Gazzetta n. 63 del 15 marzo 2019 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 28 novembre 2018
Approvazione, ai sensi della delibera CIPE n. 51/2016 e successive integrazioni, di operazioni di sostegno all'export nel settore della cantieristica, ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «Limite speciale». (Delibera n. 84/2018).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94», che individua le funzioni svolte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, e che, in particolare, al comma 1, lettera a), prevede che il CIPE, tra l'altro, definisce le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che attribuisce al CIPE il compito di definire con delibera le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da parte dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (ora SACE S.p.a.), su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero dello sviluppo economico), tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche' della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato;
Visto altresi' l'art. 8, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 143/1998, il quale dispone che la legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi del predetto art. 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;
Visto l'art. 5, comma 1, dello statuto della SACE S.p.a. che prevede, tra l'altro, che le attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alle delibere del CIPE ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998;
Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 95, recante «Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili dalla SACE S.p.a. sono definite con delibera del CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998;
Visto l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede, tra l'altro, che gli impegni assunti dalla SACE S.p.a. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al medesimo comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;
Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una quota parte dei limiti degli impegni assicurativi assistiti dalla garanzia dello Stato indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato possa essere riservata all'attivita' indicata nel comma 2, e in particolare alle garanzie e coperture assicurative in relazione a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;
Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01);
Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del Regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;
Visto l'art. 6, comma 9-bis, del predetto decreto-legge n. 269/2003, introdotto dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale prevede: (i) che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato puo' operare in favore della SACE S.p.a. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero societa' di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese in grado di determinare in capo alla SACE S.p.a. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione; (ii) che in tal caso la garanzia dello Stato opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacita', compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia; (iii) che e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del predetto comma 9-bis (di seguito: «Fondo»);
Visto, altresi', l'art. 6, comma 9-ter, del predetto decreto-legge n. 269/2003, anch'esso introdotto dall'art. 32 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale prevede, tra l'altro: (i) che il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la SACE S.p.a. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonche' il livello minimo di patrimonializzazione che la SACE S.p.a. e' tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione; (ii) che la convenzione ha una durata di dieci anni; (iii) che lo schema di convenzione e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, che ha, per le finalita' di cui al predetto art. 6, comma 9-bis: (i) individuato i settori strategici per l'economia italiana e stabilito che i predetti settori possono essere modificati e/o integrati con delibere assunte dal CIPE; (ii) definito la disciplina del Fondo; (iii) istituito un Comitato con compiti, tra l'altro, di analisi delle risultanze relative al portafoglio in essere della SACE S.p.a., di proposta e di controllo (di seguito: «Comitato di monitoraggio»);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014 di approvazione della Convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9, 9-bis e 9-ter, del decreto-legge n. 269 del 2003 tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la SACE S.p.a. (di seguito: «Convenzione»), che disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa per i rischi non di mercato di cui al predetto art. 6 e, specificamente, il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato nonche' il livello minimo di patrimonializzazione che la SACE S.p.a. e' tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione;
Visto l'art. 7.6 della Convenzione che prevede, da un lato, che il Comitato di monitoraggio approva le «soglie di attivazione» e determina la portata massima dell'insieme degli impegni a carico dello Stato rispetto alle variabili Controparte, Gruppo di controparti connesse, Settore e Paese - limiti che, salvo quanto previsto dall'art. 7.8 della medesima Convenzione, restano validi per l'intera annualita' successiva; e, dall'altro, che la portata massima dell'esposizione a carico dello Stato non puo' in ogni caso superare per le variabili Settore e Paese la quota percentuale massima sul portafoglio del 70% (settanta per cento) rispetto alla quota ritenuta dalla SACE S.p.a. e per la variabile Controparte la quota percentuale massima sul portafoglio del 100% (cento per cento) rispetto alla quota ritenuta dalla SACE S.p.a.;
Visto l'art. 7.8 della Convenzione in base al quale, qualora nel periodo annuale di validita' delle «soglie di attivazione» sia esaurita la predetta portata massima rispetto a una o piu' delle variabili di cui all'art. 7.6, la SACE S.p.a. avra' la facolta' di richiedere la convocazione straordinaria, entro 30 (trenta) giorni, del Comitato di monitoraggio per sottoporre a quest'ultimo l'innalzamento delle portata massima cumulata a carico dello Stato (c.d. «limite speciale») per una delle variabili indicate. Il Comitato di monitoraggio valutera' detta richiesta e le eventuali condizioni tecniche di rilascio;
Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato reso al Ministero dell'economia e delle finanze con nota 18 aprile 2016, n. 188938, relativamente a «Garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore della SACE S.p.a. ex art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge n. 269/2003 - innalzamento della portata massima a carico dello Stato (c.d. limite speciale) previsto dall'art. 7.8 della richiamata Convenzione MEF-SACE del 19 novembre 2014», secondo cui, tra l'altro:
(i) l'intervento del CIPE appare necessario sia alla luce della previsione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998, che lo prescrive in via generale per tutte le operazioni e i rischi assicurabili dalla SACE S.p.a., sia in quanto detto intervento e' contemplato altresi' dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2000 attuativo della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni a medio e lungo termine;
(ii) occorre valutare rigorosamente la compatibilita' dell'innalzamento della predetta portata massima cumulata a carico dello Stato con i meccanismi di funzionamento e salvaguardia del Fondo al fine di non superare i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia;
(iii) il presupposto per poter aumentare la predetta portata massima e' l'esistenza nel Fondo di un idoneo accantonamento, fermo restando che nel Fondo dovrebbero residuare ulteriori risorse finanziarie disponibili a fronte di future istanze per il rilascio della garanzia, con conseguente onere di rifinanziamento in caso di esaurimento delle stesse;
Viste le delibere di questo Comitato 20 luglio 2007, n. 62, 14 febbraio 2014, n. 17 e 10 novembre 2014, n. 52, concernenti le operazioni e rischi assicurabili dalla SACE S.p.a.;
Considerato che il Comitato di monitoraggio, nella seduta del 4 novembre 2016 ha, tra l'altro, definito un possibile iter istruttorio e procedimentale da sottoporre ai Ministeri competenti, nelle more di una eventuale revisione della Convenzione, per la possibile concessione del «limite speciale» con il coinvolgimento di questo Comitato, nonche' una metodologia per gli accantonamenti aggiuntivi a fronte delle garanzie concesse dallo Stato con attivazione del «limite speciale» (cd. add on);
Vista la successiva delibera 9 novembre 2016, n. 51 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2016) con la quale questo Comitato ha, tra l'altro stabilito di:
individuare i settori strategici per l'economia italiana con maggiore impatto economico-sociale per i quali e' possibile l'attivazione del «limite speciale» ai sensi dell'art. 7.8 della Convenzione, fissandone criteri e modalita';
approvare le singole operazioni riferite ai predetti settori strategici con attivazione del "limite speciale", con eventuali indicazioni in termini di priorita' tra le operazioni, previa verifica istruttoria da parte delle amministrazioni proponenti (MEF e MISE) della compatibilita' delle operazioni medesime con: (i) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dalla SACE S.p.a.; (ii) il principio della condivisione del rischio tra lo Stato e la SACE S.p.a.; (iii) la dotazione del Fondo; (iv) i limiti di esposizione definiti per ciascun settore;
Visto in particolare l'art. 2 della sopra richiamata delibera, in base al quale per il settore croceristico, in considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo del Paese, puo' essere attivato il «limite speciale» di cui all'art. 7.8 della Convenzione, con i seguenti criteri e modalita':
a) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente dalla SACE S.p.a. e dallo Stato non puo' in alcun caso superare il valore massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non puo' eccedere la quota massima del 40% (quaranta per cento) dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto dalla SACE S.p.a. e dallo Stato;
b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta dalla SACE S.p.a. con riferimento al medesimo settore, paese, controparte o gruppo di controparti connesse, non puo' in ogni caso superare il 400% (quattrocento per cento) della quota di esposizione ritenuta dalla SACE S.p.a. rispetto alla medesima variabile;
Visto, altresi', l'art. 3 della medesima delibera, con il quale il Comitato ha approvato due operazioni con applicazione del «limite speciale», riferite al predetto settore crocieristico;
Vista la delibera di questo Comitato del 10 luglio 2017, n. 57, (Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2017), concernente l'approvazione, al sensi della delibera CIPE n. 51/2016, di quattro operazioni di supporto all'export con controparte «Norwegian Cruise Lines Corporation Ltd.», nel Settore della cantieristica, al fine della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale»;
Visto il verbale della riunione del Comitato di monitoraggio del 14 dicembre 2017, nel quale, tra l'altro, il Comitato ha ritenuto che i limiti di cui all'art. 7.6 della Convenzione non possono essere in contrasto tra loro e devono operare limitatamente alla sola variabile - o alle sole variabili, nel caso di superamento di piu' Soglie di Attivazione contemporaneamente - che ha dato luogo all'attivazione della garanzia ex art. 6.1c della Convenzione medesima;
Vista la delibera di questo Comitato del 28 febbraio 2018, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018) concernente l'approvazione, ai sensi della delibera CIPE n. 51/2016, di una operazione di supporto all'export con controparte «Carnival plc», nel settore della cantieristica, ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale»;
Visto il verbale della riunione del Comitato di monitoraggio in data 16 marzo 2018, nel quale, tra l'altro, detto Comitato di monitoraggio, in considerazione dei favorevoli impatti per l'economia, si e' espresso positivamente sul documento «Ipotesi di rafforzamento dell'attuale impianto della garanzia statale - piano annuale 2018» (ivi compresi: (i) il quadro delle operazioni per ciascuno dei settori e paesi per i quali si prevede la concessione del c.d. «limite speciale»; (ii) le ipotesi di definizione dei limiti di operativita' della garanzia dello Stato e delle soglie di attivazione), indicando l'opportunita' di un'estensione dell'ambito di operativita' della delibera CIPE n. 51/2016 ai fini della concessione del cd. «limite speciale» nel 2018, tra l'altro, a ulteriori operazioni nella pipeline della SACE nel settore crocieristico, con i medesimi limiti (25 miliardi di euro di esposizione cumulata SACE + Stato; 40% del portafoglio complessivo; garanzia statale pari massimo al 400% della quota di esposizione ritenuta dalla SACE);
Considerato che il predetto documento «Ipotesi di rafforzamento dell'attuale impianto della garanzia statale - piano annuale 2018» indica gli impatti potenziali sull'economia italiana del complesso di quei progetti, ricompresi nella pipeline della SACE S.p.a. per il 2018 e realizzabili solo con applicazione del «limite speciale» nel Settore crocieristico, in termini di maggiore: (i) valore della produzione (33,1 miliardi di euro); (ii) PIL (11,5 miliardi di euro); (iii) livello occupazionale (167.500 Unita' Lavorative Annue - ULA);
