| Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 8 marzo 2019, n. 16 |  
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8  gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti  a  sostegno  della  Banca  Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge:                                Art. 1 
   1. Il decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti  a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di  Genova  e Imperia, e' convertito in legge con  le  modificazioni  riportate  in allegato alla presente legge.   2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.     Data a Roma, addi' 8 marzo 2019 
                              MATTARELLA 
                                 Conte, Presidente del  Consiglio  dei                                ministri 
                                 Tria, Ministro dell'economia e  delle                                finanze  Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  Avvertenza:     Il decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, e' stato pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 6 dell'8 gennaio 2019.     A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche  apportate  dalla  presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo  a  quello della sua pubblicazione.     Il  testo  del  decreto-legge  coordinato   con   la   legge   di conversione e' pubblicato in questa stessa  Gazzetta  Ufficiale  alla pag. 39.     |  
|   |                                                               Allegato   MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  8                         GENNAIO 2019, N. 1 
     All'articolo 2:       al comma  1,  alinea,  dopo  le  parole:  «Banca  Carige»  sono inseritele seguenti: «(di seguito anche denominata: "Emittente")».     All'articolo 6:       al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «sui contratti di CDS» sono sostituite dalle seguenti: «sui contratti di credit default swap (CDS)»;       al comma 4, secondo  periodo,  le  parole:  «dall'articolo  24, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 22, comma 4»;       al comma 5, primo periodo, le  parole:  «in  conformita'  delle decisioni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  conformita'  alle decisioni».     All'articolo 7:       al comma 1, le parole: «e' presentate»  sono  sostituite  dalle seguenti: «e' presentata»;       al comma 2, alinea, le parole: «del Tesoro,:»  sono  sostituite dalle seguenti: «del Tesoro:»;       al comma 6, lettera b), le parole: «delle relative disposizioni transitorie» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  alle  relative disposizioni transitorie».     All'articolo 8:       al comma 2, dopo le parole: «Il  Dipartimento  del  Tesoro»  e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».     All'articolo 11:       il comma e' numerato come comma 1.     All'articolo 17:       al comma 4:         al primo periodo, le  parole:  «prestiti  di  indicati»  sono sostituite dalle seguenti: «prestiti indicati»;         al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 3»  sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;         al comma 5, alinea, le parole: «I decreti indicato  ai  commi 2» sono sostituite dalle seguenti: «I decreti indicati ai commi  2  e 3»;         al comma 7, le parole: «I decreti indicato ai commi  2  e  3» sono sostituite dalle seguenti: «I decreti indicati ai commi 2 e 3»;         al comma 9,  le  parole:  «comma  3»  sono  sostituite  dalle seguenti: «terzo comma».     All'articolo 19:       al comma 1, dopo le parole: «e 109, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».     All'articolo 20:       al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  le  parole:   «del   citato regolamento» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al  citato regolamento»;       al comma 6,  dopo  le  parole:  «e  l'articolo  121  del»  sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;       al comma 9,  secondo  periodo,  le  parole:  «del  Testo  unico bancario» sono sostituite dalle  seguenti:  «del  testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».     Nel capo II, dopo l'articolo 21 e' aggiunto il seguente:       «Art.  21-bis.  (Relazione  alle  Camere)  -  1.  Il   Ministro dell'economia e delle finanze trasmette  alle  Camere  una  relazione quadrimestrale riguardante le istanze  presentate  e  gli  interventi effettuati, nella  quale  sono  indicati  l'ammontare  delle  risorse erogate e le finalita' di spesa, ai sensi del presente decreto.       2. Con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, nella relazione sono indicate le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella  quale  sono stati concessi  i  finanziamenti,  dei  soggetti  nei  cui  confronti l'Emittente  vanta  crediti,  classificati  in  sofferenza,  per   un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto».     All'articolo 22:       al comma 1, secondo periodo:         dopo le parole: «quanto a 1 miliardo di euro»  sono  inserite le seguenti: «per l'anno 2019,» e  dopo  le  parole:  «quanto  a  0,3 miliardi di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2019».     |  
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