| Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2019 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 17 |  
| Adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni   del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di  protezione  individuale  e  che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;   Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234, recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche dell'Unione europea;   Visto il decreto legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475,  recante attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21  dicembre 1989, in materia di ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;   Visto il regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 9  marzo  2016,  recante  regolamento  del  Parlamento europeo sui dispositivi di protezione individuale  e  che  abroga  la direttiva 89/686/CEE del Consiglio;   Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo per l'adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni  del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che  abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, ed in  particolare  l'articolo 6;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;   Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 14 febbraio 2019;   Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, dello  sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con  i Ministri della giustizia, degli affari esteri  e  della  cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'interno; 
                               E m a n a                   il seguente decreto legislativo: 
                                Art. 1 
                   Modifiche al decreto legislativo                        4 dicembre 1992, n. 475 
   1. Al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,  sono  apportate le seguenti modificazioni:     a) il titolo del decreto e' sostituito dal seguente: «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  9  marzo  2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga  la  direttiva 89/686/CEE del Consiglio»;     b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:   «Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1.  Le  norme  del presente  decreto  si  applicano   ai   Dispositivi   di   protezione individuale (DPI) di cui  all'articolo  2  del  regolamento  (UE)  n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento DPI.»;     c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:   «Art. 2 (Norme armonizzate e presunzione di conformita' dei DPI). - 1. Ai sensi  del  presente  decreto,  per  le  norme  armonizzate  si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento DPI.   2. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le  organizzazioni  sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative  a livello nazionale.»;     d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:   «Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza). -  1.  I  DPI  possono essere messi  a  disposizione  sul  mercato  solo  se  rispettano  le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento DPI.   2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al  comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel  territorio  dell'Unione  sia  in  grado  di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo  15  e all'allegato III del regolamento DPI, nonche', relativamente  ai  DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli  allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI.»;     e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:   «Art. 5 (Procedura di valutazione della conformita'). - 1. Prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI di qualsiasi categoria,  il fabbricante  esegue  o  fa  eseguire  la  pertinente   procedura   di valutazione della conformita' di cui all'articolo 19 del  regolamento DPI e redige la documentazione tecnica di cui  all'allegato  III  del regolamento DPI anche al fine di  esibirla  a  seguito  di  richiesta motivata da parte delle Autorita' di vigilanza del mercato.   2. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformita' UE di cui all'articolo 15 del regolamento DPI.   3. I DPI di qualsiasi categoria sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 19 del regolamento DPI.»;     f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:   «Art.  6  (Organismi  notificati).  -  1.  Le  attivita'   di   cui all'articolo 19, primo paragrafo, lettere b) e  c),  e  di  cui  agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI,  sono  effettuate  da organismi notificati autorizzati ai sensi del presente articolo.   2. Possono essere autorizzati organismi in possesso  dei  requisiti minimi di cui agli articoli 24 e 25 del regolamento DPI.   3. La domanda di autorizzazione e' presentata  al  Ministero  dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 27 del regolamento DPI.   4. L'autorizzazione degli organismi di  cui  al  comma  1  ha  come presupposto  l'accreditamento  ed  e'  rilasciata  con  decreto   del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  dietro  corresponsione  di  tariffa   ai   sensi dell'articolo 15.   5. Le spese per le attivita' di cui al comma 1 sono a totale carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione.   6.  Le  amministrazioni  che  hanno   rilasciato   l'autorizzazione vigilano sull'attivita'  degli  organismi  notificati  autorizzati  e hanno facolta' di procedere ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti di cui al comma 2 e il regolare  svolgimento delle procedure previste dal regolamento DPI.   7.  Qualora  l'organismo  di  valutazione  della  conformita'   non soddisfi piu' i requisiti di cui  al  comma  2,  l'autorizzazione  e' revocata con decreto del Ministero dello  sviluppo  economico  e  del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali;  l'autorita'  di notifica  procede  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  30   del regolamento DPI.   8. Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento DPI, notifica alla Commissione europea e  agli  altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati di cui al comma  1, indicandone i compiti specifici ai sensi del Capo V  del  regolamento DPI secondo la procedura di cui all'articolo 28 del regolamento DPI.   9. Gli organismi notificati mettono a  disposizione  del  Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  un  accesso  telematico  alla   propria   banca   dati   per l'acquisizione d'informazioni concernenti le  certificazioni  emesse, ritirate, sospese o negate.»;     g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:   «Art. 7 (Validita' degli attestati di certificazione CE). - 1.  Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati  a  norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi secondo  quanto  disposto dall'articolo 47 del regolamento DPI.»;       h) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:   «Art. 12 (Marcatura CE). - 1. Il  fabbricante  appone  sul  DPI  la marcatura CE secondo quanto previsto  dagli  articoli  16  e  17  del regolamento DPI.»;     i) l'articolo 12-bis e' sostituito dal seguente:   «Art. 12-bis (Disposizioni per la documentazione tecnica). - 1.  La documentazione relativa ai  metodi  di  attestazione  di  conformita' nonche'  le  istruzioni  e  le  avvertenze   dei   DPI   prodotti   o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.»;     l) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:   «Art. 13 (Vigilanza del mercato sui DPI). - 1. Ai fini del presente decreto le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del  lavoro  e delle politiche sociali nell'ambito delle rispettive  competenze,  ai sensi del capo VI del regolamento DPI.   2. Le funzioni di controllo  alle  frontiere  esterne  sono  svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli  articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.   3. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresi',  ciascuna per gli ambiti di  propria  competenza,  avvalersi  delle  Camere  di commercio, industria, artigianato e  agricoltura  e  dell'Ispettorato nazionale del lavoro.   4. Qualora gli organi competenti per la vigilanza  del  mercato  ai sensi  delle  vigenti  disposizioni,  nonche'  gli  organi   di   cui all'articolo 13  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81, concludano  che  un  DPI  non  rispetta  i  requisiti  essenziali  di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento DPI, ne informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e  delle politiche  sociali,  ai  fini  dell'adozione  dei  provvedimenti   di competenza.   5. I provvedimenti previsti dal capo VI del  regolamento  DPI  sono adeguatamente motivati e comunicati all'interessato con l'indicazione dei mezzi di  impugnativa  avverso  il  provvedimento  stesso  e  del termine entro cui e' possibile ricorrere.   6. Gli  oneri  relativi  ai  provvedimenti  previsti  dal  presente articolo  sono  a  carico  del  fabbricante,  del   suo   mandatario, dell'importatore,  del  distributore   o   dell'operatore   economico destinatario del relativo provvedimento.»;     m) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:   «Art. 14 (Sanzioni e disposizioni penali). - 1. Il fabbricante  che produce o mette a  disposizione  sul  mercato  DPI  non  conformi  ai requisiti  essenziali  di  sicurezza  di  cui  all'allegato  II   del regolamento DPI nonche' l'importatore che immette sul mercato DPI non conformi ai requisiti suddetti e' punito:     a) se trattasi  di  DPI  di  prima  categoria,  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro;     b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino  a sei mesi o con la ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro;     c) se trattasi di DPI di terza categoria, con  l'arresto  da  sei mesi a tre anni.   2.  I  distributori  che  non  rispettano  gli  obblighi   di   cui all'articolo 11 del regolamento DPI sono puniti:     a) se trattasi  di  DPI  di  prima  categoria,  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro;     b) se trattasi di DPI  di  seconda  categoria,  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro;     c) se trattasi  di  DPI  di  terza  categoria,  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro.   3. Il fabbricante di DPI che omette di espletare  le  procedure  di cui all'articolo 19 del regolamento DPI e' punito:     a) se trattasi  di  DPI  di  prima  categoria,  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro sino a 30.000 euro;     b) se trattasi di DPI  di  seconda  categoria,  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro;     c) se trattasi  di  DPI  di  terza  categoria,  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro sino a 150.000 euro.   4. Il fabbricante di DPI  di  qualsiasi  categoria  che  omette  di redigere la dichiarazione di conformita' UE di  cui  all'articolo  15 del  regolamento  DPI  e'  punito  con  la  sanzione   amministrativa pecuniaria da 6.000 euro sino a 36.000 euro.   5. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma  2,  chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE di  cui all'articolo 17  del  regolamento  DPI  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.   6. Il fabbricante o il suo mandatario, quest'ultimo nei  limiti  di cui  all'articolo  9   del   regolamento   DPI,   che   a   richiesta dell'autorita' di sorveglianza  di  cui  all'articolo  13,  comma  1, omette di esibire la documentazione di cui agli articoli 8  e  9  del regolamento DPI, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.   7. Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni  che possono indurre in errore i terzi circa il significato o  il  simbolo grafico, o  entrambi,  della  marcatura  CE  ovvero  ne  limitano  la visibilita'  e  la  leggibilita',   e'   punito   con   la   sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.   8.  Chiunque  non  osserva  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  5 dell'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro.   9. Chiunque promuove pubblicita' per  DPI  che  non  rispettano  le prescrizioni  del  regolamento  DPI  e'  punito   con   la   sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.   10. Agli effetti delle norme penali, gli organismi  che  effettuano le attivita' previste all'articolo 19, primo paragrafo, lettere b)  e c), e di cui agli allegati V, VI, VII e VIII, del regolamento DPI, si considerano incaricati di pubblico servizio.   11. Alle  sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente  articolo irrogate  dalla  Camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e agricoltura territorialmente  competente,  si  applicano  per  quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da  tali  sanzioni  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.   12. Alle sanzioni pecuniarie amministrative previste  dal  presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 301-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.   13. Alle contravvenzioni previste dal  presente  articolo,  per  le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto  o  dell'ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del  reato  di  cui  agli  articoli  20,  e  seguenti,  del   decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.»;     n) l'articolo 14-bis e' sostituito dal seguente:   «Art. 14-bis (Disposizioni di adeguamento). - 1.  Con  decreto  del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  adottate  le  eventuali ulteriori disposizioni, nelle materie non riservate alla legge e gia' eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti,  necessarie al completo adattamento della normativa nazionale  alle  disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  2016/425  e  degli  atti  delegati  e  di esecuzione del medesimo regolamento  europeo  per  i  quali  non  sia possibile  o  sufficiente  l'adozione   di   ordinari   provvedimenti amministrativi.»;     o) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:   «Art. 15  (Oneri  relativi  alle  procedure  di  valutazione  della conformita' dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformita' e per la vigilanza sul mercato). -  1.  Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e ai sensi dell'articolo  47  della  legge  6  febbraio 1996, n. 52, sono a carico  degli  operatori  economici  interessati, oltre  alle  spese  relative  alle  procedure  di  valutazione  della conformita' dei DPI di cui al capo IV del regolamento DPI,  le  spese per le attivita' di vigilanza sul mercato  di  cui  al  capo  VI  del regolamento DPI e sono a carico  dei  richiedenti  le  spese  per  le attivita' di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo  degli organismi di valutazione della conformita'  di  cui  al  capo  V  del regolamento DPI.   2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo  economico  e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione, sono stabilite le tariffe per le attivita' di cui al comma  1  svolte da amministrazioni ed organismi pubblici,  ad  esclusione  di  quelle relative alle attivita'  svolte  dall'Organismo  unico  nazionale  di accreditamento di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio  2009,  n. 99, nonche' i termini,  i  criteri  di  riparto  e  le  modalita'  di versamento delle medesime tariffe ad appositi  capitoli  dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le  predette  tariffe,  determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono  aggiornate  almeno ogni due anni.»;     p) gli articoli 4, 8, 9, 10 e 11 sono abrogati;     q) gli allegati I, II, III, IV, V e VI sono abrogati.  
                                      NOTE 
           Avvertenza: 
               - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.               - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale          dell'Unione europea (GUUE). 
