Estratto determina AAM/PPA n. 188 del 27 febbraio 2019 
     Codice pratica: N1B/2018/1879BIS.     E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  CALEFRED anche nella forma farmaceutica e confezione di seguito indicata:       confezione: «polvere per  soluzione  orale»  16  bustine  gusto limone e miele da 4 g;       A.I.C. n.: 041835024 (base 10) - 17WQJJ (base 32);       forma farmaceutica: polvere per soluzione orale;       principio attivo: paracetamolo;  acido  ascorbico;  fenilefrina cloridrato.     Titolare AIC: Ipso Pharma S.r.l.  (codice  fiscale  01256840768), con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco  n.  6  -  85033 Episcopia - Potenza (PZ). 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': classe C-bis. 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale da  banco  o di automedicazione. 
                               Stampati 
     La nuova confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente  autorizzati  da  questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed  integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |