Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 19 dicembre 2018 |
Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a denominazione di origine ed indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica, ai sensi della legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 10, comma 4. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; Visto il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017»; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»; Visto in particolare, l'art. 10, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, a tenore del quale «sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del periodo stabilito al comma 1, qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale "vivace", quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonche' quelle destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG purche' individuati, con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate»; Visto l'art. 31, comma 9, della medesima legge 12 dicembre 2016, n. 238, che stabilisce che le menzioni «Passito», «Vino passito» sono attribuite alle categorie dei vini a DO e IG tranquilli; Considerato che i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazioni geografica stabiliscono le tipologie ammesse per ciascuna denominazione; Ritenuto di dare applicazione alla richiamate disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238 per l'annualita' 2019; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espressa nella seduta del 13 dicembre 2018;
Decreta:
Art. 1 Periodo delle fermentazioni e rifermentazioni
1. Per i vini a denominazione di origine e ad indicazioni geografica che prevedono nei propri disciplinari di produzione le menzioni tradizionali: Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, Vendemmia tardiva e menzioni similari, ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature, nonche', per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrapressione superiore ad 1 bar, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2019. 2. Per il vino a denominazione di origine protetta Colli di Conegliano «Torchiato di Fregona» le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite entro il 31 agosto 2019. 3. Per i vini senza denominazione di origine o indicazioni geografica, quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati e riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2019. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2018
Il Ministro: Centinaio
Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 115 |
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