Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2019 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 18
Attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l'articolo 4;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 3 novembre 2016, n. 214, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria;
Visto il regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2019;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e
successive modificazioni

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 56:
1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario conferiscono al titolare i diritti di cui agli articoli 25 e 26 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e impongono i limiti di cui all'articolo 27 dello stesso Accordo. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario producono effetto a decorrere dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto.»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3, dopo le parole: «Il titolare», sono inserite le seguenti: «di un brevetto europeo rilasciato per l'Italia»;
4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per i brevetti europei, per i quali e' stata presentata una richiesta di effetto unitario nei termini previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1257/2012, il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario ovvero dalla data di ricezione dell'istanza di ritiro da parte dell'Ufficio europeo.»;
5) al comma 5, le parole: «3 e 4», sono sostituite dalle seguenti: «3, 4 e 4-bis»;
b) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole: «o del brevetto europeo», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «anche con effetto unitario»;
c) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1. dopo le parole: «brevetto europeo valido in Italia», sono inserite le seguenti: «o un brevetto europeo con effetto unitario,» e dopo le parole: «brevetto europeo», sono inserite le seguenti: «o del brevetto europeo con effetto unitario»;
1.2. alla lettera a), dopo le parole: «brevetto europeo», sono inserite le seguenti: «o al brevetto europeo con effetto unitario»;
1.3. alla lettera b), dopo le parole: «brevetto europeo», sono aggiunte le seguenti: «o del brevetto europeo con effetto unitario»;
2) al comma 2, dopo le parole: «brevetto europeo», sono inserite le seguenti: «, o il brevetto europeo con effetto unitario,»;
3) al comma 3, dopo le parole: «brevetto europeo», sono inserite le seguenti: «o del brevetto europeo con effetto unitario»;
d) all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1. alla lettera a), le parole: «, ovvero in via sperimentale» sono soppresse;
1.2. dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata, ovvero all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o alla scoperta e allo sviluppo di altre varieta' vegetali;»;
1.3. dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque italiane, purche' l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave, ovvero all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio italiano, ferme restando le disposizioni del codice della navigazione e quelle della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;
c-ter) agli atti consentiti ai sensi degli articoli 64-ter e 64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle utilizzazioni ivi consentite delle informazioni cosi' legittimamente ottenute.»;
e) all'articolo 70, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 71 a 74 e 81-octies si applicano anche ai diritti sul brevetto europeo con effetto unitario relativamente al territorio nazionale.»;
f) all'articolo 163, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Fatto salvo il periodo transitorio di cui all'articolo 83 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, i diritti conferiti da un certificato complementare di protezione basato su un brevetto europeo di cui all'articolo 56 sono quelli previsti dall'articolo 30 dell'Accordo medesimo.»;
g) al capo VIII, dopo la sezione VI, e' inserita la seguente:
«Sezione VI-bis (Brevetto europeo). Art. 245-bis (Regime transitorio). - 1. Le cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia, pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all'autorita' giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all'articolo 83, paragrafo 3, dell'Accordo medesimo, sono decise in conformita' alla legislazione italiana in materia.».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,
supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il testo dell'art. 4 della legge 25 ottobre 2017, n.
163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2016-2017), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259, cosi' recita:
«Art. 4 (Delega al Governo per l'adeguamento, il
coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012,
relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel
settore dell'istituzione di una tutela brevettuale
unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale
unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214). - 1. Il Governo
e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le procedure di
cui all'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo
all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore
dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e per
il coordinamento e il raccordo tra la normativa nazionale e
le disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei
brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato
e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n.
214.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e
dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) adeguare le disposizioni del codice di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, con
abrogazione espressa delle disposizioni superate e
coordinamento e riordino di quelle residue;
b) coordinare e raccordare le disposizioni del codice
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle
disposizioni del citato Accordo su un tribunale unificato
dei brevetti;
c) salvaguardare la possibilita' di adottare
disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012
anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nelle materie non coperte da riserva di legge e gia'
disciplinate mediante regolamenti;
d) prevedere per i brevetti europei per cui e' stata
presentata una richiesta di effetto unitario che, in caso
di rigetto, revoca o ritiro della richiesta di effetto
unitario, il termine per il deposito della traduzione in
lingua italiana all'Ufficio italiano brevetti e marchi, di
cui al comma 4 dell'art. 56 del codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, decorra dalla data di
ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di
rigetto o revoca dell'effetto unitario o dalla data di
ricezione da parte dell'Ufficio europeo dell'istanza di
ritiro;
