Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2019 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto della «Federazione dei Verdi» iscritta nel Registro dei partiti politici il 17 ottobre 2014


STATUTO DELLA FEDERAZIONE DEI VERDI
Art. 1.
Dichiarazione sui principi ispiratori

1. L'ambiente e' il mondo vitale del nostro pianeta, il sistema di relazioni fisiche e sociali che lega tra loro gli umani, le altre specie animali, la natura, le cose.
2. Verde e' chi assume la tutela dell'ecosistema come ragione della propria identita', fondamentale del proprio programma e della propria elaborazione culturale, e ispira la propria azione anche istituzionale ai principi dell'ecologia della politica, della trasparenza e della legalita'.
3. Verde e' chi vede nella crescita economica, imperniata sullo sfruttamento piu' intenso ed esteso della natura e del lavoro umano, la causa originaria dello stato di degrado del nostro pianeta, della condizione alienata ed inquinata in cui versano i paesi industrializzati e i loro abitanti, del sottosviluppo crudele e desolante in cui si trovano i tre quarti dell'umanita'. Questa crescita cieca, squilibrata ed iniqua e' la radice dell'oppressione sociale di milioni di persone, spossessate del controllo sul proprio lavoro e sul proprio destino, ed e' uno dei fondamenti della subordinazione di chi e' piu' debole, del diverso, dello straniero.
4. Verde e' chi ritiene che le grandi migrazioni e il riprodursi di conflitti locali e di guerre regionali abbiano la loro radice nel crescente divario tra nord sviluppato e sud depresso, tra aree ricche e aree povere, tra mondi dell'opulenza e mondi della miseria.
5. Verde e' chi rifiuta ogni forma di razzismo e discriminazione. La complessita', il pluralismo, la differenza - non meno che la relazione, l'unita', la solidarieta' tra specie e le persone - sono la fonte della ricchezza e dell'evoluzione naturali e sociali, cioe' della vita stessa.
6. Verde e' chi ispira l'azione politica a questi principi e l'affida a forme organizzative che valorizzino la cooperazione e la mutua solidarieta', l'impegno ad operare a favore del rafforzamento dell'ONU e la scelta della nonviolenza, la critica della gerarchia e della divisione burocratica dei ruoli, la piena coerenza tra i mezzi e i metodi utilizzati e le finalita' e gli obiettivi perseguiti; verde e' chi rifiuta la guerra e la sua preparazione come scelta strategica, morale e politica.
7. Verde e' chi valorizza questa ricchezza animata da un insopprimibile bisogno di liberta' e di giustizia e crede nei principi fondamentali della democrazia e di tutte le liberta' civili, politiche e religiose.
8. Verde e' chi si adopera per la salvaguardia e in difesa dei diritti degli altri animali e fa propria la dichiarazione universale dei diritti degli animali approvata dall'UNESCO il 15 ottobre 1978.
9. Verde e' chi riconosce il valore e la ricchezza di genere e promuove l'effettiva rappresentanza di donne e uomini ad ogni livello organizzativo ed elettivo, riconoscendo il valore e la ricchezza della differenza di orientamento sessuale e di identita' di genere all'interno della federazione come nella societa', e ritenendo cardine dello sviluppo di una piena coscienza ecologista la valorizzazione della differenza in ogni sede di elaborazione e decisione.
10. Verde e' chi si impegna per l'unita' politica dell'Europa sulla base del federalismo democratico e del principio di sussidiarieta'.

 
Allegato

SIMBOLO DELLA FEDERAZIONE DEI VERDI

«Un cerchio che racchiude un Sole che Ride giallo su fondo verde tagliato da una striscia bianca con la scritta VERDI in verde»

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2.
Adesione ai Verdi

1. L'adesione a «I Verdi» e' individuale e libera.
2. Essa viene manifestata da donne e uomini, di qualunque cittadinanza e credo religioso; e' documentata attraverso una tessera unica nazionale legata alla carta di adesione.
3. L'iscrizione implica la piena accettazione dello statuto e dei regolamenti.
4. L'iscritto ha diritto di partecipare all'attivita' dei Verdi manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello. Ha altresi' il diritto di voto, nelle sedi e secondo le modalita' previste dallo statuto e dai regolamenti per determinare la linea politica e per le elezioni degli organi. Il dovere dell'iscritto e' il rispetto dei principi ispiratori dei Verdi.
5. Il Consiglio Federale nazionale stabilisce modalita' e criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.
6. La quota associativa e' intrasmissibile e non da' luogo ad alcuna rivalutazione.
7. La Federazione dei Verdi riconosce a chiunque entri in relazione con essa il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali che lo riguardano in conformita' ai principi del codice della privacy, come previsto e disciplinato dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche, alle norme ad esso collegate nonche' ai provvedimenti dell'Autorita' garante.

 
Art. 3.
Forum

1. Gli iscritti possono costituire forum tematici, finalizzati all'elaborazione e alla proposta programmatica e aperti alla partecipazione degli esterni. Il Consiglio Federale nazionale riconosce i forum tematici nazionali fissandone le modalita' per la costituzione, il funzionamento, il finanziamento, la consultazione e la verifica delle attivita', sulla base di criteri che assicurino un'ampia e qualificata rappresentativita' sociale e culturale.

 
Art. 4.
Denominazione, simbolo e sede

1. La Federazione dei Verdi, detta anche «I Verdi» ha come simbolo il Sole che ride con la dicitura VERDI con la seguente descrizione «Un cerchio che racchiude un sole che Ride giallo su fondo verde tagliato da una striscia bianca con la scritta VERDI in verde», la cui rappresentazione grafica e' allegata al presente statuto.
2. Il simbolo puo' essere modificato o utilizzato solo in parte quale contrassegno elettorale.
3. La Federazione dei Verdi ha la sede legale in Roma, in via Augusto Valenziani n. 5. La sede legale potra' essere trasferita con delibera dell'esecutivo nazionale in deroga alla procedura di modifica statutaria di cui all'art. 23 del presente statuto.

 
Art. 5.
Organizzazione territoriale

1. I Verdi si articolano in: federazioni regionali, federazioni provinciali ed eventualmente in federazioni di comune metropolitano.
2. Gli/Le iscritti/e possono organizzarsi in associazioni comunali, associazioni intercomunali, circoli locali (territoriali o tematici).
3. Le federazioni regionali, federazioni provinciali e le federazioni di comune metropolitano vengono riconosciute dalla federazione nazionale, secondo le regole decise dal Consiglio Federale nazionale sulla base di un numero minimo di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale ottenuto.
4. Il Consiglio Federale nazionale fissa i criteri per la costituzione, il riconoscimento e le garanzie democratiche di funzionamento delle associazioni comunali e delle associazioni intercomunali.
5. Le associazioni comunali e intercomunali hanno la rappresentanza politica dei Verdi al corrispondente livello territoriale. Nel caso in cui a livello comunale o intercomunale siano presenti piu' circoli locali (territoriali o tematici) la rappresentanza politica dei Verdi al corrispondente livello territoriale e' attribuita alle associazioni comunali o intercomunali.
6. I circoli locali (territoriali o tematici) per essere riconosciuti nell'ambito del movimento devono costituirsi secondo le regole decise dal Consiglio Federale nazionale.

 
Art. 6.
Federazioni regionali

1. Le federazioni regionali sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della regione. Per tutte le norme statutarie, le federazioni del Trentino e del Sudtirolo corrispondono alla realta' della dimensione regionale.
2. La federazione regionale e' responsabile delle scelte politiche a livello regionale. E' riconosciuta dalla federazione nazionale in relazione al numero di iscritti, al consenso elettorale ottenuto e al numero di federazioni provinciali riconosciute aderenti. Qualora uno dei predetti requisiti venisse meno e/o non sussistesse, la federazione nazionale interviene per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilita'.
3. La federazione regionale e' impegnata a favorire la costituzione delle federazioni provinciali, non ancora costituite, e a favorire l'insediamento dei Verdi nella realta' della regione.
4. La federazione regionale riconosce le associazioni comunali e le associazioni intercomunali esistenti sul proprio territorio sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale.

 
Art. 7.
Federazioni provinciali

1. Le federazioni provinciali sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della provincia. Le federazioni provinciali sono responsabili delle scelte politiche a livello provinciale e concorrono alla formazione di quelle regionali.
2. La federazione provinciale e' riconosciuta dalla federazione nazionale sulla base di un numero di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale conseguito.

 
Art. 8.
Federazioni di comune metropolitano

1. Le eventuali federazioni di comune metropolitano sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio del comune metropolitano e sono responsabili delle scelte politiche nel proprio ambito istituzionale.
2. La federazione di comune metropolitano e' riconosciuta dalla federazione nazionale sulla base di un numero di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale conseguito.
3. La federazione nazionale definisce i rapporti con le altre articolazioni territoriali.

 
Art. 9. Organi delle federazioni regionali, provinciali e di comune
metropolitano

1. Sono organi delle federazioni regionali, provinciali e di comune metropolitano:
l'assemblea;
due portavoce di genere diverso;
il/la tesoriere;
l'esecutivo;
il Consiglio Federale (obbligatorio per le federazioni regionali e facoltativo per le federazioni provinciali).
2. Le assemblee provinciali e comunali sono sempre convocate per iscritti. Quelle regionali possono essere convocate per delegati/e su modifiche regolamentari, su decisioni politico programmatiche e, nel caso superino i 500 iscritti, per l'elezione degli organi: in tal caso i delegati/e sono eletti/e da assemblee provinciali per iscritti/e. Il numero dei delegati/e e' definito sulla base degli iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto.
3. Le attribuzioni, le modalita' di elezione e ogni altra regola o procedura che riguardano i suddetti organi sono stabilite dal Consiglio Federale nazionale. Il Consiglio Federale nazionale e' tenuto ad adottare i relativi regolamenti rispettando il principio di sussidiarieta'.

 
Art. 10.
Organi della Federazione nazionale

Sono organi di direzione politica e decisione dei Verdi:
l'assemblea;
due portavoce di genere diverso;
l'esecutivo;
il Consiglio Federale nazionale.

 
Art. 11.
Assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale e' di norma convocata per delegati: in tal caso i delegati sono eletti da assemblee provinciali per iscritti. Il numero dei delegati che spettano a ciascuna provincia e' definito sulla base degli iscritti e del consenso elettorale ottenuto. L'assemblea nazionale e' convocata per iscritti nel caso in cui il numero totale degli iscritti risulti uguale o inferiore a 1000.
2. L'assemblea nazionale si riunisce almeno ogni due anni se richiesto dal Consiglio Federale nazionale e deve essere finalizzata alla discussione politico programmatica.
3. L'assemblea nazionale elegge i due portavoce, l'esecutivo e la meta' dei consiglieri federali nazionali.
4. La mozione politica approvata e' vincolante per gli organi della federazione e deve essere collegata a due candidati, di genere diverso, alla carica di portavoce, nel caso di loro elezione.
5. Quando l'assemblea nazionale e' convocata per delegati e' composta da un massimo di 1000 delegati eletti dalle assemblee provinciali.
6. L'assemblea nazionale e' convocata in via ordinaria e straordinaria dall'esecutivo; in via solo straordinaria dai 2/3 del Consiglio Federale nazionale o da almeno i 2/3 delle federazioni regionali riconosciute.
7. L'assemblea si costituisce validamente con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
8. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.

 
Art. 12.
I due portavoce

1. I due portavoce hanno competenza generale di iniziativa, rappresentano le decisioni dell'esecutivo e del Consiglio Federale nazionale in materia di politica interna ed esterna; il/la portavoce piu' anziano/a di eta' conferisce, ai fini elettorali, le autorizzazioni necessarie alla nomina dei presentatori del contrassegno, ovvero alla nomina diretta del presentatore secondo la normativa vigente.
2. I due portavoce possono nominare responsabili dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro.
3. I due portavoce sono eletti dall'assemblea nazionale.
4. Le candidature a portavoce devono essere proposte da un numero di iscritti pari ad almeno 1/30 del numero totale degli iscritti o 20 consiglieri federali nazionali. La federazione nazionale deve comunicare il numero esatto a tutti gli iscritti almeno trenta giorni prima del termine fissato per la presentazione delle candidature. Ogni iscritto puo' firmare soltanto una coppia di candidature di genere diverso.
5. Qualora non siano avanzate candidature ai sensi del precedente comma il Consiglio Federale nazionale, a maggioranza dei presenti, individuera' almeno due coppie di candidati/e alla carica di portavoce.
6. I candidati devono presentare gli elementi essenziali della proposta di programma che intendono realizzare. E' proclamata eletta la coppia di candidati che ottiene il 50% piu' 1 dei voti validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum, le due coppie di candidati piu' votati andranno in ballottaggio in una seconda votazione. Risultera' eletto chi in questa votazione otterra' il maggior numero di voti. In caso di parita' si provvedera' ad una nuova votazione.
7. Ai due portavoce puo' essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio Federale nazionale. In tal caso, come in quello di dimissioni, le loro funzioni sono provvisoriamente assunte dall'esecutivo che avvia immediatamente il procedimento di elezione dei nuovi organismi. Tale procedimento dovra' concludersi nel termine massimo di sessanta giorni dal giorno in cui i due portavoce hanno cessato dalla carica.
8. I portavoce non possono ricoprire questo incarico per piu' di due mandati.

 
Art. 13.
Esecutivo

1. L'esecutivo e' l'organo di attuazione della linea politica ed e' responsabile dell'organizzazione politica e amministrativa della federazione nazionale. L'esecutivo e' altresi' l'organo responsabile della gestione economico finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri la cui attuazione spetta al tesoriere.
2. E' titolare del simbolo identificativo dei Verdi ed ha il potere di autorizzare l'utilizzo del simbolo secondo i criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale. Puo' delegare uno o piu' dei suoi membri ad esercitare ogni attivita' relativa all'utilizzo e alla cessione del simbolo. Il simbolo e' un diritto delle associazioni e delle federazioni, nel proprio ambito istituzionale qualora esse rispettino le regole democratiche e i principi statutari.
3. Le persone componenti dell'esecutivo sono titolari di specifici ambiti di responsabilita' politico-organizzativa.
4. L'esecutivo e' composto dai due portavoce e da 12 componenti eletti dall'assemblea nazionale.
5. E' convocato e presieduto dai due portavoce. Ne fanno parte senza diritto di voto i/le presidenti dei gruppi verdi al Parlamento italiano, un/una rappresentante dei Verdi al Parlamento europeo, ed un /a rappresentante dei Verdi al Governo.
6. In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto dei due portavoce.

 
Art. 14.
Consiglio Federale nazionale

1. Il Consiglio Federale nazionale definisce la linea politica dei Verdi, stabilisce le regole democratiche di base e ha le altre competenze previste dallo statuto. Propone le modifiche statutarie.
2. E' composto da un massimo di 100 persone elette, di cui la meta' eletti/e su base regionale dalle realta' federate riconosciute, (in proporzione agli iscritti/e e ai voti ottenuti) e l'altra meta' dall'assemblea nazionale.
3. Il Consiglio Federale nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno ed e' convocato e presieduto dai due portavoce. Fanno parte del Consiglio Federale nazionale, senza diritto di voto, i/le parlamentari.
4. I due portavoce e l'esecutivo ne fanno parte di diritto.
5. Il Consiglio Federale nazionale nomina su proposta dell'esecutivo un organo di garanzia a cui poter ricorrere per l'osservanza delle norme statutarie.
6. Prende atto, in caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei propri membri dalla carica, del subentro del primo dei non eletti della lista votata.
7. Il Consiglio Federale approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che vengono predisposti annualmente dal tesoriere.
8. Stabilisce le regole per il riconoscimento delle strutture territoriali e le modalita' di elezione degli organi a tutti i livelli, nonche' le attribuzioni e ogni altra regola e procedura che riguardano gli organi delle federazioni regionali, delle federazioni provinciali, delle federazioni di comune metropolitano e delle realta' locali costituite in associazioni comunali o intercomunali, nonche' dei circoli locali (territoriali o tematici).
9. Fissa la quota annuale di adesione ai Verdi e stabilisce le modalita' e i criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.
10. Fissa la quota delle risorse economiche da attribuire alle articolazioni territoriali.
11. Stabilisce i criteri delle candidature dei Verdi nelle liste del Sole che ride o nelle coalizioni di cui i Verdi fanno parte.
12. Fissa le modalita' per la costituzione, il funzionamento e la consultazione dei forum nazionali tematici.
13. Fissa i criteri per l'utilizzo del simbolo.

