Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 26 novembre 2018, n. 153 |
Approvazione del regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Milazzo». |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e in particolare l'articolo 19, comma 5, che prevede l'approvazione con decreto del Ministro dell'ambiente di un regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario; Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, Marpol 73/78, per la definizione dei requisiti di eco-compatibilita' per le unita' da diporto; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, nonche' le modifiche apportate alla politica comune della pesca con il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare l'articolo 1, comma 10, che trasferisce al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale e in particolare l'articolo 2; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo; Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale; Visto l'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, relativo al funzionamento delle aree marine protette; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE; Visto il decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, di attuazione della direttiva 2008/56/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino; Vista la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, che all'articolo 1, comma 116, integra con l'area «Capo Milazzo» le aree marine di reperimento previste dall'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che, all'articolo 1, comma 117, prevede specifici incrementi di spesa al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui alle aree marine di reperimento introdotte dal medesimo articolo 1, comma 116; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e o) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine, nonche' per le attivita' in materia di mare e biodiversita' relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini; Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; Vista l'intesa generale in materia di aree marine protette tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Regione Siciliana, sottoscritta in data 7 marzo 2001; Visto il protocollo d'intesa, siglato in data 7 luglio 2016, fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana e gli enti gestori delle aree marine protette situate in Sicilia, che potenzia la rete delle aree marine protette per l'ottimizzazione della gestione; Considerato che e' stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), resa esecutiva con decreto direttoriale prot. 12112/PNM del 16 giugno 2014, per l'aggiornamento degli studi conoscitivi ed il supporto all'iter istruttorio per l'istituzione, tra le altre, dell'area marina protetta «Capo Milazzo», nel Comune di Milazzo, Provincia di Messina; Considerato che con nota prot. 11449/PNM del 5 giugno 2014 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato l'avvio del procedimento istitutivo dell'area marina protetta «Capo Milazzo» alla Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata intesa generale, e agli enti territorialmente interessati, convocando e tenendo una prima riunione in data 19 giugno 2014; Tenuto conto che, nel corso dell'iter istruttorio per l'istituzione dell'area marina protetta, sono state considerate e valutate le osservazioni degli enti interessati e del pubblico e, in particolare, l'ISPRA ha provveduto a: presentare agli enti territorialmente interessati, nel corso della riunione presso il Ministero in data 18 dicembre 2014, le prime risultanze delle attivita' conoscitive, successivamente trasmesse dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare agli enti stessi, con nota prot. 26511/PNM del 23 dicembre 2014; presentare, durante la riunione in data 9 luglio 2015, un quadro relativo allo stato delle attivita' istruttorie in corso; presentare agli enti interessati, nella riunione del 17 dicembre 2015, una proposta preliminare denominata «Prima ipotesi dei livelli di zonazione», successivamente trasmessa dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare agli enti stessi con nota prot. 25803/PNM del 23 dicembre 2015; illustrare, su invito della Direzione generale per la protezione della natura e del mare espresso con nota prot. 3961/PNM del 26 febbraio 2016, la suddetta proposta preliminare nel corso di un'assemblea pubblica tenutasi in data 1° marzo 2016; elaborare, sulla base delle osservazioni pervenute e delle considerazioni valutative svolte, la proposta conclusiva di perimetrazione e zonazione, con relativa disciplina di tutela dell'istituenda area marina protetta; trasmettere alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con nota prot. 34910 del 9 giugno 2016, una sintesi delle considerazioni elaborate in merito alle osservazioni pervenute; Considerato che la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, preso atto delle citate considerazioni, con nota prot. 13099/PNM del 16 giugno 2016, ha chiesto all'ISPRA di elaborare la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela dell'area marina protetta; Acquisita la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela dell'area marina protetta, trasmessa dall'ISPRA con nota prot. 37169 del 21 giugno 2016; Considerato che la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con nota prot. 0013669/PNM del 24 giugno 2016, ha convocato un incontro in data 5 luglio 2016 con gli enti interessati, per presentare gli schemi dei provvedimenti ministeriali, elaborati sulla base della citata proposta, di istituzione dell'area marina protetta e di approvazione del regolamento di disciplina delle attivita' consentite, in uno con la cartografia di perimetrazione e zonazione dell'area marina protetta; Preso atto delle risultanze dell'iter istruttorio, nonche' del processo partecipativo svolto, e che pertanto la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha avviato l'iter per acquisire i pareri e le intese necessarie all'emanazione dei provvedimenti ministeriali per l'istituzione dell'area marina protetta e per l'approvazione del regolamento di disciplina delle attivita' consentite; Acquisita l'intesa della Regione Siciliana, espressa con nota prot. 2253/GAB del 27 marzo 2017, sullo schema di decreto istitutivo e sullo schema di decreto di approvazione del regolamento di disciplina delle attivita' consentite dell'area marina protetta «Capo Milazzo»; Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso in data 21 settembre 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, emesso nell'Adunanza del 23 novembre 2017; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 14 marzo 2018, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' approvato il regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Milazzo», di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 novembre 2018
Il Ministro: Costa Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 238
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17. (Regolamenti). (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1991, n. 292, S.O., come modificato dall'art. 2, comma 25, della legge 9 dicembre 1998, n. 426: «Art. 19 (Gestione delle aree protette marine). - (Omissis). 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, e' approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario. (Omissis).». - Il regolamento (CE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio) e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2013, n. L 354. - Il regolamento (CE) n. 2015/812 del 20 maggio 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio (che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio) e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2015, n. L 133. - La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.. - La legge 08 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1986, n. 162, S.O.. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.: «Art. 1 (Organizzazione della pubblica amministrazione). - (Omissis). 10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM). (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1998, n. 291: «Art. 2 (Interventi per la conservazione della natura). - 1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'art. 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui all'art. 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente puo' procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999. 2. In relazione al particolare valore ambientale dell'area della costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, il mancato esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel Fuenti nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria in quanto in violazione di vincoli ambientali e paesistici, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere nel termine di novanta giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle amministrazioni competenti, procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa ai sensi del comma 1 e nel limite dei fondi dal medesimo previsti. 3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali protette per il ripristino naturalistico dei siti. 5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese (35). 6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000. 8. All'art. 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'alinea, dopo le parole: «nella concessione di finanziamenti» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea,». 9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999 sono destinate all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese. 10. ... (36). 11. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999 provvede all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10, con il precipuo obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini. 12. Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998 le opportune iniziative a livello comunitario ed internazionale per estendere l'area protetta marina di cui al comma 10 alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque internazionali. 13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000. 14. 15. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e' destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2. 16. La Commissione di riserva, di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' istituita presso l'ente cui e' delegata la gestione dell'area protetta marina ed e' presieduta da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della Commissione di riserva in qualita' di membro. 17. All'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette». 18. Per l'espletamento delle funzioni relative all'ambiente marino previste dall'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e' autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica di dieci unita' di profilo professionale «ricercatore». Alla copertura dei posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 19. Per la predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della «Posidonia Oceanica», nonche' di studio delle misure di salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi del contributo delle universita', degli enti di ricerca e di associazioni ambientaliste. 20. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' comandato presso gli Enti parco di cui all'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che svolge funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti Enti, e' inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche e secondo le procedure di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Conseguentemente le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un numero di unita' pari al predetto personale. 21. 22. 23. 