| Gazzetta n. 57 del 8 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 15 febbraio 2019 |  
| Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle  piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in  mare  e  delle  infrastrutture connesse.  |  
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                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE                     E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO                              E DEL MARE 
                                 e con 
                         IL MINISTRO DEI BENI                      E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
   Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante  «Norme  di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e  la  coltivazione delle miniere del Regno»;   Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952, n. 328, recante «Approvazione del regolamento  per  l'esecuzione  del codice della navigazione (Navigazione marittima)»;   Vista  la  legge  11  gennaio  1957,  n.  6,  recante  «Ricerca   e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n. 128, recante «Norme di polizia delle miniere e delle cave»;   Vista  la  legge  21  luglio  1967,  n.  613,  recante  «Ricerca  e coltivazione  degli  idrocarburi   liquidi   e   gassosi   nel   mare territoriale e nella piattaforma continentale  e  modificazioni  alla legge 11 gennaio 1957, n.  6,  sulla  ricerca  e  coltivazione  degli idrocarburi liquidi e gassosi»;   Vista la Convenzione per  la  protezione  del  patrimonio  mondiale culturale  e  naturale -  UNESCO,  adottata  durante  la   Conferenza generale dell'UNESCO nel 1972 a Parigi;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante «Integrazione ed  adeguamento  delle  norme  di  polizia delle miniere e delle cave,  contenute  nel  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.  128,  al  fine  di  regolare  le attivita'  di  prospezione,  di  ricerca  e  di  coltivazione   degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale»;   Visto il decreto ministeriale del Ministro della marina  mercantile e del Ministro per i beni culturali e ambientali del 12 luglio  1989, recante «Disposizioni per la tutela delle aree  marine  di  interesse storico, artistico o archeologico»;   Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  9,  recante   «Norme   per l'attuazione  del   nuovo   Piano   energetico   nazionale:   aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali»;   Visto il decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.  624,  recante «Attuazione della  direttiva  92/91/CEE  relativa  alla  sicurezza  e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e della direttiva 92/104/CEE  relativa  alla  sicurezza  e  salute  dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;   Visto il decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.  625,  recante «Attuazione della direttiva  94/22/CE  relativa  alle  condizioni  di rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi»;   Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15 marzo 1997, n. 59»;   Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante «disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;   Vista la Convenzione  sulla  protezione  del  patrimonio  culturale subacqueo - UNESCO del 2 novembre 2001,  ratificata  dall'Italia  con legge 23 ottobre 2009, n. 157;   Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  recante «Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel mercato interno dell'elettricita'»;   Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  recante  il «Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;   Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone di  protezione  ecologica  oltre   il   limite   esterno   del   mare territoriale»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  ottobre  2011, n. 209,  «Regolamento  recante  istituzione  di  zone  di  protezione ecologica del mediterraneo nord-occidentale, del mar Ligure e del mar Tirreno»;   Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme in materia ambientale»;   Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  117,  recante «Attuazione della direttiva 2006/21/CE  relativa  alla  gestione  dei rifiuti delle  industrie  estrattive  e  che  modifica  la  direttiva 2004/35/CE»;   Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2010,  n.  190,  recante «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un  quadro  per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»;   Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito  con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;   Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito  con modificazioni in legge 11 novembre  2014,  n.  164,  recante  «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa delle attivita' produttive»;   Visto il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante «Attuazione della direttiva  2012/18/UE  relativa  al  controllo  del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;   Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  145,  recante «Attuazione  della  direttiva  2013/30/UE   sulla   sicurezza   delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e  che  modifica  la direttiva 2004/35/CE»;   Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge di stabilita' 2016)»;   Visto il decreto  legislativo  7  ottobre  2016,  n.  201,  recante «Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un  quadro  per la pianificazione dello spazio marittimo»;   Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  257,  recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di una infrastruttura per i combustibili alternativi»;   Visto  il   decreto   ministeriale   7   dicembre   2016,   recante «Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli  minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi  liquidi  e gassosi in terraferma, nel  mare  territoriale  e  nella  piattaforma continentale»;   Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2017,  recante  «Adeguamento del decreto 7  dicembre  2016,  recante:  disciplinare  tipo  per  il rilascio e  l'esercizio  dei  titoli  minerari  per  la  prospezione, ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi   e   gassosi   in terraferma, nel mare territoriale e nella  piattaforma  continentale, alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017»;   Vista la Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento  dei  mari causato dall'immersione di rifiuti (Londra, 29 dicembre 1972), di cui alla  legge  13  febbraio  2006,  n.  87,  recante  «Adesione   della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del  1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato  dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati»;   Vista  la  Convenzione  per  la  protezione  del  mar  Mediterraneo dall'inquinamento (Barcellona, 16 febbraio 1976),  legge  25  gennaio 1979, n. 30, di  «Ratifica  ed  esecuzione  della  convenzione  sulla salvaguardia  del  mar  Mediterraneo   dall'inquinamento,   con   due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16  febbraio 1976»;   Vista la Convenzione delle  Nazioni  Unite  sul  diritto  del  mare (Montego Bay, 10 dicembre 1982), legge 2 dicembre  1994,  n.  689  di «Ratifica ed esecuzione della convenzione  delle  Nazioni  Unite  sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay  il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994»;   Viste le Linee guida e le norme per  la  rimozione  di  impianti  e strutture  offshore  nella  piattaforma  continentale  e  nella  zona economica esclusiva (IMO resolution A. 672 (16), adottata in data  19 ottobre 1989);   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10 ottobre 2017 recante «Approvazione del Programma di misure, ai  sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 13  ottobre  2010,  n. 190, relative alla definizione di strategie per l'ambiente marino»;   Visto il  decreto  interministeriale  del  10  novembre  2017,  del Ministero dello sviluppo economico e del  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, con cui e' stata adottata  la Strategia energetica nazionale 2017;   Visto il  Piano  strategico  di  sviluppo  del  turismo  in  Italia (2017-2022), approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri  il 17 febbraio 2017, ed i relativi Programmi di attuazione annuali;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1° dicembre 2017, recante, «Approvazione delle  linee  guida  contenenti gli indirizzi e  i  criteri  per  la  predisposizione  dei  piani  di gestione dello spazio marittimo»;   Visto il decreto  legislativo  16  giugno  2017,  n.  104,  recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo  e  del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva  2011/92/UE, concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli  1  e  14  della legge 9 luglio 2015, n. 114», che prevede, in  particolare,  all'art. 25, comma 6, che  [...]  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela del territorio e del  mare  e  con  il  Ministro  dei  beni  e  delle attivita' culturali e del turismo,  da  adottarsi  entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome, sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare  e  delle  infrastrutture  connesse  al  fine  di assicurare  la  qualita'  e  la  completezza  della  valutazione  dei relativi impatti ambientali [...];   Considerati  gli  impatti  ambientali,  come  definiti   ai   sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) del  decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152, sociali ed  economici  delle  attivita'  connesse  alla dismissione  mineraria  delle   infrastrutture   e   dei   pozzi   di coltivazione di idrocarburi, e la necessita'  dell'individuazione  di una idonea procedura per la valutazione degli  impatti  stessi  e  la successiva scelta  fra  le  differenti  opzioni  disponibili  per  un eventuale riutilizzo delle stesse;   Considerato  che  l'attivita'  di  decommissioning  italiana  delle piattaforme per la  coltivazione  di  idrocarburi  in  mare  e  delle infrastrutture connesse e' stata presentata anche nella  I°  riunione preparatoria della Ministeriale G7 Energia a presidenza  canadese,  a gennaio 2018, e che la stessa ha riscontrato notevole interesse;   Considerato   che   il   Ministero   dello   sviluppo    economico, preliminarmente all'adozione  definitiva  del  presente  decreto,  in linea con il piu' ampio quadro  normativo,  di  livello  comunitario, atto a garantire  il  diritto  di  accesso  alle  informazioni  e  di partecipazione del pubblico  ai  processi  decisionali,  ha  ritenuto utile svolgere una  consultazione  pubblica  dall'11  gennaio  al  31 gennaio 2018, acquisendo osservazioni da parte di operatori economici ed  associazioni  ambientaliste,  che  sono  state   di   conseguenza considerate nella  predisposizione  del  testo  finale  del  presente decreto.   Ritenuto necessario fornire, ai sensi  dell'art  25,  comma  6  del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, agli  operatori  ed  alle amministrazioni  competenti,   con   particolare   riferimento   alle piattaforme offshore ed alle infrastrutture connesse, una guida sulle procedure da seguire per la dismissione mineraria delle stesse;   Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome  rilasciato  in  data  12 luglio 2018 rep. atti n. 127/CSR; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
               Approvazione delle Linee guida nazionali 
   1. Sono approvate le  linee  guida  nazionali  per  la  dismissione mineraria delle piattaforme per la  coltivazione  di  idrocarburi  in mare e  delle  infrastrutture  connesse  al  fine  di  assicurare  la qualita' e la completezza  della  valutazione  dei  relativi  impatti ambientali, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del  decreto  legislativo 16 giugno 2017, n. 104.   2. Le  linee  guida  e  i  relativi  allegati  costituiscono  parte integrante del presente decreto.   3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello  sviluppo economico ed acquista efficacia dal giorno successivo  alla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 15 febbraio 2019 
                              Il Ministro                       dello sviluppo economico                                Di Maio 
                       Il Ministro dell'ambiente                     e della tutela del territorio                              e del mare                                 Costa 
                         Il Ministro dei beni                      e delle attivita' culturali                               Bonisoli      |  
|   |                                                               Allegato   Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle  piattaforme  per la coltivazione di idrocarburi in mare e  delle  infrastrutture  connesse 
                                Art. 1.                               Finalita' 
     1. Le presenti linee  guida  stabiliscono  le  procedure  per  la dismissione  mineraria  delle  piattaforme  e  delle   infrastrutture connesse  gia'  utilizzate  per  la  coltivazione  da  giacimenti  di idrocarburi esauriti o comunque non utilizzabili, o non  suscettibili di  assicurare  ulteriormente  produzione  in  quantita'  commerciale nell'ambito delle  concessioni  minerarie  disciplinate  dal  decreto legislativo 25 novembre 1996,  n.  625,  al  fine  di  assicurare  la qualita' e la completezza  della  valutazione  dei  relativi  impatti ambientali e nel rispetto degli obiettivi della Strategia marina,  di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010,  n.  190,  in  attuazione della direttiva 2008/56/CE.      |  
|   |                                 Art. 2.                              Definizioni 
     1. Ai fini  dell'applicazione  delle  presenti  Linee  guida,  si intende per:       a. Amministrazione competente: l'amministrazione competente  al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione del progetto di riutilizzo della piattaforma e/o infrastruttura connessa;       b. Analisi multicriterio decisionale: analisi che  tiene  conto di piu' aspetti propri della rimozione di  una  piattaforma  e  delle infrastrutture connesse;       c.  BUIG:  bollettino  ufficiale  per  gli  idrocarburi  e   le georisorse, pubblicato sul sito  web  del  Ministero  dello  sviluppo economico;       d. Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare:  comitato istituito ai sensi dell'art. 8  del  decreto  legislativo  18  agosto 2015, n. 145;       e. Concessione mineraria:  titolo  esclusivo  che  consente  le attivita' di sviluppo e coltivazione di un giacimento di  idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi  dell'art.  9  della  legge  9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;       f. Condotte sottomarine (flowlines): tubazioni impiegate per il collegamento e il trasporto della produzione, sia essa  prodotto  dei singoli pozzi  o  proveniente  da  altre  piattaforme/impianti  a  un collettore o a un centro di raccolta o di trattamento;       g.   DGSAIE:    Direzione    generale    per    la    sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico;       h.  DGS-UNMIG:  Direzione  generale  per  la  sicurezza   anche ambientale  delle  attivita'  minerarie  ed  energetiche  -   Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello sviluppo economico;       i. Giacimento: formazione rocciosa  sotterranea  costituita  da uno  o  piu'  livelli  contenenti  idrocarburi  tale  da   consentire tecnicamente ed economicamente la coltivazione mineraria;       j. Infrastruttura connessa: impianti collegati alla piattaforma e utilizzati per consentire la produzione di idrocarburi ed  il  loro trasporto verso altri impianti;       k. Relazione sui grandi rischi: relazione  che  l'operatore  e' tenuto a presentare ai sensi degli  articoli  12  e  13  del  decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, per le  operazioni  in  mare  nel settore degli idrocarburi;       l.   Riutilizzo:   utilizzo   delle   piattaforme    o    delle infrastrutture connesse per scopi alternativi a quello minerario;       m. Sezione UNMIG:  ufficio  dirigenziale  della  DGS-UNMIG  del Ministero   dello   sviluppo   economico   competente   al   rilascio dell'autorizzazione per la dismissione mineraria,  nonche'  autorita' di vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia mineraria,  in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di  tutela  della  salute dei lavoratori  addetti  alle  attivita'  minerarie  di  prospezione, ricerca e coltivazione, competente in  materia  di  gestione  tecnica delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi;       n. Sottostruttura: struttura  di  una  piattaforma,  fissata  a fondo mare mediante pali;       o. Sovrastruttura: struttura di una piattaforma  costituita  da uno o piu' ponti su cui sono montati gli  impianti  di  processo,  le apparecchiature, i moduli alloggio e gli uffici;       p. Titolare della  concessione:  soggetto  al  quale  e'  stata conferita la concessione di coltivazione di idrocarburi;       q. Pozzo sterile o esaurito:  pozzo  non  utilizzabile,  o  non suscettibile di  assicurare  ulteriormente  produzione  in  quantita' commerciale.      |  
|   |                                 Art. 3.                        Ambito di applicazione 
     1. Le presenti linee  guida  si  applicano  alle  piattaforme  di produzione, piattaforme di compressione, piattaforme di  transito  ed infrastrutture connesse a servizio di impianti  minerari  nell'ambito di  concessioni  minerarie  per  la  coltivazione  di  giacimenti  di idrocarburi  situate  nel  mare  territoriale  e  nella   piattaforma continentale.      |  
|   |                                 Art. 4.                     Chiusura mineraria dei pozzi 
     1. Un pozzo sterile, o esaurito o comunque  non  utilizzabile,  o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in  quantita' commerciale, deve essere chiuso secondo  la  procedura  prevista  dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio  1979,  n.  886,  e dalle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico.     2. Nell'ambito delle operazioni di chiusura mineraria di  cui  al comma precedente la colonna di rivestimento, le colonne intermedie  e la colonna di produzione devono essere rimosse al di sotto del  fondo marino mediante taglio e recupero.     3. L'abbandono delle piattaforme e delle infrastrutture  connesse e' vietato.     4. In deroga  al  comma  3,  puo'  essere  autorizzato  da  parte dell'amministrazione competente  un  riutilizzo  alternativo,  quando siano accertati i requisiti e le garanzie di cui all'art. 8, comma  2 e all'art. 11, commi 4,  5  e  6,  o  una  rimozione  parziale  delle piattaforme o delle infrastrutture connesse.      |  
|   |                                 Art. 5.      Elenco delle piattaforme in dismissione e suo aggiornamento 
     1. Le societa' titolari di concessioni minerarie comunicano entro il 31 marzo di  ogni  anno  al  Ministero  dello  sviluppo  economico DGS-UNMIG, alla Sezione UNMIG competente e alla DGSAIE l'elenco delle piattaforme  i  cui  pozzi  sono  stati  autorizzati  alla   chiusura mineraria e che non intendono utilizzare ulteriormente per  attivita' minerarie, comunicando il periodo durante il quale saranno  svolti  i lavori di chiusura  mineraria  ed  allegando  una  relazione  tecnica descrittiva di cui all'art. 6 sullo stato degli impianti con allegati fotografie,  planimetrie  e  prospetti,  dichiarando  lo   stato   di sicurezza degli impianti fino alla chiusura.     2. La DGS-UNMIG del Ministero dello  sviluppo  economico,  previo parere tecnico rilasciato dalla Sezione UNMIG competente,  valuta  se nell'elenco  di  cui  al  comma  1  sono   inserite   piattaforme   e infrastrutture connesse delle quali le condizioni strutturali e degli impianti possano consentire il riutilizzo.     3. La DGS-UNMIG, acquisiti i pareri  dei  competenti  uffici  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali per gli aspetti di competenza, pubblica sul BUIG e sul proprio sito  web,  entro  il  30 giugno di ogni anno,  l'elenco  delle  piattaforme  e  infrastrutture connesse in dismissione mineraria che devono essere  rimosse  secondo le procedure previste dalle presenti linee guida.     4.  Nell'elenco  di  cui  al  comma  precedente,  sono   altresi' indicate,  ferme  le  valutazioni   di   competenza   dei   Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, le piattaforme  e  le infrastrutture connesse che, a seguito della verifica di cui al comma 2, possono essere riutilizzate.     5. I pareri di cui al comma 3 devono essere resi  alla  DGS-UNMIG entro quarantacinque giorni dalla richiesta, trascorsi  i  quali  gli stessi si intendono acquisiti.      |  
|   |                                 Art. 6.                     Relazione tecnica descrittiva 
     1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 1, la societa' titolare della concessione  mineraria  nell'ambito  della quale e' installata  la  piattaforma  o  infrastruttura  connessa  da dismettere presenta documenti e  disegni  aggiornati  utili  ai  fini della definizione degli interventi (pesi, layout,  disegni  as-built, etc.)  e  delle  loro  condizioni  di  sicurezza   che   garantiscano dall'inquinamento,  i  risultati  delle  ispezioni  di  superficie  e subacquee della piattaforma finalizzate alla definizione dello  stato attuale degli impianti  e  delle  strutture  (condizioni  strutturali della  sovrastruttura  e  delle  strutture  immerse),  documentazione fotografica  e  una  compiuta  descrizione   dell'aggiornato   quadro ambientale, comprensivo degli aspetti pertinenti il paesaggio  ed  il patrimonio  culturale,  entro  il  quale  si  collocano   la   stessa piattaforma e le infrastrutture connesse.      |  
|   |                                 Art. 7.                         Obblighi del titolare 
     1. Dalla data della comunicazione di cui all'art. 5, comma 1,  il titolare della concessione mineraria  nell'ambito  della  quale  sono ubicate la piattaforma e le infrastrutture connesse in dismissione e' tenuto a non variarne lo stato e ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e, nei tempi  previsti,  i  lavori  di  chiusura  mineraria autorizzati.     2. L'ingegnere capo della sezione UNMIG  competente  verifica  lo stato degli impianti e prescrive i provvedimenti di  sicurezza  e  di conservazione che ritiene  necessari  entro  un  termine  massimo  di novanta giorni.      |  
|   |                                 Art. 8.        Riutilizzo di una piattaforma e infrastrutture connesse              per scopi diversi dall'attivita' mineraria 
     1.  Le  societa'  o  enti  interessati  al  riutilizzo   di   una piattaforma e/o infrastruttura connessa in dismissione  mineraria  di cui all'elenco dell'art. 5, comma 4,  presentano  entro  dodici  mesi dalla pubblicazione dell'elenco  di  cui  al  comma  3  del  medesimo articolo, al Ministero dello sviluppo economico-DGSAIE, al  Ministero dello  sviluppo  economico-DGS-UNMIG,  alla  Capitaneria  di   porto, all'Amministrazione competente e ove previsto agli enti  territoriali interessati,  una  istanza  completa  del  progetto   di   riutilizzo predisposto  con  un  livello  informativo  e  di  dettaglio   almeno equivalente a quello del progetto di fattibilita'  tecnico  economica come definito dall'art. 23, commi 5 e 6, del decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50.  L'istanza  e'  pubblicata  sul  BUIG,  del  mese successivo alla data di presentazione dell'istanza medesima.     2. Possono presentare le istanze di cui al comma 1, le societa' o gli enti che dispongano di requisiti di  ordine  generale,  capacita' tecnica,  economica,  finanziaria  ed  organizzativa  adeguati   alla esecuzione e realizzazione dei  progetti  presentati.  I  richiedenti devono   possedere   nell'Unione   europea   strutture   tecniche   e amministrative adeguate alle attivita'  previste,  ovvero  presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante  si  impegni, in caso di conferimento, a  costituirle.  Dall'oggetto  sociale  deve risultare che le attivita' del soggetto  richiedente  comprendono  le attivita' previste nel progetto di riutilizzo.     3. L'istanza di cui al comma 1 deve essere  accompagnata  da  una dichiarazione in cui il soggetto proponente si impegna a  presentare, prima dell'autorizzazione  unica  alla  esecuzione  del  progetto  di riutilizzo, una fidejussione bancaria o assicurativa  commisurata  al valore delle opere di rimozione post riutilizzo  ovvero  delle  nuove installazioni/strutture, della piattaforma e infrastrutture connesse, e  degli  interventi  di  recupero   ambientale,   nonche'   garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente, commisurati a quelli derivanti dal  piu'  grave  incidente  nei  diversi  scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.     4. Per  quanto  riguarda  i  requisiti  di  ordine  generale,  il richiedente fornisce:       se il richiedente  ha  sede  in  Italia,  i  documenti  di  cui all'allegato 1, punto 1;       se il richiedente ha  sede  in  uno  Stato  membro  dell'Unione europea o in altro Stato, i documenti di cui all'allegato 1, punto 2.     5.  Ai  fini  della  valutazione  della  capacita'  economica   e finanziaria,  il  richiedente  presenta  la  documentazione  di   cui all'allegato 1, punto 3.     6.  Ai  fini  della  valutazione  della   capacita'   tecnica   e organizzativa  il  richiedente  presenta  la  documentazione  di  cui all'allegato 1, punto 4.     7.  Ai  fini  della  valutazione  della  capacita'   tecnica   ed organizzativa relativa alla salute, alla  sicurezza,  all'ambiente  e alla gestione dei rischi, il richiedente presenta  la  documentazione di cui all'allegato 1, punto 5.     8. Le istanze presentate, corredate dal  progetto  di  riutilizzo come definito al comma 1 del presente articolo, sono  valutate  dalle Amministrazioni competenti, anche al fine della comparazione di tutti i  progetti  riferiti  alla  medesima  piattaforma,  sulla  base  dei seguenti criteri:       a.  Innovazione  industriale  e/o  scientifica  e/o  energetica promossa dal progetto;       b. Impatto  socio-economico  generale  (su  scala  nazionale  e regionale) e specifico per  i  territori  vicini  (concorrenza)  alle strutture da riutilizzare e sue ricadute;       c. Sostenibilita' economica del progetto;       d. Sinergia tecnologica attuabile tra le funzionalita' proposte nel nuovo progetto e la struttura esistente;       e. Sostenibilita' ambientale del  progetto,  comprensiva  della valutazione degli aspetti concernenti il patrimonio culturale  ed  il paesaggio e di  eventuali  effetti  cumulativi  con  altre  strutture esistenti;       f. Piano di manutenzione delle strutture;       g. Completezza e razionalita' del progetto proposto;       h. Tempi programmati per l'esecuzione del progetto;       i. Modalita' di svolgimento dei  lavori,  anche  riferite  alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonche' alla dismissione  e al ripristino dello stato dei luoghi;       j. Eventuali accordi di programma con Amministrazioni  centrali o locali.      |  
|   |                                 Art. 9.                        Progetto di riutilizzo 
     1. Il progetto di riutilizzo deve prevedere almeno:       a. Analisi dei potenziali  conflitti  d'uso  (rotte  marittime, aree protette, patrimonio culturale archeologico subacqueo,  etc.)  e verifica di coerenza con il Piano di gestione di cui al  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017;       b.  Progetto  di   dismissione   post-riutilizzo   e   recupero ambientale, comprensivo dell'eventuale opera per scopo diversi, della piattaforma e delle infrastrutture connesse;       c. Analisi del potenziale di produzione  nel  sito  oggetto  di interesse relativamente alla/alle  funzione/i  prescelte  all'interno del progetto (ad esempio: itticoltura, agricoltura,  energia  marina, etc.);       d.   Scelta   motivata   della/delle    funzione/funzioni    da implementare nell'area di rispetto della piattaforma e/o da integrare nella piattaforma stessa;       e. Rappresentazione grafica completa delle opere  previste  dal progetto, evidenziate rispetto a quelle esistenti  riutilizzate,  con indicazione delle eventuali parti da  rimuovere  di  quest'ultime  da realizzarsi a carico del titolare della concessione mineraria;       f. Stima della produzione complessiva prevista dall'uso diverso proposto;       g. Analisi degli effetti ambientali in fase  di  realizzazione, esercizio e dismissione  delle  nuove  istallazioni/strutture,  della piattaforma  e  infrastrutture  connesse,   con   riferimento:   alle eventuali modifiche  delle  condizioni  meteomarine,  della  qualita' delle acque, dei fondali e  degli  ecosistemi  marini;  alle  risorse naturali, alla  produzione  e  allo  smaltimento  dei  rifiuti,  alle emissioni e ad eventuali rischi di  gravi  incidenti;  al  patrimonio culturale archeologico  subacqueo,  al  patrimonio  culturale  ed  al paesaggio dei territori costieri  prospicienti  l'intervento,  specie con riguardo al rapporto di inter-visibilita' terra-mare;       h. Programma dei lavori, con indicazione  delle  tempistiche  e delle modalita' di svolgimento per garantire la sicurezza;       i. Analisi dei costi, divisi per categoria;       j. Analisi dell'impatto sociale ed economico  del  progetto  su scala internazionale, nazionale e locale;      |  
|   |                                Art. 10.                   Valutazione di impatto ambientale 
     1. Qualora il progetto di riutilizzo della  piattaforma  e  delle strutture connesse in dismissione ricada nel  campo  di  applicazione della disciplina di  valutazione  dell'impatto  ambientale  ai  sensi della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152, ovvero qualora la piattaforma e le  infrastrutture  connesse  oggetto del progetto di riutilizzo siano  state  oggetto  di  una  favorevole valutazione di compatibilita' ambientale subordinata alla  previsione che si procedesse al termine dell'esercizio alla  dismissione  ed  al ripristino  dei  luoghi,  il  richiedente  presenta,   al   Ministero dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   e   del   mare, contestualmente  all'istanza  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  delle presenti  Linee  guida,  la   documentazione   necessaria   ai   fini dell'espletamento delle procedure disciplinate al  Titolo  III  della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.     2. Per progetti di riutilizzo per i  quali  non  e'  prevista  la valutazione di impatto ambientale il progetto medesimo e'  sottoposto ad una valutazione preliminare al  fine  di  individuare  l'eventuale procedura ambientale da avviare ai sensi dell'art. 6,  comma  9,  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.      |  
|   |                                Art. 11.            Autorizzazione unica del progetto di riutilizzo 
     1.  L'autorizzazione  unica  del  progetto   di   riutilizzo   e' rilasciata  dalla  amministrazione  competente  a   seguito   di   un procedimento   unico,   svolto   nel   rispetto   dei   principi   di semplificazione e con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  e  successive  modifiche  ed integrazioni.     2. Nell'ambito del procedimento unico  sono  acquisiti  i  pareri delle  amministrazioni  interessate  e  l'esito  della  procedura  di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista, ovvero gli esiti della valutazione  preliminare  di  cui  all'art.  10,  comma  2.  Le amministrazioni che partecipano al procedimento unico di cui al comma 1  sono  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   il   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  Ministero dei  beni  e  delle   attivita'   culturali,   il   Ministero   delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  il  Ministero  della  difesa,  il Ministero  delle  politiche   agricole,   alimentari   e   forestali. Partecipano inoltre il titolare della concessione  mineraria  e,  ove previsto dalla normativa di settore, la regione, la provincia  ed  il comune interessati.     3.   L'Amministrazione    competente,    prima    del    rilascio dell'autorizzazione unica, verifica l'esistenza di tutte le  garanzie economiche di cui all'art. 8.     4. Il richiedente, ottenuta l'autorizzazione unica al  riutilizzo di una piattaforma o  infrastruttura  connessa  in  dismissione  deve richiedere nel termine stabilito nella stessa Autorizzazione unica la concessione demaniale marittima per l'occupazione e  l'uso  dell'area interessata per le finalita' oggetto dell'autorizzazione.     5. Qualora nell'ambito del procedimento sia acquisito uno o  piu' atti  di  dissenso  considerati  non  superabili,   l'amministrazione competente adotta  la  determinazione  di  conclusione  negativa  del procedimento che costituisce il rigetto della domanda e  produce  gli effetti della comunicazione di cui  all'art.  10-bis  della  legge  7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni. L'amministrazione competente  trasmette  alle  altre  amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui  al suddetto  articolo.  Dell'eventuale  mancato  accoglimento  di   tali osservazioni  e'  data  ragione  nell'ulteriore   determinazione   di conclusione del procedimento.     6. Eventuali dissensi diversi da quelli del comma precedente sono gestiti dall'Amministrazione competente nei termini e nelle modalita' previste dagli articoli 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni      |  
|   |                                Art. 12.                    Cessazione attivita' mineraria 
     1. La Sezione UNMIG competente, previo sopralluogo congiunto  con la Capitaneria di  porto  e  l'amministrazione  competente,  verifica l'avvenuta rimozione delle parti  di  piattaforma  od  infrastruttura connessa  eventualmente   prevista   dal   progetto   di   riutilizzo autorizzato secondo l'art. 11, e redige l'attestazione di  cessazione dell'attivita' mineraria e del relativo bene minerario.      |  
|   |                                Art. 13.                         Progetto di rimozione 
     1. La societa' titolare della concessione presenta  alla  Sezione UNMIG competente per territorio, istanza  per  l'autorizzazione  alla rimozione  della  piattaforma  e  delle  infrastrutture  connesse  in dismissione allegando il progetto di rimozione in duplice copia entro dieci mesi:       dalla   pubblicazione   dell'elenco   delle   piattaforme    od infrastrutture connesse in dismissione che devono  essere  rimosse  e non possono essere riutilizzate di cui all'art. 5, commi 3 e 4;       dal termine di cui all'art. 8, comma 1, in assenza  di  istanze per il riutilizzo;       dalla  notifica  della  determinazione   di   conclusione   del procedimento di cui all'art. 11, comma 5;     2.  Il  progetto  di  rimozione  di  una  piattaforma   e   delle infrastrutture connesse in dismissione e' predisposto dalla  societa' titolare della concessione secondo le indicazioni ed i  contenuti  di cui all'allegato 2 delle presenti Linee guida.     3. La Sezione UNMIG trasmette copia  del  progetto  di  rimozione alla Capitaneria di  porto  competente  per  un  parere  relativo  al rispetto  degli  obblighi  legati  al  provvedimento  di  concessione demaniale della piattaforma od infrastruttura connessa.      |  
|   |                                Art. 14.           Valutazione ambientale del progetto di rimozione 
     1.  I  progetti  di   rimozione   delle   piattaforme   e   delle infrastrutture connesse sono soggetti ad una valutazione  ambientale, secondo le modalita' e le procedure esplicitate nei commi da  2  a  4 del presente articolo.     2.  Il  progetto  di  rimozione   della   piattaforma   e   delle infrastrutture  connesse  in  dismissione,  predisposto   secondo   i contenuti di cui  all'allegato  3  delle  presenti  Linee  guida,  e' trasmesso dalla societa' titolare al Ministero dell'ambiente e  della tutela del  territorio  e  del  mare  unitamente  alla  richiesta  di valutazione preliminare di cui  all'art.  6,  comma  9,  del  decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  corredata   dagli   elementi informativi di cui al decreto direttoriale n. 239 del 3  agosto  2017 della Direzione generale  per  le  valutazioni  e  le  autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare recante «Contenuti della modulistica  necessaria  ai  fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104», al  fine di verificare la necessita' di sottoporre il progetto alle  procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA ovvero di procedura di VIA,  a norma degli articoli 19, 23 e 25 del  decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152, ovvero a nessuna procedura.     3. Qualora il progetto di  rimozione  sia  oggetto  di  specifica prescrizione contenuta nel provvedimento di valutazione  dell'impatto ambientale  relativo  all'opera  in  dismissione,  la  documentazione acquisita e le valutazioni effettuate dal Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare ai sensi del precedente  comma 1 sono considerate anche al fine della verifica di ottemperanza della prescrizione medesima, ai sensi dell'art. 28 del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152.     4. Qualora il progetto di  rimozione  sia  oggetto  di  specifica prescrizione contenuta nel provvedimento di valutazione  dell'impatto ambientale relativo all'opera in dismissione e sia stato gia' oggetto di una positiva verifica  di  ottemperanza  da  parte  del  Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   gli adempimenti di cui al comma 2 sono espletati dalla societa'  titolare solo qualora il progetto di dismissione risulti  difforme  da  quello gia' esaminato e valutato dal Ministero dell'ambiente e della  tutela del territorio e del mare nell'ambito della verifica di  ottemperanza della prescrizione.  Nel  caso  in  cui  non  siano  state  apportate modifiche, sei mesi prima dell'avvio dei lavori la societa'  titolare fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e del  mare  un'attestazione  circa  la  rispondenza  del  progetto  di dismissione presentato ai sensi dell'art.  13  delle  presenti  Linee guida a quello gia' oggetto  di  positiva  verifica  di  ottemperanza della relativa prescrizione.     5. Se la procedura di valutazione di impatto ambientale  relativa agli  interventi  ricompresi  nella   concessione   di   coltivazione nell'ambito della quale e' previsto il progetto di rimozione  di  cui al comma 1, risulta essere stata svolta  ai  sensi  della  previgente legislazione in  materia,  che  non  prevedeva  il  concerto  con  il Ministero dei beni  e  delle  attivita'  culturali,  il  progetto  di rimozione di cui al comma 3 e' presentato allo  stesso  Ministero  ai fini della relativa possibilita' di presentare osservazioni in merito ai profili di competenza all'Autorita'  competente  in  sede  statale prima delle relative determinazioni.      |  
|   |                                Art. 15.                      Relazione sui grandi rischi 
     1. Il titolare della concessione redige la Relazione  sui  grandi rischi modificata per le operazioni di rimozione della piattaforma in dismissione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del  decreto  legislativo 18 agosto 2015, n.  145.  La  relazione  deve  essere  presentata  al Comitato per la sicurezza delle operazioni a  mare  ed  alla  Sezione UNMIG competente per territorio per la valutazione e accettazione.     2.  I  lavori   di   rimozione   non   possono   iniziare   prima dell'accettazione da parte del Comitato della  relazione  sui  grandi rischi di cui al comma 1.      |  
|   |                                Art. 16.               Autorizzazione del progetto di rimozione 
     1.  L'autorizzazione  alla  rimozione  di   una   piattaforma   o infrastruttura connessa in dismissione e'  rilasciata  dalla  Sezione UNMIG competente, acquisito il parere della Capitaneria di  porto,  e comprende il previsto provvedimento di verifica di  assoggettabilita' a VIA o di  VIA,  ovvero  le  eventuali  indicazioni  in  esito  alla valutazione preliminare di cui al precedente art. 14, comma 2,  e  le prescrizioni inserite nel parere della Capitaneria  di  porto  e  nel provvedimento di accettazione della relazione sui grandi rischi.     2. Qualora il progetto di  rimozione  non  venga  assoggettato  a valutazione di impatto ambientale non ricorrendone le  condizioni  ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Sezione UNMIG competente, prima del rilascio  dell'autorizzazione  alla  rimozione, acquisisce anche il parere della  Soprintendenza  archeologia,  belle arti e paesaggio competente del Ministero dei beni e delle  attivita' culturali,  o  del  competente  ufficio  della   Regione   Siciliana, relativamente alla tutela del patrimonio culturale subacqueo  e  agli altri ambiti di competenza con riguardo alle infrastrutture connesse.     3. La Sezione UNMIG competente verifica l'esistenza di  tutte  le garanzie economiche da parte della societa' richiedente per coprire i costi di un eventuale incidente durante le  attivita'  di  rimozione, commisurati a quelli derivanti dal piu' grave incidente  nei  diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.      |  
|   |                                Art. 17.                           Relazione finale 
     1. Il titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi  dell'art. 16 trasmette alla Sezione UNMIG  competente  ed  all'Agenzia  per  la Protezione dell'Ambiente territorialmente  competente  una  relazione trimestrale durante l'esecuzione  dei  lavori  di  rimozione  ed  una relazione finale nel termine di sei mesi dagli stessi comprensiva dei risultati dei monitoraggi effettuati in attuazione  del  progetto  di monitoraggio ambientale predisposto ai sensi dell'allegato  2,  punto 1, lettera h e dell'allegato 3, punto 6.     2. Per lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio il titolare puo' avvalersi, tramite apposti accordi,  del  supporto  del  Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.     3. Al termine dei lavori di dismissione e' fatto obbligo, laddove necessario, sulla base degli esiti dei monitoraggi ambientali di  cui al comma 1, procedere al ripristino ambientale dello stato dei luoghi interessati  dai  lavori  di  rimozione  della  piattaforma  e  delle infrastrutture connesse.      |  
|   |                                Art. 18.                              Ripristino 
     1. La Sezione UNMIG competente, previo sopralluogo congiunto  con la Capitaneria di  porto  competente,  verifica  la  rimozione  della piattaforma e delle infrastrutture in dismissione cosi' come prevista dal progetto di rimozione autorizzato secondo l'art. 16,  accerta  la messa in sicurezza  di  tutta  l'area,  e  redige  l'attestazione  di cessazione dell'attivita' mineraria.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
             Documentazione richiesta ai sensi dell'art. 8                      delle presenti Linee guida 
     1. Ai fini della valutazione dei requisiti di ordine generale  il richiedente con sede in Italia presenta:       a) dichiarazione di cui all'art. 46 del decreto del  Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  resa  ai  sensi  della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non  sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159  e successive modifiche ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati  nell'art.  85  del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  e successive  modifiche ed integrazioni;       b) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 38,  47,  76  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in cui si attesta di non essere  oggetto  di  procedure  concorsuali  di qualsiasi genere:  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa, ammissione in concordato;       c) copia autentica del documento che  nomina  i  rappresentanti legali e i  membri  con  cariche  sociali,  con  allegato  copia  dei documenti di identita';       d) dichiarazione di cui all'art. 46 del decreto del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  dei  dati  relativi  al/ai titolare/i effettivo/i, cosi' come definito dall'art. 2 dell'allegato Tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, contenente, in adempimento degli obblighi  previsti  dall'art.  21  del  medesimo decreto, per ognuno:         1) cognome;         2) nome;         3) luogo di nascita (Stato, Citta', Provincia);         4) data di nascita;         5) luogo di residenza/domicilio  (Stato,  Citta',  Provincia, indirizzo);         6) codice fiscale (solo per i residenti in Italia);         7)  attivita'  lavorativa  e  settore  economico  in  cui  il titolare effettivo opera prevalentemente;         8) dichiarazione in cui si accerta di essere/non  essere  una persona politicamente esposta ai sensi dell'art. 1, comma 2,  lettera dd), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.     2. Ai fini della valutazione dei requisiti di ordine generale  il richiedente con sede in uno Stato membro  dell'Unione  europea  o  in altro Stato presenta:       a) certificato equipollente al certificato camerale in corso di validita', che includa le seguenti informazioni relative al  soggetto richiedente: denominazione, ragione sociale,  sede  legale,  capitale sociale, partita IVA e/o codice fiscale o equivalente, sito internet, denominazione dell'eventuale gruppo  di  appartenenza,  denominazione della  eventuale  societa'  controllante,  nominativo  del   titolare effettivo, nome e contatti del rappresentante legale e  del  soggetto incaricato dei rapporti con le autorita';       b)  copia  autentica  aggiornata  dello  statuto  e   dell'atto costitutivo;       c) dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d).     3.  Ai  fini  della  valutazione  della  capacita'  economica   e finanziaria, e' presentata la seguente documentazione:       a) copia dei  bilanci  approvati  degli  ultimi  tre  anni  del soggetto richiedente, ovvero i bilanci a far data dal  momento  della costituzione della societa', per quelle costituite  da  meno  di  tre anni, con allegate le  relazioni  dell'organo  amministrativo  e  del collegio dei revisori e dei sindaci sulla gestione della societa'.  I bilanci devono essere sottoposti a procedura di revisione da parte di una societa' di revisione legale ai sensi del decreto legislativo  27 gennaio 2010, n. 39 o norme analoghe per societa'  con  sede  in  uno Stato membro dell'Unione europea o in altro Stato;       b) copia dei bilanci consolidati  approvati  degli  ultimi  tre anni  del  gruppo  societario  in  cui  e'  ricompreso  il   soggetto richiedente ovvero i bilanci consolidati a far data dal momento della costituzione della societa', per quelle costituite  da  meno  di  tre anni, con allegate le  relazioni  dell'organo  amministrativo  e  del collegio dei revisori e dei sindaci sulla gestione della societa'.  I bilanci devono essere sottoposti a procedura di revisione da parte di una societa' di revisione legale ai sensi del decreto legislativo  27 gennaio 2010, n. 39 o norme analoghe per societa'  con  sede  in  uno Stato membro dell'Unione europea o in altro Stato;       c) copia dei bilanci approvati  degli  ultimi  tre  anni  della societa' controllante e/o collegata che fornisce le  garanzie  e/o  i finanziamenti e che annovera fra i propri soci il titolare  effettivo della societa' richiedente, ovvero i bilanci a far data  dal  momento della costituzione della societa', per quelle costituite da  meno  di tre anni, con allegate le relazioni dell'organo amministrativo e  del collegio dei revisori e dei sindaci sulla gestione della societa'.  I bilanci devono essere sottoposti a procedura di revisione da parte di una societa' di revisione legale ai sensi del decreto legislativo  27 gennaio 2010, n. 39 o norme analoghe per societa'  con  sede  in  uno Stato membro dell'Unione europea o in altro Stato;     4.  Ai  fini  della  valutazione  della  capacita'   tecnica   ed organizzativa, e' presentata la seguente documentazione:       a) relazione con descrizione delle  principali  attivita',  con riferimento al progetto presentato, svolte  in  Italia  o  all'estero (nel caso di impresa di recente costituzione, possono essere  forniti elementi relativi alla societa' controllante o al  gruppo  societario di appartenenza);       b) attestazione relativa alla struttura organizzativa  ed  alle risorse impiegate nelle attivita' descritte nella  relazione  di  cui alla lettera precedente;       c) relazione che  illustri  le  competenze  tecniche  acquisite nell'attivita' indicata  in  progetto  con  riferimento  ai  progetti realizzati;       d) qualsiasi altro documento che ritengano idoneo a  dimostrare l'adeguatezza delle capacita' tecniche.     5  Ai  fini  della  valutazione  della   capacita'   tecnica   ed organizzativa relativa alla salute, alla  sicurezza,  all'ambiente  e alla  gestione  dei  rischi,  e'  richiesta  la  presentazione  della seguente documentazione:       a) politiche ambientali dell'ente:         1)  documentazione  relativa  al  sistema  di   gestione   ed esperienza in  materia  ambientale  con  specifico  riferimento  alla gestione delle responsabilita' ambientali;         2)  documentazione  relativa  alle  politiche  dell'ente   in materia di sicurezza;       b) eventuali certificazioni in materia di salute,  sicurezza  e ambiente e gestione dei rischi;       c) modalita' delle attivita' di supervisione  sui  contrattisti in materia di salute e sicurezza e ambiente.     |  
|   |                                                             Allegato 2 
            Documentazione richiesta ai sensi dell'art. 13                      delle presenti Linee guida 
     Il  progetto  di   rimozione   di   una   piattaforma   e   delle infrastrutture connesse, anche  se  previsto  per  sole  parti  delle stesse secondo il progetto di riutilizzo di cui all'art. 8, comma  1, contiene almeno i seguenti dati:       a. Informazioni di base:         1) schema generale delle installazioni incluse  nel  progetto di rimozione (piattaforme, strutture e condotte sottomarine);         2)  risultato  delle  verifiche  preliminari   effettuate   e documentazione aggiornata;         3) informazioni relative alla posizione, tipologia e stato di altre strutture  non  coinvolte  dal  progetto  di-rimozione  ma  che potranno essere indirettamente  interessate  durante  lo  svolgimento delle operazioni;         4)  informazioni  relative  alle   condizioni   meteo-marine, profondita' d'acqua e caratteristiche del fondale;         5) informazioni relative ad attivita'  quali  ad  esempio  la pesca,  la  navigazione  ed  altre  attivita'  commerciali   eseguite nell'area in cui sono presenti le installazioni oggetto del  progetto di rimozione;         6) ogni altra informazione di base ritenuta utile al progetto di rimozione.       b. Descrizione delle installazioni da  dismettere  incluse  nel progetto di rimozione:         1)  sottostrutture  di  installazioni   fisse   e   flottanti (tipologia, configurazione, pesi e dimensioni);         2)  sovrastrutture  di  installazioni   fisse   e   flottanti (tipologia, configurazione, pesi e dimensioni);         3)  sistemi   e   apparecchiature   sottomarine   (tipologia, dimensioni, materiali,  dettagli  sui  pali  di  fondazione  e  altre informazioni riguardanti potenziali interazioni con altri  sistemi  e apparecchiature limitrofe);         4) lunghezze, diametri, tipo di rivestimento e  tipologia  di installazione delle condotte sottomarine rigide/flessibili;         5)  dettagli  relativi  allo  stato  di  interramento   delle condotte sottomarine, dei materassi  o  sacchi  di  cemento  o  altri sistemi utilizzati per la copertura e la  protezione  delle  condotte medesime;         6) dettagli relativi ai sistemi  che  sono  parte  integrante delle installazioni sottomarine quali ad esempio collettori, valvole, clampe, ombelicali, cavi elettrici etc.;         7)  informazioni  relative  alle  indagini   effettuate   per verificare lo stato e le condizioni delle condotte sottomarine;         8)  ogni  altra  informazione  ritenuta  utile  per   fornire ulteriori dettagli al Progetto di rimozione.       c. Ingegneria di dettaglio:         1) descrizione dell'opzione di rimozione  individuata,  sulla base di un'analisi multicriterio decisionale, del metodo di rimozione selezionato e del programma di riutilizzo, riciclo e smaltimento  dei rifiuti predisposto;         2) descrizione della tipologia e delle categorie  di  rifiuti che dovranno essere gestiti durante lo svolgimento delle operazioni;         3)  descrizione  degli  elementi  o  materiali  che   saranno eventualmente lasciati in situ al termine delle operazioni;         4)  in  caso  di  rimozione  parziale  della  sottostruttura, dettagli relativi al battente libero d'acqua che sara'  garantito  al termine delle operazioni;         5) lavori preparatori;         6) lavori di rimozione;       d. Costi stimati per la rimozione;       e. Pianificazione delle operazioni  con  indicate  le  date  di inizio e termine delle operazioni;       f. Caratterizzazione  dell'area  interessata  dal  progetto  di rimozione della piattaforma o infrastruttura  connessa  ed  eventuale progetto di bonifica da concordare con l'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) competente;       g.  Documentazione  inerente  la  descrizione  del   patrimonio culturale archeologico subacqueo, nonche' il patrimonio culturale  ed il paesaggio delle aree costiere qualora interessate dalla esecuzione di  opere  di  rimozione  di  infrastrutture  connesse  a   terra   e conseguente ripristino dei luoghi;       h. Programma di Monitoraggio ambientale e post-rimozione;       i. L'indicazione e descrizione  dei  lavori  preparatori  e  di rimozione vera e propria.     2. I lavori preparatori  per  la  rimozione  di  una  piattaforma includono le seguenti attivita' da descrivere nel dettaglio:       a. Pulizia e messa in sicurezza delle apparecchiature  e  delle linee comprensive anche dello spiazzamento dei fluidi residui  ed  il lavaggio;       b. Marcatura delle linee di taglio  e  pulizia  delle  aree  di taglio;       c. Rimozione di eventuali detriti ed esecuzione  scavo  intorno ai pali di fondazione;       d. Preparazione della sovrastruttura e della sottostruttura per le operazioni di rimozione;       e. Verifiche preventive per la tutela del patrimonio  culturale archeologico subacqueo.     3. I lavori di rimozione di una piattaforma includono le seguenti attivita' da descrivere nel dettaglio:       a. Mezzi navali utilizzati e loro caratteristiche;       b. Posizione e sistemi di  taglio  sottomarini  e  attrezzature utilizzate e monitoraggio delle operazioni;       c. Descrizione, dimensione e peso di ogni parte rimossa;       d. Descrizione dei lavori e loro sequenza;       e. Attivita' previste a seguito delle verifiche  preventive  di cui alla lettera e) del punto 2.     4. Il progetto per la  rimozione  di  condotta  sottomarina  deve prevedere:       a. Una indagine per la  verifica  dello  stato  della  condotta sottomarina  e  dello  stato  del  fondo  marino  al  termine   delle operazioni;       b.  Descrizione  delle  operazioni  di  pulizia/bonifica  delle condotte sottomarine;       c. Mezzi navali utilizzati sia per le operazioni di pulizia che per il recupero della condotta sottomarina;       d. Attivita' previste a seguito delle verifiche  preventive  di cui alla lettera e) del punto 2.     5.  In  caso  di  abbandono  completo  in  situ  della   condotta sottomarina il progetto deve prevedere almeno:       a. Una indagine per la  verifica  dello  stato  della  condotta sottomarina;       b. La descrizione delle operazioni  di  pulizia/bonifica  delle condotte sottomarine;       c. La disconnessione delle estremita' della condotta  da  teste pozzo sottomarine e risers;       d.  Eventuale  interramento  di  tratti  di  condotta  o   loro protezione alternativa;       e. Mezzi navali utilizzati;       d. Attivita' previste a seguito delle verifiche  preventive  di cui alla lettera e) del punto 2.     |  
|   |                                                             Allegato 3 
            Documentazione richiesta ai sensi dell'art. 14                      delle presenti Linee guida 
     Il progetto di rimozione  della  piattaforma  e  delle  strutture connesse in dismissione da trasmettere al Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare unitamente alla  richiesta  di valutazione preliminare di cui  all'art.  6,  comma  9,  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 contiene:       1. Descrizione del progetto di rimozione contenente una sintesi delle informazioni di cui all'allegato 2.       2. Descrizione dello stato attuale delle componenti  ambientali interessate prima dell'avvio dei lavori preparatori e  di  rimozione, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:         a. localizzazione e  descrizione  di  aree  marine  protette, parchi  nazionali,  siti  rete  Natura  2000,  aree  interessate  dal patrimonio  culturale  archeologico   subacqueo,   zone   di   tutela biologica, aree interessate da impianti di acquacoltura;         b. aree naturali protette, siti Natura 2000, aree interessate da «Important Bird Area», zone umide  di  importanza  internazionale, zone  di  tutela  biologica  e  aree  comunque  soggette   a   tutela ambientale;         c. patrimonio  culturale  e  paesaggio  delle  aree  costiere qualora interessate dalla dismissione e rimozione  di  infrastrutture connesse a terra;         d. caratteristiche meteo-climatiche del paraggio;         e. caratteristiche fisiche, chimiche della colonna d'acqua;         f.   caratteristiche   del   fondale   marino    (morfologia, batimetria) e dei sedimenti  superficiali  (caratteristiche  fisiche, chimiche ed ecotossicologiche);         g.  principali  biocenosi  bentoniche  (con  verifica   della presenza/distribuzione   di   habitat   e   specie    di    interesse conservazionistico), popolazioni ittiche demersali e aree di  nursery con  particolare  riferimento  a  specie  di  interesse  commerciale, mammiferi e rettili marini, e avifauna;         h. principali  attivita'  socio-economiche  (pesca,  diporto, traffico marittimo) presenti in prossimita'  dell'area  di  rimozione della piattaforma e delle strutture collegate.     3. Individuazione e stima dei possibili impatti sulle  componenti ambientali  e  sulle  attivita'  socio-economiche  sia  diretti   che indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio  e lungo termine, permanenti e temporanei positivi e  negativi  connessi ai lavori di rimozione della piattaforma e delle strutture collegate, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:       a. Individuazione e descrizioni delle azioni  di  progetto  che possono generare impatti significativi e negativi sull'ambiente  (tra cui, a titolo esemplificativo  e  non  esaustivo,  rumore  subacqueo, emissioni in atmosfera,  scarichi  idrici,  movimentazione  sedimenti marini, presenza mezzi navali,  illuminazione  notturna,  sversamenti accidentali di  sostanze  inquinanti,  trasporto  materiale  rimosso, utilizzo  di  risorse  naturali,  patrimonio  culturale  archeologico subacqueo, ecc.);       b. Componenti ambientali interessate dalle azioni  di  progetto (Atmosfera, fondale marino, ambiente idrico, flora, fauna, ecosistemi marini,  patrimonio  culturale  e  paesaggio  delle  aree   costiere, attivita' socio-economiche, ecc.);     4. Descrizione delle misure previste per  evitare,  mitigare  e/o compensare gli impatti  significativi  e  negativi  sulle  componenti ambientali interessate;     5.  Descrizione  delle  pregresse   attivita'   di   monitoraggio ambientale effettuate prima della realizzazione della piattaforma per la  coltivazione  di  idrocarburi  offshore  e  delle  infrastrutture connesse e durante l'esercizio delle stesse;     6. Progetto di monitoraggio delle componenti  ambientali  redatto secondo gli indirizzi metodologici generali  riportati  nelle  «Linee guida per la predisposizione del Progetto di monitoraggio  ambientale (PMA) delle opere  soggette  a  valutazione  di  impatto  ambientale» predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare -  Direzione  generale   per   le   valutazioni   e   le autorizzazioni ambientali, in collaborazione  con  il  Ministero  dei beni e delle  attivita'  culturali  e  l'Istituto  superiore  per  la protezione e al ricerca ambientale;     7. Misure di salvaguardia ambientale  previste  in  occasione  di eventuali sversamenti  accidentali  di  idrocarburi  e  di  incidenti (possono essere utilizzate le informazioni di cui alla relazione  sui grandi rischi modificata).     |  
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