| Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  
| DECRETO 17 maggio 2018 |  
| Istituzione dell'area  marina  protetta  denominata  «Capo  Milazzo».  |  
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                       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE                     E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO                              E DEL MARE 
                             d'intesa con 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 e  successive  modifiche  e integrazioni, recante disposizioni per la difesa del mare;   Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero dell'ambiente;   Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.  394, e successive modifiche e integrazioni;   Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  che trasferisce al Ministero  dell'ambiente  le  funzioni  del  Ministero della  marina  mercantile  in  materia  di   tutela   e   di   difesa dell'ambiente marino;   Visto l'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n.  426,  e  successive modifiche  e  integrazioni  recante   nuovi   interventi   in   campo ambientale;   Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in  campo ambientale;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma dell'organizzazione del Governo;   Visto l'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;   Visto l'art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre  2007,  n.  244, con il quale e' stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982,  n.  979,  e all'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10 luglio 2014, n. 142, recante il  regolamento  di  organizzazione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettere a) e  o)  che  attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare  le funzioni in materia di aree protette  terrestri,  montane  e  marine, nonche'  per  le  attivita'  in  materia  di  mare  e   biodiversita' relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini;   Vista l'intesa stipulata il 14  luglio  2005  fra  il  Governo,  le regioni,  le  province  autonome  e  le  autonomie  locali  ai  sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,  in  materia di concessioni di beni del  demanio  marittimo  e  di  zone  di  mare ricadenti nelle  aree  marine  protette,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;   Vista la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, che all'art. 1,  comma 116, integra con l'area «Capo Milazzo» le aree marine di  reperimento previste dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre  1991,  n. 394, art. 36,  comma  1,  e  che,  all'art.  1,  comma  117,  prevede specifici incrementi di spesa  al  fine  di  garantire  l'istituzione delle aree marine protette di cui alle  aree  marine  di  reperimento introdotte dal medesimo art. 1, comma 116;   Vista l'intesa generale in materia di aree marine protette  tra  il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  la  Regione Siciliana, sottoscritta in data 7 marzo 2001;   Visto il Protocollo d'intesa, siglato in data 7 luglio 2016, fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della  Regione Siciliana e gli enti gestori delle aree marine  protette  situate  in Sicilia,  che  potenzia  la  rete  delle  aree  marine  protette  per l'ottimizzazione della gestione;   Considerato che e' stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  -  Direzione generale per la protezione della  natura  e  del  mare  e  l'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA),  resa  esecutiva  con decreto  direttoriale  prot.  12112/PNM  del  16  giugno  2014,   per l'aggiornamento degli  studi  conoscitivi  ed  il  supporto  all'iter istruttorio  per  l'istituzione,  tra  le  altre,  dell'area   marina protetta «Capo Milazzo», nel Comune di Milazzo, Provincia di Messina;   Considerato che con nota prot.  11449/PNM  del  5  giugno  2014  il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha comunicato  l'avvio  del  procedimento  istitutivo  dell'area  marina protetta «Capo Milazzo» alla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata intesa generale, e agli  enti  territorialmente interessati, convocando e tenendo  una  prima  riunione  in  data  19 giugno 2014;   Tenuto conto che, nel corso dell'iter istruttorio per l'istituzione dell'area marina protetta,  sono  state  considerate  e  valutate  le osservazioni degli enti interessati e del pubblico e, in particolare, l'ISPRA ha provveduto a:     presentare agli  enti  territorialmente  interessati,  nel  corso della riunione presso il Ministero in data 18 dicembre 2014, le prime risultanze delle  attivita'  conoscitive,  successivamente  trasmesse dalla Direzione generale per la protezione della natura  e  del  mare agli enti stessi, con nota prot. 26511/PNM del 23 dicembre 2014;     presentare, durante la riunione in data 9 luglio 2015, un  quadro relativo allo stato delle attivita' istruttorie in corso;     presentare agli enti interessati, nella riunione del 17  dicembre 2015, una proposta preliminare denominata «Prima ipotesi dei  livelli di zonazione», successivamente trasmessa dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare agli enti stessi con nota prot. 25803/PNM del 23 dicembre 2015;     illustrare, su invito della Direzione generale per la  protezione della natura e del mare espresso  con  nota  prot.  3961/PNM  del  26 febbraio  2016,  la  suddetta  proposta  preliminare  nel  corso   di un'assemblea pubblica tenutasi in data 1° marzo 2016;     elaborare,  sulla  base  delle  osservazioni  pervenute  e  delle considerazioni  valutative  svolte,   la   proposta   conclusiva   di perimetrazione  e  zonazione,  con  relativa  disciplina  di   tutela dell'istituenda area marina protetta;     trasmettere alla  Direzione  generale  per  la  protezione  della natura e del mare, con nota  prot.  34910  del  9  giugno  2016,  una sintesi delle considerazioni elaborate in  merito  alle  osservazioni pervenute;   Considerato che, la Direzione  generale  per  la  protezione  della natura e del mare, preso atto delle citate considerazioni,  con  nota prot. 13099 del 16 giugno 201, ha chiesto ad ISPRA  di  elaborare  la proposta conclusiva di  perimetrazione,  zonazione  e  disciplina  di tutela dell'area marina protetta;   Acquisita la proposta conclusiva  di  perimetrazione,  zonazione  e disciplina di tutela dell'area marina protetta, trasmessa  dall'ISPRA con nota prot. 37169 del 21 giugno 2016;   Considerato che la  Direzione  generale  per  la  protezione  della natura e del mare, con nota prot 0013669/PNM del 24 giugno  2016,  ha convocato un incontro in data 5 luglio 2016 con gli enti interessati, per presentare gli schemi dei provvedimenti  ministeriali,  elaborati sulla base della citata proposta,  di  istituzione  dell'area  marina protetta e  di  approvazione  del  regolamento  di  disciplina  delle attivita' consentite, in uno con la cartografia di  perimetrazione  e zonazione dell'area marina protetta;   Preso atto delle  risultanze  dell'iter  istruttorio,  nonche'  del processo partecipativo svolto, e che pertanto la  Direzione  generale per la protezione della natura e  del  mare  ha  avviato  l'iter  per acquisire  i  pareri  e  le  intese  necessarie  all'emanazione   dei provvedimenti  ministeriali  per   l'istituzione   dell'area   marina protetta e  di  approvazione  del  regolamento  di  disciplina  delle attivita' consentite;   Acquisita l'intesa espressa dalla Regione Siciliana con nota  prot. 2253 del 27 marzo 2017, sullo schema di decreto  istitutivo  e  sullo schema di decreto di approvazione del regolamento di disciplina delle attivita' consentite dell'area marina protetta «Capo Milazzo»;   Tenuto conto che l'art. 77, comma 2,  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, dispone che l'individuazione, l'istituzione e  la disciplina generale dei parchi e delle  riserve  nazionali,  comprese quelle marine e l'adozione delle  relative  misure  di  salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;   Considerato che, con nota prot. 21592/GAB del 12 ottobre  2016,  e' stato  chiesto  il  parere  sui  suddetti  schemi  di  decreto   alla Conferenza  unificata  ai  sensi  del  citato  art.  77  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;   Vista la  nota  prot.  14591  del  20  luglio  2017  del  Ministero dell'economia e finanze con la quale si esprime il  nulla  osta  alla nuova formulazione del decreto  istitutivo  nelle  parti  oggetto  di rilievi espressi con nota prot. 4546 del 14 ottobre 2016;   Acquisiti i pareri favorevoli espressi in data  21  settembre  2017 dalla  Conferenza  unificata  sullo  schema  di  decreto  istitutivo, repertorio atti n. 114/CU, e sullo schema di decreto di  approvazione del regolamento di disciplina delle attivita' consentite,  repertorio atti n. 115/CU, dell'area marina protetta «Capo Milazzo»;   Ravvisata la necessita'  di  provvedere  all'istituzione  dell'area marina protetta denominata «Capo Milazzo»; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                             Denominazione 
   1. E' istituita l'area marina protetta denominata «Capo Milazzo».     |  
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               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                              Definizioni 
