| Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 1 marzo 2019 |  
| Regime di rimborsabilita' e prezzo a  seguito  di  nuove  indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano  «Xarelto».  (Determina  n. 460/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia e delle finanze recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003, n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;   Vista la determinazione n. 280/2009 del 5 giugno  2009,  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   supplemento ordinario  n.  156  dell'8  luglio  2009  relativa   al   regime   di rimborsabilita' e prezzo del medicinale «Xarelto» (rivaroxaban);   Vista la domanda presentata in data 24 novembre 2017 con  la  quale la societa' Bayer AG ha chiesto la  classificazione,  ai  fini  della rimborsabilita';   Visto il parere favorevole espresso dal Comitato prezzi e  rimborso nella seduta del 18 febbraio 2019;   Vista la deliberazione n. 7 in data 27 febbraio 2019 del  consiglio di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   La   nuova   indicazione   terapeutica   del   medicinale   XARELTO (rivaroxaban): «Trattamento della trombosi venosa  profonda  (TVP)  e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP nell'adulto» per il dosaggio da 10 mg, e' rimborsata come segue.   Confezioni:     «10 mg compresse  rivestite  con  film  -  uso  orale  -  blister (PVC/PVDC/ALU)» 5 compresse - A.I.C. n.  038744013/E  (in  base  10); classe di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory  (IVA  esclusa):  € 11,60; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,14;     «10 mg compresse  rivestite  con  film  -  uso  orale  -  blister (PP/ALU)» 5 compresse - A.I.C. n. 038744052/E (in base 10); classe di rimborsabilita': «A»; prezzo  ex  factory  (IVA  esclusa):  €  11,60; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,14;     «10 mg compresse  rivestite  con  film  -  uso  orale  -  blister (PP/ALU)» 10 compresse - A.I.C. n. 038744064/E (in base  10);  classe di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA  esclusa):  €  23,20; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,29;     «10 mg compresse  rivestite  con  film  -  uso  orale  -  blister (PVC/PVDC/ALU)» 10 compresse - A.I.C. n. 038744025/E  (in  base  10); classe di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory  (IVA  esclusa):  € 23,20; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,29;     «10 mg compresse  rivestite  con  film  -  uso  orale  -  blister (PP/ALU)» 30 compresse - A.I.C. n. 038744076/E (in base  10);  classe di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA  esclusa):  €  69,60; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 114,87;     «10 mg compresse  rivestite  con  film  -  uso  orale  -  blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 compresse - A.I.C. n. 038744037/E  (in  base  10); classe di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory  (IVA  esclusa):  € 69,60; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 114,87.   Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture di natura privato convenzionata con il  Servizio  sanitario nazionale come da condizioni negoziali.   Alla presente indicazione della  specialita'  medicinale  «Xarelto» (rivaroxaban) 10 mg si applica il PT web based.   Validita' del contratto: ventiquattro mesi non rinnovabili.     |  
|   |                                 Art. 2 
                   Condizioni e modalita' di impiego 
   Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato  2  e  successive  modifiche,  alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario  della  distribuzione diretta  -,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla   Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.     |  
|   |                                 Art. 3 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xarelto» (rivaroxaban) e' la  seguente:  medicinale  soggetto  a  prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su  prescrizione  di  centri ospedalieri o di specialisti- ortopedico, fisiatra (RRL).     |  
|   |                                 Art. 4 
                          Disposizioni finali 
   La presente determinazione ha effetto dal  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 1° marzo 2019 
                                       p. Il direttore generale: Marra     |  
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