LA BANCA D'ITALIA 
   Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei  principi contabili  internazionali  (IAS/IFRS)  e  i  successivi   regolamenti adottati dalla Commissione europea  in  attuazione  dell'art.  6  del medesimo regolamento;   Visto il regolamento (UE) n. 2017/1986  della  Commissione  del  31 ottobre 2017, che omologa l'IFRS 16 contenente anche  modifiche  allo IAS 40;   Visto il regolamento (UE)  n.  2018/182  della  Commissione  del  7 febbraio 2018, che omologa, tra l'altro, le modifiche all'IFRS 12;   Visto l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 18  agosto  2015, n. 136, che dispone che gli intermediari, come definiti  all'art.  1, comma 1, lettera e) dello stesso decreto  legislativo,  si  attengono alle disposizioni che la Banca  d'Italia  adotta  relativamente  alle forme tecniche, su  base  individuale  e  su  base  consolidata,  dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al  pubblico,  nonche' alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni  dei conti;   Visto l'art. 43, comma 5, del decreto legislativo 18  agosto  2015, n. 136, secondo il quale: nel caso di societa'  finanziarie  iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni della  Banca  d'Italia  in  materia  di forme tecniche dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate  al pubblico sono adottate d'intesa con la CONSOB; nel caso  di  societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, comma 1, lettera  e), e di societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1,  comma  1, lettera o), del decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  le istruzioni della Banca d'Italia sono adottate sentita la CONSOB;   Vista la lettera del 14 novembre 2018 con la  quale  la  CONSOB  ha comunicato il proprio parere favorevole; 
                               E m a n a   le allegate disposizioni relative a «Il bilancio  degli  intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari», che si applicano a  partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31  dicembre 2019.   A partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso  al 31 dicembre 2019 non trovano piu' applicazione  le  disposizioni  «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari  bancari» allegate al provvedimento della Banca d'Italia del 22 dicembre 2017. 
     Roma, 30 novembre 2018 
                                                 Il Governatore: Visco     |