Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 febbraio 2019
Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale, applicabili al periodo d'imposta 2018.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, 24 ottobre 2000, 2 agosto 2002, 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012, 17 dicembre 2013, 16 dicembre 2014, 15 febbraio 2017, 19 luglio 2017 e 18 gennaio 2018;
Visto l'art. 23, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto l'art. 57, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le agenzie fiscali;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di classificazione delle attivita' economiche da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate;
Visto l'art. 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, che ha definito i criteri di applicazione degli studi di settore per le imprese multiattivita';
Visti i commi 1 e 2, dell'art. 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita';
Visti i commi da 54 a 89, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto il regime forfetario agevolato;
Visto l'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni;
Visto il comma 2, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che gli indici sintetici di affidabilita' fiscale sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati e che le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attivita' economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate;
Visto il comma 3, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, che individua le fonti informative necessarie all'acquisizione dei dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale;
Visto il comma 8, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, che dispone che fino alla costituzione della Commissione che esprime il proprio parere sull'idoneita' degli indici sintetici di affidabilita' fiscale a rappresentare la realta' cui si riferiscono, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146;
Visto l'art. 80, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, come modificato dall'art. 24, del decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, che ha disposto che gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del medesimo art. 80, sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La disposizione e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea (comma 10 del successivo art. 101);
Visto l'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, come modificato dall'art. 29, del decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, che ha disposto che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi del medesimo art. 86, sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La disposizione e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea (comma 10 del successivo art. 101);
Visto l'art. 18 del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, come modificato dall'art. 7, del decreto legislativo n. 95 del 20 luglio 2018, che ha disposto che alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La disposizione e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea (comma 9 del medesimo art. 18);
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 22 settembre 2017, concernente l'approvazione del programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilita' fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2017;
Visto l'art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha disposto che gli indici sintetici di affidabilita' fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 14 febbraio 2019;

Decreta:

Art. 1

Approvazione delle modifiche
agli indici sintetici di affidabilita' fiscale

1. Sono approvate, in base all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con i decreti ministeriali 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018, indicate nei successivi articoli.
2. Le risultanze dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilita', rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale di cui al comma 11, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e delle attivita' di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.
 
Allegato 1

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA' FISCALE

Interventi per le imprese con determinazione del reddito per cassa
e trattamento dei passaggi competenza-cassa e viceversa
per il periodo d'imposta 2018
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Interventi correttivi agli indici sintetici
di affidabilita' fiscale per la gestione delle imprese
che transitano dal sistema contabile improntato
al criterio di competenza a quello di cassa o viceversa

1. Sono introdotti interventi modificativi agli indici sintetici di affidabilita' fiscale sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'Allegato 1.
2. Le modifiche di cui al comma precedente si applicano nei confronti delle imprese che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, determinano il reddito secondo quanto previsto dall'art. 66, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e che nel periodo di imposta precedente hanno determinato il reddito secondo quanto previsto dall'art. 56 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o viceversa.
 
Allegato 2

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

TERRITORIALITA' DEI FACTORY OUTLET CENTER

ISA AM05U
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Modifiche delle Territorialita'

1. Le modifiche all'indice sintetico di affidabilita' fiscale AM05U, relative all'aggiornamento della «Territorialita' dei Factory Outlet Center», sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'Allegato 2.
2. Le modifiche all'indice sintetico di affidabilita' fiscale AG44U, relative all'aggiornamento delle aggregazioni comunali, a seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2018, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'Allegato 3.
3. Le modifiche all'indice sintetico di affidabilita' fiscale AG72U, relative all'aggiornamento della «Territorialita' del livello delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio taxi», sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'Allegato 4.
4. L'aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale a seguito della istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell'anno 2018, e' individuato sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'Allegato 5.
 
Allegato 3

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

AGGIORNAMENTO DELLE VARIABILI TERRITORIALI
A SEGUITO DELLE VARIAZIONI AMMINISTRATIVE 2018

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA' FISCALE

AG44U - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4

Indici di concentrazione della domanda
e dell'offerta per area territoriale

1. Gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, necessari per tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, di situazioni di differente vantaggio competitivo, ovvero, di differente svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'Allegato 6.
 
Allegato 4

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

AGGIORNAMENTO DELLE ANALISI TERRITORIALI

ISA AG72U
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 5

Misure di ciclo settoriale

1. Le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale al periodo d'imposta al 31 dicembre 2018, degli effetti dell'andamento congiunturale, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'Allegato 7.
 
Allegato 5

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

AGGIORNAMENTO DELLE ANALISI TERRITORIALI A LIVELLO COMUNALE UTILIZZATE NELL'AMBITO DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' (ISA)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 6

Modifiche alle note tecniche e metodologiche
degli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018

1. La soglia minima e quella massima dell'indicatore di anomalia «Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d'imposta» dell'ISA AG68U, indicate nell'allegato 25 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo 2018 sono determinate, per l'applicazione di tale indice al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, rispettivamente, nella misura di 1,17 e 1,28. Per l'individuazione delle soglie di cui al periodo precedente si e' tenuto conto dell'andamento medio del prezzo relativo al gasolio, con riferimento al 2018, risultante dal sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
2. Le soglie massime dell'indicatore di anomalia «Costo del carburante per chilometro» dell'indice sintetico di affidabilita' fiscale AG72U, indicate nell'allegato 32 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018, sono modificate, con riferimento alla relativa applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, secondo quanto riportato nell'Allegato 8 al presente decreto.
3. La soglia minima e quella massima dell'indicatore di anomalia «Costo del carburante al litro» dell'indice sintetico di affidabilita' fiscale AG90U, indicate nell'allegato 40 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018, sono determinate, con riferimento all'applicazione del citato indice al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, rispettivamente, nella misura di 0,54 e 0,66. Per l'individuazione delle soglie di cui al periodo precedente si e' tenuto conto dell'andamento medio del prezzo relativo al gasolio al netto delle accise, con riferimento al 2018, risultante dal sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
4. Le note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilita' fiscale indicati nell'allegato 9 al presente decreto sono integrate secondo quanto riportato nel medesimo Allegato 9.
5. I dati che l'Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, sono individuati ed elaborati come indicato nell'Allegato 10.
 
Allegato 6

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICI DI CONCENTRAZIONE DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 7

Modifiche ai decreti ministeriali
23 marzo e 28 dicembre 2018

1. All'art. 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche: sono eliminate le parole «presenti nelle banche dati diverse da quelle disponibili presso l'anagrafe tributaria o le agenzie fiscali» e sono aggiunte le seguenti «diverse da quelle fiscali, di seguito individuate: anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all'Agenzia delle entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore, rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell'IVA, crediti IVA e agevolazioni utilizzabili in compensazione, dichiarazioni di condono e comunicazioni di concordato, informazioni sullo stato di iscrizione al VIES, comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate, comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate».
2. All'art. 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018, sono apportate le seguenti modifiche: sono eliminate le parole «presenti nelle banche dati diverse da quelle disponibili presso l'anagrafe tributaria o le agenzie fiscali» e sono aggiunte le seguenti «diverse da quelle fiscali, di seguito individuate: anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all'Agenzia delle entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore, rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell'IVA, crediti IVA e agevolazioni utilizzabili in compensazione, dichiarazioni di condono e comunicazioni di concordato, informazioni sullo stato di iscrizione al VIES, comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate, comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate».
 
Allegato 7

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA' FISCALE

MISURE DI CICLO SETTORIALE
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 8

Programma informatico di ausilio all'applicazione
degli indici sintetici di affidabilita' fiscale

1. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, tiene conto delle modifiche agli stessi indici di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2019

Il Ministro: Tria
 
Allegato 8

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

SOGLIE DI RIFERIMENTO DELL'INDICATORE DI ANOMALIA
"COSTO DEL CARBURANTE PER CHILOMETRO"
DA APPLICARE AL PERIODO D'IMPOSTA 2018

ISA AG72U
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 9

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA' FISCALE

Integrazioni alle NTM gia' approvate
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 10

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

VARIABILI PRECALCOLATE
Parte di provvedimento in formato grafico