Gazzetta n. 57 del 8 marzo 2019 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2019, n. 15
Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, avente ad oggetto la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'articolo 3 riguardante delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa;
Visto il regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalita' di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli);
Visto il regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalita' di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea che codifica il regolamento (CE) n. 207/2009;
Visto il regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione del 5 marzo 2018 che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430;
Visto il regolamento (UE) 2018/626 della Commissione del 5 marzo 2018 recante modalita' di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2019;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito «Codice della proprieta' industriale», le parole «suscettibili di essere rappresentati graficamente» sono soppresse e le parole «purche' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.» sono sostituite dalle seguenti: «purche' siano atti:
a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorita' competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017,
n. 163 (delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2016 - 2017),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n.
259, cosi' recita:
«Art. 3 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d'impresa, nonche' per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2015, recante modifica al regolamento sul marchio
comunitario). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, uno o piu' decreti legislativi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi d'impresa, nonche' per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul
marchio comunitario.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia e
dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) adeguare le disposizioni del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva
(UE) 2015/2436 e del regolamento (UE) 2015/2424, con
abrogazione espressa delle disposizioni superate;
b) salvaguardare la possibilita' di adottare
disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche
mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nelle materie non coperte da riserva di legge e gia'
disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale
aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13
gennaio 2010, n. 33;
c) prevedere conformemente alla direttiva (UE)
2015/2436 i casi in cui un marchio debba essere escluso
dalla registrazione o, se registrato, debba essere
dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli
impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullita', sia
in relazione all'individuazione dei segni suscettibili di
costituire un marchio d'impresa, sia in relazione ai motivi
di decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in
cui detto uso venga contestato in azioni in sede
giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento
di opposizione, gravi sul titolare del marchio anteriore
l'onere di provarne l'uso effettivo a norma dell'articolo
16 della direttiva per i prodotti o i servizi per i quali
e' stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare
la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso,
nei termini temporali indicati agli articoli 17, 44 e 46
della direttiva;
d) prevedere conformemente alla direttiva (UE)
2015/2436 il diritto di vietare l'uso di un segno a fini
diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;
e) aggiornare la disciplina in materia di marchi
collettivi allo scopo di uniformarla alle disposizioni
della direttiva (UE) 2015/2436, prevedendo che
costituiscano marchi collettivi anche i segni e le
indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare
la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e
stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con
la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;
f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di
certificazione, l'adeguamento della normativa nazionale
alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento (UE)
2015/2424 e, in particolare:
1) prevedere che i segni e le indicazioni che, nel
commercio, possano servire a designare la provenienza
geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi
di garanzia o di certificazione;
2) prevedere che possano essere titolari di un
marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche
o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa
in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i
servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a
condizione che non svolgano un'attivita' che comporta la
fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
3) prevedere l'obbligatorieta' della presentazione
del regolamento d'uso del marchio di garanzia o di
certificazione e della comunicazione di ogni successiva
modifica, a pena di decadenza;
4) prevedere le condizioni di esclusione dalla
registrazione, di decadenza e di nullita' dei marchi di
garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli
indicati agli articoli 4, 19 e 20 della direttiva (UE)
2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti marchi
lo richieda e in particolare che la decadenza per non uso
sia accertata in caso di inadeguato controllo sull'impiego
del marchio da parte dei licenziatari e in caso di uso
improprio o discriminatorio del marchio da parte del
titolare del marchio;
g) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso
dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una
procedura amministrativa efficiente e rapida per la
decadenza o la dichiarazione di nullita' di un marchio
d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti
e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito
delle relative domande, nei termini e con le modalita'
stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice
della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini
l'irricevibilita' delle domande stesse;
h) modificare e integrare la disciplina delle
procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i
provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al
fine di garantirne l'efficienza e la rapidita' complessive,
anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in
tema di decadenza e nullita'.».
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d'impresa e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2015, n.
L 336.
- Il regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del
regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio
comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95
della Commissione, recante modalita' di esecuzione del
regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio
comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95
della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio
per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e
modelli) e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2015, n.
L 341.
- Il regolamento delegato (UE) 2017/1430 della
Commissione, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento
(CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione
europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n.
2868/95 e (CE) n. 216/96 e' pubblicato nella G.U.U.E. 8
agosto 2017, n. L 205.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della
Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalita' di
esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n.
207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e'
pubblicato nella G.U.U.E. 8 agosto 2017, n. L 205.
- Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio
dell'Unione europea che codifica il regolamento (CE) n.
207/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E. 16 giugno 2017, n. L
154.
- Il regolamento delegato (UE) 2018/625 della
Commissione del 5 marzo 2018 che integra il regolamento
(UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento
delegato (UE) 2017/1430 e' pubblicato nella G.U.U.E. 24
aprile 2018, n. L 104.
- Il regolamento (UE) 2018/626 della Commissione del 5
marzo 2018 recante modalita' di applicazione di talune
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, e
che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 e'
pubblicato nella G.U.U.E. 24 aprile 2018, n. L 104.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
(Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo
15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Oggetto della registrazione). - 1. Possono
costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa
tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di
persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma
del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o
le tonalita' cromatiche, purche' siano atti:
a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa
da quelli di altre imprese; e
b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale
da consentire alle autorita' competenti ed al pubblico di
determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della
protezione conferita al titolare.».
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 9 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altri segni non registrabili»;
b) al comma 1, le parole «esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da' un valore sostanziale al prodotto.» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente:
a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
c) dalla forma, o altra caratteristica, che da' un valore sostanziale al prodotto».

Note all'art. 2:

- Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 9 (Marchi di forma e altri segni non
registrabili). - 1. Non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti
esclusivamente:
a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla
natura stessa del prodotto;
b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto
necessaria per ottenere un risultato tecnico;
c) dalla forma, o altra caratteristica, che da' un
valore sostanziale al prodotto.».
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 11 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le societa' di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facolta' di concedere in uso a produttori o commercianti.»;
b) al comma 2, dopo le parole «domanda di registrazione», sono inserite le seguenti: «in conformita' ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-bis» e le parole «tra i documenti allegati alla domanda» sono sostituite dalle seguenti: «nella raccolta di cui all'articolo 185»;
c) al comma 4, dopo le parole «provenienza geografica dei prodotti o servizi.», e' inserito il seguente periodo: «Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purche' siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento.».

Note all'art. 3:

- Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11 (Marchio collettivo). - 1. Le persone
giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di
categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi
o commercianti, escluse le societa' di cui al libro quinto,
titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice
civile, possono ottenere la registrazione di marchi
collettivi che hanno la facolta' di concedere in uso a
produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi
collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono
essere allegati alla domanda di registrazione in
conformita' ai requisiti di cui all'articolo 157, comma
1-bis; le modificazioni regolamentari devono essere
comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano
brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui
all'articolo 185.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili
anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese
di origine.
4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio
collettivo puo' consistere in segni o indicazioni che nel
commercio possono servire per designare la provenienza
geografica dei prodotti o servizi. Qualsiasi soggetto i cui
prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in
questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a
diventare membro della associazione di categoria titolare
del marchio, purche' siano soddisfatti tutti i requisiti di
cui al regolamento. In tal caso, peraltro, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi puo' rifiutare, con
provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi
richiesti possano creare situazioni di ingiustificato
privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di
altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano
brevetti e marchi ha facolta' di chiedere al riguardo
l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e
organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione
del marchio collettivo costituito da nome geografico non
autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio
del nome stesso, purche' quest'uso sia conforme ai principi
della correttezza professionale.
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre
disposizioni del presente codice in quanto non contrastino
con la natura di essi.».
 
Art. 4

Inserimento dell'articolo 11-bis nel decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. Dopo l'articolo 11 del codice della proprieta' industriale, e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Marchio di certificazione). - 1. Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorita' ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attivita' che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformita' ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-ter; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all'articolo 185.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi di certificazione o di garanzia stranieri registrati nel Paese di origine.
4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio di certificazione puo' consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolta' di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purche' quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.
5. I marchi di certificazione sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.».
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 12 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera e), le parole «anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunita', se comunitario,» sono sostituite dalle seguenti: «identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell'Unione europea»;
b) al comma 1, alla lettera f), la parola: «anche» e' sostituita dalle seguenti: «identici, affini o»;
c) al comma 2, dopo le parole «marchio collettivo» sono inserite le seguenti: «o di certificazione».

Note all'art. 5:

- Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 12 (Novita'). - 1. Non possono costituire oggetto
di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla
data del deposito della domanda:
a) siano identici o simili ad un segno gia' noto come
marchio o segno distintivo di prodotti o servizi
fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per
prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identita' o somiglianza tra i segni e dell'identita' o
affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si
considera altresi' noto il marchio che ai sensi
dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la
protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma
14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.
424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico
interessato, anche in forza della notorieta' acquisita
nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso
precedente del segno, quando non importi notorieta' di
esso, o importi notorieta' puramente locale, non toglie la
novita', ma il terzo preutente ha diritto di continuare
nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicita', nei
limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione
del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del
richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla
registrazione;
b) siano identici o simili a un segno gia' noto come
ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a
dominio usato nell'attivita' economica, o altro segno
distintivo adottato da altri, se a causa della identita' o
somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra
l'attivita' d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o
servizi per i quali il marchio e' registrato possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che
puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i
due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi
notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale,
non toglie la novita'. L'uso precedente del segno da parte
del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo
alla registrazione;
c) siano identici ad un marchio gia' da altri
registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente
effetto da data anteriore in forza di un diritto di
priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici;
d) siano identici o simili ad un marchio gia' da
altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato,
in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente
effetto da data anteriore in forza di un diritto di
priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o
affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni;
e) siano identici o simili ad un marchio gia' da
altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato,
in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente
effetto da data anteriore in forza di un diritto di
priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici, affini o non affini,
quando il marchio anteriore goda nell'Unione europea o
nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello
successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
f) siano identici o simili ad un marchio gia'
notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della
Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale, per prodotti o servizi identici, affini o non
affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera
e).
2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non
toglie la novita' il marchio anteriore che sia scaduto da
oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio
collettivo o di certificazione o possa considerarsi
decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento
della proposizione della domanda o dell'eccezione di
nullita'.
3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e),
le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori
registrati, sotto riserva della conseguente
registrazione.».
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 14 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero sulla tipologia di marchio»;
b) al comma 1, alla lettera c), il «.» e' sostituito dal «;» e, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato e' parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche;
c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione e' parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini;
c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle specialita' tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea e' parte;
c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varieta' vegetale precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varieta' vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate.»;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le domande anteriori di protezione di denominazione di origine o di indicazione geografica, sono assimilate alle denominazioni di origine o di indicazioni geografiche protette, sotto riserva della successiva protezione ed a condizione che la legislazione dell'Unione europea o dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore.»;
d) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione.».

