| Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 27 febbraio 2019 |  
| Approvazione di modifiche  agli  indici  sintetici  di  affidabilita' fiscale, applicabili al periodo d'imposta 2018.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972, n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore aggiunto;   Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e successive modificazioni;   Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre  1998,  che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art.  10,  comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, 24  ottobre  2000,  2  agosto  2002,  14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo  2009,  4  dicembre  2009,  20 ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012,  17  dicembre  2013,  16 dicembre 2014, 15 febbraio 2017, 19 luglio 2017 e 18 gennaio 2018;   Visto l'art. 23, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300, che  ha  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del Tesoro, del  bilancio  e della programmazione economica e delle finanze;   Visto l'art. 57, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e successive modificazioni, che ha istituito le agenzie fiscali;   Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  16 novembre  2007,  che  ha  approvato  la   tabella   ATECO   2007   di classificazione delle attivita' economiche  da  indicare  in  atti  e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate;   Visto l'art. 1, del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze 11 febbraio 2008, che ha definito i criteri  di  applicazione degli studi di settore per le imprese multiattivita';   Visti i commi 1 e 2, dell'art. 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n. 111,  che  ha  previsto  il   regime   fiscale   di   vantaggio   per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita';   Visti i commi da 54 a 89, dell'art.  1,  della  legge  23  dicembre 2014, n. 190, che ha previsto il regime forfetario agevolato;   Visto l'art. 9-bis,  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici  di  affidabilita'  fiscale  per  gli  esercenti attivita' di impresa, arti o professioni;   Visto il comma 2, dell'art.  9-bis,  del  decreto-legge  24  aprile 2017, n. 50, convertito con la legge  21  giugno  2017,  n.  96,  che prevede che  gli  indici  sintetici  di  affidabilita'  fiscale  sono approvati con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze entro il  31  dicembre  del  periodo  d'imposta  per  il  quale  sono applicati   e   che   le   eventuali   integrazioni   degli   indici, indispensabili   per   tenere   conto   di   situazioni   di   natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e  ad  andamenti economici e dei  mercati,  con  particolare  riguardo  a  determinate attivita' economiche o aree territoriali,  sono  approvate  entro  il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo  a  quello  per  il quale sono applicate;   Visto il comma 3, dell'art.  9-bis,  del  decreto-legge  24  aprile 2017, n. 50, convertito con la legge  21  giugno  2017,  n.  96,  che individua le fonti informative necessarie all'acquisizione  dei  dati rilevanti ai fini della  progettazione,  della  realizzazione,  della costruzione   e   dell'applicazione   degli   indici   sintetici   di affidabilita' fiscale;   Visto il comma 8, dell'art.  9-bis,  del  decreto-legge  24  aprile 2017, n. 50, convertito con la legge  21  giugno  2017,  n.  96,  che dispone che fino alla costituzione della Commissione che  esprime  il proprio parere sull'idoneita' degli indici sintetici di affidabilita' fiscale a  rappresentare  la  realta'  cui  si  riferiscono,  le  sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui  all'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146;   Visto l'art. 80, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio  2017, come modificato dall'art. 24, del decreto legislativo n.  105  del  3 agosto 2018, che ha disposto che  gli  Enti  del  Terzo  settore  non commerciali che optano per la determinazione forfetaria  del  reddito di  impresa  ai  sensi   del   medesimo   art.   80,   sono   esclusi dall'applicazione degli indici sintetici  di  affidabilita'  fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  La disposizione e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione della Commissione europea (comma 10 del successivo art. 101);   Visto l'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3  luglio  2017, come modificato dall'art. 29, del decreto legislativo n.  105  del  3 agosto 2018, che ha disposto che le organizzazioni di volontariato  e le  associazioni  di  promozione  sociale  che  applicano  il  regime forfetario  ai   sensi   del   medesimo   art.   86,   sono   escluse dall'applicazione degli indici sintetici  di  affidabilita'  fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  La disposizione e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione della Commissione europea (comma 10 del successivo art. 101);   Visto l'art. 18 del decreto legislativo n. 112 del 3  luglio  2017, come modificato dall'art. 7, del decreto legislativo  n.  95  del  20 luglio 2018, che ha disposto che alle imprese sociali non si  applica la disciplina prevista per le societa'  di  cui  all'art.  9-bis  del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La disposizione e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento dell'Unione europea,  all'autorizzazione  della  Commissione  europea (comma 9 del medesimo art. 18);   Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  22 settembre  2017,  concernente  l'approvazione  del  programma   delle elaborazioni  degli  indici  sintetici   di   affidabilita'   fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2017;   Visto l'art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha disposto  che  gli  indici  sintetici  di  affidabilita'  fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al  31  dicembre 2018;   Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti  in  data 14 febbraio 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                     Approvazione delle modifiche            agli indici sintetici di affidabilita' fiscale 
   1.  Sono  approvate,  in  base  all'art.  9-bis,   comma   2,   del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati  con  i  decreti  ministeriali  23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018, indicate nei successivi articoli.   2.  Le  risultanze  dell'applicazione  degli  indici  sintetici  di affidabilita' fiscale, integrati con le modifiche  approvate  con  il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione  di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilita', rilevano ai fini dell'accesso al  regime  premiale  di cui al comma 11, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24  aprile  2017, n. 50, e delle attivita' di analisi del rischio di evasione  fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.     |  
|   |                               Allegato 1 
                      NOTA TECNICA E METODOLOGICA 
               INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA' FISCALE 
  Interventi per le imprese con determinazione del reddito per cassa        e trattamento dei passaggi competenza-cassa e viceversa                     per il periodo d'imposta 2018               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
              Interventi correttivi agli indici sintetici        di affidabilita' fiscale per la gestione delle imprese            che transitano dal sistema contabile improntato        al criterio di competenza a quello di cassa o viceversa 
   1. Sono introdotti interventi modificativi agli indici sintetici di affidabilita' fiscale sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'Allegato 1.   2. Le modifiche  di  cui  al  comma  precedente  si  applicano  nei confronti delle imprese che, per il periodo d'imposta in corso al  31 dicembre  2018,  determinano  il  reddito  secondo  quanto   previsto dall'art. 66, del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e che nel periodo di  imposta  precedente hanno determinato il reddito secondo quanto previsto dall'art. 56 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o viceversa.     |  
|   |                               Allegato 2 
                      NOTA TECNICA E METODOLOGICA 
               TERRITORIALITA' DEI FACTORY OUTLET CENTER 
                               ISA AM05U               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 3 
                    Modifiche delle Territorialita' 
   1. Le  modifiche  all'indice  sintetico  di  affidabilita'  fiscale AM05U, relative all'aggiornamento della «Territorialita' dei  Factory Outlet Center», sono individuate sulla  base  della  nota  tecnica  e metodologica di cui all'Allegato 2.   2. Le  modifiche  all'indice  sintetico  di  affidabilita'  fiscale AG44U, relative  all'aggiornamento  delle  aggregazioni  comunali,  a seguito  delle  variazioni  amministrative  occorse  nel  2018,  sono individuate sulla base della  nota  tecnica  e  metodologica  di  cui all'Allegato 3.   3. Le  modifiche  all'indice  sintetico  di  affidabilita'  fiscale AG72U, relative all'aggiornamento della «Territorialita' del  livello delle tariffe applicate per l'erogazione  del  servizio  taxi»,  sono individuate sulla base della  nota  tecnica  e  metodologica  di  cui all'Allegato 4.   4. L'aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale  a seguito della  istituzione,  modifica  e  ridenominazione  di  alcuni comuni nel corso dell'anno 2018, e' individuato sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'Allegato 5.     |  
|   |                               Allegato 3 
                      NOTA TECNICA E METODOLOGICA 
              AGGIORNAMENTO DELLE VARIABILI TERRITORIALI            A SEGUITO DELLE VARIAZIONI AMMINISTRATIVE 2018 
               INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA' FISCALE 
      AG44U - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 4 
                Indici di concentrazione della domanda                 e dell'offerta per area territoriale 
   1. Gli indici di concentrazione della domanda  e  dell'offerta  per area   territoriale,   necessari   per   tener   conto,    ai    fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale  al periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2018,  di  situazioni  di differente vantaggio competitivo, ovvero,  di  differente  svantaggio competitivo,  in  relazione  alla  collocazione  territoriale,   sono individuati sulla base della  nota  tecnica  e  metodologica  di  cui all'Allegato 6.     |  
|   |                               Allegato 4 
                      NOTA TECNICA E METODOLOGICA 
               AGGIORNAMENTO DELLE ANALISI TERRITORIALI 
                               ISA AG72U               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 5 
                      Misure di ciclo settoriale 
   1. Le misure di ciclo settoriale, necessarie per  tener  conto,  ai fini  dell'applicazione  degli  indici  sintetici  di   affidabilita' fiscale al periodo d'imposta  al  31  dicembre  2018,  degli  effetti dell'andamento congiunturale, sono individuate sulla base della  nota tecnica e metodologica di cui all'Allegato 7.     |  
|   |                               Allegato 5 
                      NOTA TECNICA E METODOLOGICA 
      AGGIORNAMENTO DELLE ANALISI TERRITORIALI A LIVELLO COMUNALE  UTILIZZATE NELL'AMBITO DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' (ISA)               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 6 
             Modifiche alle note tecniche e metodologiche       degli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati        con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze                   23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018 
