Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2019 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 gennaio 2019, n. 1 |
Testo del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 6 dell'8 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione 8 marzo 2019, n. 16 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione
1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'art. 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, fino al 30 giugno 2019, a concedere la garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione di Banca Carige in conformita' di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 3.000 milioni di euro. 2. La garanzia e' concessa in conformita' ai paragrafi da 56 a 62 della Comunicazione sul settore bancario. 3. Nel presente Capo I per Autorita' competente si intende la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalita' e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'art. 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio): «Art. 18 (Sostegno finanziario pubblico straordinario). - 1. Ai fini dell'art. 17, comma 2, lettera f), una banca non e' considerata in dissesto o a rischio di dissesto nei casi in cui, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario viene concesso: a) in una delle seguenti forme: i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidita' forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate; ii) una garanzia dello Stato sulle passivita' di nuova emissione; iii) la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento della sottoscrizione o dell'acquisto questa non versa in una delle situazioni di cui all'art. 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), ne' ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II; b) nonche' a condizione che il sostegno finanziario pubblico straordinario: i) sia erogato previa approvazione ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato e, nei casi di cui alla lettera a), punti i) e ii), sia riservato a banche con patrimonio netto positivo; ii) sia adottato su base cautelativa e temporanea, in misura proporzionale alla perturbazione dell'economia; e iii) non venga utilizzato per coprire perdite ha registrato o verosimilmente registrera' nel prossimo futuro. 2. Nel caso di cui alla lettera a), punto iii), la sottoscrizione e' effettuata unicamente per far fronte a carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea, o del Meccanismo di Vigilanza Unico, o nell'ambito delle verifiche della qualita' degli attivi o di analoghi esercizi condotti dalla Banca Centrale Europea, dall'ABE o da autorita' nazionali.». - Si riporta il testo vigente del paragrafo 4 dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 (REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010): «Art. 18 (Procedura di risoluzione). - 1. - 3. (Omissis). 4. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'entita' e' considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o piu' delle situazioni seguenti: a) l'entita' viola, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violera', i requisiti per il prosieguo dell'autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione da parte della BCE, compreso il fatto - ma non solo - che ha subito o rischia di subire perdite tali da privarla dell'intero patrimonio o di un importo significativo dell'intero patrimonio; b) le attivita' dell'entita' sono, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro saranno, inferiori alle passivita'; c) l'entita' non e', o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sara', in grado di pagare i propri debiti o altre passivita' in scadenza; d) l'entita' necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, per rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro e preservare la stabilita' finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti: i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidita' forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate; ii) una garanzia dello Stato sulle passivita' di nuova emissione; o iii) un'iniezione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio all'entita', qualora nel momento in cui viene concesso il sostegno pubblico non si verifichino ne' le circostanze di cui al presente paragrafo, lettere a), b) e c), ne' le circostanze di cui all'art. 21, paragrafo 1. In ciascuno dei casi di cui al primo comma, lettera d), punti i), ii) e iii), le misure di garanzia o misure equivalenti ivi contemplate sono limitate alle entita' solventi e sono subordinate all'approvazione finale nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione. Dette misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione e non sono utilizzate per compensare le perdite che l'entita' ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro. Le misure di sostegno di cui al primo comma, lettera d), punto iii), sono limitate alle iniezioni necessarie per far fronte alle carenze di capitale stabilite nelle prove di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM, nelle verifiche della qualita' delle attivita' o in esercizi analoghi condotti dalla BCE, dall'ABE o da autorita' nazionali, se del caso, confermate dall'autorita' competente. Se presenta una proposta legislativa a norma dell'art. 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che modifica analogamente il presente regolamento. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente del paragrafo 47 e dei paragrafi da 56 a 62 della Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («La comunicazione sul settore bancario»): «1. - 46. (Omissis). 47. Onde limitare l'aiuto al minimo necessario, il deflusso di fondi dovrebbe essere impedito nella fase piu' iniziale possibile. Di conseguenza, a partire dal momento in cui il fabbisogno di capitale e' noto o avrebbe dovuto essere noto alla banca, la Commissione ritiene che la banca dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per conservare i fondi. In particolare, a partire da tale momento, gli enti creditizi che abbiano individuato, o avrebbero dovuto individuare, un fabbisogno di capitale: a) non devono versare dividendi su azioni o cedole su strumenti di capitale ibridi (o altri strumenti per i quali il pagamento di cedole e' discrezionale); b) non devono riacquistare le proprie azioni o esercitare un'opzione call su strumenti ibridi di capitale per l'intera durata del periodo di ristrutturazione senza previa approvazione da parte della Commissione; c) non devono riacquistare strumenti di capitale ibridi, salvo se una tale misura, eventualmente in combinazione con altre, consente all'ente creditizio di assorbire completamente la propria carenza di capitale e avviene a livelli sufficientemente vicini agli attuali livelli di mercato e supera di oltre il 10 % superiore al prezzo di mercato; qualsiasi riacquisto e' subordinato all'approvazione previa da parte della Commissione; d) non devono eseguire alcuna operazione di gestione del capitale senza previa approvazione da parte della Commissione; e) non devono applicare pratiche commerciali aggressive; f) non devono acquisire partecipazioni in alcuna impresa, sia che si tratti di un trasferimento di attivi che di azioni. Tale obbligo non riguarda: i) le acquisizioni effettuate nel corso delle attivita' bancarie ordinarie nella gestione di crediti esistenti nei confronti di imprese in difficolta'; ii) le acquisizioni di partecipazioni in imprese a condizione che il prezzo di acquisto corrisposto sia inferiore allo 0,01 % dell'entita' dell'ultimo stato patrimoniale dell'ente creditizio in quel determinato momento e che i prezzi d'acquisto cumulativi pagati per tutte queste acquisizioni da quel momento fino alla fine del periodo di ristrutturazione siano inferiori allo 0,025 % dell'entita' del suo ultimo stato patrimoniale disponibile in tale momento; iii) le acquisizioni di un'attivita' economica, previa approvazione della Commissione, se essa e', in circostanze eccezionali, necessaria per ripristinare la stabilita' finanziaria o garantire una concorrenza efficace; g) devono astenersi da qualsiasi pubblicita' che faccia riferimento al sostegno statale e da qualsiasi strategia commerciale aggressiva che non avrebbe luogo senza il sostegno dello Stato membro. 48. - 55. (Omissis). 56. Il sostegno alla liquidita' e le garanzie sulle passivita' stabilizzano temporaneamente il lato passivo dello stato patrimoniale delle banche. Pertanto, contrariamente alle misure di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attivita' deteriorate che, in linea di principio, devono essere precedute dalla notifica di un piano di ristrutturazione da parte dello Stato membro in questione e dalla relativa approvazione da parte della Commissione prima di poter essere concesse, la Commissione puo' accettare che gli Stati membri notifichino la concessione di garanzie e di sostegno alla liquidita' dopo l'approvazione su base temporanea come aiuti al salvataggio prima dell'approvazione di un piano di ristrutturazione. 57. Le misure di garanzie e di sostegno alla liquidita' possono essere notificate individualmente alla Commissione. Inoltre, la Commissione puo' autorizzare anche regimi che prevedono misure di liquidita' per un periodo massimo di sei mesi. 58. Tali regimi devono essere limitati alle banche che non presentano alcuna carenza di capitale. Qualora una banca con una carenza di capitale abbia un urgente bisogno di liquidita', e' richiesta una notifica individuale alla Commissione. In tali circostanze, la Commissione applichera' la procedura di cui ai punti da 32 a 34, mutatis mutandis, anche per quanto riguarda l'obbligo di un piano di ristrutturazione o di liquidazione, a meno che l'aiuto sia rimborsato entro un termine di due mesi. 59. Per poter essere autorizzati dalla Commissione, le garanzie e il sostegno alla liquidita' devono soddisfare i seguenti requisiti: a) le garanzie possono essere concesse solo per le nuove emissioni di debito di primo rango (senior) degli enti creditizi (il debito subordinato e' escluso); b) le garanzie possono essere concesse soltanto sugli strumenti di debito con scadenze da tre mesi a cinque anni (o un massimo di sette anni in caso di obbligazioni garantite). Le garanzie con scadenza superiore a tre anni, tranne nei casi debitamente giustificati, devono essere limitate a un terzo delle garanzie in essere concesse alla singola banca; c) il livello minimo di remunerazione delle garanzie statali deve essere in linea con la formula di cui alla comunicazione di proroga del 2011; d) si deve presentare alla Commissione un piano di ristrutturazione entro due mesi per ciascun ente creditizio al quale siano state concesse garanzie su nuove passivita' o su passivita' rinnovate e per il quale, al momento della concessione della nuova garanzia, l'importo totale delle passivita' garantite (incluse le garanzie concesse prima della data di tale decisione) sia superiore sia al 5 % delle passivita' totali che a un importo totale di 500 milioni di EUR; e) per ciascun ente creditizio per il quale e' necessario attivare la garanzia si deve presentare un piano di liquidazione o di ristrutturazione individuale entro due mesi dalla data in cui la garanzia e' stata attivata; f) i beneficiari di garanzie e di sostegno alla liquidita' devono astenersi da qualsiasi pubblicita' che faccia riferimento al sostegno statale e da qualsiasi strategia commerciale aggressiva che non avrebbe luogo senza il sostegno dello Stato membro. 60. Per i regimi di garanzia e di sostegno alla liquidita', devono essere soddisfatti i seguenti criteri aggiuntivi: a) il regime deve essere limitato alle banche che non presentano una carenza di capitale quale certificata dalle competenti autorita' di vigilanza ai sensi del punto 28; b) le garanzie con scadenza superiore a tre anni devono essere limitate a un terzo delle garanzie totali concesse alle singole banche; c) gli Stati membri devono riferire alla Commissione con frequenza trimestrale sui seguenti aspetti: i) il funzionamento del regime, ii) le emissioni di debito garantito e iii) le spese effettivamente addebitate; d) gli Stati membri devono integrare le proprie relazioni sull'applicazione del regime con le informazioni aggiornate disponibili sul costo dell'emissione di debito analogo non garantito (natura, volume, rating, valuta). 61. In casi eccezionali possono essere approvate anche garanzie a copertura di esposizioni della Banca europea per gli investimenti nei confronti delle banche al fine di ripristinare l'erogazione di prestiti all'economia reale in paesi con condizioni di prestito gravemente perturbate rispetto alla media dell'Unione. Nel valutare tali misure la Commissione esaminera' in particolare se esse non conferiscono un vantaggio indebito che potrebbe, ad esempio, servire a sviluppare altre attivita' commerciali di tali banche. Tali garanzie possono coprire solo un periodo massimo di sette anni. Se approvate dalla Commissione, dette garanzie non fanno scattare l'obbligo per la banca di presentare un piano di ristrutturazione. 62. Le normali attivita' delle banche centrali relative alla politica monetaria, come le operazioni di mercato aperto e le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti («standing facility»), non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Il sostegno destinato appositamente a un determinato ente creditizio (generalmente definito «sostegno di emergenza alla liquidita'») puo' costituire aiuto, a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: a) l'ente creditizio e' temporaneamente privo di liquidita', ma e' solvibile al momento della fornitura della liquidita', situazione che si verifica in circostanze eccezionali e non fa parte di un pacchetto di aiuti piu' ampio; b) il dispositivo e' interamente coperto da una garanzia, alla quale vengono applicati adeguati scarti di garanzia («haircut»), in funzione della sua qualita' e del suo valore di mercato; c) la banca centrale addebita al beneficiario un tasso di interesse di penalizzazione; d) la misura e' adottata su iniziativa della banca centrale e non e' coperta, in particolare, da alcuna controgaranzia dello Stato. (Omissis).». Il regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 ottobre 2013, n. L 287. |
| Allegato METODOLOGIA DI CALCOLO In caso di applicazione della misura di ripartizione degli oneri prevista dall'articolo 20, comma 2 A) Numero di azioni attribuite ai portatori degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati. Il numero di azioni ordinarie attribuite ai portatori degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati, in caso di conversione, e' determinato secondo le seguenti formule:
VSAT1 NAZNSAT1 = ----- PAZN
VET2 NAZNET2 = ----- PAZN
NAZV * PAZV - (NAZV * PAZV + VCSAT1 + VCET2 + AUCAPMEF)* K PAZN = ---------------------------------------------------------- NAZV dove: NAZNSAT1 = numero nuove azioni ordinarie assegnate ai portatori di strumenti AT1; NAZNET2 = numero nuove azioni ordinarie assegnate ai portatori di strumenti T2; VSAT1 = valore degli strumenti AT1 da convertire determinato secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 4, lettera a), e 5, lettera a), del decreto legge; VET2 = valore degli strumenti T2 da convertire determinato secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 4, lettera a), e 5, lettera a), del decreto legge; VCSAT1 = valore contabile degli strumenti AT1 da convertire fornito dall'Emittente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera a), del decreto legge VCET2 = valore contabile degli strumenti T2 da convertire fornito dall'Emittente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera a), del decreto legge; AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero; PAZN = prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione; NAZV= numero delle azioni ordinarie in circolazione prima dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 17 del decreto legge, ivi incluse le azioni risultanti dalla conversione prevista dall'articolo 17, comma 8, del decreto legge; PAZV = valore delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni risultanti dalla conversione prevista dall'articolo 17, comma 8, determinato secondo quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 17, comma 4, del decreto legge; K= 15%. Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto il valore di PAZN e' negativo, PAZN = 50%*PAZV B) Numero delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero Il numero di azioni ordinarie di nuova emissione attribuite al Ministero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati secondo le seguenti formule:
AUCAPMEF NAZNMEF = -------- PAZNMEF
PAZNMEF= PAZN* (1-W) dove: NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero PAZNMEF = prezzo delle azioni di nuova emissione sottoscritte dal Ministero W = 25% In caso di non applicazione della misura di ripartizione degli oneri prevista dall'articolo 20, comma 2 Numero e prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero Il numero di azioni ordinarie di nuova emissione attribuite al Ministero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati secondo le seguenti formule: NAZNMEF=AUCAPMEF/PAZNMEF PAZNMEF= [NAZV*PAZV - (NAZV*PAZV + AUCAPMEF)*Z]*(1-W)/NAZV dove: NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero; AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero; PAZNMEF = prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione sottoscritte dal Ministero; NAZV = numero delle azioni ordinarie in circolazione prima dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 17 del decreto legge, ivi incluse le azioni risultanti dalla conversione prevista dall'articolo 17, comma 8, del decreto legge; PAZV = valore delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni risultanti dalla conversione prevista dall'articolo 17, comma 8, del decreto legge, determinato secondo quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 17, comma 4, del decreto legge; Z = 15%; W = 25%; Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto Z il valore di PAZNMEF e' negativo, PAZNMEF = 37,5%*PAZV |
| Art. 2
Caratteristiche degli strumenti finanziari
1. La garanzia dello Stato puo' essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da Banca Carige (di seguito anche denominata: «Emittente») che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche: a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a due mesi e non superiore a cinque anni o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130; b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza; c) sono a tasso fisso; d) sono denominati in euro; e) non presentano clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi; f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne' incorporano una componente derivata.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti): «Art. 7-bis (Obbligazioni bancarie garantite). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, all'art. 4 e all'art. 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonche' di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di societa' il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre. 2. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma 1. 4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi alle societa' di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime societa' si applica l'art. 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia di tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonche' le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1. 6. Ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalita' di integrazione, nonche' i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di societa' di revisione allo scopo incaricate. 7. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso o garantito dalla medesima banca cedente.». |
| Art. 3
Limiti
1. L'ammontare delle garanzie concesse e' limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacita' di finanziamento a medio-lungo termine dell'Emittente. 2. L'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere, salvo giustificati motivi, i fondi propri a fini di vigilanza, fermo restando il limite indicato all'art. 1, comma 1. |
| Art. 4
Condizioni
1. In relazione alla concessione della garanzia, Banca Carige e' tenuta a svolgere la propria attivita' in modo da non abusare del sostegno ricevuto ne' conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico. |
| Art. 5
Garanzia dello Stato
1. La garanzia dello Stato e' onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta. 2. La garanzia copre il capitale e gli interessi. 3. Il valore nominale degli strumenti finanziari di cui all'art. 2 con durata superiore ai 3 anni sui quali puo' essere prestata la garanzia dello Stato, non puo' eccedere - salvo casi debitamente giustificati - un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e garantiti dallo Stato ai sensi dell'art. 1. 4. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Statole passivita' computabili nei fondi propri a fini di vigilanza. |
| Art. 6
Corrispettivo della garanzia dello Stato
1. Gli oneri economici della garanzia sono determinati sulla base della valutazione del rischio dell'operazione con le seguenti modalita': a) per passivita' con durata originaria di almeno dodici mesi, e' applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 1) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e 2) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di credit default swap (CDS) a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior e la mediana dell'indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, piu' la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dello Stato italiano nel medesimo periodo di tre anni; b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al numero 2) della lettera a), e' computata per la meta'; c) per passivita' con durata originaria inferiore a dodici mesi, e' applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 1) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e 2) una commissione basata sul rischio eguale a 0,40 punti percentuali. 2. In caso di difformita' delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu' elevato. Nel caso in cui le valutazioni di rating disponibili siano piu' di tre, il rating rilevante e' il secondo piu' elevato. 3. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia. 4. La commissione e' applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale degli strumenti finanziari per i quali e' concessa la garanzia. Le commissioni dovute sono versate, in rate trimestrali posticipate, con le modalita' indicate all'art. 22, comma 4. Le relative quietanze sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, di seguito denominato: «Dipartimento del Tesoro». 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, puo' variare, tenuto conto delle condizioni di mercato, i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformita' alle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.
