| Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |  
| COMUNICATO  |  
| Statuto della «Federazione  dei  Verdi»  iscritta  nel  Registro  dei partiti politici il 17 ottobre 2014  |  
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                  STATUTO DELLA FEDERAZIONE DEI VERDI                                Art. 1.                 Dichiarazione sui principi ispiratori 
     1. L'ambiente e' il mondo vitale del nostro pianeta,  il  sistema di relazioni fisiche e sociali che lega tra loro gli umani, le  altre specie animali, la natura, le cose.     2. Verde e' chi assume la  tutela  dell'ecosistema  come  ragione della propria identita', fondamentale del proprio programma  e  della propria elaborazione culturale, e  ispira  la  propria  azione  anche istituzionale  ai  principi  dell'ecologia  della   politica,   della trasparenza e della legalita'.     3. Verde e' chi vede nella crescita economica,  imperniata  sullo sfruttamento piu' intenso ed esteso della natura e del lavoro  umano, la causa originaria dello stato di degrado del nostro pianeta,  della condizione  alienata  ed   inquinata   in   cui   versano   i   paesi industrializzati e i  loro  abitanti,  del  sottosviluppo  crudele  e desolante in cui  si  trovano  i  tre  quarti  dell'umanita'.  Questa crescita cieca, squilibrata ed iniqua e' la  radice  dell'oppressione sociale di milioni di persone, spossessate del controllo sul  proprio lavoro e  sul  proprio  destino,  ed  e'  uno  dei  fondamenti  della subordinazione di chi e' piu' debole, del diverso, dello straniero.     4. Verde e' chi ritiene che le grandi migrazioni e il  riprodursi di conflitti locali e di guerre regionali abbiano la loro radice  nel crescente divario tra nord sviluppato e sud depresso, tra aree ricche e aree povere, tra mondi dell'opulenza e mondi della miseria.     5. Verde e' chi rifiuta ogni forma di razzismo e discriminazione. La complessita', il pluralismo, la  differenza  -  non  meno  che  la relazione, l'unita', la solidarieta' tra specie e le persone  -  sono la fonte della ricchezza e dell'evoluzione naturali e sociali,  cioe' della vita stessa.     6. Verde e' chi ispira l'azione  politica  a  questi  principi  e l'affida a forme organizzative che valorizzino la cooperazione  e  la mutua solidarieta', l'impegno ad operare a favore  del  rafforzamento dell'ONU e la scelta della nonviolenza, la critica della gerarchia  e della divisione burocratica dei ruoli, la piena coerenza tra i  mezzi e i metodi utilizzati e le  finalita'  e  gli  obiettivi  perseguiti; verde e' chi rifiuta la guerra e  la  sua  preparazione  come  scelta strategica, morale e politica.     7.  Verde  e'  chi  valorizza  questa  ricchezza  animata  da  un insopprimibile bisogno  di  liberta'  e  di  giustizia  e  crede  nei principi fondamentali della democrazia e di tutte le liberta' civili, politiche e religiose.     8. Verde e' chi si adopera per la salvaguardia e  in  difesa  dei diritti degli altri animali e fa propria la dichiarazione  universale dei diritti degli animali approvata dall'UNESCO il 15 ottobre 1978.     9. Verde e' chi riconosce il valore e la ricchezza  di  genere  e promuove l'effettiva rappresentanza di donne e uomini ad ogni livello organizzativo ed elettivo, riconoscendo  il  valore  e  la  ricchezza della differenza di orientamento sessuale e di  identita'  di  genere all'interno  della  federazione  come  nella  societa',  e  ritenendo cardine  dello  sviluppo  di  una  piena  coscienza   ecologista   la valorizzazione della  differenza  in  ogni  sede  di  elaborazione  e decisione.     10. Verde e' chi si impegna  per  l'unita'  politica  dell'Europa sulla  base  del  federalismo  democratico   e   del   principio   di sussidiarieta'.      |  
|   |                                                               Allegato 
                  SIMBOLO DELLA FEDERAZIONE DEI VERDI 
     «Un cerchio che racchiude un Sole che Ride giallo su fondo  verde tagliato da una striscia bianca con la scritta VERDI in verde» 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2.                           Adesione ai Verdi 