 
Art. 15.
Tesoriere

1. Il/la tesoriere/a e' nominato/a dai due portavoce che lo/la individuano tra i componenti dell'esecutivo. Il/la tesoriere/a ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni di cui puo' delegare l'esercizio.
2. Il tesoriere svolge e coordina le attivita' necessarie per la corretta gestione amministrativa dei Verdi, che in tutte le sue articolazioni, e' tenuta a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento. Il tesoriere e' il responsabile delle attivita' finanziarie, patrimoniali, immobiliari ed amministrative dei Verdi, utilizza e gestisce le entrate e predispone annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che sono approvati dal Consiglio Federale nazionale.
3. Il tesoriere assicura la regolarita' contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi con le effettive disponibilita' e le voci di bilancio. Il tesoriere ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio puo' bloccare ogni decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.
4. Il tesoriere puo' compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, effettua pagamenti ed incassa crediti, puo' rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il tesoriere puo' affidare procure e deleghe, e' abilitato a riscuotere i rimborsi elettorali, i contributi dello Stato o comunque dovuti per legge ai Verdi. Al tesoriere vengono affidati dall'esecutivo anche i poteri straordinari di amministrazione. Il tesoriere puo' inoltre accendere mutui, contrarre fideiussioni, effettuare richieste di affidamento, chiedere, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi natura, previa delibera dettagliata dell'esecutivo nazionale degli impegni economici che saranno assunti a nome della Federazione dei Verdi.
5. Delle obbligazioni assunte dal tesoriere in adempimento di deliberazioni degli organi statutari risponde la Federazione dei Verdi.

 
Art. 16.
Disposizioni comuni

1. L'elezione degli organi delle federazioni regionali, provinciali e comunali avviene a suffragio universale degli iscritti. Nel caso in cui la federazione regionale superi i 500 iscritti, l'elezione degli organi puo' avvenire attraverso i delegati.
2. Gli eletti nelle istituzioni (consigli comunali, provinciali, regionali, Parlamento nazionale ed europeo) ed i componenti dei governi locali e nazionale fanno parte senza diritto di voto degli organismi di partito di livello territoriale corrispondente di piu' ampia composizione.
3. Gli organi nazionali hanno una durata di tre anni. La durata degli organi delle federazioni regionali, provinciali, e delle specifiche realta' locali e' fissata dai relativi regolamenti, fino ad un massimo di tre anni.
4. Ogni organo deve essere convocato nel caso in cui almeno un quinto dei componenti con diritto di voto ne faccia richiesta.
5. Al fine di raggiungere un equilibrio di genere, nessuna lista di candidati puo' essere composta per piu' del 50% da persone dello stesso genere.
6. Nella elezione di organismi rappresentativi, che richiedano preferenze plurime, il voto e' espresso in modo paritario per genere. Il Consiglio Federale nazionale decide le modalita' di attuazione di questo principio. Nella elezione degli organi collegiali, ove prevista la preferenza, il voto e' espresso con la doppia preferenza di genere.
7. Le assemblee e gli organi assumono le decisioni a maggioranza dei votanti, salvo che per le deliberazioni per le quali e' prevista una maggioranza diversa.
8. Per l'elezione degli organi e dei delegati, ove si proceda a votazioni tra proposte concorrenti, si adotta il criterio proporzionale al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze.
9. Le assemblee per iscritti/e devono essere convocate nel caso in cui almeno un decimo degli/delle iscritti/e ne faccia richiesta.
10. Al fine di favorire maggiore efficacia e il rinnovamento nelle cariche istituzionali, le proposte di candidatura alle elezioni amministrative, regionali, politiche e del Parlamento europeo, sono sottoposte a valutazione e approvazione degli organismi di partito di livello territoriale corrispondente, coerentemente con i principi statutari e sulla base di un apposito regolamento del Consiglio Federale nazionale che dovra' valorizzare il principio federalista nella definizione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome e dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma, ed esplicitare i criteri e i limiti, a partire dal limite massimo di due mandati consecutivi e dal divieto di cumulo delle cariche. Il regolamento indichera' anche gli impegni che i candidati dovranno sottoscrivere.
11. Le decisioni dei Verdi si ispirano al principio di sussidiarieta'.
12. La federazione riconosce a tutti i livelli le minoranze, ne garantisce l'attivita' e l'espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte.
13. L'esecutivo nazionale puo' intervenire nei confronti delle federazioni regionali, provinciali e comunali, adottando tutte le iniziative necessarie, compresa la sospensione/revoca del riconoscimento e/o l'eventuale nomina di uno o piu' commissari, allorquando sussista una giusta causa o un giustificato motivo anche ai sensi dell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Federale nazionale.

 
Art. 17.
Finanziamento della Federazione
dei Verdi. Ripartizione. Quote

1. Ogni organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell'autofinanziamento.
2. Eventuali erogazioni di finanziamento pubblico e altre contribuzioni istituzionali a qualsiasi titolo trasferite ai Verdi sono distribuite per una quota fissata con apposito regolamento dal Consiglio Federale nazionale, proporzionalmente ai voti ottenuti alle ultime consultazioni politiche o europee, alle federazioni regionali e provinciali riconosciute. L'esecutivo stabilisce l'entita' e le forme di finanziamento destinate alle federazioni regionali non riconosciute.
3. Le organizzazioni territoriali hanno l'obbligo di preparare e far approvare annualmente bilanci consuntivi e preventivi predisposti con criteri di trasparenza, controllabilita' e pubblicita'. Le federazioni regionali e provinciali sono tenute a trasmettere annualmente all'esecutivo il proprio bilancio preventivo e consuntivo pena la sospensione dell'erogazione dei trasferimenti economici da parte della federazione nazionale.

 
Art. 17-bis
Patrimonio, utili di gestione

1. In conformita' alle normative vigenti per le attivita' degli enti non commerciali viene espressamente stabilito che:
2. la Federazione dei Verdi ed ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della associazione, salvo diverse disposizione di legge;
3. in caso di scioglimento della Federazione dei Verdi, l'eventuale patrimonio e/o avanzo sara' devoluto ad altri enti o associazioni con finalita' analoghe. In caso di scioglimento di una articolazione territoriale eventualmente costituita il patrimonio e/o l'avanzo sara' devoluto alla Federazione dei Verdi e nel caso di contestuale scioglimento di questa ad altri enti o associazioni con finalita' analoghe.

 
Art. 18.
Sostenitori

1. E' prevista la figura del sostenitore, che pur non aderendo ai Verdi intenda cooperare alle sue iniziative, pagando una quota ed eventualmente partecipando a specifiche iniziative.
2. I rapporti con i sostenitori sono tenuti sia a livello nazionale, per l'invio di materiale di informazione, sia a livello locale, per il coinvolgimento nelle iniziative.
3. Tali rapporti devono avvenire attraverso l'assoluta trasparenza e pubblicita' sia dell'operato che dell'iniziativa sostenuta.

 
Art. 19.
Collegio dei revisori

1. I tre revisori contabili sono nominati dall'Ordine dei dottori commercialisti di Roma su richiesta del tesoriere e vengono rinnovati ogni tre anni.
2. Ad essi e' affidato il compito di controllo stabilito dalle leggi in materia di bilancio dei partiti.

 
Art. 20.
Doveri degli iscritti e norme di garanzia

1. L'iscritto che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello statuto e della carta di adesione, venga meno ai principi ispiratori dei Verdi, puo' essere sottoposto, nel rispetto del principio del contraddittorio, a procedimento disciplinare.
Ciascun iscritto/a puo' presentare ricorso al Giuri' nazionale avverso le sanzioni ricevute.
2. Le sanzioni applicabili, a seconda della gravita' del caso sono nell'ordine: a) richiamo; b) sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto; c) rimozione dagli incarichi interni ai Verdi ed invito a dimettersi dalle cariche ricoperte su designazione dei Verdi; d) espulsione.
3. Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti:
a) propaganda e/o candidatura in liste concorrenti ai Verdi ovvero alla coalizione alla quale i Verdi hanno aderito;
b) condanna con sentenza definitiva per gravi reati contro la persona, per reati contro l'ambiente e la pubblica amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione e corruzione e per reati aggravati da finalita' di discriminazione;
c) grave e reiterata inosservanza dei principi ispiratori per cui l'iscritto abbia gia' subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate.

 
Art. 21.
Procedimento disciplinare

Il Consiglio Federale nazionale adotta a maggioranza dei 2/3 dei votanti un regolamento con cui si regola il procedimento disciplinare, si individuano gli organi competenti a comminare la sanzione e sono stabilite le modalita' per la loro deliberazione che devono assicurare il diritto alla difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio e il diritto ad essere informato delle contestazioni mosse.

 
Art. 22.
Clausola compromissoria. Giuri'

1. La tutela dei diritti inerenti allo status di iscritto ai Verdi e tutte le controversie ad oggetto l'applicazione o la violazione delle norme statutarie o regolamentari sono devolute al Giuri' nazionale che, attenendosi a dette norme, decide come arbitro irrituale, secondo la procedura decisa dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei votanti.
2. Il Giuri' e' composto da 5 giuristi, scelti tra avvocati con almeno cinque anni di anzianita', magistrati, docenti universitari.
3. E' eletto su proposta dell'esecutivo nazionale contenente l'indicazione del suo presidente, dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Nel caso in cui non si raggiungano i 2/3 per tre votazioni consecutive, si procede all'elezione del Giuri' a maggioranza dei votanti.
4. Il Giuri' rimane in carica tre anni e comunque esercita le proprie funzioni sino alle elezioni dei nuovi membri.
5. In caso di dimissioni o impedimento di un membro, sino alla sua sostituzione da effettuarsi al primo Consiglio Federale nazionale utile, secondo le norme di cui al terzo comma, le decisioni del Giuri' vengono adottate dai restanti membri ed il voto del presidente, in caso di parita' dei voti, determina la maggioranza. Nel caso in cui si verifichino le dimissioni del 50% piu' uno dei membri si dovra' provvedere a nuova elezione.
6. Non possono essere eletti coloro i quali hanno ricoperto nell'ultimo anno incarichi interni ai Verdi o cariche, anche elettive, su designazione dei Verdi.

 
Art. 23.
Modifiche statutarie

1. Le modifiche statutarie possono essere proposte dal Consiglio Federale nazionale, da 10 federazioni provinciali riconosciute, da 3 federazioni regionali o da 1/20 degli iscritti/e. Sono approvate secondo le modalita' fissate dal Consiglio Federale nazionale o per referendum tra tutti gli iscritti o per assemblea per delegati.
2. L'assemblea deve approvare le modifiche statutarie a maggioranza dei due terzi dei votanti.
3. L'esecutivo nazionale e' autorizzato ad apportare i necessari adeguamenti che dovessero essere richiesti o derivanti da disposizioni di legge.