| Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2019 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 gennaio 2019, n. 1 |  
| Testo del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 6 dell'8 gennaio 2019), coordinato con  la  legge di conversione 8  marzo  2019,  n.  16  (in  questa  stessa  Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti a  sostegno  della Banca Carige S.p.a. - Cassa  di  risparmio  di  Genova  e  Imperia.».  |  
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  Avvertenza:     Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui riportati.     Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate con caratteri corsivi.     A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua pubblicazione. 
                                Art. 1 
         Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione 
   1. Al fine di evitare o porre rimedio  a  una  grave  perturbazione dell'economia  e  preservare  la  stabilita'  finanziaria,  ai  sensi dell'art. 18 del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.  180  e dell'art. 18, paragrafo  4,  lettera  d),  del  regolamento  (UE)  n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15  luglio  2014, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, fino al 30 giugno 2019, a concedere la garanzia dello  Stato  su  passivita'  di nuova emissione di Banca Carige in conformita' di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia  di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 3.000 milioni di euro.   2. La garanzia e' concessa in conformita' ai paragrafi da 56  a  62 della Comunicazione sul settore bancario.   3. Nel presente Capo I per Autorita' competente si intende la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalita' e nei  casi previsti dal regolamento (UE)  del  Consiglio  n.  1024/2013  del  15 ottobre 2013.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente dell'art. 18 del  decreto          legislativo 16 novembre  2015,  n.  180  (Attuazione  della          direttiva  2014/59/UE  del   Parlamento   europeo   e   del          Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro  di          risanamento e risoluzione  degli  enti  creditizi  e  delle          imprese  di  investimento  e  che  modifica  la   direttiva          82/891/CEE  del  Consiglio,  e  le  direttive   2001/24/CE,          2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,          2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n.  1093/2010          e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento   europeo   e   del          Consiglio):               «Art. 18 (Sostegno finanziario pubblico straordinario).          - 1. Ai fini dell'art. 17, comma 2, lettera f),  una  banca          non e' considerata in dissesto o a rischio di dissesto  nei          casi in cui, per  evitare  o  porre  rimedio  a  una  grave          perturbazione  dell'economia  e  preservare  la  stabilita'          finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario          viene concesso:                 a) in una delle seguenti forme:                   i)  una  garanzia  dello  Stato  a  sostegno  degli          strumenti di liquidita' forniti dalla banca  centrale  alle          condizioni da essa applicate;                   ii) una garanzia dello Stato  sulle  passivita'  di          nuova emissione;                   iii) la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto          di strumenti di capitale effettuati a prezzi  e  condizioni          che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento          della sottoscrizione o dell'acquisto questa  non  versa  in          una delle situazioni di cui all'art. 17, comma  2,  lettere          a), b), c), d) o e), ne' ricorrono  i  presupposti  per  la          riduzione o la conversione ai sensi del Capo II;                 b) nonche' a condizione che il  sostegno  finanziario          pubblico straordinario:                   i) sia erogato previa approvazione ai  sensi  della          disciplina sugli aiuti di Stato e, nei  casi  di  cui  alla          lettera a), punti i) e ii),  sia  riservato  a  banche  con          patrimonio netto positivo;                   ii) sia adottato su base cautelativa e  temporanea,          in misura proporzionale alla perturbazione dell'economia; e                   iii) non venga utilizzato per  coprire  perdite  ha          registrato  o  verosimilmente  registrera'   nel   prossimo          futuro.               2. Nel caso di cui alla  lettera  a),  punto  iii),  la          sottoscrizione e' effettuata unicamente per  far  fronte  a          carenze di capitale evidenziate  nell'ambito  di  prove  di          stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea, o          del Meccanismo di  Vigilanza  Unico,  o  nell'ambito  delle          verifiche  della  qualita'  degli  attivi  o  di   analoghi          esercizi condotti dalla Banca Centrale Europea, dall'ABE  o          da autorita' nazionali.».               - Si riporta il testo vigente del paragrafo 4 dell'art.          18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del parlamento  europeo          e  del  Consiglio  del  15  luglio  2014  (REGOLAMENTO  DEL          PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che fissa  norme  e  una          procedura uniformi per la risoluzione degli enti  creditizi          e  di  talune  imprese  di  investimento  nel  quadro   del          meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di  risoluzione          unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010):               «Art.  18  (Procedura  di  risoluzione).  -  1.  -   3.          (Omissis).               4. Ai fini del paragrafo 1, lettera  a),  l'entita'  e'          considerata in dissesto o a rischio di dissesto  in  una  o          piu' delle situazioni seguenti:                 a) l'entita' viola, o vi sono  elementi  oggettivi  a          sostegno  della  convinzione  che   nel   prossimo   futuro          violera', i requisiti per il prosieguo  dell'autorizzazione          in modo tale da giustificare la revoca  dell'autorizzazione          da parte della BCE, compreso il fatto - ma non solo  -  che          ha subito o rischia di  subire  perdite  tali  da  privarla          dell'intero  patrimonio  o  di  un  importo   significativo          dell'intero patrimonio;                 b) le attivita' dell'entita' sono, o vi sono elementi          oggettivi a sostegno della  convinzione  che  nel  prossimo          futuro saranno, inferiori alle passivita';                 c) l'entita' non e', o vi sono elementi  oggettivi  a          sostegno della convinzione  che  nel  prossimo  futuro  non          sara',  in  grado  di  pagare  i  propri  debiti  o   altre          passivita' in scadenza;                 d) l'entita' necessita  di  un  sostegno  finanziario          pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui,  per          rimediare a una grave perturbazione  dell'economia  di  uno          Stato membro e preservare  la  stabilita'  finanziaria,  il          sostegno finanziario pubblico straordinario si  concretizza          in una delle forme seguenti:                   i)  una  garanzia  dello  Stato  a  sostegno  degli          strumenti di liquidita' forniti  da  banche  centrali  alle          condizioni da esse applicate;                   ii) una garanzia dello Stato  sulle  passivita'  di          nuova emissione; o                   iii) un'iniezione di fondi propri o  l'acquisto  di          strumenti  di  capitale  a  prezzi  e  condizioni  che  non          conferiscono un vantaggio all'entita', qualora nel  momento          in  cui  viene  concesso  il  sostegno  pubblico   non   si          verifichino  ne'  le  circostanze  di   cui   al   presente          paragrafo, lettere a), b) e c), ne' le circostanze  di  cui          all'art. 21, paragrafo 1.               In ciascuno dei casi di cui al primo comma, lettera d),          punti i), ii) e  iii),  le  misure  di  garanzia  o  misure          equivalenti ivi  contemplate  sono  limitate  alle  entita'          solventi  e  sono   subordinate   all'approvazione   finale          nell'ambito  della  disciplina   degli   aiuti   di   Stato          dell'Unione. Dette misure  hanno  carattere  cautelativo  e          temporaneo  e  sono  proporzionate   per   rimediare   alle          conseguenze della grave perturbazione e non sono utilizzate          per compensare le  perdite  che  l'entita'  ha  accusato  o          rischia di accusare nel prossimo futuro.               Le misure di sostegno di cui al  primo  comma,  lettera          d), punto iii), sono limitate alle iniezioni necessarie per          far fronte alle carenze di capitale stabilite  nelle  prove          di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM,  nelle          verifiche della qualita'  delle  attivita'  o  in  esercizi          analoghi  condotti  dalla  BCE,  dall'ABE  o  da  autorita'          nazionali,   se   del   caso,   confermate   dall'autorita'          competente.               Se presenta una proposta legislativa a norma  dell'art.          32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, la Commissione          presenta,  se  del  caso,  una  proposta  legislativa   che          modifica analogamente il presente regolamento.               (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente del paragrafo  47  e  dei          paragrafi da 56 a 62 della Comunicazione della  Commissione          europea relativa  all'applicazione,  dal  1°  agosto  2013,          delle norme in materia di aiuti di  Stato  alle  misure  di          sostegno alle banche nel contesto della  crisi  finanziaria          («La comunicazione sul settore bancario»):               «1. - 46. (Omissis).               47. Onde limitare  l'aiuto  al  minimo  necessario,  il          deflusso di fondi dovrebbe essere impedito nella fase  piu'          iniziale possibile. Di conseguenza, a partire  dal  momento          in cui il fabbisogno di capitale e' noto o  avrebbe  dovuto          essere noto alla banca, la Commissione ritiene che la banca          dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per conservare          i fondi. In particolare, a partire  da  tale  momento,  gli          enti creditizi che abbiano individuato, o avrebbero  dovuto          individuare, un fabbisogno di capitale:                 a) non devono versare dividendi su azioni o cedole su          strumenti di capitale ibridi (o altri strumenti per i quali          il pagamento di cedole e' discrezionale);                 b)  non  devono  riacquistare  le  proprie  azioni  o          esercitare un'opzione call su strumenti ibridi di  capitale          per l'intera durata del periodo di  ristrutturazione  senza          previa approvazione da parte della Commissione;                 c) non  devono  riacquistare  strumenti  di  capitale          ibridi,  salvo  se  una  tale  misura,   eventualmente   in          combinazione con altre,  consente  all'ente  creditizio  di          assorbire completamente la propria carenza  di  capitale  e          avviene a  livelli  sufficientemente  vicini  agli  attuali          livelli di mercato e supera di oltre il 10 %  superiore  al          prezzo di  mercato;  qualsiasi  riacquisto  e'  subordinato          all'approvazione previa da parte della Commissione;                 d) non devono eseguire alcuna operazione di  gestione          del capitale  senza  previa  approvazione  da  parte  della          Commissione;                 e)  non   devono   applicare   pratiche   commerciali          aggressive;                 f) non  devono  acquisire  partecipazioni  in  alcuna          impresa, sia che si tratti di un  trasferimento  di  attivi          che  di  azioni.  Tale  obbligo   non   riguarda:   i)   le          acquisizioni effettuate nel corso delle attivita'  bancarie          ordinarie nella gestione di crediti esistenti nei confronti          di  imprese  in  difficolta';  ii)   le   acquisizioni   di          partecipazioni in imprese a condizione  che  il  prezzo  di          acquisto corrisposto sia inferiore allo 0,01 % dell'entita'          dell'ultimo stato patrimoniale dell'ente creditizio in quel          determinato momento e che i  prezzi  d'acquisto  cumulativi          pagati per tutte queste acquisizioni da quel  momento  fino          alla fine del periodo di ristrutturazione  siano  inferiori          allo 0,025 % dell'entita' del suo ultimo stato patrimoniale          disponibile  in  tale  momento;  iii)  le  acquisizioni  di          un'attivita'   economica,   previa    approvazione    della          Commissione,  se  essa  e',  in  circostanze   eccezionali,          necessaria per ripristinare  la  stabilita'  finanziaria  o          garantire una concorrenza efficace;                 g) devono  astenersi  da  qualsiasi  pubblicita'  che          faccia riferimento  al  sostegno  statale  e  da  qualsiasi          strategia commerciale  aggressiva  che  non  avrebbe  luogo          senza il sostegno dello Stato membro.               48. - 55. (Omissis).               56. Il sostegno alla liquidita'  e  le  garanzie  sulle          passivita' stabilizzano  temporaneamente  il  lato  passivo          dello   stato   patrimoniale   delle   banche.    Pertanto,          contrariamente  alle  misure  di  ricapitalizzazione  o  di          sostegno a fronte di attivita' deteriorate che, in linea di          principio, devono essere precedute  dalla  notifica  di  un          piano di ristrutturazione da parte dello  Stato  membro  in          questione e dalla  relativa  approvazione  da  parte  della          Commissione prima di poter essere concesse, la  Commissione          puo'  accettare  che  gli  Stati  membri   notifichino   la          concessione di garanzie e di sostegno alla liquidita'  dopo          l'approvazione su base temporanea come aiuti al salvataggio          prima dell'approvazione di un piano di ristrutturazione.               57. Le misure di garanzie e di sostegno alla liquidita'          possono essere notificate individualmente alla Commissione.          Inoltre, la Commissione puo' autorizzare anche  regimi  che          prevedono misure di liquidita' per un  periodo  massimo  di          sei mesi.               58. Tali regimi devono essere limitati alle banche  che          non presentano alcuna  carenza  di  capitale.  Qualora  una          banca con una carenza di capitale abbia un urgente  bisogno          di liquidita', e' richiesta una notifica  individuale  alla          Commissione.   In   tali   circostanze,   la    Commissione          applichera' la procedura di  cui  ai  punti  da  32  a  34,          mutatis mutandis, anche per quanto riguarda l'obbligo di un          piano di ristrutturazione o di  liquidazione,  a  meno  che          l'aiuto sia rimborsato entro un termine di due mesi.               59. Per poter essere autorizzati dalla Commissione,  le          garanzie e il sostegno alla liquidita' devono soddisfare  i          seguenti requisiti:                 a) le garanzie possono essere concesse  solo  per  le          nuove emissioni di debito di  primo  rango  (senior)  degli          enti creditizi (il debito subordinato e' escluso);                 b) le garanzie possono essere concesse soltanto sugli          strumenti di debito con scadenze da tre mesi a cinque  anni          (o un  massimo  di  sette  anni  in  caso  di  obbligazioni          garantite). Le garanzie con scadenza superiore a tre  anni,          tranne nei casi  debitamente  giustificati,  devono  essere          limitate a un terzo delle garanzie in essere concesse  alla          singola banca;                 c) il livello minimo di remunerazione delle  garanzie          statali deve essere in linea con la  formula  di  cui  alla          comunicazione di proroga del 2011;                 d) si deve presentare alla Commissione  un  piano  di          ristrutturazione entro due mesi per ciascun ente creditizio          al quale siano state concesse garanzie su nuove  passivita'          o su passivita' rinnovate e per il quale, al momento  della          concessione della nuova garanzia,  l'importo  totale  delle          passivita' garantite (incluse le  garanzie  concesse  prima          della data di tale decisione) sia  superiore  sia  al  5  %          delle passivita' totali che a  un  importo  totale  di  500          milioni di EUR;                 e) per  ciascun  ente  creditizio  per  il  quale  e'          necessario attivare la garanzia si deve presentare un piano          di liquidazione o di ristrutturazione individuale entro due          mesi dalla data in cui la garanzia e' stata attivata;                 f) i beneficiari  di  garanzie  e  di  sostegno  alla          liquidita' devono astenersi da  qualsiasi  pubblicita'  che          faccia riferimento  al  sostegno  statale  e  da  qualsiasi          strategia commerciale  aggressiva  che  non  avrebbe  luogo          senza il sostegno dello Stato membro.               60. Per  i  regimi  di  garanzia  e  di  sostegno  alla          liquidita', devono essere soddisfatti  i  seguenti  criteri          aggiuntivi:                 a) il regime deve essere limitato alle banche che non          presentano una carenza di capitale quale certificata  dalle          competenti autorita' di vigilanza ai sensi del punto 28;                 b) le garanzie con  scadenza  superiore  a  tre  anni          devono essere limitate a un  terzo  delle  garanzie  totali          concesse alle singole banche;                 c) gli Stati membri devono riferire alla  Commissione          con frequenza  trimestrale  sui  seguenti  aspetti:  i)  il          funzionamento  del  regime,  ii)  le  emissioni  di  debito          garantito e iii) le spese effettivamente addebitate;                 d) gli  Stati  membri  devono  integrare  le  proprie          relazioni sull'applicazione del regime con le  informazioni          aggiornate disponibili sul costo dell'emissione  di  debito          analogo non garantito (natura, volume, rating, valuta).               61. In casi eccezionali possono essere approvate  anche          garanzie a copertura di esposizioni della Banca europea per          gli investimenti nei confronti  delle  banche  al  fine  di          ripristinare l'erogazione di prestiti all'economia reale in          paesi con  condizioni  di  prestito  gravemente  perturbate          rispetto alla media dell'Unione. Nel valutare  tali  misure          la  Commissione  esaminera'  in  particolare  se  esse  non          conferiscono  un  vantaggio  indebito  che   potrebbe,   ad          esempio, servire a sviluppare altre  attivita'  commerciali          di tali banche.  Tali  garanzie  possono  coprire  solo  un          periodo  massimo  di  sette  anni.   Se   approvate   dalla          Commissione, dette garanzie non  fanno  scattare  l'obbligo          per la banca di presentare un piano di ristrutturazione.               62. Le normali attivita' delle banche centrali relative          alla politica monetaria,  come  le  operazioni  di  mercato          aperto e  le  operazioni  attivabili  su  iniziativa  delle          controparti («standing facility»), non rientrano nel  campo          di applicazione  delle  norme  sugli  aiuti  di  Stato.  Il          sostegno destinato  appositamente  a  un  determinato  ente          creditizio (generalmente definito  «sostegno  di  emergenza          alla liquidita'») puo' costituire aiuto,  a  meno  che  non          siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:                 a) l'ente  creditizio  e'  temporaneamente  privo  di          liquidita', ma e'  solvibile  al  momento  della  fornitura          della liquidita', situazione che si verifica in circostanze          eccezionali e non fa parte di un pacchetto  di  aiuti  piu'          ampio;                 b) il  dispositivo  e'  interamente  coperto  da  una          garanzia, alla quale vengono applicati adeguati  scarti  di          garanzia («haircut»), in funzione della sua qualita' e  del          suo valore di mercato;                 c) la banca  centrale  addebita  al  beneficiario  un          tasso di interesse di penalizzazione;                 d) la misura e' adottata su  iniziativa  della  banca          centrale e  non  e'  coperta,  in  particolare,  da  alcuna          controgaranzia dello Stato.               (Omissis).».               Il regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013  del  15          ottobre 2013 che attribuisce alla  Banca  centrale  europea          compiti specifici in merito alle politiche  in  materia  di          vigilanza prudenziale degli enti  creditizi  e'  pubblicato          nella G.U.U.E. 29 ottobre 2013, n. L 287.   |  
|   |                                                               Allegato     METODOLOGIA DI CALCOLO     In caso di applicazione della misura di ripartizione degli  oneri prevista dall'articolo 20, comma 2     A) Numero di azioni attribuite ai portatori  degli  strumenti  di capitale aggiuntivo di classe 1, degli elementi di classe 2  e  degli altri strumenti e prestiti subordinati.     Il numero di  azioni  ordinarie  attribuite  ai  portatori  degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati, in  caso  di conversione, e' determinato secondo le seguenti formule:     
               VSAT1  NAZNSAT1 = -----             PAZN
              VET2  NAZNET2 = -----            PAZN
           NAZV * PAZV - (NAZV * PAZV + VCSAT1 + VCET2 + AUCAPMEF)* K  PAZN = ----------------------------------------------------------                                 NAZV        dove:     NAZNSAT1 = numero nuove azioni ordinarie assegnate  ai  portatori di strumenti AT1;     NAZNET2 = numero nuove azioni ordinarie assegnate ai portatori di strumenti T2;     VSAT1 = valore degli  strumenti  AT1  da  convertire  determinato secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 4, lettera a),  e  5, lettera a), del decreto legge;     VET2 =  valore  degli  strumenti  T2  da  convertire  determinato secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 4, lettera a),  e  5, lettera a), del decreto legge;     VCSAT1 = valore  contabile  degli  strumenti  AT1  da  convertire fornito dall'Emittente ai sensi dell'articolo 14,  comma  4,  lettera a), del decreto legge     VCET2 = valore contabile degli strumenti T2 da convertire fornito dall'Emittente ai sensi dell'articolo 14, comma 4,  lettera  a),  del decreto legge;     AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero;     PAZN = prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione;     NAZV=  numero  delle  azioni  ordinarie  in  circolazione   prima dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 17 del decreto legge, ivi  incluse  le  azioni  risultanti   dalla   conversione   prevista dall'articolo 17, comma 8, del decreto legge;     PAZV = valore delle  azioni  ordinarie,  ivi  incluse  le  azioni risultanti dalla conversione  prevista  dall'articolo  17,  comma  8, determinato secondo quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 17, comma 4, del decreto legge;     K= 15%.     Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto il  valore di PAZN e' negativo, PAZN = 50%*PAZV     B) Numero delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero     Il numero di azioni ordinarie di nuova  emissione  attribuite  al Ministero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati  secondo  le seguenti formule:     
              AUCAPMEF  NAZNMEF = --------            PAZNMEF
          PAZNMEF= PAZN* (1-W)     dove:     NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero     PAZNMEF = prezzo delle azioni di nuova emissione sottoscritte dal Ministero     W = 25%     In caso di non applicazione della misura  di  ripartizione  degli oneri prevista dall'articolo 20, comma 2     Numero e prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero     Il numero di azioni ordinarie di nuova  emissione  attribuite  al Ministero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati  secondo  le seguenti formule:     NAZNMEF=AUCAPMEF/PAZNMEF     PAZNMEF= [NAZV*PAZV - (NAZV*PAZV + AUCAPMEF)*Z]*(1-W)/NAZV     dove:     NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero;     AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero;     PAZNMEF =  prezzo  delle  azioni  ordinarie  di  nuova  emissione sottoscritte dal Ministero;     NAZV =  numero  delle  azioni  ordinarie  in  circolazione  prima dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 17 del decreto legge, ivi  incluse  le  azioni  risultanti   dalla   conversione   prevista dall'articolo 17, comma 8, del decreto legge;     PAZV = valore delle  azioni  ordinarie,  ivi  incluse  le  azioni risultanti dalla conversione prevista dall'articolo 17, comma 8,  del decreto legge, determinato secondo quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 17, comma 4, del decreto legge;     Z = 15%;     W = 25%;     Se per effetto dell'applicazione  del  fattore  di  sconto  Z  il valore di PAZNMEF e' negativo, PAZNMEF = 37,5%*PAZV     |  
|   |                                 Art. 2 
              Caratteristiche degli strumenti finanziari 
   1. La garanzia  dello  Stato  puo'  essere  concessa  su  strumenti finanziari di  debito  emessi  da  Banca  Carige  (di  seguito  anche denominata: «Emittente») che presentino  congiuntamente  le  seguenti caratteristiche:     a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge,  anche   nell'ambito   di   programmi   di   emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a due mesi  e  non superiore a cinque anni o a sette anni per le  obbligazioni  bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;     b) prevedono il rimborso del capitale  in  un'unica  soluzione  a scadenza;     c) sono a tasso fisso;     d) sono denominati in euro;     e) non presentano clausole di  subordinazione  nel  rimborso  del capitale e nel pagamento degli interessi;     f)  non  sono  titoli  strutturati  o  prodotti   complessi   ne' incorporano una componente derivata.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo  vigente  dell'art.  7-bis  della          legge  30  aprile  1999,   n.   130   (Disposizioni   sulla          cartolarizzazione dei crediti):               «Art. 7-bis (Obbligazioni bancarie garantite). - 1.  Le          disposizioni di cui all'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e  3,          all'art. 4 e all'art.  6,  comma  2,  si  applicano,  salvo          quanto specificato ai commi 2 e 3  del  presente  articolo,          alle operazioni aventi ad oggetto le  cessioni  di  crediti          fondiari  e  ipotecari,  di  crediti  nei  confronti  delle          pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche          individuabili  in  blocco,   nonche'   di   titoli   emessi          nell'ambito di operazioni di  cartolarizzazione  aventi  ad          oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche          in  favore  di  societa'  il  cui  oggetto  esclusivo   sia          l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante  l'assunzione          di finanziamenti concessi o garantiti  anche  dalle  banche          cedenti, e la prestazione di garanzia per  le  obbligazioni          emesse dalle stesse banche ovvero da altre.               2. I crediti ed i titoli acquistati dalla  societa'  di          cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori          sono destinati al soddisfacimento  dei  diritti,  anche  ai          sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle          obbligazioni di cui al comma  1  e  delle  controparti  dei          contratti derivati con finalita' di  copertura  dei  rischi          insiti nei crediti  e  nei  titoli  ceduti  e  degli  altri          contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi          dell'operazione, in via prioritaria  rispetto  al  rimborso          dei finanziamenti di cui al comma 1.               3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma  2,  e          4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al          comma 2 del presente articolo. A tali fini,  per  portatori          di titoli devono intendersi i portatori delle  obbligazioni          di cui al comma 1.               4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli          articoli 69 e 70 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.          2440. Dell'affidamento o trasferimento  delle  funzioni  di          cui all'art. 2, comma 3, lettera  c),  a  soggetti  diversi          dalla banca cedente, e' dato avviso mediante  pubblicazione          nella Gazzetta  Ufficiale  nonche'  comunicazione  mediante          lettera  raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   alle          pubbliche  amministrazioni  debitrici.   Ai   finanziamenti          concessi alle societa' di cui al comma 1  e  alla  garanzia          prestata dalle medesime  societa'  si  applica  l'art.  67,          quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e          successive modificazioni.               5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con          regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.          400, sentita la  Banca  d'Italia,  adotta  disposizioni  di          attuazione del presente  articolo  aventi  ad  oggetto,  in          particolare,  il  rapporto  massimo  tra  le   obbligazioni          oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia  di          tali attivita' e di quelle, dagli  equivalenti  profili  di          rischio, utilizzabili per la loro successiva  integrazione,          nonche' le caratteristiche della garanzia di cui  al  comma          1.               6. Ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi in          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto          legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,  e   successive          modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione  del          presente articolo. Tali disposizioni disciplinano  anche  i          requisiti delle banche emittenti, i criteri che  le  banche          cedenti adottano per  la  valutazione  dei  crediti  e  dei          titoli ceduti e  le  relative  modalita'  di  integrazione,          nonche'  i  controlli  che  le  banche  effettuano  per  il          rispetto degli obblighi  previsti  dal  presente  articolo,          anche per il tramite di societa' di  revisione  allo  scopo          incaricate.               7. Ogni imposta  e  tassa  e'  dovuta  considerando  le          operazioni di cui al  comma  1  come  non  effettuate  e  i          crediti e i titoli che hanno formato  oggetto  di  cessione          come iscritti nel bilancio della banca cedente, se  per  le          cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo  valore          di iscrizione in bilancio dei crediti e dei  titoli,  e  il          finanziamento di cui al comma 1  e'  concesso  o  garantito          dalla medesima banca cedente.».   |  
|   |                                 Art. 3 
                                Limiti 
   1.  L'ammontare  delle  garanzie  concesse  e'  limitato  a  quanto strettamente   necessario   per   ripristinare   la   capacita'    di finanziamento a medio-lungo termine dell'Emittente.   2. L'ammontare massimo  complessivo  delle  operazioni  di  cui  al presente articolo non puo' eccedere,  salvo  giustificati  motivi,  i fondi propri a fini di vigilanza, fermo restando il  limite  indicato all'art. 1, comma 1.     |  
|   |                                 Art. 4 
                              Condizioni 
   1. In relazione alla concessione della garanzia,  Banca  Carige  e' tenuta a svolgere la propria attivita' in modo  da  non  abusare  del sostegno ricevuto ne' conseguire indebiti  vantaggi  per  il  tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali  rivolte al pubblico.     |  
|   |                                 Art. 5 
                         Garanzia dello Stato 
   1. La garanzia dello Stato e' onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.   2. La garanzia copre il capitale e gli interessi.   3. Il valore nominale degli strumenti finanziari di cui all'art.  2 con durata superiore ai 3 anni sui  quali  puo'  essere  prestata  la garanzia dello Stato, non puo'  eccedere  -  salvo  casi  debitamente giustificati - un terzo del valore nominale  totale  degli  strumenti finanziari emessi dall'Emittente e garantiti  dallo  Stato  ai  sensi dell'art. 1.   4. Non possono in alcun caso essere  assistite  da  garanzia  dello Statole passivita' computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.     |  
|   |                                 Art. 6 
               Corrispettivo della garanzia dello Stato 
   1. Gli oneri economici della garanzia sono determinati  sulla  base della  valutazione  del  rischio  dell'operazione  con  le   seguenti modalita':     a) per passivita' con durata originaria di almeno dodici mesi, e' applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:       1) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e       2) una commissione basata sul rischio  eguale  al  prodotto  di 0,40 punti percentuali per  una  metrica  di  rischio  composta  come segue: la  meta'  del  rapporto  fra  la  mediana  degli  spread  sui contratti di credit default swap (CDS) a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la  data  di  emissione  della  garanzia registrati  per  un  campione  di  grandi  banche,   definito   dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area  euro  appartenenti alla medesima classe  di  rating  del  debito  senior  e  la  mediana dell'indice iTraxx Europe Senior Financial  a  5  anni  nello  stesso periodo di tre anni, piu' la meta' del rapporto fra la mediana  degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti  gli  Stati  membri dell'Unione europea e la  mediana  degli  spread  sui  contratti  CDS senior a 5 anni dello Stato italiano  nel  medesimo  periodo  di  tre anni;     b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui  all'art.  7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al  numero 2) della lettera a), e' computata per la meta';     c) per passivita' con durata originaria inferiore a dodici  mesi, e' applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:       1) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e       2) una commissione basata  sul  rischio  eguale  a  0,40  punti percentuali.   2. In caso di difformita' delle valutazioni di  rating,  il  rating rilevante per il calcolo della commissione e'  quello  piu'  elevato. Nel caso in cui le valutazioni di rating disponibili  siano  piu'  di tre, il rating rilevante e' il secondo piu' elevato.   3. I rating di cui al presente articolo sono  quelli  assegnati  al momento della concessione della garanzia.   4. La commissione e'  applicata  in  ragione  d'anno  all'ammontare nominale degli strumenti  finanziari  per  i  quali  e'  concessa  la garanzia. Le commissioni dovute sono  versate,  in  rate  trimestrali posticipate, con le modalita'  indicate  all'art.  22,  comma  4.  Le relative quietanze sono trasmesse al Ministero dell'economia e  delle finanze,   Dipartimento   del   Tesoro,   di   seguito    denominato: «Dipartimento del Tesoro».   5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto  adottato sentita  la  Banca  d'Italia,  puo'  variare,  tenuto   conto   delle condizioni di mercato,  i  criteri  di  calcolo  e  la  misura  delle commissioni del presente articolo in conformita' alle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.  
           Riferimenti normativi 
               Il testo dell'art. 7-bis della citata legge n. 130  del          1999 e' riportato nelle Note all'art. 2.   |  
|   |                                 Art. 7 
                               Procedura 
   1. La richiesta di  ammissione  alla  garanzia  e'  presentata  nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro  con modalita'  che  assicurano  la  rapidita'  e  la  riservatezza  della comunicazione, indicando, tra l'altro, il fabbisogno  di  liquidita', anche prospettico, della banca,  le  operazioni  di  garanzia  a  cui l'Emittente  chiede  di  essere   ammesso   e   quelle   alle   quali eventualmente sia gia' stato ammesso o per le quali abbia gia'  fatto richiesta di ammissione.   2. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al  Dipartimento  del Tesoro:     1) la congruita' delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e  della sua patrimonializzazione;     2) l'ammontare dei fondi propri a fini di vigilanza;     3) l'ammontare della garanzia;     4) la misura della commissione  dovuta  secondo  quanto  previsto dall'art. 6;     5)  l'attestazione  da  parte  dell'Autorita'  competente   della solvenza di Banca Carige, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, lettera d), del Regolamento (UE) n. 806/2014.   3. A seguito della comunicazione della Banca d'Italia, la richiesta di concessione della garanzia e' notificata alla Commissione europea. La garanzia puo'  essere  concessa  solo  a  seguito  della  positiva decisione   della   Commissione    europea    sulla    compatibilita' dell'intervento  con  il  quadro  normativo  dell'Unione  europea  in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure  di  sostegno  alla liquidita' nel contesto della crisi finanziaria.   4. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione all'Emittente e alla Banca d'Italia, con modalita' che assicurano la rapidita'  e  la riservatezza della comunicazione.   5. L'Emittente  e'  tenuto  a  presentare,  entro  due  mesi  dalla concessione  della  garanzia,  un  piano  di   ristrutturazione   per confermare la redditivita' e la capacita' di raccolta della  banca  a lungo termine  senza  ricorso  al  sostegno  pubblico.  Il  piano  e' sottoposto  alla   Commissione   europea.   Non   e'   richiesta   la presentazione del piano  di  ristrutturazione  quando  le  passivita' garantite sono rimborsate entro  due  mesi  dalla  concessione  della garanzia.   6. L'Emittente non puo', per tutto il tempo in cui beneficia  della garanzia:     a) distribuire dividendi;     b) effettuare pagamenti discrezionali su  strumenti  di  capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE)  del  Parlamento europeo e del Consiglio n. 575  del  26  giugno  2013  o  coperti  da clausola  di  grandfathering  di  cui  alle   relative   disposizioni transitorie;     c) riacquistare propri strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di cui alla lettera b), anche a seguito dell'esercizio di opzioni  call,  senza  preventiva  autorizzazione  della  Commissione europea;     d) acquisire nuove partecipazioni, fatte  salve  le  acquisizioni compatibili con la normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato, ivi comprese le acquisizioni per finalita' di recupero dei crediti  e di temporanea assistenza finanziaria a imprese in difficolta'.  
           Riferimenti normativi 
               Il testo  del  paragrafo  4  dell'art.  18  del  citato          Regolamento  (UE)  n.  806/2014  e'  riportato  nelle  Note          all'art. 1.               Il  Regolamento  (UE)  del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 relativo  ai  requisiti          prudenziali  per  gli  enti  creditizi  e  le  imprese   di          investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012          e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.   |  
|   |                                 Art. 8 
      Escussione della garanzia su passivita' di nuova emissione 
   1.  Qualora   l'Emittente   non   sia   in   grado   di   adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata di attivazione della garanzia al Dipartimento del  Tesoro  e  alla  Banca  d'Italia, allegando  la  relativa  documentazione  e  indicando  gli  strumenti finanziari o  le  obbligazioni  contrattuali  per  i  quali  richiede l'attivazione  e  i  relativi  importi  dovuti.   La   richiesta   e' presentata, di norma, almeno trenta giorni prima della scadenza della passivita' garantita, salvo casi di motivata urgenza.   2.  Il  Dipartimento  del  Tesoro,  accertata,  sulla  base   delle valutazioni della Banca  d'Italia,  la  fondatezza  della  richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro il giorno antecedente  alla scadenza dell'obbligazione alla  corresponsione  dell'importo  dovuto dall'Emittente.   3.  A  seguito  dell'attivazione  della   garanzia   dello   Stato, l'Emittente e' tenuto a rimborsare all'erario le somme  pagate  dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al  giorno  del rimborso. L'Emittente e' altresi' tenuto a presentare,  entro  e  non oltre due mesi dalla richiesta  di  cui  al  comma  1,  un  piano  di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilita' della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.   4. Le  somme  corrisposte  dallo  Stato  per  onorare  la  garanzia prevista dal presente decreto sono vincolate per destinazione  e  non aggredibili da altri creditori dell'Emittente a diverso titolo.   5. Il presente articolo non pregiudica la  facolta'  dei  detentori delle passivita'  garantite  e  dei  titolari  di  diritti  reali  di garanzia sulle medesime di escutere la garanzia dello Stato ai  sensi dell'art. 5, comma 1.     |  
|   |                                 Art. 9 
                 Erogazione di liquidita' di emergenza 
   1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' rilasciare, entro il 30 giugno 2019, la garanzia statale per  integrare  il  valore  di realizzo del collaterale stanziato da  Banca  Carige  a  garanzia  di finanziamenti erogati dalla Banca  d'Italia  per  fronteggiare  gravi crisi di liquidita' (erogazione di liquidita' di emergenza - ELA), in conformita' con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.   2. La garanzia statale e' irrevocabile e assistita dal beneficio di preventiva escussione, da parte della Banca d'Italia, delle  garanzie stanziate dalla banca per accedere al finanziamento ELA.   3. Banca  Carige  a  seguito  della  erogazione  di  liquidita'  di emergenza deve presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditivita' e la capacita' di  raccolta  a  lungo  termine  senza ricorso  al  sostegno   pubblico,   in   particolare   per   limitare l'affidamento sulla liquidita' fornita dalla Banca d'Italia.   4. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla garanzia  statale  di  cui  al  comma  1  si  applicano,  in   quanto compatibili, gli articoli 1, 3, 5, comma 2, 6, 7, 8, commi 3 e 5.     |  
|   |                                 Art. 10   Escussione della garanzia statale sull'erogazione  di  liquidita'  di                              emergenza 
   1.  In  caso   di   inadempimento   dell'Emittente   alle   proprie obbligazioni  di  pagamento  nei  confronti  della   Banca   d'Italia rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, la Banca d'Italia,  in esito  all'escussione  del  collaterale  stanziato  a  copertura  del finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale  al  Dipartimento  del  Tesoro, allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e indicando gli importi residuali dovuti.   2. Il  Dipartimento  del  Tesoro,  accertata  la  fondatezza  della richiesta, provvede tempestivamente e comunque  entro  trenta  giorni alla corresponsione dell'importo dovuto dall'Emittente.     |  
|   |                                 Art. 11 
                      Disposizioni di attuazione 
   1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate misure di  attuazione  del presente Capo I.     |  
|   |                                 Art. 12 
                        Intervento dello Stato 
   1. Al fine di evitare o porre rimedio  a  una  grave  perturbazione dell'economia  e  preservare  la  stabilita'  finanziaria,  ai  sensi dell'art. 18 del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.  180  e dell'art. 18, paragrafo  4,  lettera  d),  del  regolamento  (UE)  n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15  luglio  2014, il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   (di   seguito   il «Ministero») e' autorizzato a sottoscrivere, entro  il  30  settembre 2019, anche in deroga alle norme di  contabilita'  di  Stato,  azioni emesse  da  Banca  Carige  (di  seguito  l'«Emittente»),  secondo  le modalita' e alle condizioni stabilite dal presente Capo II.   2. Nel presente Capo II per  Autorita'  competente  si  intende  la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalita' e nei casi previsti dal regolamento (UE)  del  Consiglio  n.  1024  del  15 ottobre 2013.  
           Riferimenti normativi 
               Il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n.          180 del 2015 e' riportato nelle Note all'art. 1.               Il testo  del  paragrafo  4  dell'art.  18  del  citato          regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo  e  del          Consiglio del  15  luglio  2014  e'  riportato  nelle  Note          all'art. 1.               Il  riferimento  al  testo  del  regolamento  (UE)  del          Consiglio n. 1024 del 15 ottobre 2013  e'  riportato  nelle          Note all'art. 1.   |  
|   |                                 Art. 13 
                Programma di rafforzamento patrimoniale 
   1. Per poter chiedere l'intervento dello Stato ai  sensi  dell'art. 12 l'Emittente deve  aver  precedentemente  sottoposto  all'Autorita' competente   un   programma   di   rafforzamento   patrimoniale   (il «Programma»),  indicante  l'entita'  del   fabbisogno   di   capitale necessario, le  misure  che  l'Emittente  intende  intraprendere  per conseguire il rafforzamento, nonche' il termine per la  realizzazione del Programma.   2. Se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo   di   rafforzamento   patrimoniale,   l'Emittente   puo' presentare  la  richiesta  di  intervento  dello  Stato  secondo   la procedura  stabilita  dall'art.  14.  Tale  richiesta   puo'   essere presentata  dall'Emittente  gia'  ad  esito  della  valutazione   del Programma da parte dell'Autorita' competente quando la  stessa  abbia ritenuto che lo stesso non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi di  rafforzamento  patrimoniale,  ovvero  durante  l'attuazione   del Programma  stesso,  se  questa  risulta  inidonea  ad  assicurare  il conseguimento  degli  obiettivi  di  rafforzamento  patrimoniale.  In connessione con la richiesta di intervento dello  Stato,  l'Autorita' competente  informa  il  Ministero  delle  proprie  valutazioni   sul Programma e sull'attuazione dello stesso.     |  
|   |                                 Art. 14 
                  Richiesta di intervento dello Stato 
   1. Qualora l'Emittente intenda fare  ricorso  all'intervento  dello Stato trasmette al Ministero, all'Autorita' competente, e alla  Banca d'Italia, una richiesta contenente:     a) l'indicazione dell'importo della sottoscrizione  delle  azioni dell'Emittente chiesta al Ministero;     b) l'indicazione dell'entita'  del  patrimonio  netto  contabile, individuale e consolidato, alla data della richiesta e l'entita'  del fabbisogno  di  capitale  regolamentare  da  colmare,  tenendo  conto dell'attuazione del Programma;     c) l'attestazione di impegni di cui all'art. 16;     d) il piano di  ristrutturazione  (il  «Piano»),  predisposto  in conformita' con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione  delle  banche nel contesto della crisi finanziaria.   2. La  Banca  d'Italia  acquisisce  l'asseverazione,  da  parte  di esperti indipendenti da essa nominati a spese  dell'Emittente,  della valutazione di cui all'art. 17, comma 4.   3. Gli esperti indipendenti previsti dal comma 2 non  devono  avere incorso ne' devono avere intrattenuto negli ultimi tre anni relazioni di affari,  professionali  o  finanziarie  con  l'Emittente  tali  da comprometterne l'indipendenza.   4. L'Emittente presenta inoltre:     a) l'indicazione degli strumenti e prestiti di cui  all'art.  20, comma 2, e del loro valore contabile, accompagnata dalla valutazione, predisposta da un esperto indipendente ai  sensi  del  comma  3,  del valore economico ad essi attribuibile al  fine  della  determinazione del tasso di conversione, in ipotesi di continuita' aziendale;     b) una relazione di stima, predisposta da un esperto indipendente ai sensi  del  comma  3,  dell'effettivo  valore  delle  attivita'  e passivita' dell'Emittente senza considerare alcuna forma di  supporto pubblico e ipotizzando che l'Emittente sia sottoposto a  liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato, nonche' di quanto in tale caso  verrebbe  corrisposto  pro  quota  ai titolari degli strumenti e prestiti di cui all'art. 20, comma 2.   5. La  Banca  d'Italia  acquisisce  l'asseverazione,  da  parte  di esperti indipendenti di cui ai commi 2 e 3:     a) del valore economico risultante  dalla  valutazione  trasmessa dall'Emittente ai sensi del comma 4, lettera a);     b) della stima trasmessa ai sensi del comma 4, lettera b).     |  
|   |                                 Art. 15 
                 Valutazioni dell'Autorita' competente 
   1. Entro sessanta giorni dalla ricezione  della  richiesta  di  cui all'art.  14,  l'Autorita'  competente  comunica   al   Ministero   e all'Emittente il fabbisogno di capitale regolamentare  riferito  alla carenza di capitale emersa dalle prove di stress rilevanti.   2. L'Autorita' competente puo' chiedere all'Emittente chiarimenti e integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il  termine  di cui al comma 1 e' sospeso.     |  
|   |                                 Art. 16 
        Rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato 
   1.  La  richiesta  di  cui  all'articolo  14  e'  corredata   della dichiarazione con cui l'Emittente assume, dal momento della domanda e fino a quando la sottoscrizione delle azioni da parte  del  Ministero non sia stata perfezionata, gli impegni  previsti  dal  paragrafo  47 della comunicazione sul settore bancario della Commissione europea.   2.  Fermi  restando  i   poteri   dell'Autorita'   competente,   la sottoscrizione puo' essere subordinata, in conformita' alla decisione della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia  di  aiuti  di  Stato applicabile  alle  misure  di  ricapitalizzazione  delle  banche  nel contesto della crisi finanziaria, alle seguenti condizioni:   a) revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del  direttore generale dell'Emittente;   b)  limitazione  della  retribuzione  complessiva  dei  membri  del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza dell'Emittente.  
           Riferimenti normativi 
               Il testo del paragrafo 47  della  citata  comunicazione          sul settore bancario della Commissione europea e' riportato          nelle Note all'art. 1.   |  
|   |                                 Art. 17 
                     Realizzazione dell'intervento 
   1. A seguito della comunicazione ai sensi  dell'art.  15  da  parte dell'Autorita' competente, il Piano e  le  sue  eventuali  successive variazioni sono notificati alla Commissione europea.   2. A seguito della positiva  decisione  della  Commissione  europea sulla  compatibilita'  dell'intervento  con   il   quadro   normativo dell'Unione europea in materia di aiuti  di  Stato  applicabile  alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel  contesto  della  crisi finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato  su  proposta  della Banca  d'Italia,  si   dispone   l'applicazione   delle   misure   di ripartizione degli oneri  secondo  quanto  previsto  dall'art.  20  e l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio delle misure stesse.   3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, si dispone altresi':     a)  l'aumento  del  capitale  dell'Emittente  a  servizio   della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero,  derogando  anche all'art. 2441 del codice civile e  sempre  che  esso  non  sia  stato deliberato dall'Emittente;     b) il  prezzo  di  sottoscrizione  nonche'  ogni  altro  elemento necessario alla  gestione  della  sottoscrizione,  comprese  le  fasi successive;     c) la sottoscrizione delle azioni dell'Emittente.   4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su  richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato,  l'Emittente  trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia  l'indicazione  del  valore  delle azioni necessario per calcolare, in conformita'  con  l'Allegato,  il prezzo delle azioni da  attribuire  ai  titolari  degli  strumenti  e prestiti indicati all'art. 20, comma 2. Il  valore  delle  azioni  e' calcolato da un soggetto in possesso dei  requisiti  di  indipendenza previsti  dall'art.  14,  comma  3,  ed  e'   determinato   in   base all'andamento  delle  quotazioni  dei  trenta   giorni   di   mercato antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla  data di prevista emanazione del decreto di cui al  comma  3  del  presente articolo; nel  caso  di  sospensione  della  quotazione  per  periodi complessivamente  superiori  a  quindici  giorni   nel   periodo   di riferimento, il valore delle azioni e' il minore  tra  il  prezzo  di riferimento medio degli ultimi trenta giorni  di  mercato  nei  quali l'azione e'  stata  negoziata  e  quello  determinato  in  base  alla consistenza  patrimoniale  della  societa',  alle   sue   prospettive reddituali, all'andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle banche quotate e tenuto conto delle perdite  connesse a eventuali operazioni straordinarie, ivi incluse quelle di  cessione di attivi, da perfezionare  in  connessione  con  l'intervento  dello Stato di cui al presente Capo.   5. I decreti indicati ai commi 2 e 3 sono adottati se:     a) l'Emittente non versa in una delle situazioni di cui  all'art. 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), del decreto legislativo  16 novembre 2015, n. 180, o di cui all'art. 18, paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014;     b) salvo quanto previsto dal comma 8 per le azioni di  risparmio, non ricorrono i presupposti per la  riduzione  o  la  conversione  ai sensi del Capo II del Titolo IV del decreto legislativo  16  novembre 2015, n. 180, ne' quelli previsti  dall'art.  21,  paragrafo  1,  del regolamento (UE) n. 806/2014; in caso contrario, si procede ai  sensi dell'art. 20.   6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma  5  si  assumono non sussistenti quando  non  consti  un  accertamento  in  tal  senso dell'Autorita' competente.   7. I decreti indicati ai commi 2 e 3 sono sottoposti  al  controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti  e  sono  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   8. Alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  decreto indicato nel comma 2, le azioni di risparmio emesse  sono  convertite in azioni ordinarie in ragione  di  una  azione  ordinaria  per  ogni azione di risparmio, senza pagamento di alcun conguaglio.   9.  Il  consiglio   di   amministrazione   provvede   ad   adeguare conseguentemente lo statuto dell'Emittente. Si applica  l'art.  2443, terzo comma, del codice civile.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente dell'art. 2441 del codice          civile:               «Art. 2441 (Diritto di opzione). - Le azioni  di  nuova          emissione e le obbligazioni convertibili in  azioni  devono          essere offerte in opzione ai soci in proporzione al  numero          delle   azioni   possedute.   Se   vi   sono   obbligazioni          convertibili  il  diritto  di  opzione  spetta   anche   ai          possessori di queste, in concorso con i  soci,  sulla  base          del rapporto di cambio.               L'offerta di  opzione  deve  essere  depositata  presso          l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa          nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet  della          societa', con modalita' atte a garantire la  sicurezza  del          sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e  la  certezza          della data  di  pubblicazione,  o,  in  mancanza,  mediante          deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del          diritto di opzione deve  essere  concesso  un  termine  non          inferiore   a   quindici   giorni    dalla    pubblicazione          dell'offerta.               Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne          facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione          nell'acquisto   delle   azioni   e    delle    obbligazioni          convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se  le          azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti  di          opzione non esercitati devono essere  offerti  nel  mercato          regolamentato  dagli  amministratori,   per   conto   della          societa',  entro  il  mese  successivo  alla  scadenza  del          termine stabilito a norma del  secondo  comma,  per  almeno          cinque sedute, salvo che i diritti di  opzione  siano  gia'          stati integralmente venduti.               Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova          emissione che, secondo  la  deliberazione  di  aumento  del          capitale, devono essere liberate mediante  conferimenti  in          natura.  Nelle  societa'  con  azioni  quotate  in  mercati          regolamentati lo statuto puo' altresi' escludere il diritto          di opzione nei limiti del  dieci  per  cento  del  capitale          sociale  preesistente,  a  condizione  che  il  prezzo   di          emissione corrisponda al valore di mercato delle  azioni  e          cio' sia confermato in apposita relazione  da  un  revisore          legale o da una societa' di revisione legale.               Quando l'interesse della societa' lo esige, il  diritto          di  opzione  puo'  essere  escluso  o   limitato   con   la          deliberazione di aumento di capitale.               Le  proposte  di  aumento  di  capitale   sociale   con          esclusione o limitazione del diritto di opzione,  ai  sensi          del primo periodo del quarto comma o del quinto  comma  del          presente   articolo,   devono   essere   illustrate   dagli          amministratori con apposita relazione, dalla  quale  devono          risultare le ragioni dell'esclusione o  della  limitazione,          ovvero, qualora l'esclusione derivi da un  conferimento  in          natura, le ragioni di questo  e  in  ogni  caso  i  criteri          adottati per la determinazione del prezzo di emissione.  La          relazione deve essere comunicata  dagli  amministratori  al          collegio sindacale o al  consiglio  di  sorveglianza  e  al          soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno          trenta giorni prima  di  quello  fissato  per  l'assemblea.          Entro quindici giorni il collegio sindacale deve  esprimere          il proprio parere sulla congruita' del prezzo di  emissione          delle  azioni.  Il  parere  del   collegio   sindacale   e,          nell'ipotesi  prevista  dal  quarto  comma,  la   relazione          giurata dell'esperto  designato  dal  Tribunale  ovvero  la          documentazione indicata dall'art.  2343-ter,  terzo  comma,          devono restare depositati nella sede della societa' durante          i quindici  giorni  che  precedono  l'assemblea  e  finche'          questa non  abbia  deliberato;  i  soci  possono  prenderne          visione. La deliberazione determina il prezzo di  emissione          delle azioni  in  base  al  valore  del  patrimonio  netto,          tenendo  conto,  per   le   azioni   quotate   in   mercati          regolamentati,  anche   dell'andamento   delle   quotazioni          nell'ultimo semestre.               Non si considera escluso ne'  limitato  il  diritto  di          opzione qualora la deliberazione  di  aumento  di  capitale          preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte          da banche, da  enti  o  societa'  finanziarie  soggetti  al          controllo della Commissione nazionale per le societa' e  la          borsa ovvero da altri  soggetti  autorizzati  all'esercizio          dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con          obbligo di offrirle  agli  azionisti  della  societa',  con          operazioni di qualsiasi tipo, in conformita'  con  i  primi          tre commi del presente articolo. Nel periodo di  detenzione          delle azioni offerte  agli  azionisti  e  comunque  fino  a          quando non sia stato esercitato il diritto  di  opzione,  i          medesimi soggetti non  possono  esercitare  il  diritto  di          voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa'          e la deliberazione di aumento del capitale  deve  indicarne          l'ammontare.               Con   deliberazione   dell'assemblea   presa   con   la          maggioranza richiesta per le assemblee  straordinarie  puo'          essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova          emissione, se queste  sono  offerte  in  sottoscrizione  ai          dipendenti della societa' o di societa' che la  controllano          o che sono da essa controllate.».               - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  17          del citato decreto legislativo n. 180 del 2015:               «Art. 17 (Presupposti comuni alla  risoluzione  e  alle          altre procedure di gestione delle crisi). - 1. (Omissis).               2. La banca e' considerata in dissesto o a  rischio  di          dissesto in una o piu' delle seguenti situazioni:                 a)  risultano  irregolarita'  nell'amministrazione  o          violazioni di disposizioni  legislative,  regolamentarie  o          statutarie che regolano l'attivita' della banca di gravita'          tale che giustificherebbero la  revoca  dell'autorizzazione          all'esercizio dell'attivita';                 b)  risultano  perdite  patrimoniali  di  eccezionale          gravita', tali da privare la banca dell'intero patrimonio o          di un importo significativo del patrimonio;                 c) le sue attivita' sono inferiori alle passivita';                 d) essa non e' in grado di  pagare  i  propri  debiti          alla scadenza;                 e) elementi oggettivi indicano che una o  piu'  delle          situazioni indicate nelle  lettere  a),  b),  c)  e  d)  si          realizzeranno nel prossimo futuro;                 f)  e'   prevista   l'erogazione   di   un   sostegno          finanziario pubblico  straordinario  a  suo  favore,  fatto          salvo quanto previsto dall'art. 18.               (Omissis).».               Il testo  del  paragrafo  4  dell'art.  18  del  citato          regolamento  (UE)  n.  806/2014  e'  riportato  nelle  Note          all'art. 1.               Il Capo II del Titolo IV del citato decreto legislativo          n. 180 del 2015, comprendente gli articoli da 27 a  31,  e'          il seguente:               «Capo II               Riduzione   o   conversione   di   azioni,   di   altre          partecipazioni e di strumenti di capitale               Art.  27  (Presupposti).  -  1.  Le  azioni,  le  altre          partecipazioni e gli strumenti di  capitale  emessi  da  un          soggetto indicato nell'art. 2 sono  ridotti  o  convertiti,          secondo quanto previsto dal presente Capo:                 a) indipendentemente dall'avvio della  risoluzione  o          della liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti          dall'art. 20, comma 1, lettera a),  anche  in  combinazione          con l'intervento di uno o piu' soggetti terzi,  incluso  un          sistema di garanzia dei depositanti; o                 b) in  combinazione  con  un'azione  di  risoluzione,          quando il programma  di  risoluzione  di  cui  all'art.  32          prevede misure che comportano per azionisti e creditori  la          riduzione di valore dei loro diritti o  la  conversione  in          capitale; in questo caso, essa e'  disposta  immediatamente          prima o contestualmente all'applicazione di tali misure.»               «Art.   28   (Strumenti   soggetti   a   riduzione    o          conversione).  -  1.  La  riduzione  o  la  conversione  e'          disposta con riferimento alle riserve,  alle  azioni,  alle          altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi  da          una banca avente sede  legale  in  Italia  computabili  nei          fondi propri su base individuale, quando si realizzano  per          la banca i presupposti  indicati  nell'art.  20,  comma  1,          lettera a).               2. Quando i presupposti indicati nell'art. 20, comma 1,          lettera a), si realizzano per il gruppo, la riduzione o  la          conversione e' disposta con riferimento a:                 a) le riserve, le azioni, le altre  partecipazioni  e          gli  strumenti  di  capitale   emessi   dalla   capogruppo,          computabili  nei  fondi  propri  su  base   individuale   o          consolidata;                 b) le riserve, le azioni, le altre  partecipazioni  e          gli strumenti di capitale emessi da  un  soggetto  indicato          all'art. 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi          propri su base sia  individuale  sia  consolidata;  se  del          gruppo fa parte una societa' avente sede legale in un altro          Stato  membro,  la  misura  e'  disposta   in   conformita'          dell'art. 30.               3.  La  riduzione  o   la   conversione   e'   disposta          nell'ordine indicato dall'art. 52,  comma  1,  lettera  a),          punti i), ii) e iii), e lettere b) e c). Si applica inoltre          l'art. 52, commi 2, 3, 5 e 6.»               «Art. 29 (Riduzione o conversione). - 1. La riduzione o          la conversione e' disposta dalla Banca d'Italia.               2. Si applicano gli articoli 55, 57, e 59 e,  anche  ai          fini della realizzazione di operazioni di  capitalizzazione          con l'intervento di soggetti terzi, 58.               3. L'importo della riduzione  o  della  conversione  e'          determinato nella misura necessaria per coprire le  perdite          e assicurare il rispetto dei  requisiti  prudenziali,  come          quantificata nella valutazione effettuata ai sensi del Capo          I, Sezione II. Se  la  valutazione  e'  provvisoria  e  gli          importi  della  riduzione  o  della  conversione  in   essa          indicati risultano  superiori  a  quelli  risultanti  dalla          valutazione definitiva, l'importo della riduzione  o  della          conversione puo' essere ripristinato per la differenza.               4. Nei casi previsti dall'art. 28, comma 2,  il  valore          delle azioni, delle altre partecipazioni e degli  strumenti          di  capitale  emessi  da   una   societa'   controllata   e          computabili nei fondi propri su base consolidata  non  puo'          essere ridotto in misura maggiore  o  essere  convertito  a          condizioni meno favorevoli per  il  suo  titolare  rispetto          alla misura della riduzione di valore o alle condizioni  di          conversione degli strumenti dello stesso rango emessi dalla          capogruppo o dalla societa' posta  al  vertice  del  gruppo          soggetto a vigilanza consolidata e  computabili  nei  fondi          propri su base consolidata.»               «Art. 30 (Cooperazione fra autorita'). -  1.  La  Banca          d'Italia collabora  con  le  autorita'  degli  altri  Stati          membri per l'adozione della  decisione  congiunta  prevista          dall'art. 62 della direttiva 2014/59/UE  sulla  sussistenza          dei presupposti per la riduzione o  la  conversione  quando          gli strumenti su cui applicare queste misure sono computati          nei fondi  propri  su  base  individuale  e  consolidata  e          ricorre una delle seguenti circostanze:                 a)  il  gruppo  bancario  soggetto   alla   vigilanza          consolidata della Banca d'Italia comprende un  soggetto  di          cui all'art. 2 con sede legale in un altro Stato membro;                 b) un soggetto di cui all'art. 2 avente  sede  legale          in Italia e' sottoposto a vigilanza consolidata in un altro          Stato membro.               2. La Banca d'Italia attua senza ritardo  le  decisioni          congiunte di riduzione del valore o  di  conversione  degli          strumenti di capitale nei confronti di societa' aventi sede          in Italia.               3. Se non e'  raggiunta  una  decisione  congiunta,  la          Banca  d'Italia  assume  le   determinazioni   di   propria          competenza circa la  sussistenza  dei  presupposti  per  la          riduzione o la conversione in relazione a:                 a) gli strumenti computabili nei fondi propri su base          individuale emessi da banche italiane, ancorche' soggette a          vigilanza consolidata in un altro Stato membro;                 b) gli strumenti computabili nei fondi propri su base          consolidata emessi da soggetti di cui all'art.  2,  lettere          b) e c), aventi sede legale in uno Stato membro  e  inclusi          nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia.               4.   Nell'assumere   le   determinazioni   di   propria          competenza, la Banca d'Italia tiene  conto  del  potenziale          impatto della misura di riduzione o di conversione in tutti          gli Stati membri in  cui  operano  la  banca  o  il  gruppo          interessati.»               «Art. 31 (Ulteriori previsioni in caso di conversione).          - 1. Ai titolari degli  strumenti  soggetti  a  conversione          possono essere attribuite azioni computabili  nel  capitale          primario di classe 1 emesse, oltre che dalla  societa'  nei          cui  confronti  e'  stata  disposta  la  riduzione   o   la          conversione, anche da altre componenti del gruppo,  inclusa          la societa' posta al vertice del gruppo.  Se  queste  hanno          sede legale in un altro Stato membro, l'attribuzione  degli          strumenti e' disposta previo  accordo  con  l'autorita'  di          risoluzione dello Stato membro interessato.               2. Ai titolari degli strumenti soggetti  a  conversione          non  possono  essere  attribuiti  strumenti   di   capitale          primario di classe 1 che siano stati emessi dopo un apporto          di  fondi  propri  da  parte  dello  Stato  o  di  societa'          controllate dallo Stato.               3. All'assunzione di  partecipazioni  conseguente  alla          conversione si applica l'art. 53.».               - Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.          21 del citato regolamento (UE) n. 806/2014:               «Art. 21 (Svalutazione e conversione degli strumenti di          capitale). - 1. Il Comitato esercita il potere di svalutare          e convertire i pertinenti strumenti di capitale deliberando          a norma della procedura stabilita all'art. 18 in  relazione          alle entita' e ai gruppi di cui all'art. 7, paragrafo 2,  e          alle entita' e ai gruppi di cui all'art.  7,  paragrafo  4,          lettera  b),  e  all'art.  7,  paragrafo   5,   ove   siano          soddisfatte  le  condizioni  per  l'applicazione  di   tali          paragrafi,  solo  qualora  valuti,   nella   sua   sessione          esecutiva, quando riceve una  comunicazione  ai  sensi  del          secondo comma o di propria iniziativa, che una o piu' delle          condizioni seguenti sono soddisfatte:                 a) e'  stato  accertato  che  le  condizioni  per  la          risoluzione di  cui  agli  articoli  16  e  18  sono  state          rispettate, prima che  sia  adottata  qualsiasi  azione  di          risoluzione;                 b) l'entita' non e' piu'  economicamente  sostenibile          se  gli  strumenti  pertinenti  di  capitale  non   vengono          svalutati o convertiti in azioni;                 c) nel  caso  di  strumenti  di  capitale  pertinenti          emessi da  una  filiazione  e  qualora  tali  strumenti  di          capitale pertinenti siano riconosciuti ai fini del rispetto          dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base          consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire          non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo          non e' piu' economicamente sostenibile;                 d) nel  caso  di  strumenti  di  capitale  pertinenti          emessi a livello di impresa madre e qualora tali  strumenti          siano riconosciuti ai fini del rispetto  dei  requisiti  di          fondi propri su base  individuale  a  livello  dell'impresa          madre o su base  consolidata,  a  meno  che  il  potere  di          svalutare o convertire non sia esercitato  in  relazione  a          tali  strumenti,  il  gruppo  non  e'  piu'  economicamente          sostenibile;                 e)  l'entita'  o  il  gruppo  richiede  un   sostegno          finanziario pubblico straordinario, fatta eccezione per una          qualsiasi  delle   circostanze   enunciate   all'art.   18,          paragrafo 4, lettera d), punto iii).               La valutazione delle condizioni di cui al primo  comma,          lettere a), c)  e  d),  e'  effettuata  dalla  BCE,  previa          consultazione del Comitato. Anche il Comitato,  riunito  in          sessione esecutiva, puo' effettuare tale valutazione.               (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 2443 del codice          civile:               «Art. 2443 (Delega agli amministratori). -  Lo  statuto          puo'  attribuire  agli  amministratori   la   facolta'   di          aumentare in una o  piu'  volte  il  capitale  fino  ad  un          ammontare determinato e per il periodo  massimo  di  cinque          anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro          delle  imprese.  Tale   facolta'   puo'   prevedere   anche          l'adozione delle deliberazioni di cui al  quarto  e  quinto          comma dell'art. 2441; in questo caso si applica  in  quanto          compatibile il sesto comma  dell'art.  2441  e  lo  statuto          determina  i  criteri   cui   gli   amministratori   devono          attenersi.               La facolta' di cui al secondo  periodo  del  precedente          comma puo' essere attribuita anche  mediante  modificazione          dello statuto per il periodo massimo di cinque  anni  dalla          data della deliberazione.               Il verbale della deliberazione degli amministratori  di          aumentare il capitale deve essere redatto da  un  notaio  e          deve essere depositato e iscritto a norma dall'art. 2436.               Se agli amministratori e'  attribuita  la  facolta'  di          adottare le deliberazioni  di  cui  all'art.  2441,  quarto          comma, qualora essi decidano  di  deliberare  l'aumento  di          capitale con conferimenti di beni in natura  o  di  crediti          senza la  relazione  dell'esperto  di  cui  all'art.  2343,          avvalendosi   delle   disposizioni   contenute    nell'art.          2343-ter, il conferimento non puo' avere  efficacia,  salvo          che consti il consenso di tutti i soci, prima  del  decorso          del termine di trenta giorni dall'iscrizione  nel  registro          delle imprese della deliberazione  di  aumento,  contenente          anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed          e), di cui all'art. 2343-quater, terzo comma.  Entro  detto          termine  uno  o  piu'  soci  che   rappresentano,   e   che          rappresentavano alla data della  delibera  di  aumento  del          capitale,  almeno  il  ventesimo  del   capitale   sociale,          nell'ammontare  precedente  l'aumento   medesimo,   possono          richiedere   che   si   proceda,   su   iniziativa    degli          amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli          effetti di cui all'art. 2343. In mancanza di tale  domanda,          gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro          delle imprese unitamente all'attestazione di  cui  all'art.          2444 la dichiarazione prevista all'art. 2343-quater,  terzo          comma, lettera d).».   |  
|   |                                 Art. 18 
                     Caratteristiche delle azioni 
   1. Il Ministero sottoscrive azioni di nuova  emissione.  Le  azioni emesse dall'Emittente per la sottoscrizione da  parte  del  Ministero sono azioni ordinarie  che  attribuiscono  il  diritto  di  voto  non limitato ne' condizionato nell'assemblea ordinaria  e  nell'assemblea straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli  utili  ne' postergate nell'attribuzione delle perdite.   2. Le azioni dell'Emittente offerte in sottoscrizione al  Ministero rispettano le condizioni previste dall'articolo  31  del  regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio  n.  575  del  26  giugno 2013.   3. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero e' determinato   secondo   i   criteri   e   la   metodologia   indicati nell'allegato.   4. Le spese di sottoscrizione delle azioni da parte  del  Ministero sono interamente a carico dell'Emittente.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente dell'art. 31  del  citato          regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio  n.          575 del 26 giugno 2013:               «Art. 31  (Strumenti  di  capitale  sottoscritti  dalle          pubbliche autorita' in situazioni di emergenza).  -  1.  In          situazioni di emergenza, le  autorita'  competenti  possono          autorizzare gli enti  a  includere  tra  gli  elementi  del          capitale primario di classe 1  strumenti  di  capitale  che          rispettano almeno  le  condizioni  stabilite  all'art.  28,          paragrafo 1, lettere da b) a e), se sono soddisfatte  tutte          le seguenti condizioni:                 a) gli strumenti di capitale sono emessi dopo  il  1°          gennaio 2014;                 b) gli strumenti di capitale sono  considerati  aiuti          di Stato dalla Commissione;                 c) gli strumenti di capitale sono emessi nel contesto          di misure di ricapitalizzazione ai sensi  delle  regole  in          materia di aiuti di Stato vigenti a tale data;                 d)  gli  strumenti  di  capitale   sono   interamente          sottoscritti e detenuti  dallo  Stato  o  da  una  pubblica          autorita' o un ente pubblico pertinente;                 e)  gli  strumenti  di  capitale  sono  in  grado  di          assorbire le perdite;                 f) tranne che per gli strumenti di  capitale  di  cui          all'art. 27, nell'eventualita'  di  una  liquidazione,  gli          strumenti di capitale conferiscono ai  loro  possessori  un          diritto o credito sulle attivita' residue  dell'ente,  dopo          il pagamento di tutti  i  crediti  di  rango  piu'  elevato          (senior claims);                 g) vi sono adeguati meccanismi di uscita per lo Stato          o, se del caso, una pubblica autorita' o un  ente  pubblico          pertinente;                 h)     l'autorita'     competente     ha     concesso          l'autorizzazione  preventiva  e  ha   pubblicato   la   sua          decisione corredata della relativa motivazione.               2.  Su  richiesta  motivata  dell'autorita'  competente          interessata  e  in  collaborazione  con  la  stessa,  l'ABE          considera gli strumenti del capitale di cui al paragrafo  1          equivalenti agli strumenti del capitale primario di  classe          1 ai fini del presente regolamento.».   |  
|   |                                 Art. 19 
                     Effetti della sottoscrizione 
   1. All'assunzione di partecipazioni  nell'Emittente  da  parte  del Ministero, conseguente alla  sottoscrizione  di  azioni  disposta  ai sensi del presente Capo, non si applicano gli articoli 106, comma  1, 108 e 109, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo  24 febbraio 1998, n. 58.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente degli articoli 106, comma          1, 108 e 109, comma 1, del decreto legislativo 24  febbraio          1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in  materia  di          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21          della legge 6 febbraio 1996, n. 52):               «Art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria). -          1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di  maggiorazione          dei diritti di voto, venga a  detenere  una  partecipazione          superiore  alla  soglia  del  trenta  per  cento  ovvero  a          disporre di diritti di voto in misura superiore  al  trenta          per cento dei  medesimi  promuove  un'offerta  pubblica  di          acquisto rivolta a  tutti  i  possessori  di  titoli  sulla          totalita'  dei  titoli  ammessi  alla  negoziazione  in  un          mercato regolamentato in loro possesso.               (Omissis).»               «Art. 108 (Obbligo di acquisto). - 1.  L'offerente  che          venga  a  detenere,  a  seguito  di   un'offerta   pubblica          totalitaria,   una   partecipazione    almeno    pari    al          novantacinque  per  cento  del  capitale  rappresentato  da          titoli in una societa' italiana  quotata  ha  l'obbligo  di          acquistare i restanti titoli da chi  ne  faccia  richiesta.          Qualora siano emesse piu' categorie  di  titoli,  l'obbligo          sussiste solo per le categorie di titoli per le  quali  sia          stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.               2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque  venga  a          detenere una partecipazione superiore al novanta per  cento          del  capitale  rappresentato   da   titoli   ammessi   alla          negoziazione in un mercato regolamentato, ha  l'obbligo  di          acquistare i restanti titoli ammessi alla  negoziazione  in          un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se  non          ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad          assicurare  il  regolare  andamento   delle   negoziazioni.          Qualora siano emesse piu' categorie  di  titoli,  l'obbligo          sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per          le quali sia stata raggiunta  la  soglia  del  novanta  per          cento.               3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi  di          cui al comma 2 in cui la partecipazione  ivi  indicata  sia          raggiunta esclusivamente  a  seguito  di  offerta  pubblica          totalitaria, il corrispettivo e' pari a quello dell'offerta          pubblica totalitaria precedente, sempre  che,  in  caso  di          offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a  seguito          dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno  del          novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso          nell'offerta.               4. Al  di  fuori  dei  casi  di  cui  al  comma  3,  il          corrispettivo e' determinato dalla  Consob,  tenendo  conto          anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o          del prezzo di mercato del semestre  anteriore  all'annuncio          dell'offerta effettuato ai sensi dell'art. 102, comma 1,  o          dell'art. 17  del  regolamento  (UE)  n.  596/2014,  ovvero          antecedente  l'acquisto  che  ha  determinato  il   sorgere          dell'obbligo.               5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi  di          cui al comma 2 in cui la partecipazione  ivi  indicata  sia          raggiunta esclusivamente  a  seguito  di  offerta  pubblica          totalitaria, il corrispettivo assume  la  stessa  forma  di          quello dell'offerta,  ma  il  possessore  dei  titoli  puo'          sempre esigere che gli sia corrisposto in misura  integrale          un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri          generali definiti dalla Consob con regolamento.               6.  Se  il  corrispettivo  offerto  e'  pari  a  quello          proposto  nell'offerta  precedente  l'obbligo  puo'  essere          adempiuto  attraverso  una  riapertura  dei  termini  della          stessa.               7. La Consob detta con regolamento norme di  attuazione          del presente articolo riguardanti in particolare:                 a) gli obblighi informativi  connessi  all'attuazione          del presente articolo;                 b) i termini entro i quali i  possessori  dei  titoli          residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli;                 c) la procedura da seguire per la determinazione  del          prezzo.»               «Art.  109  (Acquisto   di   concerto).   -   1.   Sono          solidalmente tenuti agli obblighi previsti  dagli  articoli          106 e 108  le  persone  che  agiscono  di  concerto  quando          vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati  anche          da  uno  solo  di  essi,  una  partecipazione   complessiva          superiore alle percentuali indicate nei predetti  articoli.          I  medesimi  obblighi  sussistono  in  capo  a  coloro  che          agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione,  anche  a          favore di uno solo di essi, dei diritti  di  voto,  qualora          essi vengano a  disporre  di  diritti  di  voto  in  misura          superiore alle percentuali indicate nell'art. 106.               (Omissis).».   |  
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                       Condivisione degli oneri 
   1. Salvo quanto previsto al comma 5, la sottoscrizione delle azioni dell'Emittente ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  e'  effettuata  dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  dopo  l'applicazione  delle misure di  ripartizione  degli  oneri  secondo  quanto  previsto  dal presente articolo, con l'obiettivo di contenere il ricorso  ai  fondi pubblici.   2. Con il decreto  indicato  dall'art.  17,  comma  2,  si  dispone l'applicazione delle  misure  di  ripartizione  degli  oneri  secondo l'ordine di seguito indicato:     a) conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione   computabili   nel   capitale   primario   di   classe   1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'art. 18, degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Additional Tier 1), inclusi gli strumenti qualificati come strumenti di capitale aggiuntivo  di  classe  1  ai  sensi  della  clausola  di grandfathering di cui al citato regolamento e  relative  disposizioni di attuazione, nonche' delle altre passivita'  dell'Emittente  aventi un grado di  subordinazione  nella  gerarchia  concorsuale  uguale  o superiore;     b) ove la misura di cui alla  lettera  a)  non  sia  sufficiente, conversione, in tutto o  in  parte,  in  azioni  ordinarie  di  nuova emissione   computabili   nel   capitale   primario   di   classe   1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'art. 18, degli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2  ai  sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del  Consiglio  n.  575 del 26 giugno 2013 (Tier 2),  inclusi  gli  strumenti  e  i  prestiti qualificati come elementi di classe 2  ai  sensi  della  clausola  di grandfathering di cui al citato regolamento e  relative  disposizioni di attuazione, nonche' degli altri strumenti  e  prestiti  aventi  lo stesso grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale;     c) ove la misura di cui alla  lettera  b)  non  sia  sufficiente, conversione, in tutto o  in  parte,  in  azioni  ordinarie  di  nuova emissione   computabili   nel   capitale   primario   di   classe   1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'art. 18, degli strumenti e dei prestiti, diversi da quelli indicati dalle lettere a) e b), il cui diritto al rimborso  del  capitale  e'  contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i  creditori  non subordinati dell'Emittente.   3. Le misure di cui al comma 2 sono disposte:     a) nei confronti di tutte le passivita' indicate al comma 2,  ove possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale;     b)  in  modo  uniforme  nei  confronti  di  tutti   i   creditori dell'Emittente che siano titolari di passivita'  assoggettabili  alle misure del comma 2 in base alla legge loro applicabile e appartenenti alla  stessa  categoria,  salvo  quanto  previsto  al  comma   5,   e proporzionalmente  al  valore  nominale  dei   rispettivi   strumenti finanziari o crediti;     c) in  misura  tale  da  assicurare  che  nessun  titolare  degli strumenti e  prestiti  di  cui  al  comma  2,  riceva,  tenuto  conto dell'incremento patrimoniale conseguito  dall'Emittente  per  effetto dell'intervento dello  Stato,  un  trattamento  peggiore  rispetto  a quello  che  riceverebbe  in  caso  di  liquidazione  dell'Emittente, assumendo che essa avvenga senza supporto pubblico;     d) determinando il numero di azioni  da  attribuire  in  sede  di conversione sulla  base  della  metodologia  indicata  nell'Allegato, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b)  e c);     e) a condizione che l'Emittente abbia provveduto a convertire  in azioni o altri  strumenti  di  capitale  primario  di  classe  1  gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel  rispetto delle  condizioni  previste  dai  relativi  contratti;  a  tal  fine, l'Emittente presenta  apposita  attestazione  di  aver  provveduto  a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari  convertibili  eventualmente  emessi,  nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti.   4. La condizione di cui al  comma  3,  lettera  c),  e'  verificata quando, tenuto conto della stima  prevista  dall'art.  14,  comma  4, lettera b), il valore delle azioni assegnate in conversione e' almeno pari a quanto verrebbe corrisposto ai  titolari  degli  strumenti  di capitale aggiuntivo,  degli  elementi  di  classe  2  e  degli  altri strumenti e prestiti subordinati di cui al comma 2 nel  caso  in  cui l'Emittente  venisse  sottoposto  a   liquidazione   alla   data   di presentazione della richiesta di intervento dello Stato.   5. Non si da' luogo, in tutto o in  parte,  all'applicazione  delle misure previste nel presente articolo quando la  Commissione  europea con la decisione di cui all'art. 17, comma 2, abbia stabilito che  la loro adozione puo' mettere in pericolo la  stabilita'  finanziaria  o determinare risultati sproporzionati. In caso di esclusione  parziale dall'applicazione delle misure previste  nel  presente  articolo,  il decreto di cui al comma  2  indica  gli  strumenti  o  le  classi  di strumenti esclusi, fermo il rispetto dei criteri di cui al  comma  3, lettere a), c) e d). La valutazione sull'applicabilita' delle ipotesi di  esclusione  indicate  nel  presente  comma  e'   compiuta   dalla Commissione europea.   6. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente conseguente alle misure disposte ai sensi del comma 2 si applicano gli articoli  53  e 58, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e  non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quinquies  e  2360 del codice civile e l'art. 121 del testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.   7.  La  tutela  giurisdizionale  avverso  le  misure  indicate  dal presente  articolo  e'  disciplinata   dall'art.   95   del   decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In  caso  di  violazione  della condizione indicata dal comma 3, lettera c), si  applica  l'art.  89, comma 1, del  decreto  legislativo  16  novembre  2015,  n.  180;  il relativo   indennizzo   e'   corrisposto   dall'Emittente    mediante l'attribuzione di nuove azioni.   8. In caso di adozione di una misura di cui al  presente  articolo, ai contratti stipulati dall'Emittente, da una componente  del  gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da  esso  controllato si applica l'art. 65 del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n. 180. Sono  in  ogni  caso  inefficaci  le  pattuizioni  contenute  in contratti stipulati con l'Emittente o con una componente del gruppo a cui esso appartiene, che, in caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o di un evento direttamente legato all'applicazione di tali misure prevedono la risoluzione del contratto o attribuiscono al contraente il diritto di recedere dal  contratto,  di  sospendere, modificare o compensare i propri obblighi, di escutere una  garanzia, di esigere immediatamente la prestazione pattuita con  decadenza  dal termine o di pretendere una penale a carico dell'Emittente o di altra componente  del  gruppo  a  cui  esso  appartiene.  Relativamente  ai contratti stipulati dall'Emittente o da una componente del  gruppo  a cui esso appartiene, l'adozione di una  misura  di  cui  al  presente articolo  o  il  verificarsi  di  un  evento  direttamente   connesso all'applicazione di  tali  misure  non  costituisce  di  per  se'  un inadempimento di un  obbligo  contrattuale,  un  evento  determinante l'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  lettera i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, una procedura  di insolvenza ai sensi dell'art. 1, comma 1,  lettera  p),  del  decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o  un  evento  che  determina  la decadenza dal termine ai sensi dell'art. 1186 del codice civile.   9.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  articolo  sono   di applicazione necessaria ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio  n.  593  del  17  giugno  2008  e dell'art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218.  Esse  costituiscono provvedimenti di  risanamento  ai  sensi  della  direttiva  (CE)  del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24  del  4  aprile  2001  e  si applicano e producono i loro effetti  negli  altri  Stati  comunitari secondo quanto previsto nel Titolo IV,  Sezione  III-bis,  del  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.   10. I maggiori o minori valori che derivano  dall'applicazione  del comma 2  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  complessivo dell'Emittente  ai  fini   delle   imposte   sul   reddito   e   alla determinazione del valore della produzione netta.  
           Riferimenti normativi 
               Il riferimento al testo del citato regolamento (UE) del          Parlamento europeo e del Consiglio n.  575  del  26  giugno          2013 e' riportato nelle Note all'art. 7.               - Si riporta il testo vigente degli articoli 53  e  58,          comma 2, del citato decreto legislativo n. 180 del 2015:               «Art. 53 (Autorizzazioni). -  1.  In  deroga  a  quanto          previsto dalle disposizioni in materia di autorizzazioni  e          comunicazioni relative  all'acquisto  o  all'incremento  di          partecipazioni qualificate, se l'applicazione  del  bail-in          determina   l'acquisizione   o    l'incremento    di    una          partecipazione qualificata ai sensi dell'art. 19 del  Testo          Unico Bancario, le valutazioni ivi previste sono effettuate          tempestivamente in modo  da  non  ritardare  l'applicazione          dello strumento del bail-in, ne' impedire il  conseguimento          degli  obiettivi  della  risoluzione.  Se  non  sono  state          completate le valutazioni previste dall'art. 19  del  Testo          Unico Bancario alla data di applicazione  del  bail-in,  si          applica l'art. 41, commi 3, 4 e 5.               2. All'assunzione di  partecipazioni  conseguente  alla          conversione non si applicano:                 a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile;                 b) gli articoli 106, comma 1, e  109,  comma  1,  del          Testo Unico della Finanza;                 c) eventuali limiti di possesso azionario e requisiti          di  prossimita'  territoriale  previsti   da   disposizioni          legislative o statutarie, ivi compresi  i  limiti  previsti          dagli articoli 30 e 34 del Testo Unico Bancario.               3. Se il bail-in e' stato disposto nei confronti di una          banca popolare o di una banca di  credito  cooperativo,  la          Banca d'Italia stabilisce il termine entro  il  quale  deve          essere ristabilito il rispetto dei limiti e  dei  requisiti          previsti al comma 2, lettera c), ai sensi del  Testo  Unico          Bancario. Se  il  termine  decorre  inutilmente,  la  Banca          d'Italia dispone la trasformazione in societa'  per  azioni          ai sensi dell'art. 48, comma 2.»               «Art. 58 (Rimozione degli ostacoli al  bail-in).  -  1.          (Omissis).               2. Non si applicano i limiti previsti  dall'art.  2443,          commi 1 e 2 del codice civile, ne' gli articoli 2438, comma          1, e 2441 del  codice  civile,  nonche'  altre  limitazioni          previste dalla legge, da  contratti  o  dallo  statuto  che          possono ostacolare la conversione.               (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente degli articoli  2359-bis,          2359-ter, 2359-quinquies e 2360 del codice civile:               «Art. 2359-bis (Acquisto di azioni o quote da parte  di          societa' controllate). - La societa' controllata  non  puo'          acquistare azioni o quote della  societa'  controllante  se          non nei limiti degli utili distribuibili  e  delle  riserve          disponibili risultanti  dall'ultimo  bilancio  regolarmente          approvato.  Possono  essere  acquistate   soltanto   azioni          interamente liberate.               L'acquisto deve  essere  autorizzato  dall'assemblea  a          norma del secondo comma dell'art. 2357.               In  nessun  caso  il  valore  nominale   delle   azioni          acquistate a norma dei commi primo e secondo puo'  eccedere          la quinta parte del capitale  della  societa'  controllante          qualora questa sia  una  societa'  che  faccia  ricorso  al          mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine          delle azioni possedute dalla medesima societa' controllante          o dalle societa' da essa controllate.               Una  riserva  indisponibile,  pari  all'importo   delle          azioni  o  quote  della  societa'   controllante   iscritto          all'attivo del bilancio deve essere costituita e  mantenuta          finche' le azioni o quote non siano trasferite.               La societa' controllata  da  altra  societa'  non  puo'          esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.               Le disposizioni di questo articolo si  applicano  anche          agli acquisti fatti per il tramite di societa' fiduciaria o          per interposta persona.»               «Art. 2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni          o quote della societa' controllante). - Le azioni  o  quote          acquistate in violazione dell'art. 2359-bis  devono  essere          alienate secondo modalita' da  determinarsi  dall'assemblea          entro un anno dal loro acquisto.               In mancanza, la societa'  controllante  deve  procedere          senza indugio al loro annullamento  e  alla  corrispondente          riduzione del capitale,  con  rimborso  secondo  i  criteri          indicati dagli articoli  2437-ter  e  2437-quater.  Qualora          l'assemblea non provveda, gli amministratori  e  i  sindaci          devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale          secondo il procedimento previsto  dall'art.  2446,  secondo          comma.»               «Art. 2359-quinquies (Sottoscrizione di azioni o  quote          della societa' controllante). - La societa' controllata non          puo'  sottoscrivere   azioni   o   quote   della   societa'          controllante.               Le azioni o quote sottoscritte in violazione del  comma          precedente  si  intendono  sottoscritte  e  devono   essere          liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere          esenti da colpa.               Chiunque abbia sottoscritto in  nome  proprio,  ma  per          conto della societa'  controllata,  azioni  o  quote  della          societa' controllante e' considerato a  tutti  gli  effetti          sottoscrittore per conto proprio. Della  liberazione  delle          azioni o quote rispondono solidalmente  gli  amministratori          della societa' controllata che  non  dimostrino  di  essere          esenti da colpa.»               «Art. 2360  (Divieto  di  sottoscrizione  reciproca  di          azioni). - E' vietato alle  societa'  di  costituire  o  di          aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca  di          azioni, anche per tramite  di  societa'  fiduciaria  o  per          interposta persona.».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 121 del  citato          decreto legislativo n. 58 del 1998:               «Art. 121 (Disciplina delle partecipazioni reciproche).          - 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2359-bis del  codice          civile, in caso di partecipazioni reciproche  eccedenti  il          limite indicato nell'art. 120, comma 2, la societa' che  ha          superato il limite successivamente non puo'  esercitare  il          diritto di voto  inerente  alle  azioni  eccedenti  e  deve          alienarle entro dodici mesi dalla data in cui  ha  superato          il limite. In caso di mancata alienazione entro il  termine          previsto la sospensione del  diritto  di  voto  si  estende          all'intera partecipazione. Se non  e'  possibile  accertare          quale  delle   due   societa'   ha   superato   il   limite          successivamente, la  sospensione  del  diritto  di  voto  e          l'obbligo di alienazione di  applicano  a  entrambe,  salvo          loro diverso accordo.               2. Il limite richiamato  nel  comma  1  e'  elevato  al          cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'art.  120,          comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a  condizione          che il superamento della soglia da  parte  di  entrambe  le          societa'   abbia   luogo   a   seguito   di   un    accordo          preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria  delle          societa' interessate.               3. Se un soggetto detiene una partecipazione in  misura          superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una  societa'          con azioni quotate, questa o il soggetto che  la  controlla          non possono acquisire una partecipazione superiore  a  tale          limite in una societa' con azioni quotate  controllata  dal          primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente          alle azioni eccedenti il limite indicato e' sospeso. Se non          e' possibile accertare quale dei due soggetti  ha  superato          il limite successivamente, la sospensione  del  diritto  di          voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.               4. Per il calcolo delle partecipazioni si  applicano  i          criteri stabiliti ai sensi dell'art. 120, comma 4,  lettera          b).               5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano  quando  i  limiti          ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica          di acquisto o di scambio diretta  a  conseguire  almeno  il          sessanta per cento delle azioni ordinarie.               6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del          voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'art. 14,  comma          5. L'impugnazione puo' essere proposta anche  dalla  CONSOB          entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.».               - Si riporta il testo vigente degli articoli 65,  89  e          95 del citato decreto legislativo n. 180 del 2015:               «Art.   65   (Esclusione   di    talune    disposizioni          contrattuali in caso di risoluzione). -  1.  L'adozione  di          una misura di prevenzione o di gestione della crisi,  anche          in presenza di una dichiarazione dello stato di  insolvenza          ai sensi dell'art.  36,  o  il  verificarsi  di  un  evento          direttamente connesso all'applicazione di queste misure non          costituisce, relativamente ai contratti stipulati dall'ente          sottoposto alle misure, un evento determinante l'escussione          della garanzia ai fini del decreto  legislativo  21  maggio          2004, n. 170, ne' una procedura di insolvenza ai  fini  del          decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, se gli obblighi          previsti dal contratto, compresi quelli  di  pagamento,  di          consegna nonche' di prestazione della  garanzia,  non  sono          stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'art. 1455  del          codice civile.               2.  Alle  stesse  condizioni  indicate  dal  comma   1,          l'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della          crisi, anche in presenza di una dichiarazione  dello  stato          di insolvenza ai sensi dell'art.  36,  non  costituisce  un          evento determinante l'escussione della garanzia ai fini del          decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  170,  ne'  una          procedura di insolvenza ai sensi del decreto legislativo 12          aprile 2001, n. 210, relativamente ai  contratti  stipulati          con terzi da una componente del gruppo di cui fa  parte  un          ente sottoposto alla misura, se:                 a) i contratti prevedono obblighi che sono  garantiti          dall'ente, o gravanti su di esso;                 b) i contratti  comprendono  clausole  in  base  alle          quali rilevano, per  l'ente  parte  del  contratto,  eventi          relativi a un'altra componente del gruppo.               3. Fintantoche' gli obblighi  previsti  dal  contratto,          compresi quelli di pagamento  e  di  consegna,  nonche'  di          prestazione della  garanzia,  non  sono  stati  oggetto  di          inadempimento ai sensi dell'art. 1455  del  codice  civile,          l'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della          crisi, anche in presenza di una dichiarazione  dello  stato          di insolvenza ai sensi dell'art. 36, o il verificarsi di un          evento direttamente connesso  all'applicazione  di  una  di          queste misure non da' di per se' titolo a:                 a) esercitare un  diritto  di  recesso,  sospensione,          modifica,  compensazione  o  attivare   una   clausola   di          close-out relativamente ai  contratti  stipulati  dall'ente          sottoposto a tali misure o da una componente del gruppo  di          cui fa parte un ente sottoposto alla misura, se:                   i)  i  contratti  prevedono   obblighi   che   sono          garantiti da una componente del gruppo, o  gravanti  su  di          essa;                   ii) i contratti comprendono clausole in  base  alle          quali rilevano, per  l'ente  parte  del  contratto,  eventi          relativi a un'altra componente del gruppo;                 b) acquisire il possesso o il controllo di beni di un          ente sottoposto a tali  misure  o  di  una  componente  del          gruppo ai sensi di un contratto  comprendente  clausole  in          base  alle  quali  rilevano,  per  il  soggetto  parte  del          contratto,  eventi  relativi  a  un'altra  componente   del          gruppo, o ad escutere un diritto di garanzia su detti beni;                 c) non adempiere gli obblighi a  favore  di  un  ente          sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo  di          appartenenza  spettanti  in  relazione   a   un   contratto          comprendente clausole in base alle quali rilevano,  per  il          soggetto parte del contratto, eventi  relativi  a  un'altra          componente del gruppo.               4. Ai  fini  del  presente  articolo,  una  risoluzione          disposta in uno  Stato  terzo  costituisce  una  misura  di          gestione  della  crisi  quando  e'  riconosciuta  ai  sensi          dell'art. 74 o se la Banca d'Italia o  altra  autorita'  di          risoluzione di uno Stato membro ha disposto in tal senso.               5. Ai fini dei commi 1, 2 e 4,  una  sospensione  degli          obblighi  di  pagamento   o   consegna,   una   limitazione          dell'escussione di garanzia o una sospensione temporanea di          meccanismi terminativi ai sensi degli articoli 66, 67 e  68          non costituiscono inadempimento di un obbligo  contrattuale          ne' stato di insolvenza.               6. Le disposizioni del presente articolo sono norme  di          applicazione  necessaria   ai   sensi   dell'art.   9   del          Regolamento (UE) n. 593/2008.»               «Art. 89 (Salvaguardia per azionisti e creditori). - 1.          Ciascun  azionista  o  creditore,  incluso  il  sistema  di          garanzia dei depositanti, che sulla base della  valutazione          di cui all'art. 88 risulti aver subito perdite maggiori  di          quelle  che  avrebbe  subito  in  una  liquidazione  coatta          amministrativa  o  altra  analoga   procedura   concorsuale          applicabile, ha diritto a ricevere, a titolo di indennizzo,          esclusivamente  una  somma  equivalente   alla   differenza          determinata ai sensi dell'art. 88.               2. La somma indicata al comma 1 e' a carico  del  fondo          di risoluzione.»               «Art. 95  (Tutela  giurisdizionale).  -  1.  La  tutela          giurisdizionale  davanti  al  giudice   amministrativo   e'          disciplinata dal Codice del processo  amministrativo.  Alle          controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati  ai          sensi del presente decreto si applicano gli  articoli  119,          128, 133 e 135 del medesimo Codice.               2. Nei giudizi avverso  le  misure  di  gestione  della          crisi si presume fino a prova contraria che la  sospensione          dei provvedimenti  della  Banca  d'Italia  o  del  Ministro          dell'economia   e   delle   finanze    sarebbe    contraria          all'interesse  pubblico;  nei  medesimi  giudizi   non   si          applicano gli articoli 19 e 63, comma  4,  del  Codice  del          processo amministrativo.               3. Quando il giudice lo ritiene necessario per tutelare          gli interessi dei terzi in buona fede che hanno  acquistato          azioni,  altre   partecipazioni,   diritti,   attivita'   o          passivita' di un ente sottoposto a  risoluzione  a  seguito          del ricorso agli strumenti di risoluzione o  dell'esercizio          dei poteri di risoluzione, l'annullamento del provvedimento          lascia impregiudicati gli atti amministrativi adottati o  i          negozi  posti  in  essere  dalla  Banca  d'Italia   o   dai          commissari   speciali,   sulla   base   del   provvedimento          annullato. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno          subito e provato, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.               4. Fermo restando il potere  di  cui  all'art.  67,  il          giudice presso il quale pende  un  qualsiasi  giudizio  del          quale sia parte un ente sottoposto a risoluzione ne dispone          la sospensione su  istanza  della  Banca  d'Italia  per  un          periodo congruo al perseguimento  degli  obiettivi  di  cui          all'art. 21.».               - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  1          del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170  (Attuazione          della direttiva 2002/47/CE,  in  materia  di  contratti  di          garanzia finanziaria):               «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto          legislativo si intendono per:                 a) testo unico bancario: il  decreto  legislativo  1°          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;                 b) testo unico della finanza: il decreto  legislativo          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;                 c) attivita' finanziarie: il contante, gli  strumenti          finanziari, i crediti e  con  riferimento  alle  operazioni          connesse con le funzioni del sistema delle banche  centrali          europee e dei sistemi di cui all'art. 1, comma  1,  lettera          r), del decreto legislativo 12  aprile  2001,  n.  210,  le          altre attivita' accettate a garanzia di tali operazioni;                 c-bis) crediti: crediti in  denaro  derivanti  da  un          contratto con il  quale  un  ente  creditizio,  secondo  la          definizione  dell'art.  4,  punto   1),   della   direttiva          2006/48/CE, compresi gli enti  elencati  all'art.  2  della          stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito;                 d) contratto di garanzia finanziaria: il contratto di          pegno  o  il  contratto  di  cessione  del  credito  o   di          trasferimento della proprieta' di attivita' finanziarie con          funzione di garanzia, ivi compreso il contratto  di  pronti          contro termine, e qualsiasi  altro  contratto  di  garanzia          reale avente ad oggetto attivita'  finanziarie  e  volto  a          garantire  l'adempimento   di   obbligazioni   finanziarie,          allorche'  le  parti  contraenti  rientrino  in  una  delle          seguenti categorie:                   1) autorita' pubbliche, inclusi gli  organismi  del          settore  pubblico  degli  Stati  membri  incaricati   della          gestione del debito pubblico o  che  intervengano  in  tale          gestione o che  siano  autorizzati  a  detenere  conti  dei          clienti,  con  l'esclusione  delle  imprese  assistite   da          garanzia pubblica;                   2) banche centrali, la Banca centrale  europea,  la          Banca   dei   regolamenti   internazionali,    le    banche          multilaterali di sviluppo, come definite dall'allegato  VI,          parte 1, sezione 4, della direttiva  2006/48/CE,  il  Fondo          monetario  internazionale  e  la  Banca  europea  per   gli          investimenti;                   3)   enti   finanziari   sottoposti   a   vigilanza          prudenziale, inclusi:                     a) enti creditizi,  come  definiti  dall'art.  4,          punto 1), della  direttiva  2006/48/CE,  inclusi  gli  enti          elencati all'art. 2, della medesima direttiva;                     b)  imprese  di   investimento,   come   definite          dall'art.  4,  paragrafo  1,  punto  1),  della   direttiva          2004/39/CE;                     c) enti finanziari, come  definiti  dall'art.  4,          punto 5), della direttiva 2006/48/CE;                     d)  imprese  di  assicurazione,   come   definite          dall'art. 1, lettera  a),  della  direttiva  92/49/CEE  del          Consiglio, del 18 giugno 1992, e dall'art. 1, paragrafo  1,          lettera a), della direttiva 2002/83/CE;                     e) organismi di investimento collettivo in valori          mobiliari, quali definiti dall'art. 1, paragrafo  2,  della          direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985;                     f) societa' di gestione, quali definite dall'art.          1-bis,  paragrafo  2,  della   direttiva   85/611/CEE   del          Consiglio, del 20 dicembre 1985;                   4) controparti centrali, agenti  di  regolamento  o          stanze di compensazione,  quali  definiti  dalla  direttiva          98/26/CE, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19          maggio 1998, art. 2, rispettivamente alle lettere c), d) ed          e), inclusi enti  analoghi  che  operano  sui  mercati  dei          contratti futures, come  definiti  dall'art.  1,  comma  2,          lettera f), del testo unico della finanza, delle opzioni  e          dei prodotti finanziari  derivati  non  sottoposti  a  tale          direttiva;                   5) persone diverse dalle persone  fisiche,  incluse          imprese e associazioni  prive  di  personalita'  giuridica,          purche' la controparte sia un ente definito ai numeri da 1)          a 4);                     e) clausola  di  integrazione:  la  clausola  del          contratto di garanzia finanziaria che prevede l'obbligo  di          prestare  una  garanzia  finanziaria  o  di  integrare   la          garanzia finanziaria gia' prestata:                     1)   in   caso   di    variazione    dell'importo          dell'obbligazione  finanziaria  garantita,  a  seguito   di          variazione dei valori di mercato  correnti,  o  del  valore          della garanzia originariamente prestata;                     2)   in   caso   di    variazione    dell'importo          dell'obbligazione finanziaria garantita per  causa  diversa          da quella di cui al numero 1);                     f)  clausola  di  interruzione  dei  rapporti   e          pagamento del saldo netto, clausola di «close-out netting»:          la clausola di un contratto di garanzia finanziaria o di un          contratto  che   comprende   un   contratto   di   garanzia          finanziaria  oppure,  in   mancanza   di   una   previsione          contrattuale, una norma di legge in  base  alla  quale,  in          caso di evento  determinante  l'escussione  della  garanzia          finanziaria:                     1)  le  obbligazioni   diventano   immediatamente          esigibili e vengono convertite nell'obbligazione di versare          un importo pari al loro  valore  corrente  stimato,  oppure          esse sono estinte e sostituite dall'obbligazione di versare          tale importo, ovvero                     2) viene calcolato il debito  di  ciascuna  parte          nei  confronti  dell'altra  con   riguardo   alle   singole          obbligazioni e viene determinata  la  somma  netta  globale          risultante dal saldo e dovuta dalla parte il cui debito  e'          piu' elevato, ad estinzione dei reciproci rapporti;                     g) clausola  di  sostituzione:  la  clausola  del          contratto  di   garanzia   finanziaria   che   prevede   la          possibilita' di sostituire in tutto o in  parte  l'oggetto,          nei limiti di valore dei beni originariamente costituiti in          garanzia;                     h) contante: denaro accreditato su  un  conto  od          analoghi crediti  alla  restituzione  di  denaro,  quali  i          depositi sul mercato monetario;                     i)   evento   determinante   l'escussione   della          garanzia: l'inadempimento o qualsiasi altro evento  analogo          convenuto fra le parti il cui verificarsi  da'  diritto  al          beneficiario della garanzia, in base  al  contratto  o  per          effetto  di  legge,  di  procedere   all'escussione   della          garanzia  finanziaria  o  di  attivare   la   clausola   di          «close-out netting»;                     l) garanzia equivalente: quando la garanzia ha ad          oggetto il contante, un ammontare dello  stesso  importo  e          nella stessa valuta;  quando  la  garanzia  ha  ad  oggetto          strumenti finanziari,  strumenti  finanziari  del  medesimo          emittente o debitore, appartenenti alla medesima  emissione          o classe e con stesso importo  nominale,  stessa  valuta  e          stessa descrizione  o,  quando  il  contratto  di  garanzia          finanziaria prevede il trasferimento di altre attivita'  al          verificarsi di un evento che riguardi o influenzi strumenti          finanziari forniti come garanzia finanziaria, queste  altre          attivita';                     m) legge fallimentare: il regio decreto 16  marzo          1942, n. 267;                     n) giorno e momento di apertura di una  procedura          di risanamento o di liquidazione: il giorno e il momento in          cui si producono gli effetti di sospensione  dei  pagamenti          delle passivita'  o  di  restituzione  dei  beni  ai  terzi          secondo le disposizioni dell'art. 3, commi 1, 2  e  3,  del          decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;                     o)  obbligazioni  finanziarie:  le  obbligazioni,          anche condizionali ovvero future, al pagamento di una somma          di denaro ovvero alla  consegna  di  strumenti  finanziari,          anche qualora il debitore sia persona  diversa  dal  datore          della garanzia;                     p)   obbligazioni   finanziarie   garantite:   le          obbligazioni  finanziarie  assistite  da  un  contratto  di          garanzia finanziaria;                     q)   prestazione   della   garanzia:   l'avvenuto          compimento degli atti, quali la consegna, il trasferimento,          la registrazione delle attivita' finanziarie, in  esito  ai          quali  le  attivita'  finanziarie  stesse   risultino   nel          possesso  o  sotto  il  controllo  del  beneficiario  della          garanzia o di persona che agisce per conto di  quest'ultimo          o, nel caso di pegno o di cessione del credito, la consegna          per iscritto di un  atto  al  beneficiario  della  garanzia          contenente l'individuazione del credito;                     r) procedure di liquidazione: il  fallimento,  la          liquidazione  coatta  amministrativa,  nonche'  ogni  altra          misura destinata alla  liquidazione  delle  imprese  e  che          comportano l'intervento delle  autorita'  amministrative  o          giudiziarie;                     s) procedure  di  risanamento:  l'amministrazione          controllata, il concordato preventivo, il provvedimento  di          sospensione  dei  pagamenti  delle   passivita'   e   delle          restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli  74,          77, comma 2, 107, comma 6,  del  testo  unico  bancario,  e          dell'art. 56, comma  3,  del  testo  unico  della  finanza,          nonche' ogni altra misura destinata  al  risanamento  delle          imprese e che incide sui diritti dei terzi;                     t) strumenti finanziari: gli strumenti finanziati          di cui all'art. 1, comma 2, lettere da a) ad e), del  testo          unico della finanza e gli altri individuati con decreto del          Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta  della          Banca  d'Italia  e  della  Commissione  nazionale  per   le          societa' e la Borsa, in  relazione  alle  previsioni  della          direttiva  2002/47/CE  del   Parlamento   europeo   e   del          Consiglio, del 6 giugno 2002.».               - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  1          del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210  (Attuazione          della direttiva 98/26/CE sulla definitivita'  degli  ordini          immessi  in  un  sistema  di  pagamento  o  di  regolamento          titoli):               «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto          legislativo si intendono per:                 a) «Testo unico bancario» (T.U. bancario): il decreto          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive          modificazioni;                 b) «Testo unico finanza» (T.U. finanza):  il  decreto          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive          modificazioni;                 c) «Consob»: la Commissione nazionale per le societa'          e la borsa;                 c-bis) «AESFEM»: Autorita'  europea  degli  strumenti          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.          1095/2010;                 c-ter)  «CERS»:  Comitato  europeo  per  il   rischio          sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;                 d) «agente di regolamento»: il soggetto che  mette  a          disposizione dei partecipanti conti per il  regolamento  di          ordini di trasferimento all'interno del sistema e che  puo'          concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti;                 e) «banche centrali»: la Banca centrale europea e  le          banche centrali nazionali degli  Stati  membri  dell'Unione          europea;                 f) «compensazione»: la conversione, secondo le regole          del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei          crediti e  dei  debiti  di  uno  o  piu'  partecipanti  nei          confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini          di trasferimento;                 g) «controparte centrale»: il soggetto interposto tra          gli enti di un sistema che funge da  controparte  esclusiva          di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento;                 h) «ente»: uno dei seguenti organismi  che  partecipi          ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di          trasferimento nell'ambito del sistema:                   1) una banca italiana o comunitaria, come  definite          all'art. 1, comma 2, lettere  a)  e  b),  del  testo  unico          bancario, un istituto di moneta elettronica, come  definito          nell'art. 1, comma 2, lettera h-bis),  del  medesimo  testo          unico, nonche' gli  organismi  elencati  all'art.  2  della          direttiva 2006/48/CE;                   2) una SIM, come definita  dall'art.  1,  comma  1,          lettera e), o un'impresa d'investimento  comunitaria,  come          definita dall'art. 1, comma 1, lettera f), del testo  unico          finanza, con esclusione  degli  enti  di  cui  all'art.  2,          paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE;                   3) un'autorita'  pubblica,  o  un'impresa  pubblica          come definita all'art. 8 del  regolamento  n.  3603/93  del          Consiglio CE del 13 dicembre 1993,  nonche'  un'impresa  la          cui attivita' sia assistita da garanzia pubblica;                   4) qualsiasi impresa la cui  sede  legale  non  sia          situata nel territorio dell'Unione europea, e che  eserciti          attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e          2);                   5)  qualsiasi  altro  organismo,   individuato   in          conformita' alle disposizioni comunitarie, che partecipi  a          un sistema italiano o di altro Stato  dell'Unione  europea,          qualora la  sua  attivita'  rilevi  sotto  il  profilo  del          rischio sistemico;                 i) «garanzia»: qualsiasi diritto avente ad oggetto  o          relativo a valute, strumenti finanziari o altre  attivita',          compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria  di  cui          all'art.  1,  paragrafo  4,  lettera  a),  della  direttiva          2002/47/CE,  prontamente  realizzabili  da  chiunque  e  in          qualunque modo e forma, costituito al  fine  di  assicurare          l'adempimento di obblighi presenti o  futuri  derivanti  da          ordini  di  trasferimento  attraverso  un  sistema   o   da          operazioni effettuate con banche centrali;                 l)  «intermediario»:  uno  degli  organismi  indicati          nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi  al          sistema;                 m)  «ordine  di   trasferimento»:   ogni   istruzione          nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di:                   1) mettere a disposizione  di  un  beneficiario  un          importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una          banca (italiana o comunitaria), di una banca  centrale,  di          una controparte centrale o  di  un  agente  di  regolamento          ovvero che determini l'assunzione  o  l'adempimento  di  un          obbligo di pagamento  in  base  alle  regole  del  sistema,          ovvero                   2) trasferire la titolarita' o altri diritti su uno          o piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un          libro contabile o in altro modo;                 n) «partecipante»: un ente, un agente di regolamento,          una controparte centrale, una stanza di  compensazione,  un          operatore del sistema partecipanti a un sistema;                 o) «partecipante indiretto»: un ente, una controparte          centrale,  un  agente  di  regolamento,   una   stanza   di          compensazione  o  un  operatore  del   sistema   conosciuto          dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso,          i cui ordini di trasferimento sono eseguiti  attraverso  il          sistema da un partecipante in nome proprio  in  base  a  un          vincolo contrattuale;                 p) «procedura d'insolvenza»: la  liquidazione  coatta          amministrativa,  il   fallimento,   il   provvedimento   di          sospensione  dei  pagamenti  delle   passivita'   e   delle          restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli  74,          77, comma 2, del testo  unico  bancario,  e  dell'art.  56,          comma 3, del testo unico finanza, nonche' ogni altra misura          prevista da una legge italiana, o, se applicabile,  di  uno          Stato  membro  dell'Unione   europea   o   di   uno   Stato          extracomunitario, che ha come effetto la sospensione  o  la          cessazione  dei  pagamenti   delle   passivita'   e   delle          restituzioni dei beni ai terzi;                 q) «regolamento lordo»: il regolamento operazione per          operazione di ordini di trasferimento, al di fuori  di  una          compensazione;                 r) «sistema»: un insieme di  disposizioni  di  natura          contrattuale o autoritativa, in  forza  del  quale  vengono          eseguiti con regole  comuni  e  accordi  standardizzati  la          compensazione, attraverso una controparte centrale o  meno,          o ordini di  trasferimento  fra  i  partecipanti,  che  sia          contestualmente:                   1) applicabile a tre  o  piu'  partecipanti,  senza          contare l'operatore del sistema ne' un eventuale agente  di          regolamento,  una  eventuale  controparte   centrale,   una          eventuale  stanza   di   compensazione   o   un   eventuale          partecipante   indiretto;   ovvero   applicabile   a    due          partecipanti,  qualora  cio'  sia  giustificato  sotto   il          profilo del contenimento del rischio sistemico  per  quanto          attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri  Stati          membri dell'Unione europea abbiano esercitato  la  facolta'          di limitare a due il numero dei partecipanti;                   2) assoggettato alla  legge  di  uno  Stato  membro          dell'Unione europea, scelta  dai  partecipanti  o  prevista          dalle regole che lo disciplinano, in  cui  almeno  uno  dei          partecipanti medesimi abbia la sede legale;                   3) designato come sistema e  notificato  all'AESFEM          dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la          legge. Un accordo concluso tra sistemi  interoperabili  non          costituisce un sistema;                 s)  «sistema  italiano»:  uno  dei  sistemi  indicati          nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche'  uno          dei sistemi designati ai sensi dell'art. 10;                 t);                 u) «stanza di compensazione»: il centro  responsabile          del calcolo  delle  posizioni  nette  dei  partecipanti  al          sistema;                 v) «strumenti finanziari»: gli  strumenti  finanziari          di cui all'art. 1, comma 2, del testo unico finanza;                 w)  «sistema   extracomunitario»:   un   sistema   di          pagamento  o  di  regolamento  titoli  di  uno  Stato   non          appartenente all'Unione europea;                 w-bis)   «giorno   lavorativo»:   comprende   sia   i          regolamenti diurni sia i  regolamenti  notturni  e  include          tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo  lavorativo          del sistema;                 w-ter) «sistemi interoperabili»: due o piu' sistemi i          cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di          ordini di trasferimento tra sistemi;                 w-quater) «operatore del sistema»: il  soggetto  o  i          soggetti giuridicamente  responsabili  della  gestione  del          sistema. L'operatore del  sistema  puo'  anche  agire  come          agente di regolamento, controparte  centrale  o  stanza  di          compensazione.».