Estratto determina AAM/A.I.C. n. 43 del 19 febbraio 2019 
     Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.     E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale: ENTEROGERMINA, nella forma e confezione  alle  condizioni  e  con  le specificazioni di seguito indicate.     Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice S.I.S. 8055).     Confezioni:       «6 miliardi/2 g polvere orale» 9 bustine PET/AL/PE  da  2  g  - A.I.C. n. 013046115 (in base 10) 0DG4C3 (in base 32);       «6 miliardi/2 g polvere orale» 12 bustine PET/AL/PE da  2  g  - A.I.C. n. 013046127 (in base 10) 0DG4CH (in base 32);       «6 miliardi/2 g polvere orale» 18 bustine PET/AL/PE da  2  g  - A.I.C. n. 013046139 (in base 10) 0DG4CV (in base 32);       «6 miliardi/2 g polvere orale» 24 bustine PET/AL/PE  da  2 g  - A.I.C. n. 013046141 (in base 10) 0DG4CX (in base 32).     Forma farmaceutica: polvere orale.     Validita' prodotto integro: 3 anni.     Composizione:       ciascuna bustina di  «Enterogermina»  6  miliardi/2  g  polvere orale contiene:         principio attivo: 6 miliardi di  spore  di  Bacillus  clausii polioantibiotico resistente;         eccipienti:  cellulosa  microcristallina,  caolino   pesante, xilitolo, silice colloidale anidra, aroma arancia  (contenente  aromi naturali, maltodestrina, gomma di acacia  (E414),  sorbitolo  (E420), butilidrossianisolo (E320).     Produttore del principio attivo:       Cerbios-Pharma SA, via Figino  n.  6  -  6917  Barbengo/Lugano, Svizzera;       Sanofi S.p.a., viale Europa n. 11 - 21040 Origgio, Italia.     Produttore responsabile del rilascio dei  lotti:  Sanofi  S.p.a., viale Europa n. 11 - 21040 Origgio (VA), Italia.     Indicazioni terapeutiche.     Cura e profilassi del  dismicrobismo  intestinale  e  conseguenti disvitaminosi endogene.     Terapia  coadiuvante  il   ripristino   della   flora   microbica intestinale,  alterata  nel  corso  di  trattamenti   antibiotici   o chemioterapici. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Classe di rimborsabilita': C-bis. 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della fornitura:       classificazione ai fini della fornitura: OTC -  medicinale  non soggetto a prescrizione medica da banco. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui all'art. 107-quater, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |