| Gazzetta n. 56 del 7 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 11 febbraio 2019 |  
| Autorizzazione al laboratorio Neotes S.r.l., in Olevano sul Tusciano, al rilascio dei certificati  di  analisi  nel  settore  vitivinicolo.  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV       della direzione generale per la promozione della qualita'                     agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);   Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione  generale  per la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;   Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  commissione  del  10 luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per  il  controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di  metodi  di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali  d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare  l'art. 80, dove e' previsto che la commissione adotta, ove necessario,  atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino (OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;   Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;   Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146  prevede  la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;   Vista  la  richiesta  presentata  in  data  4  febbraio  2019   dal laboratorio Neotes S.r.l., ubicato in Olevano sul Tusciano (Salerno), via Festola n. 118/E, volta ad ottenere l'autorizzazione al  rilascio dei certificati di analisi nel  settore  vitivinicolo,  limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;   Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di avere ottenuto in data 17 gennaio 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato  al  presente  decreto  e  del  suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed  accreditato  in  ambito  EA  -  European Cooperation for Accreditation;   Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono  metodi di   analisi   raccomandati    e    pubblicati    dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);   Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  Accredia  -  L'Ente italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del mercato;   Ritenuti sussistenti i requisiti e  le  condizioni  concernenti  il rilascio dell'autorizzazione in argomento. 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Il laboratorio Neotes  S.r.l.,  ubicato  in  Olevano  sul  Tusciano (Salerno), via Festola n.  118/E,  e'  autorizzato  al  rilascio  dei certificati di analisi nel settore  vitivinicolo  limitatamente  alle prove elencate in allegato al presente decreto.     |  
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     =============================================================    | Denominazione della prova |         Norma/metodo          |    +===========================+===============================+    |            pH             |     OIV-MA-AS313-15 R2011     |    +---------------------------+-------------------------------+     |  
|   |                                 Art. 2 
   Il responsabile del laboratorio e' Ernesto Soldovieri.     |  
|   |                                 Art. 3 
   L'autorizzazione ha validita' fino  al  6  febbraio  2023  data  di scadenza dell'accreditamento.     |  
|   |                                 Art. 4 
   L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio Neotes  S.r.l.  perda  l'accreditamento  relativamente   alle   prove indicate  nell'allegato  al  presente  decreto  e  del  suo   sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della  norma  UNI  CEI  EN ISO/IEC  17025,  rilasciato  da  Accredia  -   L'Ente   italiano   di accreditamento designato con decreto 22  dicembre  2009  quale  unico organismo a svolgere attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del mercato.     |  
|   |                                 Art. 5 
   1.  Il  laboratorio  sopra  citato   ha   l'onere   di   comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali  cambiamenti  sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione  del  laboratorio, la dotazione strumentale,  l'impiego  del  personale  ed  ogni  altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il  laboratorio medesimo e' accreditato.   2.    L'omessa    comunicazione     comporta     la     sospensione dell'autorizzazione.   3. Sui  certificati  di  analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di comunicazione pubblicitaria o  promozionale  diffusa,  e'  necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove  di analisi autorizzate.   4. L'amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di  verificare  la sussistenza delle condizioni e dei  requisiti  su  cui  si  fonda  il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di  essi,  l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.   Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione. 
     Roma, 11 febbraio 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
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