| Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2019 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 18 |  
| Attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25  ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre 2012, relativo all'attuazione  di  una  cooperazione  rafforzata  nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria,  e  alle disposizioni dell'Accordo su un  tribunale  unificato  dei  brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016,  n. 214.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;   Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;   Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017  e, in particolare, l'articolo 4;   Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  e,   in particolare, gli articoli 31 e 32;   Vista la legge 3 novembre 2016, n. 214, di ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei  brevetti,  con  Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013;   Visto il regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre  2012,  relativo  all'attuazione  di  una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione  di  una  tutela brevettuale unitaria;   Visto il regolamento  (UE)  n.  1260/2012  del  Consiglio,  del  17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale  unitaria  con riferimento al regime di traduzione applicabile;   Visto il decreto legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo  15  della legge 12 dicembre 2002, n. 273;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;   Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 14 febbraio 2019;   Sulla proposta del Ministro per gli affari  europei,  del  Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di  concerto con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; 
                                 Emana                   il seguente decreto legislativo: 
                                Art. 1   Modifiche  al  decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,   e                      successive modificazioni 
   1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,  sono  apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 56:       1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto  europeo  con effetto unitario conferiscono al  titolare  i  diritti  di  cui  agli articoli 25 e 26 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016,  n. 214, e impongono  i  limiti  di  cui  all'articolo  27  dello  stesso Accordo. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed  il  brevetto europeo con effetto unitario producono effetto a decorrere dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la  menzione della concessione del brevetto.»;       2) il comma 2 e' abrogato;       3) al comma 3, dopo le parole: «Il titolare», sono inserite  le seguenti: «di un brevetto europeo rilasciato per l'Italia»;       4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:   «4-bis. Per i brevetti europei, per i quali e' stata presentata una richiesta di effetto unitario nei termini previsti  dall'articolo  9, paragrafo 1, lettera  g),  del  regolamento  (UE)  n.  1257/2012,  il termine di cui al comma 4  decorre  dalla  data  di  ricezione  della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o  revoca  dell'effetto unitario ovvero dalla data di ricezione  dell'istanza  di  ritiro  da parte dell'Ufficio europeo.»;       5) al comma 5, le  parole:  «3  e  4»,  sono  sostituite  dalle seguenti: «3, 4 e 4-bis»;     b) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole: «o  del  brevetto europeo», ovunque ricorrano, sono inserite le  seguenti:  «anche  con effetto unitario»;     c) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:       1) al comma 1:         1.1. dopo le parole: «brevetto  europeo  valido  in  Italia», sono inserite  le  seguenti:  «o  un  brevetto  europeo  con  effetto unitario,» e dopo le parole: «brevetto  europeo»,  sono  inserite  le seguenti: «o del brevetto europeo con effetto unitario»;         1.2. alla lettera a), dopo  le  parole:  «brevetto  europeo», sono inserite  le  seguenti:  «o  al  brevetto  europeo  con  effetto unitario»;         1.3. alla lettera b), dopo  le  parole:  «brevetto  europeo», sono aggiunte le  seguenti:  «o  del  brevetto  europeo  con  effetto unitario»;       2) al  comma  2,  dopo  le  parole:  «brevetto  europeo»,  sono inserite  le  seguenti:  «,  o  il  brevetto  europeo   con   effetto unitario,»;       3) al  comma  3,  dopo  le  parole:  «brevetto  europeo»,  sono inserite le seguenti: «o del brevetto europeo con effetto unitario»;     d) all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni:       1) al comma 1:         1.1.  alla  lettera  a),  le  parole:  «,   ovvero   in   via sperimentale» sono soppresse;         1.2. dopo la lettera a), e' inserita la seguente:     «a-bis)  agli  atti  compiuti  a  titolo  sperimentale   relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata, ovvero  all'utilizzazione  di materiale biologico a fini di coltivazione, o alla  scoperta  e  allo sviluppo di altre varieta' vegetali;»;         1.3. dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:     «c-bis) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a  bordo  di navi di altri Paesi  dell'Unione  internazionale  per  la  protezione della  proprieta'  industriale  (Unione  di  Parigi)  o   di   membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia,  nel corpo  della  nave  in  questione,  nelle  macchine,  nel   sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali  navi  entrino temporaneamente  o  accidentalmente  nelle  acque  italiane,  purche' l'invenzione sia utilizzata  esclusivamente  per  le  esigenze  della nave,  ovvero  all'utilizzazione  dell'invenzione  brevettata   nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili  o  di  veicoli terrestri o altri mezzi  di  trasporto  di  altri  Paesi  dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi) o di membri dell'Organizzazione  mondiale  del  commercio, diversi dall'Italia, oppure degli  accessori  di  tali  aeromobili  o veicoli  terrestri,   quando   questi   entrino   temporaneamente   o accidentalmente  nel   territorio   italiano,   ferme   restando   le disposizioni del codice della navigazione e quelle della  Convenzione internazionale per l'aviazione  civile,  stipulata  a  Chicago  il  7 dicembre 1944, resa esecutiva ai  sensi  del  decreto  legislativo  6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;     c-ter) agli atti consentiti ai  sensi  degli  articoli  64-ter  e 64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e  alle  utilizzazioni ivi consentite delle informazioni cosi' legittimamente ottenute.»;     e) all'articolo 70, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:   «4-bis. Le disposizioni del presente articolo e degli  articoli  da 71 a 74 e 81-octies  si  applicano  anche  ai  diritti  sul  brevetto europeo con effetto unitario relativamente al territorio nazionale.»;     f) all'articolo 163, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:   «2-bis. Fatto salvo il periodo transitorio di cui  all'articolo  83 dell'Accordo su un tribunale unificato  dei  brevetti,  ratificato  e reso esecutivo ai sensi della  legge  3  novembre  2016,  n.  214,  i diritti conferiti  da  un  certificato  complementare  di  protezione basato su un brevetto europeo di  cui  all'articolo  56  sono  quelli previsti dall'articolo 30 dell'Accordo medesimo.»;     g) al capo VIII, dopo la sezione VI, e' inserita la seguente:   «Sezione  VI-bis   (Brevetto   europeo).   Art.   245-bis   (Regime transitorio).  -  1.  Le  cause  riguardanti  il   brevetto   europeo rilasciato per l'Italia, pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo su un tribunale unificato  dei  brevetti,  ratificato  e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti  all'autorita' giudiziaria italiana  per  effetto  del  regime  transitorio  di  cui all'articolo 83, paragrafo 3, dell'Accordo medesimo, sono  decise  in conformita' alla legislazione italiana in materia.».  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.               Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale          dell'Unione Europea (GUUE). 
           Note alle premesse: 
               -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere          delegato al Governo se non con determinazione di principi e          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per          oggetti definiti.               - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i          regolamenti.               - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata          nella  Gazzetta  Ufficiale  12  settembre  1988,  n.   214,          supplemento ordinario, cosi' recita:               «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla          legge di delegazione.               2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.               3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio          della delega.               4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere          espresso entro trenta giorni.».               - Il testo dell'art. 4 della legge 25 ottobre 2017,  n.          163 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -          Legge di delegazione europea 2016-2017),  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259, cosi' recita:               «Art.  4  (Delega  al  Governo  per  l'adeguamento,  il          coordinamento e il raccordo della normativa nazionale  alle          disposizioni  del  regolamento  (UE)   n.   1257/2012   del          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre  2012,          relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata  nel          settore  dell'istituzione   di   una   tutela   brevettuale          unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un  tribunale          unificato dei brevetti,  ratificato  e  reso  esecutivo  ai          sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214). - 1. Il Governo          e' delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data  di          entrata in vigore della presente legge, con le procedure di          cui all'art. 31 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,          acquisito   il   parere   delle   competenti    Commissioni          parlamentari,  uno   o   piu'   decreti   legislativi   per          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni          del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo  e          del   Consiglio,   del   17   dicembre    2012,    relativo          all'attuazione di una cooperazione rafforzata  nel  settore          dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e  per          il coordinamento e il raccordo tra la normativa nazionale e          le disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato  dei          brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato          e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre  2016,  n.          214.               2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri, del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del          Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri  degli          affari  esteri  e  della  cooperazione   internazionale   e          dell'economia e delle finanze.               3. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri          direttivi generali  di  cui  all'art.  32  della  legge  24          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri          direttivi specifici:                 a) adeguare le disposizioni  del  codice  di  cui  al          decreto  legislativo  10  febbraio  2005,   n.   30,   alle          disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.   1257/2012,   con          abrogazione  espressa   delle   disposizioni   superate   e          coordinamento e riordino di quelle residue;                 b) coordinare e raccordare le disposizioni del codice          di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle          disposizioni del citato Accordo su un  tribunale  unificato          dei brevetti;                 c)  salvaguardare   la   possibilita'   di   adottare          disposizioni attuative del regolamento  (UE)  n.  1257/2012          anche mediante provvedimenti di  natura  regolamentare,  ai          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.          400, nelle materie non coperte da riserva di legge  e  gia'          disciplinate mediante regolamenti;                 d) prevedere per i brevetti europei per cui e'  stata          presentata una richiesta di effetto unitario che,  in  caso          di rigetto, revoca o  ritiro  della  richiesta  di  effetto          unitario, il termine per il deposito  della  traduzione  in          lingua italiana all'Ufficio italiano brevetti e marchi,  di          cui al comma 4 dell'art. 56 del codice di  cui  al  decreto          legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, decorra dalla data  di          ricezione  della  comunicazione  dell'atto  definitivo   di          rigetto o revoca dell'effetto  unitario  o  dalla  data  di          ricezione da parte  dell'Ufficio  europeo  dell'istanza  di          ritiro;                 e) prevedere che le disposizioni sulla preminenza del          brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni con  il          brevetto nazionale, di cui all'art. 59 del codice di cui al          decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si  applichino          anche nel caso in cui sia stato concesso l'effetto unitario          al brevetto europeo.».               - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,          cosi' recita:               «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata          in vigore della legge di delegazione europea.               2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle          della     direttiva      da      recepire,      predisposta          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale          prevalente nella materia.               3. La legge di delegazione europea indica le  direttive          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.               4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti          giorni.               5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto          salvo il diverso termine previsto dal comma 6.               6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti          tecnici.               7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai          sensi dell'art.  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e          secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.               8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33          e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma          1.               9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche          in mancanza di nuovo parere.».               «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti          principi e criteri direttivi generali:                 a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e          dei servizi;                 b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie          oggetto di delegificazione;                 c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28          novembre 2005, n. 246;                 d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni          amministrative sono determinate dalle regioni;                 e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto          modificato;                 f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute          fino al momento dell'esercizio della delega;                 g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti          responsabili;                 h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti          normativi;                 i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini          italiani.».               - La  legge  3  novembre  2016,  n.  214  (Ratifica  ed          esecuzione  dell'Accordo  su  un  tribunale  unificato  dei          brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles  il  19  febbraio          2013) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  24  novembre          2016, n. 275.               - Il  regolamento  (UE)  n.  1257/2012  del  Parlamento          europeo e del Consiglio, del  17  dicembre  2012,  relativo          all'attuazione di una cooperazione rafforzata  nel  settore          dell'istituzione di  una  tutela  brevettuale  unitaria  e'          pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2012, n. L 361.               - Il regolamento (UE) n. 1260/2012 del  Consiglio,  del          17  dicembre   2012,   relativo   all'attuazione   di   una          cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una          tutela brevettuale unitaria con riferimento  al  regime  di          traduzione applicabile  e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  31          dicembre 2012, n. L 361.               - Il  decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30          (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art.  15          della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e'  pubblicato  nella          Gazzetta  Ufficiale  4  marzo  2005,  n.  52,   supplemento          ordinario. 
           Note all'art. 1: 
               - Il testo dell'art.  56  del  decreto  legislativo  10          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come          modificato dal presente decreto, cosi' recita:               «Art. 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo). - 1.          Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il  brevetto          europeo con effetto unitario  conferiscono  al  titolare  i          diritti di cui agli articoli 25 e  26  dell'Accordo  su  un          tribunale  unificato  dei  brevetti,  ratificato   e   reso          esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n.  214,  e          impongono i limiti di cui all'art. 27 dello stesso Accordo.          Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il  brevetto          europeo con effetto unitario producono effetto a  decorrere          dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino europeo  dei          brevetti  la  menzione  della  concessione  del   brevetto.          Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione          ovvero di limitazione, l'ambito della protezione  stabilito          con la concessione o con la decisione  di  mantenimento  in          forma modificata o  con  la  decisione  di  limitazione  e'          confermato a decorrere dalla data in cui e'  pubblicata  la          menzione della decisione  concernente  l'opposizione  o  la          limitazione.               2. (abrogato).               3. Il titolare di un brevetto  europeo  rilasciato  per          l'Italia  deve  fornire  all'Ufficio  italiano  brevetti  e          marchi una traduzione in  lingua  italiana  del  testo  del          brevetto concesso dall'Ufficio europeo  nonche'  del  testo          del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito  della          procedura  di  opposizione  o  limitato  a  seguito   della          procedura di limitazione.               4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme  al          testo originale dal titolare del brevetto  ovvero  dal  suo          mandatario, deve essere depositata  entro  tre  mesi  dalla          data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.               4-bis. Per i brevetti europei, per  i  quali  e'  stata          presentata una richiesta di effetto  unitario  nei  termini          previsti  dall'art.  9,  paragrafo  1,  lettera   g),   del          regolamento (UE) n. 1257/2012, il termine di cui al comma 4          decorre  dalla  data  di  ricezione   della   comunicazione          dell'atto  definitivo  di  rigetto  o  revoca  dell'effetto          unitario ovvero dalla data  di  ricezione  dell'istanza  di          ritiro da parte dell'Ufficio europeo.               5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui  ai          commi 3, 4 e 4-bis, il brevetto europeo e' considerato, fin          dall'origine, senza effetto in Italia.».               - Il testo dell'art.  58  del  decreto  legislativo  10          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come          modificato dal presente decreto, cosi' recita:               «Art. 58  (Trasformazione  della  domanda  di  brevetto          europeo). - 1. La domanda di brevetto europeo, nella  quale          sia stata designata l'Italia, puo'  essere  trasformata  in          domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:                 a) nei casi  previsti  dall'art.  135,  paragrafo  1,          lettera a), della Convenzione sul brevetto  europeo  del  5          ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260;                 b)  in  caso  di  inosservanza  del  termine  di  cui          all'art. 14, paragrafo 2, della  Convenzione  sul  brevetto          europeo,  quando  la  domanda  sia  stata   originariamente          depositata in lingua italiana.               2. E' consentita la trasformazione in domanda nazionale          per modello di utilita' di una domanda di brevetto  europeo          respinta, ritirata o considerata ritirata  o  del  brevetto          europeo anche con effetto unitario revocato il cui  oggetto          abbia  i  requisiti  di  brevettabilita',  previsti   dalla          legislazione italiana per i modelli di utilita'.               3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui  al          comma   1   e'   consentito   chiedere   contemporaneamente          l'eventuale  trasformazione  in  domanda  di   modello   di          utilita' ai sensi dell'art. 84.               4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi          dei commi 1, 2 e 3 e' stata trasmessa all'Ufficio  italiano          brevetti e marchi, la domanda di  brevetto  e'  considerata          come depositata in Italia  alla  stessa  data  di  deposito          della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta          domanda che sono stati presentati all'Ufficio  europeo  dei          brevetti sono considerati come depositati  in  Italia  alla          stessa data.».               - Il testo dell'art.  59  del  decreto  legislativo  10          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come          modificato dal presente decreto, cosi' recita:               «Art. 59 (Preminenza del brevetto europeo  in  caso  di          cumulo delle protezioni). - 1.  Qualora,  per  la  medesima          invenzione un brevetto  italiano  ed  un  brevetto  europeo          valido  in  Italia  o  un  brevetto  europeo  con   effetto          unitario, siano stati concessi allo stesso inventore  o  al          suo avente causa con la medesima  data  di  deposito  o  di          priorita', il brevetto italiano, nella misura in  cui  esso          tutela la stessa invenzione  del  brevetto  europeo  o  del          brevetto europeo con effetto unitario, cessa di produrre  i          suoi effetti alla data in cui:                 a)  il  termine  per  promuovere   l'opposizione   al          brevetto europeo o al brevetto europeo con effetto unitario          e' scaduto senza che sia stata fatta opposizione;                 b) la procedura di opposizione si e'  definitivamente          conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo          o del brevetto europeo con effetto unitario;                 c) il brevetto italiano e' stato rilasciato, se  tale          data e' posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).               2. Le disposizioni del comma 1 rimangono  valide  anche          se, successivamente, il brevetto  europeo,  o  il  brevetto          europeo con effetto unitario, venga annullato o decada.               3. Alla scadenza dei termini di cui al comma  1,  colui          che ha promosso un'azione a tutela  del  brevetto  italiano          puo' chiederne la conversione nella corrispondente azione a          tutela del brevetto europeo  o  del  brevetto  europeo  con          effetto unitario, fatti salvi i  diritti  che  scaturiscono          dal brevetto italiano per il periodo anteriore.».               - Il testo dell'art.  68  del  decreto  legislativo  10          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come          modificato dal presente decreto, cosi' recita:               «Art. 68 (Limitazioni del diritto di brevetto). - 1. La          facolta' esclusiva attribuita dal diritto di  brevetto  non          si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:                 a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non          commerciali;                 a-bis)  agli  atti  compiuti  a  titolo  sperimentale          relativi  all'oggetto  dell'invenzione  brevettata,  ovvero          all'utilizzazione  di  materiale  biologico   a   fini   di          coltivazione, o alla scoperta  e  allo  sviluppo  di  altre          varieta' vegetali;                 b)   agli    studi    e    sperimentazioni    diretti          all'ottenimento,    anche    in    paesi     esteri,     di          un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco          ed ai  conseguenti  adempimenti  pratici  ivi  compresi  la          preparazione  e   l'utilizzazione   delle   materie   prime          farmacologicamente attive a cio' strettamente necessarie;                 c) alla preparazione estemporanea, e per  unita',  di          medicinali  nelle  farmacie  su  ricetta   medica,   e   ai          medicinali  cosi'  preparati,  purche'  non  si  utilizzino          principi attivi realizzati industrialmente.                 c-bis) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a          bordo di navi di altri Paesi dell'Unione internazionale per          la  protezione  della  proprieta'  industriale  (Unione  di          Parigi)  o  di  membri  dell'Organizzazione  mondiale   del          commercio, diversi dall'Italia, nel  corpo  della  nave  in          questione, nelle macchine, nel sartiame,  nell'attrezzatura          e  negli  altri  accessori,  quando   tali   navi   entrino          temporaneamente o  accidentalmente  nelle  acque  italiane,          purche' l'invenzione sia utilizzata esclusivamente  per  le          esigenze    della    nave,     ovvero     all'utilizzazione          dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini  del          funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o  altri          mezzi   di   trasporto   di   altri    Paesi    dell'Unione          internazionale   per   la   protezione   della   proprieta'          industriale   (Unione    di    Parigi)    o    di    membri          dell'Organizzazione   mondiale   del   commercio,   diversi          dall'Italia, oppure degli accessori di  tali  aeromobili  o          veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente  o          accidentalmente nel territorio italiano, ferme restando  le          disposizioni del codice della navigazione  e  quelle  della          Convenzione   internazionale   per   l'aviazione    civile,          stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa  esecutiva  ai          sensi  del  decreto  legislativo  6  marzo  1948,  n.  616,          ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;                 c-ter) agli atti consentiti ai sensi  degli  articoli          64-ter e 64-quater della legge 22 aprile 1941,  n.  633,  e          alle utilizzazioni ivi consentite delle informazioni  cosi'          legittimamente ottenute.               1-bis.               2. Il  brevetto  per  invenzione  industriale,  la  cui          attuazione  implichi  quella  di  invenzioni  protette   da          precedenti brevetti per invenzioni  industriali  ancora  in          vigore, non puo' essere attuato, ne' utilizzato,  senza  il          consenso dei titolari di questi ultimi.               3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi  anteriori  alla          data di deposito della domanda di brevetto o alla  data  di          priorita',  abbia   fatto   uso   nella   propria   azienda          dell'invenzione puo' continuare ad usarne  nei  limiti  del          preuso. Tale  facolta'  e'  trasferibile  soltanto  insieme          all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La  prova          del  preuso  e  della  sua  estensione  e'  a  carico   del          preutente.».               - Il testo dell'art.  70  del  decreto  legislativo  10          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come          modificato dal presente decreto, cosi' recita:               «Art. 70 (Licenza obbligatoria per mancata attuazione).          - 1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto          o quattro anni dalla data  di  deposito  della  domanda  se          questo termine scade successivamente al precedente, qualora          il  titolare  del  brevetto  o   il   suo   avente   causa,          direttamente o a mezzo di  uno  o  piu'  licenziatari,  non          abbia  attuato  l'invenzione  brevettata,  producendo   nel          territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno          Stato membro della Unione europea o dello Spazio  economico          europeo ovvero  in  uno  Stato  membro  dell'Organizzazione          mondiale del commercio, ovvero l'abbia  attuata  in  misura          tale da risultare in grave sproporzione con i  bisogni  del          Paese, puo' essere concessa licenza obbligatoria per  l'uso          non esclusivo dell'invenzione medesima, a  favore  di  ogni          interessato che ne faccia richiesta.               2. La licenza obbligatoria  di  cui  al  comma  1  puo'          ugualmente   venire    concessa,    qualora    l'attuazione          dell'invenzione sia stata, per oltre tre  anni,  sospesa  o          ridotta in misura tale da risultare in  grave  sproporzione          con i bisogni del Paese.               3. La licenza obbligatoria non  viene  concessa  se  la          mancata  o  insufficiente  attuazione  e'  dovuta  a  cause          indipendenti dalla volonta' del titolare del brevetto o del          suo avente causa. Non  sono  comprese  fra  tali  cause  la          mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto  stesso          sia  diffuso  all'estero,  la  mancanza  di  richiesta  nel          mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con  il          procedimento brevettato.               4.  La  concessione  della  licenza  obbligatoria   non          esonera il titolare del brevetto  o  il  suo  avente  causa          dall'onere di attuare  l'invenzione.  Il  brevetto  decade,          qualora l'invenzione non sia stata attuata entro  due  anni          dalla data di concessione della prima licenza  obbligatoria          o lo sia  stata  in  misura  tale  da  risultare  in  grave          sproporzione con i bisogni del Paese.               4-bis. Le disposizioni del presente  articolo  e  degli          articoli da 71 a 74  e  81-octies  si  applicano  anche  ai          diritti  sul  brevetto   europeo   con   effetto   unitario          relativamente al territorio nazionale.».               - Il testo dell'art. 163  del  decreto  legislativo  10          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come          modificato dal presente decreto, cosi' recita:               «Art. 163 (Domanda di certificato complementare  per  i          medicinali e per i prodotti fitosanitari). - 1. La  domanda          di certificato  deve  essere  depositata  presso  l'Ufficio          italiano   brevetti   e   marchi   con   riferimento   alla          autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.               2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno          i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:                 a) nome e indirizzo del richiedente;                 b) numero del brevetto di base;                 c) titolo dell'invenzione;                 d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in          commercio nonche' indicazione del prodotto la cui identita'          risulta dall'autorizzazione stessa;                 e)  se  del  caso,  numero   e   data   della   prima          autorizzazione di immissione in commercio nella comunita'.               2-bis.  Fatto  salvo  il  periodo  transitorio  di  cui          all'art. 83 dell'Accordo  su  un  tribunale  unificato  dei          brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della  legge          3  novembre  2016,  n.  214,  i  diritti  conferiti  da  un          certificato  complementare  di  protezione  basato  su   un          brevetto europeo di cui all'art. 56  sono  quelli  previsti          dall'art. 30 dell'Accordo medesimo.».   |  
|   |                                 Art. 2 
                      Disposizioni di adeguamento 
   1. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, ai  sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, possono  essere  adottate  ulteriori   disposizioni   attuative   del regolamento (UE) n. 1257/2012, nelle materie non coperte  da  riserva di legge e gia' disciplinate mediante regolamenti.  
           Note all'art. 2: 
               - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.          400, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:               «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono          essere emanati regolamenti per disciplinare:                 a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                 b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza          regionale;                 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                 d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate          dalla legge;                 e).               2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.               3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.               4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella          Gazzetta Ufficiale.               4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei          criteri che seguono:                 a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo          e l'amministrazione;                 b)   individuazione   degli   uffici    di    livello          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le          duplicazioni funzionali;                 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica          dell'organizzazione e dei risultati;                 d)   indicazione   e   revisione   periodica    della          consistenza delle piante organiche;                 e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali          generali.               4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo          o sono comunque obsolete.».               - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.          1257/2012, si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 3 
                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Savona,  Ministro  per  gli  affari                                  europei 
                                   Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo                                  economico 
                                   Bonafede, Ministro della giustizia 
                                   Moavero  Milanesi,  Ministro  degli                                  affari esteri e della  cooperazione                                  internazionale 
                                   Tria,  Ministro   dell'economia   e                                  delle finanze   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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