Riferimenti normativi
Il testo dell'art. 7-bis della citata legge n. 130 del 1999 e' riportato nelle Note all'art. 2. |
| Art. 7
Procedura
1. La richiesta di ammissione alla garanzia e' presentata nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione, indicando, tra l'altro, il fabbisogno di liquidita', anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui l'Emittente chiede di essere ammesso e quelle alle quali eventualmente sia gia' stato ammesso o per le quali abbia gia' fatto richiesta di ammissione. 2. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro: 1) la congruita' delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione; 2) l'ammontare dei fondi propri a fini di vigilanza; 3) l'ammontare della garanzia; 4) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto dall'art. 6; 5) l'attestazione da parte dell'Autorita' competente della solvenza di Banca Carige, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, lettera d), del Regolamento (UE) n. 806/2014. 3. A seguito della comunicazione della Banca d'Italia, la richiesta di concessione della garanzia e' notificata alla Commissione europea. La garanzia puo' essere concessa solo a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidita' nel contesto della crisi finanziaria. 4. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione all'Emittente e alla Banca d'Italia, con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione. 5. L'Emittente e' tenuto a presentare, entro due mesi dalla concessione della garanzia, un piano di ristrutturazione per confermare la redditivita' e la capacita' di raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico. Il piano e' sottoposto alla Commissione europea. Non e' richiesta la presentazione del piano di ristrutturazione quando le passivita' garantite sono rimborsate entro due mesi dalla concessione della garanzia. 6. L'Emittente non puo', per tutto il tempo in cui beneficia della garanzia: a) distribuire dividendi; b) effettuare pagamenti discrezionali su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 o coperti da clausola di grandfathering di cui alle relative disposizioni transitorie; c) riacquistare propri strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di cui alla lettera b), anche a seguito dell'esercizio di opzioni call, senza preventiva autorizzazione della Commissione europea; d) acquisire nuove partecipazioni, fatte salve le acquisizioni compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, ivi comprese le acquisizioni per finalita' di recupero dei crediti e di temporanea assistenza finanziaria a imprese in difficolta'.
Riferimenti normativi
Il testo del paragrafo 4 dell'art. 18 del citato Regolamento (UE) n. 806/2014 e' riportato nelle Note all'art. 1. Il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176. |
| Art. 8
Escussione della garanzia su passivita' di nuova emissione
1. Qualora l'Emittente non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata di attivazione della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'attivazione e i relativi importi dovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno trenta giorni prima della scadenza della passivita' garantita, salvo casi di motivata urgenza. 2. Il Dipartimento del Tesoro, accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia, la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro il giorno antecedente alla scadenza dell'obbligazione alla corresponsione dell'importo dovuto dall'Emittente. 3. A seguito dell'attivazione della garanzia dello Stato, l'Emittente e' tenuto a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. L'Emittente e' altresi' tenuto a presentare, entro e non oltre due mesi dalla richiesta di cui al comma 1, un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilita' della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 4. Le somme corrisposte dallo Stato per onorare la garanzia prevista dal presente decreto sono vincolate per destinazione e non aggredibili da altri creditori dell'Emittente a diverso titolo. 5. Il presente articolo non pregiudica la facolta' dei detentori delle passivita' garantite e dei titolari di diritti reali di garanzia sulle medesime di escutere la garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 1. |
| Art. 9
Erogazione di liquidita' di emergenza
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' rilasciare, entro il 30 giugno 2019, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da Banca Carige a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidita' (erogazione di liquidita' di emergenza - ELA), in conformita' con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea. 2. La garanzia statale e' irrevocabile e assistita dal beneficio di preventiva escussione, da parte della Banca d'Italia, delle garanzie stanziate dalla banca per accedere al finanziamento ELA. 3. Banca Carige a seguito della erogazione di liquidita' di emergenza deve presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditivita' e la capacita' di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, in particolare per limitare l'affidamento sulla liquidita' fornita dalla Banca d'Italia. 4. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla garanzia statale di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1, 3, 5, comma 2, 6, 7, 8, commi 3 e 5. |
| Art. 10 Escussione della garanzia statale sull'erogazione di liquidita' di emergenza
1. In caso di inadempimento dell'Emittente alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca d'Italia rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, la Banca d'Italia, in esito all'escussione del collaterale stanziato a copertura del finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale al Dipartimento del Tesoro, allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e indicando gli importi residuali dovuti. 2. Il Dipartimento del Tesoro, accertata la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro trenta giorni alla corresponsione dell'importo dovuto dall'Emittente. |
| Art. 11
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate misure di attuazione del presente Capo I. |
| Art. 12
Intervento dello Stato
1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'art. 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero») e' autorizzato a sottoscrivere, entro il 30 settembre 2019, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, azioni emesse da Banca Carige (di seguito l'«Emittente»), secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dal presente Capo II. 2. Nel presente Capo II per Autorita' competente si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalita' e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024 del 15 ottobre 2013.
Riferimenti normativi
Il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 180 del 2015 e' riportato nelle Note all'art. 1. Il testo del paragrafo 4 dell'art. 18 del citato regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 e' riportato nelle Note all'art. 1. Il riferimento al testo del regolamento (UE) del Consiglio n. 1024 del 15 ottobre 2013 e' riportato nelle Note all'art. 1. |
| Art. 13
Programma di rafforzamento patrimoniale
1. Per poter chiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'art. 12 l'Emittente deve aver precedentemente sottoposto all'Autorita' competente un programma di rafforzamento patrimoniale (il «Programma»), indicante l'entita' del fabbisogno di capitale necessario, le misure che l'Emittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonche' il termine per la realizzazione del Programma. 2. Se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, l'Emittente puo' presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dall'art. 14. Tale richiesta puo' essere presentata dall'Emittente gia' ad esito della valutazione del Programma da parte dell'Autorita' competente quando la stessa abbia ritenuto che lo stesso non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale, ovvero durante l'attuazione del Programma stesso, se questa risulta inidonea ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale. In connessione con la richiesta di intervento dello Stato, l'Autorita' competente informa il Ministero delle proprie valutazioni sul Programma e sull'attuazione dello stesso. |
| Art. 14
Richiesta di intervento dello Stato
1. Qualora l'Emittente intenda fare ricorso all'intervento dello Stato trasmette al Ministero, all'Autorita' competente, e alla Banca d'Italia, una richiesta contenente: a) l'indicazione dell'importo della sottoscrizione delle azioni dell'Emittente chiesta al Ministero; b) l'indicazione dell'entita' del patrimonio netto contabile, individuale e consolidato, alla data della richiesta e l'entita' del fabbisogno di capitale regolamentare da colmare, tenendo conto dell'attuazione del Programma; c) l'attestazione di impegni di cui all'art. 16; d) il piano di ristrutturazione (il «Piano»), predisposto in conformita' con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria. 2. La Banca d'Italia acquisisce l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati a spese dell'Emittente, della valutazione di cui all'art. 17, comma 4. 3. Gli esperti indipendenti previsti dal comma 2 non devono avere incorso ne' devono avere intrattenuto negli ultimi tre anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza. 4. L'Emittente presenta inoltre: a) l'indicazione degli strumenti e prestiti di cui all'art. 20, comma 2, e del loro valore contabile, accompagnata dalla valutazione, predisposta da un esperto indipendente ai sensi del comma 3, del valore economico ad essi attribuibile al fine della determinazione del tasso di conversione, in ipotesi di continuita' aziendale; b) una relazione di stima, predisposta da un esperto indipendente ai sensi del comma 3, dell'effettivo valore delle attivita' e passivita' dell'Emittente senza considerare alcuna forma di supporto pubblico e ipotizzando che l'Emittente sia sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato, nonche' di quanto in tale caso verrebbe corrisposto pro quota ai titolari degli strumenti e prestiti di cui all'art. 20, comma 2. 5. La Banca d'Italia acquisisce l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti di cui ai commi 2 e 3: a) del valore economico risultante dalla valutazione trasmessa dall'Emittente ai sensi del comma 4, lettera a); b) della stima trasmessa ai sensi del comma 4, lettera b). |
| Art. 15
Valutazioni dell'Autorita' competente
1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'art. 14, l'Autorita' competente comunica al Ministero e all'Emittente il fabbisogno di capitale regolamentare riferito alla carenza di capitale emersa dalle prove di stress rilevanti. 2. L'Autorita' competente puo' chiedere all'Emittente chiarimenti e integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 1 e' sospeso. |
| Art. 16
Rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato
1. La richiesta di cui all'articolo 14 e' corredata della dichiarazione con cui l'Emittente assume, dal momento della domanda e fino a quando la sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero non sia stata perfezionata, gli impegni previsti dal paragrafo 47 della comunicazione sul settore bancario della Commissione europea. 2. Fermi restando i poteri dell'Autorita' competente, la sottoscrizione puo' essere subordinata, in conformita' alla decisione della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, alle seguenti condizioni: a) revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale dell'Emittente; b) limitazione della retribuzione complessiva dei membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza dell'Emittente.
Riferimenti normativi
Il testo del paragrafo 47 della citata comunicazione sul settore bancario della Commissione europea e' riportato nelle Note all'art. 1. |
| Art. 17
Realizzazione dell'intervento
1. A seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 15 da parte dell'Autorita' competente, il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea. 2. A seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato su proposta della Banca d'Italia, si dispone l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dall'art. 20 e l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio delle misure stesse. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, si dispone altresi': a) l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero, derogando anche all'art. 2441 del codice civile e sempre che esso non sia stato deliberato dall'Emittente; b) il prezzo di sottoscrizione nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione della sottoscrizione, comprese le fasi successive; c) la sottoscrizione delle azioni dell'Emittente. 4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, l'Emittente trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformita' con l'Allegato, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all'art. 20, comma 2. Il valore delle azioni e' calcolato da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14, comma 3, ed e' determinato in base all'andamento delle quotazioni dei trenta giorni di mercato antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto di cui al comma 3 del presente articolo; nel caso di sospensione della quotazione per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nel periodo di riferimento, il valore delle azioni e' il minore tra il prezzo di riferimento medio degli ultimi trenta giorni di mercato nei quali l'azione e' stata negoziata e quello determinato in base alla consistenza patrimoniale della societa', alle sue prospettive reddituali, all'andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle banche quotate e tenuto conto delle perdite connesse a eventuali operazioni straordinarie, ivi incluse quelle di cessione di attivi, da perfezionare in connessione con l'intervento dello Stato di cui al presente Capo. 5. I decreti indicati ai commi 2 e 3 sono adottati se: a) l'Emittente non versa in una delle situazioni di cui all'art. 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o di cui all'art. 18, paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014; b) salvo quanto previsto dal comma 8 per le azioni di risparmio, non ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II del Titolo IV del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ne' quelli previsti dall'art. 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014; in caso contrario, si procede ai sensi dell'art. 20. 6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 si assumono non sussistenti quando non consti un accertamento in tal senso dell'Autorita' competente. 7. I decreti indicati ai commi 2 e 3 sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 8. Alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto indicato nel comma 2, le azioni di risparmio emesse sono convertite in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione di risparmio, senza pagamento di alcun conguaglio. 9. Il consiglio di amministrazione provvede ad adeguare conseguentemente lo statuto dell'Emittente. Si applica l'art. 2443, terzo comma, del codice civile.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2441 del codice civile: «Art. 2441 (Diritto di opzione). - Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della societa', con modalita' atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della societa', entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano gia' stati integralmente venduti. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto puo' altresi' escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e cio' sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una societa' di revisione legale. Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto di opzione puo' essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale. Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'art. 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della societa' durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finche' questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. Non si considera escluso ne' limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o societa' finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le societa' e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della societa', con operazioni di qualsiasi tipo, in conformita' con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa' e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare. Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie puo' essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della societa' o di societa' che la controllano o che sono da essa controllate.». - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 180 del 2015: «Art. 17 (Presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi). - 1. (Omissis). 2. La banca e' considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o piu' delle seguenti situazioni: a) risultano irregolarita' nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano l'attivita' della banca di gravita' tale che giustificherebbero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'; b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravita', tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio; c) le sue attivita' sono inferiori alle passivita'; d) essa non e' in grado di pagare i propri debiti alla scadenza; e) elementi oggettivi indicano che una o piu' delle situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo futuro; f) e' prevista l'erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18. (Omissis).». Il testo del paragrafo 4 dell'art. 18 del citato regolamento (UE) n. 806/2014 e' riportato nelle Note all'art. 1. Il Capo II del Titolo IV del citato decreto legislativo n. 180 del 2015, comprendente gli articoli da 27 a 31, e' il seguente: «Capo II Riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale Art. 27 (Presupposti). - 1. Le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato nell'art. 2 sono ridotti o convertiti, secondo quanto previsto dal presente Capo: a) indipendentemente dall'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dall'art. 20, comma 1, lettera a), anche in combinazione con l'intervento di uno o piu' soggetti terzi, incluso un sistema di garanzia dei depositanti; o b) in combinazione con un'azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione di cui all'art. 32 prevede misure che comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale; in questo caso, essa e' disposta immediatamente prima o contestualmente all'applicazione di tali misure.» «Art. 28 (Strumenti soggetti a riduzione o conversione). - 1. La riduzione o la conversione e' disposta con riferimento alle riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da una banca avente sede legale in Italia computabili nei fondi propri su base individuale, quando si realizzano per la banca i presupposti indicati nell'art. 20, comma 1, lettera a). 2. Quando i presupposti indicati nell'art. 20, comma 1, lettera a), si realizzano per il gruppo, la riduzione o la conversione e' disposta con riferimento a: a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su base individuale o consolidata; b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato all'art. 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi propri su base sia individuale sia consolidata; se del gruppo fa parte una societa' avente sede legale in un altro Stato membro, la misura e' disposta in conformita' dell'art. 30. 3. La riduzione o la conversione e' disposta nell'ordine indicato dall'art. 52, comma 1, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettere b) e c). Si applica inoltre l'art. 52, commi 2, 3, 5 e 6.» «Art. 29 (Riduzione o conversione). - 1. La riduzione o la conversione e' disposta dalla Banca d'Italia. 2. Si applicano gli articoli 55, 57, e 59 e, anche ai fini della realizzazione di operazioni di capitalizzazione con l'intervento di soggetti terzi, 58. 3. L'importo della riduzione o della conversione e' determinato nella misura necessaria per coprire le perdite e assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, come quantificata nella valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Se la valutazione e' provvisoria e gli importi della riduzione o della conversione in essa indicati risultano superiori a quelli risultanti dalla valutazione definitiva, l'importo della riduzione o della conversione puo' essere ripristinato per la differenza. 4. Nei casi previsti dall'art. 28, comma 2, il valore delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale emessi da una societa' controllata e computabili nei fondi propri su base consolidata non puo' essere ridotto in misura maggiore o essere convertito a condizioni meno favorevoli per il suo titolare rispetto alla misura della riduzione di valore o alle condizioni di conversione degli strumenti dello stesso rango emessi dalla capogruppo o dalla societa' posta al vertice del gruppo soggetto a vigilanza consolidata e computabili nei fondi propri su base consolidata.» «Art. 30 (Cooperazione fra autorita'). - 1. La Banca d'Italia collabora con le autorita' degli altri Stati membri per l'adozione della decisione congiunta prevista dall'art. 62 della direttiva 2014/59/UE sulla sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione quando gli strumenti su cui applicare queste misure sono computati nei fondi propri su base individuale e consolidata e ricorre una delle seguenti circostanze: a) il gruppo bancario soggetto alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia comprende un soggetto di cui all'art. 2 con sede legale in un altro Stato membro; b) un soggetto di cui all'art. 2 avente sede legale in Italia e' sottoposto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro. 2. La Banca d'Italia attua senza ritardo le decisioni congiunte di riduzione del valore o di conversione degli strumenti di capitale nei confronti di societa' aventi sede in Italia. 3. Se non e' raggiunta una decisione congiunta, la Banca d'Italia assume le determinazioni di propria competenza circa la sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione in relazione a: a) gli strumenti computabili nei fondi propri su base individuale emessi da banche italiane, ancorche' soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro; b) gli strumenti computabili nei fondi propri su base consolidata emessi da soggetti di cui all'art. 2, lettere b) e c), aventi sede legale in uno Stato membro e inclusi nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia. 4. Nell'assumere le determinazioni di propria competenza, la Banca d'Italia tiene conto del potenziale impatto della misura di riduzione o di conversione in tutti gli Stati membri in cui operano la banca o il gruppo interessati.» «Art. 31 (Ulteriori previsioni in caso di conversione). - 1. Ai titolari degli strumenti soggetti a conversione possono essere attribuite azioni computabili nel capitale primario di classe 1 emesse, oltre che dalla societa' nei cui confronti e' stata disposta la riduzione o la conversione, anche da altre componenti del gruppo, inclusa la societa' posta al vertice del gruppo. Se queste hanno sede legale in un altro Stato membro, l'attribuzione degli strumenti e' disposta previo accordo con l'autorita' di risoluzione dello Stato membro interessato. 2. Ai titolari degli strumenti soggetti a conversione non possono essere attribuiti strumenti di capitale primario di classe 1 che siano stati emessi dopo un apporto di fondi propri da parte dello Stato o di societa' controllate dallo Stato. 3. All'assunzione di partecipazioni conseguente alla conversione si applica l'art. 53.». - Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art. 21 del citato regolamento (UE) n. 806/2014: «Art. 21 (Svalutazione e conversione degli strumenti di capitale). - 1. Il Comitato esercita il potere di svalutare e convertire i pertinenti strumenti di capitale deliberando a norma della procedura stabilita all'art. 18 in relazione alle entita' e ai gruppi di cui all'art. 7, paragrafo 2, e alle entita' e ai gruppi di cui all'art. 7, paragrafo 4, lettera b), e all'art. 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni per l'applicazione di tali paragrafi, solo qualora valuti, nella sua sessione esecutiva, quando riceve una comunicazione ai sensi del secondo comma o di propria iniziativa, che una o piu' delle condizioni seguenti sono soddisfatte: a) e' stato accertato che le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 16 e 18 sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione; b) l'entita' non e' piu' economicamente sostenibile se gli strumenti pertinenti di capitale non vengono svalutati o convertiti in azioni; c) nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi da una filiazione e qualora tali strumenti di capitale pertinenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non e' piu' economicamente sostenibile; d) nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi a livello di impresa madre e qualora tali strumenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale a livello dell'impresa madre o su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non e' piu' economicamente sostenibile; e) l'entita' o il gruppo richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario, fatta eccezione per una qualsiasi delle circostanze enunciate all'art. 18, paragrafo 4, lettera d), punto iii). La valutazione delle condizioni di cui al primo comma, lettere a), c) e d), e' effettuata dalla BCE, previa consultazione del Comitato. Anche il Comitato, riunito in sessione esecutiva, puo' effettuare tale valutazione. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'art. 2443 del codice civile: «Art. 2443 (Delega agli amministratori). - Lo statuto puo' attribuire agli amministratori la facolta' di aumentare in una o piu' volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese. Tale facolta' puo' prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell'art. 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi. La facolta' di cui al secondo periodo del precedente comma puo' essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall'art. 2436. Se agli amministratori e' attribuita la facolta' di adottare le deliberazioni di cui all'art. 2441, quarto comma, qualora essi decidano di deliberare l'aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell'esperto di cui all'art. 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter, il conferimento non puo' avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all'art. 2343-quater, terzo comma. Entro detto termine uno o piu' soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente all'attestazione di cui all'art. 2444 la dichiarazione prevista all'art. 2343-quater, terzo comma, lettera d).». |
| Art. 18
Caratteristiche delle azioni
1. Il Ministero sottoscrive azioni di nuova emissione. Le azioni emesse dall'Emittente per la sottoscrizione da parte del Ministero sono azioni ordinarie che attribuiscono il diritto di voto non limitato ne' condizionato nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli utili ne' postergate nell'attribuzione delle perdite. 2. Le azioni dell'Emittente offerte in sottoscrizione al Ministero rispettano le condizioni previste dall'articolo 31 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013. 3. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero e' determinato secondo i criteri e la metodologia indicati nell'allegato. 4. Le spese di sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero sono interamente a carico dell'Emittente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'art. 31 del citato regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013: «Art. 31 (Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorita' in situazioni di emergenza). - 1. In situazioni di emergenza, le autorita' competenti possono autorizzare gli enti a includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1 strumenti di capitale che rispettano almeno le condizioni stabilite all'art. 28, paragrafo 1, lettere da b) a e), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli strumenti di capitale sono emessi dopo il 1° gennaio 2014; b) gli strumenti di capitale sono considerati aiuti di Stato dalla Commissione; c) gli strumenti di capitale sono emessi nel contesto di misure di ricapitalizzazione ai sensi delle regole in materia di aiuti di Stato vigenti a tale data; d) gli strumenti di capitale sono interamente sottoscritti e detenuti dallo Stato o da una pubblica autorita' o un ente pubblico pertinente; e) gli strumenti di capitale sono in grado di assorbire le perdite; f) tranne che per gli strumenti di capitale di cui all'art. 27, nell'eventualita' di una liquidazione, gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori un diritto o credito sulle attivita' residue dell'ente, dopo il pagamento di tutti i crediti di rango piu' elevato (senior claims); g) vi sono adeguati meccanismi di uscita per lo Stato o, se del caso, una pubblica autorita' o un ente pubblico pertinente; h) l'autorita' competente ha concesso l'autorizzazione preventiva e ha pubblicato la sua decisione corredata della relativa motivazione. 2. Su richiesta motivata dell'autorita' competente interessata e in collaborazione con la stessa, l'ABE considera gli strumenti del capitale di cui al paragrafo 1 equivalenti agli strumenti del capitale primario di classe 1 ai fini del presente regolamento.». |
| Art. 19
Effetti della sottoscrizione
1. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione di azioni disposta ai sensi del presente Capo, non si applicano gli articoli 106, comma 1, 108 e 109, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 106, comma 1, 108 e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52): «Art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria). - 1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalita' dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso. (Omissis).» «Art. 108 (Obbligo di acquisto). - 1. L'offerente che venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una societa' italiana quotata ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, l'obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, l'obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo e' pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta. 4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo e' determinato dalla Consob, tenendo conto anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio dell'offerta effettuato ai sensi dell'art. 102, comma 1, o dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, ovvero antecedente l'acquisto che ha determinato il sorgere dell'obbligo. 5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli puo' sempre esigere che gli sia corrisposto in misura integrale un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con regolamento. 6. Se il corrispettivo offerto e' pari a quello proposto nell'offerta precedente l'obbligo puo' essere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa. 7. La Consob detta con regolamento norme di attuazione del presente articolo riguardanti in particolare: a) gli obblighi informativi connessi all'attuazione del presente articolo; b) i termini entro i quali i possessori dei titoli residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli; c) la procedura da seguire per la determinazione del prezzo.» «Art. 109 (Acquisto di concerto). - 1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le persone che agiscono di concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli. I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate nell'art. 106. (Omissis).». |
| Art. 20
Condivisione degli oneri
1. Salvo quanto previsto al comma 5, la sottoscrizione delle azioni dell'Emittente ai sensi dell'art. 17, comma 3, e' effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dal presente articolo, con l'obiettivo di contenere il ricorso ai fondi pubblici. 2. Con il decreto indicato dall'art. 17, comma 2, si dispone l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo l'ordine di seguito indicato: a) conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'art. 18, degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Additional Tier 1), inclusi gli strumenti qualificati come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi della clausola di grandfathering di cui al citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonche' delle altre passivita' dell'Emittente aventi un grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale uguale o superiore; b) ove la misura di cui alla lettera a) non sia sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'art. 18, degli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Tier 2), inclusi gli strumenti e i prestiti qualificati come elementi di classe 2 ai sensi della clausola di grandfathering di cui al citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonche' degli altri strumenti e prestiti aventi lo stesso grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale; c) ove la misura di cui alla lettera b) non sia sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'art. 18, degli strumenti e dei prestiti, diversi da quelli indicati dalle lettere a) e b), il cui diritto al rimborso del capitale e' contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'Emittente. 3. Le misure di cui al comma 2 sono disposte: a) nei confronti di tutte le passivita' indicate al comma 2, ove possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale; b) in modo uniforme nei confronti di tutti i creditori dell'Emittente che siano titolari di passivita' assoggettabili alle misure del comma 2 in base alla legge loro applicabile e appartenenti alla stessa categoria, salvo quanto previsto al comma 5, e proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti; c) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti e prestiti di cui al comma 2, riceva, tenuto conto dell'incremento patrimoniale conseguito dall'Emittente per effetto dell'intervento dello Stato, un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione dell'Emittente, assumendo che essa avvenga senza supporto pubblico; d) determinando il numero di azioni da attribuire in sede di conversione sulla base della metodologia indicata nell'Allegato, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b) e c); e) a condizione che l'Emittente abbia provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti; a tal fine, l'Emittente presenta apposita attestazione di aver provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti. 4. La condizione di cui al comma 3, lettera c), e' verificata quando, tenuto conto della stima prevista dall'art. 14, comma 4, lettera b), il valore delle azioni assegnate in conversione e' almeno pari a quanto verrebbe corrisposto ai titolari degli strumenti di capitale aggiuntivo, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati di cui al comma 2 nel caso in cui l'Emittente venisse sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato. 5. Non si da' luogo, in tutto o in parte, all'applicazione delle misure previste nel presente articolo quando la Commissione europea con la decisione di cui all'art. 17, comma 2, abbia stabilito che la loro adozione puo' mettere in pericolo la stabilita' finanziaria o determinare risultati sproporzionati. In caso di esclusione parziale dall'applicazione delle misure previste nel presente articolo, il decreto di cui al comma 2 indica gli strumenti o le classi di strumenti esclusi, fermo il rispetto dei criteri di cui al comma 3, lettere a), c) e d). La valutazione sull'applicabilita' delle ipotesi di esclusione indicate nel presente comma e' compiuta dalla Commissione europea. 6. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente conseguente alle misure disposte ai sensi del comma 2 si applicano gli articoli 53 e 58, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quinquies e 2360 del codice civile e l'art. 121 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 7. La tutela giurisdizionale avverso le misure indicate dal presente articolo e' disciplinata dall'art. 95 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In caso di violazione della condizione indicata dal comma 3, lettera c), si applica l'art. 89, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; il relativo indennizzo e' corrisposto dall'Emittente mediante l'attribuzione di nuove azioni. 8. In caso di adozione di una misura di cui al presente articolo, ai contratti stipulati dall'Emittente, da una componente del gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da esso controllato si applica l'art. 65 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Sono in ogni caso inefficaci le pattuizioni contenute in contratti stipulati con l'Emittente o con una componente del gruppo a cui esso appartiene, che, in caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o di un evento direttamente legato all'applicazione di tali misure prevedono la risoluzione del contratto o attribuiscono al contraente il diritto di recedere dal contratto, di sospendere, modificare o compensare i propri obblighi, di escutere una garanzia, di esigere immediatamente la prestazione pattuita con decadenza dal termine o di pretendere una penale a carico dell'Emittente o di altra componente del gruppo a cui esso appartiene. Relativamente ai contratti stipulati dall'Emittente o da una componente del gruppo a cui esso appartiene, l'adozione di una misura di cui al presente articolo o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di tali misure non costituisce di per se' un inadempimento di un obbligo contrattuale, un evento determinante l'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, una procedura di insolvenza ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o un evento che determina la decadenza dal termine ai sensi dell'art. 1186 del codice civile. 9. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono di applicazione necessaria ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593 del 17 giugno 2008 e dell'art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Esse costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 e si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari secondo quanto previsto nel Titolo IV, Sezione III-bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 10. I maggiori o minori valori che derivano dall'applicazione del comma 2 non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'Emittente ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta.
Riferimenti normativi
Il riferimento al testo del citato regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 e' riportato nelle Note all'art. 7. - Si riporta il testo vigente degli articoli 53 e 58, comma 2, del citato decreto legislativo n. 180 del 2015: «Art. 53 (Autorizzazioni). - 1. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni in materia di autorizzazioni e comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento di partecipazioni qualificate, se l'applicazione del bail-in determina l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione qualificata ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico Bancario, le valutazioni ivi previste sono effettuate tempestivamente in modo da non ritardare l'applicazione dello strumento del bail-in, ne' impedire il conseguimento degli obiettivi della risoluzione. Se non sono state completate le valutazioni previste dall'art. 19 del Testo Unico Bancario alla data di applicazione del bail-in, si applica l'art. 41, commi 3, 4 e 5. 2. All'assunzione di partecipazioni conseguente alla conversione non si applicano: a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile; b) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del Testo Unico della Finanza; c) eventuali limiti di possesso azionario e requisiti di prossimita' territoriale previsti da disposizioni legislative o statutarie, ivi compresi i limiti previsti dagli articoli 30 e 34 del Testo Unico Bancario. 3. Se il bail-in e' stato disposto nei confronti di una banca popolare o di una banca di credito cooperativo, la Banca d'Italia stabilisce il termine entro il quale deve essere ristabilito il rispetto dei limiti e dei requisiti previsti al comma 2, lettera c), ai sensi del Testo Unico Bancario. Se il termine decorre inutilmente, la Banca d'Italia dispone la trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'art. 48, comma 2.» «Art. 58 (Rimozione degli ostacoli al bail-in). - 1. (Omissis). 2. Non si applicano i limiti previsti dall'art. 2443, commi 1 e 2 del codice civile, ne' gli articoli 2438, comma 1, e 2441 del codice civile, nonche' altre limitazioni previste dalla legge, da contratti o dallo statuto che possono ostacolare la conversione. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente degli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quinquies e 2360 del codice civile: «Art. 2359-bis (Acquisto di azioni o quote da parte di societa' controllate). - La societa' controllata non puo' acquistare azioni o quote della societa' controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'art. 2357. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo puo' eccedere la quinta parte del capitale della societa' controllante qualora questa sia una societa' che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima societa' controllante o dalle societa' da essa controllate. Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della societa' controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finche' le azioni o quote non siano trasferite. La societa' controllata da altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.» «Art. 2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della societa' controllante). - Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359-bis devono essere alienate secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, la societa' controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.» «Art. 2359-quinquies (Sottoscrizione di azioni o quote della societa' controllante). - La societa' controllata non puo' sottoscrivere azioni o quote della societa' controllante. Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa. Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della societa' controllata, azioni o quote della societa' controllante e' considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della societa' controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.» «Art. 2360 (Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni). - E' vietato alle societa' di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 121 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: «Art. 121 (Disciplina delle partecipazioni reciproche). - 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2359-bis del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell'art. 120, comma 2, la societa' che ha superato il limite successivamente non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non e' possibile accertare quale delle due societa' ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione di applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo. 2. Il limite richiamato nel comma 1 e' elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'art. 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le societa' abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle societa' interessate. 3. Se un soggetto detiene una partecipazione in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una societa' con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una societa' con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato e' sospeso. Se non e' possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo. 4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 120, comma 4, lettera b). 5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie. 6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.». - Si riporta il testo vigente degli articoli 65, 89 e 95 del citato decreto legislativo n. 180 del 2015: «Art. 65 (Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione). - 1. L'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 36, o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di queste misure non costituisce, relativamente ai contratti stipulati dall'ente sottoposto alle misure, un evento determinante l'escussione della garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, ne' una procedura di insolvenza ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, se gli obblighi previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento, di consegna nonche' di prestazione della garanzia, non sono stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'art. 1455 del codice civile. 2. Alle stesse condizioni indicate dal comma 1, l'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 36, non costituisce un evento determinante l'escussione della garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, ne' una procedura di insolvenza ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, relativamente ai contratti stipulati con terzi da una componente del gruppo di cui fa parte un ente sottoposto alla misura, se: a) i contratti prevedono obblighi che sono garantiti dall'ente, o gravanti su di esso; b) i contratti comprendono clausole in base alle quali rilevano, per l'ente parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo. 3. Fintantoche' gli obblighi previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento e di consegna, nonche' di prestazione della garanzia, non sono stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'art. 1455 del codice civile, l'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 36, o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di una di queste misure non da' di per se' titolo a: a) esercitare un diritto di recesso, sospensione, modifica, compensazione o attivare una clausola di close-out relativamente ai contratti stipulati dall'ente sottoposto a tali misure o da una componente del gruppo di cui fa parte un ente sottoposto alla misura, se: i) i contratti prevedono obblighi che sono garantiti da una componente del gruppo, o gravanti su di essa; ii) i contratti comprendono clausole in base alle quali rilevano, per l'ente parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo; b) acquisire il possesso o il controllo di beni di un ente sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo ai sensi di un contratto comprendente clausole in base alle quali rilevano, per il soggetto parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo, o ad escutere un diritto di garanzia su detti beni; c) non adempiere gli obblighi a favore di un ente sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo di appartenenza spettanti in relazione a un contratto comprendente clausole in base alle quali rilevano, per il soggetto parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo. 4. Ai fini del presente articolo, una risoluzione disposta in uno Stato terzo costituisce una misura di gestione della crisi quando e' riconosciuta ai sensi dell'art. 74 o se la Banca d'Italia o altra autorita' di risoluzione di uno Stato membro ha disposto in tal senso. 5. Ai fini dei commi 1, 2 e 4, una sospensione degli obblighi di pagamento o consegna, una limitazione dell'escussione di garanzia o una sospensione temporanea di meccanismi terminativi ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 non costituiscono inadempimento di un obbligo contrattuale ne' stato di insolvenza. 6. Le disposizioni del presente articolo sono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 593/2008.» «Art. 89 (Salvaguardia per azionisti e creditori). - 1. Ciascun azionista o creditore, incluso il sistema di garanzia dei depositanti, che sulla base della valutazione di cui all'art. 88 risulti aver subito perdite maggiori di quelle che avrebbe subito in una liquidazione coatta amministrativa o altra analoga procedura concorsuale applicabile, ha diritto a ricevere, a titolo di indennizzo, esclusivamente una somma equivalente alla differenza determinata ai sensi dell'art. 88. 2. La somma indicata al comma 1 e' a carico del fondo di risoluzione.» «Art. 95 (Tutela giurisdizionale). - 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto si applicano gli articoli 119, 128, 133 e 135 del medesimo Codice. 2. Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi si presume fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti della Banca d'Italia o del Ministro dell'economia e delle finanze sarebbe contraria all'interesse pubblico; nei medesimi giudizi non si applicano gli articoli 19 e 63, comma 4, del Codice del processo amministrativo. 3. Quando il giudice lo ritiene necessario per tutelare gli interessi dei terzi in buona fede che hanno acquistato azioni, altre partecipazioni, diritti, attivita' o passivita' di un ente sottoposto a risoluzione a seguito del ricorso agli strumenti di risoluzione o dell'esercizio dei poteri di risoluzione, l'annullamento del provvedimento lascia impregiudicati gli atti amministrativi adottati o i negozi posti in essere dalla Banca d'Italia o dai commissari speciali, sulla base del provvedimento annullato. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno subito e provato, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti. 4. Fermo restando il potere di cui all'art. 67, il giudice presso il quale pende un qualsiasi giudizio del quale sia parte un ente sottoposto a risoluzione ne dispone la sospensione su istanza della Banca d'Italia per un periodo congruo al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 21.». - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 (Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria): «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) testo unico della finanza: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; c) attivita' finanziarie: il contante, gli strumenti finanziari, i crediti e con riferimento alle operazioni connesse con le funzioni del sistema delle banche centrali europee e dei sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le altre attivita' accettate a garanzia di tali operazioni; c-bis) crediti: crediti in denaro derivanti da un contratto con il quale un ente creditizio, secondo la definizione dell'art. 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, compresi gli enti elencati all'art. 2 della stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito; d) contratto di garanzia finanziaria: il contratto di pegno o il contratto di cessione del credito o di trasferimento della proprieta' di attivita' finanziarie con funzione di garanzia, ivi compreso il contratto di pronti contro termine, e qualsiasi altro contratto di garanzia reale avente ad oggetto attivita' finanziarie e volto a garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie, allorche' le parti contraenti rientrino in una delle seguenti categorie: 1) autorita' pubbliche, inclusi gli organismi del settore pubblico degli Stati membri incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengano in tale gestione o che siano autorizzati a detenere conti dei clienti, con l'esclusione delle imprese assistite da garanzia pubblica; 2) banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca dei regolamenti internazionali, le banche multilaterali di sviluppo, come definite dall'allegato VI, parte 1, sezione 4, della direttiva 2006/48/CE, il Fondo monetario internazionale e la Banca europea per gli investimenti; 3) enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, inclusi: a) enti creditizi, come definiti dall'art. 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, inclusi gli enti elencati all'art. 2, della medesima direttiva; b) imprese di investimento, come definite dall'art. 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE; c) enti finanziari, come definiti dall'art. 4, punto 5), della direttiva 2006/48/CE; d) imprese di assicurazione, come definite dall'art. 1, lettera a), della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e dall'art. 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/83/CE; e) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, quali definiti dall'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985; f) societa' di gestione, quali definite dall'art. 1-bis, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985; 4) controparti centrali, agenti di regolamento o stanze di compensazione, quali definiti dalla direttiva 98/26/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, art. 2, rispettivamente alle lettere c), d) ed e), inclusi enti analoghi che operano sui mercati dei contratti futures, come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera f), del testo unico della finanza, delle opzioni e dei prodotti finanziari derivati non sottoposti a tale direttiva; 5) persone diverse dalle persone fisiche, incluse imprese e associazioni prive di personalita' giuridica, purche' la controparte sia un ente definito ai numeri da 1) a 4); e) clausola di integrazione: la clausola del contratto di garanzia finanziaria che prevede l'obbligo di prestare una garanzia finanziaria o di integrare la garanzia finanziaria gia' prestata: 1) in caso di variazione dell'importo dell'obbligazione finanziaria garantita, a seguito di variazione dei valori di mercato correnti, o del valore della garanzia originariamente prestata; 2) in caso di variazione dell'importo dell'obbligazione finanziaria garantita per causa diversa da quella di cui al numero 1); f) clausola di interruzione dei rapporti e pagamento del saldo netto, clausola di «close-out netting»: la clausola di un contratto di garanzia finanziaria o di un contratto che comprende un contratto di garanzia finanziaria oppure, in mancanza di una previsione contrattuale, una norma di legge in base alla quale, in caso di evento determinante l'escussione della garanzia finanziaria: 1) le obbligazioni diventano immediatamente esigibili e vengono convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato, oppure esse sono estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo, ovvero 2) viene calcolato il debito di ciascuna parte nei confronti dell'altra con riguardo alle singole obbligazioni e viene determinata la somma netta globale risultante dal saldo e dovuta dalla parte il cui debito e' piu' elevato, ad estinzione dei reciproci rapporti; g) clausola di sostituzione: la clausola del contratto di garanzia finanziaria che prevede la possibilita' di sostituire in tutto o in parte l'oggetto, nei limiti di valore dei beni originariamente costituiti in garanzia; h) contante: denaro accreditato su un conto od analoghi crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario; i) evento determinante l'escussione della garanzia: l'inadempimento o qualsiasi altro evento analogo convenuto fra le parti il cui verificarsi da' diritto al beneficiario della garanzia, in base al contratto o per effetto di legge, di procedere all'escussione della garanzia finanziaria o di attivare la clausola di «close-out netting»; l) garanzia equivalente: quando la garanzia ha ad oggetto il contante, un ammontare dello stesso importo e nella stessa valuta; quando la garanzia ha ad oggetto strumenti finanziari, strumenti finanziari del medesimo emittente o debitore, appartenenti alla medesima emissione o classe e con stesso importo nominale, stessa valuta e stessa descrizione o, quando il contratto di garanzia finanziaria prevede il trasferimento di altre attivita' al verificarsi di un evento che riguardi o influenzi strumenti finanziari forniti come garanzia finanziaria, queste altre attivita'; m) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; n) giorno e momento di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione: il giorno e il momento in cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti delle passivita' o di restituzione dei beni ai terzi secondo le disposizioni dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210; o) obbligazioni finanziarie: le obbligazioni, anche condizionali ovvero future, al pagamento di una somma di denaro ovvero alla consegna di strumenti finanziari, anche qualora il debitore sia persona diversa dal datore della garanzia; p) obbligazioni finanziarie garantite: le obbligazioni finanziarie assistite da un contratto di garanzia finanziaria; q) prestazione della garanzia: l'avvenuto compimento degli atti, quali la consegna, il trasferimento, la registrazione delle attivita' finanziarie, in esito ai quali le attivita' finanziarie stesse risultino nel possesso o sotto il controllo del beneficiario della garanzia o di persona che agisce per conto di quest'ultimo o, nel caso di pegno o di cessione del credito, la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia contenente l'individuazione del credito; r) procedure di liquidazione: il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, nonche' ogni altra misura destinata alla liquidazione delle imprese e che comportano l'intervento delle autorita' amministrative o giudiziarie; s) procedure di risanamento: l'amministrazione controllata, il concordato preventivo, il provvedimento di sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2, 107, comma 6, del testo unico bancario, e dell'art. 56, comma 3, del testo unico della finanza, nonche' ogni altra misura destinata al risanamento delle imprese e che incide sui diritti dei terzi; t) strumenti finanziari: gli strumenti finanziati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da a) ad e), del testo unico della finanza e gli altri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le societa' e la Borsa, in relazione alle previsioni della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002.». - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 (Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli): «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) «Testo unico bancario» (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) «Testo unico finanza» (T.U. finanza): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; c) «Consob»: la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; c-bis) «AESFEM»: Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; c-ter) «CERS»: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010; d) «agente di regolamento»: il soggetto che mette a disposizione dei partecipanti conti per il regolamento di ordini di trasferimento all'interno del sistema e che puo' concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti; e) «banche centrali»: la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea; f) «compensazione»: la conversione, secondo le regole del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei crediti e dei debiti di uno o piu' partecipanti nei confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini di trasferimento; g) «controparte centrale»: il soggetto interposto tra gli enti di un sistema che funge da controparte esclusiva di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento; h) «ente»: uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema: 1) una banca italiana o comunitaria, come definite all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, un istituto di moneta elettronica, come definito nell'art. 1, comma 2, lettera h-bis), del medesimo testo unico, nonche' gli organismi elencati all'art. 2 della direttiva 2006/48/CE; 2) una SIM, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera e), o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE; 3) un'autorita' pubblica, o un'impresa pubblica come definita all'art. 8 del regolamento n. 3603/93 del Consiglio CE del 13 dicembre 1993, nonche' un'impresa la cui attivita' sia assistita da garanzia pubblica; 4) qualsiasi impresa la cui sede legale non sia situata nel territorio dell'Unione europea, e che eserciti attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e 2); 5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformita' alle disposizioni comunitarie, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attivita' rilevi sotto il profilo del rischio sistemico; i) «garanzia»: qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo a valute, strumenti finanziari o altre attivita', compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria di cui all'art. 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, prontamente realizzabili da chiunque e in qualunque modo e forma, costituito al fine di assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da ordini di trasferimento attraverso un sistema o da operazioni effettuate con banche centrali; l) «intermediario»: uno degli organismi indicati nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al sistema; m) «ordine di trasferimento»: ogni istruzione nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di: 1) mettere a disposizione di un beneficiario un importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una banca (italiana o comunitaria), di una banca centrale, di una controparte centrale o di un agente di regolamento ovvero che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento in base alle regole del sistema, ovvero 2) trasferire la titolarita' o altri diritti su uno o piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro contabile o in altro modo; n) «partecipante»: un ente, un agente di regolamento, una controparte centrale, una stanza di compensazione, un operatore del sistema partecipanti a un sistema; o) «partecipante indiretto»: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale; p) «procedura d'insolvenza»: la liquidazione coatta amministrativa, il fallimento, il provvedimento di sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2, del testo unico bancario, e dell'art. 56, comma 3, del testo unico finanza, nonche' ogni altra misura prevista da una legge italiana, o, se applicabile, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato extracomunitario, che ha come effetto la sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi; q) «regolamento lordo»: il regolamento operazione per operazione di ordini di trasferimento, al di fuori di una compensazione; r) «sistema»: un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente: 1) applicabile a tre o piu' partecipanti, senza contare l'operatore del sistema ne' un eventuale agente di regolamento, una eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora cio' sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facolta' di limitare a due il numero dei partecipanti; 2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale; 3) designato come sistema e notificato all'AESFEM dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce un sistema; s) «sistema italiano»: uno dei sistemi indicati nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche' uno dei sistemi designati ai sensi dell'art. 10; t); u) «stanza di compensazione»: il centro responsabile del calcolo delle posizioni nette dei partecipanti al sistema; v) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, del testo unico finanza; w) «sistema extracomunitario»: un sistema di pagamento o di regolamento titoli di uno Stato non appartenente all'Unione europea; w-bis) «giorno lavorativo»: comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema; w-ter) «sistemi interoperabili»: due o piu' sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi; w-quater) «operatore del sistema»: il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabili della gestione del sistema. L'operatore del sistema puo' anche agire come agente di regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 1186 del codice civile: «Art. 1186 (Decadenza dal termine). - Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore puo' esigere immediatamente la prestazione se il debitore e' divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I): «Art. 9 (Norme di applicazione necessaria). - 1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto e' ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento. 2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro. 3. Puo' essere data efficacia anche alle norme di applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illecito l'adempimento del contratto. Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve tenere conto della loro natura e della loro finalita' nonche' delle conseguenze derivanti dal fatto che siano applicate, o meno.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato): «Art. 17 (Norme di applicazione necessaria). - 1. E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.». La direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 maggio 2001, n. L 125. Il testo del Titolo IV, Sezione III-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», comprendente gli articoli da 95-bis a 95-septies, e' il seguente: «Sezione III-bis BANCHE OPERANTI IN AMBITO COMUNITARIO Art. 95-bis (Riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione). - 1. I provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalita', nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine. 1-bis. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 79, comma 1, cessano di avere effetto dall'avvio della procedura di risanamento da parte dell'autorita' competente dello Stato d'origine della banca comunitaria. 2. I provvedimenti di risanamento e di avvio della liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri. 2-bis. Quando e' esercitato un potere di risoluzione o applicata una misura di risoluzione di cui al decreto legislativo, le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i soggetti indicati nell'art. 2 del decreto stesso.» «Art. 95-ter (Deroghe). - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 95-bis, gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione: a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro; b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario nel cui territorio e' situato l'immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o immobile; c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario sotto la cui autorita' si tiene il registro; d) sull'esercizio dei diritti di proprieta' o altri diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti. 2. In deroga a quanto previsto dall'art. 95-bis, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto: a) gli accordi di compensazione, di netting e di novazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo; b) le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo, nonche' quanto previsto alla lettera d) del comma 1. 3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine relative alle azioni di annullamento, di nullita' o di inopponibilita' degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica: a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali mobili o immobili, di proprieta' della banca, che al momento dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti fini e' assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale; b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di proprieta', e del compratore di beni che al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine; c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca. 4. In deroga all'art. 95-bis, la normativa dello Stato di origine non si applica alla nullita', all'annullamento o all'inopponibilita' degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l'atto pregiudizievole e' disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione. 5. Gli effetti dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale la banca e' spossessata sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa e' pendente. 6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell'attivo, che restano soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.» «Art. 95-quater (Collaborazione tra autorita'). - 1. Salvo che l'informazione non vada fornita ai sensi del decreto legislativo, la Banca d'Italia informa le autorita' di vigilanza e, se diverse, le autorita' di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la Banca centrale europea dell'adozione dei provvedimenti di risanamento e dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, precisandone gli effetti. L'informazione e' data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura ovvero subito dopo. 2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all'autorita' di vigilanza o, se diversa, all'autorita' di risoluzione dello Stato d'origine ovvero alla Banca centrale europea. 2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo.» «Art. 95-quinquies(Pubblicita' e informazione agli aventi diritto). - 1. I provvedimenti di risanamento e di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa adottati nei confronti di una banca italiana che abbia succursali o presti servizi in altri Stati comunitari sono pubblicati per estratto anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato ospitante. 2. Le comunicazioni previste dall'art. 86, commi 1, 2 e 8, ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario devono indicare i termini e le modalita' di presentazione dei reclami previsti all'art. 86, comma 4, e delle opposizioni previste dall'art. 87, comma 1, nonche' le conseguenze del mancato rispetto dei termini. 3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse. 4. I reclami e le istanze previsti dall'art. 86, commi 4 e 5, le opposizioni di cui all'art. 87 e le domande di insinuazione tardive di cui all'art. 89, presentate da soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario, possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e recano un'intestazione in lingua italiana volta a chiarire la natura dell'atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua italiana degli atti medesimi. 5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli articoli 86, comma 4, e 87, comma 1, sono raddoppiati; il termine indicato nell'art. 86, comma 5, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee prevista nel comma 1.» «Art. 95-sexies (Norme di attuazione). - 1. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.» «Art. 95-septies (Applicazione). - 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonche' ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorita' degli Stati comunitari o della Banca centrale europea adottati dopo il 5 maggio 2004.». |
| Art. 21
Disposizioni di attuazione
1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere dettate disposizioni di attuazione del presente Capo II. 2. Ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal presente Capo II, nonche' della gestione dell'eventuale contenzioso, il Ministero puo' avvalersi, a spese dell'Emittente, di esperti in materia finanziaria, contabile e legale, scelti fra soggetti che non abbiano in corso o non abbiano intrattenuto negli ultimi tre anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza. |
| Art. 21 bis
Relazione alle Camere
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale riguardante le istanze presentate e gli interventi effettuati, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalita' di spesa, ai sensi del presente decreto. 2. Con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, nella relazione sono indicate le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto. |
| Art. 22
Risorse finanziarie
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione di 1,3 miliardi di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo di euro (ai sensi del capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passivita' di nuova emissione e sull'erogazione di liquidita' di emergenza (ai sensi del capo I) a favore di banca Carige. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come rifinanziata da ultimo con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 0,3 miliardi di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89. 2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra le finalita' di cui al comma 1 e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze. 3. Gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse ai sensi del capo I sono versati su apposito conto corrente di Tesoreria centrale. 4. I corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 1. Le risorse del Fondo non piu' necessarie alle finalita' di cui al presente decreto sono quantificate e trasferite, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, ai capitoli di provenienza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 170 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2013): «Art. 1 1. - 169. (Omissis). 170. E' autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente. (Omissis).». La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): «Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati). - 1. - 5. (Omissis). 6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. (Omissis).». |
| Art. 23
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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