           Note alle premesse: 
               -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere          delegato al Governo se non con determinazione di principi e          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per          oggetti definiti.               - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di          legge ed i regolamenti.               - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,          cosi' recita:               «Art. 31.  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata          in vigore della legge di delegazione europea.               2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle          della     direttiva      da      recepire,      predisposta          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale          prevalente nella materia.               3. La legge di delegazione europea indica le  direttive          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.               4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro          venti giorni.               5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto          salvo il diverso termine previsto dal comma 6.               6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri          adeguamenti tecnici.               7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.               8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui          all'articolo 41, comma 1.               9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche          in mancanza di nuovo parere.»               «Art. 32. (Principi e  criteri  direttivi  generali  di          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai          seguenti principi e criteri direttivi generali:                 a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e          dei servizi;                 b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie          oggetto di delegificazione;                 c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della          legge 28 novembre 2005, n. 246;                 d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni          amministrative sono determinate dalle regioni;                 e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto          modificato;                 f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;                 g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti          responsabili;                 h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti          normativi;                 i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini          italiani.».               - Il  decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475          (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del  Consiglio,  del          21  dicembre  1989,  in  materia  di  ravvicinamento  delle          legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi  di          protezione  individuale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 9 dicembre 1992, n. 289, S.O.               -  Il  regolamento  (UE)  n.  2016/425  del  Parlamento          europeo  e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2016,   recante          regolamento  del  Parlamento  europeo  sui  dispositivi  di          protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE          del Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 31  marzo  2016,          n. L 81.               - Il testo dell'articolo 6 della legge 25 ottobre 2017,          n.  163  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione          europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2016  -  2017)          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  6  novembre  2017,  n.          259, cosi' recita:               «Art. 6. (Delega al  Governo  per  l'adeguamento  della          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)          2016/425 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  9          marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che          abroga la direttiva 89/686/CEE  del  Consiglio).  -  1.  Il          Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla          data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  le          procedure di cui all'articolo 31 della  legge  24  dicembre          2012,  n.  234,  acquisito  il  parere   delle   competenti          Commissioni parlamentari, uno o  piu'  decreti  legislativi          per l'adeguamento della normativa nazionale al  regolamento          (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,          del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale          e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.               2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri e dei Ministri  dello  sviluppo  economico  e  del          lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  i          Ministri della  giustizia,  degli  affari  esteri  e  della          cooperazione internazionale, dell'economia e delle  finanze          e dell'interno.               3. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri          direttivi specifici:                 a)  aggiornamento  delle  disposizioni  del   decreto          legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, per l'adeguamento alle          disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 e alle  altre          innovazioni  intervenute  nella  normativa  nazionale,  con          abrogazione espressa delle disposizioni  incompatibili  con          il medesimo regolamento (UE) n.  2016/425  e  coordinamento          delle residue disposizioni;                 b) salvaguardia della  possibilita'  di  adeguare  la          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)          2016/425 e agli atti delegati e di esecuzione del  medesimo          regolamento europeo con successivo  regolamento,  ai  sensi          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.          400,  nelle  materie  non  riservate  alla  legge  e   gia'          eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti;                 c)  individuazione  del  Ministero   dello   sviluppo          economico   quale   autorita'    notificante    ai    sensi          dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 2016/425;                 d) fissazione dei criteri e delle procedure necessari          per la  valutazione,  la  notifica  e  il  controllo  degli          organismi da autorizzare  per  svolgere  compiti  di  parte          terza  nel  processo  di  valutazione  e   verifica   della          conformita' dei dispositivi di  protezione  individuale  ai          requisiti essenziali di salute  e  sicurezza  di  cui  agli          articoli 5 e 19 del regolamento (UE) n. 2016/425, anche  al          fine di prevedere che tali  compiti  di  valutazione  e  di          controllo degli organismi siano affidati mediante  apposite          convenzioni non onerose all'organismo  unico  nazionale  di          accreditamento ai sensi  dell'articolo  4  della  legge  23          luglio 2009, n. 99;                 e) previsione di disposizioni in tema di  proventi  e          tariffe  per  le  attivita'  connesse  all'attuazione   del          regolamento  (UE)  2016/425,  conformemente  al   comma   4          dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;                 f) previsione di  sanzioni  penali  o  amministrative          pecuniarie  efficaci,  dissuasive  e   proporzionate   alla          gravita' delle  violazioni  degli  obblighi  derivanti  dal          regolamento (UE) n. 2016/425, conformemente alle previsioni          dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo  33,          commi 2 e 3, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e          individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato          dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo          VI del regolamento (UE) n. 2016/425;                 g) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o          di regolamento incompatibili con i decreti  legislativi  di          cui al comma 1.               4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione          vigente.». 
