| Gazzetta n. 61 del 13 marzo 2019 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2019, n. 19 |  
| Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni  del regolamento (UE) 2016/1011, sugli  indici  usati  come  parametri  di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti  finanziari  o per misurare la  performance  di  fondi  di  investimento  e  recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE  e  del  regolamento (UE) n. 596/2014, nonche' di adeguamento  della  normativa  nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365,  sulla  trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del  riutilizzo  e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;   Visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento  europeo  e  del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come  parametri  di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti  finanziari  o per misurare la  performance  di  fondi  di  investimento  e  recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE  e  del  regolamento (UE) n. 596/2014;   Visto il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza  delle  operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e  che  modifica  il regolamento (UE) n. 648/2012;   Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017  e, in particolare, gli articoli 9, commi 1 e 3, e 10, commi  1,  lettera a) e 3;   Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi degli articoli 8 e 21  della  legge  6 febbraio 1996, n. 52;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;   Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 7 febbraio 2019;   Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e dello sviluppo economico; 
                                 Emana 
                   il seguente decreto legislativo: 
                                Art. 1 
                  Modifiche alla parte I del decreto                  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
   1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:       «c-bis)  "COVIP":  la  Commissione  di  vigilanza   sui   fondi pensione;»;     b) dopo la lettera r-ter) sono inserite le seguenti:       «r-ter.1) "indice di riferimento" o  "benchmark":  l'indice  di cui all'articolo 3, paragrafo  1,  punto  3),  del  regolamento  (UE) 2016/1011;       r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento": la  persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6),  del regolamento (UE) 2016/1011;».   2. All'articolo 4, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, le parole: «Commissione di vigilanza sui fondi pensione» sono sostituite dalla seguente: «COVIP».   3. All'articolo 4-quater del decreto legislativo 24 febbraio  1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «(Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, e ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 25 novembre 2015)»;     b) al comma 2-bis le parole: «Commissione di vigilanza sui  fondi pensione (COVIP)» sono sostituite dalla seguente: «COVIP» e  dopo  le parole: «dal regolamento (UE) n. 648/2012» sono inserite le seguenti: «e dal regolamento (UE) 2015/2365»;     c) il primo periodo del comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «La Consob e' l'autorita' competente nei confronti delle controparti  non finanziarie, come definite rispettivamente dal  regolamento  (UE)  n. 648/2012 e dal regolamento (UE) 2015/2365,  che  non  siano  soggetti vigilati da altra autorita' ai sensi del presente  articolo,  per  il rispetto degli obblighi previsti  dagli  articoli  9,  10  e  11  del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 4 e 15 del  regolamento (UE) 2015/2365.».   4. Dopo l'articolo 4-septies del decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:     «Art.  4-septies.1  (Individuazione  delle  autorita'   nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come parametri  di  riferimento  negli  strumenti  finanziari  e  nei contratti finanziari o  per  misurare  la  performance  di  fondi  di investimento). - 1. Ai  sensi  dell'articolo  40,  paragrafo  1,  del regolamento (UE) 2016/1011, la Consob e' l'autorita' competente sugli amministratori di indici di riferimento e sui  contributori  di  dati sottoposti a vigilanza, come definiti dall'articolo 3,  paragrafo  1, punto 10), del citato regolamento,  stabiliti  nel  territorio  della Repubblica.   2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia  e' autorita' competente sui contributori di dati sottoposti alla propria vigilanza,  ai  fini  della  partecipazione   ai   collegi   prevista dall'articolo 46, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1011,  e collabora con l'autorita' competente sugli amministratori  di  indici di  riferimento  come  previsto   dall'articolo   23   del   medesimo regolamento. Per assolvere a questi compiti  la  Consob  e  la  Banca d'Italia stabiliscono, mediante un protocollo d'intesa, le  modalita' della collaborazione e del reciproco scambio di informazioni.   3. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE) 2016/1011, la Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP  sono  le autorita'  competenti,  secondo   le   rispettive   attribuzioni   di vigilanza, sui soggetti dalle medesime vigilati che fanno uso  di  un indice di  riferimento,  secondo  quanto  disposto  dall'articolo  3, paragrafo 1, punto 7), del regolamento citato.   4. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo  2,  del  regolamento  (UE) 2016/1011, la  Consob  e'  l'autorita'  competente  responsabile  del coordinamento, della cooperazione, dello scambio di informazioni  con la  Commissione  dell'Unione  europea,  l'AESFEM   e   le   autorita' competenti degli altri Stati membri.   5. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti  dal  regolamento (UE) 2016/1011, la Consob, la Banca  d'Italia,  l'IVASS  e  la  COVIP esercitano i poteri di vigilanza e di indagine  loro  rispettivamente attribuiti dalla normativa di settore.  La  Consob  puo'  esercitare, altresi', gli ulteriori  poteri  previsti  dall'articolo  187-octies, secondo le modalita' ivi stabilite.».  
                                      NOTE 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.               Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale          dell'Unione Europea (GUUE). 
           Note alle premesse: 
               -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere          delegato al Governo se non con determinazione di principi e          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per          oggetti definiti.               - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i          regolamenti.               - Il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento  europeo          e del Consiglio, dell'8 giugno  2016,  sugli  indici  usati          come parametri di riferimento negli strumenti finanziari  e          nei contratti finanziari o per misurare la  performance  di          fondi di investimento e recante  modifica  delle  direttive          2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n.  596/2014          e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2016, n. L 171.               - Il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento  europeo          e del Consiglio, del 25 novembre  2015,  sulla  trasparenza          delle operazioni di  finanziamento  tramite  titoli  e  del          riutilizzo e che modifica il regolamento (UE)  n.  648/2012          e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 dicembre 2015, n. L 337.               - Il testo degli articoli 9 e 10 della legge 25 ottobre          2017, n. 163 (delega al Governo per  il  recepimento  delle          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione          europea -  Legge  di  delegazione  europea  2016  -  2017),          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  6  novembre  2017,  n.          259, cosi' recita:               «Art. 9 (Delega  al  Governo  per  l'adeguamento  della          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)          2016/1011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dell'8          giugno 2016, sugli indici usati come indici di  riferimento          negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per          misurare la performance di fondi di investimento e  recante          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2014/17/UE  e  del          regolamento (UE) n. 596/2014). - 1. Il Governo e'  delegato          ad adottare, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in          vigore della  presente  legge,  con  le  procedure  di  cui          all'articolo 31 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,          acquisito   il   parere   delle   competenti    Commissioni          parlamentari,  uno   o   piu'   decreti   legislativi   per          l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)          2016/1011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dell'8          giugno 2016, sugli indici usati come indici di  riferimento          negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per          misurare la performance di fondi di investimento e  recante          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2014/17/UE  e  del          regolamento (UE) n. 596/2014.               2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri e del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di          concerto con  i  Ministri  della  giustizia,  degli  affari          esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo          economico.               3. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri          direttivi specifici:                 a) adottare, in conformita' alle definizioni  e  alla          disciplina del regolamento (UE)  2016/1011,  le  occorrenti          modificazioni alla normativa vigente, anche di  derivazione          europea, per  i  settori  interessati  dalla  normativa  da          attuare, al fine di realizzare  il  migliore  coordinamento          con le  altre  disposizioni  vigenti,  con  l'obiettivo  di          assicurare  l'integrita'  dei  mercati  finanziari   e   la          stabilita' finanziaria e un  appropriato  grado  di  tutela          degli investitori;                 b) apportare al testo  unico  delle  disposizioni  in          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le          integrazioni   necessarie   per   dare   attuazione    alle          disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 e alle inerenti          norme tecniche di regolamentazione e di attuazione  che  lo          richiedono nonche' provvedere ad abrogare espressamente  le          eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti  gli          istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;                 c) per gli amministratori di indici usati come indici          di riferimento negli strumenti finanziari e  nei  contratti          finanziari o  per  misurare  la  performance  di  fondi  di          investimento,   designare   la   CONSOB   quale   autorita'          competente ai sensi  dell'articolo  40,  paragrafo  1,  del          regolamento  (UE)  2016/1011,  assicurando  che  la  stessa          autorita' possa esercitare i poteri previsti  dallo  stesso          regolamento;                 d) per le categorie  di  soggetti  vigilati  elencati          nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 17, lettere da a) a k),          del regolamento (UE) 2016/1011,  designare,  tenendo  conto          delle attribuzioni delle autorita' di vigilanza di settore,          una  o  piu'  autorita'  nazionali  competenti   ai   sensi          dell'articolo 40,  paragrafo  1,  del  citato  regolamento,          assicurando che le autorita' possano  esercitare  i  poteri          previsti dallo stesso  regolamento,  avuto  riguardo  anche          all'esigenza  di  contenere  gli  oneri  per   i   soggetti          vigilati;                 e) designare la CONSOB quale  autorita'  responsabile          del coordinamento, della cooperazione e  dello  scambio  di          informazioni  con  la  Commissione   europea,   l'Autorita'          europea degli strumenti finanziari e dei mercati  (ESMA)  e          le autorita' competenti degli altri Stati membri, ai  sensi          dell'articolo  40,  paragrafo  2,  del   regolamento   (UE)          2016/1011;                 f) attribuire alle autorita'  designate  in  base  ai          criteri di cui alle lettere c) e d) del presente  comma  il          potere  di  imporre  le  sanzioni   e   le   altre   misure          amministrative per le violazioni elencate dall'articolo  42          del regolamento (UE) 2016/1011, nel rispetto  dei  criteri,          dei limiti  e  delle  procedure  previste  dal  regolamento          medesimo  e  dalle  disposizioni  nazionali   vigenti   che          disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da  parte          delle autorita' anzidette;                 g) prevedere che, per stabilire il tipo e il  livello          di sanzione amministrativa  pecuniaria  per  le  violazioni          delle   disposizioni   contenute   nel   regolamento   (UE)          2016/1011, si  tenga  conto  delle  circostanze  pertinenti          elencate dall'articolo 43 del medesimo regolamento.               4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza          pubblica.  Le   autorita'   interessate   provvedono   agli          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione          vigente.»               «Art. 10 (Delega al  Governo  per  l'adeguamento  della          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)          2015/2365 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25          novembre  2015,  sulla  trasparenza  delle  operazioni   di          finanziamento  tramite  titoli  e  del  riutilizzo  e   che          modifica il  regolamento  (UE)  n.  648/2012,  nonche'  per          l'adozione di disposizioni  integrative  e  correttive  del          decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della          legge 9 luglio 2015, n. 114). - 1. Il Governo  e'  delegato          ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31  della          legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il  parere  delle          competenti Commissioni parlamentari,  uno  o  piu'  decreti          legislativi per:                 a) l'adeguamento, entro dodici  mesi  dalla  data  di          entrata in vigore della  presente  legge,  della  normativa          nazionale al regolamento (UE) 2015/2365  sulla  trasparenza          delle operazioni di  finanziamento  tramite  titoli  e  del          riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;                 b) l'adozione, entro ventiquattro mesi dalla data  di          entrata in vigore della  presente  legge,  di  disposizioni          integrative e correttive del decreto legislativo 12  agosto          2016, n. 176, emanato in attuazione della delega  contenuta          all'articolo 12 della legge 9  luglio  2015,  n.  114,  per          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni          del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento  europeo  e          del  Consiglio,   del   23   luglio   2014,   relativo   al          miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea  e          ai depositari centrali di titoli e recante  modifica  delle          direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento  (UE)  n.          236/2012,  per  il  completamento  dell'adeguamento   della          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)          n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  4          luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC,  le  controparti          centrali e i repertori di dati sulle  negoziazioni  nonche'          per l'attuazione della direttiva  98/26/CE  del  Parlamento          europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il          carattere  definitivo  del  regolamento  nei   sistemi   di          pagamento  e  nei  sistemi  di  regolamento  titoli,   come          modificata  dal  regolamento  (UE)  n.   648/2012   e   dal          regolamento (UE) n. 909/2014.               2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri e del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di          concerto con  i  Ministri  della  giustizia,  degli  affari          esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo          economico.               3. Nell'esercizio della delega per l'adeguamento  della          normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365,  di  cui          al comma 1, lettera a), il Governo  e'  tenuto  a  seguire,          oltre ai principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui          all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche          i seguenti principi e criteri direttivi specifici:                 a) adottare, in conformita' alle definizioni  e  alla          disciplina del regolamento (UE)  2015/2365,  le  occorrenti          modificazioni alla normativa vigente, anche di  derivazione          europea, per  i  settori  interessati  dalla  normativa  da          attuare, al fine di realizzare  il  migliore  coordinamento          con  le  altre   disposizioni   vigenti,   assicurando   un          appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela          della stabilita' finanziaria e dell'integrita' dei  mercati          finanziari;                 b) apportare al testo  unico  delle  disposizioni  in          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le          integrazioni   necessarie   per   dare   attuazione    alle          disposizioni  del  regolamento  (UE)   2015/2365   che   lo          richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le  norme          dell'ordinamento   nazionale   riguardanti   gli   istituti          disciplinati dal regolamento anzidetto;                 c) apportare le opportune  modifiche  e  integrazioni          alle disposizioni in  materia  di  sanzioni  contenute  nel          testo unico di cui al decreto legislativo n.  58  del  1998          sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento          (UE) 2015/2365, affinche'  le  autorita'  di  vigilanza  di          settore, secondo le rispettive competenze, possano  imporre          le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli          articoli 22 e 28 del regolamento (UE) 2015/2365 in caso  di          violazione  delle  disposizioni   indicate   dai   medesimi          articoli, garantendo che, nello  stabilire  il  tipo  e  il          livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative,          si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti,  secondo          quanto previsto dall'articolo 23 del medesimo  regolamento,          attenendosi, con riferimento alle sanzioni  pecuniarie,  ai          pertinenti limiti edittali indicati nel citato articolo 22;                 d) prevedere la  pubblicazione  delle  decisioni  che          impongono  sanzioni  o  altre  misure  amministrative,  nei          limiti  e  secondo  le  previsioni  dell'articolo  26   del          regolamento  (UE)  2015/2365  nonche'  assicurare  che   le          decisioni e le misure  adottate  a  norma  del  regolamento          siano adeguatamente  motivate  e  soggette  al  diritto  di          ricorso   giurisdizionale,    secondo    quanto    previsto          dall'articolo 27 del medesimo regolamento;                 e)  provvedere  affinche'  siano  messi  in  atto   i          dispositivi  e  le  procedure  per   la   segnalazione   di          violazioni di cui  all'articolo  24  del  regolamento  (UE)          2015/2365.               4.  