   1. La soglia minima e quella massima  dell'indicatore  di  anomalia «Costo per litro di gasolio consumato durante il  periodo  d'imposta» dell'ISA AG68U, indicate nell'allegato 25  al  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo  2018  sono  determinate,  per l'applicazione di tale indice al periodo di imposta in  corso  al  31 dicembre 2018, rispettivamente, nella misura  di  1,17  e  1,28.  Per l'individuazione delle soglie di cui  al  periodo  precedente  si  e' tenuto conto dell'andamento medio del prezzo relativo al gasolio, con riferimento al 2018, risultante dal sito internet del Ministero dello sviluppo economico.   2.  Le  soglie  massime  dell'indicatore  di  anomalia  «Costo  del carburante per chilometro»  dell'indice  sintetico  di  affidabilita' fiscale AG72U, indicate nell'allegato  32  al  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018, sono modificate,  con riferimento alla relativa applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, secondo  quanto  riportato  nell'Allegato  8  al presente decreto.   3. La soglia minima e quella massima  dell'indicatore  di  anomalia «Costo  del   carburante   al   litro»   dell'indice   sintetico   di affidabilita' fiscale AG90U, indicate nell'allegato 40 al decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28  dicembre  2018,  sono determinate, con riferimento all'applicazione del  citato  indice  al periodo di imposta in corso al  31  dicembre  2018,  rispettivamente, nella misura di 0,54 e 0,66. Per l'individuazione delle soglie di cui al periodo precedente si e' tenuto  conto  dell'andamento  medio  del prezzo relativo al gasolio al netto delle accise, con riferimento  al 2018, risultante dal  sito  internet  del  Ministero  dello  sviluppo economico.   4. Le note tecniche  e  metodologiche  degli  indici  sintetici  di affidabilita' fiscale indicati nell'allegato 9  al  presente  decreto sono integrate secondo quanto riportato nel medesimo Allegato 9.   5. I dati che l'Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti  per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilita'  fiscale,  per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, sono  individuati ed elaborati come indicato nell'Allegato 10.     |  
|   |                               Allegato 6 
                      NOTA TECNICA E METODOLOGICA 
         INDICI DI CONCENTRAZIONE DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 7 
                   Modifiche ai decreti ministeriali                      23 marzo e 28 dicembre 2018 
   1. All'art. 3, comma 8, del decreto del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 23 marzo 2018, sono apportate  le  seguenti  modifiche: sono eliminate le parole  «presenti  nelle  banche  dati  diverse  da quelle disponibili presso l'anagrafe tributaria o le agenzie fiscali» e sono aggiunte le seguenti «diverse da quelle  fiscali,  di  seguito individuate: anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all'Agenzia delle entrate,  versamenti  effettuati,  atti  registrati,  studi  di settore,  rimborsi,  comunicazioni  dei  prospetti  di   liquidazione trimestrali dell'IVA, crediti  IVA  e  agevolazioni  utilizzabili  in compensazione,  dichiarazioni   di   condono   e   comunicazioni   di concordato,  informazioni  sullo  stato  di   iscrizione   al   VIES, comunicazioni  inviate  all'Agenzia  delle   entrate,   comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate».   2. All'art. 3, comma 9, del decreto del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 28 dicembre 2018, sono apportate le seguenti modifiche: sono eliminate le parole  «presenti  nelle  banche  dati  diverse  da quelle disponibili presso l'anagrafe tributaria o le agenzie fiscali» e sono aggiunte le seguenti «diverse da quelle  fiscali,  di  seguito individuate: anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all'Agenzia delle entrate,  versamenti  effettuati,  atti  registrati,  studi  di settore,  rimborsi,  comunicazioni  dei  prospetti  di   liquidazione trimestrali dell'IVA, crediti  IVA  e  agevolazioni  utilizzabili  in compensazione,  dichiarazioni   di   condono   e   comunicazioni   di concordato,  informazioni  sullo  stato  di   iscrizione   al   VIES, comunicazioni  inviate  all'Agenzia  delle   entrate,   comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate».     |  
|   |                               Allegato 7 
                      NOTA TECNICA E METODOLOGICA 
               INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA' FISCALE 
                      MISURE DI CICLO SETTORIALE               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 8 
           Programma informatico di ausilio all'applicazione            degli indici sintetici di affidabilita' fiscale 
   1. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli indici sintetici  di  affidabilita' fiscale, tiene conto delle modifiche agli stessi  indici  di  cui  al presente decreto.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 27 febbraio 2019 
                                                     Il Ministro: Tria     |  
|   |                               Allegato 8 
                      NOTA TECNICA E METODOLOGICA 
           SOGLIE DI RIFERIMENTO DELL'INDICATORE DI ANOMALIA                 "COSTO DEL CARBURANTE PER CHILOMETRO"                DA APPLICARE AL PERIODO D'IMPOSTA 2018 
                               ISA AG72U               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                               Allegato 9 
                      NOTA TECNICA E METODOLOGICA 
               INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA' FISCALE 
                 Integrazioni alle NTM gia' approvate               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                               Allegato 10 
                      NOTA TECNICA E METODOLOGICA 
                        VARIABILI PRECALCOLATE               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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