| Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  
| DECRETO 26 novembre 2018, n. 153 |  
| Approvazione del regolamento di disciplina dell'area marina  protetta «Capo Milazzo».  |  
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                       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE                     E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO                              E DEL MARE 
   Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n. 400;   Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e in particolare  l'articolo 19, comma 5, che prevede  l'approvazione  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente di  un  regolamento  delle  aree  marine  protette  che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado  di protezione necessario;   Vista   la   Convenzione   internazionale   per   la    prevenzione dell'inquinamento causato da navi, Marpol 73/78, per  la  definizione dei requisiti di eco-compatibilita' per le unita' da diporto;   Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica  comune  della pesca, nonche' le modifiche  apportate  alla  politica  comune  della pesca con il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo  e  del Consiglio del 20 maggio 2015;   Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 recante disposizioni per la difesa del mare;   Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero dell'ambiente;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare l'articolo 1, comma 10, che trasferisce al Ministero dell'ambiente  le  funzioni del Ministero della marina mercantile  in  materia  di  tutela  e  di difesa dell'ambiente marino;   Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale e in particolare l'articolo 2;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma dell'organizzazione del Governo;   Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in  campo ambientale;   Visto l'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, relativo  al funzionamento delle aree marine protette;   Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE;   Visto il decreto legislativo  del  13  ottobre  2010,  n.  190,  di attuazione della direttiva 2008/56/CE, che istituisce un  quadro  per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;   Vista la legge del 27 dicembre 2013, n. 147,  che  all'articolo  1, comma 116, integra con  l'area  «Capo  Milazzo»  le  aree  marine  di reperimento  previste  dall'articolo  36,  comma  1,  della  legge  6 dicembre 1991, n. 394, e che,  all'articolo  1,  comma  117,  prevede specifici incrementi di spesa  al  fine  di  garantire  l'istituzione delle aree marine protette di cui alle  aree  marine  di  reperimento introdotte dal medesimo articolo 1, comma 116;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10 luglio 2014, n. 142, recante il  regolamento  di  organizzazione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e, in  particolare,  l'articolo  6,  comma  1,  lettere  a)  e  o)   che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura  e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine, nonche' per le attivita' in materia di mare  e  biodiversita' relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini;   Vista l'intesa stipulata il 14  luglio  2005  fra  il  Governo,  le regioni,  le  province  autonome  e  le  autonomie  locali  ai  sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.  131,  in materia di concessioni di beni del demanio marittimo  e  di  zone  di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;   Vista l'intesa generale in materia di aree marine protette  tra  il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  la  Regione Siciliana, sottoscritta in data 7 marzo 2001;   Visto il protocollo d'intesa, siglato in data 7 luglio 2016, fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della  Regione Siciliana e gli enti gestori delle aree marine  protette  situate  in Sicilia,  che  potenzia  la  rete  delle  aree  marine  protette  per l'ottimizzazione della gestione;   Considerato che e' stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  -  Direzione generale per la protezione della  natura  e  del  mare  e  l'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  resa esecutiva con decreto direttoriale  prot.  12112/PNM  del  16  giugno 2014, per l'aggiornamento degli  studi  conoscitivi  ed  il  supporto all'iter istruttorio  per  l'istituzione,  tra  le  altre,  dell'area marina protetta «Capo Milazzo», nel Comune di Milazzo,  Provincia  di Messina;   Considerato che con nota prot.  11449/PNM  del  5  giugno  2014  il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha comunicato  l'avvio  del  procedimento  istitutivo  dell'area  marina protetta  «Capo   Milazzo»   alla   Regione   Siciliana,   ai   sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata intesa generale, e  agli  enti territorialmente interessati, convocando e tenendo una prima riunione in data 19 giugno 2014;   Tenuto conto che, nel corso dell'iter istruttorio per l'istituzione dell'area marina protetta,  sono  state  considerate  e  valutate  le osservazioni degli enti interessati e del pubblico e, in particolare, l'ISPRA ha provveduto a:     presentare agli  enti  territorialmente  interessati,  nel  corso della riunione presso il Ministero in data 18 dicembre 2014, le prime risultanze delle  attivita'  conoscitive,  successivamente  trasmesse dalla Direzione generale per la protezione della natura  e  del  mare agli enti stessi, con nota prot. 26511/PNM del 23 dicembre 2014;     presentare, durante la riunione in data 9 luglio 2015, un  quadro relativo allo stato delle attivita' istruttorie in corso;     presentare agli enti interessati, nella riunione del 17  dicembre 2015, una proposta preliminare denominata «Prima ipotesi dei  livelli di zonazione», successivamente trasmessa dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare agli enti stessi con nota prot. 25803/PNM del 23 dicembre 2015;     illustrare, su invito della Direzione generale per la  protezione della natura e del mare espresso  con  nota  prot.  3961/PNM  del  26 febbraio  2016,  la  suddetta  proposta  preliminare  nel  corso   di un'assemblea pubblica tenutasi in data 1° marzo 2016;     elaborare,  sulla  base  delle  osservazioni  pervenute  e  delle considerazioni  valutative  svolte,   la   proposta   conclusiva   di perimetrazione  e  zonazione,  con  relativa  disciplina  di   tutela dell'istituenda area marina protetta;     trasmettere alla  Direzione  generale  per  la  protezione  della natura e del mare, con nota  prot.  34910  del  9  giugno  2016,  una sintesi delle considerazioni elaborate in  merito  alle  osservazioni pervenute;   Considerato che la  Direzione  generale  per  la  protezione  della natura e del mare, preso atto delle citate considerazioni,  con  nota prot. 13099/PNM del 16 giugno 2016, ha chiesto all'ISPRA di elaborare la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e  disciplina  di tutela dell'area marina protetta;   Acquisita la proposta conclusiva  di  perimetrazione,  zonazione  e disciplina di tutela dell'area marina protetta, trasmessa  dall'ISPRA con nota prot. 37169 del 21 giugno 2016;   Considerato che la  Direzione  generale  per  la  protezione  della natura e del mare, con nota prot. 0013669/PNM del 24 giugno 2016,  ha convocato un incontro in data 5 luglio 2016 con gli enti interessati, per presentare gli schemi dei provvedimenti  ministeriali,  elaborati sulla base della citata proposta,  di  istituzione  dell'area  marina protetta e  di  approvazione  del  regolamento  di  disciplina  delle attivita' consentite, in uno con la cartografia di  perimetrazione  e zonazione dell'area marina protetta;   Preso atto delle  risultanze  dell'iter  istruttorio,  nonche'  del processo partecipativo svolto, e che pertanto la  Direzione  generale per la protezione della natura e  del  mare  ha  avviato  l'iter  per acquisire  i  pareri  e  le  intese  necessarie  all'emanazione   dei provvedimenti  ministeriali  per   l'istituzione   dell'area   marina protetta e per l'approvazione del  regolamento  di  disciplina  delle attivita' consentite;   Acquisita l'intesa della Regione Siciliana, espressa con nota prot. 2253/GAB del 27 marzo 2017, sullo  schema  di  decreto  istitutivo  e sullo schema di decreto di approvazione del regolamento di disciplina delle attivita' consentite dell'area marina protetta «Capo Milazzo»;   Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso in data 21 settembre 2017;   Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, emesso nell'Adunanza del 23 novembre 2017;   Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri, effettuata con nota del 14 marzo 2018, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                                Adotta                         il seguente decreto: 
                                Art. 1 
   1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' approvato il regolamento di  disciplina  dell'area  marina protetta «Capo Milazzo», di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Roma, 26 novembre 2018 
                                                    Il Ministro: Costa   Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2019  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del mare, registro n. 1, foglio n. 238  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli          atti legislativi qui trascritti.               Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'          europee (GUUE). 
           Note alle premesse: 
               - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre          1988, n. 214, S.O.:               «Art. 17. (Regolamenti).               (Omissis).               3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.               4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella          Gazzetta Ufficiale.               (Omissis).».               - Si riporta il testo  dell'art.  19,  comma  5,  della          legge 6 dicembre 1991, n.  394  (Legge  quadro  sulle  aree          protette),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  13          dicembre 1991, n. 292, S.O., come modificato  dall'art.  2,          comma 25, della legge 9 dicembre 1998, n. 426:               «Art. 19  (Gestione  delle  aree  protette  marine).  -          (Omissis).               5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di  concerto          con  il  Ministro  della  marina  mercantile,  sentita   la          Consulta per la difesa  del  mare  dagli  inquinamenti,  e'          approvato un regolamento che  disciplina  i  divieti  e  le          eventuali deroghe  in  funzione  del  grado  di  protezione          necessario.               (Omissis).».               - Il regolamento (CE)  n.  1380/2013  dell'11  dicembre          2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativo  alla          politica comune della pesca,  che  modifica  i  regolamenti          (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio  e  che          abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE)  n.  639/2004          del  Consiglio,  nonche'  la  decisione   2004/585/CE   del          Consiglio) e' pubblicato nella G.U.U.E. 28  dicembre  2013,          n. L 354.               - Il regolamento (CE) n. 2015/812 del  20  maggio  2015          del Parlamento europeo e  del  Consiglio  (che  modifica  i          regolamenti (CE) n. 850/98,  (CE)  n.  2187/2005,  (CE)  n.          1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE)  n.  254/2002,  (CE)  n.          2347/2002  e  (CE)  n.  1224/2009  del   Consiglio,   e   i          regolamenti (UE) n.  1379/2013  e  (UE)  n.  1380/2013  del          Parlamento europeo e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda          l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98          del Consiglio) e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2015,          n. L 133.               - La legge 31 dicembre 1982, n. 979  (Disposizioni  per          la difesa del mare), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale          del 18 gennaio 1983, n. 16, S.O..               - La legge 08 luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno          ambientale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  15          luglio 1986, n. 162, S.O..               - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  10,  della          legge 24 dicembre 1993, n. 537  (Interventi  correttivi  di          finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del          28 dicembre 1993, n. 303, S.O.:               «Art.     1     (Organizzazione     della      pubblica          amministrazione). - (Omissis).               10.  Sono  trasferite  al  Ministero  dell'ambiente  le          funzioni del Ministero della marina mercantile  in  materia          di tutela e di difesa dell'ambiente  marino.  Il  Ministero          dell'ambiente  si  avvale  dell'Istituto  centrale  per  la          ricerca  scientifica  e  tecnologica  applicata   al   mare          (ICRAM).               (Omissis).».               - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge  9          dicembre  1998,  n.  426   (Nuovi   interventi   in   campo          ambientale), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14          dicembre 1998, n. 291:               «Art. 2 (Interventi per la conservazione della natura).          - 1. Nelle aree naturali protette nazionali  l'acquisizione          gratuita delle opere  abusive  di  cui  all'art.  7,  sesto          comma, della legge 28 febbraio 1985, n.  47,  e  successive          modificazioni ed integrazioni, si  verifica  di  diritto  a          favore degli organismi di  gestione.  Nelle  aree  protette          nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al  Ministero          dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  gli          accertamenti e  le  ingiunzioni  alla  demolizione  di  cui          all'art. 7, secondo comma, della citata  legge  n.  47  del          1985.  Il  Ministro  dell'ambiente  puo'   procedere   agli          interventi  di  demolizione  avvalendosi  delle   strutture          tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base          di apposita convenzione stipulata d'intesa con il  Ministro          della difesa, nel limite di spesa di lire 500  milioni  per          l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a  decorrere  dall'anno          1999.               2.  In  relazione  al  particolare  valore   ambientale          dell'area della costiera amalfitana, verificato,  ai  sensi          dell'art.  7  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  e          successive  modificazioni  ed  integrazioni,   il   mancato          esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere          effettuate  abusivamente  per  la  costruzione   dell'Hotel          Fuenti nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili  di          sanatoria in quanto in violazione di vincoli  ambientali  e          paesistici, il Ministro dell'ambiente,  previa  diffida  ad          adempiere  nel  termine  di   novanta   giorni,   accertata          l'ulteriore  inerzia  delle   amministrazioni   competenti,          procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a  tale          fine delle strutture tecniche ed  operative  del  Ministero          della difesa ai sensi del comma 1 e nel  limite  dei  fondi          dal medesimo previsti.               3. Restano salve le competenze delle regioni a  statuto          speciale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano          che disciplinano la materia di cui al  comma  1  secondo  i          rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.               4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di  recupero  o          rimborso per l'esecuzione in danno del  ripristino,  ovvero          per risarcimento del  danno  ambientale,  dai  responsabili          degli abusi  edilizi  di  cui  al  comma  1,  sono  versate          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere          riassegnate, con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del          bilancio e  della  programmazione  economica,  ad  apposita          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del          Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi          di gestione delle aree naturali protette per il  ripristino          naturalistico dei siti.               5. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su          proposta del  Ministro  dell'ambiente,  di  intesa  con  le          regioni interessate e previa  consultazione  dei  comuni  e          delle  province  interessati,  sono  istituiti   i   Parchi          nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese          (35).               6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro          dell'ambiente procede, ai  sensi  dell'art.  34,  comma  3,          della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,  entro  centottanta          giorni a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della          presente legge.               7. Per l'istituzione  ed  il  funzionamento  del  Parco          nazionale dell'Alta Murgia e' autorizzata la spesa di  lire          1.000 milioni per gli anni 1998 e  1999  e  di  lire  1.500          milioni a decorrere dall'anno 2000.               8. All'art. 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.          394, nell'alinea, dopo le  parole:  «nella  concessione  di          finanziamenti»  sono  inserite  le  seguenti:  «dell'Unione          europea,».               9. Nell'ambito dell'autorizzazione  di  spesa  prevista          dall'art. 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n.  344,          le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998  e  di  lire          1.500 milioni a decorrere  dall'anno  1999  sono  destinate          all'istituzione ed al  funzionamento  del  Parco  nazionale          della Val d'Agri e Lagonegrese.               10. ... (36).               11. Il Ministro dell'ambiente entro il 30  giugno  1999          provvede all'istruttoria  tecnica  necessaria  per  avviare          l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10,          con il precipuo obiettivo della  massima  salvaguardia  dei          mammiferi marini.               12. Il Ministro  dell'ambiente  promuove  entro  il  31          dicembre 1998 le opportune iniziative a livello comunitario          ed internazionale per estendere l'area protetta  marina  di          cui al comma 10 alle acque territoriali  dei  Paesi  esteri          confinanti ed alle acque internazionali.               13. Per l'istituzione, l'avviamento e  la  gestione  di          aree marine protette previste dalla legge 31 dicembre 1982,          n.  979,  e  dalla  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  e'          autorizzata la spesa di lire 6.000  milioni  per  gli  anni          1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a  decorrere  dall'anno          2000.               14.               15.  Una  quota  dell'autorizzazione  di  spesa  recata          dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 5 della  legge  8          ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per  ciascuno          degli anni 1999 e 2000, e' destinata al funzionamento dello          sportello per il cittadino relativo agli interventi di  cui          allo stesso comma 2.               16. La Commissione di riserva, di cui all'art. 28 della          legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' istituita presso  l'ente          cui e' delegata la gestione dell'area protetta marina ed e'          presieduta da  un  rappresentante  designato  dal  Ministro          dell'ambiente. Il comandante della  locale  Capitaneria  di          porto,  o  un  suo  delegato,  partecipa  ai  lavori  della          Commissione di riserva in qualita' di membro.               17. All'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre  1991,          n. 394, le parole: «ai sensi dell'art. 28  della  legge  31          dicembre 1982, n.  979»  sono  sostituite  dalle  seguenti:          «nonche' dalle polizie degli  enti  locali  delegati  nella          gestione delle medesime aree protette».               18.  Per   l'espletamento   delle   funzioni   relative          all'ambiente marino previste dall'art. 1-bis, comma 6,  del          decreto-legge 4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1994,   n.   61,          l'istituto  centrale   per   la   ricerca   scientifica   e          tecnologica applicata al mare  (ICRAM)  e'  autorizzato  ad          incrementare la propria dotazione organica di dieci  unita'          di profilo professionale «ricercatore». Alla copertura  dei          posti  si  provvede  mediante  procedure  concorsuali.  Per          l'attuazione del presente comma  e'  autorizzata  la  spesa          occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998  e          in lire 700 milioni a  decorrere  dall'anno  1999.  Non  si          applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 27          dicembre 1997, n. 449.               19. Per la predisposizione di un programma nazionale di          individuazione e valorizzazione della «Posidonia Oceanica»,          nonche' di studio delle misure di salvaguardia della stessa          da tutti i fenomeni che  ne  comportano  il  degrado  e  la          distruzione, e' autorizzata la spesa di  lire  200  milioni          annue per il triennio 1998-2000. A tal fine,  il  Ministero          dell'ambiente   puo'   avvalersi   del   contributo   delle          universita',  degli  enti  di  ricerca  e  di  associazioni          ambientaliste.               20. Il personale proveniente da  altre  amministrazioni          pubbliche  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente legge, e' comandato presso gli Enti parco  di  cui          all'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che  svolge          funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti          Enti, e' inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti          medesimi, nei limiti dei posti disponibili  nelle  relative          piante organiche e secondo le procedure di cui all'art.  33          del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come          sostituito dall'art. 18 del decreto  legislativo  31  marzo          1998, n. 80. Conseguentemente  le  piante  organiche  delle          amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un          numero di unita' pari al predetto personale.               21.               22.               23.               24. All'art. 9 della legge 6  dicembre  1991,  n.  394,          sono apportate le seguenti modificazioni:                 a);                 b) al comma 6, dopo la parola: «vice presidente» sono          inserite le seguenti: «scelto tra i membri designati  dalla          Comunita'  del  parco»  e  la  parola:  «eventualmente»  e'          soppressa;                 c) al comma 8, le  parole  da:  «elabora  lo  statuto          dell'Ente parco» fino alla fine del comma sono soppresse;                 d).               25.               26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da  emanare          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della          presente legge, sono determinati i requisiti richiesti  per          l'iscrizione all'albo, di cui all'art. 9, comma  11,  della          legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25          del presente articolo, nonche' le modalita' di  svolgimento          delle  procedure  concorsuali.  All'albo  sono  iscritti  i          direttori in carica alla data di entrata  in  vigore  della          presente legge, nonche'  i  soggetti  inseriti  nell'elenco          degli idonei di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente          del 14 aprile 1994 (45).               27.               28. All'art. 11 della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,          sono apportate le seguenti modifiche:                 a) al comma 2, dopo le  parole:  «il  rispetto  delle          caratteristiche » sono  inserite  le  seguenti:  «naturali,          paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali»;                 b);                 c) al comma 6, le parole:  «sentita  la  Consulta  e»          sono soppresse.               29.               30. All'art. 12 della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,          sono apportate le seguenti modifiche:                 a)  al  comma  1,  dopo  le   parole:   «naturali   e          ambientali» sono inserite  le  seguenti  «nonche'  storici,          culturali, antropologici tradizionali»;                 b).               31.               32. All'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre  1991,          n. 394, al secondo periodo, dopo le  parole:  «su  proposta          del Ministro dell'ambiente» sono inserite le seguenti:  «e,          sino  all'emanazione  dei  provvedimenti  di   riforma   in          attuazione dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e          del decreto  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  del  decreto          legislativo 4 giugno 1997, n.  143,  e  fermo  restando  il          disposto del medesimo art. 4, comma 1,».               33. Al comma 6 dell'art.  22  della  legge  6  dicembre          1991, n. 394, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:          «scelte  con  preferenza  tra  cacciatori   residenti   nel          territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a          cura dello stesso Ente».               34.               35. L'affidamento della gestione  di  cui  al  comma  3          dell'art. 31 della legge 6  dicembre  1991,  n.  394,  come          sostituito  dal  comma  34  del   presente   articolo,   e'          effettuato mediante decreto del  Presidente  del  Consiglio          dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data  di          entrata in vigore della presente legge.               36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo          del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente  parco  nazionale          del Gran Paradiso nel territorio di competenza  dei  parchi          medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello          Stato.               37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti  la          regione e gli enti locali territorialmente interessati,  la          gestione delle aree protette marine previste dalla legge 31          dicembre 1982, n. 979, e dalla legge 6  dicembre  1991,  n.          394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche          o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati          tra loro. ».               - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, S.O.               - La legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in  campo          ambientale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  4          aprile 2001, n. 79.               - Si riporta il  testo  dell'art.  8,  della  legge  31          luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in  materia  ambientale),          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002,  n.          189:               «Art. 8 (Funzionamento delle aree marine  protette).  -          1. I soggetti gestori di  ciascuna  area  marina  protetta,          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente legge,  individuano  la  dotazione  delle  risorse          umane necessarie al funzionamento ordinario  della  stessa,          quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la          comunicano, per la verifica e l'approvazione, al  Ministero          dell'ambiente e della tutela del territorio.               2. L'individuazione del  soggetto  gestore  delle  aree          marine protette, ai sensi  dell'art.  2,  comma  37,  della          legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive  modificazioni,          e' effettuata dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela          del territorio, anche sulla base  di  apposita  valutazione          delle risorse umane destinate  al  funzionamento  ordinario          delle stesse, proposte dai soggetti interessati,  ai  sensi          del comma 1.               3. Le spese relative alle risorse umane,  destinate  al          funzionamento ordinario delle aree marine protette  di  cui          ai commi 1 e 2,  sono  a  carico  dei  rispettivi  soggetti          gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti          ai medesimi soggetti dal Ministero  dell'ambiente  e  della          tutela del territorio.               4. I soggetti gestori provvedono al  reperimento  delle          risorse umane di cui ai commi 1 e  2,  nel  rispetto  della          normativa vigente in materia,  utilizzando  in  particolare          modalita' che ne assicurino flessibilita' e adeguatezza  di          impiego.               5.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio  in   nessun   caso   risponde   degli   effetti          conseguenti ai rapporti giuridici instaurati  dai  soggetti          gestori ai sensi del presente articolo.               6. In caso di particolari e contingenti necessita',  al          fine di assicurare il  corretto  funzionamento  delle  aree          marine protette, il Ministero dell'ambiente e della  tutela          del territorio puo' autorizzare di porre a  proprio  carico          quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e  2  per          un periodo non eccedente un biennio complessivo.               7. Il costo relativo ad  oneri  aggiuntivi  relativi  a          personale appartenente alla pianta  organica  dei  soggetti          gestori, sostenuti  dagli  stessi  per  lo  svolgimento  di          attivita' necessarie al corretto funzionamento  delle  aree          marine protette, puo'  essere  posto  a  carico  dei  fondi          trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del          territorio.               8.    Agli     oneri     complessivamente     derivanti          dall'attuazione dei commi  6  e  7,  fissati  nella  misura          massima di 1 milione di  euro  a  decorrere  dal  2002,  si          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale          2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di          parte corrente «Fondo speciale» dello stato  di  previsione          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno          2002, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento          relativo al medesimo Ministero.».               - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva          2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio  2003,          n. 172) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  31          agosto 2005, n. 202, S.O..               - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2010,  n.  190          (Attuazione della direttiva 2008/56/CE  che  istituisce  un          quadro per l'azione comunitaria nel  campo  della  politica          per  l'ambiente  marino)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale del 18 novembre 2010, n. 270.               - Si riporta il testo dell'art. 1,  comma  116  e  117,          della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Disposizioni per  la          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -          legge  di  stabilita'  2014),  pubblicata  nella   Gazzetta          Ufficiale del 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.:                 «116.  In  relazione  alle  valenze   naturalistiche,          costiere e marine, delle zone di  Grotte  di  Ripalta-Torre          Calderina e di Capo Milazzo, all'art. 36,  comma  1,  della          legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la  lettera  ee-quater)          sono aggiunte le seguenti:                   «ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;                   ee-sexies) Capo Milazzo».                 117. Al fine di garantire la piu' rapida  istituzione          delle  aree  marine  protette  di  cui  al  comma  116   e'          autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014  e  di          un milione di euro per l'anno 2015. Al  fine  di  garantire          l'istituzione delle aree marine protette di cui al comma 1,          lettere h) e p), dell'art. 36 della legge 6 dicembre  1991,          n.  394,  nonche'  di   potenziare   la   gestione   e   il          funzionamento delle aree marine  protette  gia'  istituite,          l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32 della legge 31          dicembre 1982, n. 979, e' incrementata di 300.000 euro  per          ciascuno degli anni 2014 e 2015 e  di  euro  1.300.000  per          l'anno 2016, e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10          dell'art. 8 della legge 23 marzo  2001,  n.  93  (57),  per          l'istituzione   di   nuove   aree   marine   protette,   e'          incrementata di 200.000 euro per l'anno 2014 e  di  700.000          euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per  le  spese  di          funzionamento e di gestione delle aree marine protette gia'          istituite. Al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  delle          attivita' di sorveglianza nelle  aree  marine  protette  ai          sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6  dicembre  1991,          n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2,  comma          99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e'  incrementata          di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e  2016.          A  tal  fine   le   disponibilita'   finanziarie   relative          all'autorizzazione di spesa di cui all'art.  2,  comma  99,          della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  possono  essere          utilizzate anche per consentire 10 sviluppo  del  programma          di  potenziamento  e   adeguamento   delle   infrastrutture          dell'amministrazione ivi indicata.».               - Si riporta il testo  dell'art.  36,  comma  1,  della          citata legge n. 394 del 1991:               «Art. 36 (Aree marine di reperimento) - 1.  Sulla  base          delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono          essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre  che          nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982,          n. 979 , nelle seguenti aree:                 a) Isola di Gallinara;                 b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce          dell'Ombrone - Talamone;                 c) Secche di Torpaterno;                 d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;                 e) Costa degli Infreschi;                 f) Costa di Maratea;                 g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa  e  Romanelli  -          Capo di Leuca;                 h) Costa del Monte Conero;                 i) Isola di Pantelleria;                 l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;                 m) Acicastello - Le Grotte;                 n) Arcipelago  della  Maddalena  (isole  ed  isolotti          compresi nel territorio del comune della Maddalena);                 o) Capo Spartivento;                 p) Capo Testa - Punta Falcone;                 q) Santa Maria di Castellabate;                 r) Monte di Scauri;                 s) Monte a Capo  Gallo  -  Isola  di  Fuori  o  delle          Femmine;                 t) Parco marino del Piceno;                 u) Isole di Ischia, Vivara  e  Procida,  area  marina          protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;                 v) Isola di Bergeggi;                 z) Stagnone di Marsala;                 aa) Capo Passero;                 bb) Pantani di Vindicari;                 cc) Isola di San Pietro;                 dd) Isola dell'Asinara;                 ee) Capo Carbonara;                 ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»;                 ee-ter)  Alto  Tirreno-Mar  Ligure   «Santuario   dei          cetacei»;                 ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco;                 ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;                 ee-sexies) Capo Milazzo;                 ee-septies) Banchi Graham, Terribile,  Pantelleria  e          Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente  alle  parti          rientranti  nella  giurisdizione  nazionale,  da  istituire          anche separatamente.               (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettere  a)          e o) del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          10 luglio 2014, n. 142, (Regolamento di organizzazione  del          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del          mare,  dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  della          performance e  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione),          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2014,  n.          232:               «Art. 6 (Direzione generale  per  la  protezione  della          natura e del mare).  - 1.  La  Direzione  generale  per  la          protezione della natura e del mare svolge  le  funzioni  di          competenza del Ministero nei seguenti ambiti:                 a) aree protette terrestri, montane e marine;                 (omissis);                 o) attivita'  in  materia  di  mare  e  biodiversita'          relativamente alla  tutela  degli  ecosistemi  terrestri  e          marini;               (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge          5 giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per  l'adeguamento          dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost.  18  ottobre          2001, n. 3), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  10          giugno 2003, n. 132:               «Art. 8 (Attuazione dell'art.  120  della  Costituzione          sul potere sostitutivo). - (Omissis).               6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,          n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,          n. 112.».» 
           Note all'art. 1: 
               - Il testo dell'art. 19, comma 5, della citata legge n.          394, del 1991, e' riportato nelle note alle premesse.   |  
|   |                                                             Allegato 1   REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE  ATTIVITA'  CONSENTITE  NELLE DIVERSE ZONE DELL'AREA  MARINA  PROTETTA  «CAPO  MILAZZO»  (ai  sensi      dell'articolo 19, comma 5, legge 6 dicembre 1991, n. 394) 
                                Art. 1                                Oggetto 
     1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in  zone  di tutela all'interno dell'area marina  protetta  «Capo  Milazzo»,  come delimitata ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto  istitutivo  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  e individua le attivita' consentite all'interno di ciascuna zona, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della  legge  6 dicembre 1991, n. 394.      |  
|   |                                 Art. 2                              Definizioni 
     1. Ai fini del presente decreto, si intende per:       1. «accesso», l'ingresso,  da  terra  e  da  mare,  all'interno dell'area marina protetta delle unita'  nautiche  al  solo  scopo  di raggiungere porti, approdi,  aree  predisposte  all'ormeggio  o  aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;       2.  «acquacoltura»,  l'insieme  delle   pratiche   volte   alla produzione di individui di specie  animali  e  vegetali  in  ambiente acquatico  mediante  il  controllo,  parziale  o  totale,  diretto  o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;       3. «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per  assicurare  la tenuta al fondale  delle  unita'  navali,  effettuato  esclusivamente dando fondo all'ancora;       4. «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo  che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo'  essere  praticata anche con l'impiego di  maschera  e  boccaglio,  pinne,  calzature  e guanti (snorkeling) e che puo' comportare il calpestio dei fondali  e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;       5. «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree  adibite  alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli  ancorati  al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;       6. «decreto istitutivo», il decreto istitutivo dell'area marina protetta  «Capo  Milazzo»  indicato  nelle  premesse   del   presente regolamento;       7. «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari  per  la  respirazione (autorespiratori), in  modo  individuale  o  in  gruppo,  finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;       8. «monitoraggio», l'osservazione costante  dell'andamento  dei parametri indicatori dello stato e  dei  processi,  finalizzata  alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;       9.  «navigazione»,  il  movimento   via   mare   di   qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;       10. «ormeggio», l'insieme delle operazioni  per  assicurare  le unita' da diporto a un'opera portuale fissa, quale banchina,  molo  o pontile,  ovvero  a  un'opera  mobile,   in   punti   localizzati   e predisposti, quale pontile o gavitello;       11.  «pesca  ricreativa  e  sportiva»,  l'attivita'  di   pesca esercitata rispettivamente a scopo ricreativo e agonistico;       12. «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia  professionale sia sportiva, esercitata in immersione;       13. «pescaturismo», l'attivita' riconosciuta come piccola pesca artigianale, disciplinata nel decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 e nel decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce  le modalita' per gli operatori del settore di  ospitare  a  bordo  delle proprie  imbarcazioni   un   certo   numero   di   persone,   diverse dall'equipaggio,  per  lo  svolgimento   di   attivita'   turistico - ricreative;       14.  «piccola  pesca  artigianale/piccola  pesca»,   la   pesca praticata da unita' di lunghezza fuori tutto inferiore ai  12  metri, abilitate all'esercizio della pesca  costiera  locale  (entro  le  12 miglia dalla costa) di cui all'articolo  1  decreto  Ministero  delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  7  dicembre  2016,   e successive modifiche ed integrazioni, con i seguenti mezzi:  reti  da posta calate (ancorate) GNS, reti a  tremaglio  GTR,  incastellate  - combinate GTN, nasse, lenze a  mano  e  a  canna  LHP,  arpione  HAR, palangaro  fisso  LLS,  e  compatibilmente  a  quanto  disposto   dal regolamento CE  n.  1380/2013  e  dal  regolamento  UE  812/2015  del Parlamento europeo e del Consiglio,  relativo  alla  politica  comune della pesca, e successive modifiche ed integrazioni;       15.  «ripopolamento  attivo»,  l'attivita'   di   traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita'  faunistica  che e' gia' presente nell'area di rilascio;       16. «unita' da diporto», ogni costruzione di qualunque  tipo  e con qualunque mezzo di  propulsione  destinata  alla  navigazione  da diporto,  come  definita  ai  sensi  dell'articolo  3   del   decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.  171  e  successive  modifiche  ed integrazioni;       17. «zonazione», la suddivisione dell'area marina  protetta  in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.      |  
|   |                                 Art. 3  Finalita', delimitazione dell'area marina protetta  e  attivita'  non                             consentite 
     1. Sono fatte salve le finalita'  e  la  delimitazione  dell'area marina protetta «Capo Milazzo» e le attivita'  non  consentite,  come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo.      |  
|   |                                 Art. 4                  Zonazione dell'area marina protetta 
     1. L'area marina protetta e' suddivisa in zone, delimitate  dalla congiungente  i  punti  di  seguito  elencati,  rappresentate   nella rielaborazione grafica della carta n.  13  dell'Istituto  idrografico della Marina, allegata al presente regolamento del quale  costituisce parte  integrante;  le  zone,  tenuto  conto  delle   caratteristiche ambientali e della  situazione  socio-economica  ivi  presenti,  sono sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.     2. La zona A e' sottoposta a regime di riserva  integrale  ed  e' costituita da un solo tratto di mare rappresentato nella  cartografia allegata e di seguito descritto:       2.1. tratto di mare a largo, a nord di Capo Milazzo, delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:        ===========================================================     |   Punto   |     Latitudine      |      Longitudine      |     +===========+=====================+=======================+     |H          |  38° 16' 36.69" N   |   15° 13' 03.60" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |I          |  38° 16' 50.96" N   |   15° 13' 03.64" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |L          |  38° 16' 50.86" N   |   15° 13' 57.52" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |M          |  38° 16' 36.58" N   |   15° 13' 57.47" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+    3. La zona B e' sottoposta a regime di  riserva  generale  ed  e' costituita da due tratti  di  mare  rappresentati  nella  cartografia allegata e di seguito descritti; alla zona B afferisce  la  sottozona Bs di riserva generale speciale costituita da un solo tratto di mare:       3.1. zona B, tratto di mare, prospiciente la costa  della  Baia di Sant'Antonio, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:        ===========================================================     |   Punto   |     Latitudine      |      Longitudine      |     +===========+=====================+=======================+     |S in costa |  38° 15' 46.08" N   |   15° 14' 12.05" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |T          |  38° 15' 46.13" N   |   15° 13' 46.51" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |O          |  38° 15' 58.57" N   |   15° 13' 28.80" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |N in costa |  38° 16' 05.35" N   |   15° 13' 28.82" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+      3.2. zona B, tratto di mare circostante Capo Milazzo, da  punta Gamba di Donna a ovest, comprendente punta Baldassarre e Punta Mazza, delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:   
      ===========================================================     |   Punto   |     Latitudine      |      Longitudine      |     +===========+=====================+=======================+     |R in costa |  38° 16' 12.81" N   |   15° 13' 28.84" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |Q          |  38° 16' 36.64" N   |   15° 13' 28.91" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |U          |  38° 16' 36.49" N   |   15° 14' 44.65" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |V          |  38° 16' 01.97" N   |   15° 14' 56.29" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |Z in costa |  38° 16' 02.03" N   |   15° 14' 24.83" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+      3.3. sottozona Bs, tratto  di  mare  prospiciente  l'estremita' ovest del Capo e la sua zona di mare a lardo verso  nord,  delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:        ===========================================================     |   Punto   |     Latitudine      |      Longitudine      |     +===========+=====================+=======================+     |N in costa |  38° 16' 05.35" N   |   15° 13' 28.82" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |O          |  38° 15' 58.57" N   |   15° 13' 28.80" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |P          |  38° 15' 58.59" N   |   15° 13' 13.72" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |H          |  38° 16' 36.69" N   |   15° 13' 03.60" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |Q          |  38° 16' 36.64" N   |   15° 13' 28.91" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |R in costa |  38° 16' 12.81" N   |   15° 13' 28.84" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+    4. La zona C, di riserva parziale, comprende  la  restante  parte dell'area marina protetta, all'interno del perimetro,  costituita  da un unico tratto di mare come di seguito descritto:       4.1. tratto di mare, circostante  il  Capo  Milazzo,  da  Testa dell'impiccato, a ovest, fino a  Punta  Cirucco,  a  est,  delimitato dalla congiungente i seguenti punti:        ===========================================================     |   Punto   |     Latitudine      |      Longitudine      |     +===========+=====================+=======================+     |A in costa |  38° 15' 14.97" N   |   15° 14' 04.46" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |B          |  38° 15' 15.07" N   |   15° 13' 11.49" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |C          |  38° 15' 34.34" N   |   15° 12' 57.34" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |D          |  38° 16' 57.78" N   |   15° 12' 57.59" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |E          |  38° 16' 57.56" N   |   15° 14' 48.52" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |F          |  38° 15' 49.78" N   |   15° 15' 11.66" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |G in costa |  38° 15' 49.85" N   |   15° 14' 38.95" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |Z in costa |  38° 16' 02.03" N   |   15° 14' 24.83" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |V          |  38° 16' 01.97" N   |   15° 14' 56.29" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |U          |  38° 16' 36.49" N   |   15° 14' 44.65" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |M          |  38° 16' 36.58" N   |   15° 13' 57.47" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |L          |  38° 16' 50.86" N   |   15° 13' 57.52" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |I          |  38° 16' 50.96" N   |   15° 13' 03.64" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |H          |  38° 16' 36.69" N   |   15° 13' 03.60" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |P          |  38° 15' 58.59" N   |   15° 13' 13.72" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |O          |  38° 15' 58.57" N   |   15° 13' 28.80" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |T          |  38° 15' 46.13" N   |   15° 13' 46.51" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+     |S in costa |  38° 15' 46.08" N   |   15° 14' 12.05" E    |     +-----------+---------------------+-----------------------+    5. Le coordinate geografiche indicate  nel  presente  regolamento sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS  84  (World  Geodetic System 1984).      |  
|   |                                 Art. 5                         Attivita' consentite 
     1. Nel rispetto  delle  caratteristiche  dell'ambiente  dell'area marina protetta «Capo Milazzo» e delle sue finalita'  istitutive,  in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo,  sono consentite:   
   +--------------------------+----------------------------------------+ |                          |a) le attivita' di soccorso e           | |                          |sorveglianza; b) le attivita' di        | |                          |servizio svolte per conto del soggetto  | |                          |gestore ; c) le attivita' di ricerca    | |                          |scientifica debitamente autorizzate dal | |    Zona A di riserva     |soggetto gestore dell'area marina       | |        integrale         |protetta;                               | +--------------------------+----------------------------------------+ |                          |a) le attivita' consentite in Zona A b) | |                          |la balneazione; c) la navigazione,      | |                          |esclusivamente in assetto dislocante, a | |                          |velocita' non superiore a 5 nodi, entro | |                          |la distanza di 300 metri dalla costa, e | |                          |a velocita' non superiore a 10 nodi,    | |                          |entro la fascia di mare compresa tra i  | |                          |300 metri e i 600 metri di distanza     | |                          |dalla costa; d) l'accesso, alle unita' a| |                          |vela, a remi, a pedali o con propulsore | |                          |elettrico; e) l'accesso, ai natanti, ad | |                          |eccezione delle moto d'acqua o          | |                          |acquascooter e mezzi similari, e alle   | |                          |imbarcazioni in linea con i requisiti di| |                          |ecocompatibilita' di cui al comma 2; f) | |                          |l'accesso, ai natanti e alle            | |                          |imbarcazioni che non sono in linea con i| |                          |requisiti di eco-compatibilita' di cui  | |                          |al comma 2, per dodici mesi a decorrere | |                          |dalla data di pubblicazione del presente| |                          |regolamento; g) l'accesso, alle unita'  | |                          |nautiche adibite al trasporto passeggeri| |                          |e alle visite guidate, autorizzate dal  | |                          |soggetto gestore; h) l'ormeggio, ai     | |                          |natanti e alle imbarcazioni, in siti    | |                          |individuati dal soggetto gestore        | |                          |mediante appositi campi boe, posizionati| |                          |compatibilmente con l'esigenza di tutela| |                          |dei fondali; i) l'ancoraggio ai natanti | |                          |e alle imbarcazioni, previa             | |                          |autorizzazione, al di fuori delle aree  | |                          |particolarmente sensibili, individuate e| |                          |segnalate dal soggetto gestore,         | |                          |compatibilmente alle esigenze di tutela | |                          |dei fondali; l) le visite guidate       | |                          |subacquee, svolte compatibilmente alle  | |                          |esigenze di tutela dei fondali,         | |                          |organizzate dai centri d'immersione     | |                          |subacquea autorizzati dal soggetto      | |                          |gestore e aventi sede legale nel comune | |                          |di Milazzo alla data di entrata in      | |                          |vigore del presente regolamento; m) le  | |                          |immersioni subacquee, svolte            | |                          |compatibilmente alle esigenze di tutela | |                          |dei fondali e autorizzate dal soggetto  | |                          |gestore; n) l'osservazione dei mammiferi| |                          |marini, secondo il codice di condotta di| |                          |cui al successivo comma 3. o)           | |                          |l'esercizio della piccola pesca         | |                          |artigianale e l'attivita' di            | |                          |pescaturismo, previa autorizzazione,    | |                          |riservate alle imprese di pesca che     | |                          |esercitano l'attivita' sia              | |                          |individualmente, sia in forma           | |                          |cooperativa, aventi sede legale nel     | |                          |Comune di Milazzo alla data di entrata  | |                          |in vigore del presente regolamento, e ai| |                          |soci delle suddette cooperative inseriti| |                          |alla stessa data nel registro di        | |                          |ciascuna cooperativa; p) la pesca       | |                          |sportiva, con lenza e canna, autorizzata| |                          |dal soggetto gestore e riservata ai     | |Zona B di riserva generale|residenti nel Comune di Milazzo.        | +--------------------------+----------------------------------------+ |                          |a) le attivita' richiamate per la Zona B| |   Sottozona Bs riserva   |ai punti a), b), c), d), e), f), g), h),| |    generale speciale     |i), l), m), n).                         | +--------------------------+----------------------------------------+ |                          |a) le attivita' consentite in zona B; b)| |                          |l'accesso alle navi da diporto in linea | |                          |con i requisiti di ecocompatibilita' di | |                          |cui al comma 2; c) l'ormeggio, previa   | |                          |autorizzazione, alle unita' da diporto  | |                          |in linea con i requisiti di             | |                          |eco-compatibilita' di cui al comma 2, in| |                          |siti individuati dal soggetto gestore   | |                          |mediante appositi campi boe, posizionati| |                          |compatibilmente con l'esigenza di tutela| |                          |dei fondali; d) la pesca sportiva, con  | |                          |lenza e canna, autorizzata e            | |                          |contingentata dal soggetto gestore sulla| |                          |base delle esigenze di tutela dell'area | |                          |marina protetta, ai soggetti equiparati | |                          |ai residenti nel Comune di Milazzo sulla| |                          |base delle discipline adottate dal      | |                          |soggetto gestore con il regolamento di  | |Zona C di riserva parziale|cui all'articolo 6.                     | +--------------------------+----------------------------------------+    2. Ai fini del presente decreto e della previsione di  misure  di premialita' ambientale nel regolamento di cui  all'articolo  6,  sono individuate le unita' da  diporto  in  linea  con  uno  dei  seguenti requisiti di eco-compatibilita':       a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;       b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea  con la direttiva 2003/44/CE;       c) navi da diporto in linea con  gli  Annessi  IV  e  VI  della MARPOL 73/78.     3. Per le attivita' di  osservazione  dei  mammiferi  marini,  e' individuata una fascia di osservazione,  entro  la  distanza  di  100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In tali fasce vige per le  attivita'  di avvistamento cetacei e per l'osservazione  dei  cetacei  il  seguente codice di condotta:       a) non e' consentito avvicinarsi a  meno  di  100  metri  dagli animali;       b)  nella  fascia  di  osservazione  non   e'   consentita   la balneazione e puo' essere presente una sola unita' da  diporto  o  un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;       c) non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo  che  per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio;       d) non e' consentito rimanere piu' di venti minuti nella fascia di osservazione;       e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento  la  navigazione e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi;       f)  non  e'  consentito  stazionare  con  l'unita'  da  diporto all'interno   di   un   gruppo   di    cetacei,    separando    anche involontariamente  individui  o  gruppi  di  individui   dal   gruppo principale;       g) non e' consentito fornire cibo agli  animali  e  gettare  in acqua altro materiale;       h) non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali;       i) non e' consentito interferire con il  normale  comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;       l) non sono consentiti improvvisi cambiamenti  di  rotta  e  di velocita' delle unita' da diporto;       m) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei  all'unita' da diporto, e' fatto obbligo di  mantenere  una  velocita'  costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;       n) nella fascia di avvicinamento non  possono  essere  presenti contemporaneamente piu' di  tre  unita'  da  diporto,  in  attesa  di accedere alla fascia di osservazione, seguendo  l'ordine  cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;       o) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza,  e' fatto obbligo di allontanarsi  con  rotta  costante  dalle  fasce  di osservazione e avvicinamento.      |  
|   |                                 Art. 6             Regolamento di esecuzione e di organizzazione 
     1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente regolamento di disciplina delle  attivita'  consentite,  il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  approva  il regolamento  di  esecuzione  ed   organizzazione   dell'area   marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982,  n. 979, avente ad oggetto  la  disciplina  di  organizzazione  dell'area marina protetta, nonche' la normativa di  dettaglio  e  le  eventuali condizioni di esercizio delle attivita' consentite.     2. Fino all'entrata in vigore del  regolamento  di  esecuzione  e organizzazione di cui al presente articolo, non  sono  consentite  le attivita' di cui all'articolo 5 per le quali e' previsto il  rilascio di autorizzazione da parte dell'ente gestore.      |  
|   |                                 Art. 7                             Sorveglianza 
     1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata  dalla Capitaneria di porto competente, dal Corpo  forestale  della  Regione Siciliana, nonche' dalle polizie degli  enti  locali  delegati  nella gestione dell'area.      |  
|   |                                 Art. 8  Poteri  dell'organismo  di  gestione  dell'area  marina  protetta   e                              sanzioni 
     1. Per la violazione delle disposizioni  contenute  nel  presente regolamento e nel regolamento di esecuzione e organizzazione  di  cui all'articolo 6, si applica quanto previsto dalla vigente normativa.     2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1,  della  legge  6  dicembre 1991, n. 394, il legale  rappresentante  dell'organismo  di  gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attivita' in difformita'  dal  presente  regolamento  ovvero  dal  regolamento  di esecuzione  e  organizzazione  di   cui   all'articolo   6,   dispone l'immediata sospensione dell'attivita' medesima  ed  ordina  in  ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie  vegetali o animali a spese del trasgressore con  la  responsabilita'  solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso  di  costruzione  e  trasformazione  di  opere.  In  caso  di inottemperanza  al   suddetto   ordine,   l'ente   gestore   provvede all'esecuzione  in  danno  degli  obbligati,  secondo  la   procedura prevista dall'articolo 29, comma 2, della legge n. 394 del 1991.     3. In caso di accertamento della  violazione  delle  disposizioni previste dal presente regolamento e dal regolamento di  esecuzione  e organizzazione di cui all'articolo 6, compreso  l'eventuale  utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere  sospese o revocate le  autorizzazioni  rilasciate  dall'ente  gestore,  ferma restando  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  e   amministrative previste  dalle  norme  vigenti.  Il  regolamento  di  esecuzione   e organizzazione di cui all'articolo 6,  disciplina  le  procedure  per l'esercizio dei poteri di sospensione e di revoca e ne  stabilisce  i criteri  secondo  un  principio  di  proporzionalita'  rispetto  alla violazione accertata.     4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di  cui al comma  1,  redatto  dalle  autorita'  preposte  alla  sorveglianza dell'area  marina  protetta,  e'  immediatamente  trasmesso  all'ente gestore che irroga la relativa sanzione.     5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.      |  
|   |                                 Art. 9                              Pubblicita' 
     1. Il responsabile di  ogni  esercizio  a  carattere  commerciale munito  di  concessione  demaniale  marittima  dovra'  assicurare   e mantenere l'esposizione del presente decreto  e  del  regolamento  di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6  in  un  luogo  ben visibile agli utenti. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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