| Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 12 marzo 2019 |  
| Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante:  «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli  impianti  di  distribuzione  stradale  di  gas  naturale   per autotrazione».  |  
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                       IL MINISTRO DELL'INTERNO                            di concerto con                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO   Visto l'art. 3 della legge 28 novembre 1996,  n.  609,  recante  la «Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  1° ottobre  1996,  n.  512,  recante  disposizioni  urgenti  concernenti l'incremento e il  ripianamento  di  organico  dei  ruoli  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco  e  misure  di  razionalizzazione  per l'impiego del personale nei servizi d'istituto»;   Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;   Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante l'«Attuazione dell'art. 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di lavoro» e successive modificazioni;   Visto il  decreto  legislativo  19  maggio  2016,  n.  85,  recante l'«Attuazione     della     direttiva     2014/34/UE,     concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative  agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati  in atmosfere potenzialmente esplosive»;   Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,  recante  la «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di una infrastruttura per i combustibili alternativi» e, in particolare, l'art. 18, comma 2, che  prevede  che:  «Al  fine  di  sviluppare  la modalita' self-service per gli impianti  di  distribuzione  del  GNC, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  con decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero dello sviluppo economico, e' aggiornata la normativa tecnica  di  cui al decreto del Ministro dell'interno del 24 maggio  2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2002,  n. 131, e successive modificazioni, in  materia  di  sicurezza,  tenendo conto degli standard di sicurezza utilizzati in ambito europeo.»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,  concernente  il  «Regolamento  recante  semplificazione   della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi, a norma dell'art. 49, comma  4-quater  del  decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni;   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  10   marzo   1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»  e  successive modificazioni;   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  24  maggio   2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  131 del 6 giugno 2002, recante le «Norme di prevenzione  incendi  per  la progettazione,   costruzione   ed   esercizio   degli   impianti   di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione» e successive modificazioni;   Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 18, comma  2  del richiamato decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;   Acquisito il concerto del Ministero dello sviluppo economico;   Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n. 139;   Espletata la procedura di notifica ai sensi  delle  direttive  (UE) 2006/123/CE e 2015/1535; 
                               Decreta: 
                                Art. 1   Modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti  di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.   1. Alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale  di gas naturale per  autotrazione,  allegata  al  decreto  del  Ministro dell'interno 24 maggio 2002, sono apportate le seguenti modifiche:     a) al titolo II, paragrafo 2.7, il punto 2.7.5. -  Apparecchi  di distribuzione automatici, e' sostituito dal seguente:  «2.7.5. Apparecchi di distribuzione automatici.   I distributori per l'erogazione di gas  naturale  per  autotrazione devono essere provvisti di marcatura CE e relativa  dichiarazione  di conformita' ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2016,  n.  85. Tale marcatura CE deve attestare che il distributore e' costruito  in maniera idonea in conformita' all'analisi di rischio  effettuata  dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie applicabili.   E' consentita l'erogazione contemporanea di  carburanti  liquidi  e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multi prodotto  conformi alle disposizioni vigenti applicabili; e' tuttavia vietato  rifornire il medesimo veicolo con piu' carburanti contemporaneamente.   Gli apparecchi di distribuzione  devono  essere  dotati  di  giunto antistrappo sulla manichetta di carico del veicolo.   Il collegamento dell'apparecchio di  distribuzione  alla  linea  di adduzione del gas deve  essere  effettuato  tramite  una  valvola  di eccesso di flusso. Prima della pistola di erogazione gas  al  veicolo deve essere inserita  una  valvola  di  non  ritorno.  L'impianto  di scarico  in  atmosfera  deve  essere  in  grado  di  resistere   alle sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente  alla  pressione di esercizio.  Il  condotto  di  scarico  in  atmosfera  deve  essere convogliato in area sicura e comunque l'estremita' superiore di detto condotto deve essere situata ad una distanza dal piano  di  calpestio non minore  di  2,50  m  e  protetta  da  dispositivo  taglia  fiamma inossidabile.   I distributori  devono  essere  collegati  elettricamente  a  terra secondo quanto prescritto al punto 2.9.   Ogni apparecchio di distribuzione deve fare capo ad un  dispositivo di intercettazione posto alla radice dell'apparecchio stesso.   Al fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a  220  bar, su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve essere inserito un sistema di controllo  automatico  della  pressione che interagisca con la testata  contometrica  oppure  un  sistema  di equivalente efficacia e non assoggettabile a manomissione.   Gli  apparecchi  di  distribuzione  automatici  asserviti   ad   un dispositivo  self-service  devono  essere  dotati   di   pistola   di erogazione conforme a quanto specificato dal regolamento ECE-ONU R110 e adatta all'alloggiamento del  connettore  di  carica  di  qualsiasi veicolo alimentato a gas naturale, che sia conforme  alle  norme  ISO 15501-1 e ISO 15501-2. La pistola deve garantire l'erogazione solo ad accoppiamento avvenuto ed il suo impiego deve risultare agevole.   Al fine di consentire il rifornimento  in  modalita'  self-service, ciascun apparecchio di distribuzione  deve  essere  asservito  ad  un pulsante di  ritenuta  che  comanda  l'erogazione  del  gas  mediante l'azione  manuale  sul  dispositivo  stesso.  L'eventuale  successiva pressione  dello  stesso  pulsante   deve   bloccare   immediatamente l'erogazione del gas. Il pulsante di ritenuta deve essere posizionato ad  adeguata  distanza  dall'apparecchio  di  distribuzione  in  uso, comunque non inferiore alla lunghezza della manichetta di carico  del veicolo, e collocato in modo da consentire  all'utente  una  completa visione dell'apparecchio di distribuzione al fine del controllo della regolare erogazione.   Negli impianti self-service presidiati, in  zona  sicura  posta  ad adeguata distanza dagli  apparecchi  di  distribuzione,  comunque  in posizione tale da garantire  una  completa  visione  dell'apparecchio stesso, deve essere  posizionato  un  sistema  di  comunicazione  che permetta all'utente di ricevere assistenza  da  parte  del  personale addetto e deve essere installato  almeno  un  punto  di  controllo  a distanza dell'apparecchio di distribuzione  dal  quale  il  personale addetto possa comandare l'interruzione dell'erogazione.   Negli impianti self-service non presidiati, in zona sicura posta ad adeguata distanza dagli  apparecchi  di  distribuzione,  comunque  in posizione tale da garantire  una  completa  visione  dell'apparecchio stesso, deve essere previsto  un  sistema  di  comunicazione  remoto, attivabile mediante un apposito pulsante o attraverso la chiamata  ad un numero telefonico chiaramente esposto, con un centralino  dedicato attivo  h24,  che  consenta   all'utente   di   ricevere   assistenza all'operazione di  rifornimento  nonche'  permetta  di  segnalare  un incidente o una situazione di emergenza  ricevendo  istruzioni  sulle operazioni da compiere e sul comportamento da tenere. Il personale in servizio  presso  il  suddetto  centralino  deve   avere   conseguito l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art.  3  della  legge  28 novembre 1996, n. 609, a seguito della frequenza del corso di tipo  C di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.   Sull'apparecchio  di  distribuzione  automatico  asservito  ad   un dispositivo  self-service  devono  essere  previsti  dispositivi   di segnalazione  per  il  corretto  riposizionamento  della  pistola  di erogazione nell'apposito alloggiamento.»;     b) al titolo IV, il paragrafo 4.5. - Segnaletica di  sicurezza  - e' sostituto dal seguente:  «4.5. Segnaletica di sicurezza.   Devono osservarsi le  vigenti  disposizioni  sulla  segnaletica  di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Inoltre nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben  visibile  deve  essere esposta idonea cartellonistica  riproducente  uno  schema  di  flusso dell'impianto gas ed una planimetria dell'impianto  di  distribuzione evidenziando anche i comandi di emergenza. Lo schema  di  flusso,  la planimetria dell'impianto e i  comandi  di  emergenza  devono  essere visibili anche in caso di carente illuminazione  naturale  e  assenza dell'illuminazione ordinaria, mediante impianti di  illuminazioni  di sicurezza.   In  prossimita'   degli   apparecchi   di   distribuzione,   idonea cartellonistica deve indicare che:   a) e' vietato accedere al rifornimento ai veicoli che non  sono  in possesso dei requisiti richiesti per la  circolazione,  compresi  gli aspetti relativi alla omologazione delle bombole  installate  e  alle relative verifiche periodiche;   b) nell'area, nel raggio di 6 metri dal perimetro  dell'apparecchio di distribuzione, anche all'interno dell'abitacolo, e' vietato:   b.1) utilizzare apparati non  adeguatamente  protetti  dal  rischio d'innesco, ivi compresi i telefoni cellulari;   b.2) fumare, anche con sigaretta elettronica;   b.3) accendere o utilizzare fiamme libere.   Ulteriore cartellonistica deve indicare le istruzioni inerenti:   c) il comportamento da tenere in caso di emergenza;   d) la posizione dei dispositivi di sicurezza;   e) le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto come, ad  esempio,  l'azionamento  dei   pulsanti   di   emergenza   e   il funzionamento dei presidi antincendio;   f) l'avvertenza che il veicolo puo' essere messo in  moto  soltanto dopo che la pistola di erogazione sia stata disinserita.»;   c) al titolo IV, il paragrafo 4.7.  -  Funzionamento  in  modalita' self-service - e' sostituito dal seguente:  «4.7. Funzionamento in modalita' self-service.   E'  consentito  il  rifornimento  in  modalita'  self-service,  nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente regola  tecnica, sia nell'ambito degli  impianti  di  distribuzione  stradale  di  gas naturale per autotrazione mono carburante sia negli impianti misti.   E' consentito il funzionamento in modalita' self-service presso gli impianti di distribuzione di gas di tipo presidiato, se  e'  presente un addetto  in  grado  di  intervenire  con  cognizione  di  causa  e tempestivamente in caso di  emergenza.  A  tal  fine  l'addetto  deve seguire un corso antincendio per  attivita'  a  rischio  di  incendio elevato ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo  1998 e acquisire la perfetta conoscenza del piano  di  emergenza  e  delle relative modalita' di intervento per mettere in sicurezza l'impianto.   E' consentito il rifornimento di gas naturale per  autotrazione  in modalita' self-service non presidiato alle seguenti condizioni:   a) gli impianti siano dotati di un  sistema  di  videosorveglianza, con  registrazione  delle  immagini  in  conformita'  alla  normativa vigente, che consenta la visione dell'apparecchio  di  distribuzione, della zona di rifornimento dei veicoli, della targa e del veicolo che ha effettuato il rifornimento. Il sistema deve  essere  in  grado  di archiviare opportunamente le immagini, per  un  tempo  conforme  alle disposizioni di legge, in modo tale  che  possano  essere  consultate esclusivamente dagli organi di controllo nell'ambito delle  attivita' di competenza;   b) gli impianti  siano  dotati  di  un  sistema  di  riconoscimento dell'utente, che  viene  identificato  mediante  l'inserimento  dello strumento  di  pagamento  elettronico  che   fornisce   il   consenso all'erogazione  dell'apparecchio  di   distribuzione   asservito   al dispositivo self-service;   c) gli utenti che intendono usufruire della modalita' self-service, devono essere preventivamente istruiti in merito  alle  modalita'  di effettuazione  del  rifornimento  self-service,  ai  rischi  ad  esso connessi,   nonche'   alle   avvertenze,   limitazioni,   divieti   e comportamenti da  tenere  in  caso  di  emergenza,  alle  conseguenze relative  a  comportamenti  scorretti  o  non  permessi   ed   essere registrati  all'interno  di   una   specifica   banca   dati.   Detta registrazione avviene secondo  modalita'  individuate  dal  Ministero dell'interno, condivise con i Ministeri dello  sviluppo  economico  e delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  ed  effettuata  su  portale telematico presente sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In alternativa la registrazione puo' essere effettuata  su portale   telematico   implementato   da   una   societa'    regolata dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, che  opera nel settore  delle  infrastrutture  del  gas  presente  su  tutto  il territorio nazionale, ovvero in subordine, sul  portale  di  un  sito internet di un organismo che opera nel settore  delle  infrastrutture del gas presente su tutto il territorio nazionale, previo assenso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.   L'istruzione   dovra'   avvenire   mediante   uno   dei    seguenti procedimenti:   c.1) istruzione effettuata presso un distributore di  gas  naturale per autotrazione con impianto self-service a cura del  gestore  o  di personale  dallo  stesso  delegato,  che  deve  prevedere  anche   un addestramento sul corretto utilizzo del distributore  self-service  e deve  essere  accompagnata  da  apposito  opuscolo  dimostrativo.  Il completamento dell'istruzione comporta la registrazione  dell'utente, nella banca dati precedentemente citata, da parte del gestore;   c.2) istruzione effettuata avvalendosi di un "tutorial", almeno  in lingua italiana ed inglese, disponibile sul  portale  precedentemente citato.  L'evidenza  della  sua  comprensione,  ovvero  dell'avvenuta istruzione dell'utente, avviene mediante la  registrazione  dei  dati personali  dell'utente  che  ha  usufruito   dell'istruzione   e,   a completamento della procedura, l'utente e' automaticamente registrato nella banca dati precedentemente citata;   d)  in  entrambe  le  modalita'  di  istruzione,  l'utente   dovra' dichiarare di essere stato adeguatamente istruito sulle modalita'  di effettuazione del rifornimento self-service e  dei  rischi  connessi, sulle avvertenze, limitazioni, divieti e comportamento da  tenere  in caso di emergenza, che i veicoli  destinati  al  rifornimento  devono essere in possesso dei requisiti per  la  circolazione  nel  rispetto delle  disposizioni  vigenti,  compresi  gli  aspetti  relativi  alla omologazione delle  bombole  installate  e  alle  relative  verifiche periodiche, assumendosi ogni responsabilita' in  merito  al  corretto uso di tale sistema di rifornimento;   e) l'utente dovra' altresi' essere guidato nella fase operativa  di rifornimento mediante specifica cartellonistica di cui ai punti 4.5 e 4.7.1;   f) in fase di utilizzo  degli  impianti  di  distribuzione  di  gas naturale per autotrazione gli utenti devono, in due fasi successive:   f.1) dichiarare sotto la propria responsabilita'  di  essere  stati adeguatamente istruiti, secondo le modalita' previste nel  precedente punto c) e che i veicoli destinati al rifornimento sono  in  possesso dei requisiti per la circolazione  nel  rispetto  delle  disposizioni vigenti,  compresi  gli  aspetti  relativi  alla  omologazione  delle bombole installate e alle relative verifiche periodiche;   f.2)  dichiarare   di   utilizzare   personalmente   lo   strumento elettronico   di   pagamento,   identificativo   per   la   modalita' self-service per il rifornimento, confermando ulteriormente, prima di iniziare l'erogazione del  carburante,  le  precedenti  dichiarazioni sulla  istruzione  e  i  requisiti  del  veicolo,  assumendosi   ogni responsabilita'    conseguente    all'utilizzo     non     consentito dell'impianto.»;     d) al titolo IV, paragrafo 4.7., il punto 4.7.1 - Istruzioni  per gli  utenti  del  distributore  self-service  -  e'  sostituito   dal seguente:  «4.7.1. Istruzioni per gli utenti del distributore  asservito  ad  un  dispositivo self-service.   In prossimita' degli  apparecchi  di  distribuzione,  in  posizione facilmente visibile, idonea cartellonistica, redatta  in  almeno  due lingue, italiano e inglese, deve indicare le seguenti informazioni  e le istruzioni per l'utente:   il prodotto distribuito e' gas naturale compresso GNC;   il rifornimento con modalita' self-service e' consentito solo se il veicolo e' dotato di connettore di tipo unificato in  accordo  UN-ECE R110, ubicato nella  parte  esterna  del  veicolo  in  posizione  ben visibile e facilmente accessibile; in mancanza dei suddetti requisiti il veicolo non puo' essere rifornito;   e' vietato effettuare il rifornimento self service agli utenti  non preventivamente abilitati mediante adeguata istruzione, ai sensi  del punto 4.7, comma 3 c);   e' vietato riempire recipienti mobili (bombole);   e' vietato rifornire contemporaneamente  il  medesimo  veicolo  con piu' carburanti;   per  ogni  informazione  relativa  all'operazione  di   erogazione, contattare il personale addetto attraverso  il  previsto  sistema  di segnalazione (negli impianti presidiati);   per ricevere assistenza all'operazione di erogazione o in  caso  di necessita' premere il pulsante e attendere la risposta dell'operatore oppure, lontano dalla zona di erogazione, chiamare il seguente numero di  telefono  del  centralino  attivo   h24   (negli   impianti   non presidiati);   in caso di emergenza, lontano dalla zona di erogazione, chiamare  i numeri di telefono da riportare eventualmente distinti per  tipologia di emergenza (negli impianti non presidiati);   prima del rifornimento, spegnere il motore e azionare il  freno  di stazionamento;   durante il rifornimento l'utente non si deve allontanare dalla zona di rifornimento, permanendo in prossimita' del pulsante di ritenuta;   rimuovere il cappuccio antipolvere dal connettore  di  rifornimento del veicolo;   collegare correttamente la pistola di erogazione al  connettore  di rifornimento del veicolo;   azionare  il  dispositivo  (pulsante  di  ritenuta)   che   comanda l'erogazione del  gas  ed  accertarsi  che  il  rifornimento  avvenga regolarmente. Per interrompere l'erogazione ripremere il pulsante  di ritenuta;   in  caso  di  necessita'  premere  il  pulsante  di  emergenza   ed allontanarsi;   al completamento dell'operazione di  rifornimento,  scollegare  con cautela la pistola di erogazione dal connettore di  rifornimento  del veicolo;   riporre  la  pistola  di  erogazione   nella   posizione   corretta nell'apposito alloggiamento sull'erogatore;   riposizionare  il   cappuccio   antipolvere   sul   connettore   di rifornimento del veicolo.».     |  
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   1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana. 
     Roma, 12 marzo 2019 
                                             Il Ministro dell'interno:                                                      Salvini          
        Il Ministro         dello sviluppo economico:          Di Maio              |  
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