| Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 19 febbraio 2019 |  
| Regime di rimborsabilita' e  prezzo,  a  seguito  della  modifica  di posologia, del medicinale per uso  umano  «Keytruda».  (Determina  n. 328/2019).  |  
  |  
 |  
 
                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10, del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;    Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  n.  2001/83/CE (e  successive  direttive  di  modifica)  relativa   ad   un   codice comunitario concernenti i medicinali  per  uso  umano  nonche'  della direttiva n. 2003/94/CE;   Vista  la  deliberazione  del Comitato  interministeriale  per   la programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Vista la domanda presentata in data 20 settembre 2018 con la  quale la ditta Merck Sharp & Dohme BV ha chiesto la rimborsabilita' per  la nuova posologia del medicinale KEYTRUDA (pembrolizumab): «dose  fissa di 200  mg  somministrata  mediante  infusione  endovenosa  nell'arco di_trenta minuti ogni_tre settimane nelle seguenti indicazioni:     in monoterapia e' indicato nel trattamento del melanoma  avanzato (non resecabile o metastatico) nei pazienti adulti;     in monoterapia e' indicato nel trattamento del  NSCLC  localmente avanzato o metastatico negli adulti il cui tumore esprime  PD-L1  con TPS ≥ 1 % e che  hanno  ricevuto  almeno  un  precedente  trattamento chemioterapico. I pazienti con tumore positivo per mutazione di  EGFR o per ALK devono anche avere ricevuto una  terapia  mirata  prima  di ricevere KEYTRUDA.»;   Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;   Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  17 dicembre 2018;   Vista la deliberazione n. 3 in data 23 gennaio 2019  del  consiglio di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore generale;   Vista la nota MGR/65223/P del 6 giugno 2018 di  autorizzazione  del materiale educazionale del medicinale «Keytruda»  (permbrolizumab)  - aggiornamento (versione 14.0 del RMP); 
                              Determina: 
                                Art. 1             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   La nuova posologia del medicinale «Keytruda» (pembrolizumab):     «dose fissa di 200 mg somministrata mediante infusione endovenosa nell'arco  di trenta  minuti  ogni tre   settimane   nelle   seguenti indicazioni:       in  monoterapia  e'  indicato  nel  trattamento  del   melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) nei pazienti adulti;       in monoterapia e' indicato nel trattamento del NSCLC localmente avanzato o metastatico negli adulti il cui tumore esprime  PD-L1  con TPS ≥ 1 % e che  hanno  ricevuto  almeno  un  precedente  trattamento chemioterapico. I pazienti con tumore positivo per mutazione di  EGFR o per ALK devono anche avere ricevuto una  terapia  mirata  prima  di ricevere KEYTRUDA».   e' rimborsata come segue:   confezione:     25  mg/ml  -  concentrato  per  soluzione  per   infusione,   uso endovenoso, flaconcino (vetro),  4  ml,  1  flaconcino  -  A.I.C.  n. 044386023/E (in base 10);     Classe di rimborsabilita': H;     Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3.798,34;     Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6.268,78.   Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex  factory  da  praticarsi  alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture  private  accreditate   sanitarie,   come   da   condizioni negoziali.   Resta fermo l'ulteriore sconto da applicare ogni dodici mesi  sulla specialita' tramite  procedura  di  payback  alle  regioni,  come  da condizioni negoziali.   Applicazione, attraverso procedimento di pay-back, di un  ulteriore sconto, rispetto a quello vigente, sulle  indicazioni  oggetto  della nuova  posologia  flat  e  sulla  base  dei  dati  risultanti   dalla piattaforma registri AIFA, a far data dalla  comunicazione  da  parte dell'Agenzia dell'adeguamento della nuova  posologia  agli  operatori sanitari fino alla pubblicazione della presente determina.   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.   Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma  web  -  all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte integrante della presente determina.   Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio web-based, le  prescrizioni,  relative  unicamente  alle  indicazioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale  attraverso  la  presente determina, dovranno  essere  effettuate  in  accordo  ai  criteri  di eleggibilita'   e   appropriatezza   prescrittiva   riportati   nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:     http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sott oposti-monitoraggio   I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita' temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos ti-monitoraggio.     |  
|   |                                 Art. 2                Classificazione ai fini della fornitura 
   La  classificazione  ai  fini  della   fornitura   del   medicinale «Keytruda» (pembrolizumab) e' la seguente:     medicinale   soggetto   a   prescrizione    medica    limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).     |  
|   |                                 Art. 3                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 19 febbraio 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
|   |  
 
 | 
 |