Note all'art. 6:

- Il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 14 (Liceita' e diritti di terzi). - 1. Non
possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa:
a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o
al buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in
particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o
sulla qualita' dei prodotti o servizi, ovvero sulla
tipologia di marchio;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un
altrui diritto di autore, di proprieta' industriale o altro
diritto esclusivo di terzi;
c-bis) i segni esclusi dalla registrazione,
conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello
Stato o ad accordi internazionali in materia di cui
l'Unione europea o lo Stato e' parte, relativi alla
protezione delle denominazioni d'origine e delle
indicazioni geografiche;
c-ter) i segni esclusi dalla registrazione
conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad
accordi internazionali in materia di cui l'Unione e' parte,
relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i
vini;
c-quater) i segni esclusi dalla registrazione
conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa
alla protezione delle specialita' tradizionali garantite o
ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione
europea e' parte;
c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei
loro elementi essenziali una denominazione di varieta'
vegetale precedentemente registrata conformemente alla
legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi
internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono
parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle
varieta' vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono
della stessa specie o di specie apparentate.
1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le domande
anteriori di protezione di denominazione di origine o di
indicazione geografica, sono assimilate alle denominazioni
di origine o di indicazioni geografiche protette, sotto
riserva della successiva protezione ed a condizione che la
legislazione dell'Unione europea o dello Stato conferisca
alla persona autorizzata ad esercitare i diritti da essa
derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio
d'impresa posteriore.
2. Il marchio d'impresa decade:
a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il
pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o
provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del
contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo
consenso, per i prodotti o servizi per i quali e'
registrato;
b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine
pubblico o al buon costume;
c) per l'omessa adozione da parte del titolare delle
misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del
marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso
del marchio collettivo o del marchio di certificazione e,
in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni
regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio
di certificazione.».
 
Art. 7

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 15, comma 2, del codice della proprieta' industriale, al secondo periodo, la parola «dalla» e' sostituita dalle seguenti: «dal giorno successivo alla».

Note all'art. 7:

- Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 15 (Effetti della registrazione). - 1. I diritti
esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con
la registrazione.
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dal
giorno successivo alla data di deposito della domanda.
Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono
dalla data di scadenza della registrazione precedente.
3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera
c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai
prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed
ai prodotti o servizi affini.
4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla
data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia
del titolare.
5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione
nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere
data notizia nel Bollettino ufficiale.».
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 18, comma 1, del codice della proprieta' industriale, le parole «decreto del Ministro delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministero dello sviluppo economico».

Note all'art. 8:

- Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 18 (Protezione temporanea). - 1. Entro i limiti
ed alle condizioni indicate nel comma 2, puo' essere
accordata, mediante decreto del Ministero dello sviluppo
economico, una protezione temporanea ai nuovi marchi
apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla
prestazione dei servizi che figurano in esposizioni
nazionali o internazionali, ufficiali od ufficialmente
riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in uno
Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento.
2. La protezione temporanea fa risalire la priorita'
della registrazione, a favore del titolare o del suo avente
causa, al giorno della consegna del prodotto o del
materiale inerente alla prestazione del servizio per
l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di
registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data
della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla
data di apertura dell'esposizione.
3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero,
se ivi e' stabilito un termine piu' breve, la domanda di
registrazione deve essere depositata entro questo termine.
4. Tra piu' marchi identici o simili per prodotti o
servizi identici o affini presentati per l'esposizione
nello stesso giorno, la priorita' spetta al marchio per il
quale e' stata depositata prima la domanda di
registrazione.
5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere
indicate dall'interessato e menzionate nell'attestato di
registrazione, previa la loro verifica da parte
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.».
 
Art. 9

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 20 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), dopo le parole «goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno» sono inserite le seguenti: «, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi,»;
b) al comma 2, dopo le parole «o sulle loro confezioni» sono inserite le seguenti: «o sugli imballaggi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio puo' essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attivita' costituenti violazione del diritto del titolare.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il titolare del marchio puo' inoltre vietare ai terzi di introdurre in Italia, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti oppure il relativo imballaggio provengono da Paesi terzi rispetto all'Unione europea e recano senza autorizzazione un segno identico al marchio o che non puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio, qualora i prodotti in questione rientrino nell'ambito di protezione del marchio, a meno che durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio, instaurato conformemente al regolamento (UE) 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca la prova del fatto che il titolare del marchio non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale.»;
d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Se la riproduzione di un marchio in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione in formato cartaceo o elettronico da' l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio e' registrato, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore dell'opera provvede affinche' la riproduzione del marchio sia, tempestivamente e al piu' tardi nell'edizione successiva in caso di opere in formato cartaceo, corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.».

Note all'art. 9:

- Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 20 (Diritti conferiti dalla registrazione). - 1.
I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato
consistono nella facolta' di fare uso esclusivo del
marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi,
salvo proprio consenso, di usare nell'attivita' economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o
servizi identici a quelli per cui esso e' stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato,
per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o
affinita' fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato
per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio
registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del
segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere
i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di
trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del
marchio puo' in particolare vietare ai terzi di apporre il
segno sui prodotti o sulle loro confezioni o sugli
imballaggi; di offrire i prodotti, di immetterli in
commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o
fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o
esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di
utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e
nella pubblicita'; di apporre il segno su confezioni,
imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza
o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi
su cui il marchio puo' essere apposto ovvero di offrire,
immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o
esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il
rischio che gli stessi possano essere usati in attivita'
costituenti violazione del diritto del titolare.
2-bis. Il titolare del marchio puo' inoltre vietare ai
terzi di introdurre in Italia, in ambito commerciale,
prodotti che non siano stati immessi in libera pratica,
quando detti prodotti oppure il relativo imballaggio
provengono da Paesi terzi rispetto all'Unione europea e
recano senza autorizzazione un segno identico al marchio o
che non puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali da
detto marchio, qualora i prodotti in questione rientrino
nell'ambito di protezione del marchio, a meno che durante
il procedimento per determinare l'eventuale violazione del
marchio, instaurato conformemente al regolamento (UE)
608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
giugno 2013, il dichiarante o il detentore dei prodotti
fornisca la prova del fatto che il titolare del marchio non
ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei
prodotti nel Paese di destinazione finale.
3. Il commerciante puo' apporre il proprio marchio alle
merci che mette in vendita, ma non puo' sopprimere il
marchio del produttore o del commerciante da cui abbia
ricevuto i prodotti o le merci.
3-bis. Se la riproduzione di un marchio in un
dizionario, in un'enciclopedia o in un'analoga opera di
consultazione in formato cartaceo o elettronico da'
l'impressione che esso costituisca il nome generico dei
prodotti o dei servizi per i quali il marchio e'
registrato, su richiesta del titolare del marchio d'impresa
l'editore dell'opera provvede affinche' la riproduzione del
marchio sia, tempestivamente e al piu' tardi nell'edizione
successiva in caso di opere in formato cartaceo, corredata
dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.».
 
Art. 10

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 21 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a), la parola «e» e' sostituita dalla seguente: «o» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, qualora si tratti di una persona fisica»;
b) al comma 1, alla lettera b), le parole «indicazioni relative alla specie, alla qualita', alla quantita', alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca» sono sostituite dalle seguenti: «segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca»;
c) al comma 1, alla lettera c), le parole «se esso» sono sostituite dalle seguenti: «per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi del titolare di tale marchio, in specie se l'uso del marchio».

Note all'art. 10:

- Il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 21 (Limitazioni del diritto di marchio). - 1. I
diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al
titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attivita'
economica, purche' l'uso sia conforme ai principi della
correttezza professionale:
a) del loro nome o indirizzo, qualora si tratti di
una persona fisica;
b) di segni o indicazioni che non sono distintivi o
che riguardano la specie, la qualita', la quantita', la
destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca
di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio
o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio d'impresa per identificare o fare
riferimento a prodotti o servizi del titolare di tale
marchio, in specie se l'uso del marchio e' necessario per
indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in
particolare come accessori o pezzi di ricambio.
2. Non e' consentito usare il marchio in modo contrario
alla legge, ne', in specie, in modo da ingenerare un
rischio di confusione sul mercato con altri segni
conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi
altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in
particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei
prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui
viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore,
di proprieta' industriale, o altro diritto esclusivo di
terzi.
3. E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio
registrato dopo che la relativa registrazione e' stata
dichiarata nulla, quando la causa di nullita' comporta la
illiceita' dell'uso del marchio.».
 
Art. 11

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 24 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Nel caso di marchi collettivi o di certificazione, i requisiti di cui al comma 1 sono soddisfatti quando l'uso effettivo e' effettuato da un soggetto legittimato all'uso.»;
b) al comma 2, dopo le parole «in forma modificata» sono inserite le seguenti: «ancorche' non registrata,» e dopo le parole «loro confezioni» sono inserite le seguenti: «o imballaggi».

Note all'art. 11:

- Il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 24 (Uso del marchio). - 1. A pena di decadenza il
marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del
titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi
per i quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla
registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un
periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato
uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante
l'Italia e registrato ai sensi dell'accordo di Madrid per
la registrazione internazionale dei marchi, testo di
Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28
aprile 1976, n. 424, o del relativo protocollo del 27
giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, il
termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade
il termine per l'Ufficio italiano brevetti e marchi per
formulare il rifiuto provvisorio di cui all'articolo 171 o,
qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto
provvisorio, dalla data in cui l'Ufficio italiano brevetti
e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione
internazionale in modo definitivo.
1-ter. Nel caso di marchi collettivi o di
certificazione, i requisiti di cui al comma 1 sono
soddisfatti quando l'uso effettivo e' effettuato da un
soggetto legittimato all'uso.
2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati
all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata
ancorche' non registrata, che non ne alteri il carattere
distintivo, nonche' l'apposizione nello Stato del marchio
sui prodotti o sulle loro confezioni o imballaggi ai fini
dell'esportazione di essi.
3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da
terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non puo'
essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio
di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione
di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del
marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per
l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo
aver saputo che sta per essere proposta la domanda o
eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono
presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi
prima della proposizione della domanda o eccezione di
decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se
decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di
mancato uso.
4. Inoltre, neppure avra' luogo la decadenza per non
uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare,
in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in
vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva
utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o
servizi.».
 
Art. 12

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 25 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera b), dopo le parole «9, 10,» sono inserite le seguenti: «11, 11-bis,»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, o di marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, la nullita' non puo' essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis, comma 2.».

Note all'art. 12:

- Il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 25 (Nullita'). - 1. Il marchio e' nullo:
a) se manca di uno dei requisiti previsti
nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti
previsti dall'articolo 12;
b) se e' in contrasto con il disposto degli articoli
9, 10, 11, 11-bis, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2;
c) se e' in contrasto con il disposto dell'articolo
8;
d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b).
1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni in
materia di marchi collettivi di cui all'articolo 11, commi
1 e 2, o di marchi di certificazione di cui all'articolo
11-bis, commi 1 e 2, la nullita' non puo' essere dichiarata
qualora il titolare del marchio si conformi a dette
disposizioni modificando il regolamento d'uso ai sensi
degli articoli 11 ed 11-bis, comma 2.».
 
Art. 13

Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 121 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «L'onere» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo il caso di decadenza per non uso, l'onere»;
b) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «In ogni caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza per non uso, il titolare fornisce la prova dell'uso del marchio a norma dell'articolo 24.».

Note all'art. 13:

- Il testo dell'articolo 121 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 121 (Ripartizione dell'onere della prova). - 1.
Salvo il caso di decadenza per non uso, l'onere di provare
la nullita' o la decadenza del titolo di proprieta'
industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo.
Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la
contraffazione incombe al titolare. In ogni caso in cui sia
domandata o eccepita la decadenza per non uso, il titolare
fornisce la prova dell'uso del marchio a norma
dell'articolo 24.
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della
fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato
documenti, elementi o informazioni detenuti dalla
controparte che confermino tali indizi, essa puo' ottenere
che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda
le informazioni alla controparte. Puo' ottenere altresi'
che il giudice ordini alla controparte di fornire gli
elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella
produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che
costituiscono violazione dei diritti di proprieta'
industriale.
2-bis. In caso di violazione commessa su scala
commerciale mediante atti di pirateria di cui all'articolo
144, il giudice puo' anche disporre, su richiesta di parte,
l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e
commerciale che si trovi in possesso della controparte.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui
sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle
informazioni riservate, sentita la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte
che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di
ottemperare agli ordini.
5. Nella materia di cui al presente codice il
consulente tecnico d'ufficio puo' ricevere i documenti
inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora
prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti.
Ciascuna parte puo' nominare piu' di un consulente.».
 
Art. 14

Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 122 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L'azione di nullita' o decadenza di un marchio registrato e' improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo 184-quater o sia pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 184-bis.
4-ter. Fuori dal caso di cui al comma 4-bis, qualora l'azione di nullita' o decadenza di un marchio registrato sia esercitata in pendenza di un procedimento amministrativo, connesso per il suo oggetto, il giudice puo' sospendere il relativo processo. La parte che vi abbia interesse deve chiedere la fissazione della nuova udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione del procedimento amministrativo connesso, ai sensi dell'articolo 297, terzo comma, del codice di procedura civile.».

Note all'art. 14:

- Il testo dell'articolo 122 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 122 (Legittimazione all'azione di nullita' e di
decadenza). - 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118,
comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di
decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta'
industriale puo' essere esercitata da chiunque vi abbia
interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In
deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile
l'intervento del pubblico ministero non e' obbligatorio.
2. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di
nullita' di un marchio per la sussistenza di diritti
anteriori oppure perche' l'uso del marchio costituirebbe
violazione di un altrui diritto di autore, di proprieta'
industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure
perche' il marchio costituisce violazione del diritto al
nome oppure al ritratto oppure perche' la registrazione del
marchio e' stata effettuata a nome del non avente diritto,
puo' essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti
anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto.
3. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di
nullita' di un disegno o modello per la sussistenza dei
diritti anteriori di cui all'articolo 43, comma 1, lettere
d) ed e), oppure perche' la registrazione e' stata
effettuata a nome del non avente diritto oppure perche' il
disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di
uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della
Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della
proprieta' industriale - testo di Stoccolma del 14 luglio
1967, ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424, o di
disegni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare
interesse pubblico nello Stato, puo' essere rispettivamente
esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e
dal suo avente causa o dall'avente diritto oppure da chi
abbia interesse all'utilizzazione.
4. L'azione di decadenza o di nullita' di un titolo di
proprieta' industriale e' esercitata in contraddittorio di
tutti coloro che risultano annotati nel registro quali
aventi diritto in quanto titolari di esso.
4-bis. L'azione di nullita' o decadenza di un marchio
registrato e' improcedibile qualora, su una domanda con il
medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le
stesse parti, sia stata pronunciata una decisione
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi
dell'articolo 184-quater o sia pendente un procedimento
dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi
dell'articolo 184-bis.
4-ter. Fuori dal caso di cui al comma 4-bis, qualora
l'azione di nullita' o decadenza di un marchio registrato
sia esercitata in pendenza di un procedimento
amministrativo, connesso per il suo oggetto, il giudice
puo' sospendere il relativo processo. La parte che vi abbia
interesse deve chiedere la fissazione della nuova udienza
entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione
del procedimento amministrativo connesso, ai sensi
dell'articolo 297, terzo comma, del codice di procedura
civile.
5. Le sentenze che dichiarano la nullita' o la
decadenza di un titolo di proprieta' industriale sono
annotate nel registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti
e marchi.
6. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio
civile in materia di titoli di proprieta' industriale deve
essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a
cura di chi promuove il giudizio.
7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia
provveduto, l'autorita' giudiziaria, in qualunque grado del
giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale
comunicazione venga effettuata.
8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano
brevetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di
titoli di proprieta' industriale.».
 
Art. 15

Inserimento dell'articolo 122-bis nel decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. Dopo l'articolo 122 del codice della proprieta' industriale, e' inserito il seguente:
«Art. 122-bis (Legittimazione all'azione di contraffazione del licenziatario). - 1. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario puo' avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva puo' tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati.
2. Il licenziatario puo' intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano ai soggetti abilitati all'uso di marchi collettivi, di cui all'articolo 11.».
 
Art. 16

Modifiche all'articolo 135 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 135 del codice della proprieta' industriale, ovunque ricorrano, le parole «delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico» e al comma 1, le parole «entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento» sono soppresse.

Note all'art. 16:

- Il testo dell'articolo 135 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 135 (Commissione dei ricorsi). - 1. Contro i
provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che
respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza,
che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il
riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti
dal presente codice, e' ammesso ricorso alla Commissione
dei ricorsi.
2. La Commissione dei ricorsi, e' composta di un
presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti
fra i magistrati di grado non inferiore a quello di
consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, o tra i professori di materie giuridiche
delle universita' o degli istituti superiori dello Stato.
3. La Commissione si articola in due sezioni,
presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il
presidente, il presidente aggiunto ed i membri della
Commissione sono nominati con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, durano in carica due anni. L'incarico
e' rinnovabile.
4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere
aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori
delle universita' e degli istituti superiori e tra i
consulenti in proprieta' industriale, iscritti all'Ordine
aventi una comprovata esperienza come consulenti tecnici
d'ufficio, per riferire su singole questioni ad essa
sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto
deliberativo.
5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta,
nonche' dei tecnici, puo' cadere sia su funzionari in
attivita' di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le
categorie di funzionari entro le quali la scelta deve
essere effettuata.
6. La Commissione dei ricorsi e' assistita da una
segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso
decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a
parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti
fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed
il trattamento economico e' quello stabilito dalla vigente
normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.
7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva
del Ministero dello sviluppo economico nella materia della
proprieta' industriale. Tale funzione viene esercitata su
richiesta del Ministero dello sviluppo economico. Le sedute
della Commissione in sede consultiva non sono valide se non
sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi
voto deliberativo.
8. I compensi per i componenti la Commissione, i
componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici
aggregati alla Commissione, sono determinati con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».
 