e) prevedere che le disposizioni sulla preminenza del
brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni con il
brevetto nazionale, di cui all'art. 59 del codice di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si applichino
anche nel caso in cui sia stato concesso l'effetto unitario
al brevetto europeo.».
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- La legge 3 novembre 2016, n. 214 (Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei
brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio
2013) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre
2016, n. 275.
- Il regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo
all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore
dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e'
pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2012, n. L 361.
- Il regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del
17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una
cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una
tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di
traduzione applicabile e' pubblicato nella G.U.U.E. 31
dicembre 2012, n. L 361.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
(Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, supplemento
ordinario.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 56 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo). - 1.
Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto
europeo con effetto unitario conferiscono al titolare i
diritti di cui agli articoli 25 e 26 dell'Accordo su un
tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso
esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e
impongono i limiti di cui all'art. 27 dello stesso Accordo.
Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto
europeo con effetto unitario producono effetto a decorrere
dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino europeo dei
brevetti la menzione della concessione del brevetto.
Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione
ovvero di limitazione, l'ambito della protezione stabilito
con la concessione o con la decisione di mantenimento in
forma modificata o con la decisione di limitazione e'
confermato a decorrere dalla data in cui e' pubblicata la
menzione della decisione concernente l'opposizione o la
limitazione.
2. (abrogato).
3. Il titolare di un brevetto europeo rilasciato per
l'Italia deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e
marchi una traduzione in lingua italiana del testo del
brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonche' del testo
del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della
procedura di opposizione o limitato a seguito della
procedura di limitazione.
4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al
testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo
mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla
data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.
4-bis. Per i brevetti europei, per i quali e' stata
presentata una richiesta di effetto unitario nei termini
previsti dall'art. 9, paragrafo 1, lettera g), del
regolamento (UE) n. 1257/2012, il termine di cui al comma 4
decorre dalla data di ricezione della comunicazione
dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto
unitario ovvero dalla data di ricezione dell'istanza di
ritiro da parte dell'Ufficio europeo.
5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai
commi 3, 4 e 4-bis, il brevetto europeo e' considerato, fin
dall'origine, senza effetto in Italia.».
- Il testo dell'art. 58 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 58 (Trasformazione della domanda di brevetto
europeo). - 1. La domanda di brevetto europeo, nella quale
sia stata designata l'Italia, puo' essere trasformata in
domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:
a) nei casi previsti dall'art. 135, paragrafo 1,
lettera a), della Convenzione sul brevetto europeo del 5
ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260;
b) in caso di inosservanza del termine di cui
all'art. 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto
europeo, quando la domanda sia stata originariamente
depositata in lingua italiana.
2. E' consentita la trasformazione in domanda nazionale
per modello di utilita' di una domanda di brevetto europeo
respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto
europeo anche con effetto unitario revocato il cui oggetto
abbia i requisiti di brevettabilita', previsti dalla
legislazione italiana per i modelli di utilita'.
3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al
comma 1 e' consentito chiedere contemporaneamente
l'eventuale trasformazione in domanda di modello di
utilita' ai sensi dell'art. 84.
4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi
dei commi 1, 2 e 3 e' stata trasmessa all'Ufficio italiano
brevetti e marchi, la domanda di brevetto e' considerata
come depositata in Italia alla stessa data di deposito
della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta
domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei
brevetti sono considerati come depositati in Italia alla
stessa data.».
- Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 59 (Preminenza del brevetto europeo in caso di
cumulo delle protezioni). - 1. Qualora, per la medesima
invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo
valido in Italia o un brevetto europeo con effetto
unitario, siano stati concessi allo stesso inventore o al
suo avente causa con la medesima data di deposito o di
priorita', il brevetto italiano, nella misura in cui esso
tutela la stessa invenzione del brevetto europeo o del
brevetto europeo con effetto unitario, cessa di produrre i
suoi effetti alla data in cui:
a) il termine per promuovere l'opposizione al
brevetto europeo o al brevetto europeo con effetto unitario
e' scaduto senza che sia stata fatta opposizione;
b) la procedura di opposizione si e' definitivamente
conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo
o del brevetto europeo con effetto unitario;
c) il brevetto italiano e' stato rilasciato, se tale
data e' posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).
2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche
se, successivamente, il brevetto europeo, o il brevetto
europeo con effetto unitario, venga annullato o decada.
3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui
che ha promosso un'azione a tutela del brevetto italiano
puo' chiederne la conversione nella corrispondente azione a
tutela del brevetto europeo o del brevetto europeo con
effetto unitario, fatti salvi i diritti che scaturiscono
dal brevetto italiano per il periodo anteriore.».
- Il testo dell'art. 68 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 68 (Limitazioni del diritto di brevetto). - 1. La
facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non
si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non
commerciali;
a-bis) agli atti compiuti a titolo sperimentale
relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata, ovvero
all'utilizzazione di materiale biologico a fini di
coltivazione, o alla scoperta e allo sviluppo di altre
varieta' vegetali;
b) agli studi e sperimentazioni diretti
all'ottenimento, anche in paesi esteri, di
un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco
ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la
preparazione e l'utilizzazione delle materie prime
farmacologicamente attive a cio' strettamente necessarie;
c) alla preparazione estemporanea, e per unita', di
medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai
medicinali cosi' preparati, purche' non si utilizzino
principi attivi realizzati industrialmente.
c-bis) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a
bordo di navi di altri Paesi dell'Unione internazionale per
la protezione della proprieta' industriale (Unione di
Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del
commercio, diversi dall'Italia, nel corpo della nave in
questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura
e negli altri accessori, quando tali navi entrino
temporaneamente o accidentalmente nelle acque italiane,
purche' l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le
esigenze della nave, ovvero all'utilizzazione
dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del
funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri
mezzi di trasporto di altri Paesi dell'Unione
internazionale per la protezione della proprieta'
industriale (Unione di Parigi) o di membri
dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi
dall'Italia, oppure degli accessori di tali aeromobili o
veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o
accidentalmente nel territorio italiano, ferme restando le
disposizioni del codice della navigazione e quelle della
Convenzione internazionale per l'aviazione civile,
stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva ai
sensi del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616,
ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;
c-ter) agli atti consentiti ai sensi degli articoli
64-ter e 64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
alle utilizzazioni ivi consentite delle informazioni cosi'
legittimamente ottenute.
1-bis.
2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui
attuazione implichi quella di invenzioni protette da
precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in
vigore, non puo' essere attuato, ne' utilizzato, senza il
consenso dei titolari di questi ultimi.
3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla
data di deposito della domanda di brevetto o alla data di
priorita', abbia fatto uso nella propria azienda
dell'invenzione puo' continuare ad usarne nei limiti del
preuso. Tale facolta' e' trasferibile soltanto insieme
all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova
del preuso e della sua estensione e' a carico del
preutente.».
- Il testo dell'art. 70 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 70 (Licenza obbligatoria per mancata attuazione).
- 1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto
o quattro anni dalla data di deposito della domanda se
questo termine scade successivamente al precedente, qualora
il titolare del brevetto o il suo avente causa,
direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari, non
abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel
territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno
Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico
europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione
mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura
tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del
Paese, puo' essere concessa licenza obbligatoria per l'uso
non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni
interessato che ne faccia richiesta.
2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 puo'
ugualmente venire concessa, qualora l'attuazione
dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o
ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione
con i bisogni del Paese.
3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la
mancata o insufficiente attuazione e' dovuta a cause
indipendenti dalla volonta' del titolare del brevetto o del
suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la
mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso
sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel
mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il
procedimento brevettato.
4. La concessione della licenza obbligatoria non
esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa
dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade,
qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni
dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria
o lo sia stata in misura tale da risultare in grave
sproporzione con i bisogni del Paese.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo e degli
articoli da 71 a 74 e 81-octies si applicano anche ai
diritti sul brevetto europeo con effetto unitario
relativamente al territorio nazionale.».
- Il testo dell'art. 163 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 163 (Domanda di certificato complementare per i
medicinali e per i prodotti fitosanitari). - 1. La domanda
di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi con riferimento alla
autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno
i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:
a) nome e indirizzo del richiedente;
b) numero del brevetto di base;
c) titolo dell'invenzione;
d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in
commercio nonche' indicazione del prodotto la cui identita'
risulta dall'autorizzazione stessa;
e) se del caso, numero e data della prima
autorizzazione di immissione in commercio nella comunita'.
2-bis. Fatto salvo il periodo transitorio di cui
all'art. 83 dell'Accordo su un tribunale unificato dei
brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge
3 novembre 2016, n. 214, i diritti conferiti da un
certificato complementare di protezione basato su un
brevetto europeo di cui all'art. 56 sono quelli previsti
dall'art. 30 dell'Accordo medesimo.».
 
Art. 2

Disposizioni di adeguamento

1. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottate ulteriori disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012, nelle materie non coperte da riserva di legge e gia' disciplinate mediante regolamenti.

Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1257/2012, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Savona, Ministro per gli affari
europei

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico

Bonafede, Ministro della giustizia

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede