Estratto determina AAM/AIC n. 27 dell'11 febbraio 2019 
     1. E' rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio  per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine  16,  che  costituisce  parte  integrante della   presente   determinazione,   alle   condizioni   e   con   le specificazioni ivi indicate:       APIS MELLIFICA, PROSTATA,  RENE,  SILICEA,  SPIGELIA  ANTHELMA, STAPHYLOCOCCINUM, SULFUR, SULFUR IODATUM, ZONA CUTANEA PILO  SEBACEA, ADENOIDI, ALLIUM CEPA, ANTI CD 11B, ANTI CD 13, ANTI CD 15,  ANTI  CD 23, ANTI CD 25, ANTI CD 26, ANTI CD 35, ANTI CD 43, ANTI CD 44,  ANTI CD 46, ANTI CD 54, ANTI CD 55, ANTI CD 62E, ANTI  CD  81,  APPENDICE, ASPERGILLUS   NIGER,   CANDIDA   ALBICANS,   CARTILAGINE,   CERVELLO, COLLAGENE, COLON, EMBRIONE, FERRUM  METALLICUM,  KREOSOTUM,  LACHESIS MUTUS,  LEGAMENTI   ARTICOLAZIONE   GINOCCHIO,   LUESINUM,   MAGNESIA PHOSPHORICA, MEDORRHINUM, MUCOSA GASTRICA, MYCOPLASMA, OCCHIO TOTALE, ANTI CD  36,  STREPTOCOCCINUM,  COLIBACILLINUM,  RHUS  TOXICODENDRON, SABAL SERRULATA, VERATRUM ALBUM, VISCUM ALBUM, HAMAMELIS  VIRGINIANA, VERBENA OFFICINALIS, CICUTA VIROSA,  CYCLAMEN  EUROPAEUM,  HELLEBORUS NIGER, GUAIACUM, RICINUS COMMUNIS, PHOSPHORUS.     2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e' la Societa' O.T.I. S.r.l. Officine Terapie Innovative con sede legale e domicilio fiscale in S.S. Tiburtina  Valeria  Km.  69,300  -  67061 Carsoli (AQ), codice fiscale 01348440593. 
                               Stampati 
     1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della  presente determinazione devono essere poste in commercio con le  etichette  e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determinazione e  che  costituiscono  parte  integrante della stessa.     2.  Resta  fermo  l'obbligo  in  capo  al  titolare  del  rinnovo dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di  integrare  le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni  relative alla  descrizione  delle  confezioni  ed  ai  numeri  di  A.I.C.  dei medicinali  omeopatici   oggetto   di   rinnovo   con   la   presente determinazione.     3. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive  modificazioni  le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e  79  del  medesimo  decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio  nella  provincia  di  Bolzano,  anche  in lingua  tedesca.  Il   titolare   del   rinnovo   dell'autorizzazione all'immissione  in   commercio   che   intende   avvalersi   dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua estera.     4.  In  caso  di  inosservanza  delle  predette  disposizioni  si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                       Smaltimento delle scorte 
     I  lotti  dei  medicinali  di  cui  all'art.  1,  gia'   prodotti antecedentemente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente determinazione, possono essere mantenuti in commercio fino alla  data di scadenza indicata in etichetta. 
                      Misure di farmacovigilanza 
     1. Per i medicinali omeopatici non e' richiesta la  presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).     2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione  in commercio e' tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali  nuove  informazioni  che possano influire su tale profilo.     Decorrenza  di  efficacia   della   determinazione   dal   giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |