| Gazzetta n. 57 del 8 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 26 febbraio 2019 |  
| Emissione dei buoni del Tesoro poliennali  3,00%,  con  godimento  1° febbraio 2019 e scadenza 1° agosto 2029,  prima  e  seconda  tranche.  |  
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                   IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003, n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare  l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti  e strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';   Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del  Presidente  della Repubblica, ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2019  gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;   Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e gli atti relativi alle operazioni suddette;   Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di  seguito  («decreto di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera continuativa le caratteristiche  e  la  modalita'  di  emissione  dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;   Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si e' provveduto ad integrare il «decreto di massima»,  con  riguardo  agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore  ai  dieci anni;   Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il  quale  si  e' provveduto a modificare l'art. 12  del  «decreto  di  massima»  sopra citato, con particolare riferimento alla  percentuale  spettante  nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali  con  vita residua superiore ai dieci anni;   Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio  2004,  recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle  operazioni  di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;   Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, recante disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,  negoziazione   e ricostituzione   delle   componenti   cedolari,   della    componente indicizzata all'inflazione e del  valore  nominale  di  rimborso  dei titoli di Stato;   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui e' stato  stabilito il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno stesso;   Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  21 febbraio 2019 ammonta, al netto dei  rimborsi  di  prestiti  pubblici gia' effettuati, a 37.351 milioni di euro;   Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre l'emissione di  una  prima  tranche  dei  buoni  del  Tesoro poliennali 3,00% con godimento 1° febbraio 2019 e scadenza 1°  agosto 2029; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente della Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398  nonche'  del  decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, e' disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,00%,  avente  godimento  1° febbraio 2019 e scadenza 1° agosto 2029. L'emissione  della  predetta tranche viene disposta per un  ammontare  nominale  compreso  fra  un importo minimo di 3.250 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.   I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,00%,  pagabile in due semestralita' posticipate, il 1° febbraio ed il 1°  agosto  di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralita' e'  pagabile il 1° agosto 2019 e l'ultima il 1° agosto 2029.   Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed  a  cui  si  rinvia  per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 febbraio 2019, con l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».   La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6  del  «decreto di massima», verra' corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al precedente articolo,  avra'  inizio  il  collocamento  della  seconda tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalita'  indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».   Gli   «specialisti»   potranno    partecipare    al    collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2019.     |  
|   |                                 Art. 4 
   Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta  e  nel  collocamento supplementare sara' effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il  1° marzo 2019, al prezzo  di  aggiudicazione  e  con  corresponsione  di dietimi di interesse lordi per ventotto giorni. A tal fine  la  Banca d'Italia provvedera' ad inserire,  in  via  automatica,  le  relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta  pari al giorno di regolamento.   In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.     |  
|   |                                 Art. 5 
   Il 1° marzo 2019 la Banca d'Italia provvedera' a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello  Stato,  il  netto  ricavo  dei buoni assegnati al prezzo  di  aggiudicazione  d'asta  unitamente  al rateo di interesse del 3,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.   La predetta sezione di Tesoreria rilascera', per detti  versamenti, separate  quietanze  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con imputazione al  Capo  X,  capitolo  5100,  art.  3  (unita'  di  voto parlamentare  4.1.1)  per  l'importo   relativo   al   netto   ricavo dell'emissione  ed  al  capitolo  3240,  art.  3  (unita'   di   voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse  lordi dovuti.     |  
|   |                                 Art. 6 
   Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2019  faranno carico al capitolo 2214 (unita'  di  voto  parlamentare  21.1)  dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli  anni successivi.   L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno  finanziario 2029 fara' carico al capitolo che  verra'  iscritto  nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502  (unita'  di  voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.   L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sara' scritturato dalle  sezioni  di  Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice  gestionale  109)  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno finanziario 2019.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 26 febbraio 2019 
                         p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni     |  
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