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 1186 del codice          civile:               «Art. 1186 (Decadenza dal  termine).  -  Quantunque  il          termine sia stabilito a favore del debitore,  il  creditore          puo' esigere immediatamente la prestazione se  il  debitore          e' divenuto insolvente o ha diminuito, per  fatto  proprio,          le garanzie che aveva date o non ha dato  le  garanzie  che          aveva promesse.».               -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   9   del          regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio  n.          593  del  17  giugno  2008  sulla  legge  applicabile  alle          obbligazioni contrattuali (Roma I):               «Art. 9 (Norme di applicazione  necessaria).  -  1.  Le          norme di applicazione necessaria sono disposizioni  il  cui          rispetto  e'  ritenuto  cruciale  da  un   paese   per   la          salvaguardia dei suoi  interessi  pubblici,  quali  la  sua          organizzazione politica, sociale o economica, al  punto  da          esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino          nel loro  campo  d'applicazione,  qualunque  sia  la  legge          applicabile al contratto secondo il presente regolamento.               2. Le disposizioni del presente regolamento non  ostano          all'applicazione delle  norme  di  applicazione  necessaria          della legge del foro.               3. Puo' essere  data  efficacia  anche  alle  norme  di          applicazione necessaria  del  paese  in  cui  gli  obblighi          derivanti  dal  contratto  devono  essere  o   sono   stati          eseguiti, nella misura in cui tali  norme  di  applicazione          necessaria rendono illecito  l'adempimento  del  contratto.          Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve          tenere conto della  loro  natura  e  della  loro  finalita'          nonche' delle conseguenze derivanti  dal  fatto  che  siano          applicate, o meno.».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della  legge          31 maggio 1995, n. 218 (Riforma  del  sistema  italiano  di          diritto internazionale privato):               «Art. 17 (Norme di applicazione necessaria).  -  1.  E'          fatta salva la prevalenza sulle  disposizioni  che  seguono          delle  norme  italiane  che,  in  considerazione  del  loro          oggetto  e  del  loro  scopo,  debbono   essere   applicate          nonostante il richiamo alla legge straniera.».               La  direttiva  (CE)  del  Parlamento  europeo   e   del          Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 in materia di risanamento          e liquidazione degli enti  creditizi  e'  pubblicata  nella          G.U.C.E. 5 maggio 2001, n. L 125.               Il testo del Titolo IV, Sezione  III-bis,  del  decreto          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico          delle leggi in materia bancaria e creditizia», comprendente          gli articoli da 95-bis a 95-septies, e' il seguente:               «Sezione III-bis               BANCHE OPERANTI IN AMBITO COMUNITARIO               Art.  95-bis (Riconoscimento   dei   provvedimenti   di          risanamento e delle procedure  di  liquidazione).  -  1.  I          provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione          di banche comunitarie sono disciplinati e producono i  loro          effetti,  senza  ulteriori   formalita',   nell'ordinamento          italiano secondo la normativa dello Stato d'origine.               1-bis. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi          dell'art. 79, comma 1, cessano di avere effetto  dall'avvio          della procedura  di  risanamento  da  parte  dell'autorita'          competente dello Stato d'origine della banca comunitaria.               2. I provvedimenti di  risanamento  e  di  avvio  della          liquidazione coatta amministrativa di  banche  italiane  si          applicano e producono i  loro  effetti  negli  altri  Stati          comunitari e, sulla base di accordi  internazionali,  anche          in altri Stati esteri.               2-bis. Quando e' esercitato un potere di risoluzione  o          applicata una misura  di  risoluzione  di  cui  al  decreto          legislativo, le  disposizioni  della  presente  sezione  si          applicano a tutti  i  soggetti  indicati  nell'art.  2  del          decreto stesso.»               «Art.  95-ter  (Deroghe).  -  1.  In  deroga  a  quanto          previsto dall'art. 95-bis, gli effetti di un  provvedimento          di  risanamento  o  dell'apertura  di  una   procedura   di          liquidazione:                 a)  su  contratti  e   rapporti   di   lavoro,   sono          disciplinati   dalla   legge   dello   Stato    comunitario          applicabile al contratto di lavoro;                 b) su contratti che danno diritto al godimento di  un          bene immobile o al suo acquisto,  sono  disciplinati  dalla          legge dello Stato comunitario nel cui territorio e' situato          l'immobile. Tale legge determina se un bene  sia  mobile  o          immobile;                 c) sui diritti relativi a un  bene  immobile,  a  una          nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico          registro,  sono  disciplinati  dalla  legge   dello   Stato          comunitario sotto la cui autorita' si tiene il registro;                 d) sull'esercizio dei diritti di proprieta'  o  altri          diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o  il  cui          trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in          un conto o in  un  sistema  di  deposito  accentrato,  sono          disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario  in          cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito          accentrato in cui sono iscritti tali diritti.               2. In deroga a quanto previsto dall'art.  95-bis,  sono          disciplinati dalla legge che regola il contratto:                 a) gli accordi di  compensazione,  di  netting  e  di          novazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli  65  e          68 del decreto legislativo;                 b)  le  cessioni  con  patto  di  riacquisto   e   le          transazioni effettuate in un mercato  regolamentato,  fatto          salvo quanto previsto agli articoli 65  e  68  del  decreto          legislativo, nonche' quanto previsto alla  lettera  d)  del          comma 1.               3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine          relative alle azioni di  annullamento,  di  nullita'  o  di          inopponibilita' degli  atti  compiuti  in  pregiudizio  dei          creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento  o          l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica:                 a) il diritto reale del creditore  o  del  terzo  sui          beni  materiali  o  immateriali  mobili  o   immobili,   di          proprieta' della banca, che al momento dell'adozione di  un          provvedimento  di  risanamento  o  dell'apertura   di   una          procedura di liquidazione si trovano nel territorio di  uno          Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti          fini e' assimilato a un diritto reale il diritto,  iscritto          in un pubblico registro e opponibile a terzi, che  consente          di ottenere un diritto reale;                 b)  i  diritti,  nei  confronti  della   banca,   del          venditore,  basati  sulla  riserva  di  proprieta',  e  del          compratore  di  beni  che  al  momento  dell'adozione   del          provvedimento o dell'apertura della  procedura  si  trovano          nel territorio di uno Stato comunitario diverso  da  quello          di origine;                 c)  il  diritto  del   creditore   di   invocare   la          compensazione del proprio  credito  con  il  credito  della          banca, quando la compensazione sia consentita  dalla  legge          applicabile al credito della banca.               4. In deroga all'art. 95-bis, la normativa dello  Stato          di origine non si applica alla nullita', all'annullamento o          all'inopponibilita' degli atti compiuti in pregiudizio  dei          creditori, quando il beneficiario di tali  atti  prova  che          l'atto pregiudizievole e' disciplinato dalla legge  di  uno          Stato comunitario  che  non  consente,  nella  fattispecie,          alcun tipo di impugnazione.               5. Gli effetti dell'adozione  di  un  provvedimento  di          risanamento   o   dell'apertura   di   una   procedura   di          liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un          diritto del quale la banca e' spossessata sono disciplinati          dalla legge dello Stato comunitario  in  cui  la  causa  e'          pendente.               6. Le previsioni di cui ai  commi  1,  2  e  3  trovano          applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse          non  riguardano  altri  profili  della   disciplina   delle          procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme  in          materia  di  ammissione  allo  stato  passivo,  anche   con          riferimento al grado e alla natura delle relative  pretese,          e  di  liquidazione  e  riparto  dell'attivo,  che  restano          soggetti alla  disciplina  dello  Stato  di  origine  della          banca.»               «Art. 95-quater (Collaborazione tra  autorita').  -  1.          Salvo che l'informazione non  vada  fornita  ai  sensi  del          decreto legislativo, la Banca d'Italia informa le autorita'          di vigilanza e, se diverse,  le  autorita'  di  risoluzione          degli  Stati  comunitari  ospitanti  e  la  Banca  centrale          europea dell'adozione dei provvedimenti  di  risanamento  e          dell'apertura  della  procedura  di   liquidazione   coatta          amministrativa, precisandone gli effetti. L'informazione e'          data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'adozione del          provvedimento o dell'apertura della procedura ovvero subito          dopo.               2.  La  Banca  d'Italia,  qualora  ritenga   necessaria          l'applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento          nei confronti di una banca  comunitaria,  ne  fa  richiesta          all'autorita' di vigilanza o, se diversa, all'autorita'  di          risoluzione  dello  Stato  d'origine  ovvero   alla   Banca          centrale europea.               2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5,  6          e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo.»               «Art.  95-quinquies(Pubblicita'  e  informazione   agli          aventi diritto). - 1. I provvedimenti di risanamento  e  di          avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa          adottati nei confronti di  una  banca  italiana  che  abbia          succursali o presti servizi in altri Stati comunitari  sono          pubblicati per  estratto  anche  nella  Gazzetta  Ufficiale          delle Comunita' europee e in due  quotidiani  a  diffusione          nazionale di ciascuno Stato ospitante.               2. Le comunicazioni previste dall'art. 86, commi 1, 2 e          8, ai soggetti che hanno la residenza, il  domicilio  o  la          sede legale in altro Stato comunitario  devono  indicare  i          termini  e  le  modalita'  di  presentazione  dei   reclami          previsti all'art. 86, comma 4, e delle opposizioni previste          dall'art. 87, comma 1, nonche' le conseguenze  del  mancato          rispetto dei termini.               3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai  commi          1  e  2  sono  effettuate  in  lingua  italiana  e   recano          un'intestazione in tutte le  lingue  ufficiali  dell'Unione          europea volta  a  chiarire  la  natura  e  lo  scopo  delle          comunicazioni stesse.               4. I reclami e le istanze previsti dall'art. 86,  commi          4 e 5, le opposizioni di cui all'art. 87 e  le  domande  di          insinuazione tardive di  cui  all'art.  89,  presentate  da          soggetti che hanno la residenza, il  domicilio  o  la  sede          legale in altro Stato comunitario, possono  essere  redatti          nella   lingua   ufficiale   di   tale   Stato   e   recano          un'intestazione in lingua  italiana  volta  a  chiarire  la          natura  dell'atto.  I  commissari  possono   chiedere   una          traduzione in lingua italiana degli atti medesimi.               5. Per soggetti di cui al comma 2, i  termini  indicati          dagli  articoli  86,  comma  4,  e  87,   comma   1,   sono          raddoppiati; il termine indicato  nell'art.  86,  comma  5,          decorre  dalla  data  di   pubblicazione   nella   Gazzetta          Ufficiale delle Comunita' europee prevista nel comma 1.»               «Art. 95-sexies (Norme di attuazione). -  1.  La  Banca          d'Italia adotta disposizioni di attuazione  della  presente          sezione.»               «Art. 95-septies (Applicazione). - 1.  Le  disposizioni          della presente sezione si  applicano  ai  provvedimenti  di          risanamento  e  alle  procedure  di   liquidazione   coatta          amministrativa, nonche' ai provvedimenti di  risanamento  e          liquidazione  delle  competenti   autorita'   degli   Stati          comunitari o della Banca centrale europea adottati dopo  il          5 maggio 2004.».   |  
|   |                                 Art. 21 
                      Disposizioni di attuazione 
   1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita la Banca d'Italia, possono essere dettate disposizioni di  attuazione del presente Capo II.   2. Ai fini  della  strutturazione  degli  interventi  previsti  dal presente Capo II, nonche' della gestione dell'eventuale  contenzioso, il Ministero puo' avvalersi, a spese dell'Emittente,  di  esperti  in materia finanziaria, contabile e legale, scelti fra soggetti che  non abbiano in corso o non abbiano intrattenuto  negli  ultimi  tre  anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.     |  
|   |                               Art. 21 bis 
                         Relazione alle Camere 
   1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle  Camere una relazione quadrimestrale riguardante le istanze presentate e  gli interventi effettuati, nella quale sono  indicati  l'ammontare  delle risorse erogate e le  finalita'  di  spesa,  ai  sensi  del  presente decreto.   2. Con riferimento agli  interventi  effettuati  nel  quadrimestre, nella relazione sono indicate le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella  quale  sono stati concessi  i  finanziamenti,  dei  soggetti  nei  cui  confronti l'Emittente  vanta  crediti,  classificati  in  sofferenza,  per   un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto.     |  
|   |                                 Art. 22 
                          Risorse finanziarie 
   1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione di  1,3  miliardi  di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura degli oneri  derivanti dalle operazioni  di  sottoscrizione  di  azioni  effettuate  per  il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo  di  euro (ai sensi del capo II) e  dalle  garanzie  concesse  dallo  Stato  su passivita' di nuova emissione  e  sull'erogazione  di  liquidita'  di emergenza (ai sensi del capo I) a favore di banca Carige. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 1  miliardo  di  euro  per  l'anno  2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 170, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228  come rifinanziata da ultimo con la legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e quanto  a  0,3  miliardi  di   euro   per   l'anno   2019,   mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito  con modificazioni dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89.   2. Con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra  le  finalita' di cui  al  comma  1  e  la  eventuale  successiva  rimodulazione  in relazione alle effettive esigenze.   3. Gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse  ai sensi del capo I sono versati su apposito conto corrente di Tesoreria centrale.   4. I corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni sono  versati  all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo  di  cui  al comma 1. Le risorse del Fondo non piu' necessarie alle  finalita'  di cui  al  presente  decreto  sono  quantificate  e  trasferite,  anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, ai capitoli di  provenienza,  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.   5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni  di  bilancio.  Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'  disporre il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini  di  pagamento  sui pertinenti capitoli di spesa.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente del comma 170 dell'art. 1          della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni  per  la          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -          legge di stabilita' 2013):               «Art. 1               1. - 169. (Omissis).               170. E' autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per          ciascuno degli anni dal 2013  al  2022  per  finanziare  il          contributo italiano alla ricostituzione delle  risorse  dei          Fondi multilaterali di sviluppo e  del  Fondo  globale  per          l'ambiente.               (Omissis).».               La  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio   di          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2019-2021)   e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2018,  n.          302, S.O.               - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art.  37          del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):               «Art.  37  (Strumenti  per  favorire  la  cessione  dei          crediti certificati). - 1. - 5. (Omissis).               6.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero          dell'Economia e delle Finanze e' istituito,  un  fondo  con          una dotazione di 1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014          finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul  bilancio          statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per          le   finalita'   del   presente   comma   e'    autorizzata          l'istituzione  di  apposita   contabilita'   speciale.   Il          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di          bilancio.               (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 23 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.     |  
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