| Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 27 febbraio 2019 |  
| Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio del medicinale omeopatico «Allya Injektopas». (Determina n. 50/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco,  a  norma  dell'art.  48,  comma  13  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n.  6,  della  cui  pubblicazione  sul proprio sito  istituzionale  e'  stato  dato  avviso  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del  17 giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche»;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Vista la determinazione n. 1301 del 23 settembre 2016, con  cui  il direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito alla  dott.ssa  Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  dell'area autorizzazione medicinali;   Vista la determinazione n. 1313 del 23 settembre 2016, con  cui  il direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito alla dott.ssa Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  ad  interim dell'Ufficio autorizzazione all'immissione in commercio;   Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in   particolare   l'art.   20, contenente  disposizioni  particolari  per  i  medicinali  omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995;   Visto l'art. 1, comma 590 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190, recante «Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio  annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'   2015)»,   come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito  dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini  previsti da disposizioni legislative, che posticipa al  31  dicembre  2019  il termine ultimo per rimanere in commercio per i medicinali  omeopatici di cui al citato art. 20 del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n. 219;   Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data  2  giugno 2016, prot. n. 58567 del 2 giugno 2016,  con  la  quale  la  societa' Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH, con sede  legale  e  domicilio fiscale in Schiffenberger Weg, 55  D-35394  Giessen,  ha  chiesto  di essere autorizzata al rinnovo dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge  n.  190/2014  e successive modificazioni ed integrazioni, del  medicinale  omeopatico «Allya Injektopas» nella forma e confezione: «soluzione  iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml,  a  cui  e'  stato  attribuito  A.I.C.  n. 047500018;   Considerato:   che in data 2 marzo 2017, prot. n. 21616,  e'  stata  richiesta  da parte di AIFA la presentazione di documentazione integrativa;   che in data 23 maggio 2017, prot. n. 0053605, e' stata richiesta da parte dell'azienda una proroga di  novanta  giorni  decorrenti  dalla scadenza  del  termine  concesso  per  l'invio  della  documentazione integrativa, che con nota AIFA del 5 giungo  2017,  prot.  n.  57567, AIFA ha concesso la proroga;   che in data 9 agosto 2017, prot. n. 0087765, l'azienda ha richiesto una seconda proroga di novanta giorni decorrenti dalla  scadenza  del termine concesso per la precedente proroga;   che in data 21 agosto 2017, prot. n. 90467,  AIFA  ha  concesso  la suddetta richiesta di proroga;   che in data 24  novembre  2017,  prot.  n.  0127191,  l'azienda  ha depositato la documentazione integrativa richiesta;   che in data  9  ottobre  2018,  prot.  n.  111052,  considerata  la necessita' di concludere il procedimento amministrativo  dell'A.I.C., e considerata altresi' la scadenza del 28 febbraio  2018  dell'ultima proroga concessa all'azienda con nota AIFA del 31 gennaio 2018, prot. n. 10454, per  l'integrazione  di  tutti  i  dossier  sottomessi,  ha inviato la nota conclusiva comprendente la richiesta di  integrazione documentale relativa a tutte le carenze riscontrate e  l'accettazione dei «Post  Approval  Committment»  entro  il  termine  perentorio  di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione;   che in  data  2  novembre  2018,  prot.  n.  120168,  l'azienda  ha depositato  solo  parzialmente  la  documentazione  richiesta  e   ha comunicato con un «Commitment to AIFA» che: «Hereby we  confirm  that we  will  submit  the  required  documentation  according  for  Allya Injektopas, ID 14346, procedure code:  OMEO/2016/10532,  as  soon  as possible according to the requirements of AIFA»;   che in data 13 novembre 2018, prot. n. 124471, e' stato  comunicato all'azienda che la nota di cui all'oggetto non sarebbe stata  accolta e che pertanto si sarebbe proceduto a valutare quanto gia' depositato ai  fini  della  conclusione  del  procedimento   per   il   rilascio dell'A.I.C.;   Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 10-bis;   Vista la nota dell'Agenzia italiana  del  farmaco  del  7  dicembre 2018,  prot.  n.  135322,  di  comunicazione  dei   motivi   ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis, legge  n.  241/1990  al primo rinnovo del medicinale omeopatico «Allya  Injektopas»,  con  la quale e' stato comunicato alla  predetta  societa'  il  preavviso  di diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio di cui all'art. 1, comma 590 della legge  n.  190/2014  e  successive modificazioni ed integrazioni, del medicinale omeopatico;   Considerato che la societa' Pascoe Pharmazeutische  Praparate  GmbH non ha  presentato  alcuna  osservazione  all'atto  di  preavviso  di diniego succitato;   Preso  atto  altresi'  che  la  societa'   Pascoe   Pharmazeutische Praparate GmbH con nota del 14 dicembre 2018,  prot.  n.  138363,  ha dichiarato   di   voler   ritirare   la    richiesta    di    rinnovo dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  del   medicinale omeopatico  «Allya  Injektopas»  (dichiarando   contestualmente   che effettuera' il ritiro dal mercato entro il 31 dicembre 2019);   Visto il  parere  non  favorevole  al  rinnovo  dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui  all'art.  1,  comma  590,  della legge n. 190/2014 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  del medicinale omeopatico «Allya Injektopas», espresso dalla  Commissione consultiva  tecnico-scientifica  nella  seduta  14-16  gennaio  2019, verbale CTS n. 5,  nel  quale  tenuto  conto  che  l'azienda  non  ha presentato  controdeduzioni  al  preavviso   di   diniego   e   della comunicazione di voler ritirare la domanda,  per  le  motivazioni  di seguito riportate:  Carenze modulo 3.2.S.  Carenze comuni:   La documentazione integrativa a supporto della qualita' di tutti  i ceppi risulta  ancora  carente  relativamente  con  riferimento  alle informazioni  e  dati  riguardanti  il  processo  di  produzione,  la convalida di  processo,  le  impurezze,  le  specifiche  e  procedure utilizzate, i dati sui batches  analysis,  le  giustificazioni  delle specifiche e i contenitori utilizzati;  Descrizione   del   processo   di   produzione:   generica   e    non  prodotto-specifico.   La  descrizione  narrativa   del   processo   produttivo   non   e' dettagliata, mancano i  quantitativi  di  materie  prime  utilizzate, solventi/veicoli, reagenti; il processo produttivo e' generico e  non rappresentativo  del  batch   size   prodotto-specifico,   dichiarato dall'azienda. Le condizioni  e  i  tempi  di  processamento  del  raw material di  origine  vegetale  successivi  alla  raccolta  non  sono chiaramente indicati; per i ceppi di origine chimica  l'azienda  deve fornire  una  giustificazione  del  range  della  lowest   producible trituration rapportato a quello del raw material/ceppo dichiarato.  Convalida del processo di produzione.   Risulta mancante la convalida (o il protocollo  di  convalida)  del processo di diluizione  e  dinamizzazione  in  lingua  inglese.  Tale convalida deve prevedere l'utilizzo di un tracciante  e  deve  essere effettuata fino alla  diluizione  di  cui  puo'  essere  rilevato  il titolo, mediante adeguata metodica analitica.  Carenze comuni - Ceppi di origine vegetale.   Relativamente alla documentazione integrativa  inviata  a  supporto della qualita' dei  ceppi  di  origine  vegetale  arnica,  bryonia  e harpagophytum permangono le seguenti criticita':  Loss on drying del raw material (arnica montana e bryonia).   Relativamente al raw material di arnica e  bryonia  l'azienda  deve eseguire il test del loss on drying conformemente a  quanto  previsto dalla monografia  di  Ph.  Eu.  2045  Herbal  drugs  for  homoepathic preparation ed. corr, ed inserire tale test  nella  presente  sezione delle specifiche.   Qualora il  parametro  di  riferimento  non  fosse  presente  sulla monografia specifica, l'azienda deve indicarlo in base all'esperienza acquisita. Il loss on drying e' un parametro di  processo  essenziale nella produzione della TM,  necessario  per  il  calcolo  appropriato della quantita' di etanolo da aggiungere  al  materiale  vegetale  in macerazione e deve essere necessariamente determinato su  ogni  lotto di produzione.  Test di controllo microbiologico su tintura madre.   Il criterio di accettabilita' adottati non  e'  conforme  a  quanto previsto dalla monografia 5.1.4 di Ph. Eur.  Microbiological  quality of  non-sterile  pharmaceutical  preparations  and   substances   for pharmaceutical use for aqueous preparations.   Non e' effettuato il controllo microbiologico di routine sui  lotti di TM prodotti, relativi a ciascun  fornitore  di  raw  material.  La giustificazione  fornita  per  la  non   esecuzione   del   controllo microbiologico al rilascio dei lotti non e' accettabile e la frase in calce  alla  tabella   delle   specifiche   non   verra'   presa   in considerazione   in   quanto   la   dimostrazione   della    qualita' microbiologica  inserita  nella  tabella  delle  specifiche  con   la dichiarazione «shown on one batch during stability study». Nonostante l'esperienza acquisita nel tempo, l'azienda non presenta  uno  studio adeguato per dimostrare che il test possa essere effettuato come skip test indicando la frequenza di controllo o almeno una volta l'anno su di un lotto di produzione.   Test di controllo microbiologico su tintura  madre  in  stabilita': l'azienda indica, in questa sezione, come specifica per il  controllo microbiologico  esclusivamente  «Microbial  purity»;  i  criteri   di accettabilita' adottati  devono  essere  chiaramente  esplicitati  ed indicato il relativo riferimento di Ph.  Eu.  scelto.  I  criteri  di accettabilita' adottati non sono conformi  a  quanto  previsto  dalla monografia 5.1.4 di Ph. Eur. Microbiological quality  of  non-sterile pharmaceutical preparations and substances for pharmaceutical use for aqueous preparations.   I  risultati  degli  studi  di  stabilita'  del  ceppo  sono  stati effettuati  esclusivamente  nel  contenitore  «glass  bottle».  Nella sezione 3.2.S.6 Container and closure system, l'azienda  dichiara  di conservare la TM anche in Stainless steel container.  Il  contenitore utilizzato negli studi di stabilita'  deve  essere  caratterizzato  e deve essere lo stesso in cui e' conservata la TM.   L'azienda  dichiara  che  a  seguito  della  scadenza  dello  stock omeopatico ne ritesta le  specifiche  cosi'  da  garantire  anche  la conservazione delle diluizioni usate in produzione. Quanto dichiarato non e'  accettabile  poiche'  non  e'  possibile  trasferire  i  dati ottenuti in seguito a retest dello stock alle  diluizioni  conservate da esso ottenute, oltre la data di scadenza.  Test di controllo della radioattivita' su tintura madre.   Non e' inserito il test della radioattivita' tra le specifiche  del ceppo omeopatico secondo quanto previsto dalla monografia di Ph. Eur. 2045 Herbal drugs for homoepathic preparations. Si evidenzia  che  la Declaration  on  the  risk  of  radioactivite  contamination  fornita dall'azienda, per garantire l'assenza del rischio  da  contaminazione radioattiva dell'area geografica di raccolta del raw material, non e' accettabile.  Si  evidenzia  altresi'  che  il  certificato  di  GACP Compliance  non  e'  una  garanzia  per  l'assenza  di   rischio   di contaminazione  radioattiva.  La  mancanza   di   dati   storici   di monitoraggio o di una documentazione  adeguata  (risk  assessment)  a supporto   dell'assenza   di   contaminazione   del   territorio   di coltivazione, non consente di escludere il rischio di contaminazione.  Test di controllo dell'ocratossina su tintura madre.   L'azienda deve inserire il test di controllo per l'ocratossina  tra le specifiche del ceppo omeopatico. La Justification of specification for  the  test  for  ochratoxin,  fornita  dall'azienda  per  la  non conduzione del test, non e' accettabile in considerazione della parte ipogea  della  pianta  utilizzata  per  la   produzione   del   ceppo omeopatico. Infatti, base al documento Questions & answers on quality of herbal medicinal products/traditional  herbal  medicinal  products (EMA/HMPC/41500/2010 Rev.5, 2015): «Routine  analysis  of  mycotoxins should be considered in the case of  a  herbal  drug  substance/plant part at  risk  such  as  seed,  fruit,  root,  rhizome.  If,  in  the literature, data are available on mycotoxin formation in the  plants, or possible contamination of the  herbal  substance  is  known,  then testing  should  be  conducted.  In  addition,  as   aflatoxins   and ochratoxin A are soluble in alcohol, the  need  for  testing  of  the herbal preparation should also be considered».  Certificati di analisi della tintura madre.   L'azienda deve fornire almeno un certificato di analisi di un lotto recente di TM completo di tutte le specifiche aggiornate.  Diluizioni intermedie conservate.   Per le  diluizioni  intermedie  conservate,  devono  essere  sempre indicate le  specifiche  appropriate  come  aspetto,  colore,  titolo alcolico e controllo microbiologico, analogamente a  quanto  previsto per il ceppo da cui derivano.  Stabilita' su tintura madre (bryonia e harpagophytum).   Relativamente  ai  dati  presentati   per   i   ceppi   bryonia   e harphagophytum l'azienda deve ancora fornire i risultati dello studio completi,  pertanto  non  e'  accettabile  il  periodo  di  validita' richiesto  dall'azienda  rispettivamente  di  60  e   55   mesi.   Si rappresenta  che  sara'  considerato  accettabile  esclusivamente  il periodo  di  validita'  coperto  dai  dati  dello   studio,   nessuna estrapolazione verra' presa in considerazione.  Carenze comuni - Ceppi di origine chimica.   Relativamente alla documentazione integrativa  inviata  a  supporto della qualita' dei ceppi di origine chimica  calcium  phosphoricum  e silicea permangono le seguenti criticita':  Test di controllo microbiologico sulle Trit.D1.   L'azienda non esegue routinariamente  il  controllo  microbiologico sulle Trit.D1 giustificandosi con una frase  in  calce  alla  tabella delle specifiche nella quale afferma che la  qualita'  microbiologica «shown on one batch during stability study». Nei due  certificati  di analisi  allegati  non  risulta  presente   tale   controllo   e   la giustificazione   fornita   per   la   non   conduzione   del    test routinariamente e' solo parzialmente accettabile.  Stabilita'.   I dati di retest presentati sui ceppi  calcium  hydrogen  phosphate dihydrate e silic acid non sostituiscono  uno  studio  di  stabilita' necessario ad assegnare un retest period del ceppo, pertanto il ceppo dovra' essere  analizzato  ogni  volta  prima  del  suo  utilizzo  in produzione per la verifica della conformita' alle specifiche.   Relativamente al calcium phosphoricum la validita' della stabilita' della lowest producible potentisation sara' data esclusivamente sulla base dei dati attualmente presentati (36 mesi) e potra' essere  usata a supporto della sola Trit. D1 e non potra'  essere  trasferita  alle diluizioni successive,  che  dovranno  pertanto  essere  prodotte  al momento e analizzate, al fine  di  verificarne  la  conformita'  alle specifiche, immediatamente prima del loro uso nelle  fasi  successive di produzione. L'azienda deve integrare i dati di  stabilita'  su  un secondo batch di calcium phosphoricum Trit.D1.   Relativamente al silic acid, l'azienda  non  ha  presentato  nessun risultato sulla lowest  producible  potentisation  che  pertanto  non potra' essere conservata ma  dovra'  essere  prodotta  al  momento  e analizzata, al fine di verificarne la  conformita'  alle  specifiche, immediatamente prima dell'uso.  Contenitori.   Per i ceppi chimici le informazioni relative ai  contenitori  e  ai sistemi di chiusura  risultano  ancora  carenti:  le  specifiche  del materiale e le caratteristiche  dei  contenitori  e  dei  sistemi  di chiusura   utilizzati   non   risultano    descritti    in    maniera sufficientemente  adeguata.  La  dichiarazione  di  conformita'   dei materiali plastici di tappi e guarnizioni del fornitore Steinbach  AG non risulta aggiornata all'ultimo regolamento (EU) No. 10/2011.  Carenze modulo 3.2.P.   La documentazione integrativa a supporto della qualita' del  modulo 3.2.P  «soluzione  iniettabile»   risulta   carente   nelle   sezioni sottoelencate:  Sviluppo farmaceutico.   L'azienda e non  ha  chiarito  perche'  i  diversi  componenti  del medicinale non sono stati utilizzati in anaparti.  Processo di produzione, controlli di processo e step critici.   L'azienda non ha inserito tra i controlli effettuati sul bulk prima della filtrazione  e/o  infialamento  il  test  per  il  calcolo  del bioburden iniziale  e  deve  definire  il  criterio  di  accettazione dell'F0.   L'azienda non ha aggiornato gli IPC secondo quanto richiesto.  Convalida del processo di produzione.   L'azienda deve effettuare la convalida del processo  di  produzione su 3 lotti consecutivi e non  su  un  singolo  lotto  di  4  prodotti diversi: quanto presentato al paragrafo 3.7  Validation  batches  del protocollo di convalida PP_VAL_030 non e' accettabile.  Specifiche del prodotto finite.   L'azienda deve fornire una giustificazione adeguata per  il  limite delle  endotossine  batteriche  di  50  I.U./ml  proposto   e,   come produttore del prodotto finito, deve  impegnarsi  a  tenere  il  piu' basso possibile il contenuto di endotossine. Quanto presentato non e' sufficiente per poter accogliere tale limite visto che non  e'  stato considerato un «worst case scenario». Inoltre, laddove  la  specifica abbia dei limiti quantificabili, non e'  accettabile  riportare  come risultato «complies» e l'azienda deve pertanto esprimere il risultato numerico del test ottenuto nei certificati di batch analysis. Il test di sterilita' non assicura la riduzione del rischio  di  presenza  di endotossine batteriche.   L'azienda deve fornire i dati  sul  bulk  dei  lotti  presenti  nel Dossier e deve fornire i dati  storici  relativi  ai  lotti  prodotti negli ultimi 5 anni oppure su almeno 10 lotti.   In riferimento al limite dello ≤ 3,0%  (V/V)  dell'ethanol  content l'azienda  non  fornisce  una  giustificazione  adeguata  per   poter accogliere tale limite. Nella monografia di Ph. Eur. 1038 Homoepathic preparations, relativamente alle «parental  preparation»  si  afferma infatti che «The residual ethanol content is not greater than 1%  V/V unless otherwise and justified and authorised».  Carenze modulo 4.   Con riferimento alla parte di sicurezza l'azienda, in risposta alle richieste AIFA, invia una documentazione «Safety Statement for  Allya Injektopas  (Module  4)»  nella  quale  risultano  solo  parzialmente risolte le  criticita'  evidenziate  in  precedenza  e  che  pertanto risulta ancora non adeguata a supportare la  sicurezza  del  prodotto oggetto di domanda di rinnovo, soprattutto  in  considerazione  della via di somministrazione richiesta.   Per il  ceppo  harpagophytum  quanto  presentato  non  puo'  essere utilizzato a supporto della sicurezza in quanto il dato tossicologico non e'  rappresentativo  del  prodotto  in  oggetto  di  valutazione. L'azienda  infatti  utilizza  l'approccio   PDE   relativo   ad   una somministrazione orale, senza alcuna giustificazione. Al riguardo  si rappresenta che non  e'  accettabile  alcuna  estrapolazione  da  vie diverse da quella  parenterale  in  assenza  di  dati  specifici.  In aggiunta, proprio in virtu' dell'estrapolazione proposta dalla via di somministrazione orale a quella parenterale, il fattore di incertezza F5 pari a 1 non trova giustificazione. Inoltre, si evidenzia  che  lo stesso documento preso a riferimento dall'azienda  a  supporto  della sicurezza presenta controindicazioni e limitazioni  d'uso  in  gruppi speciali di popolazione.   Per il ceppo arnica montana (dried undregrounds) l'azienda prende a riferimento un dato di tossicita' letale ottenuto  in  topi,  con  la somministrazione per via sottocutanea di 3000 mg/Kg di  un  «estratto di  radice»  non  meglio  caratterizzato.  Citando  l'articolo  «Dose conversion between species, Nair and Jacobs 2016», converte quindi il valore di LD (dose letale) in topi in  un  valore  approssimativo  di dose letale in uomo pari a 12.2 g (considerando un peso di 50 Kg).  A tal proposito si sottolinea che il mero confronto del  contenuto  del componente potenzialmente tossico con il valore di LD  (dose  letale) non e' idoneo a supportare la sicurezza e quindi tale  approccio  non e'  accettabile.  Inoltre,  dalla  letteratura  esistente  (HMPC)  si evidenzia che i prodotti a base di  arnica  montana  sono  usualmente indicati per il solo uso esterno con controindicazioni e  limitazioni d'uso in gruppi speciali di popolazione.   Per  il  ceppo  bryonia  l'azienda   identifica   come   componente tossicologicamente rilevante le cucurbitacine D, E e I e prende  come «worst  case»  il  dato  di  LD50  i.p.  ottenuto   in   topi   sulla cucurbitacina  B,  pari  a  1  mg/Kg  BW.   Successivamente   citando l'articolo «Dose conversion between species, Nair and  Jacobs  2016», converte tale valore di LD50 in un valore di LD50 per l'uomo  pari  a 4.1 mg (considerando un peso di 50 Kg). A tal proposito si sottolinea che il mero confronto del  contenuto  del  componente  potenzialmente tossico con i valori di LD50, non e' idoneo a supportare la sicurezza e quindi tale approccio non e' accettabile  anche  in  considerazione dell'elevata tossicita' del componente e  delle  peculiarita'  legate alla via di somministrazione. Si rappresenta,  inoltre,  che  l'altro dato riportato dall'azienda, riferito ai potenziali  effetti  tossici in uomo dopo ingestione di 3.5 g di Bryonia roots,  non  puo'  essere utilizzato a supporto della  sicurezza  in  quanto  riferito  ad  una somministrazione orale.   Per il ceppo calcium phosphoricum quanto presentato non puo' essere utilizzato a supporto della sicurezza in quanto il dato tossicologico non e'  rappresentativo  del  prodotto  in  oggetto  di  valutazione. L'azienda infatti utilizza una LD50 relativo ad una  somministrazione orale,  senza  alcuna   giustificazione.   Successivamente,   citando l'articolo «Dose conversion between species, Nair and  Jacobs  2016», converte tale valore di LD50 in un valore di LD50 per l'uomo  pari  a 32.1 g (considerando un peso di 50 Kg).  Si  ribadisce  che  il  mero confronto del contenuto del componente potenzialmente tossico  con  i valori di LD50, non e'  idoneo  a  supportare  la  sicurezza  e  che, quindi, tale approccio non e' accettabile.   Per il ceppo silicea l'azienda a supporto della sicurezza,  citando l'articolo «Dose conversion between species, Nair and  Jacobs  2016», converte i valori di LDL0 i.v. in cane,  in  ratto  e  in  topo,  nei medesimi valori per l'uomo. A tal proposito si sottolinea che il mero confronto del contenuto del componente potenzialmente tossico  con  i valori di LD50, LDL0 e LD non e' idoneo a supportare la  sicurezza  e quindi tale approccio non e'  accettabile,  anche  in  considerazione delle peculiarita' legate alla via di somministrazione.   Per  quanto  riguarda  la  tollerabilita'  locale,  quanto  inviato dall'azienda non si ritiene sufficiente a supportare la stessa. Tutta la documentazione e' riportata in maniera generica, approssimativa  e senza un adeguato risk assessment. Il riferimento ai dati di  vendita in rapporto al numero  di  reazioni  avverse  non  e'  sufficiente  a garantire la  sicurezza  del  medicinale  oggetto  della  domanda  di rinnovo.   In  considerazione  della  via   di   somministrazione   richiesta, dell'elevata tossicita' e concentrazione di alcuni ceppi, e, inoltre, in considerazione delle reazioni avverse riportate  nel  «Summary  of Frequency of Reporting of suspected ADRs», derivanti anche  dai  dati di uno studio osservazionale non interventistico condotto tra gennaio e maggio del 2008, non adeguatamente descritto, non e' possibile,  in base a quanto presentato, accordare  la  sicurezza  per  il  prodotto oggetto di valutazione.   Considerate le carenze sopra riportate ed  il  loro  impatto  sulla sicurezza  del  prodotto  si  rileva  la  necessita'  di   concludere formalmente il procedimento e di attuare un provvedimento  sui  lotti in commercio;   Ritenuto, di dover adottare, a seguito del sopra  citato  preavviso di diniego ed alla luce del citato parere della CTS, un provvedimento conclusivo   del   procedimento   di   rinnovo    dell'autorizzazione all'immissione in commercio;   Ritenuto altresi', che  la  permanenza  del  medicinale  omeopatico «Allya Injektopas» sul mercato costituisce un rischio per  la  salute pubblica a fronte del quale solo il ritiro dal commercio del predetto medicinale  rappresenta  la  misura   piu'   idonea   ad   assicurare un'efficace tutela della salute pubblica;   Visto il citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  ed  in particolare gli articoli 40 e 142, comma 1; 
                              Determina: 
                                Art. 1   Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,  di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014  e  successive  modificazioni ed integrazioni   Per le motivazioni di cui in premessa, e' respinta la richiesta  di rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  di  cui all'art.  1,  comma  590  della  legge  n.  190/2014   e   successive modificazioni  ed  integrazioni,  del  medicinale  omeopatico   ALLYA INJEKTOPAS nella forma e confezione: A.I.C. n. 047500018 - «soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml.   Titolare A.I.C.: Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH (codice SIS: 2830).     |  
|   |                                 Art. 2 
                           Ritiro dei lotti 
   Dalla data di efficacia della presente determinazione il medicinale omeopatico «Allya Injektopas», in tutte le confezioni di cui all'art. 1, non puo' essere mantenuto in  commercio  e  quindi  devono  essere immediatamente ritirati tutti i lotti gia' prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non puo' essere commercializzato.     |  
|   |                                 Art. 3 
                        Opposizione al diniego 
   Avverso la presente determinazione di diniego, la  societa'  Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH, ai sensi dell'art. 40,  comma  4  del decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,   puo'   presentare opposizione all'Agenzia italiana del  farmaco,  entro  trenta  giorni dalla data di  efficacia  del  presente  provvedimento;  oppure  puo' presentare   ricorso    giurisdizionale    dinanzi    al    Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla  data di efficacia del presente provvedimento.     |  
|   |                                 Art. 4 
                          Disposizioni finali 
   La  presente  determinazione  acquista  efficacia  dalla  data   di notifica alla societa' richiedente il rinnovo  dell'A.I.C.  e  verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  In caso di  inerzia  della  societa'  (quindici  giorni  dalla  data  di emissione della determinazione) la presente  determinazione  acquista efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 27 febbraio 2019 
                                                   Il dirigente: Marta     |  
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