| Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 19 febbraio 2019 |  
| Riclassificazione del medicinale per uso umano «Truberzi»,  ai  sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. 341/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle finanze,  recante  «Regolamento  recante  norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia e delle finanze, recante «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determinazione 29 ottobre 2004, «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n.  326  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determinazione AIFA  del  27  settembre  2006,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre 2006, concernente «Manovra per il governo  della  spesa  farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visti il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio  del  31  marzo  2004   e   successive   modificazioni   ed integrazioni,    che    istituisce    procedure    comunitarie    per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali e  il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del  Consiglio del 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni,  sui medicinali per terapie avanzate;   Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003, n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;   Vista  la  determinazione  n.  1476/2016  del  30  novembre   2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  296 del 20 dicembre 2016, relativa alla  classificazione  del  medicinale «Truberzi» ai sensi dell'art. 12, comma 5,  della  legge  8  novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso  umano  approvati  con  procedura centralizzata,  avente  ad  oggetto  le  confezioni  con  A.I.C.   n. 045077017/E, n. 045077029/E, n. 045077031/E e n. 045077043/E;   Vista altresi' la determinazione n.  388/2018  del  9  marzo  2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  77 del 3 aprile  2018,  relativa  alla  classificazione  del  medicinale «Truberzi» ai sensi dell'art. 12, comma 5,  della  legge  8  novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso  umano  approvati  con  procedura centralizzata,  avente  ad  oggetto  le  confezioni  con  A.I.C.   n. 045077056/E e n. 045077068/E;   Vista la decisione europea n. (2017) 8601 dell'8 dicembre 2017,  di recepimento della variazione EMEA/H/C/4098/IB/2/G e della  variazione EMEA/H/C/PSUSA/10528/201703, di cui e' stata data informazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 30 del 26 gennaio 2018;   Vista la domanda con la quale la societa' Allergan  Pharmaceuticals International  Limited  ha   chiesto   la   riclassificazione   delle confezioni con A.I.C. n. 045077017/E e A.I.C. n. 045077031/E;   Visto il parere favorevole espresso  dalla  Commissione  consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-13 dicembre 2018; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
                           Riclassificazione 
   Il  medicinale  TRUBERZI  nelle  confezioni   sotto   indicate   e' riclassificato come segue:     confezioni:       «75 mg - compressa rivestita con film» - uso  orale  -  blister PCTFE/PVC/alluminio - 56 compresse - A.I.C. n. 045077017/E  (in  base 10). Classe di rimborsabilita': C;       «100 mg - compressa rivestita con film» - uso orale  -  blister PCTFE/PVC/alluminio - 56 compresse - A.I.C.  n.  045077031  (in  base 10). Classe di rimborsabilita': C.     |  
|   |                                 Art. 2 
                   Modifica del regime di fornitura 
   Il regime di fornitura del medicinale «Truberzi», per le confezioni aventi A.I.C. n. 045077017/E,  n.  045077029/E,  n.  045077031/E,  n. 045077043/E, A.I.C. n. 045077056/E e n. 045077068/E, e' il  seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica  limitativa,  da  rinnovare volta per volta, vendibile al  pubblico  su  prescrizione  di  centri ospedalieri o di specialisti - gastroenterologo, internista (RNRL).     |  
|   |                                 Art. 3 
                          Disposizioni finali 
   La presente determinazione ha effetto dal  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 19 febbraio 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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