| Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 19 febbraio 2019 |  
| Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sirdalud»,  ai  sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. 333/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante: «Disposizioni urgenti per favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco,  a  norma  dell'art.  48,  comma  13  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute,  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante:  «Disposizioni  per il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo  30 giugno 2011, n. 123, dall'ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537,  concernente:  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8;   Visto l'art. 1, comma 40 della legge  23  dicembre  1996,  n.  662, recante: «Misure di razionalizzazione della  finanza  pubblica»,  che individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche, grossisti e farmacisti;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, recante:  «Interventi  urgenti in  materia  economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo  e   l'equita' sociale»;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernente i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista  la  determinazione  29  ottobre  2004:  «Note  AIFA  2004  ( Revisione delle note CUF )»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259  del  4  novembre  2004  e  successive modificazioni ed integrazioni;   Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n. 156 del 7 luglio 2006, concernente: «Elenco dei medicinali di  classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale  (S.S.N.)  ai  sensi dell'art. 48, comma 5, lettera  c)  del  decreto-legge  30  settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determinazione AIFA  del  27  settembre  2006,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente: «Manovra  per  il  governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per promuovere  lo  sviluppo  del Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e successive modificazioni ed integrazioni;   Vista la determinazione con la quale la societa' GMM  Farma  S.r.l. e'  stata  autorizzata  all'importazione  parallela  del   medicinale «Sirdalud»;   Vista la determinazione di classificazione in fascia  «C  (nn)»  ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre  2012,  n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;   Vista la domanda con la  quale  la  societa' GMM  Farma  S.r.l.  ha chiesto  la  riclassificazione  della  confezione   con   A.I.C.   n. 044122024;   Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica nella seduta dell'11 dicembre 2018; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il  medicinale  SIRDALUD,  nella  confezione  sotto  indicata,   e' classificato come segue.   Confezione:     «4 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 044122024 (in base 10).   Classe di rimborsabilita': «C».   Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1,  ultimo periodo del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,  con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.   Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il medicinale «Sirdalud» e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e  successive  modificazioni  ed integrazioni, denominata classe «C (nn)».     |  
|   |                                 Art. 2 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La  classificazione  ai  fini  della   fornitura   del   medicinale «Sirdalud», e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).     |  
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                          Disposizioni finali 
   La presente determinazione  ha  effetto  dal  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. 
     Roma, 19 febbraio 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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