           Note all'art. 1: 
               - Il testo degli articoli 4, 8, 9, 10 e 11 del  decreto          legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, citato nelle note alle          premesse, cosi' recita:               «Art. 4. (Categorie di DPI). - 1. I DPI sono  suddivisi          in tre categorie.               2.  Appartengono  alla  prima  categoria,  i   DPI   di          progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona          da rischi di danni fisici di lieve  entita'.  Nel  progetto          deve presupporsi che la persona che usa  il  DPI  abbia  la          possibilita' di valutarne l'efficacia e di percepire, prima          di riceverne pregiudizio, la progressiva  verificazione  di          effetti lesivi.               3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI          che hanno la funzione di salvaguardare da:                 a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da          strumenti meccanici;                 b)  azioni  lesive  di  lieve  entita'  e  facilmente          reversibili causate da prodotti per la pulizia;                 c) rischi derivanti  dal  contratto  o  da  urti  con          oggetti  caldi,  che  non  espongano  ad  una   temperatura          superiore ai 50° C;                 d)  ordinari  fenomeni  atmosferici  nel   corso   di          attivita' professionali;                 e) urti lievi e  vibrazioni  inidonei  a  raggiungere          organi  vitali  ed  a   provocare   lesioni   a   carattere          permanente;                 f) azione lesiva dei raggi solari.               4. Appartengono alla seconda categoria i  DPI  che  non          rientrano nelle altre due categorie.               5.  Appartengono  alla  terza  categoria   i   DPI   di          progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi          di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.  Nel          progetto deve presupporsi porsi che la persona che  usa  il          DPI non abbia la possibilita' di percepire  tempestivamente          la verificazione istantanea di effetti lesivi.               6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:                 a)  gli   apparecchi   di   protezione   respiratoria          filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas          irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;                 b)  gli  apparecchi  di  protezione   isolanti,   ivi          compresi quelli destinati all'immersione subacquea;                 c) i DPI che assicurano una protezione  limitata  nel          tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni          ionizzanti;                 d) i DPI per attivita'  in  ambienti  con  condizioni          equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a  100°          C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in          fusione;                 e) i DPI per attivita'  in  ambienti  con  condizioni          equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a  -50°          C;                 f) i  DPI  destinati  a  salvaguardare  dalle  cadute          dall'alto;                 g)  i  DPI  destinati  a  salvaguardare  dai   rischi          connessi ad attivita' che espongano a  tensioni  elettriche          pericolose o utilizzati come  isolanti  per  alte  tensioni          elettriche;                 h).»               «Art. 8. (Sistemi di controllo della produzione di  DPI          di terza categoria). - 1. I DPI della terza categoria  sono          sottoposti, a scelta del costruttore, ad uno dei sistemi di          controllo previsti rispettivamente dagli articoli 9 e 10.»               «Art. 9. (Controllo  del  prodotto  finito).  -  1.  Il          costruttore adotta tutte le misure necessarie affinche'  il          sistema di fabbricazione, ivi comprese  l'ispezione  finale          dei  DPI  e  le  prove,  garantisca   l'omogeneita'   della          produzione e la  corrispondenza  dei  DPI  con  il  modello          descritto nell'attestato di certificazione CE.               2. Le verifiche di cui al comma 3 sono effettuate senza          preavviso  da  un  organismo  di   controllo   scelto   dal          costruttore, di regola ad intervalli di almeno un anno.               3. L'organismo di controllo accerta la  conformita'  ai          requisiti  essenziali  di  cui  all'allegato  II  dei   DPI          prodotti dal costruttore e la loro  corrispondenza  con  il          modello  oggetto  di  certificazione  CE,  esaminandone  un          numero sufficiente di esemplari  ed  effettuando  le  prove          previste  dalle  norme  armonizzate   e   quelle   comunque          necessarie.               4. Qualora sorgano  difficolta'  nella  valutazione  di          conformita', l'organismo di controllo, se diverso da quello          che ha rilasciato l'attestato di  certificazione  CE,  puo'          assumere  da  quest'ultimo  tutte  le  informazioni  ed   i          chiarimenti necessari.               5. L'organismo di controllo redige un  resoconto  delle          attivita' svolte e ne da' copia al costruttore.               6. Qualora l'organismo  di  controllo  accerti  che  la          produzione non e'  omogenea  o  che  i  DPI  esaminati  non          corrispondano al modello descritto nell'attestato CE e  non          siano conformi ai requisiti essenziali di cui  all'allegato          II, adotta i provvedimenti necessari in relazione a  quanto          verificato  e  ne  informa  immediatamente   il   Ministero          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  per  gli          eventuali provvedimenti di cui all'art. 13.»               «Art. 10. (Controllo del sistema di qualita'). - 1.  Il          costruttore presenta ad un organismo di  controllo  domanda          di approvazione del proprio sistema di qualita'.               