| Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 11 marzo 2019 |  
| Iscrizione di varieta' da conservazione di specie agrarie al relativo registro nazionale.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                         dello sviluppo rurale 
   Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere l'identificazione delle varieta' stesse;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di  cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della  legge  25  novembre 1971, n. 1096;   Visto  il  decreto  legislativo  del  29  ottobre  2009,  n.   149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  31 ottobre  2009,  recante  «Attuazione   della   direttiva   2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e  varieta'  agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta'»;   Visto il decreto ministeriale  del  17  dicembre  2010,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  17  febbraio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalita' per l'ammissione al registro nazionale delle varieta' da conservazione di specie agrarie;   Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante «Disposizioni  per la tutela  e  la  valorizzazione  della  biodiversita'  di  interesse agricolo e alimentare, e in particolare l'art.  11  che  modifica  il comma 6 dell'art. 19-bis della citata  legge  25  novembre  1971,  n. 1096;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e l'art. 16, comma 1;   Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di  organizzazione  del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135, cosi' come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio  dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla  Corte  dei  conti  il  3 aprile  2018  al  n.  191,  recante   individuazione   degli   Uffici dirigenziali di livello non generale;   Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha disposto, fra l'altro,  l'assegnazione  al  Ministero  delle   politiche   agricole alimentari e forestali delle competenze in materia  di  turismo,  con conseguente cambio della denominazione in Ministero  delle  politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;   Vista la nota della Regione Lombardia, del 7 novembre 2018, con  la quale e' stato espresso parere favorevole all'iscrizione al  registro nazionale, rispettivamente, delle varieta' da conservazione  di  riso Lomello;   Viste le note della Regione Siciliana, del 14 novembre 2018, con le quali e' stato espresso parere favorevole all'iscrizione al  registro nazionale,  rispettivamente,  delle  varieta'  da  conservazione   di frumento duro Scavuzza e Francesa;   Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1.  Ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente   della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri  delle varieta' dei prodotti sementieri, fino  alla  fine  del  decimo  anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varieta'  da conservazione sotto riportate: 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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   1. La zona di origine, la zona  di  produzione  delle  sementi,  la superficie destinata alla coltivazione e, considerato  l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la  produzione  annuale  delle  sementi  di  ciascuna   varieta'   da conservazione indicata all'art. 1 sono di seguito riportati: 
               Parte di provvedimento in formato grafico
   Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. 
     Roma, 11 marzo 2019 
                                          Il direttore generale: Gatto     |  
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