| Gazzetta n. 62 del 14 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 19 febbraio 2019 |  
| Rinegoziazione del medicinale  per  uso  umano  «Herzuma»,  ai  sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. 249/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10, del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale,  n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successiva modificazione e integrazione;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della Salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  n.  2001/83/CE (e  successive  direttive  di  modifica)  relativa   ad   un   codice comunitario concernenti i medicinali  per  uso  umano  nonche'  della direttiva 2003/94/CE;   Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227,  del  29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Vista la determina n.  770/2018  dell'11  maggio  2018,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  122  del  28 maggio 2018, relativa alla classificazione, ai  sensi  dell'art.  12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso  umano HERZUMA, approvato con procedura centralizzata;   Vista la determina n. 1322/2018 del 9 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  202  del  31  agosto 2018, relativa alla classificazione  del  medicinale  per  uso  umano «Herzuma», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della  legge  24  dicembre 1993,  n.  537,  di  cui  e'   titolare   la   societa'   Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l.;   Visto il parere espresso dalla  Commissione  consultiva  tecnico  - scientifica nella seduta del 29-31 ottobre 2018;   Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 17 dicembre 2018;   Vista la deliberazione n. 3 in data 23 gennaio 2019  del  Consiglio di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  Direttore generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il medicinale «Herzuma» e' rinegoziato alle condizioni  di  seguito indicate:  Indicazioni terapeutiche oggetto di rinegoziazione:   Carcinoma mammario   Carcinoma mammario metastatico   «Herzuma» e' indicato per il trattamento  di  pazienti  adulti  con carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo:     in monoterapia per il trattamento di pazienti che hanno  ricevuto almeno due regimi chemioterapici  per  la  malattia  metastatica.  La chemioterapia  precedentemente  somministrata  deve  aver   contenuto almeno una antraciclina e un  taxano,  tranne  nel  caso  in  cui  il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I  pazienti  positivi  al recettore ormonale devono inoltre  non  aver  risposto  alla  terapia ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia  idoneo  a  tali trattamenti;     in associazione al paclitaxel per il trattamento di pazienti  che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica e per i quali non e' indicato il trattamento con antracicline;     in associazione al docetaxel per il trattamento di  pazienti  che non  sono  stati  sottoposti  a   chemioterapia   per   la   malattia metastatica;     in associazione ad un inibitore dell'aromatasi nel trattamento di pazienti in postmenopausa affetti da MBC  positivo  per  i  recettori ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab;   Carcinoma mammario in fase iniziale   «Herzuma» e'  indicato  nel  trattamento  di  pazienti  adulti  con carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo:     dopo  chirurgia,  chemioterapia  (neoadiuvante  o  adiuvante)   e radioterapia (se applicabile)     dopo chemioterapia adiuvante con doxorubicina  e  ciclofosfamide, in associazione a paclitaxel o docetaxel.     in  associazione  a  chemioterapia  adiuvante  con  docetaxel   e carboplatino.     in associazione a chemioterapia neoadiuvante, seguito da  terapia con «Herzuma» adiuvante, nella malattia localmente avanzata  (inclusa la forma infiammatoria) o in tumori di diametro > 2 cm.   «Herzuma» deve essere utilizzato soltanto in pazienti con carcinoma mammario metastatico o in  fase  iniziale  i  cui  tumori  presentano iperespressione  di  HER2  o  amplificazione  del  gene   HER2   come determinato mediante un test accurato e convalidato.   Carcinoma gastrico metastatico   «Herzuma»  in  associazione  a  capecitabina  o  5-fluorouracile  e cisplatino  e'  indicato  nel  trattamento  di  pazienti  adulti  con adenocarcinoma  metastatico   dello   stomaco   o   della   giunzione gastroesofagea HER2 positivo, che  non  siano  stati  precedentemente sottoposti a trattamento antitumorale per  la  malattia  metastatica. Herzuma deve essere somministrato soltanto a pazienti  con  carcinoma gastrico metastatico (MGC) i cui tumori presentano iperespressione di HER2, definita come un risultato IHC2+ e confermata da  un  risultato SISH o FISH, o  definita  come  un  risultato  IHC3+.  Devono  essere utilizzati metodi di determinazione accurati e convalidati.   Confezioni:     150 mg - polvere per concentrato per soluzione  per  infusione  - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 150 mg - 1 flaconcino -  A.I.C. n. 046106011/E (in base 10);     Classe di rimborsabilita': H;     Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 512,33;     Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 845,54.   Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex  factory  da  praticarsi  alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da condizioni negoziali.   Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis,  del decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.   Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il medicinale «Herzuma» e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni, denominata classe C (nn).   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.     |  
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                Classificazione ai fini della fornitura 
   La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Herzuma» e' la seguente:     medicinale  soggetto  a  prescrizione   medica   limitativa,   da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su  prescrizione  di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).     |  
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                          Tutela brevettuale 
   Il  titolare  dell'AIC  del  farmaco   biosimilare   e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.   Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   biosimilare   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che  impone  di  non  includere negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento dell'immissione in commercio del medicinale.     |  
|   |                                 Art. 4 
                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 19 febbraio 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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