riscossioni  per  ricerca   e   investimenti:   riscossioni cumulate, a tutto il mese di dicembre di ciascun anno, contabilizzate dalle universita' pubbliche, alla data di osservazione del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di  riferimento,  nel  macro  aggregato «Contributi agli investimenti», cosi'  come  dettagliato  dai  codici gestionali  SIOPE  di  cui  all'allegato  2  (colonna  «Anno  2018  e seguenti»);       b) pagamenti per investimenti: pagamenti cumulati, a  tutto  il mese di dicembre di ciascun anno,  contabilizzati  dalle  universita' pubbliche,  alla  data  di  osservazione  del  31  gennaio  dell'anno successivo a quello di riferimento, nel macro aggregato «Investimenti fissi lordi», cosi' come dettagliato, dai codici gestionali SIOPE  di cui all'allegato 1 (colonna «Anno 2018 e seguenti»);       c) pagamenti per ricerca: pagamenti cumulati, a tutto  il  mese di  dicembre  di  ciascun  anno,  contabilizzati  dalle   universita' pubbliche,  alla  data  di  osservazione  del  31  gennaio  dell'anno successivo  a  quello  di  riferimento,  nella  missione  ricerca   e innovazione, secondo  quanto  previsto  dal  successivo  comma  2.  I pagamenti considerati sono al netto dei  pagamenti  per  investimenti gia' inclusi al punto b).   2. Al fine di acquisire le informazioni di cui alla lettera c)  del comma 1, le universita' pubbliche, a decorrere dal 1° settembre 2019, ordinano i pagamenti secondo lo  standard  previsto  dalla  normativa vigente,  emesso  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale,   ai   sensi dell'art. 1, comma  533,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232, valorizzando, in aggiunta ai dati essenziali gia' previsti,  i  campi presenti nella struttura «Classificazione dati SIOPE uscite», secondo le istruzioni riportate nell'allegato 3.   Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. 
     Roma, 11 marzo 2019 
                                    Il Ragioniere generale dello Stato                                                  Franco               
     Il Capo Dipartimento     per la formazione superiore       e per la ricerca               Valditara              |  
|   |                                                             Allegato 3   Istruzioni per la compilazione della struttura "Classificazione  dati         SIOPE" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c). 
   A decorrere dal 1° gennaio  2020,  sono  escluse  dal  calcolo  del fabbisogno finanziario delle universita' pubbliche, i  pagamenti  per l'attivita'  di   ricerca   direttamente   imputabile   all'attivita' progettuale degli Atenei, cosi' come definita all'articolo 1 comma  4 del presente decreto.   Al fine di acquisire i dati relativi ai pagamenti  sostenuti  dalle universita'  pubbliche   direttamente   imputabili   alla   attivita' progettuale  di  ricerca,  le  universita',   nella   predisposizione dell'ordinativo  di  pagamento,  compilano,  in  aggiunta   ai   dati essenziali  gia'  previsti,  i   campi   presenti   nella   struttura "Classificazione dati SIOPE uscite"(1) con le seguenti informazioni:   a) codice missione siope: indicare il  codice  "01"  -  Ricerca  ed innovazione;   b) codice programma siope: indicare uno dei seguenti codici: 
                   +-------+-----------------------+                  |       |ricerca scientifica e  |                  |01     |tecnologica di base    |                  +-------+-----------------------+                  |       |ricerca scientifica e  |                  |02     |tecnologica applicata  |                  +-------+-----------------------+
   c) codice economico siope: indicare il codice gestionale SIOPE gia' inserito nella struttura "Classificazione" nel campo "CGU"(2) ;   d) importo codice economico siope: indicare l'importo gia' inserito nella struttura "Classificazione" nel campo  "Importo"  associato  al CGU(2) ;   e) codice UE siope: indicare uno dei seguenti codici: 
                      +-------+-----------------+                     |       |progetto ricerca |                     |01     |stato            |                     +-------+-----------------+                     |       |progetto ricerca |                     |02     |privati          |                     +-------+-----------------+                     |       |progetto ricerca |                     |03     |UE               |                     +-------+-----------------+                     |       |progetto ricerca |                     |04     |extraUE          |                     +-------+-----------------+
   f) codice cofog siope: indicare uno dei seguenti codici: 
                    +---------+-------------------+                   |01.4     |Ricerca di base    |                   +---------+-------------------+                   |         |R&S per gli affari |                   |04.8     |economici          |                   +---------+-------------------+                   |07.5     |R&S per la sanita' |                   +---------+-------------------+
   g) importo cofog siope:  indicare  l'importo  gia'  inserito  nella struttura "Classificazione" nel campo "Importo" associato al CGU(2) .   Si precisa  che,  i  campi  su  citati  rientranti  nella  suddetta struttura "Classificazione  dati  SIOPE  uscite"  non  devono  essere valorizzati per pagamenti  diversi  da  quelli  inerenti  la  ricerca progettuale cosi' come definita all'articolo 1 comma 4  del  presente decreto.  ______       (1) Tabella 7, regole tecniche e standard per  l'emissione  dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+.       (2) Tabella 11, regole tecniche e standard per l'emissione  dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+.      |  
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