| Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 19 febbraio 2019 |  
| Riclassificazione del medicinale per uso  umano  «Zessly»,  ai  sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. 291/2019)  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  ministro  della  funzione  pubblica  e  il  ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;   Vista la determina n. 1623/2018  del  4  ottobre  2018,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  245  del  20 ottobre 2018, relativa alla classificazione, ai sensi  dell'art.  12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189, di medicinali  per  uso  umano approvati con procedura centralizzata del medicinale «Zessly»;   Vista la domanda presentata in data 30 maggio 2018 con la quale  la societa' Sandoz Gmbh ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con  A.I.C.  n.  046635013/E,  A.I.C.  n.  046635025/E,   A.I.C.   n. 046635037/E, A.I.C.  n.  046635049/E  e  A.I.C.  n.  046635052/E  del medicinale «Zessly»;   Visto il parere favorevole espresso  dalla  Commissione  consultiva tecnico - scientifica nella seduta dell'11 luglio 2018;   Visto il parere favorevole espresso dal comitato prezzi e  rimborso nella seduta del 17 dicembre 2018;   Vista la deliberazione n. 3 in data 23 gennaio 2019  del  consiglio di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il  medicinale  ZESSLY   nelle   confezioni   sotto   indicate   e' classificato come segue:   Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:  artrite reumatoide:   «Zessly», in associazione  con  metotrexato,  e'  indicato  per  la riduzione dei segni e dei sintomi e il miglioramento  della  funzione fisica in:     pazienti adulti con malattia in fase attiva quando la risposta ai medicinali  anti-reumatici  che  modificano   la   malattia   (DMARDs disease-modifying anti-rheumatic drugs), incluso il metotrexato,  sia stata inadeguata;     pazienti adulti con malattia severa, in fase attiva e progressiva non trattata precedentemente con metotrexato o altri DMARDs.   In questa popolazione di pazienti  e'  stato  dimostrato,  mediante valutazione radiografica, una riduzione del tasso di progressione del danno articolare.  malattia di Crohn negli adulti:   «Zessly» e' indicato per:     il trattamento della malattia di Crohn in fase attiva,  di  grado da moderato a severo, in pazienti adulti  che  non  abbiano  risposto nonostante un trattamento completo ed  adeguato  con  corticosteroidi e/o  immunosoppressori;  o  in  pazienti  che  non  tollerano  o  che presentano controindicazioni mediche per le suddette terapie;     il trattamento della malattia  di  Crohn  fistolizzante  in  fase attiva, in pazienti adulti che non  abbiano  risposto  nonostante  un ciclo di terapia completo ed adeguato con  trattamento  convenzionale (inclusi antibiotici, drenaggio e terapia immunosoppressiva);  malattia di Crohn nei bambini:   «Zessly» e' indicato per il trattamento della malattia di Crohn  in fase attiva severa, nei bambini e negli adolescenti di eta'  compresa tra 6 e 17 anni che non hanno risposto alla terapia convenzionale con un  corticosteroide,  un  immunomodulatore  e  una  primaria  terapia nutrizionale o  in  pazienti  che  non  tollerano  o  che  presentano controindicazioni  per  le  suddette  terapie.  Infliximab  e'  stato studiato  solo  in  associazione  con  la  terapia  immunosoppressiva convenzionale;  colite ulcerosa:   «Zessly» e' indicato per il trattamento della  colite  ulcerosa  in fase attiva, di grado da moderato a severo, in  pazienti  adulti  che non hanno  risposto  in  modo  adeguato  alla  terapia  convenzionale inclusi  corticosteroidi  e  6-mercaptopurina  (6-MP)  o  azatioprina (AZA),  o  che  risultano  intolleranti  o   per   cui   esista   una controindicazione medica a queste terapie;  colite ulcerosa pediatrica:   «Zessly» e' indicato per il trattamento della  colite  ulcerosa  in fase attiva di grado severo, in bambini e adolescenti da 6 a 17  anni di eta', che  non  hanno  risposto  in  modo  adeguato  alla  terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-MP o AZA, o  che  risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione medica  a  queste terapie;  spondilite anchilosante:   «Zessly»  e'  indicato  per   il   trattamento   della   spondilite anchilosante severa in fase attiva in pazienti adulti che  non  hanno risposto in modo adeguato alle terapie convenzionali;  artrite psoriasica:   «Zessly» e' indicato per  il  trattamento  dell'artrite  psoriasica attiva e progressiva in pazienti adulti qualora sia stata  inadeguata la risposta a precedenti trattamenti con DMARD.   «Zessly» deve essere somministrato:     in associazione con metotrexato;     o  singolarmente  in  pazienti  che  risultano  intolleranti   al metotrexato o per i quali esso sia controindicato.   Infliximab ha mostrato di migliorare la funzione fisica in pazienti con artrite psoriasica e di ridurre  il  tasso  di  progressione  del danno alle articolazioni periferiche,  misurato  con  i  raggi  X  in pazienti con sottotipi simmetrici poliarticolari della malattia;  psoriasi:   «Zessly» e' indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo nei pazienti adulti che non hanno risposto o per i quali siano controindicati o che sono risultati  intolleranti ad  altri  trattamenti  sistemici   inclusi   la   ciclosporina,   il metotrexato o PUVA.   Confezioni:     100 mg - polvere per concentrato per soluzione  per  infusione  - uso endovenoso - flaconcino  (vetro)  -  1  flaconcino  -  A.I.C.  n. 046635013/E (in base 10);     classe di rimborsabilita': «H»;     prezzo ex factory (IVA esclusa): € 428,01;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 706,39;     100 mg - polvere per concentrato per soluzione  per  infusione  - uso endovenoso - flaconcino  (vetro)  -  2  flaconcini  -  A.I.C.  n. 046635025/E (in base 10);     classe di rimborsabilita': «H»;     prezzo ex factory (IVA esclusa): € 856,02;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.412,78;     100 mg - polvere per concentrato per soluzione  per  infusione  - uso endovenoso - flaconcino  (vetro)  -  3  flaconcini  -  A.I.C.  n. 046635037/E (in base 10);     classe di rimborsabilita': «H»;     prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.284,03;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2.119,16;     100 mg - polvere per concentrato per soluzione  per  infusione  - uso endovenoso - flaconcino  (vetro)  -  4  flaconcini  -  A.I.C.  n. 046635049/E (in base 10);     classe di rimborsabilita': «H»;     prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.712,04;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2.825,56;     100 mg - polvere per concentrato per soluzione  per  infusione  - uso endovenoso - flaconcino  (vetro)  -  5  flaconcini  -  A.I.C.  n. 046635052/E (in base 10);     classe di rimborsabilita': «H»;     prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.140,05;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.531,94.   Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex  factory  da  praticarsi  alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie private accreditate con il SSN, come da condizioni negoziali.   Scheda di prescrizione  ospedaliera  cartacea  per  le  indicazioni colite ulcerosa e psoriasi a placche.   Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determinazione ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis, ultimo  periodo,  del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.   158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189, dal giorno successivo alla  data  di  scadenza  del  brevetto  o  del certificato di protezione  complementare,  pubblicata  dal  Ministero dello sviluppo economico.   Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il medicinale «Zessly» e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma  5, del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni, denominata classe C (nn).   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.     |  
|   |                                 Art. 2 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La classificazione ai fini della fornitura del medicinale  «Zessly» e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di specialisti - reumatologo, dermatologo, gastroenterologo,  internista (RRL).     |  
|   |                                 Art. 3 
                          Tutela brevettuale 
   Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  biosimilare  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.   Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  biosimilare  e'   altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere  negli stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento dell'immissione in commercio del medicinale.     |  
|   |                                 Art. 4 
                          Disposizioni finali 
   La presente determinazione ha effetto dal  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio.     Roma, 19 febbraio 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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