   1. Ai fini del presente decreto, si intende per:     a)  «accesso»,  l'ingresso,  da  terra  e  da  mare,  all'interno dell'area marina protetta delle unita'  nautiche  al  solo  scopo  di raggiungere porti, approdi,  aree  predisposte  all'ormeggio  o  aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;     b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie  animali  e  vegetali  in  ambiente  acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto  o  indiretto,  del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;     c) «ancoraggio», l'insieme delle  operazioni  per  assicurare  la tenuta al fondale  delle  unita'  navali,  effettuato  esclusivamente dando fondo all'ancora;     d) «balneazione», l'attivita' esercitata a  fine  ricreativo  che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo'  essere  praticata anche con l'impiego di  maschera  e  boccaglio,  pinne,  calzature  e guanti (snorkeling) e che puo' comportare il calpestio dei fondali  e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;     e) «campi ormeggio», detti anche campi  boe,  aree  adibite  alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli  ancorati  al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;     f) «immersione subacquea», l'insieme delle  attivita'  effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari  per  la  respirazione (autorespiratori), in  modo  individuale  o  in  gruppo,  finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;     g) «monitoraggio»,  l'osservazione  costante  dell'andamento  dei parametri indicatori dello stato e  dei  processi,  finalizzata  alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;     h) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi  costruzione destinata al trasporto per acqua;     i) «ormeggio»,  l'insieme  delle  operazioni  per  assicurare  le unita' da diporto a un'opera portuale fissa, quale banchina,  molo  o pontile,  ovvero  a  un'opera  mobile,   in   punti   localizzati   e predisposti, quale pontile o gavitello;     j) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;     k) «pescaturismo», l'attivita' riconosciuta  come  piccola  pesca artigianale, disciplinata nel decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 e nel decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo  delle proprie  imbarcazioni   un   certo   numero   di   persone,   diverse dall'equipaggio,  per  lo  svolgimento   di   attivita'   turistico - ricreative;     l) «piccola pesca artigianale», la pesca  costiera  esercitata  a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza  fuori tutto  inferiore  a  12  metri  esercitata  con  attrezzi  da  posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni,  come  previsto  dal  decreto ministeriale 14 settembre 1999 e successive modifiche e  integrazioni e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento UE  n.  1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013  relativo alla politica comune della pesca, nonche' le modifiche apportate alla politica comune della  pesca  con  il  regolamento  UE  2015/812  del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015;     m)   «ripopolamento   attivo»,   l'attivita'   di   traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita'  faunistica  che e' gia' presente nell'area di rilascio;     n) «unita' da diporto», ogni costruzione di qualunque tipo e  con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 18  luglio 2005, n. 171 e successive integrazioni;     o) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.     |  
|   |                                 Art. 3 
                               Finalita' 
   1. L'istituzione dell'area marina protetta «Capo Milazzo»  persegue la protezione ambientale  dell'area  interessata  e  si  prefigge  le seguenti finalita':     a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche  naturali, chimiche, fisiche  e  della  biodiversita'  marina  e  costiera,  con particolare attenzione agli habitat prioritari di  substrato  duro  e mobile ed alla Posidonia oceanica,  anche  attraverso  interventi  di recupero ambientale;     b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze  degli  ambienti  marini  e  costieri   dell'area   marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici  e divulgativi;     c) la  realizzazione  di  programmi  di  studio,  monitoraggio  e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale,  al  fine  di  assicurare   la   conoscenza   sistematica dell'area;     d)  la  promozione  dello  sviluppo  sostenibile  dell'area,  con particolare   riguardo   alla    valorizzazione    delle    attivita' tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile,  alla canalizzazione dei  flussi  turistici  in  mare  e  lungo  la  fascia costiera ed alla  fruizione  da  parte  delle  categorie  socialmente sensibili.     |  
|   |                                 Art. 4 
                Delimitazione dell'area marina protetta 
   1. L'area marina protetta «Capo Milazzo»,  che  comprende  anche  i relativi territori costieri  del  demanio  marittimo,  e'  delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati, a titolo  indicativo, nella  rielaborazione  grafica  della  carta  n.   13   dell'Istituto idrografico della Marina, allegata al  presente  decreto,  del  quale costituisce parte integrante: 
   =================================================================  |    Punto    |       Latitudine      |       Longitudine       |  +=============+=======================+=========================+  | A in costa  |    38° 15' 14.97" N   |     15° 14' 04.46" E    |  +-------------+-----------------------+-------------------------+  | B           |    38° 15' 15.07" N   |     15° 13' 11.49" E    |  +-------------+-----------------------+-------------------------+  | C           |    38° 15' 34.34" N   |     15° 12' 57.34" E    |  +-------------+-----------------------+-------------------------+  | D           |    38° 16' 57.78" N   |     15° 12' 57.59" E    |  +-------------+-----------------------+-------------------------+  | E           |    38° 16' 57.56" N   |     15° 14' 48.52" E    |  +-------------+-----------------------+-------------------------+  | F           |    38° 15' 49.78" N   |     15° 15' 11.66" E    |  +-------------+-----------------------+-------------------------+  | G in costa  |    38° 15' 49.85" N   |     15° 14' 38.95" E    |  +-------------+-----------------------+-------------------------+
   2. Le coordinate geografiche indicate  nel  presente  decreto  sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84 (World Geodetic  System 1984).     |  
|   |                                 Art. 5 
                       Attivita' non consentite 
   1. Nell'area marina protetta «Capo Milazzo» non sono consentite  le attivita' che possono alterare  le  caratteristiche  dell'ambiente  e comprometterne le finalita' istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre  1991, n. 394, e salvo quanto stabilito nel regolamento di cui  all'art.  6, non e' consentita:     a) qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali,  ivi  compresa  la  balneazione,  le immersioni  subacquee,  la  navigazione,  l'ancoraggio,   l'ormeggio, l'utilizzo di moto  d'acqua  o  acquascooter  e  mezzi  similari,  la pratica dello sci  nautico  e  sport  acquatici  similari,  la  pesca subacquea,  l'immissione  di  specie  alloctone  e  il  ripopolamento attivo;     b) qualunque attivita' di cattura, raccolta e  danneggiamento  di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la  caccia  e la pesca;     c) qualunque attivita' di  asportazione,  anche  parziale,  e  di danneggiamento di reperti archeologici e  di  formazioni  geologiche, nonche' il prelievo, l'asportazione e il commercio di sabbia,  ghiaia e altro materiale proveniente dalle formazioni rocciose  subacquee  e presenti nei territori costieri appartenenti al demanio marittimo;     d) qualunque alterazione, anche transitoria, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle  caratteristiche biochimiche  dell'acqua,  ivi  compresa  l'immissione  di   qualsiasi sostanza tossica o inquinante,  la  discarica  di  rifiuti  solidi  o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in  regola  con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;     e)  l'introduzione  di  armi,  esplosivi  e  di  qualsiasi  mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;     f) l'uso di fuochi all'aperto.     |  
|   |                                 Art. 6 
               Regolamento di disciplina delle attivita'                     consentite nelle diverse zone 
   1. La suddivisione in zone di tutela all'interno  dell'area  marina protetta «Capo Milazzo»,  delimitata  ai  sensi  dell'art.  4,  e  le attivita' consentite in ciascuna zona, anche  in  deroga  ai  divieti espressi  di  cui  all'art.  5,   sono   determinate   dal   Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  con  il regolamento di disciplina delle  attivita'  consentite,  adottato  ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge n. 394 del 1991.     |  
|   |                                 Art. 7 
                  Gestione dell'area marina protetta 
   1. La gestione dell'area marina protetta «Capo Milazzo»,  ai  sensi dell'art. 19 della legge n. 394 del 1991, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge n.  426  del  1998  e  successive  modifiche  e integrazioni, e' affidata provvisoriamente al consorzio  di  gestione omonimo e appositamente costituito.   2. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione  dei  segnalamenti  marittimi  e  di quanto  necessiti  a  dare  precisa  conoscenza  della  delimitazione dell'area  marina  protetta  e  della  sua  zonazione  prevista   dal regolamento di cui  all'art.  6,  conformemente  alle  direttive  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.   3. Con successivo decreto ministeriale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  provvedera'  ad  affidare  la gestione definitiva dell'area marina protetta, sentiti la  regione  e gli Enti  locali  territorialmente  interessati,  ad  enti  pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni  ambientaliste  riconosciute, anche consorziati tra loro,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  2, comma 37, della legge n. 426 del 1998, come modificato dall'art.  17, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93.   4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalita' per lo svolgimento  delle  attivita'  di  gestione  dell'area  marina protetta «Capo Milazzo» a cui deve attenersi il soggetto gestore.   5. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:     a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art.  8  della  legge  31 luglio 2002, n. 179;     b) il rispetto del termine per la predisposizione  di  esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di cui all'art. 8;     c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.   6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del mare, previa messa in mora del soggetto gestore,  puo'  revocare  con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza,  inosservanza,  irregolarita'  da  parte  del  soggetto gestore a quanto previsto dal presente  decreto  dal  regolamento  di disciplina di cui all'art. 6, dalla convenzione di cui  al  comma  4, dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui  all'art.  8  e dalla normativa vigente in materia.     |  
