| Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 23 gennaio 2019 |  
| Determinazione  dei  contributi  a  conguaglio  per  l'anno  2017   e provvisorio per l'anno  2018  all'Organismo  centrale  di  stoccaggio italiano   (OCSIT)   e   relative   modalita'   di   versamento   per l'effettuazione delle funzioni  in  materia  di  scorte  petrolifere.  |  
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                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto il decreto legislativo  31  dicembre  2012,  n.  249  recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo  per gli stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di  seguito  indicato  «decreto legislativo n. 249/12»;   Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del  decreto  legislativo n. 249/12  il  quale  stabilisce  che,  al  fine  di  contribuire  ed assicurare la disponibilita' di scorte petrolifere e la  salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono  attribuite  all'Acquirente Unico S.p.a. anche le funzioni e le attivita' di  Organismo  centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT;   Visto l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/12 il quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti  dall'istituzione  e dall'espletamento di  tutte  le  funzioni  e  le  attivita'  connesse dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano,  ad  eccezione  delle attivita' richieste  e  finanziate  dai  soggetti  obbligati  di  cui all'art. 8, comma 1, lettera a), dello stesso decreto  sono  posti  a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti  energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del  regolamento  (CE) n. 1099/2008, ora modificato con  regolamento  (CE)  n.  147  del  13 febbraio 2013, e che l'OCSIT svolge le funzioni ed  attivita',  senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi;   Visto l'art. 7, comma 5, del  decreto  legislativo  n.  249/12,  il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente  comma  4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota  fissa  e in  una  variabile,  in  funzione  delle   tonnellate   di   prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,    la    definizione dell'ammontare del contributo nonche' le modalita' ed  i  termini  di accertamento, riscossione e  versamento  dei  contributi  dovuti  dai soggetti obbligati,  anche  sulla  base  delle  informazioni  fornite dall'OCSIT  ed  in  modo  da   assicurare   l'equilibrio   economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in  prima  applicazione del decreto legislativo n. 249/12, l'ammontare del citato  contributo e' determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria  e salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate  di  prodotti energetici di  cui  all'allegato  C,  punto  3.1,  paragrafo  1,  del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni;   Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  24  aprile  2013 recante, tra l'altro, le modalita' di determinazione  del  contributo per l'anno 2013 e gli anni seguenti;   Considerato il piano  dell'OCSIT  comunicato  da  Acquirente  Unico S.p.a. al Ministero dello sviluppo economico con nota del  18  luglio 2013 e successivo aggiornamento con nota del 13 settembre 2013, e  il piano finanziario in esso contenuto;   Visto l'atto di indirizzo del 31 gennaio 2014  del  Ministro  dello sviluppo economico comunicato ad  Acquirente  Unico  S.p.a.  al  fine dell'avvio operativo delle attivita' e funzioni dell'OCSIT;   Considerate le informazioni rese da  Acquirente  Unico  S.p.a.,  in qualita' di OCSIT, con nota del 29 novembre 2016, ai sensi  dell'art. 7, comma 5 del decreto  legislativo  n.  249/12,  relativamente  alla previsione dei costi per l'operativita' dell'OCSIT  per  l'anno  2017 (Budget OCSIT 2017);   Considerate le informazioni rese da  Acquirente  Unico  S.p.a.,  in qualita' di OCSIT, con nota del  14  febbraio  2018,  sulla  base  di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del  decreto  del  13  novembre 2014 del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del  decreto  legislativo  n.  249/12,  relativamente  al  rendiconto consuntivo dei costi per l'operativita' dell'OCSIT  per  l'anno  2017 (Consuntivo OCSIT 2017);   Considerate le informazioni rese da  Acquirente  Unico  S.p.a.,  in qualita' di Organismo centrale di stoccaggio  italiano  (OCSIT),  con nota del 28 novembre 2017 e successivamente revisionate con nota  del 28 marzo 2018, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto  legislativo n. 249/12, relativamente alla previsione dei costi per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2018 (Budget OCSIT 2018);   Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  22 febbraio 2018 di determinazione dei  quantitativi  complessivi  delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di  prodotti petroliferi per l'anno scorta 2018 che, ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249,  assegna  all'OCSIT un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari  a  numero  dodici giorni;   Considerata la necessita' di definire, con il decreto  ministeriale di cui al citato art. 7, comma 5, del decreto legislativo n.  249/12, l'ammontare del contributo in forma  provvisoria,  salvo  conguaglio, anche sulla base delle informazioni  fornite  dall'OCSIT  per  l'anno 2018 e che tale contributo e' di titolarita' dell'OCSIT stesso;   Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29  settembre  2017 recante le modalita' di determinazione  del  contributo,  per  l'anno 2017,  all'Organismo  centrale  di  stoccaggio  italiano  (OCSIT)   e relative modalita' di versamento per l'effettuazione  delle  funzioni in materia di scorte petrolifere ai sensi del decreto legislativo  31 dicembre 2012, n. 249;   Ritenuto  opportuno  dover   stabilire   con   un   unico   decreto interministeriale sia le modalita' di pagamento e/o restituzione  del contributo ai soggetti obbligati, a conguaglio per il  2017,  sia  le modalita' di determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2018; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
    Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo 2017 
   1. Il costo per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31  dicembre  2012,  n. 249, e' determinato a consuntivo nella misura di 20.408.344 euro.  Al fine di garantire il principio di equilibrio economico,  patrimoniale e finanziario dell'OCSIT di cui al citato comma 5, il contributo e' a diretta copertura di tutte le tipologie  di  oneri  e  costi  di  cui all'art. 7, comma  4  del  citato  decreto  legislativo,  cosi'  come identificate per natura a bilancio.   2. Per l'anno 2017 il contributo corrisposto in via provvisoria  ad OCSIT, che e' ammontato a 24.995.000 euro, risulta  essere  superiore al contributo complessivo dovuto per un valore di 4.086.656 euro.   3. Il contributo complessivo, compreso il  conguaglio,  per  l'anno 2017 e' cosi' ripartito tra i soggetti obbligati:     a) quota fissa pari a 50 euro per ciascun soggetto obbligato;     b) quota variabile pari a 0,454767 euro per  ogni  tonnellata  di prodotti petroliferi immessa in consumo  nell'anno  2016  da  ciascun soggetto obbligato.   4.  L'OCSIT,  ai  sensi  del  comma  4  dell'art.  7  del   decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, provvede a ripartire il costo a consuntivo dell'anno 2017 tra tutti i soggetti, che hanno immesso  in consumo  prodotti  energetici  di  cui  all'allegato  C,  punto  3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008,  ora  modificato  con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, nessuno escluso.   5. L'OCSIT, nell'effettuare la ripartizione  di  cui  al  comma  3, provvede alla richiesta di  pagamento  della  rata  a  saldo  e  alla restituzione della eventuale  differenza  tra  contributo  versato  a titolo provvisorio e contributo dovuto a titolo  di  consuntivo,  per l'anno  2017,  in  una  unica  rata,  entro   trenta   giorni   dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 2 
     Determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2018 
   1. Il contributo provvisorio per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31  dicembre  2012,  e'  determinato nella misura di 28.325.000 euro.   2. Il contributo provvisorio per l'anno 2018 e'  da  corrispondersi in un numero di rate di acconto pari al  numero  dei  mesi  dell'anno scorta definiti con il decreto  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e  corrisponde  al  100% del totale di cui al comma 1, salvo conguaglio.   3. L'OCSIT ripartisce le rate di acconto in modo proporzionale alle tonnellate di prodotti energetici, di cui all'allegato C, punto  3.1, paragrafo  1,  del  regolamento  (CE)  n.  1099/2008   e   successive modificazioni,  immesse  in  consumo  nell'anno  2017  da  parte  dei soggetti  obbligati,  e  ne  da'  comunicazione  al  Ministero  dello sviluppo  economico  e  agli  stessi  soggetti  entro  dieci   giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  La prima rata di acconto potra' essere  richiesta  da  OCSIT  a  partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno  scorta  2018, come definito con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del  decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.   4. Il pagamento delle rate mensili di acconto non e' dovuto da quei soggetti per i quali risulti un  pagamento  inferiore  a  euro  1.000 mensili/complessivi. Per tali soggetti  obbligati  l'emissione  della fattura di acconto e'  effettuata  in  una  sola  soluzione,  per  un importo pari al 50% delle rate d'acconto  calcolate  sulla  base  del precedente  comma  3,  da  emettere  a  partire  dall'ultimo   giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2018.   5. Il pagamento delle  fatture  all'OCSIT  da  parte  dei  soggetti obbligati dovra' essere effettuato, per le  rate  in  acconto,  entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura stessa.   Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 
     Roma, 23 gennaio 2019 
                                                     Il Ministro                                                    dello sviluppo economico                                                       Di Maio           Il Ministro dell'economia      e delle finanze                 Tria            Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n.146     |  
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