Art. 17

Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. Al codice della proprieta' industriale, l'articolo 136 e' sostituito dal seguente:
«Art. 136 (Presentazione dei ricorsi). - 1. Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilita', all'Ufficio italiano brevetti e marchi e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato o, per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrazione con ulteriori notifiche agli altri controinteressati, ove ordinate dalla Commissione dei ricorsi.
2. La notifica del ricorso e' fatta secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
3. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.
4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.
5. Il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione dei ricorsi e deve contenere:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore, ove nominato, e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
b) l'indicazione del provvedimento impugnato con la data della sua notificazione o avvenuta conoscenza e dell'oggetto della domanda;
c) l'esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici sui quali il ricorso si fonda;
e) l'indicazione dei documenti offerti in comunicazione e degli altri mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
f) la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, o del difensore, con indicazione, in tal caso, della procura speciale.
6. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 5.
7. La parte resistente che, in sede amministrativa, sia rimasta parzialmente soccombente, puo' proporre, nel rispetto di quanto indicato dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, ricorso incidentale avverso il provvedimento decisorio entro il termine di decadenza di trenta giorni decorrente dal deposito del ricorso principale.
8. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 334 del codice di procedura civile.».
 
Art. 18
Inserimento degli articoli dal 136-bis al 136-terdecies nel decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. Al codice della proprieta' industriale, dopo l'articolo 136, sono inseriti i seguenti:
«Art. 136-bis (Deposito del ricorso). - 1. Il ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notifica del ricorso, deposita presso gli uffici di cui all'articolo 147, e secondo le modalita' ivi previste, o tramite invio alla segreteria della Commissione dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il ricorso con la prova delle avvenute notifiche, copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, e i documenti di cui intende avvalersi in giudizio.
2. Insieme al ricorso deve presentarsi la prova del pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie quanti sono i componenti della Commissione e le controparti, salva tuttavia la facolta' del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.
4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
5. In caso di mancato deposito dei documenti indicati nel ricorso, con decreto del Presidente della Commissione e' dato al ricorrente un termine perentorio, in ogni caso non superiore a sessanta giorni, per il deposito della documentazione di cui intende avvalersi.
6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve produrre, mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli atti ed i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati e quelli che ritiene utili per il giudizio.
7. Se il ricorso non e' stato notificato a una o piu' delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenire in giudizio, costituendosi in udienza.
Art. 136-ter (Formazione del fascicolo del processo e comunicazioni alle parti). - 1. La segreteria della Commissione iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti ed i documenti prodotti, nonche', successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.
2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti, su richiesta, al termine del processo.
3. La segreteria sottopone al Presidente della Commissione il fascicolo del processo appena formato.
4. Le comunicazioni sono effettuate mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna della comunicazione per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso la segreteria della Commissione.
Art. 136-quater (Esame preliminare del ricorso e provvedimenti presidenziali). - 1. Il Presidente della Commissione esamina preliminarmente il ricorso e, quando e' manifestamente inammissibile, lo dichiara con decreto.
2. Il Presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla Commissione. Il reclamo si propone con ricorso ed e' notificato alle altre parti nelle forme di cui all'articolo 136, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto da parte della segreteria.
4. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, deposita il ricorso notificato presso la segreteria della Commissione dei ricorsi.
5. Nei quindici giorni successivi alla notifica del reclamo, le altre parti possono presentare memorie.
6. Scaduti i termini, la Commissione decide immediatamente il reclamo in Camera di consiglio.
7. La Commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilita' del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.
8. In qualunque momento il Presidente della Commissione, d'ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei membri della Commissione, dispone con decreto la riunione dei ricorsi che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
9. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende piu' gravosa la loro trattazione, puo', con ordinanza, disporne la separazione.
10. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il Presidente fissa l'udienza per la trattazione della controversia e nomina il relatore. Nel caso in cui la controversia richieda la trattazione di questioni di natura tecnica, puo' nominare uno o piu' tecnici aggregati, ai sensi dell'articolo 135, comma 4.
Art. 136-quinquies (Fase preliminare all'udienza di trattazione). - 1. La segreteria da' comunicazione alle parti costituite della data dell'udienza di trattazione almeno quaranta giorni liberi prima della stessa.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal Presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti.
3. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a venti giorni liberi prima della data dell'udienza di trattazione.
4. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 3 ciascuna delle parti puo' depositare memorie di replica.
Art. 136-sexies (Trattazione della controversia). - 1. La Commissione giudica con l'intervento del Presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente titolare, la Commissione e' presieduta dal componente piu' anziano.
2. Il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia.
3. Se durante la discussione emergono fatti nuovi influenti sulla decisione, essi devono essere contestati alle parti.
4. La Commissione, dopo che le parti si sono allontanate, delibera in Camera di consiglio.
5. Dell'udienza e' redatto processo verbale dal segretario.
6. Fermo restando l'onere della prova a carico delle parti, la Commissione puo' chiedere alle parti stesse, anche d'ufficio, chiarimenti.
7. La Commissione ha facolta' di disporre i mezzi istruttori che ritenga opportuni ed ha altresi' facolta' di ordinare rinvio della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.
8. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria, puo' inoltre sentire le parti per eventuali chiarimenti.
Art. 136-septies (Deliberazioni del collegio giudicante). - 1. Quando ricorrono giusti motivi, la deliberazione in Camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni.
2. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e 277 del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.
3. Il relatore, o un altro membro della Commissione, e' incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della decisione.
4. La sentenza deve contenere:
a) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori, se vi sono;
b) la sintetica esposizione dello svolgimento del processo;
c) le richieste delle parti;
d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto che stanno a fondamento della decisione;
e) il dispositivo.
5. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed e' sottoscritta dal Presidente e dall'estensore.
6. La sentenza, se accoglie il ricorso, annulla l'atto in tutto o in parte e dispone i provvedimenti conseguenti.
7. La sentenza e' resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito presso la segreteria della Commissione entro sessanta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.
8. La sentenza e' notificata alle parti costituite, all'indirizzo di posta certificata di cui all'articolo 136, comma 3, a cura della segreteria, ed e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale.
9. Dalla data della notificazione della sentenza di cui al comma 8 decorrono i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 136-terdecies.
10. Qualora la parte costituita dimostri di non aver ricevuto, senza propria colpa, la notificazione della sentenza, ai sensi del comma 8, si applicano i termini di impugnazione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.
11. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza, previa corresponsione delle spese.
Art. 136-octies (Sospensione e interruzione del processo). - 1. Il processo e' sospeso quando e' presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio.
2. La Commissione dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
3. Il processo e' interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:
a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;
b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo di uno dei difensori incaricati a sensi dell'articolo 201.
4. L'interruzione si ha al momento dell'evento nei casi di cui al comma 3, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento e' dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.
5. Se, durante la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso di cui all'articolo 136, comma 1, si verifica uno degli eventi previsti al comma 3, lettera a), il termine e' prorogato di sei mesi dal giorno dell'evento.
6. La sospensione e' disposta e l'interruzione e' dichiarata dal Presidente della Commissione con decreto o dalla Commissione con ordinanza.
7. Avverso il decreto del Presidente e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 136-quater.
8. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.
9. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 11.
10. Dopo che e' cessata la causa che ne ha determinato la sospensione, il processo prosegue se entro novanta giorni da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al Presidente della Commissione, che provvede a norma dell'articolo 136-quater.
11. Se entro novanta giorni da quando e' stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al Presidente della Commissione, quest'ultimo provvede a norma dell'articolo 136-quater.
Art. 136-nonies (Estinzione del processo). - 1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione e' fatta dalla Commissione con ordinanza non impugnabile.
3. La rinuncia non produce effetto se non e' accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonche' dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della Commissione. La regolarita' dei predetti atti e' accertata dalla Commissione.
5. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dalla Commissione, nei casi in cui dalla legge sia autorizzata a fissarlo.
6. L'estinzione del processo per inattivita' delle parti e' rilevata anche d'ufficio e rende inefficaci gli atti compiuti.
7. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, in caso di sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
8. L'estinzione del giudizio, in ognuna delle ipotesi previste dal presente articolo, e' dichiarata con decreto del Presidente o con sentenza della Commissione. Il provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'articolo 136-quater.
Art. 136-decies (Procedimento di correzione). - 1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la Commissione puo' procedere d'ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in Camera di consiglio.
2. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell'ordinanza che l'ha disposta.
Art. 136-undecies (Provvedimenti cautelari). - 1. Se il ricorrente, allegando con istanza motivata un pregiudizio grave ed irreparabile, chiede l'emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, la Commissione si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di consiglio.
2. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravita' e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi di disporre misure cautelari provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto e' efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare e' sottoposta nella prima Camera di consiglio utile.
3. In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e, dove ne ricorrono i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire il giudizio nel merito.
4. L'ordinanza cautelare non e' soggetta a reclamo. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
Art. 136-duodecies (Ottemperanza). - 1. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o abbia ottemperato solo parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi le opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui agli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo.
2. La Commissione dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalita' e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.
Art. 136-terdecies (Impugnazioni). - 1. Avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi puo' essere proposto ricorso per cassazione, entro il termine di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile, per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile.
2. Si applica l'articolo 373 del codice di procedura civile.
3. La sentenza della Commissione e' impugnabile per revocazione ai sensi dell'articolo 395 e seguenti del codice di procedura civile.
4. Il termine per il ricorso per revocazione e' di trenta giorni dalla data della notificazione della sentenza, nei casi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile, e di trenta giorni dalla data di conoscenza dell'evento, nei casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile.».
 
Art. 19

Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 147 del codice della proprieta' industriale, dopo il comma 3-quater, e' aggiunto il seguente: «3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater, la comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui e' stata effettuata l'affissione nell'Albo.».

Note all'art. 19:

- Il testo dell'articolo 147 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze). -
1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i
ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad
eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi
internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria
e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici
determinati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto
delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono determinate le modalita' di deposito,
quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri
mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti,
all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione
dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni
trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle
forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la
relativa attestazione.
2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi
sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare
l'osservanza del segreto d'ufficio.
3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta
persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o
divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio
italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando
abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.
3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare
o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi
tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del
presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle
prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni
dell'articolo 201.
3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni
del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o
eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro
mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione
delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle
stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui
l'Ufficio italiano brevetti e marchi e' tenuto a norma del
presente codice sono a carico dell'interessato, anche se
persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di
analoga modalita' di comunicazione.
3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del
domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' in
tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e
le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia
dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater, la
comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui e'
stata effettuata l'affissione nell'Albo.».
 
Art. 20

Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 156 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) la rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);»;
b) al comma 1, alla lettera d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I prodotti e i servizi per i quali e' chiesta la protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorita' competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l'ambito della protezione richiesta.».

Note all'art. 20:

- Il testo dell'articolo 156 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 156 (Domanda di registrazione di marchio). - 1.
La domanda di registrazione di marchio deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente ed anche del
mandatario, se vi sia;
b) la eventuale rivendicazione della priorita' ovvero
della data da cui decorrono gli effetti della domanda in
seguito ad accoglimento di conversione di precedente
domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai
sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la
registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;
c) la rappresentazione del marchio, che soddisfa i
requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio
e' destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le
classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza
sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei
servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di
Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile
1982, n. 243. I prodotti e i servizi per i quali e' chiesta
la protezione sono identificati dal richiedente con
chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle
autorita' competenti e agli operatori economici di
determinare, esclusivamente su tale base, l'ambito della
protezione richiesta.
2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere
unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.».
 
Art. 21

Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 157 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di certificazione»;
b) al comma 1, dopo le parole «marchio collettivo» sono inserite le seguenti: «o di certificazione», le parole «deve unirsi» sono sostituite dalle seguenti: «e' allegata» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'articolo 11-bis»;
c) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all'articolo 11 contiene le seguenti indicazioni:
a) il nome del richiedente;
b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale e' stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;
d) nel caso di associazione di categoria, le condizioni di ammissione dei membri;
e) la rappresentazione del marchio collettivo;
f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;
g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonche' le sanzioni per le infrazioni regolamentari;
h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialita' tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini;
i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio di cui all'articolo 11, comma 4.
1-ter. Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis contiene le seguenti indicazioni:
a) il nome del richiedente;
b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11-bis;
c) la rappresentazione del marchio di certificazione;
d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;
e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione;
f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonche' le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari;
g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;
h) le modalita' di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione.».

Note all'art. 21:

- Il testo dell'articolo 157 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 157 (Domanda di registrazione di marchio
collettivo o di certificazione). - 1. Alla domanda di
registrazione per marchio collettivo o di certificazione e'
allegata oltre ai documenti di cui all'articolo 156, commi
1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui all'articolo 11 e
all'articolo 11-bis.
1-bis. Il regolamento d'uso dei marchi collettivi di
cui all'articolo 11 contiene le seguenti indicazioni:
a) il nome del richiedente;
b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo
per il quale e' stata costituita la persona giuridica di
diritto pubblico;
c) i soggetti legittimati a rappresentare
l'associazione di categoria o la persona giuridica di
diritto pubblico;
d) nel caso di associazione di categoria, le
condizioni di ammissione dei membri;
e) la rappresentazione del marchio collettivo;
f) i soggetti legittimati ad usare il marchio
collettivo;
g) le eventuali condizioni d'uso del marchio
collettivo, nonche' le sanzioni per le infrazioni
regolamentari;
h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio
collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali
limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della
normativa in materia di denominazioni di origine,
indicazioni geografiche, specialita' tradizionali
garantite, menzioni tradizionali per vini;
i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri
dell'associazione titolare del marchio di cui all'articolo
11, comma 4.
1-ter. Il regolamento d'uso dei marchi di
certificazione di cui all'articolo 11-bis contiene le
seguenti indicazioni:
a) il nome del richiedente;
b) una dichiarazione attestante che il richiedente
soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11-bis;
c) la rappresentazione del marchio di certificazione;
d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di
certificazione;
e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che
devono essere certificate dal marchio di certificazione;
f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione,
nonche' le sanzioni previste per i casi di infrazione alle
norme regolamentari;
g) le persone legittimate ad usare il marchio di
certificazione;
h) le modalita' di verifica delle caratteristiche e
di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da
parte dell'organismo di certificazione.».
 
Art. 22

Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 159 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la parola «comunitario», ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea».

Note all'art. 22:

- Il testo dell'articolo 159 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 159 (Domanda di rinnovazione di marchio). - 1. La
domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere
fatta dal titolare o dal suo avente causa.
2.
3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere
unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.
4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di
trasformazione di una domanda di marchio dell'Unione
europea o di un marchio dell'Unione europea, presentata ai
sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20
dicembre 1993, sul marchio comunitario e successive
modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di
trasformazione di una registrazione internazionale,
presentata ai sensi dell'articolo 9-quinquies del
Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla
registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, gli effetti
della prima registrazione, ai fini della rinnovazione,
decorrono rispettivamente dalla data di deposito della
domanda di marchio dell'Unione europea o dalla data di
registrazione internazionale.
[5. Se il marchio precedente appartiene a piu' persone,
la domanda di rinnovazione puo' essere fatta da una
soltanto, nell'interesse di tutte.]
6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si
riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei
servizi per i quali il marchio e' stato registrato, la
registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i
servizi di cui trattasi.».
 
Art. 23

Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 170 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «marchi collettivi» sono inserite le seguenti: «o l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione» e le parole «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies)»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e' rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 11-bis. Le modifiche del regolamento d'uso acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro.
2-ter. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale e' stata proposta:
a) un'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea;
b) un'azione di revoca di una registrazione dell'Unione europea;
c) un'istanza di decadenza o nullita' ad una domanda di marchio dell'Unione europea;
d) un'azione di decadenza di una registrazione dell'Unione europea.».

Note all'art. 23:

- Il testo dell'articolo 170 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 170 (Esame delle domande). - 1. L'esame delle
domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarita'
formale, e' rivolto ad accertare:
a) per i marchi: se puo' trovare applicazione
l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi o
l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di
certificazione" e le parole "lettere a) e b)" sono
sostituite dalle seguenti: "a), b), c-bis), c-ter),
c-quater) e c-quinquies); se la parola, figura o segno
possono essere registrati come marchio a norma degli
articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere
a) e b); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;
b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che
l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto
dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di
validita', ove sia disciplinata con decreto ministeriale la
ricerca delle anteriorita' e in ogni caso qualora l'assenza
di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle
stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure
sia certa alla stregua del notorio;
c) per i disegni e modelli che l'oggetto della
domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 e
dell'articolo 33-bis;
d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita'
previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonche'
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114
della stessa sezione. L'esame di tali requisiti e' compiuto
dal Ministero delle politiche agricole e forestali, il
quale formula parere vincolante, avvalendosi della
commissione di cui ai commi 3-bis e seguenti. La
Commissione opera osservando le norme di procedura dettate
con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di
accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle
politiche agricole e forestali puo' chiedere al titolare o
al suo avente causa il materiale di riproduzione o di
moltiplicazione necessario per effettuare il controllo;
e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori,
che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto
dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validita' fino a
quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con
decreto ministeriale.
2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a
quelli agroalimentari di prima trasformazione, che
utilizzano denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette
l'esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al
Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime
il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di
ricevimento della relativa richiesta.
2-bis. L'esame delle modifiche al regolamento d'uso di
marchi collettivi o di marchi di certificazione e' rivolto
ad accertare se possono trovare applicazione le
disposizioni previste rispettivamente all'articolo 11 e
all'articolo 11-bis. Le modifiche del regolamento d'uso
acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di
iscrizione di tali modifiche nel registro.
2-ter. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con
precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere
il motivo in base al quale e' stata proposta:
a) un'opposizione ad una domanda di registrazione di
marchio dell'Unione europea;
b) un'azione di revoca di una registrazione
dell'Unione europea;
c) un'istanza di decadenza o nullita' ad una domanda
di marchio dell'Unione europea;
d) un'azione di decadenza di una registrazione
dell'Unione europea.
3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra
indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai
sensi dell'articolo 173, comma 7.
3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita'
previsti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonche'
sulla osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114
e' espresso dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per mezzo di una Commissione
consultiva composta da:
a) direttore generale della competitivita' per lo
sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, che la presiede;
b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e
registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali che, in caso di impedimento del
presidente, ne fa le veci;
c) responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi, competente in materia di privative per nuove
varieta' vegetali;
d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti
e marchi;
e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi e
registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
f) direttore di un Istituto di ricerca e
sperimentazione agraria, designato dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali.
3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da
b) ad f), e' richiesta la designazione di un supplente.
3-quater. Le funzioni di segretario della commissione
sono esercitate dal funzionario del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma
1, lettera e).
3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3
anni e i suoi componenti possono essere confermati; la
partecipazione avviene a titolo gratuito senza
corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono
essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in
volta e per l'esame di specifiche questioni, esperti
qualificati nella materia.
3-septies. La commissione, prima di esprimere il
proprio parere, puo' sentire, di propria iniziativa o su
loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti.
3-octies. Il parere e' corredato con la indicazione
delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni
eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli eventuali
rilievi ed osservazioni del richiedente.
3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono definite le
disposizioni attuative del Codice della proprieta'
industriale in materia di nuove varieta' vegetali,
comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al
funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.».
 
Art. 24

Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 176 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), dopo la parola «domanda» e' inserita la seguente: «o»;
2) alla lettera b), dopo la parola «lettere» e' inserita la seguente: «c),»;
3) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) se e' stato nominato un mandatario, l'atto di nomina, ai sensi dell'articolo 201, o la dichiarazione di riserva di deposito ad esso relativa. Se e' formulata riserva, l'atto di nomina e' depositato entro il termine perentorio di due mesi dalla data del deposito dell'opposizione.»;
b) al comma 4:
1) alla lettera a) dopo le parole «registrazione del marchio» sono inserite le seguenti: «, della denominazione di origine o della indicazione geografica» e la parola «comunitario» e' sostituita dalle seguenti «dell'Unione europea»;
2) alla lettera c), dopo le parole «brevetti e marchi» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettere d-bis) e d-ter)»;
3) la lettera d) e' abrogata;
c) al comma 5, le parole «c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «c), d), e) ed f), e dall'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis».

Note all'art. 24:

- Il testo dell'articolo 176 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 176 (Deposito dell'opposizione). - 1. I soggetti
legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare
all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso
gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a pena
di inammissibilita', deve essere scritta, motivata e
documentata entro il termine perentorio di tre mesi:
a) dalla data di pubblicazione di una domanda di
registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo
170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in
base a sentenza di accoglimento passata in giudicato;
b) dalla data di pubblicazione della registrazione di
un marchio, la cui domanda non e' stata pubblicata ai sensi
dell'articolo 179, comma 2;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui e' avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale
nella Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriete'
Intellectuelle des Marques Internationales.
2. L'opposizione, che puo' riguardare una sola domanda
o registrazione di marchio, e' ricevibile solo se redatta
in lingua italiana e deve contenere a pena di
inammissibilita':
a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione,
l'identificazione del richiedente, il numero e la data
della domanda o della registrazione e i prodotti ed i
servizi contro cui e' proposta l'opposizione;
b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente,
l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui
all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), nonche' dei
prodotti e servizi sui quali e' basata l'opposizione oppure
del diritto di cui all'articolo 8;
c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.
c-bis) se e' stato nominato un mandatario, l'atto di
nomina, ai sensi dell'articolo 201, o la dichiarazione di
riserva di deposito ad esso relativa. Se e' formulata
riserva, l'atto di nomina e' depositato entro il termine
perentorio di due mesi dalla data del deposito
dell'opposizione.
3. L'opposizione si considera ritirata se non e'
comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i
termini e con le modalita' stabiliti dal decreto di cui
all'articolo 226.
4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il
termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del
termine per il raggiungimento di un accordo di
conciliazione di cui all'articolo 178, comma 1:
a) copia della domanda o del certificato di
registrazione del marchio, della denominazione di origine o
della indicazione geografica su cui e' basata
l'opposizione, ove non si tratti di domande o di
certificati nazionali e, se del caso, la documentazione
relativa al diritto di priorita' o di preesistenza di cui
esso beneficia, nonche' la loro traduzione in lingua
italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere
gia' stata rivendicata in relazione a domanda od a
registrazione di marchio dell'Unione europea;
b) ogni altra documentazione a prova dei fatti
addotti;
c) la documentazione necessaria a dimostrare la
legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio
anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, ovvero nei casi di
cui all'articolo 177, comma 1, lettere d-bis) e d-ter);
d) (abrogata).
5. Con l'opposizione possono farsi valere gli
impedimenti alla registrazione del marchio previsti
dall'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f), e
dall'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, per tutti o per
una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stata
chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla
registrazione da parte degli aventi diritto di cui
all'articolo 8.».
 
Art. 25

Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 177 del codice della proprieta' industriale, al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica;
d-ter) il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell'opposizione.».

Note all'art. 25:

- Il testo dell'articolo 177 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 177 (Legittimazione all'opposizione). - 1. Sono
legittimati all'opposizione:
a) il titolare di un marchio gia' registrato nello
Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;
b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda
di registrazione di un marchio in data anteriore o avente
effetto nello Stato da data anteriore in forza di un
diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di
preesistenza;
c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;
d) le persone, gli enti e le associazioni di cui
all'articolo 8.
d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti
conferiti da una denominazione di origine ovvero da una
indicazione geografica;
d-ter) il soggetto che ha depositato la domanda di
protezione di una denominazione di origine ovvero di una
indicazione geografica, non ancora concessa al momento
della presentazione dell'opposizione.».
 
Art. 26

Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 178 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e contestualmente presentare istanza di cui al comma 4»;
b) al comma 3, dopo le parole «nel termine da esso fissato» sono inserite le seguenti: «, in ogni caso non superiore a trenta giorni e non prorogabile,»;
c) al comma 4, le parole «sia titolare di» sono sostituite dalle seguenti: «fondi l'opposizione su un», dopo le parole «cinque anni» sono inserite le seguenti: «dalla data di deposito o di priorita' del marchio oggetto dell'opposizione,» e, dopo le parole «fonda l'opposizione,» sono inserite le seguenti: «nel corso del quinquennio precedente la data di deposito o priorita' del marchio opposto,»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il comma 4 si applica anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione europea. In tal caso l'uso effettivo del marchio dell'Unione europea e' determinato a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea.»;
e) il comma 5 e' abrogato;
f) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 7, pone a carico del richiedente, se soccombente, il rimborso dei diritti di opposizione. Le spese di rappresentanza professionale nel procedimento sono liquidate a carico della parte soccombente, a domanda, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.».

Note all'art. 26:

- Il testo dell'articolo 178 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 178 (Esame dell'opposizione e decisioni). - 1.
Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi, verificate la ricevibilita' e l'ammissibilita'
dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e
176, comma 2, comunica detta opposizione al richiedente la
registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della
facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro
due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su
istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto
dal regolamento di attuazione del presente Codice.
2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il
richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui
all'articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), puo'
presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il
termine all'uopo fissato dall'Ufficio e contestualmente
presentare istanza di cui al comma 4.
3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento, invitare
le parti a presentare nel termine da esso fissato, in ogni
caso non superiore a trenta giorni e non prorogabile,
ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione
delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre
parti.
4. Su istanza del richiedente, l'opponente che fondi
l'opposizione su un marchio anteriore registrato da almeno
cinque anni dalla data di deposito o di priorita' del
marchio oggetto dell'opposizione, fornisce i documenti
idonei a provare che tale marchio e' stato oggetto di uso
effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i
prodotti e servizi per i quali e' stato registrato e sui
quali si fonda l'opposizione, nel corso del quinquennio
precedente la data di deposito o priorita' del marchio
opposto, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata
utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da
parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,
l'opposizione e' respinta. Se l'uso effettivo e' provato
solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il
marchio anteriore e' stato registrato, esso, ai soli fini
dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo
per quella parte di prodotti o servizi.
4-bis. Il comma 4 si applica anche nel caso in cui il
marchio d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione
europea. In tal caso l'uso effettivo del marchio
dell'Unione europea e' determinato a norma dell'articolo 18
del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del
Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione
europea.
5. (abrogato).
6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio,
le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.
7. Al termine del procedimento di opposizione,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione
stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o
in parte se risulta che il marchio non puo' essere
registrato per la totalita' o per una parte soltanto dei
prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso
contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione
internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette
rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge
l'opposizione, dandone comunicazione all'Organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI).
7-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il
provvedimento di cui al comma 7, pone a carico del
richiedente, se soccombente, il rimborso dei diritti di
opposizione. Le spese di rappresentanza professionale nel
procedimento sono liquidate a carico della parte
soccombente, a domanda, nella misura massima individuata
con decreto del Ministero dello sviluppo economico.».
 
Art. 27

Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 180 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) se l'opposizione e' basata su una domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, fino alla protezione;»;
2) dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente:
«e-ter) se e' pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine protetta ovvero della indicazione geografica protetta, fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene definitiva;»;
b) al comma 3, la parola «f)» e' sostituita dalla seguente: «e-bis)»;
c) il comma 3-bis e' abrogato.

Note all'art. 27:

- Il testo dell'articolo 180 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 180 (Sospensione della procedura di opposizione).
- 1. Il procedimento di opposizione e' sospeso:
a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di
pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi
dell'articolo 178, comma 1;
b) se l'opposizione e' basata su una domanda di
marchio, fino alla registrazione di tale marchio;
c) se l'opposizione e' basata su un marchio
internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini
per il rifiuto o la presentazione di un opposizione avverso
la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi
i relativi procedimenti di esame o di opposizione;
d) se l'opposizione e' proposta avverso un marchio
nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di
cui all'articolo 175, comma 2, fino a quando si sia
concluso il relativo procedimento di riesame;
d-bis) se l'opposizione e' basata su una domanda di
protezione di una denominazione di origine ovvero di una
indicazione geografica, fino alla protezione;
e) se e' pendente un giudizio di nullita' o di
decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o
relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a
norma dell'articolo 118, fino al passaggio in giudicato
della sentenza, laddove il richiedente la registrazione
depositi apposita istanza;
e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di
attuazione del presente codice.
e-ter) se e' pendente un procedimento di
cancellazione della denominazione di origine protetta
ovvero della indicazione geografica protetta, fino al
termine in cui la decisione della Commissione europea
diviene definitiva;
2. Su istanza del richiedente la registrazione, la
sospensione di cui al comma 1, lettera e), puo' essere
successivamente revocata.
3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1,
lettere b), c), d) ed e-bis, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la
registrazione del marchio internazionale.
3-bis. (abrogato).».
 
Art. 28

Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 181 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione e' ritirata o rigettata;
a-ter) la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione e' cancellata;»;
2) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, e' stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui e' stata fatta opposizione;
e-ter) e' venuto meno l'interesse ad agire.».

Note all'art. 28:

- Il testo dell'articolo 181 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 181 (Estinzione della procedura di opposizione).
- 1. La procedura di opposizione si estingue se:
a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e'
stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in
giudicato;
a-bis) la domanda di protezione della denominazione
di origine o della indicazione geografica sulla quale si
fonda l'opposizione e' ritirata o rigettata;
a-ter) la denominazione di origine protetta o
l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda
l'opposizione e' cancellata;
b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui
all'articolo 178, comma 1;
c) l'opposizione e' ritirata;
d) la domanda o la registrazione, oggetto di
opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione
definitiva;
e) chi ha presentato opposizione cessa di essere
legittimato a norma dell'articolo 177.
e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di
opposizione, e' stata limitata cancellando i prodotti o
servizi contro cui e' stata fatta opposizione;
e-ter) e' venuto meno l'interesse ad agire.».
 
Art. 29

Inserimento della Sezione II bis nel decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. Dopo l'articolo 184 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) e' inserita la seguente sezione:
«Sezione II BIS DECADENZA E NULLITA' DEI MARCHI D'IMPRESA REGISTRATI»;
b) sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 184-bis (Deposito dell'istanza di decadenza o nullita'). - 1. Fatta salva la proponibilita' dell'azione davanti all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 120, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-ter possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullita' di un marchio d'impresa registrato.
2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza puo' essere fatta valere per i motivi di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 2, lettera a) e 24.
3. Nei casi di cui al comma 1, la nullita' del marchio puo' essere chiesta per i seguenti motivi:
a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9, 10, comma 1, 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) e d);
b) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f);
c) la domanda di registrazione del marchio d'impresa e' stata presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.
4. L'istanza di decadenza o di nullita', che puo' riguardare una sola registrazione di marchio, e' ricevibile se redatta in lingua italiana e contiene a pena di inammissibilita':
a) in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullita', l'identificazione del titolare, il numero e la data di registrazione;
b) in relazione al diritto dell'istante, quando tale diritto sia requisito di legittimazione attiva ai sensi dell'articolo 184-ter, l'identificazione del marchio, della denominazione di origine, della indicazione geografica, della menzione tradizionale per vino, della specialita' tradizionale garantita, della denominazione di varieta' vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore;
c) i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso di cui al comma 3, lettera c), l'eventuale istanza di trasferimento a proprio nome dell'attestato di registrazione del marchio a far data dal momento del deposito.
5. L'istanza di decadenza o di nullita' contiene altresi', in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullita', l'indicazione dei prodotti ed i servizi contro cui e' proposta l'istanza di decadenza o la nullita'; in mancanza di tale indicazione l'istanza e' considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio impugnato.
6. L'istanza di decadenza o di nullita' si considera ritirata se non e' comprovato il pagamento dei diritti di deposito delle domande di decadenza o nullita' entro i termini e con le modalita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226.
7. All'istanza di decadenza o di nullita' sono allegati:
a) i documenti a prova dei fatti addotti;
b) la documentazione volta a dimostrare la legittimazione a presentare la domanda di decadenza o di nullita', ove necessaria;
c) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se e' stato nominato un mandatario.
8. L'istanza di decadenza o di nullita' puo' essere presentata sulla base di uno o piu' diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare.
9. L'istanza di decadenza o di nullita' e' improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione o sia pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi o all'autorita' giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122.
10. Fuori dal caso di cui al comma 9, qualora un'istanza di decadenza o di nullita' sia presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi in pendenza di un procedimento, amministrativo o giudiziario, connesso per l'oggetto, la trattazione dell'istanza puo' essere sospesa fino a che il procedimento pendente sia definito con provvedimento amministrativo inoppugnabile o con sentenza passata in cosa giudicata. In tal caso l'istante puo' chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilita' del provvedimento adottato nel procedimento amministrativo connesso o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo connesso. In caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullita' si estingue.
11. L'istanza di decadenza o di nullita' e' altresi' improcedibile qualora sia stata presentata contestualmente ad una domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, proposta davanti all'autorita' giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122.
Art. 184-ter (Legittimazione all'istanza di decadenza o nullita'). - 1. Sono legittimati a presentare un'istanza di decadenza o di nullita':
a) nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettera a), dell'articolo 184-bis, qualunque interessato;
b) nel caso di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 184-bis, il titolare di un marchio d'impresa anteriore o la persona autorizzata dalla legge a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta;
c) nel caso di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 184-bis, il titolare di marchio d'impresa interessato.
Art. 184-quater (Esame della domanda di decadenza o di nullita' e decisioni). - 1. Se la domanda di decadenza o di nullita' e' ricevibile e ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o nullita' e invitando il titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1 indirizzata al titolare del marchio e' allegata copia dell'istanza di decadenza o nullita' e qualsiasi documento presentato dal richiedente.
3. Nel corso del procedimento di decadenza o nullita' l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento, assegnare alle parti un termine per produrre ulteriori documenti o svolgere deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.
4. In caso di piu' istanze di decadenza o nullita' relative allo stesso marchio, le domande successive alla prima sono riunite a questa.
5. Al termine del procedimento di decadenza o nullita', l'Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la decadenza o dichiara la nullita' della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone il trasferimento della titolarita' della registrazione nel caso in cui sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi da' comunicazione della decisione all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI).
6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 5, pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
7. I provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullita' della registrazione o trasferiscono la titolarita' della registrazione di un marchio sono annotati nel registro.
Art. 184-quinquies (Prova d'uso). - 1. Nei procedimenti per la dichiarazione di nullita' basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorita' anteriore ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 3, lettera b), su istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullita', il marchio d'impresa anteriore e' stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 24 per i prodotti o i servizi per i quali e' stato registrato e su cui si fonda la domanda, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullita', fosse conclusa da almeno cinque anni.
2. Qualora, alla data di deposito o di priorita' del marchio d'impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il marchio d'impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo, sia scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, oltre alla prova a norma del comma 1, fornisce la prova che il marchio e' stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorita', o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso.
3. In mancanza delle prove di cui ai commi 1 e 2, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di nullita' sulla base di un marchio anteriore e' respinta.
4. Se il marchio d'impresa anteriore e' stato usato conformemente all'articolo 24 solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali e' stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di nullita' si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.
5. I commi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio UE. In tal caso, l'uso effettivo del marchio UE e' determinato a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017.
6. L'istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, di cui al comma 1, deve essere presentata entro il termine assegnato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo 184-quater, comma 1.
Art. 184-sexies (Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullita'). - 1. La decadenza o la nullita', anche parziale, di una registrazione di marchio ha efficacia nei confronti di tutti quando sia dichiarata con provvedimento dell'Ufficio italiano brevetti e marchi divenuto inoppugnabile.
2. La decadenza della registrazione di un marchio d'impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti a decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza o, su istanza del richiedente, di quella anteriore in cui e' maturata una delle cause di decadenza.
3. La nullita' della registrazione di un marchio di impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti fin dalla data della registrazione.
Art. 184-septies (Sospensione della procedura di nullita' o decadenza). - 1. Oltre che nel caso di cui all'articolo 184-bis, comma 10, il procedimento di decadenza o di nullita' e' sospeso:
a) se l'istanza di nullita' e' basata su una domanda anteriore di registrazione di marchio d'impresa, su una domanda di registrazione di denominazione di origine ovvero su una domanda di registrazione di indicazione geografica, fino a quando su tali domande non sia adottato un provvedimento inoppugnabile;
b) se l'istanza di nullita' e' basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio;
c) se l'istanza di nullita' e' basata su un marchio internazionale e si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;
d) a domanda del titolare del marchio posteriore, se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nullita' o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione, fino al passaggio in giudicato della decisione;
e) a domanda del titolare del marchio posteriore, se e' pendente, dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, un procedimento di nullita' o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda l'istanza o relativo alla spettanza del diritto di registrazione, fino a che il relativo provvedimento sia inoppugnabile;
f) a domanda del titolare del marchio posteriore, se e' pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine ovvero della indicazione geografica protetta sulla quale si fonda la domanda di nullita', fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene inoppugnabile;
g) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.
2. L'istante puo' chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilita' del provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed f), dalla scadenza dei termini di cui alla lettera b), del medesimo comma, o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo nel caso di cui alla lettera d) del medesimo comma. In caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullita' si estingue.
3. Se il procedimento e' sospeso ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale su cui si basa l'istanza di nullita'.
Art. 184-octies (Estinzione della procedura di decadenza o nullita'). - 1. La procedura di decadenza o nullita' si estingue:
a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile;
b) se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullita' e' accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;
c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullita', e' ritirata o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi;
d) se non e' presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo 184-septies, comma 2, secondo periodo;
e) se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullita' e' ritirata o rigettata;
f) se la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialita' tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullita', e' cancellata;
g) se e' venuto meno l'interesse ad agire.
Art. 184-nonies (Attuazione ed entrata in vigore della procedura di decadenza o nullita'). - 1. Le norme sul procedimento di decadenza o nullita' entrano in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che ne stabilisce le modalita' di applicazione.
Art. 184-decies (Ricorso). - 1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di decadenza o nullita' ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'istanza, e' comunicato alle parti.
2. Contro i provvedimenti di cui al comma 1, e' ammesso il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'articolo 135.».
 
Art. 30

Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 187, comma 1, del codice della proprieta' industriale, dopo la lettera f-ter), e' aggiunta la seguente: «f-quater) le domande di modifica al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e le modifiche avvenute.».

Note all'art. 30:

- Il testo dell'articolo 187 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 187 (Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa).
- 1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da
pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le
seguenti notizie relative a:
a) domande ritenute registrabili ai sensi
dell'articolo 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione
dell'eventuale priorita';
b) domande conseguenti alla richiesta di
trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione
della data di deposito della relativa domanda;
c) registrazioni;
d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui
all'articolo 179, comma 2;
e) rinnovazioni;
f) domande di trascrizione degli atti indicati da
questo codice e trascrizioni avvenute;
f-bis) domande soggette ad opposizione e domande
rifiutate a seguito di opposizione;
f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6.
f-quater) le domande di modifica al regolamento d'uso
di marchi collettivi o di marchi di certificazione e le
modifiche avvenute.
2. I dati identificativi delle domande e delle
registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1,
lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono
quelli di cui all'articolo 156.
3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici
analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per
classi.».
 
Art. 31

Modifiche all'articolo 225 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 225, comma 1, del codice della proprieta' industriale, le parole «delle attivita' produttive», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico» e, dopo le parole «le opposizioni,» sono inserite le seguenti: «le decadenze e nullita',».

Note all'art. 31:

- Il testo dell'articolo 225 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 225 (Diritti di concessione e di mantenimento). -
1. Per le domande presentate al Ministero dello sviluppo
economico al fine dell'ottenimento di titoli di proprieta'
industriale, per le concessioni, le opposizioni, le
decadenze e nullita', le trascrizioni, il rinnovo e' dovuto
il pagamento dell'imposta di bollo, nonche' delle tasse di
concessione governativa e dei diritti la cui
determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda ed
all'intervallo di tempo al quale si riferiscono, viene
effettuata con apposito decreto dal Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. La tassa individuale di designazione dell'Italia
nella domanda di registrazione internazionale di marchio,
nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo
applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la
protezione sul territorio italiano tramite l'Organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra, ai
sensi del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la
registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, e' fissata
nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per
il deposito della concessione di un marchio nazionale
ovvero della rinnovazione.».
 
Art. 32

Modifiche all'articolo 227 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 227, del codice della proprieta' industriale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso».
c) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Se la domanda di rinnovazione del marchio o le relative tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio e' registrato, questa e' rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 230. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato. In mancanza di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine di classificazione.».

Note all'art. 32:

- Il testo dell'articolo 227 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 227 (Diritti per il mantenimento in vita dei
titoli di proprieta' industriale). - 1. Tutti i diritti
previsti per il mantenimento in vita dei titoli di
proprieta' industriale devono essere pagati
anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in
cui e' stata depositata la domanda, trascorso il periodo
coperto dal precedente pagamento.
1-bis. La domanda di rinnovazione di marchio deve
essere depositata entro i dodici mesi precedenti l'ultimo
giorno del mese di scadenza del decennio in corso.
2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti
d'invenzione, i modelli di utilita' e i disegni e modelli,
ove gia' maturati alla fine del mese in cui e' rilasciato
l'attestato di concessione oppure maturati entro la fine
del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi
dalla fine del mese di detto rilascio.
3. I diritti di mantenimento in vita per le privative
di varieta' vegetali sono dovuti, per la durata della
privativa di cui all'articolo 109, comma 1, a partire dalla
concessione della privativa medesima e devono essere pagati
anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della
concessione.
4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e
2, il pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi con
l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare e'
determinato per ciascun diritto di proprieta' industriale
dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei
mesi comporta la decadenza del diritto di proprieta'
industriale.
6. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti
annuali.
7. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i
soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti
di mantenimento.
8. Al pagamento dei diritti di mantenimento dei
brevetti europei validi in Italia dovuti a partire
dall'anno successivo a quello in cui la concessione del
brevetto europeo e' pubblicata nel Bollettino dei brevetti
europei, si applicano gli stessi termini di pagamento
previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui
all'articolo 230 sulla regolarizzazione.
8-bis. Se la domanda di rinnovazione del marchio o le
relative tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte
dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio e'
registrato, questa e' rinnovata soltanto per i prodotti o
servizi di cui trattasi, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 230. Qualora le tasse versate non siano
sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per
le quali viene richiesto il rinnovo, la registrazione viene
rinnovata se risulta chiaramente quali sono le classi cui
si riferisce l'importo versato. In mancanza di altri
criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi
nell'ordine di classificazione.».
 
Art. 33
Disposizione transitoria in materia di conversione del segno in
marchio collettivo o in marchio di certificazione.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente possono formulare domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dal testo del regolamento d'uso del segno, aggiornato in coerenza alla disciplina in vigore e alla scelta di conversione formulata dall'istante.
3. Alle istanze di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal codice della proprieta' industriale in materia di domande di marchi di certificazione o marchi collettivi, comprese le disposizioni di cui all'articolo 11 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
4. Ferma restando la continuita' con il marchio collettivo registrato, ai sensi della normativa previgente, gli effetti della registrazione del nuovo marchio decorrono, ai fini della determinazione della durata di cui all'articolo 15 del codice della proprieta' industriale, dalla data di deposito della domanda di cui al comma 1.
5. In caso di mancata presentazione della domanda di cui al comma 1, il marchio decade a decorrere dalla data di scadenza del termine ivi previsto.
6. I procedimenti istruttori in corso su domande di registrazione di marchi collettivi nazionali, ai sensi della normativa previgente, sono sospesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che hanno presentato la domanda possono riavviare l'istruttoria presentando istanza di conversione della stessa, in domanda di registrazione di marchio collettivo o marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina. In tal caso, gli effetti della registrazione del marchio risultante dalla domanda di conversione decorrono dalla data di deposito della domanda di registrazione convertita. In caso di mancata presentazione della domanda di conversione entro il termine di cui al comma 1, le domande di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della normativa previgente si considerano ritirate.

Note all'art. 33:

- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre, 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle
concessioni governative) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
- Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
«Art. 15 (Effetti della registrazione). - 1. I diritti
esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con
la registrazione.
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono
dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di
rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di
scadenza della registrazione precedente.
3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera
c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai
prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed
ai prodotti o servizi affini.
4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla
data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia
del titolare.
5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione
nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere
data notizia nel Bollettino ufficiale.».
 
Art. 34
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative per la
registrazione per marchi d'impresa.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, all'articolo 11 della tariffa allegata sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' cosi' sostituita: «Registrazione per marchi d'impresa o di certificazione e collettivi»;
b) nella colonna «Indicazione degli atti soggetti a tassa», il punto 2 e' sostituito dal seguente: «2. Registrazione per marchi di certificazione e collettivi»;
c) nella colonna «Indicazione degli atti soggetti a tassa», il punto 4 e' sostituito dal seguente: «4. Registrazioni per marchi d'impresa, di certificazione o per marchi collettivi, nazionali o internazionali».

Note all'art. 34:

- Per i riferimenti al citato decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre, 1972, n. 641, modificato dal
presente decreto, si veda nelle note all'articolo 33.
 
Art. 35

Disposizioni di adeguamento

1. Con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottate eventuali ulteriori disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436, nelle materie non coperte da riserva di legge e gia' disciplinate mediante analoghi regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33.

Note all'art. 35:

- Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2015/2436, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 13
gennaio 2010, n. 33 (Regolamento di attuazione del Codice
della proprieta' industriale, adottato con decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56, S.O.
 
Art. 36

Adempimenti conseguenti all'attuazione
della direttiva (UE) 2015/2436

1. Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436, il Ministero dello sviluppo economico, nel triennio 2019-2021, e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, trenta unita' da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso di specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 0,3 milioni di euro per l'anno 2019 e in 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo di quota parte delle entrate previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine, all'ultimo periodo del citato articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, di 50,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 51,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021»;
b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 ed i relativi oneri.

Note all'art. 36:

- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2015/2436, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 30 e 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O., e' il seguente:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse - Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della
legge n. 488 del 1999). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente
i requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza. Per
agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
«Art. 35 (Reclutamento del personale - Art. 36, commi
da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs n.
267 del 2000). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni
pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis).
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento,
il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve
comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli
rilevanti ai fini del concorso.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla
data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte
comunque salve le competenze delle Commissioni
esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale
di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez
PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 3 e
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - Omissis.
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
b).
Omissis.
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge
mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime
delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla
normativa vigente, possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte
presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al
loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote
annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.
Omissis.».
- La legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento
di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
ottobre 2013, n. 255.
- Il testo dell'articolo 1, comma 851, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«851. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i
diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i
modelli di utilita' e sulla registrazione di disegni e
modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione
dei marchi d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei
diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai
brevetti per invenzione e ai modelli di utilita', le
universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro
scopi istituzionali finalita' di ricerca e le
amministrazioni della difesa e delle politiche agricole
alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in
vita dei brevetti per invenzione industriale e per i
modelli di utilita' e per la registrazione di disegni e
modelli, previsti dall'articolo 227 del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti
criteri: a) dalla quinta annualita' per il brevetto per
invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il
brevetto per modello di utilita'; c) dal secondo
quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le
somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al
presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, per la parte eccedente
l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012, di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018,
di 50,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 51,2 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere
dal 2021, allo stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, anche al fine di potenziare le
attivita' del medesimo Ministero di promozione, di
regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale,
di permettere alle piccole e medie imprese la piena
partecipazione al sistema di proprieta' industriale, di
rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione
della ricerca di anteriorita' per le domande di brevetto
per invenzione industriale.».
- Il testo dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre
2012, n. 234, citata nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa
europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo
adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti
dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 37

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, ad eccezione dell'articolo 36, non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Savona, Ministro per gli affari
europei

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede