L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
Nella sua riunione del 19 dicembre 2018: Visto l'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i.; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' di cui citata legge n. 481 del 1995, l'Autorita' di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorita'); Visto in particolare il comma 6, lettera b), del citato art. 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di contributo per il funzionamento dell'Autorita', come da ultimo modificato dalle lettere a-bis) e a-ter) dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, (di seguito decreto-legge 109/2018), introdotte dalla legge di conversione del 16 novembre 2018, n. 130; Visto il quadro normativo di riferimento vigente in materia di competenze e attivita' attribuite all'Autorita', composto, in particolare, oltre che dalla norma istituiva di cui al citato art. 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, da: il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; - il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo; il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico e s.m.i; il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE; l'art. 24, comma 5-bis del «Codice della strada» di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; - Gli articoli 37 e da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'» - l'art. 13, comma 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cd. Destinazione Italia), come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di linee guida sugli aiuti di stato ad aeroporti e compagnie aeree; il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario»; l'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 in materia di tariffe elettriche agevolate sull'infrastruttura ferroviaria; - l'art. 1, commi da 11-bis a 11-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive» in materia di diritti aeroportuali; il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus»; il decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112, recante «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico»; il decreto legislativo 19 luglio 2015, n. 129, recante «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne»; l'art. 10, comma 3, lettera n), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante «Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»; l'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»; l'art. 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96; l'art. 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172; il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017 relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari l'art. 16, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 109/2018; Visto il regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorita' n. 6/2013 del 12 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', approvato con delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la Pianta organica dell'Autorita', approvata con delibera n. 2/2013 del 16 ottobre 2013, come aggiornata dalla delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014; Visto l'art. 16, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 109/2018 che assegna all'Autorita' ulteriori trenta unita' di personale di ruolo; Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 17 dicembre 2018 dal collegio dei revisori sul progetto di bilancio di previsione 2019 - Pluriennale 2019/2021, in applicazione dell'art. 5, comma 2, del citato regolamento concernente la disciplina contabile; Ritenuto di procedere all'approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021; Su proposta del segretario generale;
Delibera:
1. E' approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019 e pluriennale 2019-2021 di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera. 2. E' approvata la relazione illustrativa del bilancio di previsione per l'anno 2019 e programmatica per il triennio 2019-2021 di cui all'allegato B), corredata del parere favorevole del collegio dei revisori, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera. 3. La presente delibera, completa del bilancio di previsione per l'anno 2019 e pluriennale 2019 - 2021 di cui all'allegato A) nonche' della relazione illustrativa del bilancio di previsione per l'anno 2019 e programmatica per il triennio 2019-2021 di cui all'allegato B), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.
Torino, 19 dicembre 2018
Il Presidente: Camanzi |