Estratto determina AAM/PPA n. 179/2019 del 22 febbraio 2019   Autorizzazione del grouping di variazioni.     Si autorizza:       C.I.z) Modifica del regime di fornitura:         da: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR),         a: medicinale non soggetto a prescrizione medica (SOP);       C.I.6.b)   C.I.6.b)   Eliminazione   consequenziale   di    due indicazioni terapeutiche:         da: trattamento delle affezioni  respiratorie  caratterizzate da ipersecrezione  densa  e  vischiosa:  bronchite  acuta,  bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema  polmonare,  mucoviscidosi  e bronchiectasie. Trattamento antidotico. Intossicazione accidentale  o volontaria da paracetamolo. Uropatia da iso e ciclofosfamide,         a: trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa.     La  modifica  riguarda  le  confezioni  afferenti  al  medicinale SOLMUCOL (A.I.C. n. 028311):       A.I.C. n. 028311076 - «600 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine;       A.I.C. n. 028311102 - «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine in Carta/Al/Pe,  le quali vengono inserite all'interno del marchio SOLMUCOL MUCOLITICO (A.I.C. n. 040932) con l'attribuzione di una nuova A.I.C.:       A.I.C. n. 040932081 - «600 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine in Carta/Al/Pe;       A.I.C. n. 040932093 - «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine in Carta/Al/Pe.     Gli stampati sono allegati alla  determina  di  cui  al  presente estratto.     Titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. 
                               Stampati 
     1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in vigore della presente determina, al riassunto  delle  caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi  dalla  medesima  data  al foglio illustrativo e all'etichettatura.     2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Smaltimento scorte 
     I lotti gia' prodotti possono essere mantenuti in commercio  fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta  ai  sensi dell'art. 1, comma 7, della determina  AIFA  n.  DG/821/2018  del  24 maggio 2018, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2018.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |