| Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DELIBERA 25 ottobre 2018 |  
| Approvazione progetto definitivo  S.S.  n.  398  «Val  di  Cornia»  - Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 e il Porto di Piombino - lotto 7, tratto 1 - svincolo  di  Geodetica  -  Gagno  (ex Autostrada  A12  Rosignano-Civitavecchia,  lotto  7  -  bretella   di Piombino) (CUP F51B16000460001). (Delibera n. 47/2018).  |  
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     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
   Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16, concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello stesso Comitato;   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n. 327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e successive modificazioni;   Visto  il  decreto  legislativo  del  12  aprile  2006,   n.   163, concernente il «Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori, servizi e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e 2004/18/CE»,  e  successive  modificazioni  ed  in  particolare   gli articoli 166 e 167;   Visto  il  decreto  legislativo  del  18  aprile  2016,  n.  50,  e successive modificazioni che ha  abrogato  e  sostituito  il  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive  modificazioni,  e visti in particolare:     1. l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;     2. l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;     3. l'art. 214, comma 2, lettera d) e f),  in  base  al  quale  il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro sottoposizione alla deliberazioni  di  questo  Comitato  in  caso  di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione del progetto;     4. l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n. 163 del 2006;     5. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  stabiliscono rispettivamente che:       5.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti  per  i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua entrata in vigore;       5.2.  per  gli  interventi  ricompresi  tra  le  infrastrutture strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati secondo la disciplina previgente;       5.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata  in  vigore  del  suddetto decreto legislativo  n.  50  del  2016  secondo  la  disciplina  gia' prevista dagli articoli 182,  183,  184  e  185  di  cui  al  decreto legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;   Vista  la  delibera  30  aprile  2012,  n.   62,   concernente   il «regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la programmazione economica. Modifica della  delibera  CIPE  n.  58  del 2010»;   Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa  sono  applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;   Vista la delibera del 21 dicembre 2001, n.  121  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002,  Supplemento  ordinario),  con  la quale  questo  Comitato  ha  approvato   il   «1°   Programma   delle infrastrutture  strategiche»,  che  include  l'intervento  in  esame, essendo compreso tra le opere  compensative  relative  all'autostrada A12 Livorno Civitavecchia,  tratta  Cecina  (Rosignano  Marittima)  - Civitavecchia (ex lotto 7 bretella Piombino - tratto 1);   Vista la delibera del 6  aprile  2006,  n.  130  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 2006), con la  quale  questo  Comitato, nel rivisitare il «1°  Programma  delle  infrastrutture  strategiche» come ampliato con delibera del 18 marzo 2005, n. 3 (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 2005), conferma tra i «Sistemi stradali e autostradali»  del  corridoio  plurimodale  tirrenico  Nord-Europa, l'«Asse autostradale Cecina - Civitavecchia»;   Vista la delibera del 25  luglio  2003,  n.  63  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003), con la quale questo Comitato  ha formulato, tra l'altro, indicazioni di  ordine  procedurale  riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero  delle  infrastrutture  e dei  trasporti  e'  chiamato  a  svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione delle opere prioritarie per lo sviluppo del Paese;   Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti del 9 giugno 2015, n.  194,  con  il  quale  e'  stata  soppressa  la Struttura tecnica di missione  istituita  con  decreto  dello  stesso Ministro del 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni e i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono stati  trasferiti alle direzioni  generali  competenti  del  Ministero  alle  quali  e' demandata  la  responsabilita'  di  assicurare  la  coerenza  tra   i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione  a supporto;   Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;   Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto (CUP) e, in particolare:     1. la delibera del 27 dicembre 2002,  n.  143,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del  2003,  e  la  relativa  errata  corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  140  del  2003,  nonche'  la delibera  29  settembre  2004,  n.  24,  pubblicata  nella   Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato  ha  definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP  deve essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili, cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;     2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere dotato di un CUP;     3.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal decreto-legge 12 novembre 2010, n.  187,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in  caso  di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;   Visto  il  decreto  legislativo  del  29  dicembre  2011,  n.  229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f)  e  g), della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure  di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;   Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  cosiddetto «Codice antimafia» e successive modificazioni;   Vista  la  normativa  vigente  in  tema  di  controllo  dei  flussi finanziari e visti in particolare:     1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.   114,   che regolamenta il monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi  alle infrastrutture strategiche e  insediamenti  produttivi  di  cui  agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma  3,  lettera  e),  del  citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016;     2. la delibera di questo Comitato del 28  gennaio  2015,  n.  15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che  aggiorna  - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge  n.  90 del 2014 - le modalita' di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio  2011,  n.  45,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011;   Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture  e  degli  insediamenti   prioritari   (CCASIIP),   ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO;   Visto l'art. 194 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016  che dispone  i  controlli  antimafia  da  mettere  in  atto  in  caso  di affidamento della realizzazione dell'opera tramite  concessionario  o contraente generale;   Vista la delibera del  6  agosto  2015,  n.  62  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015), con la quale questo Comitato  ha approvato  lo  schema  di  protocollo  di  legalita'  precedentemente licenziato  nella  seduta  del  13  aprile  2015  dal   Comitato   di coordinamento per l'alta sorveglianza delle  grandi  opere  (CCASGO), costituito con decreto  del  14  marzo  2003,  emanato  dal  Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;   Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal  Ministero  dell'interno di concerto con il Ministro della  giustizia  ed  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti  e  successive  modificazioni,  ed  in particolare il successivo decreto 21 marzo 2017 emanato dal Ministero dell'interno di concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  ed  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale  all'art. 6, in assenza di diversa deliberazione del CIPE,  sono  adottati  gli schemi-tipo  dei  protocolli  di  legalita'  definiti  dalla  vigente normativa, nonche' restano valide le linee guida varate dal  Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere  (CCASGO) nella seduta del 27 ottobre 2004;   Considerato che l'intervento di  cui  trattasi  e'  compreso  nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana, sottoscritta il 18 aprile 2003 e rinnovata da ultimo con  l'atto  aggiuntivo  del  16 giugno 2011;   Viste la delibera del 18 dicembre 2008, n.  116  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 2009), con la quale questo Comitato  ha approvato con prescrizioni il  progetto  preliminare  dell'intervento «Autostrada  A12  Livorno-Civitavecchia -  tratta  Cecina  (Rosignano Marittimo) - Civitavecchia» e la delibera del 3 agosto 2012,  n.  85, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del  2012,  con  la  quale questo Comitato ha preso atto che  il  lotto  7  dell'autostrada  A12 Livorno-Civitavecchia,  compreso  nella   cosiddetta   «Bretella   di Piombino, e' da considerarsi  opera  compensativa  del  lotto  2,  ma funzionalmente indipendente;   Visto il contratto di programma 2016-2020 tra  il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS  S.p.a.,  approvato  da  questo Comitato con delibera n. 65 del 2017, registrata alla Corte dei conti il 30 novembre 2017, che prevede la realizzazione dell'intervento  di cui trattasi nell'anno 2018 nel piano pluriennale degli investimenti;   Vista la proposta del 1° agosto 2017, n. 30612,  con  la  quale  il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   ha   richiesto l'iscrizione all'ordine del  giorno  di  questo  Comitato  dell'esame dell'argomento relativo  all'approvazione  del  progetto  definitivo: S.S.  n.  398  «Val  di  Cornia»  -  bretella  di  collegamento   tra l'autostrada Tirrenica A12 e il porto di Piombino - lotto 7, tratto 1 -    svincolo    di    Geodetica-Gagno     (ex     Autostrada     A12 Rosignano-Civitavecchia, lotto 7 - Bretella di Piombino);   Vista la delibera del 22 dicembre 2017, n. 87, con la quale  questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dell'intervento  di  cui trattasi;   Considerato che la Corte dei conti con deliberazione della  Sezione centrale n. 6  del  15  maggio  2018,  ha  ricusato  il  visto  e  la conseguente registrazione della suddetta delibera n. 87 del  2017,  a causa della mancata sottoposizione del  progetto  dell'intervento  in esame al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici  e  della necessita'  di  presentare  il   quadro   economico   dell'intervento iscrivendo tutte le  voci  previste  («accantonamento  imprevisti»  e «oneri di investimento ANAS per una quota pari all'11,2  per  cento») al lordo dei ribassi d'asta;   Considerato che nella suddetta deliberazione la Corte dei conti ha, inoltre, preso  atto  della  circostanza  evidenziata  dal  Ministero proponente  che  «nel  Contratto  di  programma  MIT/ANAS  e'   stato programmato e, quindi, finanziato il  solo  tratto  1  del  lotto  7, riconoscendolo quale stralcio funzionale dell'intero lotto, in quanto tratta di collegamento di ultimo miglio  tra  l'Autostrada  tirrenica A12 e il porto di Piombino attraverso la S.S. 398 Via Val di  Cornia. Il tratto 2 non e' stato ritenuto ascrivibile tra gli  interventi  di competenza ANAS ed e' interamente localizzato in area urbana e  parte residuale di un'opera compensativa»;   Considerato che la Corte dei conti con la medesima deliberazione ha «preso atto delle rassicurazioni fornite dal MIT in ordine  al  fatto che il nuovo Piano economico e finanziario della societa' SAT  terra' conto, anche retroattivamente, di tutti gli effetti  derivanti  dalla mancata esecuzione dei lavori di collegamento al porto  di  Piombino, attraverso la ridefinizione delle condizioni contrattuali»;   Visto il parere n. 43 del 26 luglio 2018 con il quale il  Consiglio superiore dei lavori pubblici ha concluso che «il progetto definitivo e'  suscettibile  di  sviluppo  in  un  progetto  esecutivo,   previo adempimento delle prescrizioni» ivi considerate;   Vista la proposta del 9 ottobre 2018, n. 33510,  con  la  quale  il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   ha   richiesto l'iscrizione  ex  novo  all'ordine  del  giorno  di  questo  Comitato dell'esame  dell'argomento  relativo  all'approvazione  del  progetto definitivo: S.S. n. 398 «Val di Cornia» -  bretella  di  collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 e il porto  di  Piombino  -  lotto  7, tratto  1  -  svincolo  di   Geodetica-Gagno   (ex   Autostrada   A12 Rosignano-Civitavecchia,  lotto  7  -  bretella  di   Piombino),   in considerazione della mancata registrazione della delibera n.  87  del 2017;   Viste le note 18 ottobre 2018, n. 11913, 24 ottobre 2018, n. 12221, con le quali il Ministero ha integrato la documentazione  istruttoria e fornito chiarimenti, inclusa  la  versione  aggiornata  del  quadro economico;   Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che:   sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
   1. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a  causa  del protrarsi dei tempi di approvazione dell'intervento  in  questione  e recependo le istanze degli enti territoriali, ha ritenuto di porre  a capo  di  ANAS  S.p.a.  la  realizzazione  del  suddetto  intervento, inserendolo nel contratto di programma ANAS 2016-2020  e  richiedendo ad ANAS, con nota del 28 ottobre 2016, n. 10421, l'adeguamento  della categoria della strada mediante adozione  della  sezione  di  tipo  B extraurbana principale rispetto alla sezione  di  tipo  D  urbana  di scorrimento;   2. con nota del 7 marzo 2017, n. 3857,  il  Ministero  suddetto  ha autorizzato la Societa' autostrada tirrenica (SAT) a concedere a ANAS S.p.a. l'utilizzo del progetto medesimo;   3. con nota del 3 aprile 2017, n. 445, la SAT, ha inviato copia del progetto  definitivo  S.S.  398  «Val  di  Cornia»  -   bretella   di collegamento tra l'A12 ed il porto di Piombino - lotto 7 - tratto 1 - svincolo di Geodetica -Gagno ad ANAS S.p.a., autorizzandola, a titolo gratuito, all'utilizzo dei contenuti per ulteriori approfondimenti  e lo sviluppo delle successive fasi procedurali;   4. tale progetto, aveva acquisito i  pareri  delle  amministrazioni competenti nell'ambito delle  procedure  approvative  dell'Autostrada Tirrenica (A12), e in particolare era stato oggetto  della  determina direttoriale 10 febbraio 2014, n. 3263, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  con  la  quale  e'  stata valutata la parziale ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni di cui alla  delibera  CIPE  n.  85  del  2012,  nonche'  del  parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei beni e delle  attivita' culturali, (MIBAC), dell'8 gennaio 2016, n. 415;   5. con nota 14 aprile 2017, n. 199786, ANAS S.p.a.,  ha  presentato istanza al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  ai  fini dell'approvazione del progetto definitivo S.S. 398 «Val di Cornia»  - bretella di collegamento tra l'A12 ed il porto di Piombino - lotto  7 -   tratto   1   -   svincolo   di   Geodetica-Gagno,   trasmettendo, contestualmente,  il  progetto  alle  amministrazioni  e  agli   enti interessati per le valutazioni e i pareri di competenza;   6.  con  nota  del  23  maggio  2017,  n.   12020,   il   Ministero dell'ambiente e della tutela del mare, ribadendo quanto espresso  con nota del 17 gennaio 2017, n. 978, sulla base del parere emesso  dalla competente Commissione, n. 2277 del 2017, ha considerato  e  valutato che «sussista, limitatamente agli aspetti ambientali, una sostanziale coerenza tra il progetto definitivo di variante .... trasmesso  dalla societa' ANAS S.p.a. .... ed il progetto  definitivo  ....  approvato con determina direttoriale prot. DVA-2014-0003263 del 10 febbraio del 2014»;   7. con nota del 26 maggio 2017, n. 273277, ANAS S.p.a. ha richiesto al  Comune  di  Piombino  l'affissione  all'albo  pretorio  on   line dell'avviso d'avvio del procedimento per  l'apposizione  del  vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi e per gli effetti degli  articoli 7 e seguenti della predetta legge n. 241 del 1990;   8. in data 28 giugno 2017, si e' svolta la Conferenza dei  servizi, nell'ambito della quale sono stati acquisiti, tra gli altri:     8.1 il parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei  beni e delle attivita' culturali di cui alla nota del 27 giugno  2017,  n. 19048;     8.2 il  parere  favorevole  con  raccomandazioni  del  Comune  di Piombino, di cui alla determina dirigenziale del 16 giugno  2017,  n. 473;     8.3  il  parere  espresso  dal   rappresentante   del   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  quale  ha ribadito quanto comunicato con la suddetta nota del 23  maggio  2017, n. 12020;     8.4 il parere favorevole dell'Autorita' di sistema  portuale  del mar Tirreno settentrionale di cui alla nota del 12  giugno  2017  che richiede, altresi', che il progetto in esame  possa  prevedere  anche l'attraversamento  del  fosso  di  Cornia  vecchio  a  partire  dalla rotatoria »A» di cui al progetto dell'Autorita' portuale,  fino  alla rotatoria in area distretto della nautica;   9. con delibera del 26 giugno 2017, n. 683, la giunta regionale  ha espresso  parere  favorevole  con  prescrizioni,  all'intesa  per  la localizzazione  dell'opera,  ai  sensi  dell'art.  166  del  suddetto decreto legislativo n. 163 del 2006, parere ribadito con nota del  14 dicembre 2017, con la quale  la  Regione  Toscana  ha  concordato  su quanto richiesto dall'Autorita' di sistema portuale  in  merito  agli interventi per l'attraversamento del fosso di Cornia vecchio;   10. con la delibera del 22 dicembre 2017, n. 87, questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dell'intervento;   11. con deliberazione della Sezione centrale n.  6  del  15  maggio 2018, la Corte dei conti  ha  ricusato  il  visto  e  la  conseguente registrazione della suddetta delibera n. 87 del 2017;   12. con il parere n. 43 del 26 luglio 2018 il  Consiglio  superiore dei lavori pubblici ha espresso parere che «il progetto definitivo e' suscettibile di sviluppo in un progetto esecutivo, previo adempimento delle prescrizioni» ivi considerate;   13. con  nota  18  ottobre  2018,  n.  11913,  il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ha  fatto  presente  che  il  progetto oggetto della presente delibera e' conforme al  precedente  approvato con delibera di questo Comitato n. 87 del 2017, non registrata  dalla Corte dei conti;   sotto l'aspetto attuativo: 
   1. il soggetto attuatore dell'intervento e' ANAS S.p.a.;   2. l'intervento riguarda l'adeguamento della categoria della strada mediante adozione della  sezione  di  tipo  B  extraurbana,  con  una larghezza pari a 22 m.;   3. l'intervento si estende per circa 3,05 km all'interno del Comune di Piombino, a partire dal sedime della statale  esistente  S.S.  398 «Via Val di Cornia» dal km 43+850 al km 46+900: per i primi  0,55  km come adeguamento della statale e per i restanti 2,5 km in nuova  sede (quasi totalmente in rilevato);   4. l'intervento presenta  una  serie  di  collegamenti  tra  l'asse principale, la  viabilita'  del  Comune  di  Piombino  e  termina  in corrispondenza dell'innesto nella rotatoria in localita' «Gagno»,  in fase di realizzazione da parte dell'Autorita' di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale;   5.  le  principali  opere  d'arte  sono:  due  viadotti   sull'asse principale e un'opera di scavalco sulla viabilita' secondaria;   6. il CUP assegnato all'opera e' (CUP F51B16000460001);   7. la modalita' di affidamento prevista per la realizzazione  delle opere e' l'appalto di esecuzione dei lavori sulla base  del  progetto esecutivo (art. 59, comma 1 e art. 216,  commi  1  e  1-bis,  decreto legislativo n. 50 del 2016);   8. il tempo assegnato per la redazione del  progetto  esecutivo  da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori e'  di  centottanta giorni naturali e consecutivi;   9.  il  tempo  stimato  per   l'esecuzione   dei   lavori   e'   di millequattrocentoquaranta giorni naturali e consecutivi;   sotto l'aspetto finanziario: 
   1. il quadro economico dell'intervento e' stato  rivisto  anche  in considerazione delle determinazioni della Corte dei conti  in  merito all'inammissibilita' della mancata valorizzazione di alcune  voci  il cui importo era stato  previsto  a  valere  sulle  economie  di  gara nonche' dei maggiori oneri derivanti dalle prescrizioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici;   2. il costo  dell'intervento,  precedentemente  valutato  in  circa 49,42 milioni di euro rideterminato in aumento di circa 9,51  milioni di  euro,  principalmente  a  causa  del  reinserimento  nel   quadro economico delle voci di cui alle indicazioni della Corte dei conti  e del costo delle prescrizioni derivanti dal  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici, e' di 58.935.810,25 euro;   3. le coperture finanziarie del costo di  58.935.810,25  euro  sono pari a 58.935.810,85 euro, e quindi utili a  garantire  la  copertura del costo;   4. le medesime coperture finanziare sono assicurate:     4.1. per 24.422.222,22 euro, dal Fondo unico ANAS;     4.2. per 34.513.588,63 euro dall'ex Fondo  centrale  di  garanzia che ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della  legge  del  27  dicembre 2006,  n.  296,  come  modificato  dall'art.  49,  comma  12-bis  del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, possono essere utilizzati da ANAS,  «secondo   le   direttive   impartite   dal   Ministro   delle infrastrutture, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, ad integrazione delle  risorse  gia'  stanziate  e  comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS 2016-2020»;   5. i maggiori oneri  economici  derivanti  dalle  prescrizioni  del Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP) sono  pari  a  800.000 euro sono stati recuperati anche a valere sulla voce «Imprevisti»;   6.  sono  inclusi  nel  quadro  economico  anche   gli   oneri   di investimento ANAS S.p.a. all'11,2% esclusi dal quadro economico della citata delibera n. 87 del 2017 per un valore  di  oltre  5.935.980,89 euro;   7.  aumentano  la  voce  «accantonamento  imprevisti  e  lavori  in economia» nell'ambito delle «somme a disposizione» aumenta  di  circa 2.493.854,22 euro, al netto delle prescrizioni del CSLP, e  le  spese di laboratorio per 273.818,93 euro e per la  sicurezza  di  10.156,21 euro;   Considerato che, nel corso della seduta preparatoria al CIPE  dello scorso 11 ottobre 2018, il  Sottosegretario,  delegato  dal  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha rappresentato l'esigenza  di esaminare la proposta di deliberazione la quale e' urgente e  analoga al contenuto gia' conosciuto dalle amministrazioni in occasione della precedente approvazione da parte  del  CIPE,  e  che  non  era  stata iscritta all'ordine del giorno  della  medesima  seduta  preparatoria poiche'  la  richiesta  era  pervenuta  solo   successivamente   alla diramazione della convocazione della seduta stessa;   Vista la nota del 25 ottobre 2018, prot. n. 5390,  predisposta  per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica economica, cosi' come  integrata  dalle  osservazioni  pervenute  dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  acquisite  in  seduta  e entrambe poste a base dell'esame della proposta  nell'odierna  seduta del  Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le  prescrizioni   da riportare nella presente delibera;   Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
                               Delibera:   1. Approvazione progetto definitivo 
   1.1. Ai sensi e per gli effetti del  combinato  disposto  dell'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50  del  2016  e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e  successive  modificazioni, da  cui  deriva  la  sostanziale  applicabilita'   della   previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato,  a  tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile  2016, e, in particolare, degli articoli  165,  166  e  167,  comma  5,  del decreto legislativo n. 163 del 2006  e  successive  modificazioni,  e degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modificazioni,  e'  approvato  il  progetto definitivo: S.S. n. 398 «Val di Cornia» -  bretella  di  collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 e il porto  di  Piombino  -  lotto  7, tratto  1  -  svincolo  di   Geodetica-Gagno   (ex   Autostrada   A12 Rosignano-Civitavecchia, lotto 7 - Bretella di  Piombino),  anche  ai fini   della   compatibilita'   ambientale,   della    localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita' con  le  prescrizioni  e  le raccomandazioni di cui all'allegato che forma parte integrante  della presente delibera, nonche' con  le  raccomandazioni,  osservazioni  e prescrizioni del parere del CSLP n. 43 del 2018,  da  ottemperare  in fase  di  progetto  esecutivo  e  comunque  prima  dell'avvio   delle procedure per la scelta del contraente.   1.2.   La   suddetta   approvazione    sostituisce    ogni    altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e  consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita'  previste nel progetto approvato.   1.3. L'importo di 58.935.810,25 euro, al netto di IVA,  costituisce il limite di spesa dell'intervento: S.S. n. 398  «Val  di  Cornia»  - bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 e il porto di Piombino - lotto 7,  tratto  1  -  svincolo  di  Geodetica-Gagno  (ex Autostrada A12 Rosignano -  Civitavecchia,  Lotto  7  -  Bretella  di Piombino),  la   cui   copertura   finanziaria   e'   garantita   per 24.422.222,22 euro dal Fondo  unico  ANAS  e  da  34.513.588,63  euro dall'ex Fondo centrale di garanzia.   1.4.  Ai  sensi  dell'art.  170,  comma  4,  del   citato   decreto legislativo n. 163 del 2006 e' contestualmente approvato il programma di risoluzione delle interferenze relativo all'intervento di  cui  al punto 1.1.  La  lista  degli  elaborati  di  progetto  relativi  alle interferenze  e  agli  espropri  e'  inclusa  negli   allegati   alla documentazione   istruttoria   trasmessa    dal    Ministero    delle infrastrutture e dei trasporti.   1.5. Visto che originariamente  la  Societa'  autostrada  tirrenica pubblica amministrazione (SAT) avrebbe dovuto finanziare la  bretella di Piombino, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti terra' conto del  venir  meno  di  tale  costo  in  occasione  delle  future rideterminazione  dei  livelli  tariffari  e  del   Piano   economico finanziario della SAT.   1.6.  Nella  voce  «lavori»  del  quadro  economico  e'  ricompreso l'importo di 80.000 euro relativo alla prescrizione 1.5.1  di  natura archeologica del Ministero dei beni e delle attivita' culturali.   1.7. Il soggetto aggiudicatore dovra' aggiornare nella  Banca  dati delle  amministrazioni  pubbliche  (BDAP),  ai  sensi   del   decreto legislativo n. 229 del  2011,  le  informazioni  relative  all'intera opera, in particolare in merito ai finanziamenti e alla articolazione delle voci del quadro economico che dovra'  risultare  allineata  con quella trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti con la nota indicata nelle premesse.   1.8. Nella «Disamina - pareri»  e'  da  considerarsi  eliminata  la dicitura «ove possibile» dalla frase: 
               Parte di provvedimento in formato grafico  dandosi per acquisito l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni  del Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali   in   fase   di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.   1.9.  Qualora  emerga  la  disponibilita'  di   ulteriori   risorse economiche   dalla   rimodulazione   del   quadro   economico    dopo l'affidamento dei lavori o da  cofinanziamenti  dei  entri  locali  o dall'Autorita' di sistema portuale si raccomanda  lo  sviluppo  nelle successive   fasi   progettuali    a    cura    di    ANAS    S.p.a., dell'attraversamento del fosso di  Cornia  vecchio  a  partire  dalla rotatoria «A» fino alla rotatoria in area distretto della nautica (di cui al progetto preliminare redatto a cura della  suddetta  Autorita' portuale e approvato dal Comune di Piombino con  delibera  di  Giunta comunale n. 348 del 18 dicembre 2013),  fermo  restando  il  rispetto della normativa vigente  e  dell'acquisizione  dei  necessari  pareri preventivi.   2. Disposizioni finali 
   2.1. Il  soggetto  attuatore  provvedera',  prima  dell'inizio  dei lavori previsti nel  citato  progetto,  a  fornire  assicurazioni  al predetto  Ministero  sull'avvenuto  recepimento  delle   prescrizioni riportate nel menzionato allegato.   2.2. Il soggetto aggiudicatore, prima dell'avvio dei lavori, dovra' stipulare, con la prefettura competente e l'impresa appaltatrice,  un apposito Protocollo di legalita', sul modello di quello approvato con la delibera n. 62 del 2015, citata in premesse.   2.3. Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le  attivita'  di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati  dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di  cui alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata.   2.4. Ai sensi della richiamata delibera n. 15  del  2015,  prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le  modalita' di controllo dei flussi  finanziari  sono  adeguate  alle  previsioni della medesima delibera.   2.5. Ai sensi della delibera n.  24  del  2004,  il  CUP  assegnato all'opera  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la  documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
     Roma, 25 ottobre 2018 
                                                  Il Presidente: Conte  Il segretario: Giorgetti 
  Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2019  Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n. 129     |  
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                    PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI                                Indice   1 PRESCRIZIONI     1.1 Prescrizioni relative agli aspetti progettuali     1.2 Prescrizioni relative agli aspetti ambientali, mitigazioni  e compensazioni     1.3 Prescrizioni relative al monitoraggio ambientale     1.4  Prescrizioni  relative  al  Piano  di  utilizzo  ex  decreto ministeriale del 10 agosto 2012, n. 161, gestione delle materie e SIN     1.5 Prescrizioni relative agli aspetti archeologici     1.6 Prescrizioni relative agli aspetti della tutela paesaggistica e dei beni culturali     1.7 Prescrizioni relative ad aspetti procedurali e gestionali     1.8 Prescrizioni relative alle interferenze  2 RACCOMANDAZIONI  3 INDICAZIONI PER LA FASE DI VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI   Premessa 
     Il presente documento, che forma parte integrante della  delibera di  approvazione  del  progetto  relativo  all'intervento  denominato strada statale n. 398 «Val di Cornia» bretella  di  collegamento  tra Autostrada  A12  e  il  porto  di  Piombino  lotto  1   svincolo   di Geodetica-Gagno (ex Autostrada A12 Rosignano - Civitavecchia lotto  7 bretella di Piombino) riepiloga le prescrizioni e le  raccomandazioni cui detta approvazione resta subordinata.   1. PRESCRIZIONI 
     Le prescrizioni che seguono, raggruppate, per  quanto  possibile, secondo i vari ambiti di applicazione, risultano dall'esame  compiuto sugli atti  emessi  nel  corso  del  procedimento  approvativo  dalle amministrazioni e dagli enti interessati. Detto esame,  i  cui  esiti sono  sintetizzati  nel  documento  Foglio  condizioni,  ha   portato all'esclusione delle  prescrizioni  non  pertinenti  l'intervento  in questione o non accettabili o gia'  assolte  ed  alla  riformulazione delle altre nei termini seguenti.     1.1. Prescrizioni relative agli aspetti progettuali     1.1.1. Opere idrauliche     a) Per l'affiancamento al  Fosso  Cornia  Vecchia  e  Fosso  Base Geodetica  verificare  la  coerenza  del  tracciato   rispetto   alle condizioni ed alla casistica prevista per gli  interventi  consentiti dall'art. 1 della legge regionale n.  21  del  2012  ed  allegare  le dichiarazioni dei progettisti prevista al comma 6 del citato art.  1. Qualora l'intervento risultasse ammissibile in  corrispondenza  delle sezioni piu' critiche, in cui la distanza della viabilita' dal ciglio di sponda del corso d'acqua  e'  ridotta,  dovranno  essere  previste idonee opere al fine di garantire stabilita' del fondo alveo e  delle sponde del corso d'acqua. (Regione Toscana)     b) Per la deviazione del corso d'acqua «Fosso Cornia Vecchia», in corrispondenza dell'intersezione della strada statale n. 398  con  la strada provinciale n. 40, in coerenza con quanto disposto  dal  comma 3, art. 1 della  legge  regionale  n.  21  del  2012,  assicurare  il miglioramento o la non alterazione del  buon  regime  delle  acque  e comunque il  non  aggravio  del  rischio  idraulico  derivanti  dalla realizzazione dell'intervento. (Regione Toscana)     c) Al fine di poter  valutare  il  corretto  dimensionamento  del nuovo tracciato e degli attraversamenti previsti e di documentare  il non aumento del rischio idraulico, lo studio  idrologico-idraulico  e le relative simulazioni ante-operam e post-operam dovra' approfondire i seguenti aspetti:       1. definizione dell'estensione e della delimitazione dei bacini idrografici,  ricomprendendo  la  porzione  di   bacino   del   Fosso Corniaccia a monte del Fosso Allacciante Destro;       2. valutazione della presenza  del  canale  scolmatore  tra  il Fosso Allacciante e il Fosso Cornia Vecchia;       3. confronto con i  valori  del  parametro  Curve  Number  (CN) nell'ambito      dell'implementazione      della       trasformazione afflussi-deflussi con i valori dedotti dalla  mappatura  del  CN  sul territorio  regionale,  predisposta   nell'ambito   dell'accordo   di collaborazione scientifica tra  Regione  Toscana  e  Dipartimento  di ingegneria  civile  e  ambientale  dell'Universita'  degli  studi  di Firenze per attivita' di  ricerca  per  la  mitigazione  del  rischio idraulico;       4.  confronto  tra  lo  studio  idrologico-idraulico   con   la relazione idraulica a supporto del Regolamento urbanistico d'area del circondario della  Val  di  Cornia  (maggio  2011).  Si  fa  presente tuttavia che lo studio  del  2011  deve  essere  riaggiornato  previo l'utilizzo delle curve di possibilita'  pluviometrica  aggiornate  al 2012 elaborate nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Universita' di Firenze di cui al decreto  giunta  regionale Toscana n. 1133 del 2012;       5. confronto nell'ambito della configurazione dei corsi d'acqua in prossimita' della foce,  con  gli  studi  relativi  alla  Variante nautica presentati alla competente autorita' di bacino da  parte  del Comune di Piombino;       6.  indicare  nelle   sezioni   idrauliche   il   loro   numero identificativo e nei profili indicare il profilo relativo anche  alle portate trentennali e cinquecentennali,  oltre  che  le  quote  delle sponde in destra ed in sinistra;       7. in relazione alla progettazione degli attraversamenti e  del nuovo tracciato del Fosso Cornia Vecchia, e'  necessario  documentare con  opportuna  modellazione  l'entita'  dell'aumento   del   rischio idraulico connesso all'attuazione degli interventi; anche al fine  di individuare i battenti  di  esondazione.  A  tale  proposito,  si  fa presente che il nuovo tracciato si sviluppa in un'area che nel  Piano di gestione del rischio di alluvioni delle U.O.M.  Toscana  Costa  e' prevalentemente classificata a pericolosita' da alluvione P3. In tale contesto  di  criticita'  idrauliche,  il  progetto  deve  sviluppare valutazioni circa la vulnerabilita' della nuova viabilita', l'analisi dell'aumento del rischio idraulico connesso alla realizzazione  della viabilita' di progetto  e  individuare  il  franco  di  sicurezza  in corrispondenza degli attraversamenti previsti;       8. lo studio idrologico-idraulico deve essere esteso  anche  al Fosso della Base Geodetica, al fine di dimensionare correttamente  il nuovo tracciato previsto e di dimostrare il non aggravio del  rischio idraulico;       9. considerato che la parte terminale del Fosso Cornia  Vecchia ospita circoli nautici in  esercizio,  valutate  le  conseguenze  sul deflusso dovute alla presenza di eventuali  corpi  natanti  flottanti trasportati dalle acque e  le  conseguenze  di  eventuali  ostruzioni delle luci. (Regione Toscana)     d) Per quanto riguarda la deviazione del Fosso Cornia Vecchia, e' opportuno che nelle  sezioni  idrauliche  sia  riportato  il  livello idrico relativo alle portate con tempo di ritorno 30, 200 e 500 anni; e nel  profilo  longitudinale,  e'  opportuno  aggiungere  i  livelli liquidi e le quote delle sponde in  destra  e  sinistra.  Fornire  il particolare costruttivo del raccordo  degli  scatolari  previsti  nel tratto deviato con le  sezioni  trapezie  a  monte  ed  a  valle,  in particolare per il ramo 1 in cui e' prevista a monte l'immissione del Fosso della Base Geodetica. (Regione Toscana)     e) Per quanto riguarda invece la deviazione del Fosso della  Base Geodetica, e' necessario fornire:       1. le sezioni allo stato sovrapposto;       2. il profilo longitudinale del nuovo tracciato;       3. il particolare della nuova confluenza del Fosso  della  Base Geodetica nel Fosso Cornia Vecchia, tenendo  conto  che  l'immissione deve essere orientata nel verso della corrente;       4. dichiarazione dei progettisti ai sensi del comma 6,  art.  1 della legge regionale n. 21 del 2012. (Regione Toscana)     f) Per quanto riguarda le immissioni dei  fossi  di  guardia  nel Fosso Cornia Vecchia, occorre fornire i particolari  costruttivi  con indicazione della tipologia di rivestimento prevista sulle sponde del corso d'acqua e valutare la necessita' di inserire nel tratto  finale dei  fossi  di  guardia  un  dispositivo  per  impedire   l'eventuale rigurgito del corso d'acqua. (Regione Toscana)     g) In riferimento alla  componente  ambiente  idrico,  sviluppare tutte le modellazioni e le verifiche tecniche necessarie al  fine  di garantire il rispetto di sicurezza idraulica sui tempi di ritorno  di 200 anni. (Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare)     h) Sia valutata  la  possibilita'  di  «armonizzare»  per  quanto possibile il nuovo percorso interferente con corsie d'innesto 1 - 2 - 4. Nello specifico si chiede di rendere piu' rettilineo possibile  il tracciato prevedendo un sottopasso obliquo  in  corrispondenza  della strada statale n.  398  «Val  di  Cornia»  in  alternativa  a  quello ortogonale di progetto. (Consorzio 5 Toscana Costa)     i) Sia valutata la possibilita'  di  sostituire  gli  «scatolari» sottopassanti i vari tratti delle infrastrutture viarie, previsti con 2 elementi accoppiati, prevedendo, in alternativa, un unico  elemento al fine di evitare, per quanto possibile, l'accumulo di materiale  di trasporto  in  sospensione  in  corrispondenza  del  setto  centrale. (Consorzio 5 Toscana Costa)     j) Sia assicurata la fascia di rispetto, in misura non  inferiore a 6,0 m dal ciglio o piede d'argine, ed i relativi  accessi  lungo  i tratti oggetto di rettifica di percorso. Al  riguardo  si  chiede  di valutare  lo  spostamento  dell'asse  stradale  nel  tronco  dove  e' previsto la realizzazione di opere di contenimento e/o consolidamento per  ridurre  le  pendenze  di  scarpa  del  rilevato  stradale   per ottimizzare i limitati spazi presenti. Ci  preme  altresi'  opportuno informare che alcuni anni fa il corso d'acqua Corniaccia  Nord  subi' un fenomeno di «rifluimento». (Consorzio 5 Toscana Costa)     k) Sia opportunamente riempita e livellata la fascia  di  terreno compresa tra il limite d'ingombro del rilevato stradale ed il  ciglio a campagna del corso d'acqua oggetto del parallelismo.  (Consorzio  5 Toscana Costa)     l) L'esecutore e'  tenuto,  altresi',  all'esatta  osservanza  di tutte le prescrizioni e regolamenti concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'igiene e  della pubblica   incolumita'   oltre   che   delle   seguenti    specifiche prescrizioni:       1. la riparazione di eventuali  danni  alle  opere  autorizzate prodotti nel corso delle ordinarie operazioni di manutenzione saranno a carico del richiedente;       2. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere  edili e dei rilevati stradali realizzate sara'  a  carico  del  richiedente anche in caso di danni dipendenti  dal  regime  idraulico  dei  corsi d'acqua;       3. durante l'esecuzione dei lavori  dovranno  essere  posti  in essere tutti gli accorgimenti necessari a non  creare  turbativa  del buon regime idraulico dei corsi d'acqua. (Consorzio 5 Toscana Costa)     m)  Le  misure  di  mitigazione  proposte  nella   documentazione relativamente  alla  gestione  degli  scarichi  prodotti  durante  la realizzazione dell'opera e  in  fase  di  esercizio  dovranno  essere attuate con il massimo rigore al  fine  di  preservare  lo  stato  di qualita' delle acque superficiali interessate dall'opera:       1. le acque di lavaggio  delle  autobetoniere  e  le  acque  di supero prodotte durante  le  fasi  di  getto  del  calcestruzzo  sono assimilate ad acque industriali e come tali vanno gestite;       2. qualsiasi scarico idrico dovra' essere autorizzato; in  caso contrario eventuali effluenti dovranno essere  gestiti  come  rifiuti liquidi;       3. sia prevista la realizzazione di presidi idraulici provvisti di idonei trattamenti per la regimazione e  depurazione  delle  acque meteoriche dilavanti contaminate di piattaforma ai sensi dell'art.  8 della legge regionale n. 20  del  2006  e  successive  modificazioni. (Regione Toscana)     1.1.2. Opere stradali     a) In relazione al tratto terminale di approccio  alla  rotatoria di competenza  dell'autorita'  portuale,  si  richiede  di  estendere convenientemente  il  tratto  di  rastremazione  ad  una  corsia   in approccio alla rotatoria e mantenere l'innesto a corsia semplice,  si reputa tuttavia opportuno che  il  solido  stradale  ed  il  viadotto rimangano gia' predisposti e compatibili con un futuro  prolungamento dell'infrastruttura a tipo B.     1.2. Prescrizioni relative agli aspetti ambientali, mitigazioni e compensazioni     Sono reiterate le seguenti prescrizioni di cui alla delibera CIPE n. 85 del 2012 foglio prescrizioni:       1.2.1.  Integrare  il  PMA  in  ante,  corso  e  post   operam, allineandosi alla normativa nazionale per  l'utilizzo  dei  parametri biologici nel monitoraggio (delibera CIPE  n.  85  del  2012  n.  7). (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)       1.2.2.  Integrare  la  documentazione   progettuale   con   una valutazione  della  componente  rifiuti  in  merito  alle   attivita' previste e si dovra' integrare la  documentazione  con  l'indicazione delle modalita' di avvio dei rifiuti da demolizione e  costruzione  a recupero  in  impianti  autorizzati,  nel  rispetto  dei  criteri  di priorita' di gestione dei rifiuti di cui  all'art.  179  del  decreto legislativo n. 152 del 2006 (delibera CIPE n.  85  del  2012  n.  8). (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)       1.2.3. Deve essere definito un piano di  gestione  delle  terre che comprenda (delibera CIPE n. 85 del 2012 n. 11):         a)  una  dettagliata   descrizione   sull'utilizzazione   dei materiali  di  risulta  provenienti  dalle  attivita'  connesse  alla realizzazione dell'opera stessa e  dei  materiali  prelevabili  dalle attivita' estrattive in esercizio;         b) la descrizione delle modalita' di caratterizzazione  delle terre e rocce (indicazione di quali analisi e del numero di  campioni a seconda dei volumi), da presentarsi  anche  alle  autorita'  locali preposte;         c) l'individuazione delle aree per il deposito intermedio dei materiali in attesa di utilizzo  e/o  le  cave  di  prestito  per  il reperimento dei materiali;         d) al  momento  dell'esecuzione  dell'opera  dovra'  comunque essere presentato:           1. l'aggiornamento del bilancio dei materiali, inteso  come sopra descritto, da inviare anche alle autorita' locali preposte;           2. il crono programma delle operazioni  di  riutilizzo  dei materiali provenienti dagli scavi, da inviare  anche  alle  autorita' locali  preposte.  (Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del territorio e del mare)         e) si ricorda che le procedure per il riutilizzo delle  terre e rocce da scavo devono essere  precedute  dagli  accertamenti  sullo stato di inquinamento e sulla eventuale necessita' di  bonifica,  con particolare  riferimento  alle  aree  interne  ai  SIN).   (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)         f) in merito al riutilizzo dei  materiali  provenienti  dagli scavi dell'opera infrastrutturale, devono essere rispettati il regime di gestione previsto dal  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  e successive modificazioni ed integrazioni,  nonche'  le  modalita'  di campionamento del materiale al momento della sua formazione, ai  fini della  verifica  della  contaminazione  e  del  rispetto  dei  limiti normativi. Il proponente deve  inoltre  definire  le  tempistiche  di formazione dei materiali e del loro  riutilizzo  e  le  modalita'  di documentazione  dei  flussi  dei  materiali.  Si   noti   che   dalla progettazione vanno escluse le cave e zone di  reperimento  materiali ornamentali storici in quanto non pertinenti ai lavori  stradali.  E' inoltre  necessario  che  la  viabilita'  esterna   di   collegamento cave-impianti-cantiere-discarica  escluda  gli  attraversamenti   dei sistemi insediativi (centri abitati, frazioni, nuclei rurali,  ecc.). (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)       1.2.4. In fase esecutiva dovra' essere  presentato  l'eventuale aggiornamento  del  quadro   economico   relativo   al   monitoraggio ambientale  (delibera  CIPE  n.  85  del  2012  n.  14).   (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)       1.2.5. Per quanto riguarda la caratterizzazione idrografica  ed idrologica del reticolo idrografico  interferito  dall'infrastruttura in progetto, il  proponente  dovra'  verificare  l'aggiornamento  dei risultati  delle  indagini  effettuate  e  pubblicate   da   soggetti istituzionali, ovvero  da  essi  fornite  formalmente  al  proponente (delibera CIPE n. 85 del  2012  prescrizione  n.  16 -  Allegato  2). (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)       1.2.6. I  suddetti  punti  dovranno  essere  evidenziati  nella versione esecutiva del piano di monitoraggio che,  anche  per  quanto riguarda gli indicatori individuati,  dovra'  necessariamente  essere allineato  alle  indicazioni   della   normativa   vigente   (decreto ministeriale n. 56 del 2009). Infine,  in  tale  ambito,  per  quanto riguarda i punti di monitoraggio, si ritiene che essi dovranno essere verificati in fase esecutiva al fine di valutare i possibili  impatti e,   di   conseguenza,   le   eventuali   variazioni   dello    stato quali-quantitativo dei corpi idrici recettori e delle fasce  fluviali (delibera CIPE  n.  85  del  2012  prescrizione  n.  17).  (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)       1.2.7.  In   relazione   alle   necessita'   idriche   per   la realizzazione dell'opera  (fase  di  cantiere),  si  ritiene  che  il proponente dovra' richiedere specifiche concessioni idriche agli enti competenti in materia e che comunque preveda soluzioni alternative di approvvigionamento (delibera CIPE n. 85 del 2012 prescrizione n. 18). (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)       1.2.8.  E'   necessario   approfondire   il   dettaglio   della collocazione, lungo il tracciato in progetto, delle opere di raccolta e smaltimento e dei presidi idraulici. Oltre alla loro  tipologia  e' richiesta la  verifica  idraulica  (delibera  CIPE  n.  85  del  2012 prescrizione n. 19). (Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare)       1.2.9. Dovra' essere prodotta, per i cantieri ricadenti in aree a  rischio  idraulico,  documentazione   sulle   modalita'   per   la mitigazione del rischio (delibera CIPE n. 85 del 2012 prescrizione n. 20). (Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del mare)       1.2.10. E' necessario chiarire dove sara'  rifornita  la  acqua industriale dei cantieri. Per tutti  gli  usi  per  i  quali  non  e' espressamente  previsto  dalle  norme  vigenti  l'utilizzo  di  acqua potabile (ad esempio: lavaggio ruote, bagnature, ecc.) e'  necessario fare ricorso prioritariamente ad acque  non  potabili,  favorendo  il recupero ed il riutilizzo. E' necessario  prevedere  un  impianto  di disinfezione anche di tale acqua per scongiurare aerosol con  elevate presenze microbiche e quindi pericolose per la salute  delle  persone (ad es.: legionellosi) (delibera CIPE n. 85 del 2012 prescrizione  n. 21). (Regione Toscana) (Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare)       1.2.11. E' necessario considerare l'orientamento dei  piani  di assetto idrogeologico che differenziano  i  vincoli  imposti  per  la realizzazione  delle  nuove  infrastrutture   dagli   interventi   su infrastrutture esistenti. Si raccomanda al proponente di considerare, per quanto riguarda gli  attraversamenti  maggiori,  i  pareri  delle autorita'  competenti  in   materia   ed   i   seguenti   riferimenti legislativi: decreto del Ministero  dei  lavori  pubblici  -  decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 e la circolare n. 617 del  Ministero dei lavori pubblici del 2 febbraio 2009, in aggiunta al  testo  unico del 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche. Si ritiene  utile che il proponente ripresenti,  aggiornandole,  le  specifiche  schede identificative di tutte le  interferenze  idrografiche.  Inoltre,  il proponente dovra' verificare le interferenze idrografiche  alla  luce anche delle seguenti indicazioni: in considerazione  delle  possibili incongruenze  tra  reticolo  significativo  dei  Piani   di   assetto idrogeologico e stato dei  luoghi,  si  richiede  la  verifica  della esatta rappresentazione dei  corsi  d'acqua  e  quindi  dei  relativi bacini idrografici afferenti a ciascuna interferenza, al fine di  non inficiare  le  verifiche  idrauliche;  le  opere  idrauliche,  ed   i manufatti ad  esse  collegati,  riguardanti  nuovi  tracciati  devono garantire, in moto permanente, il deflusso della portata con tempo di ritorno due centennale,  con  un  franco  pari  ad  1/2  dell'altezza d'acqua in sezione; dove tale valore risulti superiore ad un metro in presenza di attraversamenti, esso puo' essere valutato  quale  franco di sicurezza accettabile. In caso di franchi di sicurezza  inferiori, si dovranno giustificare esplicitamente  le  scelte  fatte.  Per  gli interventi di  adeguamento  su  tracciato  esistente  o  su  varianti locali, dovra' essere valutato il rischio idraulico per garantire  la sicurezza dell'esercizio dell'infrastruttura, prevedendo, a tal fine, ove necessario, anche interventi non strutturali  quali  monitoraggio idrometrico, procedure di preallarme, segnaletica attiva,  ecc.;  nei casi  di  parallelismo  di  opere  con  il   reticolo   delle   acque superficiali, si richiama l'assoluto rispetto dell'art. 96 lettera f) del Regio decreto n. 523 del 1904 significando che per  fabbriche  si intende qualsiasi manufatto permanente dotato di fondazione. Pertanto allargamenti di piattaforme stradali e posizionamenti  di  recinzioni ed altri manufatti dovranno tenere conto di tali distanze, prevedendo se  del  caso,  lo  spostamento  ed  adeguamento  dei  corsi  d'acqua interessati. Si richiama quanto previsto dagli  articoli  141  e  142 della  legge  regionale  n.  66  del  2011;  per  gli  interventi  di ampliamento  e  di  adeguamento   dell'infrastruttura   deve   essere garantito il non aumento del rischio in altre aree,  la  possibilita' di attenuare o eliminare le cause che determinano  le  condizioni  di rischio, le condizioni  di  sicurezza  idraulica  in  relazione  alla natura dell'intervento ed al  contesto  territoriale.  Per  le  nuove infrastrutture deve essere garantito il non  aumento  di  rischio  in altre aree, le condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni, la possibilita' di attenuare o eliminare  le  cause  che determinano le condizioni di rischio (delibera CIPE n.  85  del  2012 prescrizione n. 22).       1.2.12. Il Piano  di  monitoraggio  in  fase  esecutiva  dovra' essere verificato  secondo  le  linee  guida  dell'allegato  XXI  del decreto legislativo n. 163 del 2006 (delibera CIPE  n.  85  del  2012 prescrizione n. 23). (Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare)       1.2.13. Per la fase di cantiere, si dovranno produrre (delibera CIPE n. 85 del  2012  prescrizione  n.  25).  Fare  riferimento  alla tabella 1 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004 e non alla tabella 2 relativa a  strade  esistenti  e assimilabili:         a) un censimento dei ricettori interessati (a prescindere dai livelli di rumore stimati) dalle attivita' di cantiere sia fisso  che mobile;         b) delle mappature relative al clima  acustico  residuo,  sia per le  aree  interessate  dai  cantieri  fissi  che  dal  fronte  di avanzamento lavori (FAL);         c) della mappature relative all'impatto acustico  delle  fasi di lavorazione, sia per i cantieri fissi che per il FAL;         d)  una  tabella  complessiva  che,  diversamente  da  quella presentata, per  ogni  piano  di  ogni  ricettore  interessato  dalla rumorosita' del cantiere, riporti la classe acustica di appartenenza, il valore dei limiti applicabili (emissione ed immissione), il  clima acustico residuo ed i livelli (emissione ed immissione) stimati,  con evidenza del rispetto o meno del valore limite differenziale;         e) eventuale elenco dei ricettori per cui si suppone di dover effettuare una richiesta di deroga dal rispetto dei limiti al  comune interessato. (Regione  Toscana  e  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare)       1.2.14. Il proponente, in fase di esercizio,  dovra'  integrare lo studio con (delibera CIPE n. 85 del 2012 prescrizione n. 26):         a) una tabella che riporta complessivamente, per la  sorgente in esame, il  risultato  della  simulazione,  in  cui  ad  ogni  riga corrisponde ogni piano dei ricettori interessati e censiti e  le  cui colonne indicano per ognuno di questi,  l'identificativo,  la  classe acustica di appartenenza o  la  fascia  di  pertinenza  acustica,  la fascia di pertinenza dell'eventuale sorgente  concorsuale,  i  limiti applicabili, i livelli calcolati ante  operam,  post  operam  e  post mitigazione con l'evidenziazione dei superamenti residui;         b)  elaborati  grafici  illustrativi  dell'impatto   acustico diurno e notturno riferiti alto stato ante operam, post operam e post mitigazioni;         c) una relazione descrittiva dei risultati ottenuti. (Regione Toscana e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)       1.2.15. Il passaggio di tipologia da D a B per l'infrastruttura in progetto comporta  esclusivamente,  ai  sensi  del  decreto  della Presidenza della Repubblica n. 142 del 2004, un incremento da 100 m a 250  m  della  dimensione  della  fascia  di  pertinenza  entro   cui verificare il rispetto dei limiti di legge (i limiti  di  riferimento entro tali fasce rimangono gli stessi e cioe' 65 dB (A)  nel  periodo diurno e 55 dB (A) nel periodo notturno). Pertanto, le valutazioni di impatto acustico riportate nel SIA del 2012 devono essere rielaborate considerando ulteriori recettori prima esclusi; tra questi  recettori vi e' l'intero nucleo abitato di Colmata. (Regione Toscana)       1.2.16. Le nuove valutazioni da  eseguire  entro  il  corridoio progettuale di 250 m devono tenere conto dell'aumento della velocita' massima di progetto da 80 km/h a 120 km/h. (Regione Toscana)       1.2.17. I  risultati  delle  nuove  valutazioni  devono  essere finalizzati a verificare la necessita'  di  ulteriori  interventi  di mitigazione oltre a quelli gia' previsti (due barriere antirumore  di lunghezza complessiva di  500  m)  o  a  ridimensionare  quelli  gia' previsti. (Regione Toscana)     1.3. Prescrizioni relative al monitoraggio ambientale     1.3.1. Nel piano  di  monitoraggio  dovranno  essere  individuate stazioni di controllo (monte-valle)  nei  corpi  idrici  superficiali interessati dall'opera in esame (Fosso Cornia  Vecchia  e  Chiusa  di Pontedoro)  almeno  in  fase  di  cantiere  al  fine  di   verificare l'efficacia  delle  misure  di  mitigazione  adottate  nel  progetto; (Regione Toscana)     1.3.2. In  relazione  al  previsto  monitoraggio  della  qualita' dell'aria, si rileva quanto segue:       a) nella planimetria «101_T00M000M0APL01A.pdf» non e'  visibile il  punto  PI-A2-03,  indicato  in  tabella   per   il   monitoraggio dell'attivita' di cantiere;       b) il proponente  dovra'  individuare  un  ulteriore  punto  di monitoraggio prossimo alla rotonda  del  Gagno,  in  direzione  delle abitazioni locali;       c) il proponente  dovra'  adeguare  nel  progetto  esecutivo  e comunque prima dell'avvio del monitoraggio ante operam, il  piano  di monitoraggio alle indicazioni fornite  nell'allegato  1  del  decreto legislativo n. 155 del 2010  e  fornire  una  tabella  riepilogativa, corretta,  dei  limiti  di  confronto  per  i  parametri  oggetto  di monitoraggio. (Regione Toscana)     1.4. Prescrizioni  relative  al  piano  di  utilizzo  ex  decreto ministeriale del 10 agosto 2012, n. 161, gestione delle materie e SIN     1.4.1. In relazione all'interferenza tra il progetto presentato e i previsti interventi di bonifica, si ritiene necessario:       a) prevedere il prolungamento della geomembrana fino  ai  fossi laterali di scolo;       b) valutare l'interferenza del tracciato anche con il  poligono PZ098;       c)  adottare  gli  accorgimenti  necessari  per   impedire   il collegamento  idraulico  tra  le  due  falde  nel  caso  in  cui   la realizzazione delle opere di fondazione  vada  ad  interessare  o  ad attraversare lo strato limoso argilloso di  separazione  tra  le  due falde. (Regione Toscana)     1.4.2. Identificare una cava diversa  rispetto  a  quella  di  M. Peloso dove vengono reperiti anche  materiali  ornamentali.  (Regione Toscana)     1.4.3. Individuare delle aree  per  il  deposito  intermedio  dei materiali in attesa di utilizzo. (Regione Toscana)     1.4.4. Valutare, ai  fini  della  minima  produzione  di  materie gestite come «rifiuto», successivamente all'avvenuta  bonifica  delle aree interessate dall'intervento che ricadono all'interno del sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino, l'opportunita' di adottare  il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione  delle  terre  e rocce da scavo di cui decreto ministeriale n. 161 del 10 agosto  2012 anche  aggiornando  i  costi  del  quadro  economico   del   progetto esecutivo. (Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e del mare)     1.5. Prescrizioni relative agli aspetti archeologici     1.5.1.  Qualora,  per  qualsiasi  ragione,  l'intervento  dovesse trovarsi ad interferire con preesistenze archeologiche,  la  societa' esecutrice sara'  chiamata  ad  ottemperare  a  quanto  disposto  dal decreto legislativo n. 42 del 2004, con particolare riferimento  agli obblighi derivanti da eventuali ritrovamenti. (Ministero per i beni e le attivita' culturali)     1.6.   Prescrizioni   relative   agli   aspetti   della    tutela paesaggistica e dei beni culturali     1.6.1. In fase di progettazione  esecutiva  venga  effettuato  un approfondimento  progettuale  da  sottoporre  all'approvazione  della competente soprintendenza e  della  Direzione  generale  archeologia, belle arti e paesaggio:       a)  che  preveda  la  realizzazione  di  opere  di  mitigazione paesaggistica lungo il  previsto  asse  viario  di  collegamento  con l'area portuale;       b) che preveda il miglioramento della qualita' progettuale  dei previsti ponti in cemento armato e dei relativi appoggi,  potenziando l'interazione dell'intero tracciato  con  le  porzioni  residuali  di territorio;       c) che valuti la possibilita' di una riduzione della  lunghezza del viadotto relativo allo scavalco ferroviario;       d) che, nel ridisegno della fascia adiacente l'argine del Fosso Cornia, oltre a potenziare le opere a verde, valuti  la  possibilita' dell'inserimento di un percorso pedonale e/o ciclabile.  Un  accurato studio del percorso dovra' individuare  gli  elementi  di  degrado  e disturbo visivo (edifici industriali,  elementi  incongrui,  ecc.)  e condurre alla progettazione di insiemi vegetazionali di  mitigazione, arginature verdi, privilegiando i punti di vista verso la  costa,  il mare e il promontorio di Piombino. L'intervento dovra' costituire  un «corridoio»  verde  che   andra'   a   integrare   le   proposte   di riqualificazione  gia'  in  atto  e   in   corso   sull'intera   area industriale, sul porto e sulla foce del Cornia. (Ministero per i beni e le attivita' culturali)     1.6.2. Tutte le opere di mitigazione  vegetale  e  di  reimpianto dovranno essere  realizzate  con  l'assistenza  continua  di  esperti botanici   e   agronomi   e   con   l'obbligo   di    una    verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze  piantate  entro  tre  anni dall'impianto. Le essenze rinvenute secche alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo  obbligo di verifica  triennale.  Si  intende  che  le  opere  di  mitigazione vegetale  dovranno   essere   realizzate   il   piu'   possibile   in contemporanea con il procedere dei cantieri al fine  di  giungere  al termine degli stessi  con  uno  stato  vegetativo  il  piu'  avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal  progetto  e rappresentato nelle fotosimulazioni. Degli interventi eseguiti dovra' essere  fornita,  a  fine  lavori,  una   dettagliata   relazione   e un'adeguata   documentazione    fotografica    alla    Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e  Livorno ed  a  Direzione  generale  archeologia,  belle  arti  e   paesaggio. (Ministero per i beni e le attivita' culturali)     1.7. Prescrizioni relative ad aspetti procedurali e gestionali     1.7.1. Le prescrizioni di cui alla delibera CIPE n. 85  del  2012 punto 2 «Ulteriori prescrizioni» sono  superate  essendo  variato  il soggetto aggiudicatore  e  quindi  la  relazione  con  il  precedente concessionario autostradale. (Ministero dell'ambiente e della  tutela del territorio e del mare)     1.7.2. Fornire in relazione  alle  deviazioni  del  Fosso  Cornia Vecchia e del Fosso della Base Geodetica  una  planimetria  catastale con indicazione delle aree che saranno oggetto di  sdemanializzazione e delle aree per le quali invece si procedera'  a  demanializzazione. (Regione Toscana)     1.7.3.  Sottoporre   al   Comitato   tecnico-amministrativo   del Provveditorato    interregionale    per    le     opere     pubbliche Toscana-Marche-Umbria (sede di Firenze) il progetto esecutivo al fine di verificare che i rilievi  e  le  osservazioni  fatte  siano  state opportunamente  valutate  e  risolte   nella   successiva   fase   di progettazione. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)     1.7.4. Le  aree  direttamente  interessate  dai  lavori  ad  oggi appartenenti al demanio pubblico dello  stato,  non  potranno  essere ricomprese nel piano  di  esproprio  fino  a  quando  non  ne  verra' pronunciata la sdemanializzazione. Fino a  tale  data  l'utilizzo  di tali aree dovra' essere regolarizzato mediante  stipula  di  apposito contratto di concessione con l'Agenzia. (Agenzia del demanio)     1.7.5.   Sottoporre   all'Autorita'   di   bacino    distrettuale dell'Appennino  settentrionale  il  progetto  nelle  successive  fasi procedurali  per  l'acquisizione   delle   integrazioni   documentali necessarie alle  valutazioni  di  competenza,  anche  in  termini  di effetti post operam.     1.8. Prescrizioni relative alle interferenze     1.8.1. La soluzione  dell'interferenza  con  gli  impianti  della societa' E-distribuzione (gruppo  ENEL),  previa  richiesta  formale, prevede lo spostamento di quelli interessati dalla nuova  viabilita'. Tali opere  saranno  progettate  ed  eseguite  a  cura  della  stessa societa' E-distribuzione che provvedera' a fornire il relativo  piano di esproprio ad integrazione di quello piu'  complessivo  dell'opera. Gli oneri di  detti  interventi  saranno  interamente  a  carico  del soggetto attuatore Anas S.p.a. (E-distribuzione)     1.8.2. In sede  di  redazione  del  progetto  esecutivo  dovranno essere  individuati  gli  eventuali  sottoservizi  non  censiti   nel progetto definitivo, portati a termine tutti i contatti gia' attivati con gli enti gestori/proprietari delle reti interferenti, predisposti i relativi progetti particolareggiati di risoluzione e  definite  nel dettaglio le variazioni al piano di  risoluzione  delle  interferenze presente nel  progetto  definitivo.  Saranno  inoltre  evidenziate  e distinte le aree necessarie in via temporanea (per occupazione) ed in via  permanente  (per  servitu'/espropri)  alla  realizzazione  delle opere,  cosi'  da  consentire  di  apporre  il   necessario   vincolo preordinato   all'esproprio/asservimento   e    successivamente    di emettere/ottenere gli idonei titoli. Per una  gestione  in  sicurezza del superamento delle interferenze e al fine di ottenere un  efficace coordinamento operativo ove necessario si perverra'  alla  preventiva stipula  di  apposite  e  specifiche  Convenzioni,  che  regolino   i reciproci impegni, rapporti,  responsabilita'  tra  societa'  gestori delle reti interferite e con il soggetto aggiudicatore. (SNAM)     1.8.3. La soluzione  dell'interferenza  con  gli  impianti  della societa'  SNAM  Rete  Gas  prevede  lo  spostamento  dei  metanodotti interessati dalla  nuova  viabilita'.  Tali  opere  di  protezione  e variante saranno progettate e realizzate a cura di SNAM Rete Gas, che provvedera' a fornire il relativo piano di esproprio ad  integrazione di quello piu' complessivo dell'opera. Gli oneri di detti  interventi saranno interamente a carico del soggetto attuatore ANAS S.p.a.     1.8.4. La soluzione dell'interferenza con gli impianti  di  Terna Rete  Italia,  vista   l'inadempienza   della   societa',   e   stata esclusivamente valutata dal punto di vista economico da parte di ANAS S.p.a., in qualita' di soggetto attuatore dell'intervento, nelle more della predisposizione di un progetto a cura di Terna Rete Italia.   2. RACCOMANDAZIONI 
     Le raccomandazioni che  seguono,  risultano  dall'esame  compiuto sugli atti  emessi  nel  corso  del  procedimento  approvativo  dalle amministrazioni e dagli enti interessati:       1. Gestione rifiuti -  In  considerazione  dell'estensione  dei cantieri, del numero significativo di personale che verra'  impiegato e delle  attivita'  a  supporto  dell'opera,  particolare  attenzione dovra' essere posta anche nella gestione dei rifiuti di altra  natura prodotti,  quali  rifiuti  solidi  urbani  indifferenziati,  carta  e cartone, plastica, vetro, oli,  nonche'  rifiuti  dagli  impianti  di trattamento  acque,  privilegiando,  laddove  possibile,  sempre   la raccolta differenziata. (ARPAT)       2.  Radiazioni  non  ionizzanti  -  Il  tracciato  della  nuova bretella in progetto interferira' con tre sostegni di  una  linea  in media tensione di proprieta' di e-distribuzione S.p.a. e  con  cinque sostegni di due linee di alta tensione di proprieta'  di  Terna  Rete Italia S.p.a. (linea n. 585 «Piombino Cotone - Suvereto» e  linea  n. 578  «Colmata  -  Magona»).  Per  risolvere   tali   interferenze   i proprietari delle linee sposteranno i sostegni in questione a  carico di ANAS S.p.a. e in alcuni  casi  si  avvarranno  della  deroga  alle distanze previste dal decreto ministeriale n.  449/1988.  Al  momento non sono disponibili i progetti con le varianti  di  tracciato  e  le nuove posizioni dei sostegni. Si fa presente che tali nuovi tracciati delle linee  elettriche  con  la  relativa  fascia  di  rispetto  non dovranno interferire con i luoghi  adibiti  a  permanenza  prolungata superiore alle 4 ore/die. (ARPAT)       3. La realizzazione del manto stradale costituira' di  per  se' una interruzione dei percorsi espositivi per  i  quali  l'analisi  di rischio  ha  determinato  «CSR»  inferiori  alle  concentrazioni   di contaminate rilevate sul sito. Si  propone  infatti  per  i  poligoni «S0830» e «PZ102bis» di intervenire, in  maniera  identica  a  quanto previsto dal progetto di «MISO» di  Aferpi,  mettendo  in  opera  una «pavimentazione» di tipo «P02» (con geomembrana in pvc). Nel caso del poligono «S0771» il progettista intende realizzare una pavimentazione in calcestruzzo spessa 20 cm  con  rete  elettrosaldata  sempre  come previsto dagli interventi di MISO  per  la  tipologia  P02.  (Regione Toscana)       4. Per quanto riguarda le acque  sotterranee,  confrontando  il progetto  del  tracciato  stradale  in  questione  e  lo  studio   di fattibilita' (del Luglio 2016) per l'intervento di messa in sicurezza di tale matrice ambientale effettuato da  Invitalia  S.p.a.,  non  si rilevano interferenze con il previsto marginamento  fisico  (post  ad est del tracciato stradale che si  sviluppera'  tra  di  esso  ed  il vecchio Cornia). Tutto cio' premesso, questo settore ritiene  che  la realizzazione del tracciato stradale in questione, data la necessita' di integrarsi con gli interventi di risanamento previsti  all'interno della procedura di bonifica ministeriale relativa al SIN di Piombino, debba tener anche conto delle  aree  che  non  potranno  essere  piu' oggetto di intervento dopo la realizzazione  del  manufatto  stradale (es: fasce di terreno comprese tra  il  terrapieno  ed  il  fosso  di guardia) per cui potrebbero risultare ancora  attivi  i  percorsi  di lisciviazione e contatto diretto. Pertanto dovra' essere previsto  un adeguato intervento rivolto all'interruzione dei percorsi  espositivi risultati critici anche per queste ultime aree (ad esempio estendendo ad esse la messa in opera della geomembrana gia' prevista).  (Regione Toscana)       5. Per quanto riguarda le possibili interferenze con  le  acque sotterranee che saranno sottoposte  a  bonifica,  prendendo  atto  di quanto affermato nel progetto in oggetto (in merito alla prevista non interferenza con la «falda sospesa» essendo l'opera in rilevato),  si raccomanda, nel caso della realizzazione delle  opere  di  fondazione dei vari manufatti di prestare  la  massima  attenzione  al  fine  di evitare di mettere in comunicazione la circolazione  idrica  presente nello strato di riporto con la sottostante falda acquifera.  (Regione Toscana)       6. Dovra' essere salvaguardata la rete dei canali  di  bonifica eventualmente presente sull'area,  mantenendone  la  funzionalita'  e l'efficienza. (Provincia di Livorno)       7. L'intersezione tra la strada statale n. 398 gia'  realizzata e la strada della base geodetica e' una intersezione fondamentale per il traffico da e per in centro  di  Piombino,  il  porto,  l'ingresso dello stabilimento AFERPI e  la  struttura  turistico-balneare  della costa est. Si ritiene molto importante studiare attentamente la  fase di cantierizzazione del nuovo svincolo in modo  da  non  interrompere alcun flusso di traffico durante  l'esecuzione  dei  lavori  sia  nel periodo estivo che in quello invernale. (Comune di Piombino)       8. Le due rotatorie che costituiscono lo svincolo della  strada statale 398 con la strada della base geodetica, per la configurazione dello svincolo stesso, devono  distribuire  flussi  per  i  quali  e' prevista l'inversione di marcia. I diametri delle due rotatorie  pari a 16 m (1), e 16,5 m (2), paiono esigui in particolare per la manovra suddetta in quanto e' presente un flusso di mezzi pesanti  da  e  per AFERPI piuttosto elevato. Si  raccomanda  quindi  un'attenta  analisi delle dimensioni delle due rotatorie. (Comune di Piombino)       9. Il ponticello che conduce alla strada di Bocca di Cornia (il braccio nord della rotatoria 2) dello svincolo tra la strada  statale 398 e la strada della base Geodetica,  peraltro  realizzato  da  ANAS negli anni 2000 in occasione della  realizzazione  del  prolungamento della stessa  strada  fino  a  Montegemoli,  risulta  fin  dalla  sua costruzione essere troppo stretto, quantomeno  nei  raccordi  con  la Geodetica e con strada di Bocca  di  Cornia,  pertanto  si  invita  a verificare la possibilita' di  modificarlo  durante  i  lavori  dello svincolo suddetto. (Comune di Piombino)       10. Posto che nell'area della  Val  di  Cornia  esistono  varie cave,  ancora  in  funzione,  i  cui  materiali   potrebbero   essere utilizzati  per  uso  stradale  e  posto  ancora  che   e'   volonta' dell'amministrazione della Citta' di Piombino, e di quelle  ricadenti nella  suddetta  area,  limitare  quanto  possibile   l'utilizzo   di materiali vergini si raccomanda che vengano usati il  piu'  possibile materiali  provenienti  dal  recupero  o  riciclaggio  almeno   nelle percentuali previste dalla normativa nazionale  vigente.  (Comune  di Piombino)       11. Aspetti idrologici e idraulici:         a)  Si  raccomanda  di  verificare  il  rispetto  del  franco idraulico anche tenendo conto del trasporto solido e  della  presenza di natanti, rilevando che la parte terminale del fosso Vecchia Cornia ospita circoli nautici.         b)  Con  riferimento  ai  tombini  idraulici  in  cui   viene convogliato il fosso Vecchia Cornia, si rileva che, in  taluni  casi, la superficie del manufatto risulta suddivisa in due parti,  mediante la realizzazione di un setto centrale.         c) In relazione al viadotto Cornia 2, la  Sezione  raccomanda di evitare la realizzazione di opere provvisionali in alveo, quali le torri provvisorie, in quanto interferenti con il deflusso fluviale  e di prevedere  idonee  protezioni  spondali  in  corrispondenza  delle spalle del viadotto.   3. INDICAZIONI PER LA FASE DI VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI 
     Le prescrizioni  di  cui  ai  punti  precedenti  dovranno  essere recepite nella fase progettuale esecutiva.     |  
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