| Gazzetta n. 62 del 14 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SALUTE |  
| DECRETO 31 dicembre 2018 |  
| Schema-tipo di convenzione tra regioni, province autonome e Ministero della difesa, ai  sensi  dell'articolo  205,  comma  4,  del  decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  |  
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                       IL MINISTRO DELLA SALUTE 
   Vista la legge 21 ottobre 2005,  n.  219  «Nuova  disciplina  delle attivita'  trasfusionali   e   della   produzione   nazionale   degli emoderivati»  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  ed   in particolare:     l'art.  1,  che   stabilisce   quale   obiettivo   nazionale   il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di  sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;     l'art. 5, comma 1, lettera a), punto  7,  che  individua,  tra  i livelli essenziali di assistenza, la collaborazione con le  strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi  prodotti, per le urgenze sanitarie  nonche'  per  gli  interventi  in  caso  di calamita';     l'art. 6, comma  1,  lettera  c),  che  prevede  che  le  regioni individuino, in base alla propria programmazione, le strutture e  gli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale  ed interregionale delle attivita' trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonche' il  monitoraggio  del  raggiungimento  degli obiettivi in relazione  alle  finalita'  di  cui  all'art.  1  ed  ai principi generali di cui all'art. 11 della legge medesima;     l'art.  11,  che  considerando  l'autosufficienza  di  sangue   e derivati un interesse nazionale sovraregionale  e  sovraziendale  non frazionabile per il cui raggiungimento e' richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, prevede, al comma 2,  lettera  d), che a livello regionale vengano curati  i  rapporti  con  la  sanita' militare  per  lo  scambio  di   emocomponenti   e   delle   frazioni plasmatiche, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 24,  comma 4,  della  legge   medesima,   successivamente   disciplinate,   dopo l'abrogazione del predetto articolo,  dall'art.  205,  comma  4,  del decreto legislativo n. 66/2010;     l'art. 23,  che  prevede  che  le  disposizioni  della  legge  n. 219/2005 si applichino anche al servizio trasfusionale militare;   Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice dell'ordinamento militare» che, abrogando l'art. 24  della  legge  21 ottobre 2005, n. 219, ha disciplinato il Servizio trasfusionale delle Forze armate;   Visto l'art. 205 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  che prevede in particolare:     al comma 1, che le  Forze  armate  organizzano  autonomamente  il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di  svolgere  tutte le competenze della legge 21 ottobre 2005, n. 219;     al comma  2,  che  nel  quadro  delle  iniziative  di  educazione sanitaria impartite ai militari, l'autorita'  militare  favorisce  la cultura della donazione volontaria di sangue, di sangue  cordonale  e dei loro  componenti  da  parte  dei  militari  presso  le  strutture trasfusionali militari e civili;     al comma 3, che il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture   del   Servizio   sanitario   nazionale,   del   Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, al  fine  di assicurare,   in   relazione   alle   previsioni   delle   necessita' trasfusionali per le situazioni  di  emergenza,  il  mantenimento  di adeguate scorte di prodotti del sangue;     al comma 4, che, per la realizzazione delle finalita' di  cui  ai commi 1, 2 e 3, sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni  e il Ministero della difesa, secondo  lo  schema  tipo  di  convenzione definito con decreto del Ministro della salute;     al  comma  5,  che  il  Ministero  della  difesa  e'  l'autorita' responsabile, relativamente al servizio trasfusionale,  del  rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre  2007,  n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e  dei  suoi componenti;     al  comma  6,  che  le  norme   relative   all'organizzazione   e funzionamento del servizio  trasfusionale  delle  Forze  armate  sono individuate con decreto del Ministro della difesa, non avente  natura regolamentare;   Visto il decreto del Ministro della difesa 11 luglio  2013  con  il quale e' stato riorganizzato il Servizio trasfusionale militare, alla luce delle intervenute disposizioni nazionali in materia  di  servizi trasfusionali e del processo di riordino della sanita'  militare,  ed in particolare:     l'art. 1, che ha articolato il Servizio trasfusionale militare:       a) nell'Ufficio  di  direzione  e  coordinamento  del  Servizio trasfusionale militare, presso l'Ispettorato generale  della  sanita' militare dell'area tecnico operativa del Ministero della difesa;       b)   nel   Dipartimento   di   immunoematologia   e    medicina trasfusionale militare presso il Policlinico militare di Roma;       c)  nella  Sezione  trasfusionale  militare  del   Dipartimento militare di medicina legale di La Spezia,       d) nella Sezione trasfusionale militare del Centro  ospedaliero militare di Taranto;     l'art.  2,  che  ha  stabilito  che  le  finalita'  del  Servizio trasfusionale militare sono:       a) raggiungere e mantenere la completa  autonomia  delle  Forze armate in campo trasfusionale;       b) apportare un  significativo  contributo  anche  nel  settore trasfusionale del Servizio sanitario nazionale;       c)  promuovere,  nel  quadro  delle  iniziative  di  educazione sanitaria  impartite  ai  militari,  la   cultura   della   donazione volontaria del sangue e  dei  suoi  componenti,  nonche'  di  cellule staminali emopoietiche  midollari  e  da  sangue  periferico,  tra  i militari e il personale civile della Difesa;       d) cooperare, in attuazione di quanto disposto  dall'art.  205, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, con le strutture del Servizio  sanitario  nazionale,  del  Ministero  dell'interno  e  del Dipartimento della  protezione  civile  al  fine  di  assicurare,  in relazione alle  previsioni  delle  necessita'  trasfusionali  per  le situazioni di emergenza/urgenza, il mantenimento di  adeguate  scorte di sangue e di emoderivati;     l'art. 3, che  ha  stabilito  che  l'Ispettorato  generale  della sanita' militare esercita le funzioni di collegamento con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ed esercita,  nell'ambito  del  Servizio trasfusionale militare, le funzioni di pianificazione, organizzazione e supporto tecnico-amministrativo, compensazione e coordinamento  che la legge n.  219  del  2005  attribuisce,  nell'ambito  del  Servizio sanitario nazionale, alle Strutture regionali di coordinamento per le attivita' trasfusionali; in particolare, esso cura diverse  attivita' tra cui: la rotazione delle scorte trasfusionali entro la  loro  data di scadenza, favorendone  l'utilizzazione  presso  le  strutture  del Servizio sanitario nazionale; la stipula  delle  convenzioni  con  le regioni per disciplinare le modalita' delle donazioni  di  sangue  da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali  del Servizio sanitario nazionale, nonche' con i centri di  produzione  di emoderivati per la trasformazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali militari; lo scambio di  emocomponenti  o  di  frazioni plasmatiche  per  assicurare  alle  Forze  armate  la  fornitura   di emocomponenti, laddove il Servizio trasfusionale militare  non  abbia sufficiente disponibilita';   Visto il decreto legislativo 20  dicembre  2007,  n.  261,  recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante attuazione  della  direttiva  2002/98/CE  che  stabilisce  norme   di qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e dei suoi componenti»;   Visto, in particolare, l'art. 3 del decreto legislativo n. 261  del 2007, come sostituito dall'art. 2126 del decreto  legislativo  n.  66 del 2010, che prevede che  «Il  Ministero  della  salute,  il  Centro nazionale sangue, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano, nell'ambito delle  rispettive  competenze,  e  il  Ministero della difesa per il servizio trasfusionale di cui  all'art.  205  del codice dell'ordinamento militare, sono le  autorita'  competenti  del rispetto dei requisiti di cui al presente decreto»;   Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  207,  recante «Attuazione della direttiva  2005/61/CE,  che  applica  la  direttiva 2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti gravi»;   Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  208,  recante: «Attuazione della  direttiva  2005/62/CE  che  applica  la  direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»;   Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attivita' sanitarie  dei  servizi  trasfusionali  e delle unita' di raccolta e sul modello per  le  visite  di  verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 16  dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR);   Visto il decreto del Ministro della salute 26 maggio 2011,  recante «Istituzione di un elenco nazionale  di  valutatori  per  il  sistema trasfusionale per lo svolgimento  di  visite  di  verifica  presso  i servizi trasfusionali e le unita' di  raccolta  del  sangue  e  degli emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  14  luglio 2011, n. 162;   Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome di  Trento  e  Bolzano  sul  documento  recante:  «Caratteristiche  e funzioni delle Strutture regionali  di  coordinamento  (SRC)  per  le attivita' trasfusionali», sancito dalla Conferenza permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e Bolzano il 13 ottobre 2011 (rep. atti n. 206/CSR);   Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome di  Trento  e  Bolzano  sul  documento  recante:  «Linee  guida   