| Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 19 febbraio 2019 |  
| Regime di rimborsabilita' e prezzo a  seguito  di  nuove  indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Gazyvaro».  (Determina  n. 309/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10, del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Vista la domanda presentata in data 11 ottobre 2017 con la quale la ditta Roche Registration Limited ha chiesto la rimborsabilita' per la nuova   indicazione    terapeutica    del    medicinale    «Gazyvaro» (obinutuzumab): «Gazyvaro» in associazione a  chemioterapia,  seguito da «Gazyvaro» come terapia di mantenimento nei soggetti che ottengono una risposta, e' indicato per il trattamento di pazienti con  linfoma follicolare avanzato non pretrattato.;   Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  scientifica nella seduta del 14 marzo 2018;   Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  17 dicembre 2018;   Vista la deliberazione n. 3 in data 23 gennaio 2019  del  consiglio di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore generale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   La  nuova   indicazione   terapeutica   del   medicinale   GAZYVARO (obinutuzumab):     «Gazyvaro» in associazione a chemioterapia, seguito da «Gazyvaro» come terapia di mantenimento nei soggetti che ottengono una risposta, e' indicato per il trattamento di pazienti  con  linfoma  follicolare avanzato non pretrattato.,  e' rimborsata come segue:   confezione: 1000 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino - 1000 mg/40 ml - 1 flaconcino  -  A.I.C.  n. 043533013/E (in base 10);   classe di rimborsabilita': «H»;   prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.977,50;   prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4.914,06.   Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex  factory  da  praticarsi  alle strutture pubbliche  del  SSN,  ivi  comprese  le  strutture  private accreditate sanitarie, come da condizioni negoziali.   Le presenti condizioni  negoziali  devono  intendersi  novative  di quelle recepite con determina  AIFA  n.  1484  del  10  agosto  2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto  2017,  che, pertanto, si estinguono.   Validita' del contratto: 24 mesi.   Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri  utilizzatori specificatamente individuati dalle  Regioni,  dovranno  compilare  la scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up,   applicando   le condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito dell'Agenzia,       piattaforma       web       -       all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte integrante della presente determinazione.   Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio web-based, le  prescrizioni,  relative  unicamente  alle  indicazioni rimborsate dal SSN attraverso la  presente  determinazione,  dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai  criteri   di   eleggibilita'   e appropriatezza   prescrittiva    riportati    nella    documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:   http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottop osti-monitoraggio   I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita' temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos ti-monitoraggio.     |  
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                Classificazione ai fini della fornitura 
   La  classificazione  ai  fini  della   fornitura   del   medicinale «Gazyvaro» (obinutuzumab)  e'  la  seguente:  medicinale  soggetto  a prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile   esclusivamente   in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).     |  
|   |                                 Art. 3 
                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 19 febbraio 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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