| Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |  
| DELIBERA 19 dicembre 2018 |  
| Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della  legge  23  dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019. (Delibera n. 1174).  |  
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                             IL CONSIGLIO                dell'Autorita' nazionale anticorruzione 
   Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.  114, che dispone la  soppressione  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e  le funzioni sono stati trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e  la  trasparenza,  ridenominata  dalla  stessa normativa Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.);   Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n.  90/2014,  il  quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e  5,  il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali  e finanziarie della soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;   Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in  particolare,  l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di  competenza, per la parte non coperta dal  finanziamento  a  carico  del  bilancio dello Stato;   Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  che  lascia  invariato  il  sistema   di   autofinanziamento dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre  2005, n. 266 ovvero che «... ai fini della copertura dei costi relativi  al proprio funzionamento  di  cui  al  comma  65  determina  annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e  privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  nonche'  le  relative modalita' di riscossione, ...»;   Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147, che prevede la  restituzione  delle  somme  trasferite  all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  nel  triennio  2010-2012  ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, la restituzione  di  14,7  milioni  di  euro,  in  10 annualita' costanti a partire dal 2015;   Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge  n. 90/2014,  il  quale dispone che «Le somme versate a titolo di  pagamento  delle  sanzioni amministrative  di  cui  al  comma  5   lett.   b),   restano   nella disponibilita'  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   sono utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali»;   Visto l'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n.  50/2016  in base  al  quale  entro  quindici  giorni  dalla  pronuncia  del  lodo arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli  arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille  del  valore della controversia arbitrale;   Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente  dell'A.N.AC. ai sensi dell'art.  19,  comma  3  del  decreto-legge  n.  90/2014  e approvato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  1° febbraio 2016 che contempla, tra l'altro, la prevista riduzione delle spese di funzionamento in misura non inferiore al 20 per cento;   Vista la legge  1°  dicembre  2016,  n.  225,  di  conversione  del decreto-legge n. 193/2016, art. 7-ter, la quale prevede che «...  non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,  per l'Autorita' nazionale anticorruzione, il vincolo di  riduzione  delle spese di funzionamento di cui all'art. 19, comma 3, lettera  c),  del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;   Visto l'art. 52-quater della legge 21 giugno  2017,  n.  96,  cosi' come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a),  b)  e  c)  della legge 27 dicembre 2017, n. 205;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28 settembre 2017 che ha reso esecutiva  la  delibera  n.  359  adottata dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno  2017 e per gli anni successivi dal  pagamento  del  contributo  in  favore dell'A.N.AC., dovuto dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito  degli eventi sismici del 2016 e 2017;   Vista la delibera n. 1078 adottata dall'A.N.AC. il 21 novembre 2018 con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal  contributo di cui alla delibera n. 359/2017;   Vista la nota prot. 98485 del 29 novembre 2018 con la quale  si  e' provveduto a trasmettere al Presidente del consiglio dei ministri  la precitata delibera 1078 del 21 novembre 2018 per l'approvazione;   Vista la richiesta dell'Ufficio  legislativo  del  Ministero  degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  del  30  novembre 2017 con la quale si chiede di valutare la possibilita'  di  esentare tutte  le  procedure  di  affidamento  alle  quali  si   applica   il regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del  decreto  legislativo  n. 50/2016;   Visto il parere n. 1119 dell'11 maggio 2017 reso dal  Consiglio  di Stato sullo schema di regolamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale recante le direttive  generali  per la disciplina delle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 nel quale lo  stesso  ha  espresso perplessita' «.... con riguardo al pagamento del contributo a  carico delle imprese straniere connesso con il sistema di  finanziamento  di cui all'art.  1,  comma  67,  della  legge  n.  266/2005,  richiamato dall'art. 213, comma 12, del codice»;   Visto  il  decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale 2 novembre  2017,  n.  192,  «Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi  all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7,  del  decreto  legislativo  18  aprile 2016, n. 50»;   Visti gli articoli 77 e 78 del decreto legislativo n. 50/2016  che, nel prevedere  l'istituzione  dell'Albo  nazionale  obbligatorio  dei componenti  delle  commissioni  giudicatrici   nelle   procedure   di affidamento dei contratti, assegna all'A.N.AC. il compito di gestirlo e aggiornarlo;   Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 febbraio 2018 che, tra l'altro, individua i soggetti tenuti al pagamento di una tariffa di € 168,00 per l'iscrizione all'albo;   Visto il disegno di legge A.C.  n.  1334  «Bilancio  di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, lo stato di  previsione  della spesa del Ministero dell'economia e  delle  finanze  da  cui  risulta (cap.  2116)  che  all'A.N.AC.  venga  assegnata  la   somma   di   € 4.268.826,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;   Ritenuta la necessita' di coprire, per  l'anno  2019,  i  costi  di funzionamento dell'A.N.AC., per la parte non finanziata dal  bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza  nel  rispetto comunque  del  limite  massimo  dello  0,4  per  cento   del   valore complessivo del mercato stesso  cosi'  come  previsto,  dall'art.  1, comma 67, della legge n. 266/2005;   Considerato che l'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 dispone che le deliberazioni con  le  quali  sono  fissati  i  termini  e  le modalita' di versamento sono sottoposte al Presidente  del  Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e  che,  decorso  tale  termine  senza  che  siano  state   formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive; 
                               Delibera: 
                                Art. 1 
                  Soggetti tenuti alla contribuzione 
