| Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 1 marzo 2019 |  
| Rinegoziazione del medicinale  per  uso  umano  «Eliquis»,  ai  sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. 463/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  200,3  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili  a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determinazione AIFA del  3  luglio  2006  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;   Vista la determinazione n. 541/2012 del 8 agosto  2012,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  198  del  25 agosto 2012, relativa al  regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  del medicinale ELIQUIS (apixaban);   Viste le note del 5 luglio 2017, protocollo n. 72222, del 27 luglio 2017, protocollo 82510 e del 24 luglio 2018, n. protocollo 85423, con cui  l'AIFA  ha  comunicato  alla  BRISTOL-MYERS  SQUIBB/PFIZER  EEIG l'avvio d'ufficio del procedimento relativo alla  rinegoziazione  del medicinale «Eliquis» (apixaban);   Vista la comunicazione del  27  settembre  2018  con  la  quale  la societa' alla BRISTOL-MYERS SQUIBB /  PFIZER  EEIG  ha  accettato  la rinegoziazione delle condizioni negoziali;   Visto il parere favorevole espresso dal Comitato prezzi e  rimborso nella seduta del 18 febbraio 2019;   Vista la deliberazione n. 7 in data 27 febbraio 2019 del  consiglio di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il medicinale ELIQUIS (apixaban) nelle confezioni sotto indicate e' classificato come segue:   Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:     prevenzione degli eventi tromboembolici venosi (TEV) nei pazienti adulti sottoposti a intervento chirurgico  di  sostituzione  elettiva dell'anca o del ginocchio;     prevenzione dell'ictus  e  dell'embolia  sistemica  nei  pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (NVAF), con uno o piu' fattori di  rischio,  quali  un  precedente  ictus  o  attacco ischemico transitorio (TIA), eta' ≥ 75  anni,  ipertensione,  diabete mellito, insufficienza cardiaca sintomatica (Classe NYHA ≥ II);     trattamento della trombosi venosa profonda (TVP)  e  dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti (vedere  paragrafo  4.4  per  i  pazienti  con  EP   emodinamicamente instabili).   «Eliquis» 5 mg compressa rivestita con film e' indicata per:     prevenzione dell'ictus  e  dell'embolia  sistemica  nei  pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (NVAF), con uno o piu' fattori di  rischio,  quali  un  precedente  ictus  o  attacco ischemico transitorio (TIA), eta' ≥ 75  anni,  ipertensione,  diabete mellito, insufficienza cardiaca sintomatica (Classe NYHA = II);     trattamento della trombosi venosa profonda (TVP)  e  dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione  delle  recidive  di  TVP  ed  EP  negli adulti.   Confezioni:     5 mg compressa  rivestita  con  film  blister  (PVC/PVDC/ALU)  60 compresse -  A.I.C.  n.  041225095/E  (in   base   10);   classe   di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 70,50;  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 116,35.     2,5 mg compressa rivestita con  film  blister  (PVC/PVDC/ALU)  60 compresse  -  A.I.C.  n.  041225032/E  (in  base   10);   classe   di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 70,50;  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 116,35;     2,5 mg compressa rivestita con film blister (PVC/PVDC/ALU) 60x1 - A.I.C. n. 041225044/E (in base  10); classe  di  rimborsabilita':  A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 70,50;  prezzo  al  pubblico  (IVA inclusa): € 116,35;     2,5 mg compressa rivestita con  film  blister  (PVC/PVDC/ALU)  20 compresse  -  A.I.C.  n.  041225020/E  (in  base   10);   classe   di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,50;  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,78;     5 mg compressa  rivestita  con  film  blister  (PVC/PVDC/ALU)  20 compresse  -  A.I.C.  n.  041225071/E  (in  base  10);    classe   di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,50;  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,78;     2,5 mg compressa rivestita con  film  blister  (PVC/PVDC/ALU)  10 compresse  -  A.I.C.  n.  041225018/E  (in  base  10);    classe   di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,75;  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,39;     5 mg compressa  rivestita  con  film  blister  (PVC/PVDC/ALU)  10 compresse -  A.I.C.  n.  041225069/E  (in   base   10);   classe   di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,75;  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,39;     2,5 mg compressa rivestita con film blister (PVC/PVDC/ALU)  100x1 compresse  -  A.I.C.  n.  041225057/E  (in  base   10);   classe   di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 117,50; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 193,92;     5 mg compressa  rivestita  con  film  blister  (PVC/PVDC/ALU)  56 compresse  -  A.I.C.  n.  041225083/E  (in  base   10);   classe   di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 65,80;  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 108,60;     5 mg compressa  rivestita  con  film  blister  (PVC/PVDC/ALU)  28 compresse  -  A.I.C.  n.  041225145/E  (in  base   10);   classe   di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 32,90;  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 54,30.   Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle strutture pubbliche del SSN, ivi  comprese  le  strutture  di  natura privato convenzionata con il SSN come da condizioni negoziali.   Alla specialita' medicinale «Eliquis» (apixaban) si applica  il  PT web based.   Validita' del contratto: ventiquattro mesi non rinnovabili.   Le presenti condizioni negoziali devono intendersi  novative  delle condizioni recepite con determinazione AIFA n. 1955 del  27  novembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  291  del  14  dicembre 2017, che, pertanto, si estingue.     |  
|   |                                 Art. 2 
                   Condizioni e modalita' di impiego 
   Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato  2  e  successive  modifiche,  alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario  della  distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.     |  
|   |                                 Art. 3 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Eliquis» (apixaban) e' la seguente:     1) Per le confezioni A.I.C. nn. 041225069, 041225071,  041225083, 041225095,  041225145:  medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica limitativa,  vendibile  al  pubblico  su   prescrizione   di   centri ospedalieri o di specialisti- centri individuati dalle regioni (RRL);     2) Per le confezioni A.I.C. nn. 041225020, 041225032,  041225018, 041225044,  041222057:  indicazione  TEV  -  medicinale  soggetto   a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di  centri  ospedalieri  o   di   specialisti-   ortopedico/fisiatra. Indicazione  FANV-  medicinale   soggetto   a   prescrizione   medica limitativa,  vendibile  al  pubblico  su   prescrizione   di   centri ospedalieri o di specialisti individuati dalle regioni (RRL);     |  
|   |                                 Art. 4 
                          Disposizioni finali 
   La presente determinazione ha effetto dal  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 1° marzo 2019 
                                       p. Il direttore generale: Marra     |  
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