24. All'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni: a); b) al comma 6, dopo la parola: «vice presidente» sono inserite le seguenti: «scelto tra i membri designati dalla Comunita' del parco» e la parola: «eventualmente» e' soppressa; c) al comma 8, le parole da: «elabora lo statuto dell'Ente parco» fino alla fine del comma sono soppresse; d). 25. 26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonche' le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994 (45). 27. 28. All'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dopo le parole: «il rispetto delle caratteristiche » sono inserite le seguenti: «naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali»; b); c) al comma 6, le parole: «sentita la Consulta e» sono soppresse. 29. 30. All'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: «naturali e ambientali» sono inserite le seguenti «nonche' storici, culturali, antropologici tradizionali»; b). 31. 32. All'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo art. 4, comma 1,». 33. Al comma 6 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente». 34. 35. L'affidamento della gestione di cui al comma 3 dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 34 del presente articolo, e' effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato. 37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro. ». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - La legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2001, n. 79. - Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002, n. 189: «Art. 8 (Funzionamento delle aree marine protette). - 1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, e' effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle stesse, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1. 3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalita' che ne assicurino flessibilita' e adeguatezza di impiego. 5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo. 6. In caso di particolari e contingenti necessita', al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio puo' autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo. 7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attivita' necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, puo' essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 8. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, fissati nella misura massima di 1 milione di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.». - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2005, n. 202, S.O.. - Il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 (Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2010, n. 270. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 116 e 117, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.: «116. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, delle zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e di Capo Milazzo, all'art. 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-quater) sono aggiunte le seguenti: «ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; ee-sexies) Capo Milazzo». 117. Al fine di garantire la piu' rapida istituzione delle aree marine protette di cui al comma 116 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di un milione di euro per l'anno 2015. Al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui al comma 1, lettere h) e p), dell'art. 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche' di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette gia' istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di euro 1.300.000 per l'anno 2016, e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (57), per l'istituzione di nuove aree marine protette, e' incrementata di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette gia' istituite. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di sorveglianza nelle aree marine protette ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine le disponibilita' finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere utilizzate anche per consentire 10 sviluppo del programma di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata.». - Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991: «Art. 36 (Aree marine di reperimento) - 1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , nelle seguenti aree: a) Isola di Gallinara; b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone; c) Secche di Torpaterno; d) Penisola della Campanella - Isola di Capri; e) Costa degli Infreschi; f) Costa di Maratea; g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca; h) Costa del Monte Conero; i) Isola di Pantelleria; l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; m) Acicastello - Le Grotte; n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena); o) Capo Spartivento; p) Capo Testa - Punta Falcone; q) Santa Maria di Castellabate; r) Monte di Scauri; s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine; t) Parco marino del Piceno; u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»; v) Isola di Bergeggi; z) Stagnone di Marsala; aa) Capo Passero; bb) Pantani di Vindicari; cc) Isola di San Pietro; dd) Isola dell'Asinara; ee) Capo Carbonara; ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»; ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei»; ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco; ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; ee-sexies) Capo Milazzo; ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettere a) e o) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2014, n. 232: «Art. 6 (Direzione generale per la protezione della natura e del mare). - 1. La Direzione generale per la protezione della natura e del mare svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) aree protette terrestri, montane e marine; (omissis); o) attivita' in materia di mare e biodiversita' relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini; (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2003, n. 132: «Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo). - (Omissis). 6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».»
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 19, comma 5, della citata legge n. 394, del 1991, e' riportato nelle note alle premesse. |
| Allegato 1 REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE NELLE DIVERSE ZONE DELL'AREA MARINA PROTETTA «CAPO MILAZZO» (ai sensi dell'articolo 19, comma 5, legge 6 dicembre 1991, n. 394)
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Capo Milazzo», come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individua le attivita' consentite all'interno di ciascuna zona, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 1. «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio; 2. «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; 3. «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora; 4. «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti (snorkeling) e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea; 5. «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione; 6. «decreto istitutivo», il decreto istitutivo dell'area marina protetta «Capo Milazzo» indicato nelle premesse del presente regolamento; 7. «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori; 8. «monitoraggio», l'osservazione costante dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato; 9. «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua; 10. «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' da diporto a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello; 11. «pesca ricreativa e sportiva», l'attivita' di pesca esercitata rispettivamente a scopo ricreativo e agonistico; 12. «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione; 13. «pescaturismo», l'attivita' riconosciuta come piccola pesca artigianale, disciplinata nel decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 e nel decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico - ricreative; 14. «piccola pesca artigianale/piccola pesca», la pesca praticata da unita' di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) di cui all'articolo 1 decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, con i seguenti mezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate - combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, arpione HAR, palangaro fisso LLS, e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1380/2013 e dal regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla politica comune della pesca, e successive modifiche ed integrazioni; 15. «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio; 16. «unita' da diporto», ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modifiche ed integrazioni; 17. «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale. |
| Art. 3 Finalita', delimitazione dell'area marina protetta e attivita' non consentite
1. Sono fatte salve le finalita' e la delimitazione dell'area marina protetta «Capo Milazzo» e le attivita' non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo. |
| Art. 4 Zonazione dell'area marina protetta
1. L'area marina protetta e' suddivisa in zone, delimitate dalla congiungente i punti di seguito elencati, rappresentate nella rielaborazione grafica della carta n. 13 dell'Istituto idrografico della Marina, allegata al presente regolamento del quale costituisce parte integrante; le zone, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, sono sottoposte a diverso regime di tutela ambientale. 2. La zona A e' sottoposta a regime di riserva integrale ed e' costituita da un solo tratto di mare rappresentato nella cartografia allegata e di seguito descritto: 2.1. tratto di mare a largo, a nord di Capo Milazzo, delimitato dalla congiungente dei seguenti punti: =========================================================== | Punto | Latitudine | Longitudine | +===========+=====================+=======================+ |H | 38° 16' 36.69" N | 15° 13' 03.60" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |I | 38° 16' 50.96" N | 15° 13' 03.64" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |L | 38° 16' 50.86" N | 15° 13' 57.52" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |M | 38° 16' 36.58" N | 15° 13' 57.47" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ 3. La zona B e' sottoposta a regime di riserva generale ed e' costituita da due tratti di mare rappresentati nella cartografia allegata e di seguito descritti; alla zona B afferisce la sottozona Bs di riserva generale speciale costituita da un solo tratto di mare: 3.1. zona B, tratto di mare, prospiciente la costa della Baia di Sant'Antonio, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: =========================================================== | Punto | Latitudine | Longitudine | +===========+=====================+=======================+ |S in costa | 38° 15' 46.08" N | 15° 14' 12.05" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |T | 38° 15' 46.13" N | 15° 13' 46.51" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |O | 38° 15' 58.57" N | 15° 13' 28.80" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |N in costa | 38° 16' 05.35" N | 15° 13' 28.82" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ 3.2. zona B, tratto di mare circostante Capo Milazzo, da punta Gamba di Donna a ovest, comprendente punta Baldassarre e Punta Mazza, delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:
=========================================================== | Punto | Latitudine | Longitudine | +===========+=====================+=======================+ |R in costa | 38° 16' 12.81" N | 15° 13' 28.84" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |Q | 38° 16' 36.64" N | 15° 13' 28.91" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |U | 38° 16' 36.49" N | 15° 14' 44.65" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |V | 38° 16' 01.97" N | 15° 14' 56.29" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |Z in costa | 38° 16' 02.03" N | 15° 14' 24.83" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ 3.3. sottozona Bs, tratto di mare prospiciente l'estremita' ovest del Capo e la sua zona di mare a lardo verso nord, delimitato dalla congiungente dei seguenti punti: =========================================================== | Punto | Latitudine | Longitudine | +===========+=====================+=======================+ |N in costa | 38° 16' 05.35" N | 15° 13' 28.82" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |O | 38° 15' 58.57" N | 15° 13' 28.80" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |P | 38° 15' 58.59" N | 15° 13' 13.72" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |H | 38° 16' 36.69" N | 15° 13' 03.60" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |Q | 38° 16' 36.64" N | 15° 13' 28.91" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |R in costa | 38° 16' 12.81" N | 15° 13' 28.84" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ 4. La zona C, di riserva parziale, comprende la restante parte dell'area marina protetta, all'interno del perimetro, costituita da un unico tratto di mare come di seguito descritto: 4.1. tratto di mare, circostante il Capo Milazzo, da Testa dell'impiccato, a ovest, fino a Punta Cirucco, a est, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: =========================================================== | Punto | Latitudine | Longitudine | +===========+=====================+=======================+ |A in costa | 38° 15' 14.97" N | 15° 14' 04.46" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |B | 38° 15' 15.07" N | 15° 13' 11.49" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |C | 38° 15' 34.34" N | 15° 12' 57.34" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |D | 38° 16' 57.78" N | 15° 12' 57.59" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |E | 38° 16' 57.56" N | 15° 14' 48.52" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |F | 38° 15' 49.78" N | 15° 15' 11.66" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |G in costa | 38° 15' 49.85" N | 15° 14' 38.95" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |Z in costa | 38° 16' 02.03" N | 15° 14' 24.83" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |V | 38° 16' 01.97" N | 15° 14' 56.29" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |U | 38° 16' 36.49" N | 15° 14' 44.65" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |M | 38° 16' 36.58" N | 15° 13' 57.47" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |L | 38° 16' 50.86" N | 15° 13' 57.52" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |I | 38° 16' 50.96" N | 15° 13' 03.64" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |H | 38° 16' 36.69" N | 15° 13' 03.60" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |P | 38° 15' 58.59" N | 15° 13' 13.72" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |O | 38° 15' 58.57" N | 15° 13' 28.80" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |T | 38° 15' 46.13" N | 15° 13' 46.51" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ |S in costa | 38° 15' 46.08" N | 15° 14' 12.05" E | +-----------+---------------------+-----------------------+ 5. Le coordinate geografiche indicate nel presente regolamento sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84 (World Geodetic System 1984). |
| Art. 5 Attivita' consentite
1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta «Capo Milazzo» e delle sue finalita' istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite:
+--------------------------+----------------------------------------+ | |a) le attivita' di soccorso e | | |sorveglianza; b) le attivita' di | | |servizio svolte per conto del soggetto | | |gestore ; c) le attivita' di ricerca | | |scientifica debitamente autorizzate dal | | Zona A di riserva |soggetto gestore dell'area marina | | integrale |protetta; | +--------------------------+----------------------------------------+ | |a) le attivita' consentite in Zona A b) | | |la balneazione; c) la navigazione, | | |esclusivamente in assetto dislocante, a | | |velocita' non superiore a 5 nodi, entro | | |la distanza di 300 metri dalla costa, e | | |a velocita' non superiore a 10 nodi, | | |entro la fascia di mare compresa tra i | | |300 metri e i 600 metri di distanza | | |dalla costa; d) l'accesso, alle unita' a| | |vela, a remi, a pedali o con propulsore | | |elettrico; e) l'accesso, ai natanti, ad | | |eccezione delle moto d'acqua o | | |acquascooter e mezzi similari, e alle | | |imbarcazioni in linea con i requisiti di| | |ecocompatibilita' di cui al comma 2; f) | | |l'accesso, ai natanti e alle | | |imbarcazioni che non sono in linea con i| | |requisiti di eco-compatibilita' di cui | | |al comma 2, per dodici mesi a decorrere | | |dalla data di pubblicazione del presente| | |regolamento; g) l'accesso, alle unita' | | |nautiche adibite al trasporto passeggeri| | |e alle visite guidate, autorizzate dal | | |soggetto gestore; h) l'ormeggio, ai | | |natanti e alle imbarcazioni, in siti | | |individuati dal soggetto gestore | | |mediante appositi campi boe, posizionati| | |compatibilmente con l'esigenza di tutela| | |dei fondali; i) l'ancoraggio ai natanti | | |e alle imbarcazioni, previa | | |autorizzazione, al di fuori delle aree | | |particolarmente sensibili, individuate e| | |segnalate dal soggetto gestore, | | |compatibilmente alle esigenze di tutela | | |dei fondali; l) le visite guidate | | |subacquee, svolte compatibilmente alle | | |esigenze di tutela dei fondali, | | |organizzate dai centri d'immersione | | |subacquea autorizzati dal soggetto | | |gestore e aventi sede legale nel comune | | |di Milazzo alla data di entrata in | | |vigore del presente regolamento; m) le | | |immersioni subacquee, svolte | | |compatibilmente alle esigenze di tutela | | |dei fondali e autorizzate dal soggetto | | |gestore; n) l'osservazione dei mammiferi| | |marini, secondo il codice di condotta di| | |cui al successivo comma 3. o) | | |l'esercizio della piccola pesca | | |artigianale e l'attivita' di | | |pescaturismo, previa autorizzazione, | | |riservate alle imprese di pesca che | | |esercitano l'attivita' sia | | |individualmente, sia in forma | | |cooperativa, aventi sede legale nel | | |Comune di Milazzo alla data di entrata | | |in vigore del presente regolamento, e ai| | |soci delle suddette cooperative inseriti| | |alla stessa data nel registro di | | |ciascuna cooperativa; p) la pesca | | |sportiva, con lenza e canna, autorizzata| | |dal soggetto gestore e riservata ai | |Zona B di riserva generale|residenti nel Comune di Milazzo. | +--------------------------+----------------------------------------+ | |a) le attivita' richiamate per la Zona B| | Sottozona Bs riserva |ai punti a), b), c), d), e), f), g), h),| | generale speciale |i), l), m), n). | +--------------------------+----------------------------------------+ | |a) le attivita' consentite in zona B; b)| | |l'accesso alle navi da diporto in linea | | |con i requisiti di ecocompatibilita' di | | |cui al comma 2; c) l'ormeggio, previa | | |autorizzazione, alle unita' da diporto | | |in linea con i requisiti di | | |eco-compatibilita' di cui al comma 2, in| | |siti individuati dal soggetto gestore | | |mediante appositi campi boe, posizionati| | |compatibilmente con l'esigenza di tutela| | |dei fondali; d) la pesca sportiva, con | | |lenza e canna, autorizzata e | | |contingentata dal soggetto gestore sulla| | |base delle esigenze di tutela dell'area | | |marina protetta, ai soggetti equiparati | | |ai residenti nel Comune di Milazzo sulla| | |base delle discipline adottate dal | | |soggetto gestore con il regolamento di | |Zona C di riserva parziale|cui all'articolo 6. | +--------------------------+----------------------------------------+ 2. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialita' ambientale nel regolamento di cui all'articolo 6, sono individuate le unita' da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo; b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE; c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78. 3. Per le attivita' di osservazione dei mammiferi marini, e' individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In tali fasce vige per le attivita' di avvistamento cetacei e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta: a) non e' consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali; b) nella fascia di osservazione non e' consentita la balneazione e puo' essere presente una sola unita' da diporto o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare; c) non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio; d) non e' consentito rimanere piu' di venti minuti nella fascia di osservazione; e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi; f) non e' consentito stazionare con l'unita' da diporto all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale; g) non e' consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale; h) non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali; i) non e' consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli; l) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita' delle unita' da diporto; m) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita' da diporto, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione; n) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente piu' di tre unita' da diporto, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento; o) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento. |
| Art. 6 Regolamento di esecuzione e di organizzazione
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attivita' consentite, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, avente ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonche' la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attivita' consentite. 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attivita' di cui all'articolo 5 per le quali e' previsto il rilascio di autorizzazione da parte dell'ente gestore. |
| Art. 7 Sorveglianza
1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di porto competente, dal Corpo forestale della Regione Siciliana, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area. |
| Art. 8 Poteri dell'organismo di gestione dell'area marina protetta e sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, si applica quanto previsto dalla vigente normativa. 2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attivita' in difformita' dal presente regolamento ovvero dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, dispone l'immediata sospensione dell'attivita' medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29, comma 2, della legge n. 394 del 1991. 3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente regolamento e dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle norme vigenti. Il regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, disciplina le procedure per l'esercizio dei poteri di sospensione e di revoca e ne stabilisce i criteri secondo un principio di proporzionalita' rispetto alla violazione accertata. 4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, e' immediatamente trasmesso all'ente gestore che irroga la relativa sanzione. 5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta. |
| Art. 9 Pubblicita'
1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovra' assicurare e mantenere l'esposizione del presente decreto e del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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