per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta del  sangue  e  degli  emocomponenti»,   sancito   dalla   Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento  e  Bolzano  il  25  luglio  2012  (rep.  atti  n. 149/CSR);   Visto il decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2014, recante «Individuazione dei centri e aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati autorizzati alla  stipula  delle  convenzioni  con  le regioni e le province autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  7 aprile 2015, n. 80;   Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  2  novembre  2015, recante: «Disposizioni relative ai requisiti di qualita' e  sicurezza del  sangue  e  degli  emocomponenti»,  pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300;   Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 6, comma  1,  lettera  b), della legge 21 ottobre 2005, n.  219,  concernente  la  «Revisione  e aggiornamento dell'accordo Stato-regioni 20  marzo  2008  (rep.  atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra regioni,  province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (rep. atti n. 61/CSR);   Vista l'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul «Piano strategico nazionale per  il  supporto trasfusionale  nelle  maxi-emergenze»,   sancita   dalla   Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e Bolzano il 7 luglio 2016 (rep. atti n. 121/CSR);   Visto il decreto del Ministro della sanita',  di  concerto  con  il Ministro della difesa, 19 aprile 2001,  recante  «Approvazione  dello schema-tipo  di  convenzione  tra  regioni  e  province  autonome   e Ministero della difesa ai sensi dell'art. 20, legge 4 maggio 1990, n. 107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2001, n. 100;   Considerato che, con la riorganizzazione  di  cui  al  decreto  del Ministro della difesa  11  luglio  2013,  il  Servizio  trasfusionale militare e'  stato  articolato,  tra  l'altro,  nel  Dipartimento  di immunoematologia  e  medicina  trasfusionale   militare   presso   il Policlinico militare di Roma, per lo svolgimento delle  attivita'  di cui all'art. 4 del medesimo decreto, comprendenti tutte le  attivita' trasfusionali di cui alla legge n. 219/2005,  nonche'  nelle  Sezioni trasfusionali militari di La Spezia e di Taranto per  lo  svolgimento delle attivita' di cui all'art. 5 dello stesso  decreto,  sulla  base delle direttive tecniche del  Dipartimento  di  Immunoematologia  del Policlinico militare di Roma, tra cui, in particolare,  le  attivita' di raccolta, lavorazione, conservazione, distribuzione e trasporto di emocomponenti;   Considerato  che,  secondo  la  nuova  articolazione  del  Servizio trasfusionale  militare,  ai  sensi  della  normativa   vigente,   il Dipartimento di immunoematologia e  medicina  trasfusionale  militare presso il Policlinico militare di Roma svolge la funzione di Servizio trasfusionale e le Sezioni trasfusionali militari di La Spezia  e  di Taranto  sono  articolazioni  organizzative  del  predetto   Servizio trasfusionale;   Considerato che il  Dipartimento  di  immunoematologia  e  medicina trasfusionale  militare,  essendo  allocato   a   Roma,   presso   il Policlinico  militare,  per  lo  svolgimento  di  alcune   specifiche attivita' trasfusionali, quali  lo  scambio  di  emocomponenti  e  la qualificazione biologica delle unita' di  emocomponenti,  puo'  avere come unica regione di riferimento la Regione Lazio;   Considerato  che  le  Forze  armate  organizzano  autonomamente  il servizio trasfusionale in modo di essere in grado di  svolgere  tutte le competenze previste dalla legge n. 219/2005 e che quindi,  per  lo svolgimento dell'attivita' di invio del plasma  raccolto  all'azienda di produzione di emoderivati, ai sensi dell'art.  15  della  predetta legge, e' necessario  che  il  Ministero  della  difesa  stipuli  una convenzione con un'azienda di produzione di emoderivati,  tra  quelle individuate e autorizzate dal decreto del  Ministro  della  salute  5 dicembre 2014;   Considerato che la gara effettuata dal  Ministero  della  difesa  a seguito dell'emanazione del decreto  del  Ministero  della  salute  5 dicembre 2014 per l'affidamento del servizio  di  trasformazione  del plasma raccolto in medicinali emoderivati e' andata deserta, rendendo di conseguenza necessario, al fine di valorizzare il plasma  raccolto dai donatari militari, che il Ministero della difesa aderisse ad  una delle aggregazioni regionali, al fine di raggiungere la massa critica necessaria per la lavorazione industriale del plasma;   Ritenuto necessario definire il nuovo schema  tipo  di  convenzione tra le regioni, le Province autonome e il Ministero della  difesa  in attuazione  dell'art.  205  del  decreto  legislativo   n.   66/2010, provvedendo ad abrogare il decreto  del  Ministro  della  sanita'  19 aprile 2001, emanato ex lege n. 107/1990, di concerto con il Ministro della difesa;   Acquisito il parere favorevole del Ministero della difesa  in  data 29 marzo 2018;   Acquisito  il  parere  della  Sezione  tecnica  trasfusionale   del Comitato tecnico sanitario a cui, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono trasferite le funzioni in precedenza  esercitate  dalla  Consulta  tecnica  permanente  per  il sistema trasfusionale, di cui all'art.  13  della  legge  21  ottobre 2005, n. 219, espresso nella seduta del 10 luglio 2018;   Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 dicembre 2018 /Rep.Atti n. 241/CSR); 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                      Schema tipo di convenzione 
   1. E' approvato l'unito schema tipo di convezione tra  le  regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano  ed  il  Ministero  della difesa, parte integrante  del  presente  decreto  (allegato  1),  che regola i rapporti tra i Servizi trasfusionali militari e le strutture del Sistema trasfusionale nazionale, ovvero le Strutture regionali di coordinamento (SRC), i Servizi trasfusionali  (ST)  e  le  Unita'  di raccolta associative (UdR), per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, di comune interesse.   2. Il Ministero della difesa stipula la convenzione con le  regioni e le Province autonome  per  le  specifiche  attivita'  trasfusionali indicate nello schema tipo di cui all'allegato 1, in base anche  alla presenza e alla tipologia del  Servizio  trasfusionale  militare  sul territorio regionale.  Il  Ministero  della  difesa  stipula  con  la regione  Lazio  la  convenzione  per   le   attivita'   trasfusionali attribuite   al   Dipartimento   di   immunoematologia   e   medicina trasfusionale militare allocato presso  il  Policlinico  militare  di Roma.     |  
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                      SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE  ai sensi dell'art. 205 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
                                  TRA   Il  Ministero  della  difesa, Ispettorato  generale  della  sanita'  militare, nella persona del ....................................... 
                                   E   la Regione ...................................... nella persona del  ...................................................................  ...................................................................  l'anno .............., addi' ..................... (in lettere) del  mese di ......................., in (citta')......................,  nella sede.........................................................    Premesso:     1. che la legge 21 ottobre 2005, n. 219:       all'art.   1   stabilisce   quale   obiettivo   nazionale    il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di  sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;       all'art. 5, comma 1, lettera a),  punto  7,  individua,  tra  i livelli essenziali di assistenza, la collaborazione con le  strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi  prodotti, per le urgenze sanitarie  nonche'  per  gli  interventi  in  caso  di calamita';       all'art. 11,  comma  2,  lettera  d),  prevede  che  a  livello regionale vengano curati i rapporti con la sanita'  militare  per  lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito di apposite convenzioni disciplinate, dopo  l'abrogazione  dell'art.  24 della medesima legge, dall'art. 205, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010;       all'art.  23,  prevede  che  le  disposizioni  della  legge  si applichino anche al servizio trasfusionale militare;     2. che il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'art. 205:       al  comma  1,  prevede  che   le   Forze   armate   organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze della legge 21 ottobre 2005, n. 219;       al  comma  5,  prevede  che  il  Ministero  della   difesa   e' l'autorita' responsabile, relativamente  al  servizio  trasfusionale, del rispetto  dei  requisiti  previsti  dal  decreto  legislativo  20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del  sangue umano e dei suoi componenti;     3. che il decreto del Ministro della difesa 11 luglio 2013:       all'art. 1, ha articolato il Servizio trasfusionale militare:         a) nell'Ufficio di direzione  e  coordinamento  del  Servizio trasfusionale militare, presso l'Ispettorato generale  della  sanita' militare dell'area tecnico operativa del Ministero della difesa;         b)  nel   Dipartimento   di   immunoematologia   e   medicina trasfusionale militare presso il Policlinico militare di Roma;         c) nella  Sezione  trasfusionale  militare  del  Dipartimento militare di medicina legale di La Spezia,         d)  nella   Sezione   trasfusionale   militare   del   Centro ospedaliero militare di Taranto;       all'art.  2,  ha  stabilito  che  le  finalita'  del   Servizio trasfusionale militare sono:         a) raggiungere e mantenere la completa autonomia delle  Forze armate in campo trasfusionale;         b) apportare un significativo contributo  anche  nel  settore trasfusionale del Servizio sanitario nazionale;         c) promuovere, nel  quadro  delle  iniziative  di  educazione sanitaria  impartite  ai  militari,  la   cultura   della   donazione volontaria del sangue e  dei  suoi  componenti,  nonche'  di  cellule staminali emopoietiche  midollari  e  di  sangue  periferico,  tra  i militari e il personale civile della Difesa;         d) cooperare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, con le strutture del Servizio  sanitario  nazionale,  del  Ministero  dell'interno  e  del Dipartimento della  protezione  civile  al  fine  di  assicurare,  in relazione alle  previsioni  delle  necessita'  trasfusionali  per  le situazioni di emergenza/urgenza, il mantenimento di  adeguate  scorte di sangue e di emoderivati;       all'art. 3,  ha  stabilito  che  l'Ispettorato  generale  della sanita' militare esercita le funzioni di collegamento con  il  Servio sanitario nazionale (S.S.N.) ed esercita,  nell'ambito  del  Servizio trasfusionale militare, le funzioni di pianificazione, organizzazione e supporto tecnico-amministrativo, compensazione e coordinamento  che la legge n.  219  del  2005  attribuisce,  nell'ambito  del  Servizio sanitario nazionale, alle strutture regionali di coordinamento per le attivita' trasfusionali; in particolare, esso cura diverse  attivita' tra cui: la rotazione delle scorte trasfusionali entro la  loro  data di scadenza, favorendone  l'utilizzazione  presso  le  strutture  del Servizio sanitario nazionale; la stipula  delle  convenzioni  con  le regioni per disciplinare le modalita' delle donazioni  di  sangue  da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali  del Servizio sanitario nazionale, nonche' con i Centri di  produzione  di emoderivati per la trasformazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali militari; lo scambio di  emocomponenti  o  di  frazioni plasmatiche  per  assicurare  alle  Forze  armate  la  fornitura   di emocomponenti, laddove il Servizio trasfusionale militare  non  abbia sufficiente disponibilita'; 
                       Si conviene e si stipula                             quanto segue: 
                                Art. 1.                                Oggetto 
     1. Le attivita'  trasfusionali  oggetto  della  convenzione  sono (specificare):       a) promozione della donazione e formazione;       b) raccolta sangue ed emocomponenti;       c) raccolta con autoemoteca del Ministero della difesa;       d) qualificazione biologica (solo Regione Lazio);       e) scambio di emocomponenti;       f) lavorazione del  plasma  per  la  produzione  di  medicinali emoderivati;       g) attivita' dei valutatori del sistema trasfusionale italiano;       h) pianificazione della gestione delle urgenze/emergenze  (solo Regione Lazio).      |  
|   |                                 Art. 2 
                         Abrogazioni ed oneri 
   1. E' abrogato il decreto del Ministro della sanita',  di  concerto con il Ministro della difesa, 19 aprile 2001,  recante  «Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra regioni e  province  autonome  e Ministero della difesa ai sensi dell'art. 20, legge 4 maggio 1990, n. 107».   2. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza pubblica.     |  
|   |                                 Art. 2.                         Obblighi delle parti 
     1. Gli obblighi delle parti sono  declinati,  in  relazione  alle attivita' oggetto della convenzione, secondo le  indicazioni  di  cui alle lettere  da  A)  ad  H)  del  presente  articolo,  con  apposito disciplinare da allegare al testo della convenzione medesima.   A. Promozione della donazione e formazione. 
     a)  L'Ispettorato  generale  della  sanita'   militare   (IGESAN) collabora  con  le  strutture  regionali  di  coordinamento  per   le attivita'  trasfusionali  (SRC)  e  le  associazioni/federazioni  dei donatori  volontari  di  sangue,  nell'ambito  della   programmazione regionale, per definire gli strumenti idonei a:       diffondere tra i militari la cultura della solidarieta' e della sicurezza della donazione di sangue;       promuovere  la  donazione   volontaria,   periodica,   anonima, gratuita e responsabile di sangue, dei suoi componenti  e  di  sangue cordonale.     b) Vengono  predisposte  tutte  le  iniziative  atte  a  favorire l'aggiornamento tecnico e professionale degli operatori del  settore, anche mediante scambi di  esperienze  e  l'istituzione  di  specifici corsi, ivi compresi i corsi di formazione e  aggiornamento,  ai  fini dell'inserimento nell'elenco nazionale  dei  valutatori  del  sistema trasfusionale italiano.     c) L'attivita' di  promozione  all'interno  delle  caserme  delle Forze  armate  (FF.AA.)  puo'  essere   effettuata   secondo   l'iter procedurale descritto per  la  raccolta,  di  cui  al  punto  B)  del presente articolo.   B. Raccolta sangue ed emocomponenti. 