     1. L'adesione a «I Verdi» e' individuale e libera.     2. Essa  viene  manifestata  da  donne  e  uomini,  di  qualunque cittadinanza e credo religioso; e' documentata attraverso una tessera unica nazionale legata alla carta di adesione.     3. L'iscrizione implica la piena accettazione dello statuto e dei regolamenti.     4. L'iscritto ha diritto di partecipare all'attivita'  dei  Verdi manifestando liberamente la propria opinione  e  la  propria  critica sugli argomenti in  discussione  ad  ogni  livello.  Ha  altresi'  il diritto di voto, nelle sedi e secondo  le  modalita'  previste  dallo statuto e dai regolamenti per determinare la linea politica e per  le elezioni degli organi. Il dovere dell'iscritto  e'  il  rispetto  dei principi ispiratori dei Verdi.     5. Il Consiglio Federale nazionale stabilisce modalita' e criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.     6. La quota associativa e' intrasmissibile e  non  da'  luogo  ad alcuna rivalutazione.     7. La  Federazione  dei  Verdi  riconosce  a  chiunque  entri  in relazione con essa il diritto al rispetto della vita privata  e  alla protezione dei dati personali che lo  riguardano  in  conformita'  ai principi del codice della privacy, come previsto e  disciplinato  dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche, alle norme ad esso collegate nonche' ai provvedimenti dell'Autorita' garante.      |  
|   |                                 Art. 3.                                 Forum 
     1. Gli iscritti possono costituire  forum  tematici,  finalizzati all'elaborazione  e  alla  proposta  programmatica  e   aperti   alla partecipazione  degli  esterni.  Il  Consiglio   Federale   nazionale riconosce i forum tematici nazionali fissandone le modalita'  per  la costituzione, il funzionamento, il finanziamento, la consultazione  e la verifica delle attivita', sulla base  di  criteri  che  assicurino un'ampia e qualificata rappresentativita' sociale e culturale.      |  
|   |                                 Art. 4.                     Denominazione, simbolo e sede 
     1. La Federazione dei  Verdi,  detta  anche  «I  Verdi»  ha  come simbolo il Sole che ride  con  la  dicitura  VERDI  con  la  seguente descrizione «Un cerchio che racchiude un  sole  che  Ride  giallo  su fondo verde tagliato da una striscia bianca con la scritta  VERDI  in verde», la cui  rappresentazione  grafica  e'  allegata  al  presente statuto.     2. Il simbolo puo' essere modificato o utilizzato solo  in  parte quale contrassegno elettorale.     3. La Federazione dei Verdi ha la sede legale  in  Roma,  in  via Augusto Valenziani n. 5. La sede legale potra' essere trasferita  con delibera  dell'esecutivo  nazionale  in  deroga  alla  procedura   di modifica statutaria di cui all'art. 23 del presente statuto.      |  
|   |                                 Art. 5.                      Organizzazione territoriale 
     1. I Verdi si articolano in: federazioni  regionali,  federazioni provinciali ed eventualmente in federazioni di comune metropolitano.     2.  Gli/Le  iscritti/e  possono  organizzarsi   in   associazioni comunali, associazioni intercomunali, circoli locali (territoriali  o tematici).     3.  Le  federazioni  regionali,  federazioni  provinciali  e   le federazioni  di  comune  metropolitano  vengono  riconosciute   dalla federazione  nazionale,  secondo  le  regole  decise  dal   Consiglio Federale nazionale sulla base di un  numero  minimo  di  iscritti  in rapporto alla  popolazione  e  sulla  base  del  consenso  elettorale ottenuto.     4. Il  Consiglio  Federale  nazionale  fissa  i  criteri  per  la costituzione,  il  riconoscimento  e  le  garanzie  democratiche   di funzionamento  delle  associazioni  comunali  e  delle   associazioni intercomunali.     5.  Le   associazioni   comunali   e   intercomunali   hanno   la rappresentanza  politica  dei   Verdi   al   corrispondente   livello territoriale. Nel caso in cui  a  livello  comunale  o  intercomunale siano presenti piu'  circoli  locali  (territoriali  o  tematici)  la rappresentanza  politica  dei   Verdi   al   corrispondente   livello territoriale   e'   attribuita   alle   associazioni    comunali    o intercomunali.     6.  I  circoli  locali  (territoriali  o  tematici)  per   essere riconosciuti nell'ambito del movimento devono costituirsi secondo  le regole decise dal Consiglio Federale nazionale.      |  
