| Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 19 dicembre 2018 |  
| Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori  del  periodo vendemmiale per i vini a  denominazione  di  origine  ed  indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini  senza indicazione geografica, ai sensi della legge  12  dicembre  2016,  n. 238, articolo 10, comma 4.  |  
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                      IL MINISTRO DELLE POLITICHE                    AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI                             E DEL TURISMO 
   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei mercati dei prodotti agricoli;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni»  e  in  particolare   l'art.   4,   riguardante   la ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita' amministrative;   Vista la legge 9 agosto 2018, n.  97  «Conversione  in  legge,  con modificazioni, del decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  recante disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e disabilita'»;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 febbraio 2013, n. 105, recante  organizzazione  del  Ministero  delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  come  modificato  dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;   Visto il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481 recante  «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017»;   Vista la legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  «Disciplina organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del commercio del vino»;   Visto in particolare, l'art. 10, comma 4, della legge  12  dicembre 2016, n. 238, a tenore del quale «sono consentite, senza  obbligo  di comunicazione,  al  di  fuori  del  periodo  stabilito  al  comma  1, qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in  bottiglia  o in  autoclave  per  la  preparazione  dei  vini  spumanti,  dei  vini frizzanti,  del  mosto  di  uve  parzialmente  fermentato   con   una sovrappressione superiore  a  1  bar  e  dei  vini  con  la  menzione tradizionale "vivace", quelle che si  verificano  spontaneamente  nei vini imbottigliati,  nonche'  quelle  destinate  alla  produzione  di particolari vini, ivi compresi i vini  passiti  e  i  vini  senza  IG purche' individuati, con riferimento all'intero territorio  nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con  le regioni e le province autonome interessate»;   Visto l'art. 31, comma 9, della medesima legge 12 dicembre 2016, n. 238, che stabilisce che le menzioni «Passito»,  «Vino  passito»  sono attribuite alle categorie dei vini a DO e IG tranquilli;   Considerato  che  i  disciplinari  di   produzione   dei   vini   a denominazione di origine e ad indicazioni geografica stabiliscono  le tipologie ammesse per ciascuna denominazione;   Ritenuto  di  dare  applicazione   alla   richiamate   disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238 per l'annualita' 2019;   Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano espressa nella seduta del 13 dicembre 2018; 
                               Decreta: 
                                Art. 1             Periodo delle fermentazioni e rifermentazioni 
   1.  Per  i  vini  a  denominazione  di  origine  e  ad  indicazioni geografica che prevedono nei propri  disciplinari  di  produzione  le menzioni  tradizionali:  Passito,  Vin  Santo   nelle   sue   diverse declinazioni, Vendemmia  tardiva  e  menzioni  similari,  ovvero  per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso  ad  uve  appassite  o stramature, nonche', per i mosti di uve parzialmente  fermentati  con una  sovrapressione  superiore  ad  1   bar,   le   fermentazioni   e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2019.   2. Per il  vino  a  denominazione  di  origine  protetta  Colli  di Conegliano «Torchiato di Fregona» le fermentazioni e  rifermentazioni sono consentite entro il 31 agosto 2019.   3.  Per  i  vini  senza  denominazione  di  origine  o  indicazioni geografica, quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per  i  quali il processo di vinificazione avviene  in  contenitori  di  terracotta interrati e  riempiti  di  uva  pigiata  unitamente  alle  bucce,  le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite  sino  al  30  giugno 2019.   Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 19 dicembre 2018 
                                                Il Ministro: Centinaio 
  Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 115     |  
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