Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 4 marzo 2019 |
Diniego dell'abilitazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia integrata» ad istituire e ad attivare nella sede di Matera un corso di specializzazione in psicoterapia. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la formazione superiore e per la ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza; Visto in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui la «Scuola di specializzazione in psicoterapia integrata» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Matera, via Pasquale Vena, 66/C, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unita' e, per l'intero corso, a 60 unita'; Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 21 febbraio 2019, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento, rilevando che l'indirizzo metodologico e teorico proposto non risulta corrispondente ad uno specifico approccio validato scientificamente, in quanto lo stesso risulta dalla giustapposizione di altri indirizzi eterogenei (tra cui sistemico-relazionale, transazionale, cognitivo-comportamentale, gestaltico) per i quali esistono verifiche di efficacia che mancano per il modello proposto. Si evidenziano, inoltre, confusione e frammentarieta' dell'offerta formativa e la mancanza di un unico approccio in grado di fornire agli allievi conoscenze, strumenti e tecniche utili nel contesto specifico della psicoterapia; Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, l'istanza di riconoscimento del predetto Istituto non possa essere accolta;
Decreta:
Art. 1
L'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di specializzazione in psicoterapia integrata», con sede in Matera, via Pasquale Vena, 66/C, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2019
Il Capo del Dipartimento: Valditara |
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