| Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 4 marzo 2019 |  
| Diniego  dell'abilitazione  alla  «Scuola  di   specializzazione   in psicoterapia integrata» ad istituire e  ad  attivare  nella  sede  di Matera un corso di specializzazione in psicoterapia.  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO             per la formazione superiore e per la ricerca 
   Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art. 3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a tal fine riconosciuti;   Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;   Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del 1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che prevede la reiterazione dell'istanza;   Visto in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto  regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva  e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;   Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;   Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;   Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui la «Scuola  di specializzazione in psicoterapia integrata» ha chiesto l'abilitazione ad  istituire  e  ad  attivare  un  corso  di   specializzazione   in psicoterapia in  Matera, via  Pasquale  Vena,  66/C,  per  un  numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari  a  15 unita' e, per l'intero corso, a 60 unita';   Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva, nella riunione  del  21  febbraio  2019,  ha   espresso   parere   negativo sull'istanza   di   riconoscimento,   rilevando    che    l'indirizzo metodologico e teorico proposto non  risulta  corrispondente  ad  uno specifico approccio validato scientificamente, in  quanto  lo  stesso risulta dalla giustapposizione di altri indirizzi eterogenei (tra cui sistemico-relazionale,   transazionale,    cognitivo-comportamentale, gestaltico) per i quali esistono verifiche di efficacia  che  mancano per il  modello  proposto.  Si  evidenziano,  inoltre,  confusione  e frammentarieta' dell'offerta formativa e  la  mancanza  di  un  unico approccio in grado di fornire agli allievi  conoscenze,  strumenti  e tecniche utili nel contesto specifico della psicoterapia;   Ritenuto  che,   per   i   motivi   sopraindicati,   l'istanza   di riconoscimento del predetto Istituto non possa essere accolta; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   L'istanza   di   riconoscimento   proposta   dalla    «Scuola    di specializzazione in psicoterapia integrata», con sede in Matera,  via Pasquale Vena, 66/C, per i fini di cui  all'art.  4  del  regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta,  visto  il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 4 marzo 2019 
                                   Il Capo del Dipartimento: Valditara     |  
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