     a)  La  raccolta  del  sangue  e   degli   emocomponenti   presso enti/comandi  militari,  dai  donatori  volontari   appartenenti   al Ministero della difesa, puo' essere  effettuata  anche  da  Strutture trasfusionali (Servizi trasfusionali - ST e Unita' di raccolta - UdR) del  Servizio  sanitario  nazionale  (S.S.N.),   esclusivamente   con l'ausilio di autoemoteche.     b) L'attivita' concordata viene effettuata secondo  le  modalita' di seguito indicate.     La  richiesta  di  autorizzazione  alla  raccolta  di  sangue  ed emocomponenti presso le caserme delle FF.AA.,  previa  pianificazione con i comandi/enti interessati:       deve essere inoltrata dalle Strutture trasfusionali (ST e  UdR) direttamente  ed   esclusivamente   alla   Struttura   regionale   di coordinamento  (SRC),  che  provvede  ad  inoltrarla  all'Ufficio  di direzione  e  coordinamento  del  Servizio   trasfusionale   militare (UDCSTM) dell'IGESAN per la specifica autorizzazione.     Non  sono  prese  in   esame   richieste   inviate   direttamente all'UDCSTM;       deve essere inviata, mediante la scheda di cui  all'allegato  A alla presente convenzione, entro la fine  del  mese  precedente  alla data stabilita per la prima raccolta.     L'autorizzazione:       e'  rilasciata  dall'UDCSTM  ed   inoltrata   direttamente   ai comandanti degli enti/comandi militari interessati e  alla  SRC,  che provvede a darne comunicazione alle  Strutture  trasfusionali  (ST  e UdR) interessate;       deve  sempre  essere  inviata,  in  copia,  anche  al  Servizio trasfusionale di riferimento delle unita' di raccolta associative;       ha validita' trimestrale.     Acquisita  l'autorizzazione,  il  responsabile  della   Struttura trasfusionale (ST  e  UdR)  contatta  direttamente  gli  enti/comandi militari interessati per la definizione dell'attivita'  di  raccolta, mediante autoemoteca.     Le Strutture trasfusionali (ST e UdR) inviano  all'UDCSTM,  entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre di  validita' dell'autorizzazione (all'indirizzo e-mail: stamadifesa@smd.difesa.it) le schede di cui all'allegato B alla presente  convenzione,  relative alle attivita' di raccolta effettuate.     c)   L'inosservanza   delle    procedure    descritte    comporta (specificare):  la  revoca  e/o   la   non   concessione   di   nuova autorizzazione alle strutture trasfusionali interessate.   C. Raccolta con autoemoteca del Ministero della difesa. 
     La raccolta del sangue e degli emocomponenti presso  enti/comandi militari di  una  regione,  da  donatori  volontari  appartenenti  al Ministero della difesa, puo' avvenire con  l'ausilio  di  autoemoteca del Ministero della  difesa,  concordando  modalita'  e  tempi  della raccolta con la SRC mediante apposito atto.   D. Qualificazione biologica (solo Regione Lazio). 
     La  Regione  Lazio,  per  il  tramite  della  SRC,  individua  il laboratorio  di  riferimento  e  il   laboratorio   di   backup   per l'esecuzione  di  test  di  qualificazione  biologica  delle   unita' raccolte dalle strutture  del  Servizio  trasfusionale  militare,  da eseguire secondo le modalita' specificate nel disciplinare di cui  al presente articolo.   E. Scambio di emocomponenti. 
     a) Fatte salve le necessita' delle Forze armate, il  Dipartimento di immunoematologia e medicina trasfusionale del Policlinico militare di Roma puo' mettere a  disposizione  della  Regione  Lazio,  per  il tramite  della  SRC,  gli  emocomponenti  eccedenti   il   fabbisogno trasfusionale delle Forze armate (solo Regione Lazio).     b) Il Dipartimento di immunoematologia e  medicina  trasfusionale del Policlinico  militare  di  Roma,  in  caso  di  necessita',  puo' richiedere alla SRC della Regione Lazio, gli emocomponenti  necessari per le esigenze delle Forze armate. Qualora la Regione Lazio non  sia in grado di ottemperare alla richiesta, puo' ricorrere al sistema  di compensazione interregionale (solo Regione Lazio).     c) In casi di emergenza delle Forze armate, in via eccezionale  e straordinaria, l'IGESAN, per il tramite delle strutture trasfusionali militari, puo' rivolgersi direttamente alle SRC  delle  Regioni,  che mettono a disposizione  le  unita'  richieste,  qualora  disponibili, individuando il Servizio trasfusionale di riferimento.   F. Lavorazione del plasma per la produzione di medicinali emoderivati  (adesione ad accordi interregionali plasma). 
     a)  L'IGESAN  aderisce  ad   una   aggregazione   interregionale, definendo i rapporti con la regione capofila, per  la  produzione  di medicinali emoderivati da plasma raccolto dai  Servizi  trasfusionali militari, al fine di raggiungere la massa critica necessaria  per  la lavorazione  industriale  del  plasma,   perseguendo   una   maggiore efficienza   ed   economicita'   nella   gestione,   e   contribuendo all'autosufficienza nazionale di medicinali emoderivati.     b) L'IGESAN e la  regione  capofila  dell'aggregazione  regionale stabiliscono gli accordi al fine di favorire e promuovere gli  scambi dei prodotti finiti con le regioni  aderenti  all'aggregazione  e  di ampliare l'accesso ai prodotti.   G. Valutatori del sistema trasfusionale italiano. 
     I valutatori regionali/CNS e del Servizio trasfusionale militare, iscritti nell'elenco nazionale, possono essere messi reciprocamente a disposizione per le rispettive esigenze.   H. Pianificazione  della  gestione  delle   urgenze/emergenze   (solo  Regione Lazio). 
     Con riferimento al Piano nazionale per il supporto  trasfusionale nelle maxi-emergenze, il Servizio  trasfusionale  militare  partecipa alla pianificazione e gestione delle urgenze/emergenze  trasfusionali della Regione Lazio anche in occasione di grandi eventi.      |  
|   |                                 Art. 3 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo  ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 31 dicembre 2018 
                                                   Il Ministro: Grillo 
  Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev. n. 115     |  
|   |                                 Art. 3.                            Quota riservata 
     1. La regione, per il tramite della SRC, qualora venga effettuata la raccolta presso  enti/comandi  delle  Forze  armate,  riserva  una quantita' pari al 15% di unita' di emazie concentrate,  prelevate  da donatori militari e  validate,  da  mettere  a  disposizione  per  le necessita' del  Servizio  trasfusionale  militare  per  il  trimestre successivo alla raccolta stessa. La  quantita'  di  emocomponenti  da mettere  a  disposizione  e'  determinata  sulla  base  delle  schede trasmesse trimestralmente, di cui all'art. 2.     2. Le unita' di cui al comma 1 vengono messe a  disposizione  con le modalita' indicate nel disciplinare di cui all'art. 2.      |  
|   |                                 Art. 4.                            Valorizzazioni 
     1. Nessun compenso economico e' dovuto da alcuna delle parti  per le iniziative e le attivita' previste dalla convenzione, ivi compreso lo scambio di emocomponenti.      |  
|   |                                 Art. 5.                       Monitoraggio e controllo 
     1.  Il  monitoraggio  e  il  controllo  dell'applicazione   della presente convenzione sono esercitati dall'IGESAN e dalla SRC, secondo modalita' stabilite in forma congiunta con apposito atto.      |  
|   |                                 Art. 6.                              D u r a t a 
     1. La  presente  convenzione  ha  validita'  di  tre  anni  dalla sottoscrizione. Sei mesi prima della scadenza prevista, le  parti  ne possono  definire  il  rinnovo,  sulla  base   della   programmazione regionale.     2. Il recesso e' esercitato secondo la normativa vigente. 
       ................. li' .................................. 
   Per il Ministero della difesa                  Per la Regione  
   .............................             ........................      |  
|   |                                                             Allegato A   SCHEDA DI RICHIESTA 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                             Allegato B   SCHEDA DI ATTIVITA' RACCOLTA 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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