2. Nell'ambito del sistema di qualita' sono  effettuati          per ciascun DPI gli esami e le prove  di  cui  al  comma  3          dell'art. 9  per  verificare  la  rispondenza  dei  DPI  ai          requisiti essenziali di cui all'allegato II.               3. La domanda di cui al comma 1, comprende:                 a) tutte le informazioni relative al  genere  di  DPI          prodotti, ivi compresa, se  necessaria,  la  documentazione          inerente al modello oggetto di certificazione CE;                 b) la documentazione sul sistema di qualita';                 c) un impegno a mantenere  adeguato  ed  efficace  il          sistema di qualita'.               4. La documentazione sul sistema di qualita'  comprende          la descrizione:                 a)  degli  obiettivi   del   sistema   di   qualita',          dell'organigramma con l'indicazione per ciascun  dipendente          dei loro poteri e delle loro responsabilita';                 b) dei controlli  e  delle  prove  previsti  sui  DPI          prodotti;                 c) dei mezzi di controllo dell'efficienza del sistema          di qualita'.               5. L'organismo di controllo  effettua  ogni  necessaria          verifica della struttura  del  sistema  di  qualita'  e  ne          accerta la capacita'  di  rispettare  quanto  previsto  dal          comma  2,   in   particolare   per   quanto   riguarda   la          corrispondenza tra DPI prodotti e  il  modello  oggetto  di          certificazione CE.               6.  La  decisione  dell'organismo   di   controllo   e'          comunicata  al  richiedente.   Nella   comunicazione   sono          riportati  i  risultati  dei  controlli  effettuati  e   la          motivazione della decisione.               7. Il costruttore informa l'organismo di controllo  che          ha approvato il sistema di qualita'  di  ogni  progetto  di          modifica del sistema.               8.  L'organismo  di  controllo  valuta  il  progetto  e          comunica la propria decisione nelle forme di cui  al  comma          6.               9.  All'organismo  di   controllo   e'   demandata   la          sorveglianza sul sistema di qualita'.               10. L'organismo di controllo procede periodicamente  ad          effettuare  degli  accertamenti  per  verificare   che   il          costruttore mantenga gli impegni assunti  relativamente  al          sistema  di  qualita'.  Il  costruttore  e'  tenuto  a  far          accedere l'organismo di controllo nei locali di  ispezione,          prova  ed  immagazzinamento  dei  DPI   e   fornisce   ogni          informazione   necessaria    e,    in    particolare,    la          documentazione sul sistema di qualita' e la  documentazione          tecnica. L'organismo di controllo redige una relazione e ne          da' copia al costruttore.               11. L'organismo  di  controllo  puo'  in  ogni  momento          effettuare accessi senza preavviso presso il costruttore al          quale viene data copia del resoconto dell'accesso.»               «Art. 11. (Dichiarazione di conformita' CE).  -  1.  Il          fabbricante  o  il   suo   rappresentante   stabilito   nel          territorio    comunitario,    prima    di    iniziare    la          commercializzazione,   effettua   una   dichiarazione    di          conformita' CE da allegare alla documentazione tecnica  del          modello, secondo le indicazioni riportate nell'allegato VI,          con la quale attesta che gli esemplari di DPI prodotti sono          conformi alle disposizioni del presente decreto,  e  appone          sul DPI la marcatura CE di cui all'articolo 12.»               «Allegato I (Elenco esaustivo delle  categorie  di  DPI          che non rientrano nel campo di applicazione della  presente          direttiva). - 1. DPI progettati e fabbricati specificamente          per  le  forze  armate  o  quelle   per   il   mantenimento          dell'ordine (caschi, scudi, ecc.);               2. DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori          aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.);               3. DPI progettati e fabbricati per uso privato contro:                 le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti  per          la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);                 l'umidita', l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.);                 il calore (guanti, ecc.);               4. DPI destinati alla protezione o  al  salvataggio  di          persone imbarcate a bordo di navi  o  aeromobili,  che  non          siano portati ininterrottamente.               5. Caschi e  visiere  per  utilizzatori  di  veicoli  a          motore a due o tre ruote.».   |  
|   |                                 Art. 2 
                   Modifiche al decreto legislativo                         9 aprile 2008, n. 81 
   1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 74:       1) al comma 1, le parole: «Si intende»  sono  sostituite  dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto si intende», ed e'  aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Si  tiene  conto,  inoltre,  delle finalita', del campo di applicazione e delle definizioni di cui  agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del  regolamento  (UE)  n. 2016/425.»;       2)  al  comma  2,  le  parole:  «Non  costituiscono  DPI»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «Ai  fini  del  presente  decreto   non costituiscono DPI»;     b) all'articolo 76:       1) al comma 1, le parole: «di  cui  al  decreto  legislativo  4 dicembre 1992, n. 475, e successive  modificazioni»  sono  sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (UE) n. 2016/425»;       2) al comma 2, le parole: «I  DPI  di  cui  al  comma  1»  sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1».  
           Note all'art. 2: 
               - Il testo dell'articolo 74 del decreto  legislativo  9          aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della  legge          3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute  e          della sicurezza nei luoghi  di  lavoro),  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 30  aprile  2008,  n.  101,  S.O.,  come          modificato dal presente decreto, cosi' recita:               «Art. 74. (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente          decreto  si   intende   per   dispositivo   di   protezione          individuale,  di  seguito   denominato   «DPI»,   qualsiasi          attrezzatura destinata ad essere  indossata  e  tenuta  dal          lavoratore allo scopo di  proteggerlo  contro  uno  o  piu'          rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute          durante il lavoro, nonche' ogni  complemento  o  accessorio          destinato a tale scopo.  Si  tiene  conto,  inoltre,  delle          finalita', del campo di applicazione e delle definizioni di          cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo  1,  numero  1),  del          regolamento (UE) n. 2016/425.               2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:                 a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non          specificamente destinati a proteggere  la  sicurezza  e  la          salute del lavoratore;                 b) le attrezzature  dei  servizi  di  soccorso  e  di          salvataggio;                 c) le attrezzature di  protezione  individuale  delle          forze armate, delle forze di polizia e  del  personale  del          servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;                 d) le attrezzature di protezione individuale  proprie          dei mezzi di trasporto;                 e) i materiali  sportivi  quando  utilizzati  a  fini          specificamente sportivi e non per attivita' lavorative;                 f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;                 g)  gli  apparecchi  portatili  per   individuare   e          segnalare rischi e fattori nocivi.».               -  Il  testo  dell'articolo  76  del   citato   decreto          legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  come  modificato  dal          presente decreto, cosi' recita:               «Art. 76. (Requisiti dei DPI). - 1. I DPI devono essere          conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425,          e sue successive modificazioni.               2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1          devono inoltre:                 a) essere adeguati  ai  rischi  da  prevenire,  senza          comportare di per se' un rischio maggiore;                 b) essere  adeguati  alle  condizioni  esistenti  sul          luogo di lavoro;                 c) tenere  conto  delle  esigenze  ergonomiche  o  di          salute del lavoratore;                 d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo  le          sue necessita'.               3. In caso di  rischi  multipli  che  richiedono  l'uso          simultaneo di piu'  DPI,  questi  devono  essere  tra  loro          compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo,          la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi          corrispondenti.   |  
|   |                                 Art. 3 
                Disposizioni di raccordo e abrogazioni 
   1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla  Commissione europea il testo delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto  e delle  altre  disposizioni  adottate  nel  settore  disciplinato  dal decreto medesimo.   2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed  amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla  direttiva  89/686/CEE,  abrogata dal regolamento (UE) n. 2016/425, si intendono fatti a quest'ultimo e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X  al regolamento stesso.   3. Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e' abrogato.  
           Note all'art. 3: 
               - La direttiva 89/686/CEE del Consiglio concernente  il          ravvicinamento  delle  legislazioni  degli   Stati   membri          relative  ai  dispositivi  di  protezione  individuale   e'          pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 399.               - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.          2016/425, si veda nelle note alle premesse.               -  Il  decreto  legislativo  2  gennaio  1997,  n.   10          (Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE          relative  ai  dispositivi  di  protezione  individuale)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1997, n. 24.   |  
|   |                                 Art. 4 
                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali disponibili a legislazione vigente.     |  
|   |                                 Art. 5 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Savona,  Ministro  per  gli  affari                                  europei 
                                   Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo                                  economico  e  del  lavoro  e  delle                                  politiche sociali 
                                   Bonafede, Ministro della giustizia 
                                   Moavero  Milanesi,  Ministro  degli                                  affari esteri e della  cooperazione                                  internazionale 
                                   Tria,  Ministro   dell'economia   e                                  delle finanze 
                                   Salvini, Ministro dell'interno   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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