   1.  Sono  obbligati  alla  contribuzione  a  favore   dell'A.N.AC., nell'entita' e con le modalita' previste dal presente  provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:     a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 50/2016;   b) gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto  legislativo  n.  50/2016  che  intendano  partecipare  a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui  alla lettera sub a);   c) le societa' organismo di attestazione di  cui  all'art.  84  del decreto legislativo n. 50/2016.   2.  Sono  esentati  dall'obbligo  di  contribuzione   le   stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:     a)  affidamento  di  lavori,  servizi   e   forniture   espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito  degli eventi sismici del 2016 e 2017 cosi' come individuate con le delibere dell'A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;     b) affidamento alle quali si applica  il  decreto  del  Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  del  2 novembre 2017, n. 192.   3. Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo per i casi  di cui al comma 2, il  responsabile  del  procedimento  dovra'  inviare, esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it entro i quindici giorni solari successivi  alla  pubblicazione  della procedura   nelle   forme   previste,   la   richiesta,   debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando  il modello  reso  disponibile   sul   sito   dell'A.N.AC.   I   soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando,  nella  lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque  formulata  l'esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.     |  
|   |                                 Art. 2 
                      Entita' della contribuzione 
   1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere  a)  e  b),  sono tenuti a versare a favore dell'A.N.AC., con le modalita' e i  termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i  seguenti  contributi in relazione all'importo posto a base di gara: 
      ================================================================= |Importo posto a base |   Quota stazioni    |  Quota operatori  | |       di gara       |     appaltanti      |     economici     | +=====================+=====================+===================+ |Inferiore a € 40.000 |Esente               |Esente             | +---------------------+---------------------+-------------------+ |Uguale o maggiore a €|                     |                   | |40.000 e inferiore a |                     |                   | |€ 150.000            |€ 30,00              |Esente             | +---------------------+---------------------+-------------------+ |Uguale o maggiore a €|                     |                   | |150.000 e inferiore a|                     |                   | |€ 300.000            |€ 225,00             |€ 20,00            | +---------------------+                     +-------------------+ |Uguale o maggiore a €|                     |                   | |300.000 e inferiore a|                     |                   | |€ 500.000            |                     |€ 35,00            | +---------------------+---------------------+-------------------+ |Uguale o maggiore a €|                     |                   | |500.000 e inferiore a|                     |                   | |€ 800.000            |€ 375,00             |€ 70,00            | +---------------------+                     +-------------------+ |Uguale o maggiore a €|                     |                   | |800.000 e inferiore a|                     |                   | |€ 1.000.000          |                     |€ 80,00            | +---------------------+---------------------+-------------------+ |Uguale o maggiore a €|                     |                   | |1.000.000 e inferiore|                     |                   | |a € 5.000.000        |€ 600,00             |€ 140,00           | +---------------------+---------------------+-------------------+ |Uguale o maggiore a €|                     |                   | |5.000.000 e inferiore|                     |                   | |a € 20.000.000       |€ 800,00             |€ 200,00           | +---------------------+                     +-------------------+ |Uguale o maggiore a €|                     |                   | |20.000.000           |                     |€ 500,00           | +---------------------+---------------------+-------------------+      2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) sono tenuti  a versare a favore dell'A.N.AC. un  contributo  pari  al  2%  (due  per cento)  dei  ricavi  risultanti  dal  bilancio   approvato   relativo all'ultimo esercizio finanziario.     |  
|   |                                 Art. 3 
         Modalita' e termini di versamento della contribuzione 
   1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della  contribuzione  entro  il  termine  di  scadenza  del bollettino MAV (pagamento mediante avviso), emesso  dall'A.N.AC.  con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo  pari  alla  somma delle contribuzioni  dovute  per  tutte  le  procedure  attivate  nel periodo.   2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilita' alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione  dell'offerta,  di  avere  versato  la somma dovuta a titolo  di  contribuzione.  La  mancata  dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma e' causa di  esclusione  dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art.  1,  comma  67, della legge n. 266/2005.   3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) sono tenuti al pagamento   della   contribuzione   dovuta   entro   novanta   giorni dall'approvazione del proprio bilancio. Decorso  tale  termine  detti soggetti possono chiedere la  rateizzazione  dei  contributi  dovuti, previa  corresponsione  degli  interessi  legali,  a  condizione  che l'ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2019.   4. Per ciascuna procedura di scelta del  contraente  per  contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  suddivisa  in  piu'  lotti, l'importo  dovuto  dalle   stazioni   appaltanti   verra'   calcolato applicando la  contribuzione  corrispondente  al  valore  complessivo posto a base di gara.   5. Gli operatori economici che partecipano a  procedure  di  scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in piu' lotti, devono versare il contributo,  nella  misura di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni  singolo lotto per il quale presentano offerta.   6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti  vigilati debbono attenersi  alle  istruzioni  operative  pubblicate  sul  sito dell'A.N.AC.     |  
|   |                                 Art. 4 
               Riscossione coattiva e interessi di mora 
   1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte  dei  soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e  c),  secondo  le  modalita' previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante  ruolo,  delle  somme  non  versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le  maggiori somme ai sensi della normativa vigente.   2. Il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici  giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art.  209,  comma  12, del decreto legislativo n. 50/2016, comporta l'avvio della  procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante  ruolo,  delle somme non versate sulle quali saranno dovute,  oltre  agli  interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.     |  
|   |                                 Art. 5 
                          Indebiti versamenti 
   1. In caso di versamento di  contribuzioni  non  dovute  ovvero  di versamenti  effettuati  in  misura  superiore  a  quella  dovuta,  e' possibile presentare  all'A.N.AC.  un'istanza  motivata  di  rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.     |  
|   |                                 Art. 6 
                          Disposizione finale 
   1.  Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1°  gennaio 2019. 
     Roma, 19 dicembre 2018 
                                                Il Presidente: Cantone 
                              ____________   Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 gennaio 2019. 
     Il segretario: Esposito      |  
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