|   |                                 Art. 6.                         Federazioni regionali 
     1. Le federazioni regionali sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio  e lavoro  documentabili  solo  su  richiesta  scritta  anticipata,  nel territorio  della  regione.  Per  tutte  le  norme   statutarie,   le federazioni del Trentino e del Sudtirolo corrispondono  alla  realta' della dimensione regionale.     2.  La  federazione  regionale  e'  responsabile   delle   scelte politiche a livello  regionale.  E'  riconosciuta  dalla  federazione nazionale in relazione al numero di iscritti, al consenso  elettorale ottenuto  e  al  numero  di  federazioni   provinciali   riconosciute aderenti. Qualora uno dei predetti requisiti  venisse  meno  e/o  non sussistesse, la federazione  nazionale  interviene  per  favorire  il ripristino delle condizioni di riconoscibilita'.     3.  La  federazione  regionale  e'  impegnata   a   favorire   la costituzione delle federazioni provinciali, non ancora costituite,  e a favorire l'insediamento dei Verdi nella realta' della regione.     4. La federazione regionale riconosce le associazioni comunali  e le associazioni intercomunali esistenti sul proprio territorio  sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale.      |  
|   |                                 Art. 7.                        Federazioni provinciali 
     1. Le  federazioni  provinciali  sono  costituite  da  tutti  gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi  di studio e lavoro documentabili solo su richiesta  scritta  anticipata, nel territorio  della  provincia.  Le  federazioni  provinciali  sono responsabili  delle  scelte  politiche  a   livello   provinciale   e concorrono alla formazione di quelle regionali.     2. La federazione provinciale e' riconosciuta  dalla  federazione nazionale sulla base di  un  numero  di  iscritti  in  rapporto  alla popolazione e sulla base del consenso elettorale conseguito.      |  
|   |                                 Art. 8.                  Federazioni di comune metropolitano 
     1.  Le  eventuali  federazioni  di  comune   metropolitano   sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero  stabilmente dimoranti per  motivi  di  studio  e  lavoro  documentabili  solo  su richiesta scritta anticipata, nel territorio del comune metropolitano e  sono  responsabili  delle  scelte  politiche  nel  proprio  ambito istituzionale.     2. La federazione di comune metropolitano e'  riconosciuta  dalla federazione nazionale sulla base di un numero di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale conseguito.     3. La federazione nazionale definisce i  rapporti  con  le  altre articolazioni territoriali.      |  
|   |                                 Art. 9.  Organi  delle  federazioni  regionali,  provinciali   e   di   comune                            metropolitano 
     1. Sono organi delle  federazioni  regionali,  provinciali  e  di comune metropolitano:       l'assemblea;       due portavoce di genere diverso;       il/la tesoriere;       l'esecutivo;       il  Consiglio  Federale  (obbligatorio   per   le   federazioni regionali e facoltativo per le federazioni provinciali).     2. Le assemblee provinciali e comunali sono sempre convocate  per iscritti. Quelle regionali possono essere convocate per delegati/e su modifiche regolamentari, su decisioni politico programmatiche e,  nel caso superino i 500 iscritti, per l'elezione  degli  organi:  in  tal caso  i  delegati/e  sono  eletti/e  da  assemblee  provinciali   per iscritti/e. Il numero dei delegati/e e'  definito  sulla  base  degli iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto.     3. Le attribuzioni, le modalita' di elezione e ogni altra  regola o procedura che riguardano  i  suddetti  organi  sono  stabilite  dal Consiglio Federale nazionale.  Il  Consiglio  Federale  nazionale  e' tenuto ad adottare i relativi regolamenti rispettando il principio di sussidiarieta'.      |  
|   |                                Art. 10.                  Organi della Federazione nazionale 
     Sono organi di direzione politica e decisione dei Verdi:       l'assemblea;       due portavoce di genere diverso;       l'esecutivo;       il Consiglio Federale nazionale.      |  
|   |                                Art. 11.                          Assemblea nazionale 
     1. L'assemblea nazionale e' di norma convocata per  delegati:  in tal  caso  i  delegati  sono  eletti  da  assemblee  provinciali  per iscritti. Il numero dei delegati che spettano a ciascuna provincia e' definito  sulla  base  degli  iscritti  e  del  consenso   elettorale ottenuto. L'assemblea nazionale e' convocata per iscritti nel caso in cui il numero totale degli iscritti  risulti  uguale  o  inferiore  a 1000.     2. L'assemblea nazionale si riunisce  almeno  ogni  due  anni  se richiesto dal Consiglio Federale nazionale e deve essere  finalizzata alla discussione politico programmatica.     3. L'assemblea nazionale elegge i due portavoce, l'esecutivo e la meta' dei consiglieri federali nazionali.     4. La mozione politica approvata e'  vincolante  per  gli  organi della federazione e deve essere collegata a due candidati, di  genere diverso, alla carica di portavoce, nel caso di loro elezione.     5. Quando l'assemblea nazionale  e'  convocata  per  delegati  e' composta da un  massimo  di  1000  delegati  eletti  dalle  assemblee provinciali.     6.  L'assemblea  nazionale  e'  convocata  in  via  ordinaria   e straordinaria dall'esecutivo; in via solo straordinaria dai  2/3  del Consiglio Federale nazionale o da  almeno  i  2/3  delle  federazioni regionali riconosciute.     7. L'assemblea si costituisce  validamente  con  la  presenza  di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.     8. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.      |  
|   |                                Art. 12.                            I due portavoce 
     1. I due  portavoce  hanno  competenza  generale  di  iniziativa, rappresentano le decisioni dell'esecutivo e  del  Consiglio  Federale nazionale in materia di politica interna ed esterna; il/la  portavoce piu'  anziano/a  di  eta'  conferisce,   ai   fini   elettorali,   le autorizzazioni  necessarie   alla   nomina   dei   presentatori   del contrassegno, ovvero alla nomina diretta del presentatore secondo  la normativa vigente.     2. I due portavoce possono nominare responsabili dei  settori  di iniziativa, di gruppi di lavoro.     3. I due portavoce sono eletti dall'assemblea nazionale.     4. Le candidature a portavoce devono essere proposte da un numero di iscritti pari ad almeno 1/30 del numero totale degli iscritti o 20 consiglieri  federali  nazionali.  La  federazione   nazionale   deve comunicare il numero esatto a tutti gli iscritti almeno trenta giorni prima del termine fissato per  la  presentazione  delle  candidature. Ogni iscritto puo' firmare soltanto  una  coppia  di  candidature  di genere diverso.     5. Qualora non siano avanzate candidature ai sensi del precedente comma il Consiglio Federale nazionale, a  maggioranza  dei  presenti, individuera'  almeno  due  coppie  di  candidati/e  alla  carica   di portavoce.     6. I candidati devono presentare gli  elementi  essenziali  della proposta di programma che intendono realizzare. E' proclamata  eletta la coppia di candidati che ottiene il 50%  piu'  1  dei  voti  validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum,  le  due  coppie  di candidati  piu'  votati  andranno  in  ballottaggio  in  una  seconda votazione. Risultera' eletto chi  in  questa  votazione  otterra'  il maggior numero di voti. In caso di  parita'  si  provvedera'  ad  una nuova votazione.     7. Ai due portavoce puo' essere tolta  la  fiducia  dai  2/3  del Consiglio  Federale  nazionale.  In  tal  caso,  come  in  quello  di dimissioni,  le   loro   funzioni   sono   provvisoriamente   assunte dall'esecutivo che avvia immediatamente il procedimento  di  elezione dei nuovi organismi. Tale procedimento dovra' concludersi nel termine massimo di sessanta giorni dal giorno in cui i  due  portavoce  hanno cessato dalla carica.     8. I portavoce non possono ricoprire questo incarico per piu'  di due mandati.      |  
|   |                                Art. 13.                               Esecutivo 
     1. L'esecutivo e' l'organo di attuazione della linea politica  ed e' responsabile dell'organizzazione politica e  amministrativa  della federazione nazionale. L'esecutivo e' altresi' l'organo  responsabile della  gestione  economico  finanziaria  e   patrimoniale   e   della fissazione  dei  relativi  criteri  la  cui  attuazione   spetta   al tesoriere.     2. E' titolare del simbolo identificativo  dei  Verdi  ed  ha  il potere di  autorizzare  l'utilizzo  del  simbolo  secondo  i  criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale. Puo' delegare  uno  o  piu' dei suoi membri ad esercitare ogni attivita' relativa all'utilizzo  e alla  cessione  del  simbolo.  Il  simbolo  e'   un   diritto   delle associazioni e delle federazioni, nel  proprio  ambito  istituzionale qualora  esse  rispettino  le  regole  democratiche  e   i   principi statutari.     3.  Le  persone  componenti  dell'esecutivo  sono   titolari   di specifici ambiti di responsabilita' politico-organizzativa.     4. L'esecutivo e' composto dai due portavoce e da  12  componenti eletti dall'assemblea nazionale.     5. E' convocato e presieduto dai due portavoce.  Ne  fanno  parte senza diritto di voto i/le presidenti dei gruppi verdi al  Parlamento italiano, un/una rappresentante dei Verdi al Parlamento  europeo,  ed un /a rappresentante dei Verdi al Governo.     6. In tutte le decisioni ove non  si  raggiunga  una  maggioranza prevale il voto dei due portavoce.      |  
|   |                                Art. 14.                     Consiglio Federale nazionale 
     1. Il Consiglio Federale nazionale definisce  la  linea  politica dei Verdi, stabilisce le regole democratiche di base e  ha  le  altre competenze previste dallo statuto. Propone le modifiche statutarie.     2. E' composto da un massimo di 100 persone  elette,  di  cui  la meta' eletti/e su base regionale dalle realta' federate riconosciute, (in proporzione agli iscritti/e e ai voti ottenuti) e  l'altra  meta' dall'assemblea nazionale.     3. Il Consiglio Federale nazionale si riunisce almeno  tre  volte all'anno ed e' convocato e presieduto dai due portavoce. Fanno  parte del  Consiglio  Federale  nazionale,  senza  diritto  di  voto,  i/le parlamentari.     4. I due portavoce e l'esecutivo ne fanno parte di diritto.     5.  Il  Consiglio   Federale   nazionale   nomina   su   proposta dell'esecutivo un organo  di  garanzia  a  cui  poter  ricorrere  per l'osservanza delle norme statutarie.     6. Prende atto, in  caso  di  dimissioni  o  di  cessazione,  per qualsiasi motivo, di uno dei propri membri dalla carica, del subentro del primo dei non eletti della lista votata.     7. Il Consiglio Federale approva  il  bilancio  preventivo  e  il bilancio  consuntivo  che   vengono   predisposti   annualmente   dal tesoriere.     8. Stabilisce le regole per  il  riconoscimento  delle  strutture territoriali e le modalita'  di  elezione  degli  organi  a  tutti  i livelli, nonche' le attribuzioni e ogni altra regola e procedura  che riguardano gli organi delle federazioni regionali, delle  federazioni provinciali,  delle  federazioni  di  comune  metropolitano  e  delle realta' locali costituite in associazioni comunali  o  intercomunali, nonche' dei circoli locali (territoriali o tematici).     9. Fissa la quota annuale di adesione ai Verdi  e  stabilisce  le modalita' e i criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.     10. Fissa la quota delle risorse economiche  da  attribuire  alle articolazioni territoriali.     11. Stabilisce i criteri delle candidature dei Verdi nelle  liste del Sole che ride o nelle coalizioni di cui i Verdi fanno parte.     12. Fissa le modalita' per la costituzione, il funzionamento e la consultazione dei forum nazionali tematici.     13. Fissa i criteri per l'utilizzo del simbolo.      |  
|   |                                Art. 15.                               Tesoriere 
     1. Il/la tesoriere/a e' nominato/a dai due  portavoce  che  lo/la individuano tra i componenti dell'esecutivo. Il/la tesoriere/a ha  la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti  gli atti inerenti alle proprie funzioni di cui puo' delegare l'esercizio.     2. Il tesoriere svolge e coordina le attivita' necessarie per  la corretta gestione amministrativa dei  Verdi,  che  in  tutte  le  sue articolazioni, e' tenuta a prevedere per ogni spesa i relativi  mezzi di finanziamento. Il tesoriere e'  il  responsabile  delle  attivita' finanziarie, patrimoniali, immobiliari ed amministrative  dei  Verdi, utilizza e gestisce le entrate e predispone annualmente  il  bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che sono approvati dal  Consiglio Federale nazionale.     3. Il tesoriere assicura la regolarita' contabile  e  l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi con le effettive disponibilita' e le voci di bilancio. Il tesoriere ove ritenga la spesa non  coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio puo' bloccare ogni decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.     4. Il tesoriere  puo'  compiere  tutte  le  operazioni  bancarie, compresa la nomina di  procuratori,  effettua  pagamenti  ed  incassa crediti, puo' rinunciare a diritti e  sottoscrivere  transazioni.  Il tesoriere puo' affidare procure e deleghe, e' abilitato a  riscuotere i rimborsi elettorali, i contributi dello Stato o comunque dovuti per legge ai Verdi. Al tesoriere vengono affidati dall'esecutivo anche  i poteri straordinari di amministrazione.  Il  tesoriere  puo'  inoltre accendere mutui,  contrarre  fideiussioni,  effettuare  richieste  di affidamento, chiedere, perfezionare  ed  utilizzare  fidi  bancari  e stipulare contratti di qualsiasi natura, previa delibera  dettagliata dell'esecutivo nazionale degli impegni economici che saranno  assunti a nome della Federazione dei Verdi.     5. Delle obbligazioni assunte dal  tesoriere  in  adempimento  di deliberazioni degli organi  statutari  risponde  la  Federazione  dei Verdi.      |  
|   |                                Art. 16.                          Disposizioni comuni 
     1.  L'elezione  degli   organi   delle   federazioni   regionali, provinciali e comunali avviene a suffragio universale degli iscritti. Nel caso in cui la  federazione  regionale  superi  i  500  iscritti, l'elezione degli organi puo' avvenire attraverso i delegati.     2. Gli eletti nelle istituzioni (consigli comunali,  provinciali, regionali, Parlamento nazionale  ed  europeo)  ed  i  componenti  dei governi locali e nazionale fanno parte senza diritto  di  voto  degli organismi di partito di livello territoriale corrispondente  di  piu' ampia composizione.     3. Gli organi nazionali hanno una durata di tre anni.  La  durata degli  organi  delle  federazioni  regionali,  provinciali,  e  delle specifiche realta' locali e' fissata dai relativi  regolamenti,  fino ad un massimo di tre anni.     4. Ogni organo deve essere convocato nel caso in  cui  almeno  un quinto dei componenti con diritto di voto ne faccia richiesta.     5. Al fine di raggiungere un equilibrio di genere, nessuna  lista di candidati puo' essere composta per piu' del 50% da  persone  dello stesso genere.     6. Nella elezione di organismi  rappresentativi,  che  richiedano preferenze plurime, il voto e' espresso in modo paritario per genere. Il Consiglio Federale nazionale decide le modalita' di attuazione  di questo  principio.  Nella  elezione  degli  organi  collegiali,   ove prevista la preferenza, il voto e' espresso con la doppia  preferenza di genere.     7. Le assemblee e gli organi assumono le decisioni a  maggioranza dei votanti, salvo che per le deliberazioni per le quali e'  prevista una maggioranza diversa.     8. Per l'elezione degli organi e dei delegati, ove si  proceda  a votazioni  tra  proposte   concorrenti,   si   adotta   il   criterio proporzionale  al  fine  di  assicurare   la   rappresentanza   delle minoranze.     9. Le assemblee per iscritti/e devono essere convocate  nel  caso in cui almeno un decimo degli/delle iscritti/e ne faccia richiesta.     10. Al fine di favorire  maggiore  efficacia  e  il  rinnovamento nelle cariche istituzionali, le proposte di candidatura alle elezioni amministrative, regionali, politiche e del Parlamento  europeo,  sono sottoposte a valutazione e approvazione degli organismi di partito di livello territoriale corrispondente,  coerentemente  con  i  principi statutari e sulla base  di  un  apposito  regolamento  del  Consiglio Federale nazionale che dovra' valorizzare  il  principio  federalista nella definizione delle candidature per le elezioni  dei  membri  del Parlamento europeo spettanti all'Italia,  del  Parlamento  nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome e  dei  consigli comunali, nonche' per le  cariche  di  sindaco  e  di  presidente  di regione e di provincia autonoma, ed esplicitare i criteri e i limiti, a partire dal limite massimo di due mandati consecutivi e dal divieto di cumulo delle cariche. Il regolamento indichera' anche gli  impegni che i candidati dovranno sottoscrivere.     11.  Le  decisioni  dei  Verdi  si  ispirano  al   principio   di sussidiarieta'.     12. La federazione riconosce a tutti i livelli le  minoranze,  ne garantisce l'attivita' e l'espressione delle idee  e  il  diritto  di avanzare proposte.     13. L'esecutivo nazionale puo' intervenire  nei  confronti  delle federazioni regionali, provinciali e  comunali,  adottando  tutte  le iniziative   necessarie,   compresa   la    sospensione/revoca    del riconoscimento e/o l'eventuale  nomina  di  uno  o  piu'  commissari, allorquando sussista una giusta causa o un giustificato motivo  anche ai sensi dell'apposito regolamento approvato dal  Consiglio  Federale nazionale.      |  
|   |                                Art. 17.                    Finanziamento della Federazione                    dei Verdi. Ripartizione. Quote 
     1.  Ogni  organizzazione  territoriale  individua  i  criteri  di coinvolgimento degli aderenti nell'autofinanziamento.     2.  Eventuali  erogazioni  di  finanziamento  pubblico  e   altre contribuzioni istituzionali a qualsiasi titolo  trasferite  ai  Verdi sono distribuite per una quota fissata con apposito  regolamento  dal Consiglio Federale nazionale, proporzionalmente ai voti ottenuti alle ultime consultazioni politiche o europee, alle federazioni  regionali e provinciali riconosciute. L'esecutivo  stabilisce  l'entita'  e  le forme di  finanziamento  destinate  alle  federazioni  regionali  non riconosciute.     3. Le organizzazioni territoriali hanno l'obbligo di preparare  e far approvare annualmente bilanci consuntivi e preventivi predisposti con  criteri  di  trasparenza,  controllabilita'  e  pubblicita'.  Le federazioni  regionali  e  provinciali  sono  tenute  a   trasmettere annualmente all'esecutivo il proprio bilancio preventivo e consuntivo pena la sospensione dell'erogazione dei  trasferimenti  economici  da parte della federazione nazionale.      |  
|   |                               Art. 17-bis                     Patrimonio, utili di gestione 
     1. In conformita' alle normative vigenti per le  attivita'  degli enti non commerciali viene espressamente stabilito che:     2.  la  Federazione  dei  Verdi  ed  ogni   altra   articolazione territoriale eventualmente costituita, non possono  distribuire  agli iscritti, anche in  modo  indiretto,  utili  o  avanzi  di  gestione, risorse o capitale, per tutta la  durata  della  associazione,  salvo diverse disposizione di legge;     3.  in  caso  di  scioglimento  della  Federazione   dei   Verdi, l'eventuale patrimonio e/o avanzo sara'  devoluto  ad  altri  enti  o associazioni con finalita' analoghe. In caso di scioglimento  di  una articolazione territoriale eventualmente costituita il patrimonio e/o l'avanzo sara' devoluto alla Federazione dei  Verdi  e  nel  caso  di contestuale scioglimento di questa ad altri enti o  associazioni  con finalita' analoghe.      |  
|   |                                Art. 18.                              Sostenitori 
     1. E' prevista la figura del sostenitore, che pur non aderendo ai Verdi intenda cooperare alle sue iniziative,  pagando  una  quota  ed eventualmente partecipando a specifiche iniziative.     2. I rapporti  con  i  sostenitori  sono  tenuti  sia  a  livello nazionale, per l'invio di materiale di informazione,  sia  a  livello locale, per il coinvolgimento nelle iniziative.     3.  Tali   rapporti   devono   avvenire   attraverso   l'assoluta trasparenza  e  pubblicita'  sia  dell'operato  che   dell'iniziativa sostenuta.      |  
|   |                                Art. 19.                         Collegio dei revisori 
     1. I tre revisori contabili sono nominati dall'Ordine dei dottori commercialisti di Roma su richiesta del tesoriere e vengono rinnovati ogni tre anni.     2. Ad essi e' affidato il compito di  controllo  stabilito  dalle leggi in materia di bilancio dei partiti.      |  
|   |                                Art. 20.               Doveri degli iscritti e norme di garanzia 
     1. L'iscritto che,  in  violazione  degli  obblighi  assunti  con l'accettazione dello statuto e della carta di adesione, venga meno ai principi ispiratori dei Verdi, puo' essere sottoposto,  nel  rispetto del principio del contraddittorio, a procedimento disciplinare.     Ciascun iscritto/a puo' presentare ricorso  al  Giuri'  nazionale avverso le sanzioni ricevute.     2. Le sanzioni applicabili, a seconda  della  gravita'  del  caso sono nell'ordine: a)  richiamo;  b)  sospensione  dall'esercizio  dei diritti  riconosciuti  all'iscritto;  c)  rimozione  dagli  incarichi interni ai Verdi ed invito a dimettersi dalle  cariche  ricoperte  su designazione dei Verdi; d) espulsione.     3. Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti:       a) propaganda e/o candidatura in  liste  concorrenti  ai  Verdi ovvero alla coalizione alla quale i Verdi hanno aderito;       b) condanna con sentenza definitiva per gravi reati  contro  la persona, per reati contro l'ambiente e la  pubblica  amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione e corruzione e per reati aggravati da finalita' di discriminazione;       c) grave e reiterata inosservanza dei principi  ispiratori  per cui l'iscritto abbia gia'  subito  una  delle  sanzioni  disciplinari sopra indicate.      |  
|   |                                Art. 21.                       Procedimento disciplinare 
     Il Consiglio Federale nazionale adotta a maggioranza dei 2/3  dei votanti  un  regolamento  con   cui   si   regola   il   procedimento disciplinare, si individuano gli organi  competenti  a  comminare  la sanzione e sono stabilite le modalita' per la loro deliberazione  che devono assicurare il diritto alla difesa, nel rispetto del  principio del  contraddittorio  e  il  diritto  ad   essere   informato   delle contestazioni mosse.      |  
|   |                                Art. 22.                    Clausola compromissoria. Giuri' 
     1. La tutela dei diritti inerenti  allo  status  di  iscritto  ai Verdi  e  tutte  le  controversie  ad  oggetto  l'applicazione  o  la violazione delle norme statutarie o regolamentari  sono  devolute  al Giuri' nazionale che, attenendosi a dette norme, decide come  arbitro irrituale,  secondo  la  procedura  decisa  dal  Consiglio   Federale nazionale a maggioranza dei votanti.     2. Il Giuri' e' composto da 5 giuristi, scelti tra  avvocati  con almeno cinque anni di anzianita', magistrati, docenti universitari.     3. E' eletto  su  proposta  dell'esecutivo  nazionale  contenente l'indicazione del suo presidente, dal Consiglio Federale nazionale  a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Nel caso in cui non si raggiungano i 2/3 per tre votazioni consecutive, si procede all'elezione del Giuri' a maggioranza dei votanti.     4. Il Giuri' rimane in carica tre anni  e  comunque  esercita  le proprie funzioni sino alle elezioni dei nuovi membri.     5. In caso di dimissioni o impedimento di un  membro,  sino  alla sua sostituzione da effettuarsi al primo Consiglio Federale nazionale utile, secondo le norme di cui  al  terzo  comma,  le  decisioni  del Giuri'  vengono  adottate  dai  restanti  membri  ed  il   voto   del presidente, in caso di parita' dei voti,  determina  la  maggioranza. Nel caso in cui si verifichino le dimissioni del  50%  piu'  uno  dei membri si dovra' provvedere a nuova elezione.     6. Non possono essere  eletti  coloro  i  quali  hanno  ricoperto nell'ultimo  anno  incarichi  interni  ai  Verdi  o  cariche,   anche elettive, su designazione dei Verdi.      |  
|   |                                Art. 23.                         Modifiche statutarie 
     1. Le modifiche statutarie possono essere proposte dal  Consiglio Federale nazionale, da 10 federazioni provinciali riconosciute, da  3 federazioni regionali o da  1/20  degli  iscritti/e.  Sono  approvate secondo le modalita' fissate dal Consiglio Federale nazionale  o  per referendum tra tutti gli iscritti o per assemblea per delegati.     2.  L'assemblea  deve  approvare  le   modifiche   statutarie   a maggioranza dei due terzi dei votanti.     3. L'esecutivo nazionale e' autorizzato ad apportare i  necessari adeguamenti  che  dovessero   essere   richiesti   o   derivanti   da disposizioni di legge.     |  
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