Nell'esercizio  della  delega  per  l'adozione   di          disposizioni   integrative   e   correttive   del   decreto          legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9          luglio 2015, n. 114, di cui al  comma  1,  lettera  b)  del          presente  articolo,  il  Governo  e'  tenuto  a  seguire  i          principi e criteri direttivi specifici di cui  all'articolo          12 della legge 9 luglio 2015, n. 114,  come  integrati  dai          seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:                 a) apportare le opportune  modifiche  e  integrazioni          alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel testo  unico          di cui al decreto legislativo n. 58 del  1998  dal  decreto          legislativo n. 176 del  2016,  al  fine  di  realizzare  il          migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in          materia  di  sanzioni  nonche'  di  integrare   il   quadro          sanzionatorio relativo  alle  disposizioni  in  materia  di          gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare          che ulteriori rilevanti  obblighi,  previsti  a  carico  di          intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata          sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;                 b)  apportare  le   modifiche   e   le   integrazioni          necessarie per realizzare il miglior coordinamento  tra  la          disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento          (UE) n.  909/2014  e  la  disciplina  di  adeguamento  alle          disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.  648/2012,   anche          attraverso la modifica della  disciplina  fallimentare  per          gli aspetti di rilevanza.               5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza          pubblica. Le autorita' interessate  svolgono  le  attivita'          previste  dal  presente  articolo  con  le  risorse  umane,          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione          vigente.».               - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
           Note all'art. 1: 
               -  Il  testo  dell'art.  1,  comma   1,   del   decreto          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'          recita:               «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto          legislativo si intendono per:                 a) "legge fallimentare": il regio  decreto  16  marzo          1942, n. 267 e successive modificazioni;                 b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive          modificazioni;                 c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'          e la borsa;                 c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi          pensione;                 d)  'IVASS':  L'Istituto  per  la   Vigilanza   sulle          Assicurazioni;                 d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza          finanziaria composto dalle seguenti parti:                   1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con          regolamento (UE) n. 1093/2010;                   2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni  e          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con          regolamento (UE) n. 1094/2010;                   3)  "AESFEM":  Autorita'  europea  degli  strumenti          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.          1095/2010;                   4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.          1095/2010;                   5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;                   6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.          1095/2010;                 d-ter) "UE": l'Unione europea;                 d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui          occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare  uno          o piu' servizi di investimento a terzi e/o  nell'effettuare          una   o   piu'   attivita'   di   investimento   a   titolo          professionale;                 d-quinquies)  "banca":   la   banca   come   definita          dall'articolo 1, comma  1,  lettera  b),  del  Testo  unico          bancario;                 d-sexies) "banca dell'Unione europea" o  "banca  UE":          la banca avente sede legale e amministrazione  centrale  in          un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;                 e) "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  (Sim):          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti          nell'albo previsto dall'articolo  106  del  T.U.  bancario,          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;                 f) "impresa di investimento  dell'Unione  europea"  o          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso          dall'Italia;                 g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha  la          propria  sede  legale  o  direzione  generale   nell'Unione          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta          servizi o attivita' di investimento;                 h;                 i) 'societa' di investimento  a  capitale  variabile'          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante          l'offerta di proprie azioni;                 i-bis) 'societa' di investimento  a  capitale  fisso'          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari          partecipativi;                 i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e   coloro   che          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma          diversa dal rapporto di lavoro subordinato;                 j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr  costituito          in  forma  di  patrimonio  autonomo,  suddiviso  in  quote,          istituito e gestito da un gestore;                 k)  'Organismo   di   investimento   collettivo   del          risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a          una politica di investimento predeterminata;                 k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;                 k-ter)  'Oicr  chiuso':  l'Oicr  diverso  da   quello          aperto;                 l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le          Sicav e le Sicaf;                 m) 'Organismi di investimento  collettivo  in  valori          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di          applicazione della direttiva 2009/65/CE;                 m-bis)  'Organismi  di  investimento  collettivo   in          valori  mobiliari  UE'  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;                 m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva          2011/61/UE;                 m-quater) 'FIA italiano riservato': il  FIA  italiano          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori          professionali e alle categorie di  investitori  individuate          dal regolamento di cui all'articolo 39;                 m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli  Oicr          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso          dall'Italia;                 m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente          all'UE;                 m-septies) 'fondo europeo  per  il  venture  capital'          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del          regolamento (UE) n. 345/2013;                 m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del          regolamento (UE) n. 346/2013;                 m-octies.1) 'fondo di investimento  europeo  a  lungo          termine"  (ELTIF):   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di          applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;                 m-novies)  'Oicr  feeder':  l'Oicr  che  investe   le          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr          master;                 m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o  piu'          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie          attivita';                 m-undecies) 'clienti  professionali'  o  'investitori          professionali':   i   clienti   professionali   ai    sensi          dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;                 m-undecies.1) 'Business  Angel':  gli  investitori  a          supporto dell'innovazione che hanno  investito  in  maniera          diretta o indiretta una somma pari ad  almeno  euro  40.000          nell'ultimo triennio;                 m-duodecies) "clienti al dettaglio o  investitori  al          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono          clienti professionali o investitori professionali;                 n) 'gestione collettiva del risparmio':  il  servizio          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei          relativi rischi;                 o) "societa' di gestione  del  risparmio"  (SGR):  la          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione          collettiva del risparmio;                 o-bis)  'societa'  di  gestione  UE':   la   societa'          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'          di gestione di uno o piu' OICVM;                 p) 'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la  societa'          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'          di gestione di uno o piu' FIA;                 q) 'gestore  di  FIA  non  UE'  (GEFIA  non  UE):  la          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;                 q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav  e  la  Sicaf  che          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di          EuVECA, il gestore di EuSEF e il gestore di ELTIF;                 q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di          depositario;                 q-quater)    'depositario    dell'Oicr    master    o          dell'Oicrfeeder':  il  depositario   dell'Oicr   master   o          dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o  l'Oicr  feeder          e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello  Stato          di origine a svolgere i compiti di depositario;                 q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le  quote  dei          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;                 r)  "soggetti  abilitati":  le  Sim,  le  imprese  di          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le  societa'  di          gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i          GEFIA  UE  con  succursale  in  Italia,  i  GEFIA  non   UE          autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo          previsto dall'articolo 106 del  T.U.  bancario,  le  banche          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di          investimento;                 r-bis) "Stato di origine della societa'  di  gestione          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione          UE ha la propria sede legale e direzione generale;                 r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in          cui l'OICR e' stato costituito;                 r-ter.1)  "indice  di  riferimento"  o   "benchmark":          l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3),  del          regolamento (UE) 2016/1011;                 r-ter.2) "amministratore di indici  di  riferimento":          la persona  fisica  o  giuridica  di  cui  all'articolo  3,          paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;                 r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito          dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento          (CE) n. 1060/2009;                 r-quinquies) 'agenzia di  rating  del  credito':  una          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di          rating del credito a livello professionale;                 s) "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":  le          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello          Stato dell'UE di origine;                 t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti          abilitati;                 u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari  e          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o          postali non rappresentati da strumenti finanziari;                 v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":  ogni          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma          1, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi          dalle banche centrali degli Stati comunitari;                 w)  "emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani   o          esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti  finanziari          quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel  caso  di          ricevute  di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un          mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente          dei valori  mobiliari  rappresentati,  anche  qualora  tali          valori non sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato          regolamentato;                 w-bis)   soggetti   abilitati   alla    distribuzione          assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti  nella          sezione  d)   del   registro   unico   degli   intermediari          assicurativi  di   cui   all'articolo   109   del   decreto          legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea          iscritti   nell'elenco   annesso   di   cui    all'articolo          116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209  del          2005, quali  le  banche,  le  societa'  di  intermediazione          mobiliare  e  le  imprese  di  investimento,  anche  quando          operano con i collaboratori  di  cui  alla  sezione  E  del          registro  unico  degli  intermediari  assicurativi  di  cui          all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;                 w-bis.1) «prodotto di  investimento  al  dettaglio  e          assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi          all'articolo  4,  numero  3),  del  regolamento   (UE)   n.          1286/2014;                 w-bis.2)  «prodotto   d'investimento   al   dettaglio          preassemblato»  o  «PRIP»:   un   investimento   ai   sensi          dell'articolo  4,  numero  1),  del  regolamento  (UE)   n.          1286/2014;                 w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»:  un          prodotto  ai  sensi  dell'articolo  4,   numero   2),   del          regolamento  (UE)  n.  1286/2014.  Tale   definizione   non          include: 1)  i  prodotti  assicurativi  non  vita  elencati          all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i  contratti          assicurativi vita,  qualora  le  prestazioni  previste  dal          contratto siano dovute soltanto in caso di  decesso  o  per          incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3)  i          prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,          sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di  offrire          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il          fornitore o il prodotto pensionistico;                 w-bis.4)  «ideatore  di  prodotti  d'investimento  al          dettaglio preassemblati  e  assicurativi»  o  «ideatore  di          PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero  4),  del          regolamento (UE) n. 1286/2014;                 w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di          cui all'articolo 4, numero  5),  del  regolamento  (UE)  n.          1286/2014;                 w-bis.6) «investitore  al  dettaglio  in  PRIIP»:  un          cliente  ai  sensi  dell'articolo   4,   numero   6),   del          regolamento (UE) n. 1286/2014;                 w-bis.7)  "gestore  del  mercato":  il  soggetto  che          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato          regolamentato stesso;                 w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale          amministrato e/o gestito da un  gestore  del  mercato,  che          consente o facilita l'incontro, al suo interno  e  in  base          alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti          finanziari, in modo da dare luogo a  contratti  relativi  a          strumenti    finanziari    ammessi    alla     negoziazione          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla          parte III;                 w-quater) "emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come          Stato membro d'origine":                   1) gli emittenti azioni ammesse  alle  negoziazioni          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;                   2)  gli  emittenti  titoli  di  debito  di   valore          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;                   3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai  numeri          1) e 2), aventi sede legale in uno Stato  non  appartenente          all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia  come  Stato          membro d'origine tra gli  Stati  membri  in  cui  i  propri          valori mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un          mercato  regolamentato.  La  scelta  dello   Stato   membro          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)          e abbia comunicato tale scelta;                   4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli          di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o  i          cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni  in  un          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un          solo Stato membro d'origine. La  scelta  resta  valida  per          almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori  mobiliari          dell'emittente non sono piu' ammessi alla  negoziazione  in          alcun mercato regolamentato dell'Unione  europea,  o  salvo          che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di          cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;                   4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui          valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in          un mercato regolamentato dello Stato membro  d'origine,  ma          sono  stati  ammessi  alla  negoziazione  in   un   mercato          regolamentato italiano o di altri Stati membri  e,  se  del          caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto          l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;                 w-quater.1) "PMI": fermo  quanto  previsto  da  altre          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,          emittenti  azioni   quotate,   il   cui   fatturato   anche          anteriormente  all'ammissione   alla   negoziazione   delle          proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero          che abbiano una capitalizzazione di  mercato  inferiore  ai          500 milioni di euro. Non si considerano PMI  gli  emittenti          azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti          limiti per tre anni consecutivi. La Consob  stabilisce  con          regolamento  le  disposizioni  attuative   della   presente          lettera, incluse le modalita' informative cui  sono  tenuti          tali  emittenti  in  relazione  all'acquisto  ovvero   alla          perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base  delle          informazioni  fornite  dagli  emittenti  pubblica  l'elenco          delle PMI tramite il proprio sito internet;                 w-quinquies)  "controparti  centrali":   i   soggetti          indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle          negoziazioni;                 w-sexies)   "provvedimenti   di    risanamento":    i          provvedimenti con cui sono disposte:                   1)  l'amministrazione  straordinaria,  nonche'   le          misure adottate nel suo ambito;                   2)  le  misure  adottate  ai  sensi   dell'articolo          60-bis.4;                   3) le misure,  equivalenti  a  quelle  indicate  ai          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati          dell'Unione europea;                 w-septies)   "depositari   centrali   di   titoli   o          depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo  2,          paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.               Omissis.».               - Il testo dell'articolo 4 del decreto  legislativo  24          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come          modificato dal presente decreto, cosi' recita:                 «Art.  4  (Collaborazione  tra  autorita'  e  segreto          d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la  COVIP  e          l'IVASS collaborano tra loro,  anche  mediante  scambio  di          informazioni, al fine di agevolare le rispettive  funzioni.          Dette  autorita'  non  possono  reciprocamente  opporsi  il          segreto d'ufficio.               2. La Banca d'Italia e  la  Consob  collaborano,  anche          mediante scambio di informazioni,  con  le  autorita'  e  i          comitati che compongono il SEVIF e con  la  Banca  Centrale          Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive  funzioni.          Nei casi e  nei  modi  stabiliti  dalla  normativa  europea          adempiono agli obblighi di comunicazione nei  confronti  di          tali  soggetti  e  delle  altre  autorita'  e   istituzioni          indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.               2-bis. Ai fini indicati al comma  2,  la  Consob  e  la          Banca  d'Italia  possono  concludere   con   le   autorita'          competenti degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  con          l'AESFEM e la BCE accordi di  collaborazione,  che  possono          prevedere la delega reciproca di compiti di  vigilanza.  La          Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per          la risoluzione  delle  controversie  con  le  autorita'  di          vigilanza  degli   altri   Stati   membri   in   situazioni          transfrontaliere.               2-ter. La  Consob  e'  il  punto  di  contatto  per  la          ricezione delle richieste di  informazioni  provenienti  da          autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in          materia di servizi e attivita' di  investimento  svolti  da          soggetti abilitati, di sedi di negoziazione e di servizi di          comunicazione dati. La Consob interessa la  Banca  d'Italia          per gli aspetti di competenza di questa  ultima.  La  Banca          d'Italia   trasmette   le   informazioni    contestualmente          all'autorita' competente  dello  Stato  membro  dell'Unione          europea che le ha richieste e alla Consob.               3. La Banca d'Italia e  la  CONSOB  possono  cooperare,          anche mediante scambio di informazioni,  con  le  autorita'          competenti degli Stati extracomunitari.               4. Le informazioni  ricevute  dalla  Banca  d'Italia  e          dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere          trasmesse a terzi ne'  ad  altre  autorita'  italiane,  ivi          incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il          consenso dell'autorita' che le ha fornite.               5. La Banca d'Italia  e  la  CONSOB  possono  scambiare          informazioni:                 a)  con  autorita'   amministrative   e   giudiziarie          nell'ambito  di   procedimenti   di   liquidazione   o   di          fallimento, in Italia o  all'estero,  relativi  a  soggetti          abilitati;                 b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei          sistemi di indennizzo;                 c)  con  le  controparti  centrali  e  i   depositari          centrali;                 d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al  fine          di garantire il regolare funzionamento delle sedi  da  essi          gestite.               5-bis. Lo scambio  di  informazioni  con  autorita'  di          Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme          in materia di segreto di ufficio.               6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)          e d), possono essere rivelate a terzi con il  consenso  del          soggetto  che  le  ha  fornite.  Si  puo'  prescindere  dal          consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a          obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.               7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono  esercitare  i          poteri a esse  assegnati  dall'ordinamento  anche  ai  fini          della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle          medesime. Le autorita' competenti  di  Stati  comunitari  o          extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla          CONSOB di effettuare  per  loro  conto,  secondo  le  norme          previste nel presente decreto, un'indagine  sul  territorio          dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche          sul territorio dello Stato  inerenti  ai  provvedimenti  da          esse adottati. Le predette autorita' possono  chiedere  che          venga consentito ad alcuni membri  del  loro  personale  di          accompagnare il personale  della  Banca  d'Italia  e  della          CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.               8. Restano ferme le norme che disciplinano  il  segreto          d'ufficio sulle  notizie,  i  dati  e  le  informazioni  in          possesso della Banca d'Italia.               9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza  su          base consolidata nei confronti di gruppi operanti  in  piu'          Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base  di  accordi          con   le   autorita'   competenti,   definisce   forme   di          collaborazione  e  coordinamento,  istituisce  collegi   di          supervisori e  partecipa  ai  collegi  istituiti  da  altre          autorita'.  In  tale  ambito,  la   Banca   d'Italia   puo'          concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe  di          funzioni.               10. Tutte le notizie,  le  informazioni  e  i  dati  in          possesso della CONSOB in ragione  della  sua  attivita'  di          vigilanza sono coperti  dal  segreto  d'ufficio  anche  nei          confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione  del          Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi  i          casi previsti  dalla  legge  per  le  indagini  relative  a          violazioni sanzionate penalmente.               11. I dipendenti  della  CONSOB,  nell'esercizio  delle          funzioni di vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e  hanno          l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte          le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi          di reato.               12. I dipendenti  della  CONSOB,  i  consulenti  e  gli          esperti dei quali la stessa si avvale  sono  vincolati  dal          segreto d'ufficio.               13. Le pubbliche amministrazioni e  gli  enti  pubblici          forniscono dati,  notizie  e  documenti  e  ogni  ulteriore          collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle          leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.               13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di          informazioni, con le autorita' competenti di  Stati  membri          dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob  e  la  Banca          d'Italia stabiliscono con  il  Ministero  della  giustizia,          anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalita' di          acquisizione  delle  informazioni  relative  alle  sanzioni          penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, per i reati di          cui all'articolo 2638 del codice  civile  e  agli  articoli          166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis,  per  la  successiva          comunicazione all'AESFEM, ai sensi  dell'articolo  195-ter,          comma 1-bis.               13-ter. Per i medesimi fini di cui al  comma  13-bis  e          fermo restando il  divieto  di  cui  all'articolo  329  del          codice di procedura penale, la Consob e la  Banca  d'Italia          possono richiedere informazioni  all'autorita'  giudiziaria          procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali          per i reati previsti dal comma 13-bis.».               -  Il  testo   dell'articolo   4-quater   del   decreto          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'          recita:               «Art.   4-quater   (Individuazione   delle    autorita'          nazionali competenti  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4          luglio 2012, e ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365  del          Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre  2015).          - 1.               2.               2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la COVIP          sono le autorita' competenti per il rispetto degli obblighi          posti dal regolamento (UE) n. 648/2012  e  dal  regolamento          (UE)  2015/2365  a  carico  dei  soggetti  vigilati   dalle          medesime autorita', secondo le rispettive  attribuzioni  di          vigilanza.               3. La Consob e' l'autorita'  competente  nei  confronti          delle   controparti   non   finanziarie,   come    definite          rispettivamente dal regolamento  (UE)  n.  648/2012  e  dal          regolamento (UE) 2015/2365, che non siano soggetti vigilati          da altra autorita' ai sensi del presente articolo,  per  il          rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e  11          del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli  4  e  15          del regolamento  (UE)  2015/2365.  A  tal  fine  la  Consob          esercita i poteri  previsti  dall'articolo  187-octies  del          presente decreto  legislativo,  secondo  le  modalita'  ivi          stabilite,  e  puo'  dettare  disposizioni  inerenti   alle          modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza.               4.               5. ».   |  
|   |                                 Art. 2 
                Modifiche alla parte V, titolo II, del              decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
   1. All'articolo  190,  comma  2-bis,  del  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente:   «b-quater) ai gestori di OICVM e di  FIA,  in  caso  di  violazione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2015/2365  e delle relative disposizioni attuative.».   2. Dopo l'articolo 190-bis  del  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:   «Art. 190-bis.1 (Sanzioni amministrative relative  alle  violazioni delle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/1011).  -  1.  Per  le violazioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8,  9,  10,  dell'articolo  11, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), dell'articolo 11, paragrafi  2 e 3, degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26,  27,  28, 29 e 34 del regolamento (UE) 2016/1011  e  delle  norme  tecniche  di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo  regolamento,  si applica:     a)  nei  confronti  delle   persone   giuridiche,   la   sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro  un  milione, ovvero fino al dieci per cento del  fatturato  totale  annuo,  quando tale importo e' superiore  a  euro  un  milione  e  il  fatturato  e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis,  del  presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209;     b)   nei   confronti   delle   persone   fisiche,   la   sanzione amministrativa  pecuniaria   da   euro   cinquemila   fino   a   euro cinquecentomila.   2. Fermo quanto previsto dal  comma  1,  lettera  a),  la  sanzione indicata dal comma  1,  lettera  b)  si  applica  nei  confronti  dei soggetti che svolgono funzioni di  amministrazione,  di  direzione  o controllo e del personale delle societa' e degli enti  nei  confronti dei  quali  sono  accertate  le   violazioni,   nei   casi   previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).   3. Per le violazioni dell'articolo 11, paragrafi 1, lettera  d),  e 4, del regolamento (UE) 2016/1011, si applica:     a)  nei  confronti  delle   persone   giuridiche,   la   sanzione amministrativa   pecuniaria   da   euro   diecimila   fino   a   euro duecentocinquantamila ovvero fino al due  per  cento  del  fatturato, quando tale importo e' superiore a euro  duecentocinquantamila  e  il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195,  comma  1-bis, del presente decreto e ai sensi  dell'articolo  325-bis  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;     b)   nei   confronti   delle   persone   fisiche,   la   sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro centomila.   4. Fermo quanto previsto dal  comma  3,  lettera  a),  la  sanzione indicata dal comma  3,  lettera  b)  si  applica  nei  confronti  dei soggetti che svolgono funzioni di  amministrazione,  di  direzione  o controllo e del personale delle societa' e degli enti  nei  confronti dei  quali  sono  accertate  le   violazioni,   nei   casi   previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).   5. Se il vantaggio  ottenuto  dall'autore  della  violazione,  come conseguenza della violazione stessa, e' superiore ai  limiti  massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al  triplo  dell'ammontare  del  vantaggio  ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.   6.  Con   il   provvedimento   di   applicazione   della   sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, puo' essere applicata nei confronti  della  persona  fisica  ritenuta responsabile della violazione la sanzione  amministrativa  accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore  a  sei  mesi  e  non superiore  a   tre   anni,   dallo   svolgimento   di   funzioni   di amministrazione,  direzione  e  controllo  presso  amministratori  di indici di riferimento o contributori di dati sottoposti a vigilanza.   7. L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria comporta la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. Si applica, in tal caso, l'articolo 187-sexies, commi 2 e 3.   8. Le sanzioni amministrative previste dal presente  articolo  sono applicate dalla Banca d'Italia,  dalla  Consob,  dall'IVASS  e  dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo  4-septies.1  e  le  rispettive procedure  sanzionatorie.  Nei  riguardi  dell'IVASS  e  della  COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza  e ai fini del presente  articolo,  gli  articoli  194-bis,  194-quater, 194-septies e 195-ter, comma  1-bis.  IVASS  e  COVIP  pubblicano  le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.».   3. All'articolo 193-quater  del  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:     a)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «(Sanzioni amministrative relative alla violazione delle  disposizioni  previste dal regolamento  (UE)  n.  648/2012  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 4 luglio 2012, e dal regolamento  (UE)  2015/2365  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015)»;     b) al comma 1, dopo le parole «comma  1-bis»  sono  aggiunte,  in fine, le  seguenti  parole:  «,  del  presente  decreto  e  ai  sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n. 209»;     c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:       «1-bis.  Le  controparti  finanziarie  e  le  controparti   non finanziarie, come definite  dall'articolo  3,  punti  3)  e  4),  del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, del 25 novembre 2015, le quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 4 del medesimo  regolamento  e  le  norme  tecniche  di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o da un ente, si applica nei confronti di questi  ultimi  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   da   euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo e'  superiore  a euro  cinque  milioni  e  il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi dell'articolo 195, comma 1-bis,  del  presente  decreto  e  ai  sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n. 209.       1-ter. Nei confronti delle controparti indicate al comma 1-bis, le quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 15  del regolamento (UE) 2015/2365  si  applica  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro  cinque  milioni,  se  sono persone fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o da un ente,  si  applica  nei  confronti  di  questi  ultimi  la   sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino  a  euro  quindici milioni, ovvero fino al dieci per cento del  fatturato,  quando  tale importo e' superiore a  euro  quindici  milioni  e  il  fatturato  e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis,  del  presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209.»;     d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:       «2-bis. Fermo quanto previsto per le societa' e  per  gli  enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni,  nei  confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale si applicano le sanzioni  previste  per  le persone fisiche dai  commi  1,  1-bis  e  1-ter,  nei  casi  previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).       2-ter. Con il  provvedimento  di  applicazione  della  sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2-bis, in ragione  della gravita' della  violazione  accertata  e  tenuto  conto  dei  criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, puo' essere  applicata  la  sanzione amministrativa  accessoria  dell'interdizione,  per  un  periodo  non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni  di  amministrazione,  direzione  e  controllo   presso   le controparti centrali, i gestori  delle  sedi  di  negoziazione  e  le controparti finanziarie, come definite rispettivamente dagli articoli 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 648/2012  e  3,  punto  3),  del regolamento (UE) 2015/2365.       2-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della  violazione  stessa  e'  superiore  ai  limiti massimi indicati nel presente articolo,  la  sanzione  amministrativa pecuniaria e' elevata fino al  triplo  dell'ammontare  del  vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.»;     e) il comma 3 e' sostituito dal seguente:   «3. Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, sui  soggetti dalle medesime  vigilati  e  secondo  le  attribuzioni  di  vigilanza specificate  all'articolo  4-quater   e   le   rispettive   procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di  rispettiva  competenza  e  ai  fini  del presente articolo, gli articoli 194-bis,  194-quater,  194-septies  e 195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le  sanzioni  irrogate secondo le procedure di settore.»;     f) il comma 4 e' abrogato.   4. All'articolo  194-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:     «g-bis)  la  criticita'  dell'indice  di   riferimento   per   la stabilita' finanziaria;».   5. All'articolo 194-quater, comma 1,  del  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n.  58,  dopo  la  lettera  c-bis)  sono  aggiunte  le seguenti:     «c-ter) delle norme  del  regolamento  (UE)  n.  648/2012  e  del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;     c-quater) delle norme del regolamento (UE)  2016/1011  richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3.».   6. All'articolo 194-septies, comma 1, del  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:     «e-bis) delle norme  del  regolamento  (UE)  n.  648/2012  e  del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;     e-ter) delle norme  del  regolamento  (UE)  2016/1011  richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3.».  
           Note all'art. 2: 
               - Il testo dell'art. 190  del  decreto  legislativo  24          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come          modificato dal presente decreto, cosi' recita:               «Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie  in  tema          di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il  fatto          costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti          dei soggetti abilitati, dei depositari e  dei  soggetti  ai          quali  sono   state   esternalizzate   funzioni   operative          essenziali   o   importanti   si   applica   la    sanzione          amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino  a  euro          cinque  milioni,  ovvero  fino  al  dieci  per  cento   del          fatturato, quando tale importo e' superiore a  euro  cinque          milioni  e  il  fatturato   e'   determinabile   ai   sensi          dell'articolo 195, comma 1-bis, per la  mancata  osservanza          degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3          e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 12; 13, comma 3; 21; 22;          23, commi 1 e 4-bis; 24,  commi  1  e  1-bis;  24-bis;  25;          25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28,  comma  4;          29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma  4;  30,  comma  5;  31,          commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33,  comma          4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3  e          4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi  2,  4  e  5;  40-bis,          comma 4; 40-ter, comma 4; 41,  commi  2,  3  e  4;  41-bis;          41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2,  3,  4,          7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1,  3  e  4;          47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter;  55-quater;  55-quinquies;          ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in          base ai medesimi articoli.               [1-bis.  Nelle  materie  a  cui   si   riferiscono   le          disposizioni  richiamate  al  comma  1,  le  sanzioni   ivi          previste si applicano anche in caso di  inosservanza  delle          norme tecniche di regolamentazione e di attuazione  emanate          dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10  e  15          del  regolamento  UE  n.  1095/2010,  ovvero  in  caso   di          inosservanza   degli    atti    dell'AESFEM    direttamente          applicabili ai  soggetti  vigilati  adottati  ai  sensi  di          quest'ultimo regolamento.]               1-bis.1 Chiunque eserciti  l'attivita'  di  gestore  di          portale in assenza dell'iscrizione  nel  registro  previsto          dall'articolo  50-quinquies  e'  punito  con  la   sanzione          amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino  a  euro          cinque  milioni.  Se  la  violazione  e'  commessa  da  una          societa' o un ente, si  applica  nei  confronti  di  questi          ultimi  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   euro          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai          sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.               2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:                 a) alle banche non autorizzate  alla  prestazione  di          servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non          osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di  quelle          emanate in base ad esse;                 b)   ai   soggetti   abilitati   alla   distribuzione          assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni          previste dall'articolo 25-ter, comma 2, e quelle emanate in          base ad esse;                 c) ai depositari  centrali  che  prestano  servizi  o          attivita'  di  investimento   per   la   violazione   delle          disposizioni del presente decreto richiamate  dall'articolo          79-noviesdecies.1.               2-bis. La medesima sanzione prevista  dal  comma  1  si          applica                 a) ai  gestori  dei  fondi  europei  per  il  venture          capital (EuVECA), in caso di violazione delle  disposizioni          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  e  13          del  regolamento  (UE)  n.  345/2013   e   delle   relative          disposizioni attuative;                 b) ai gestori dei fondi europei  per  l'imprenditoria          sociale (EuSEF), in caso di violazione  delle  disposizioni          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12,  13,          14 del  regolamento  (UE)  n.  346/2013  e  delle  relative          disposizioni attuative;                 b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso  di          violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)          n. 231/2013 della  Commissione,  del  regolamento  (UE)  n.          2015/760, e delle relative disposizioni attuative;                 b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM,  in  caso          di violazione delle disposizioni del  regolamento  delegato          (UE)  n.  438/2016  della  Commissione  e  delle   relative          disposizioni attuative.                 b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA,  in  caso  di          violazione  delle   disposizioni   dell'articolo   13   del          regolamento (UE) 2015/2365 e  delle  relative  disposizioni          attuative.               2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma  1  si          applica anche in caso di inosservanza delle norme  tecniche          di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti          di cui al comma 2-bis, lettere a),  b),  b-bis)  e  b-ter),          emanate dalla Commissione europea ai sensi  degli  articoli          10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.               [2-ter.   Si   applica   la   sanzione   amministrativa          pecuniaria    da    euro    duemilacinquecento    a    euro          centocinquantamila:                 a) nei confronti  di  Sim,  imprese  di  investimento          comunitarie  con   succursale   in   Italia,   imprese   di          investimento  extracomunitarie,   intermediari   finanziari          iscritti nell'elenco previsto dall'articolo  106  del  TUB,          banche  italiane,  banche  comunitarie  con  succursale  in          Italia e banche extracomunitarie autorizzate  all'esercizio          dei servizi o delle attivita' di investimento, nonche'  nei          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di          amministrazione o di direzione delle controparti  centrali,          in caso di violazione  delle  disposizioni  previste  dagli          articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis  del  regolamento          (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,          del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating  del          credito, e delle relative disposizioni attuative;                 b) nei confronti dei gestori in  caso  di  violazione          dell'articolo 35-duodecies e dell'articolo 4, paragrafo  1,          comma 1, del regolamento di cui alla lettera  a),  e  delle          relative disposizioni attuative.]               3. Si  applica  l'articolo  187-quinquiesdecies,  comma          1-quater.               3-bis.   I   soggetti   che   svolgono   funzioni    di          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste          dall'articolo  6,  comma  2-bis,  ovvero  le   disposizioni          generali o particolari emanate in base  al  medesimo  comma          dalla  Banca  d'Italia,  sono  puniti   con   la   sanzione          amministrativa   pecuniaria   da   cinquantamila   euro   a          cinquecentomila euro.               [4. Salvo quanto previsto dall'articolo  194-quinquies,          alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie   previste   dal          presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e          16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.]".               -  Il  testo  dell'articolo  193-quater   del   decreto          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'          recita:               «Art. 193-quater (Sanzioni amministrative relative alla          violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE)          n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  4          luglio  2012,  e  dal  regolamento  (UE)  2015  /2365   del          Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre  2015).          - 1. Le controparti  centrali,  i  gestori  delle  sedi  di          negoziazione, le controparti finanziarie e  le  controparti          non finanziarie, come definite dall'articolo 2,  punti  1),          4),  8)  e  9),  del  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del          Parlamento europeo e del Consiglio, del 4  luglio  2012,  i          soggetti che agiscono  in  qualita'  di  partecipanti  alle          controparti centrali o in qualita'  di  clienti  di  questi          ultimi, come  definiti  dall'articolo  2,  punto  15),  del          citato regolamento, i quali non osservano  le  disposizioni          previste  dai  titoli  II,  III,  IV  e  V   del   medesimo          regolamento e  le  relative  disposizioni  attuative,  sono          puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro          cinquemila fino a euro  cinque  milioni,  se  sono  persone          fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o  da          un ente, si applica  nei  confronti  di  questi  ultimi  la          sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino          a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per  cento  del          fatturato, quando tale importo e' superiore a  euro  cinque          milioni  e  il  fatturato   e'   determinabile   ai   sensi          dell'articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto  e  ai          sensi  dell'articolo  325-bis  del  decreto  legislativo  7          settembre 2005, n. 209.               1-bis. Le controparti finanziarie e le controparti  non          finanziarie, come definite dall'articolo 3, punti 3) e  4),          del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del          Consiglio, del 25 novembre 2015, le quali non osservano  le          disposizioni  previste   dall'articolo   4   del   medesimo          regolamento e  le  norme  tecniche  di  regolamentazione  e          attuazione previste dal medesimo regolamento,  sono  punite          con  la  sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro          cinquemila fino a euro  cinque  milioni,  se  sono  persone          fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o  da          un ente, si applica  nei  confronti  di  questi  ultimi  la          sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino          a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per  cento  del          fatturato  complessivo  annuo,  quando  tale   importo   e'          superiore  a  euro  cinque  milioni  e  il   fatturato   e'          determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis,  del          presente decreto  e  ai  sensi  dell'articolo  325-bis  del          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.               1-ter. Nei  confronti  delle  controparti  indicate  al          comma  1-bis,  le  quali  non  osservano  le   disposizioni          previste dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/2365 si          applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro          cinquemila fino a euro  cinque  milioni,  se  sono  persone          fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o  da          un ente, si applica  nei  confronti  di  questi  ultimi  la          sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino          a euro quindici milioni, ovvero fino al dieci per cento del          fatturato, quando tale importo e' superiore a euro quindici          milioni  e  il  fatturato   e'   determinabile   ai   sensi          dell'articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto  e  ai          sensi  dell'articolo  325-bis  del  decreto  legislativo  7          settembre 2005, n. 209.               2.               2-bis. Fermo quanto previsto per le societa' e per  gli          enti nei confronti dei quali sono accertate le  violazioni,          nei  confronti  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni   di          amministrazione, di direzione o controllo e  del  personale          si applicano le sanzioni previste per  le  persone  fisiche          dai commi 1, 1-bis e 1-ter, nei casi previsti dall'articolo          190-bis, comma 1, lettera a).               2-ter.  Con  il  provvedimento  di  applicazione  della          sanzione  amministrativa  pecuniaria  prevista  dal   comma          2-bis, in ragione della gravita' della violazione accertata          e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis,          puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria          dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei  mesi          e non superiore a tre anni, dallo svolgimento  di  funzioni          di  amministrazione,  direzione  e  controllo   presso   le          controparti centrali, i gestori delle sedi di  negoziazione          e le controparti finanziarie, come definite rispettivamente          dagli  articoli  2,  punto  8),  del  regolamento  (UE)  n.          648/2012 e 3, punto 3), del regolamento (UE) 2015/2365.               2-quater. Se il vantaggio  ottenuto  dall'autore  della          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'          superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo,          la sanzione amministrativa pecuniaria e'  elevata  fino  al          triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche'  tale          ammontare sia determinabile.               3. Le sanzioni  previste  dal  presente  articolo  sono          applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS  e          dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo          le  attribuzioni  di  vigilanza  specificate   all'articolo          4-quater  e  le  rispettive  procedure  sanzionatorie.  Nei          riguardi  dell'IVASS  e  della   COVIP   trovano   comunque          applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini          del presente articolo, gli  articoli  194-bis,  194-quater,          194-septies,  e  195-ter,  comma  1-bis.  IVASS   e   COVIP          pubblicano le sanzioni irrogate  secondo  le  procedure  di          settore.               4. (abrogato).».               -  Il   testo   dell'articolo   194-bis   del   decreto          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'          recita:               «Art. 194-bis  (Criteri  per  la  determinazione  delle          sanzioni). - 1. Nella determinazione del tipo, della durata          e  dell'ammontare  delle  sanzioni  previste  dal  presente          decreto, la Banca d'Italia o  la  Consob  considerano  ogni          circostanza rilevante e, in particolare, tenuto  conto  del          fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica          o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:                 a) gravita' e durata della violazione;                 b) grado di responsabilita';                 c)  capacita'  finanziaria  del  responsabile   della          violazione;                 d) entita' del vantaggio  ottenuto  o  delle  perdite          evitate attraverso la violazione, nella misura in cui  essa          sia determinabile;                 e)  pregiudizi  cagionati  a  terzi   attraverso   la          violazione, nella misura  in  cui  il  loro  ammontare  sia          determinabile;                 f) livello di  cooperazione  del  responsabile  della          violazione con la Banca d'Italia o la Consob;                 g)  precedenti  violazioni  in  materia  bancaria   o          finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;                 g-bis) la criticita' dell'indice di  riferimento  per          la stabilita' finanziaria;                 h)   potenziali    conseguenze    sistemiche    della          violazione;                 h-bis)  misure  adottate   dal   responsabile   della          violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine          di evitare, in futuro, il suo ripetersi.».               -  Il  testo  dell'articolo  194-quater   del   decreto          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'          recita:               «Art.  194-quater  (Ordine  di   porre   termine   alle          violazioni). - 1. Quando le violazioni  sono  connotate  da          scarsa offensivita' o pericolosita',  nei  confronti  delle          societa' o degli enti interessati, puo'  essere  applicata,          in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una          sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni          contestate, anche indicando le  misure  da  adottare  e  il          termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:                 a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6;          12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi  1  e  2;          68-quater, commi 2 e 3;  98-ter,  commi  2  e  3,  e  delle          relative disposizioni attuative;                 b) delle disposizioni generali o particolari  emanate          dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;                 c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative          disposizioni attuative;                 c-bis) delle norme del regolamento (UE)  n.  600/2014          richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni          attuative.                 c-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e          del regolamento  (UE)  2015/2365  richiamate  dall'articolo          193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;                 c-quater) delle norme del regolamento (UE)  2016/1011          richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3.               2. Per  l'inosservanza  dell'ordine  entro  il  termine          stabilito si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria          prevista  per  la  violazione  originariamente   contestata          aumentata fino ad un terzo.».               -  Il  testo  dell'articolo  194-septies  del   decreto          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'          recita:               «Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1. Quando          le violazioni  sono  connotate  da  scarsa  offensivita'  o          pericolosita' e l'infrazione contestata sia  cessata,  puo'          essere   applicata,   in    alternativa    alle    sanzioni          amministrative pecuniarie, una sanzione  consistente  nella          dichiarazione pubblica  avente  ad  oggetto  la  violazione          commessa  e  il  soggetto   responsabile,   nel   caso   di          inosservanza:                 a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6;          12; 21; 22; 24, comma  1-bis;  24-bis;  29;  33,  comma  4;          35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;          98-ter, commi 2 e 3;  e  187-quinquiesdecies,  comma  1,  e          delle relative disposizioni attuative;                 b) delle disposizioni generali o particolari  emanate          dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;                 c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative          disposizioni attuative;                 d) delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo          1, del  regolamento  (UE)  n.  1286/2014,  dell'obbligo  di          notifica di cui  all'articolo  4-decies  e  delle  relative          disposizioni attuative, nonche' per la  mancata  osservanza          delle misure adottate  ai  sensi  dell'articolo  4-septies,          comma 1;                 e) delle  norme  del  regolamento  (UE)  n.  600/2014          richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni          attuative e delle misure adottate  dalla  Consob  ai  sensi          dell'articolo 42 del medesimo regolamento.                 e-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e          del regolamento  (UE)  2015/2365  richiamate  dall'articolo          193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;                 e-ter) delle norme  del  regolamento  (UE)  2016/1011          richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3.».   |  
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                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni interessate  provvedono  all'attuazione  dei  compiti  derivanti  dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Savona,  Ministro  per  gli  affari                                  europei 
                                   Tria,  Ministro   dell'economia   e                                  delle finanze 
                                   Bonafede, Ministro della giustizia 
                                   Moavero  Milanesi,  Ministro  degli                                  affari esteri e della  cooperazione                                  internazionale 
                                   Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo                                  economico   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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