|   |                                 Art. 8 
              Regolamento di esecuzione e organizzazione 
   1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del  regolamento di disciplina delle  attivita'  consentite  di  cui  all'art.  6,  su proposta  dell'ente  gestore,  previo  parere  della  Commissione  di riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare approva  il  regolamento  di  esecuzione  ed  organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 28 della legge  n.  979 del 1982.   2. Il  regolamento  di  esecuzione  ed  organizzazione  di  cui  al presente articolo ha  ad  oggetto  la  disciplina  di  organizzazione dell'area marina protetta, nonche' la normativa  di  dettaglio  e  le eventuali  condizioni  di  esercizio   delle   attivita'   consentite nell'area marina protetta.     |  
|   |                                 Art. 9 
                        Commissione di riserva 
   1. La Commissione di riserva, di cui all'art.  28,  comma  3  della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata  dall'art.  2,  comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituita con decreto  del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare presso il soggetto cui  e'  delegata  la  gestione  dell'area  marina protetta «Capo Milazzo», affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area,  formulando  proposte  e  suggerimenti  per  tutto  quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed  esprimendo  il proprio parere in merito a:     il regolamento di esecuzione e di organizzazione di cui  all'art. 8, e le successive proposte di aggiornamento;     la  proposta  di  aggiornamento  del  decreto  istitutivo  e  del regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui  all'art. 11, comma 2;     il programma annuale relativo alle spese di gestione;     le relazioni  sul  funzionamento  e  lo  stato  dell'area  marina protetta;     gli atti e  le  procedure  comunque  incidenti  sull'area  marina protetta.   2. Il parere della Commissione di riserva e' reso  nel  termine  di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte  del  soggetto gestore;  decorso  tale  termine,   il   soggetto   gestore   procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non  possa  essere  rispettato  il  termine  di  cui  al presente comma, tale termine puo'  essere  interrotto  per  una  sola volta e, in tal caso, il  parere  deve  essere  reso  definitivamente entro quindici  giorni  dal  ricevimento  degli  elementi  istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore. Resta salva la possibilita' per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la  necessita'  di  ottenere  ulteriori  elementi istruttori  conseguentemente   all'emersione   di   nuovi   fatti   o circostanze successivamente conosciuti.   3.  Ai  componenti  della  Commissione  di  riserva  non   spettano compensi,  gettoni  o  emolumenti.  I  rimborsi  spese,  strettamente connessi alle riunioni della  Commissione  e  al  suo  funzionamento, gravano sui  capitoli  di  spesa  dell'area  marina  protetta  e  non costituiscono ulteriori oneri a carico dello Stato.     |  
|   |                                 Art. 10 
                           Demanio marittimo 
   1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Capo Milazzo», anche in  riferimento  alle  opere  e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel regolamento  di cui all'art. 6, con le seguenti modalita':     a)  in  zona  A,  non  possono  essere   adottati   o   rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore  per  motivi  di  servizio, sicurezza o ricerca scientifica;     b) in zona  B,  i  provvedimenti  relativi  all'uso  del  demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con  il  soggetto  gestore,  tenuto  conto  delle caratteristiche  dell'ambiente  oggetto  della  protezione  e   delle finalita' istitutive;     c) in zona  C,  i  provvedimenti  relativi  all'uso  del  demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto  gestore,  tenuto  conto  delle caratteristiche  dell'ambiente  oggetto  della  protezione  e   delle finalita' istitutive.   2. Al fine di assicurare  la  migliore  gestione  dell'area  marina protetta «Capo Milazzo», nel termine di sessanta giorni  dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  il  soggetto   gestore   richiede all'amministrazione competente la ricognizione  dei  documenti  anche catastali, del demanio marittimo, nonche' delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative  al  suddetto territorio.   3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformita' o con  variazioni  essenziali,  secondo  quanto  previsto all'art. 2, comma 1, della  legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  sono acquisite  gratuitamente  al  patrimonio  del  soggetto  gestore,  in conformita' alla loro natura giuridica e alla loro  destinazione,  il quale  predispone  un  elenco  delle  demolizioni  da   eseguire   da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.   4.  Gli  interventi  di  manutenzione  o  messa  in   sicurezza   e completamento delle opere e degli  impianti  compresi  nel  perimetro dell'area marina protetta «Capo Milazzo», previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data  di  pubblicazione  del presente decreto, nonche' i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto  gestore dell'area marina protetta  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle  caratteristiche dell'ambiente  dell'area  marina  protetta  e  delle  sue   finalita' istitutive.   5. Eventuali interventi di restauro  ambientale,  installazione  di strutture antistrascico e a fini di ripopolamento,  ripristino  delle condizioni naturali e  ripascimento  delle  spiagge,  progettati  nel rispetto delle normative vigenti in  materia,  delle  caratteristiche dell'ambiente  dell'area  marina  protetta  e  delle  sue   finalita' istitutive, sono  realizzabili,  d'intesa  con  il  soggetto  gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.     |  
|   |                                 Art. 11 
                     Monitoraggio e aggiornamento 
   1. Il soggetto gestore  effettua  un  monitoraggio  continuo  delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area  marina  protetta, secondo le direttive emanate  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare e, su tale base, redige  annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.   2. Il soggetto gestore,  sulla  base  dei  dati  acquisiti  con  il monitoraggio previsto al comma 1, verifica,  almeno  ogni  tre  anni, l'adeguatezza delle disposizioni che concernono la perimetrazione, la zonazione, i regimi di tutela e le finalita' istitutive alle esigenze ambientali  e  socio-economiche  dell'area  marina  protetta  e,  ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  le  necessarie  modifiche  al  decreto istitutivo o al regolamento di disciplina delle attivita'  consentite di cui all'art. 6 e al regolamento di esecuzione e organizzazione  di cui all'art. 8.     |  
|   |                                 Art. 12 
                             Finanziamenti 
   1.  All'onere  derivante  dalle   spese   per   l'istituzione,   la regolamentazione e l'avviamento dell'area marina protetta  denominata «Capo Milazzo», relative all'installazione dei  segnalamenti  e  alle iniziative occorrenti a dare precisa conoscenza della  delimitazione, della zonazione e della regolamentazione  medesima  dell'area  marina protetta, nonche' all'individuazione delle strutture e dei mezzi  sia terrestri che marini, e' attribuita la somma di euro  500.000,00  per l'esercizio finanziario 2016, a valere sull'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 1, comma 117, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147, dello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare.   2. Successivamente, il funzionamento dell'area marina  protetta  e' finanziato, a decorrere  dall'esercizio  finanziario  2017,  mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del territorio e del mare per la gestione  delle  aree  marine  protette, anche  mediante  riprogrammazione  delle  somme  gia'  destinate   al funzionamento delle altre aree marine protette.     |  
|   |                                 Art. 13 
                             Sorveglianza 
   1. La sorveglianza nell'area marina protetta  e'  effettuata  dalla Capitaneria di porto competente e dal Corpo forestale  della  Regione Siciliana, nonche' dalle polizie degli  enti  locali  delegati  nella gestione dell'area.     |  
|   |                                 Art. 14 
                               Sanzioni 
   1. Per la violazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente decreto e nel regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui all'art. 6 e nel regolamento di esecuzione  e  organizzazione  di cui all'art. 8 dell'area marina protetta «Capo  Milazzo»  si  applica quanto previsto dalla vigente normativa.   Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana. 
     Roma, 17 maggio 2018 
                                                 Il Ministro: Galletti 
  Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2018  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del mare, registro n. 1, foglio n. 2586     |  
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