Vista la delibera di questo Comitato del 21 marzo 2018, n. 34, concernente «Operazioni e rischi assicurabili dalla SACE S.p.a. e garantibili dallo Stato ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale, tra l'altro, sono state confermate, anche per il 2018, le previsioni contenute nell'art. 2 della delibera di questo Comitato n. 51 del 2016 relativamente alle operazioni e rischi assicurabili nel Settore crocieristico;
Visto il verbale della riunione del 16 aprile 2018, con il quale il Comitato di monitoraggio ha, tra l'altro: (i) preso atto del «Risk Appetite Framework» 2018 della SACE ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Convenzione; (ii) approvato le soglie di attivazione della garanzia rispetto alle variabili «settore», «paese», «controparte» e «gruppo di controparti connesse» e con riferimento alla variabile «controparti singole» ha approvato la soglia per la controparte Carnival plc; (iii) stabilito, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della Convenzione, che, per l'anno 2018, la «portata massima» degli impegni a carico dello Stato e' pari a complessivi 16 miliardi di euro. Tale portata massima e' dettagliata per singola variabile come segue: variabile controparte Carnival plc, euro 4,5 miliardi; variabile Settore, euro 10 miliardi; variabile Controparte individuale, euro 5,5 miliardi; variabile Gruppo di controparti connesse, euro 2 miliardi; variabile Paese, euro 2,5 miliardi;
Vista la delibera di questo Comitato del 26 aprile 2018, n. 40, (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2018), concernente, tra l'altro, l'approvazione, ai sensi della delibera del CIPE n. 51/2016 e successive integrazioni, di operazioni di supporto all'export anche nel settore della cantieristica, ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale»;
Considerato che la SACE S.p.a., con quattro istanze in data 5 ottobre 2018 e successive integrazioni, ha presentato richiesta di concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale» per altrettante operazioni nel settore croceristico - una con controparte Carnival plc, due con controparte Norwegian Cruise Line Corporation Ltd e una con controparte Virgin Cruises Intermediate Ltd - gia' deliberate dalla societa' condizionatamente al rilascio della garanzia medesima (c.d. «garanzia proporzionale in eccedente»);
Considerato che le suddette operazioni ricomprese nella pipeline della SACE S.p.a. per il 2018 trovano riferimento nel citato documento «Ipotesi di rafforzamento dell'attuale impianto della garanzia statale - piano annuale 2018», gia' considerato da questo Comitato ai fini dell'adozione della delibera n. 34/2018, e che per tali operazioni, la cui sottoposizione alla procedura di approvazione da parte di questo Comitato e' stata indicata dagli organi di controllo, e' riconosciuto un positivo impatto sull'economia italiana (stimato in circa 2.276 milioni di euro di PIL e 33.103 addetti, applicando il modello di analisi della delibera n. 51/2016);
Considerato in particolare che all'operazione originariamente prevista nella richiamata pipeline della SACE con la controparte Norwegian Cruise Line Corporation (istanza n. 12/2018) si e' aggiunta una ulteriore operazione con la medesima controparte (istanza n. 13/2018);
Considerato che, sulla base della verifica istruttoria condotta dai ministeri proponenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della richiamata delibera di questo Comitato n. 51/2016, le suddette quattro operazioni risultano compatibili con i principi e i limiti fissati dalla medesima delibera, ed in particolare con:
a) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dalla SACE S.p.a. (art. 1, comma 4, lettera a, della delibera) in termini di nuovi flussi assicurabili annualmente, cosi' come definiti dalla legge di bilancio, in quanto le suddette operazioni trovano capienza nel plafond, approvato nell'ambito della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che, all'art. 3 comma 3, come modificato dall'art. 2, comma 1 della legge n. 111/2018, ha fissato con riferimento agli impegni assumibili dalla SACE S.p.a. per l'anno finanziario 2018 rispettivamente in 3.000 (tremila) milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 20.000 (ventimila) milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, gli importi massimi di garanzia dello Stato;
b) il principio della condivisione del rischio tra lo Stato e la SACE S.p.a., in modo da assicurare che il totale degli importi complessivamente garantiti dallo Stato sia, in ogni caso, non superiore al totale delle esposizioni complessivamente conservate dalla SACE S.p.a. (art. 1, comma 4, lettera b), in quanto il totale delle esposizioni deliberate complessivamente ritenute dalla SACE e' di 37,91 miliardi di euro, mentre il totale degli importi deliberati potenzialmente garantiti dallo Stato incluse le istanze relative alle quattro operazioni in oggetto assomma a 24,38 miliardi di euro;
c) la dotazione del Fondo, tenuto conto dell'esigenza di adottare gli idonei accantonamenti aggiuntivi a fronte di una maggiore concentrazione di rischio, sulla base della metodologia definita dal Comitato di monitoraggio (art. 1, comma 4, lettera c), come attestato dal Gestore del Fondo;
d) gli specifici limiti riferiti al settore croceristico fissati dalla richiamata delibera (art. 2, comma 1), in quanto, con le menzionate quattro operazioni: (i) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente dalla SACE S.p.a. e dallo Stato non supera il valore massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non eccede la quota massima del 40% (quaranta per cento) dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto dalla SACE S.p.a. e dallo Stato; in particolare, tale esposizione e' pari a 20,08 miliardi di euro, equivalente al 32,24% dell'intero portafoglio rischi deliberato complessivamente detenuto dalla SACE e dallo Stato; (ii) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta dalla SACE S.p.a. con riferimento al medesimo settore, paese, controparte o gruppo di controparti connesse, non supera il 400% della quota di esposizione ritenuta dalla SACE S.p.a. rispetto alla medesima variabile. In particolare, il valore di picco di tale portata massima percentuale e' raggiunto con riferimento alla controparte «Norwegian Cruise Line Corporation Ltd» ed e' pari al 400%;
Considerato che, ai fini della concessione della garanzia su tali quattro operazioni, e' stato acquisito il parere di IVASS ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, che, con note n. 0234715/18, 0234723/18, 0234722/18 e 0234716/18, tutte del 24 ottobre 2018, ha rilevato come l'assunzione degli impegni derivanti dalle suddette operazioni determina: (i) un elevato rischio di concentrazione in capo a SACE per effetto del superamento delle soglie di attivazione fissate con riguardo alla controparte (rispettivamente Carnival plc, Ncl Corporation Ltd, Virgin Cruises Intermediate Ltd) e al settore (croceristico); (ii) il superamento della portata massima a carico dello Stato per le variabili controparte e settore (limiti percentuali) nonche' della portata massima in valore assoluto stabilita per la variabile settore dal Comitato di monitoraggio del 16 aprile 2018; rilevando, altresi', sulla base dei criteri di valutazione fissati dallo stesso Comitato di monitoraggio, la congruita' del premio riconosciuto allo Stato;
Considerato, inoltre che, secondo IVASS, sulla base dell'iter approvato dal Comitato del 4 novembre 2016, la concessione del limite speciale e' condizionata all'approvazione della singola operazione in deroga da parte del CIPE, avendo verificato che il superamento della soglia di attivazione sia per la variabile controparte che per la variabile settore, comporta, anche alla luce dell'interpretazione della Convenzione fornita dal Comitato nella seduta del 14 dicembre 2017, che per entrambe le citate variabili siano operativi i limiti di portata massima dell'esposizione a carico dello Stato previsti dall'art. 7.6 della Convenzione;
Preso atto che in merito all'istanza SACE n. 13/2018, nel relativo parere di IVASS e' segnalata la non appartenenza di tale operazione alla pipeline di SACE per il 2018, contenuta nel documento «ipotesi di rafforzamento dell'attuale impianto della garanzia statale - Piano annuale 2018», e valutato che tale circostanza rimane chiarita da quanto piu' sopra considerato, e cioe' che alla istanza SACE n. 12/2018 si e' aggiunta la istanza n. 13/2018;
Preso atto inoltre che sull'operazione relativa all'istanza n. 14/2018, IVASS rileva che «l'applicazione dei criteri di calcolo contenuti nell'art. 6.1.c della Convenzione porterebbe ad individuare un'unica percentuale di cessione per tutte le controparti del settore croceristico (esclusa Virgin, interessata dalla cessione per la variabile controparte) pari al 2,52% e che tuttavia, poiche' nel caso di specie l'applicazione della citata percentuale del 2,52% avrebbe comportato per NCL il superamento del limite speciale del 400%, sono state individuate da SACE due distinte percentuali di cessione per il settore croceristico: quella dello 0,63% per NCL e quella del 2,95% per tutte le altre controparti diverse da NCL e da Virgin)»;
Preso atto infine, in relazione alla richiamata istanza n. 14/2018, che IVASS conclude l'istruttoria di competenza con l'espressione di parere positivo nel presupposto, stante il contratto non ancora perfezionato, che in sede di stipulazione del medesimo non intervengano modifiche in ordine ad elementi rilevanti ai fini del parere stesso;
Considerato che la «Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a.» (CONSAP) - gestore del Fondo -, con comunicazione n. 0213556/18 del 19 ottobre 2018 ha rappresentato che, tenuto conto delle perdite attese complessivamente stimate in 1.144,02 milioni di euro (incluse le operazioni non ancora perfezionate o rispetto alle quali non e' stato ancora erogato il finanziamento), comprensive dell'Add On di 97,18 milioni di euro, le risorse finanziarie del Fondo pari a 1.306,04 milioni di euro (al netto delle remunerazioni attese sulle operazioni deliberate ma non ancora perfezionate o rispetto alle quali il finanziamento non e' ancora stato erogato) risultano adeguate per la concessione della garanzia dello Stato in relazione alle operazioni in oggetto;
Considerato inoltre che, nel medesimo parere, CONSAP certifica una dotazione residua del Fondo pari a 162,02 milioni di euro, quale disponibilita' finanziaria per il rilascio di ulteriori garanzie;
Considerato che la documentazione con la quale i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della delibera CIPE n. 51/2016 e successive integrazioni, hanno proposto l'approvazione delle quattro operazioni di supporto all'export nel settore della cantieristica, ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale» ex art. 7.8 della richiamata Convenzione MEF-SACE S.p.a., e' stata presentata a questo Comitato direttamente nella seduta del 25 ottobre 2018 per l'immediato esame;
Considerato che tale documentazione consiste in: (i) nota del direttore generale della direzione VI del Dipartimento del Tesoro n. DT 89171 del 24 ottobre 2018, di trasmissione al proprio Gabinetto dello schema definitivo di delibera per il CIPE; (ii) schema di delibera che sostanzia la proposta; (iii) parere positivo di Consap S.p.a. sulla sussistenza di risorse adeguate a copertura delle operazioni in approvazione, reso con nota n. 02135556/18 del 19 ottobre 2018; (v) pareri positivi di IVASS su ciascuna delle operazioni, resi con le note n. 0234715/18, 0234723/18, 0234722/18 e 0234716/18, tutte del 24 ottobre 2018; (iv) nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 231696 del 25 ottobre 2018, con cui si esprime parere positivo sullo schema di delibera proposto;
Considerato che la detta proposta, presentata a questo Comitato con la procedura degli articoli 1, comma 5, e 4, comma 2, del regolamento interno di cui alla propria delibera n. 62 del 30 aprile 2012, e' stata approvata dal Comitato medesimo nella richiamata seduta del 25 ottobre 2018 in assenza del rappresentante del co-proponente Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto di non dar corso alla delibera di cui al punto che precede e di approvare in via sostitutiva, in data odierna - sulla base della proposta formalmente presentata a firma congiunta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico ai sensi delle delibere n. 51/2016 e n. 34/2018 - le quattro operazioni sopra richiamate nel settore croceristico ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale» di cui all'art. 7.8 della Convenzione;
Ravvisata l'urgenza e l'indifferibilita' dell'esame della proposta, formalmente trasmessa con nota MISE.AOO_UDCM n. 25453 del 28 novembre 2018, acquisita agli atti della odierna seduta del Comitato;
Su proposta congiunta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

Delibera:

1. In ragione degli impatti positivi sull'economia italiana, per le motivazioni riportate nelle premesse, sono approvate le quattro operazioni riferite al settore croceristico, gia' deliberate dalla SACE S.p.a. e specificamente indicate nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera, le quali determinano il superamento della portata massima dell'esposizione a carico dello Stato con riferimento alla variabile controparte nonche', limitatamente all'istanza n. 14/2018, relativa alla controparte Virgin Cruises Intermediate Ltd., anche alla variabile Settore, uniche variabili rilevanti per l'attivazione della garanzia di cui all'art. 6.1.c della Convenzione e, pertanto, da considerare ai fini della verifica dei limiti indicati nella delibera n. 34/2018 di questo Comitato.
Roma, 28 novembre 2018

Il vice Presidente: Tria Il segretario: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2019 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 159
 
Tabella allegata

Parte di provvedimento in formato grafico